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Document 62007CA0426

Causa C-426/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Repubblica di Polonia) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Imposizioni interne — Tasse sulle autovetture — Accisa — Autoveicoli usati — Importazione)

GU C 223 del 30.8.2008, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Repubblica di Polonia) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

(Causa C-426/07) (1)

(Imposizioni interne - Tasse sulle autovetture - Accisa - Autoveicoli usati - Importazione)

(2008/C 223/26)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Parti

Ricorrente: Dariusz Krawczyński

Convenuto: Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Interpretazione dell'art. 90 CE e dell'art. 33, n. 1, della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che istituisce un diritto di accisa che colpisce ogni vendita di autovetture per uso privato anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio nazionale

Dispositivo

1)

L'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a un diritto d'accisa come quello previsto in Polonia dalla legge 23 gennaio 2004, sui diritti d'accisa (ustawa o podatku akcyzowym), che grava su ogni vendita di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio nazionale.

2)

L'art. 90, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta a un diritto di accisa, come quello in esame nella causa principale, qualora l'importo dell'accisa che colpisce la vendita anteriormente alla prima immatricolazione di autoveicoli usati, importati da un altro Stato membro, superi l'importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale di autoveicoli simili immatricolati in precedenza nello Stato membro che ha imposto tale accisa. Spetta al giudice del rinvio esaminare se la normativa in questione nella causa principale, in particolare l'applicazione dell'art. 7 del decreto del Ministro delle Finanze 22 aprile 2004, in materia di riduzione dell'aliquota delle accise (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego), abbia un tale effetto.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


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