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Document 52012AE0803

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) COM(2011) 793 definitivo — 2011/0373 (COD)

GU C 181 del 21.6.2012, p. 93–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/93


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)

COM(2011) 793 definitivo — 2011/0373 (COD)

2012/C 181/17

Relatore: PEGADO LIZ

Il Parlamento europeo e il Consiglio, rispettivamente in data 13 dicembre 2011 e 14 dicembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)

COM(2011) 793 definitivo — 2011/0373 (COD)

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 9 marzo 2012.

Alla sua 479a sessione plenaria, dei giorni 28 e 29 marzo 2012 (seduta del 28 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 121 voti favorevoli, 11 voti contrari e 8 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) esprime il proprio compiacimento per il fatto che, dopo gli innumerevoli inviti formulati dalle organizzazioni europee dei consumatori e dal CESE stesso in vari pareri, la Commissione abbia infine trasformato le sue raccomandazioni 98/257 e 2001/310 in uno strumento normativo vincolante.

1.2   Il CESE ritiene tuttavia che la base giuridica più appropriata sarebbe l'articolo 169, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 4 del Trattato e non solo l'articolo 114, senza dimenticare gli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

1.3   Il Comitato raccomanda la creazione di un «marchio europeo di conformità» basato su principi strutturali comuni che non solo qualifichi i meccanismi ADR rispondenti ai requisiti stabiliti nella proposta ma che identifichi anche, in modo armonizzato e gratuito per i professionisti, coloro che aderiscono a tali meccanismi.

1.4   Il CESE prende atto che i meccanismi ADR possono essere applicati alle controversie collettive, il che rappresenta un primo passo verso la creazione di un meccanismo giudiziario di ricorso collettivo nell'UE, ma raccomanda di fare esplicito riferimento a tale possibilità negli articoli della proposta e di definirne opportunamente il regime.

1.5   A tale proposito, ribadisce che questo non dispensa l'UE dalla necessità e dall'urgenza di dotarsi di uno strumento giudiziario armonizzato di azione collettiva a livello europeo, che comunque un'eventuale estensione del sistema ADR proposto alle controversie collettive non potrebbe sostituire.

1.6   Il CESE è d'accordo con i principi stabiliti agli articoli 7, 8 e 9 della proposta, ma per motivi di certezza e di chiarezza raccomanda di mantenere taluni dei principi contenuti nelle raccomandazioni, ad esempio il principio del contraddittorio e il principio della rappresentanza – garantendo espressamente la possibilità che le parti si facciano rappresentare da avvocati o da terzi, in particolare dalle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori.

1.7   Il CESE inoltre raccomanda di non sostituire il principio di indipendenza con un più vago principio d'imparzialità che ha un contenuto diverso e meno preciso, nonché una natura differente.

1.8   Il CESE è restio ad accettare che tali meccanismi possano occuparsi anche delle denunce presentate dai professionisti nei confronti dei consumatori. Tuttavia, tenendo conto delle disposizioni dello Small Business Act, le micro e le piccole imprese dovrebbero avere la possibilità di ricorrere ai meccanismi ADR per risolvere le loro controversie con i consumatori in casi ben precisi e in base a condizioni da definire.

1.9   Il Comitato sottolinea che la proposta in oggetto non dovrà mai mettere in discussione i sistemi già esistenti negli Stati membri o che questi ultimi possano creare con carattere vincolante in base alle loro tradizioni giuridiche. Il CESE accetta che le decisioni degli organismi ADR possano non essere vincolanti per le parti solo a condizione che non venga ostacolato, anzi che sia espressamente garantito il ricorso alla giurisdizione dei normali tribunali competenti da parte dei soggetti interessati.

