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Document 52022IP0081

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti (2021/2099(INI))

GU C 347 del 9.9.2022, p. 202–210 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 347 del 9.9.2022, p. 176–184 (GA)

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/202


P9_TA(2022)0081

Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti (2021/2099(INI))

(2022/C 347/19)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 6 e da 9 a 12 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli da 18 a 25 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti l'articolo 21 e gli articoli da 39 a 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»),

visto il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, sancito dall'articolo 24, secondo comma, e dall'articolo 227 TFUE nonché dall'articolo 44 della Carta,

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1) (la direttiva sulla libera circolazione),

viste la direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (2) e la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (3),

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (4),

visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (5),

vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (6),

vista la relazione della Commissione del 15 dicembre 2020 dal titolo «Relazione sulla cittadinanza 2020: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti» (COM(2020)0730),

vista la relazione della Commissione del 15 dicembre 2020, a norma dell'articolo 25 TFUE, sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'UE 2016-2020 (COM(2020)0731),

visti i risultati della consultazione pubblica sui diritti di cittadinanza dell'UE svolta dalla Commissione nel 2020 e i risultati dell'indagine Flash Eurobarometro 485 sulla cittadinanza dell'UE e la democrazia, pubblicata nel luglio 2020, dai quali emerge che durante la pandemia di COVID-19 numerosi cittadini dell'UE hanno avuto difficoltà a fruire dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza alla cura dell'infanzia, delle informazioni sulle restrizioni alle frontiere, ecc.,

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (7),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative alla cittadinanza dell'Unione (8),

vista la relazione della Commissione del 17 giugno 2020 sull'impatto dei cambiamenti demografici,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (9),

vista la strategia 2021-2030 della Commissione per i diritti delle persone con disabilità,

visto il Libro verde della Commissione del 27 gennaio 2021 dal titolo «Invecchiamento demografico. Promuovere la solidarietà e la responsabilità fra le generazioni» (COM(2021)0050),

vista la relazione informativa del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2019 dal titolo «La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo»,

viste le sue risoluzioni del 24 novembre 2020 sul sistema Schengen e le misure adottate durante la crisi della COVID-19 (10) e del 17 settembre 2020 su COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione dei rischi e conseguenze per Schengen e il mercato unico (11),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 (12),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (13),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2020 sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell'UE (14),

viste le sue risoluzioni del 17 dicembre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa» (15) e del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (16),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE (17),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (18),

viste le sue risoluzioni dell'11 marzo 2021 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2019 (19) e del 16 gennaio 2020 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2018 (20),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2019 (21),

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2021 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020 (22),

vista la relazione della commissione per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo sul dialogo con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini (A9-0018/2022),

vista la relazione della commissione PETI sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2020 (A9-0342/2021),

viste le audizioni pubbliche su questioni connesse alla cittadinanza dell'UE organizzate dalla commissione PETI dal 2018, in particolare l'audizione del 26 maggio 2021 sul tema «Relazioni interistituzionali nel trattamento delle petizioni: il ruolo della Commissione», l'audizione del 29 ottobre 2020 sul tema «Cittadinanza dell'Unione: emancipazione, inclusione, partecipazione», organizzata congiuntamente alla commissione giuridica, alla commissione per gli affari costituzionali e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), l'audizione del 1o febbraio 2018 sul tema «I diritti dei cittadini dopo la Brexit», organizzata congiuntamente alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione LIBE, e l'audizione del 21 febbraio 2018 sul tema «Iniziativa dei cittadini europei: valutazione della proposta della Commissione di un nuovo regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei», organizzata congiuntamente alla commissione per gli affari costituzionali,

vista l'audizione pubblica del 15 ottobre 2020 sull'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa», organizzata dalla commissione per la cultura e l'istruzione e dalla commissione LIBE in collaborazione con la commissione PETI,

vista la riunione interparlamentare di commissione del 27 novembre 2018 organizzata congiuntamente dalla commissione PETI e dalla commissione giuridica sul tema «Rafforzare i parlamenti e i diritti dei cittadini per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione»,

