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Document 62008CO0151

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 27 novembre 2008.
N.N. RENTA SA contro Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) e Generalidad de Cataluña.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Spagna.
Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Art. 33, n. 1 - Nozione di "imposta sulla cifra d’affari" - Imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali.
Causa C-151/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00164*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:662





Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 2008 – Renta / TEARC

(causa C‑151/08)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Sesta direttiva IVA – Art. 33, n. 1 – Nozione di “imposta sulla cifra d’affari” – Imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33, n. 1) (v. punti 36-38, 43, 46 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Interpretazione dell’art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Nozione di «imposta sulla cifra d’affari» – Imposta nazionale sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali.

Dispositivo

L’art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione della quota graduale o proporzionale dell’imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali quando essa si applica alla stipulazione di un contratto di compravendita da parte di un imprenditore la cui attività principale consiste nella compravendita di immobili o nell’acquisto dei medesimi al fine della loro successiva trasformazione o locazione.

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