1.10   Il CESE raccomanda che la proposta della Commissione all'esame preveda una formula identica a quella contenuta nella proposta di regolamento ODR per quanto concerne la chiara prevalenza del diritto di accesso alla giustizia, nel senso che gli ADR non sostituiscono né costituiscono una vera «alternativa» alla funzione dei normali tribunali, ma sono solo strumenti complementari, seppur preziosi, per la risoluzione delle controversie.

1.11   Il CESE raccomanda inoltre che la questione del finanziamento di questi sistemi sia affrontata in modo esplicito e coraggioso, tenendo conto che le organizzazioni rappresentative dei consumatori e alcuni Stati membri non sono in grado di far fronte all'aumento delle spese determinato dalla loro attuazione e considerando che il tema è decisivo per garantire l'imparzialità e l'indipendenza del sistema.

1.12   Per il Comitato, il contenuto di diverse disposizioni deve essere rivisto e può essere migliorato ai fini di una maggiore chiarezza, di una minore ambiguità e di una migliore efficacia. Raccomanda pertanto alla Commissione di tener conto delle sue osservazioni specifiche.

2.   Sintesi della proposta

2.1   Considerando che al momento di acquistare beni e servizi nel mercato interno, gran parte dei consumatori europei incontra problemi che molto spesso non trovano soluzione;

considerando inoltre che l'applicazione delle raccomandazioni 98/257/CE (1) e 2001/310/CE (2) si è rivelata inefficace e che sussistono tuttora lacune, una mancanza di consapevolezza dei soggetti interessati e disparità procedurali tra gli Stati membri;

considerando il contenuto e le conclusioni di diversi studi commissionati nel corso degli anni su questo tema;

considerando infine i risultati dell'ultima consultazione pubblica, lanciata nel gennaio 2011, nonché la valutazione d'impatto SEC(2011) 1408 final, del 29 novembre 2011;

la Commissione ha presentato la proposta di direttiva all'esame, la quale persegue i seguenti obiettivi:

a)

garantire che tutte le controversie tra un consumatore e un professionista connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi in qualsiasi settore economico possano essere sottoposte ad un organismo responsabile della risoluzione alternativa della controversie (ADR), indipendentemente da chi dei due abbia presentato denuncia;

b)

assicurare che i consumatori possano ottenere assistenza nel caso siano coinvolti in una controversia transfrontaliera;

c)

garantire che gli organismi ADR rispondano a principi di qualità, in particolare per quanto concerne l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia e l'equità, e che le procedure siano tendenzialmente gratuite;

d)

affidare ad un'unica autorità competente in ciascuno Stato membro l'incarico di monitorare il funzionamento di tutti gli organismi ADR;

e)

assicurare che gli Stati membri applichino sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi d'informazione dei consumatori e delle autorità competenti;

f)

non impedire agli Stati membri di mantenere o di approvare procedure ADR relative a controversie tra professionisti;

g)

non impedire agli Stati membri di mantenere o introdurre procedure ADR per il trattamento in comune di controversie identiche o simili tra un professionista e più consumatori (interessi collettivi);

h)

incoraggiare gli Stati membri a creare organismi ADR che comprendano anche professionisti di altri Stati membri.

2.2   A tal fine, la Commissione propone di trasformare le raccomandazioni citate in direttiva, conferendo in tal modo alle loro disposizioni un carattere vincolante e ricorrendo come base giuridica esclusivamente all'articolo 114 del TFUE (instaurazione del mercato interno).

2.3   Tuttavia, la direttiva non impone ai commercianti l'obbligo di assoggettarsi alle procedure ADR né stabilisce che le conclusioni di tali procedure siano per loro vincolanti.

2.4   La direttiva proposta prevale sulla legislazione dell'UE contenente disposizioni volte a promuovere l'istituzione di organismi ADR, nella misura in cui tale legislazione non garantisca un livello di protezione del consumatore almeno equivalente.

2.5   La direttiva proposta si applica a tutti gli organismi che offrano, su base duratura, di risolvere le controversie attraverso procedure ADR, comprese le procedure arbitrali istituite che non siano stabilite ad hoc.