visti gli studi commissionati nel 2019, 2020 e 2021 dal suo dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, su richiesta della commissione PETI, dal titolo «Rafforzare il ruolo e l'impatto delle petizioni quali strumento di democrazia partecipativa — Insegnamenti tratti dalla prospettiva dei cittadini 10 anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona» (29 ottobre 2021), «Ostacoli alla libera circolazione delle famiglie arcobaleno nell'UE» (8 marzo 2021), «Ostacoli alla partecipazione alle elezioni locali ed europee nell'UE» (15 settembre 2020) e «Risultati conseguiti dalla commissione per le petizioni durante la legislatura 2014-2019 e sfide per il futuro» (3 luglio 2019),

visti i seminari sui diritti delle persone LGBTI+ nell'UE e sui diritti delle persone con disabilità, organizzati rispettivamente il 22 marzo 2021 e il 28 ottobre 2020 dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali per la commissione PETI,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (23) (l'accordo di recesso),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0019/2022),

A.

considerando che la cittadinanza dell'UE rappresenta uno dei risultati più concreti conseguiti dall'Unione europea e conferisce ai cittadini europei un insieme di diritti fondamentali, compresi la libera circolazione nell'UE, il diritto a partecipare alla vita democratica dell'UE e il diritto a essere protetti contro la discriminazione, garantendo nel contempo pari opportunità;

B.

considerando che la Brexit ha sottolineato l'importanza dei diritti di cittadinanza dell'UE e il loro ruolo cruciale nella vita quotidiana di milioni di cittadini dell'Unione, provocando altresì una presa di coscienza nell'UE riguardo alla potenziale perdita di tali diritti e alle sue conseguenze, come dimostrato dall'elevato numero di petizioni presentate da cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e da cittadini britannici residenti in un paese dell'UE sulle conseguenze della Brexit per il loro status di cittadini dell'UE;

C.

considerando che lo stato di diritto costituisce uno dei valori alla base dell'Unione, la cui tutela garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e della democrazia;

D.

considerando che la libertà di circolazione, che consente a tutti i cittadini dell'UE di vivere, lavorare o studiare e avere accesso all'assistenza sanitaria in qualunque Stato membro, costituisce uno dei cardini dell'Unione europea;

E.

considerando che la cittadinanza attiva è garantita meglio se sono soddisfatti i bisogni fondamentali dei cittadini; che la protezione offerta dal salario minimo riveste pertanto una grande importanza e costituisce un presupposto inderogabile per conseguire l'obiettivo dell'UE di non lasciare indietro nessuno;

F.

considerando che le persone che si trovano in condizioni di lavoro e di vita precarie si sentono spesso emarginate e partecipano in misura minore alla vita sociale, alla società civile e alle elezioni o non vi partecipano affatto;

G.

considerando che le persone senza fissa dimora non solo si trovano ad affrontare condizioni di vita precarie, ma spesso hanno un accesso limitato o inesistente alle informazioni sui loro diritti e sugli strumenti per difenderli;

H.

considerando che le definizioni di gruppi vulnerabili, svantaggiati o sottorappresentati variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e possono persino dipendere dalla situazione politica e sociale di uno Stato membro in un determinato momento;

I.

considerando che numerosi lavoratori frontalieri e stagionali si trovano confrontati a condizioni di lavoro difficili, insalubri e non sicure, a una scarsa o nessuna sicurezza del posto di lavoro e a una copertura previdenziale e un accesso alle prestazioni sociali insufficienti o inesistenti; che molti lavoratori frontalieri e stagionali provengono da gruppi sociali e regioni vulnerabili; che la crisi della COVID-19 ha esacerbato la precarietà esistente di numerosi lavoratori frontalieri e stagionali, creando lacune nell'attuazione della legislazione vigente per la loro protezione;

J.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha posto ostacoli senza precedenti alla libertà di circolazione in tutta l'UE, poiché molti Stati membri hanno imposto restrizioni ai viaggi e controlli alle frontiere interne quali misure di emergenza; che i cittadini dell'UE hanno presentato un numero significativo di petizioni in cui manifestano forti preoccupazioni per l'impatto delle misure di emergenza nazionali sulla loro libertà di viaggiare, lavorare e studiare all'estero e sulla possibilità di creare e mantenere legami familiari transfrontalieri;

K.

considerando che la pandemia incide in maniera particolarmente negativa sulla situazione delle persone con disabilità e degli anziani, limitando sensibilmente la loro capacità di esercitare i propri diritti;

L.

considerando che la commissione PETI ha ricevuto un numero considerevole di petizioni da cui emergono preoccupazioni per la discriminazione subita dalle persone LGBTIQ nell'UE e in particolare dalle famiglie arcobaleno (ossia le famiglie in cui almeno un componente è LGBTIQ), nell'esercizio della loro libertà di circolazione nell'UE, con conseguenze pregiudizievoli per i diritti e gli interessi dei loro figli;

M.

considerando che l'articolo 21 della Carta vieta espressamente «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale», quale espressione principale della cittadinanza dell'Unione; che tale principio costituisce al contempo un tassello fondamentale dell'efficace esercizio della libertà di circolazione, come risulta dalle summenzionate petizioni;

N.

considerando che nell'UE circa 50 milioni di persone appartengono a minoranze nazionali o a comunità linguistiche minoritarie; che la Commissione non ha adottato alcuna misura legislativa in risposta all'iniziativa dei cittadini europei «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa», nonostante questa abbia ricevuto il sostegno di un'ampia maggioranza di deputati al PE;

O.

considerando che la concessione e la revoca della cittadinanza restano di competenza degli Stati membri;

P.

considerando che le petizioni hanno evidenziato che i cittadini e i residenti dell'UE incontrano ancora difficoltà nell'esercizio dei loro diritti elettorali, a causa degli oneri amministrativi, della burocrazia e delle barriere linguistiche in alcuni Stati membri e della disinformazione o della mancanza di cooperazione da parte delle autorità di alcuni Stati membri;

Q.

considerando che le persone con disabilità incontrano ancora ostacoli giuridici, pratici e fisici nell'esercizio effettivo del loro diritto di voto e di eleggibilità e del loro diritto di ottenere informazioni sulla normativa, le procedure, i programmi e le tribune elettorali in formati adeguati alle necessità delle persone con vari tipi di disabilità, e che pertanto continuano a essere sottorappresentate nelle elezioni; che i dati sulla partecipazione elettorale dei gruppi sottorappresentati rimangono limitati;

R.

considerando che il diritto dei cittadini dell'UE a partecipare alla vita democratica dell'Unione va oltre la partecipazione alle elezioni europee in qualità di elettori o di candidati; che i trattati forniscono diversi strumenti partecipativi tesi a incoraggiare i cittadini a interagire direttamente con l'UE, compresi il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e il diritto di presentare un'iniziativa dei cittadini europei;

S.

considerando che in alcuni Stati membri dell'UE gli apolidi con status di residenti a lungo termine non partecipano pienamente alla vita democratica e, in particolare, sono privati del diritto di partecipare alle elezioni comunali e/o europee; che la Commissione non ha formulato una raccomandazione sull'avvicinamento all'uguaglianza per le minoranze apolidi, come i rom, che era invece stata proposta nell'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Minority SafePack — un milione di firme per la diversità in Europa»;

T.

considerando che l'UE deve tutelare i cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito, in linea con l'accordo di recesso;

U.

considerando che gli anziani sono una categoria di cittadini impegnati che danno un contributo importante e prezioso alla società partecipando ad attività di volontariato e a iniziative sociali nonché sostenendo e assistendo le persone a carico;

V.

considerando che l'accesso a beni e servizi, compresi i servizi pubblici, richiede sempre maggiori competenze digitali;

W.

considerando che la trasformazione digitale offre opportunità e comporta rischi per tutte le generazioni, in particolare per gli anziani; che i cambiamenti tecnologici possono avere effetti negativi per gli anziani che non dispongono di conoscenze, competenze e accesso adeguati alle tecnologie digitali; che gli anziani sono spesso vittime di discriminazione, violenza, isolamento e solitudine, esclusione e limitazioni della loro autonomia a seguito dell'introduzione di soluzioni digitali che non tengono conto delle loro esigenze;

1.