3.   Osservazioni generali

3.1   Il CESE, che in numerosi pareri e da molti anni ormai ha con insistenza chiesto di trasformare le raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE in normativa vincolante, non può che congratularsi con la Commissione per quest'iniziativa che tuttavia, a parte le osservazioni che seguono, ha l'unico difetto di essere tardiva. Si chiede inoltre se, ai fini di una maggiore certezza e sicurezza, non si sarebbe potuto/dovuto privilegiare un regolamento rispetto ad una direttiva.

3.2   Anche per quanto concerne la base giuridica, il CESE ritiene che, oltre alla mera instaurazione del mercato interno, la questione si incentri anche sulla protezione dei consumatori e che quindi, se non venisse scelto l'articolo 81, la base giuridica più adeguata dovrebbe essere l'articolo 169, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 4 e non solo l'articolo 114, senza dimenticare gli articoli 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

3.3   Il Comitato è favorevole all'esclusione dall'ambito di applicazione della proposta delle procedure che vengono in modo ingannevole presentate come risoluzioni amichevoli di controversie di consumo ma che invece non sono altro che una manovra di marketing, nella misura in cui gli organismi responsabili sono persone alle dirette dipendenze del professionista e da quest'ultimo stipendiate e dunque non presentano alcuna garanzia di imparzialità e di indipendenza. Per evitare qualsiasi dubbio, il CESE propone la creazione di un «marchio europeo di conformità» che non solo qualifichi i meccanismi ADR rispondenti ai requisiti stabiliti nella proposta (un sistema analogo al «marchio di fiducia» esistente in Spagna) ma che identifichi anche, in modo armonizzato e gratuito per i professionisti, coloro che aderiscono a tali meccanismi, garantendo così la fiducia dei consumatori nei confronti dei meccanismi stessi.

3.4   Il Comitato approva l'estensione dell'applicazione del concetto di consumatore, a seguito della nuova direttiva sui «diritti dei consumatori» (3), ai contratti a duplice finalità, contratti in cui l'attività commerciale non è predominante nel contesto generale. Chiede tuttavia che venga fatto esplicito riferimento a questa nozione negli articoli della proposta.

3.5   Condivide inoltre la preoccupazione di estendere il funzionamento del sistema proposto alle controversie transfrontaliere e spera che la Commissione crei le condizioni affinché l'ADR possa effettivamente trattare anche questi casi, segnatamente ricorrendo all'ODR e potenziando la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (4). Il Comitato raccomanda altresì alla Commissione, analogamente a quanto dispone l'articolo 6, paragrafo 4 della proposta di regolamento ODR, di convocare almeno una volta l'anno una riunione delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 15 della proposta di direttiva, onde consentire uno scambio delle migliori pratiche e un dibattito sugli eventuali problemi inerenti il funzionamento dei sistemi ADR.

3.6   Approva la possibilità di applicare i sistemi ADR a controversie collettive come primo passo verso la creazione di un meccanismo giudiziario di ricorso collettivo a livello UE. Avrebbe tuttavia preferito che tale possibilità trovasse esplicito riferimento negli articoli della proposta e che il suo il regime specifico venisse opportunamente definito e non lasciato alla discrezionalità degli Stati membri. A tale proposito, il CESE ribadisce quanto sostiene da anni in diversi suoi pareri, vale a dire la necessità e l'urgenza di dotare l'UE di uno strumento armonizzato di azione collettiva (class action) a livello comunitario, che comunque l'estensione del sistema ADR proposto alle controversie collettive non potrebbe sostituire.