prende atto della relazione della Commissione dal titolo «Relazione sulla cittadinanza 2020: rafforzare il ruolo dei cittadini e proteggere i loro diritti» e apprezza il suo costante impegno a far valere i diritti dei cittadini dell'Unione, anche mediante valutazioni periodiche delle opportunità e degli ostacoli nell'esercizio dei diritti civili da parte delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati, ivi incluse le persone con disabilità e gli anziani; si rammarica che soltanto due delle 18 azioni proposte dalla Commissione siano di natura legislativa; sottolinea l'esigenza di una valutazione globale dei diritti dei cittadini dell'UE e di impegni, azioni e iniziative legislative chiaramente definiti e concreti per i prossimi tre anni; sottolinea che l'obiettivo finale dell'esercizio di presentazione di relazioni sulla cittadinanza dell'UE, secondo la procedura di cui all'articolo 25 TFUE, sarebbe quello di adottare iniziative concrete volte al consolidamento delle libertà e dei diritti specifici dei cittadini nel quadro di uno statuto di cittadinanza dell'Unione, analogo al pilastro europeo dei diritti sociali, che includa i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta, i diritti sociali enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e i valori sanciti dall'articolo 2 TUE in quanto elementi qualificanti dello «spazio pubblico» europeo, fra cui anche il modello di governance relativo a tale spazio pubblico, la dignità, la libertà, lo Stato di diritto, la democrazia, il pluralismo, la tolleranza, la giustizia e la solidarietà, l'uguaglianza e la non discriminazione, di cui occorre tenere conto in una futura riforma dei trattati;

2.

plaude alla rinnovata attenzione che la Commissione sta rivolgendo al rispetto dello stato di diritto negli Stati membri;

3.

sottolinea che l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia, la libertà di espressione, la libertà di accedere all'informazione, nonché di riceverla e diffonderla, e il pluralismo dei media sono componenti essenziali dello stato di diritto; invita la Commissione a preservare tali valori fondamentali dell'UE in caso di violazione da parte degli Stati membri;

4.

ricorda che gli strumenti che interferiscono con il diritto alla vita privata e la protezione dei dati personali oltre ad avere un fondamento giuridico, devono anche essere necessari e proporzionati, come previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dalla Carta;

5.

rammenta che, pur essendo al centro del progetto dell'UE, la libertà di circolazione è stata gravemente indebolita dalla crisi sanitaria senza precedenti dovuta alla pandemia di COVID-19 e dalle conseguenti misure di emergenza attuate a livello nazionale, comprese le restrizioni di viaggio e la temporanea reintroduzione dei controlli alle frontiere interne; ribadisce che tali misure hanno avuto un forte impatto negativo sulla vita privata, il lavoro, le famiglie e le condizioni economiche e sociali, come attestato in un elevato numero di petizioni; sottolinea che tutte le misure di emergenza nazionali dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo iniziale di contenere l'epidemia di COVID-19; invita a tale proposito la Commissione a continuare a monitorare le misure adottate in risposta alla COVID-19 e il loro effetto sui diritti di cittadinanza dell'UE; esorta gli Stati membri a eliminare le misure di emergenza nazionali non appena cesseranno di essere necessarie; sottolinea che la pandemia di COVID-19 incide negativamente sul benessere e sulla salute mentale dei cittadini, in particolare dei giovani e degli anziani;

6.

ricorda che il recesso del Regno Unito dall'Unione ha colpito principalmente i cittadini dell'UE residenti in tale paese e i cittadini britannici residenti in uno dei 27 Stati membri dell'UE alla fine del periodo di transizione; invita la Commissione a monitorare attentamente la corretta attuazione della seconda parte dell'accordo di recesso sui diritti dei cittadini, onde preservare pienamente ed efficacemente i diritti dei cittadini che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione prima della fine del periodo di transizione;

7.

è preoccupato per i numerosi ostacoli che le famiglie arcobaleno incontrano tuttora nell'esercizio del loro diritto a spostarsi da uno Stato membro all'altro, a causa delle differenti leggi nazionali in materia di riconoscimento delle coppie dello stesso sesso e delle loro relazioni genitore-figlio; esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento europeo sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE, compreso l'invito rivolto alla Commissione a verificare se tutti gli Stati membri rispettano la sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018 relativa alla causa C-673/16, Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne (24) e a includere detta sentenza nella prossima revisione degli orientamenti sulla libera circolazione del 2009;

8.

deplora il fatto che i genitori e i figli non abbiano in ogni Stato membro le stesse possibilità di ricorso in caso di separazione o di divorzio e osserva che, di conseguenza, centinaia di genitori nell'UE si sono rivolti alla commissione per le petizioni per ottenere sostegno nelle controversie familiari transfrontaliere e nei casi di sottrazione di minore da parte di uno dei genitori; invita la Commissione e gli Stati Membri a introdurre sistemi di monitoraggio dei casi concernenti bambini coinvolti in procedure di affidamento transfrontaliero che siano non-discriminatori e rispettino pienamente i diritti fondamentali del bambino;

9.

rammenta che la libertà di circolazione non è ostacolata soltanto da gravi eventi a livello mondiale; osserva con rammarico che, come evidenziato da numerose petizioni ricevute in materia, i cittadini dell'UE, i soggiornanti di lungo periodo che sono cittadini di uno Stato membro diverso e i familiari di cittadini dell'UE che sono cittadini di paesi terzi incontrano ancora ostacoli di natura legale, amministrativa e pratica quando si spostano in un altro Stato membro, in particolare in relazione alle procedure di soggiorno, a questioni civili o sociali come il diritto di famiglia o le pensioni, al coordinamento tra i sistemi di previdenza sociale, all'accesso ai servizi sanitari, alle assicurazioni sanitarie, ai sistemi di istruzione e fiscali e per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali; sottolinea che tali ostacoli comprendono spesso requisiti amministrativi discriminatori o condizioni arbitrarie per ottenere documenti che non sono generalmente rilasciati in altri Stati membri; evidenzia che tali ostacoli spesso derivano dalla mancanza di una definizione chiara di taluni concetti contenuti nella direttiva sulla libertà di circolazione, quali «assicurazione malattia che copre tutti i rischi» e «risorse economiche sufficienti»; invita la Commissione a includere le pratiche amministrative discriminatorie, in particolare a livello locale, nel suo monitoraggio dell'attuazione della direttiva sulla libertà di circolazione, ad adottare le necessarie misure di esecuzione contro tali pratiche e a fornire delucidazioni sui concetti che non sono definiti chiaramente nella direttiva sulla libertà di circolazione nelle sue linee guida rivedute; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a promuovere una maggiore cooperazione nelle situazioni in cui i lavoratori beneficiano di prestazioni e versano contributi in diversi Stati membri dell'UE, rafforzando lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le varie autorità preposte alla previdenza sociale, in modo tale da tenere debitamente conto di tutti i contributi nel calcolo dei diritti pensionistici;

10.

invita gli Stati membri a mettere in atto provvedimenti di coordinamento e cooperazione per affrontare efficacemente le questioni della doppia imposizione delle immatricolazioni degli autoveicoli, della discriminazione fiscale e della doppia imposizione in tutti i contesti transfrontalieri, e a tener meglio conto delle realtà della mobilità dei lavoratori frontalieri; ritiene che le questioni relative alla doppia imposizione non siano trattate in modo adeguato dalle convenzioni fiscali bilaterali esistenti o dall'azione unilaterale degli Stati membri e necessitino di un'azione concertata e tempestiva a livello di UE;

11.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rivedere le norme riguardanti la protezione consolare; invita la Commissione a includere in tale revisione una valutazione dell'accessibilità della protezione consolare per le persone con disabilità di vario tipo; esorta la Commissione a garantire assistenza ai cittadini dell'UE degli Stati membri sottorappresentati; esorta la Commissione e gli Stati membri a introdurre un diritto alla protezione consolare per le persone che hanno ottenuto un documento di viaggio da uno Stato membro, anche se non sono cittadini di tale Stato;

12.

ricorda che i salari minimi svolgono un ruolo importante nel garantire che il pilastro europeo dei diritti sociali sia attuato e che nessuno sia lasciato indietro; sottolinea le condizioni precarie che i lavoratori frontalieri e stagionali si trovano ad affrontare, in particolare in seguito alla crisi della COVID-19; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le vulnerabilità cui devono far fronte i lavoratori migranti frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 e a garantire che a tutti i lavoratori nell'UE siano riconosciuti livelli elevati di protezione sociale e posti di lavoro equi e adeguatamente retribuiti, anche assicurando l'effettiva attuazione e applicazione del diritto dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori e il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; ritiene che tale approccio sia fondamentale per prevenire l'emarginazione dei cittadini dell'UE, consentire loro di partecipare pienamente e attivamente nelle nostre democrazie e proteggere i loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'UE;