3.7   Il Comitato riconosce la necessità di garantire che coloro che si occupano della gestione e del funzionamento dell'ADR, siano essi funzionari, mediatori oppure organi di arbitrato, abbiano le conoscenze, le capacità, l'esperienza e le competenze personali e professionali per svolgere in modo idoneo e imparziale le loro funzioni. Vanno inoltre assicurate le condizioni affinché queste persone possano portare avanti i loro compiti con imparzialità e indipendenza. In questo senso, avrebbe apprezzato che tali condizioni venissero specificate in modo particolareggiato nel testo della proposta, al fine di garantire criteri omogenei in tutta l'UE.

3.8   Il CESE è d'accordo con i principi di funzionamento dell'ADR stabiliti agli articoli 7, 8 e 9 della proposta, i quali corrispondono ad alcuni dei principi già contenuti nelle raccomandazioni citate. Si chiede tuttavia per quale motivo siano stati trascurati taluni dei principi fondamentali di dette raccomandazioni, ad esempio il principio di legalità e il principio di libertà.

Per ragioni di certezza e di chiarezza, raccomanda di mantenere una definizione autonoma del principio di contraddittorio e del principio della rappresentanza - definendo debitamente la possibilità che le parti si facciano rappresentare da avvocati o da terzi, in particolare dalle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori (e non prevedendo in modo implicito questa possibilità negli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera a)).

Per il CESE infine è inaccettabile che il principio di indipendenza sia stato sostituito da un vago principio d'imparzialità che ha un contenuto diverso e meno preciso, nonché una natura differente.

3.9   Il CESE è restio ad accettare che tali meccanismi possano occuparsi anche delle denunce presentate dai professionisti nei confronti dei consumatori, non solo perché questo va in senso contrario a quello dei sistemi tradizionali esistenti in tutti gli Stati membri e contraddice gli orientamenti che emergono dalle diverse posizioni espresse dalla Commissione e dal Parlamento europeo in materia nel corso degli anni, ma soprattutto perché significherebbe trasformare i meccanismi ADR in sedi di risoluzione di controversie legate al mancato pagamento. In tal modo verrebbe scavalcato il sistema istituto dall'UE per le cosiddette controversie di modesta entità (small claims) e i sistemi ADR verrebbero travolti da una valanga di casi che li paralizzerebbe, non disponendo essi di un'adeguata capacità di risposta.

Tuttavia, tenendo conto delle disposizioni dello Small Business Act, le micro e le piccole imprese dovrebbero, in base a precise condizioni ancora da definire, avere la possibilità di ricorrere ai meccanismi ADR per risolvere le loro controversie con i consumatori, ad esempio quando un prodotto ordinato o riparato non viene ritirato o quando il cliente non si presenta dopo aver effettuato la prenotazione.

3.10   Il Comitato ritiene che la proposta in oggetto non debba mai mettere in discussione i sistemi già esistenti negli Stati membri o che questi ultimi possano creare con carattere vincolante in base alle loro tradizioni giuridiche.

3.11   Il CESE è disposto ad accettare che le decisioni degli organismi ADR possano non essere vincolanti per le parti solo a condizione che sia espressamente garantito il principio fondamentale del ricorso alla giurisdizione dei normali tribunali competenti da parte dei consumatori e dei professionisti. Altrimenti il sistema ADR perderebbe tutto il suo valore aggiunto in termini di credibilità e di efficacia. Inoltre, non si capisce come sia possibile far rientrare nell'ambito del regime istituito anche le decisioni degli organi istituzionali di arbitrato o di altri meccanismi analoghi, che hanno natura di vere e proprie sentenze giudiziarie.

3.12   Il CESE si rammarica che la proposta della Commissione all'esame non preveda una formula identica a quella contenuta nella proposta di regolamento ODR per quanto concerne la chiara prevalenza del diritto di accesso alla giustizia, nel senso che gli ADR non sostituiscono né costituiscono una vera «alternativa» alla funzione dei normali tribunali, ma sono solo strumenti complementari, seppur preziosi, per la risoluzione delle controversie (5).