13.

osserva che la mancanza di un meccanismo di riconoscimento reciproco dello status di persona con disabilità è una delle ragioni alla base delle difficoltà incontrate dalle persone con disabilità nell'esercizio dei loro diritti alla libera circolazione, all'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai beni culturali; è favorevole alla creazione di una tessera di disabilità dell'UE reciprocamente riconosciuta che garantisca la parità di accesso a determinate prestazioni all'interno dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre una tessera di disabilità dell'UE al fine di garantire la libera circolazione delle persone con disabilità;

14.

esorta tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e a firmarne il protocollo; esorta altresì la Commissione, nel contesto della ratifica di tale convenzione, ad adottare le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità di esercitare pienamente i loro diritti di cittadini dell'UE, senza alcuna forma di discriminazione;

15.

esprime preoccupazione per l'emarginazione delle persone senza fissa dimora, a causa delle difficili condizioni di vita e della mancanza di informazioni cui sono confrontate; invita gli Stati membri ad adottare misure per tutelare le persone senza fissa dimora e i loro diritti, a rivolgersi loro con campagne di informazione su tali misure e, di conseguenza, a facilitarne l'inclusione nella vita sociale e politica e nella società civile;

16.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione, annunciata nella relazione sulla cittadinanza 2020, di aggiornare le direttive relative alle modalità di esercizio del diritto di voto alle elezioni comunali ed europee per i cittadini mobili dell'Unione (direttive del Consiglio 94/80/CE e 93/109/CE); sottolinea, a tale proposito, la necessità urgente di eliminare tutti gli ostacoli e le difficoltà che impediscono l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini mobili dell'UE, comprese le persone con disabilità, migliorando e agevolando l'erogazione di informazioni sulle elezioni municipali ed europee e le procedure di voto (possibilmente attraverso una singola piattaforma informativa pienamente accessibile a livello dell'UE), incoraggiando gli Stati membri, in particolare a livello locale, ad agevolare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini mobili dell'UE, nonché valutando e attuando procedure di voto a distanza, compresa la votazione elettronica, in modo da rafforzare e agevolare la partecipazione democratica; sottolinea che, ai fini del voto a distanza, gli Stati membri devono garantire la trasparenza nella progettazione e nella diffusione dei sistemi elettronici e Internet, la possibilità di tenere conteggi manuali o elettronici senza compromettere la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile; rammenta che in alcuni Stati membri le persone con disabilità soggette a misure protettive come la tutela sono automaticamente escluse dalla partecipazione politica e dunque private del diritto di voto; sottolinea la necessità di abbandonare tale soluzione drastica, sostenendo piuttosto le persone con disabilità in determinati ambiti della vita; accoglie con favore a tale proposito il fatto che la Commissione abbia dichiarato che lavorerà con gli Stati membri e il Parlamento europeo al fine di garantire i diritti politici delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri e in particolare per garantire il godimento di tali diritti alle prossime elezioni europee;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a scambiare e promuovere, nell'ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, le migliori prassi per far fronte alle specifiche esigenze elettorali dei gruppi svantaggiati di cittadini, al fine di aumentare la loro partecipazione alle elezioni e garantire che possano effettivamente esercitare il loro diritto di voto alle prossime elezioni europee; sottolinea a tale proposito la necessità di disporre di dati esaustivi sulle categorie sottorappresentate di elettori e la necessità di concordare una serie minima di definizioni comuni riguardanti i gruppi svantaggiati, che possono includere gruppi come le persone LGBTIQ, i migranti e i profughi, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito, le minoranze razziali, etniche o linguistiche e le persone con disabilità;

18.

rammenta altresì che i diritti elettorali dei cittadini dell'UE che vivono all'estero sono spesso oggetto di petizioni; osserva che diversi Stati membri privano i loro cittadini del diritto di voto nelle elezioni parlamentari nazionali quando si trasferiscono in un altro paese dell'UE; ritiene che l'interdizione dal voto dei cittadini dell'UE sulla base della loro residenza all'estero, unitamente al mancato riconoscimento del loro diritto di voto nelle elezioni nazionali nel paese di residenza, potrebbe ostacolare la libera circolazione e potrebbe tradursi nella negazione del diritto fondamentale alla partecipazione politica; sottolinea che diversi Stati membri negano il diritto di voto nelle elezioni locali ed europee ai soggiornanti di lungo periodo che sono cittadini di un altro Stato membro dell'UE;

19.

sottolinea che oltre il 60 % dei partecipanti alla consultazione pubblica sulla relazione 2020 sulla cittadinanza europea ritiene che non si stia facendo abbastanza per informare i cittadini sui loro diritti quali cittadini dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a informare meglio i cittadini dell'UE sui loro diritti e doveri, in formati accessibili a persone con disabilità di diverso tipo, e a garantire che il beneficio di tali diritti sia rispettato sia nel loro paese di origine che in un altro Stato membro; sottolinea l'importanza di disporre a livello nazionale di siti web che illustrino i diritti dei cittadini dell'UE e le modalità per contattare i deputati al PE e monitorare le loro votazioni e decisioni;

20.

incoraggia gli Stati membri a dare maggiore spazio, nei loro programmi scolastici, all'educazione politica sulle questioni attinenti all'UE, anche sui diritti dei cittadini dell'Unione, e ad adattare di conseguenza la formazione degli insegnanti; ritiene che gli Stati membri debbano promuovere le visite scolastiche alle istituzioni dell'UE attraverso i loro sistemi d'istruzione; sottolinea che un'istruzione accessibile svolge un ruolo fondamentale nel fornire informazioni ai futuri cittadini;

21.

riconosce che l'attuale struttura del quadro partecipativo dell'UE possa suscitare dubbi nelle persone in merito al canale più idoneo alle loro esigenze e quindi le scoraggi dall'utilizzare gli strumenti disponibili per comunicare con le istituzioni dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto gli strumenti opportuni affinché i cittadini e i residenti dell'UE siano ampiamente informati sul diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo e sul diritto di ricorso al Mediatore europeo quali strumenti per difendere i propri diritti e segnalare eventuali violazioni, in accordo con l'articolo 44 della Carta e con l'articolo 227 TFUE;

22.

chiede l'istituzione di uno sportello unico online che raccolga tutti gli strumenti partecipativi dell'UE e fornisca informazioni, consulenza e sostegno in merito al dialogo con l'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'UE, in formati accessibili alle persone con disabilità di diverso tipo, consentendo in tal modo agli utenti di individuare e utilizzare il canale più appropriato, al fine di avvicinare i cittadini all'UE e di rafforzare la loro partecipazione democratica; confida che detto sportello unico razionalizzerebbe l'uso dei diversi strumenti partecipativi, sfruttandone appieno il potenziale;

23.

ribadisce il suo sostegno alla Conferenza sul futuro dell'Europa; è fermamente convinto che la Conferenza rappresenti un'occasione per la partecipazione dal basso verso l'alto al processo democratico dell'UE; rinnova l'appello alla Conferenza affinché formuli raccomandazioni concrete che dovranno essere esaminate dalle istituzioni e trasformate in azioni; invita tutti i partecipanti alla Conferenza ad assicurare un seguito effettivo alle sue conclusioni;

24.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo e ai governi degli Stati membri nonché ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.

(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(2)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38.

(3)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.

(4)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

(5)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(6)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(7)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.

(8)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 6.

(9)  GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

(10)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 7.

(11)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 159.

(12)  GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 82.

(13)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.

(14)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 2.

(15)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 70.

(16)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 21.

(17)  Testi approvati, P9_TA(2021)0366.

(18)  Testi approvati, P9_TA(2021)0414.

(19)  GU C 474 del 24.11.2021, pag. 82.

(20)  GU C 270 del 7.7.2021, pag. 105.

(21)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 168.

(22)  Testi approvati, P9_TA(2021)0507.

(23)  GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.

(24)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 giugno 2018, Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne, C-673/16, EU:C:2018:385.


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