3.13   Il CESE si stupisce che né la relazione introduttiva alla proposta in oggetto né il programma 2014-2020 abbiano affrontato in modo esplicito e coraggioso la questione del finanziamento di questi sistemi, nonostante le organizzazioni rappresentative dei consumatori le abbiano attribuito una grande importanza nelle consultazioni effettuate, malgrado alcuni Stati membri non siano in grado di far fronte all'aumento delle spese determinato dalla creazione di nuove strutture, dalla formazione dei mediatori e degli altri funzionari di sostegno, dalle esigenze di informazione e di assistenza ai consumatori, dalla realizzazione di perizie e dalle nuove funzioni burocratiche e malgrado che il tema del finanziamento sia stato universalmente giudicato decisivo per garantire l'imparzialità e l'indipendenza del sistema (6).

3.14   Il CESE raccomanda infine alla Commissione di procedere, se ancora non lo avesse fatto, alla valutazione dei principali approcci regolamentari degli Stati membri concernenti l'applicazione della direttiva 2008/52/CE (7) sulla mediazione in materia civile e commerciale (articolo 12) come suggerito dal Parlamento europeo (8).

4.   Osservazioni specifiche

4.1   Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

L'espressione «sono alle esclusive dipendenze del professionista» è di dubbia ed ambigua interpretazione. Essa dovrebbe essere sostituita con «hanno o hanno avuto negli ultimi 3 anni un rapporto professionale di dipendenza economica o di altro tipo che potrebbe compromettere la loro indipendenza».

4.2   Articolo 4, lettera e)

La definizione è troppo vaga e imprecisa. Essa dovrebbe essere accompagnata da un chiaro riferimento al rispetto dei principi su cui poggia il funzionamento di tali organismi e alla loro certificazione come organi appartenenti alla rete di enti riconosciuti.

4.3   Articolo 5, paragrafo 3

Il CESE non capisce quale sia esattamente la portata di tale norma ma teme che essa non presenti l'efficacia auspicata e che, invece di promuovere la necessaria armonizzazione grazie al funzionamento integrato a livello europeo e nazionale di tutti i meccanismi ADR in base al principio di sistemi comuni e identici, contribuisca piuttosto al mantenimento, da parte degli Stati membri, delle loro strutture attuali e alla creazione, da un punto di vista meramente formale, di un meccanismo sostitutivo che, nella pratica, non risolverà i problemi geografici e settoriali attualmente esistenti.

4.4   Articolo 6

Per quanto concerne la definizione e la verifica dei requisiti di competenza ed imparzialità, il CESE gradirebbe che si garantisse una partecipazione attiva delle organizzazioni rappresentative di professionisti e consumatori, soprattutto nelle procedure di selezione e designazione delle singole persone responsabili della risoluzione delle controversie, e che tale compito non venisse affidato a burocrati e funzionari degli apparati ufficiali nazionali.

4.5   Articolo 7

Oltre a determinare «l'obbligo di mettere a disposizione i mezzi necessari», la proposta dovrebbe imporre anche un «obbligo di risultato», verificando in altre parole che l'azione di tali meccanismi produca risultati quantificabili per quanto concerne i settori con il maggior numero di denunce e la qualità dei servizi prestati dai professionisti. Gli stessi meccanismi devono promuovere attivamente la fiducia nell'utilizzo di tali procedure.

D'altro canto, è fondamentale che gli Stati membri garantiscano la diffusione, da parte degli organismi ADR, d'informazioni sui servizi prestati (tra i quali figurano in modo specifico l'informazione, la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato), sulla gestione finanziaria (garantendo in tal modo la necessaria trasparenza dei meccanismi stessi e incrementando la fiducia del consumatore) e sul grado di soddisfazione degli utilizzatori.

Per quanto riguarda il paragrafo 2, il CESE ritiene che oltre alle rispettive relazioni annuali, gli organismi dovranno procedere anche alla diffusione, nei loro canali di comunicazione, del bilancio annuale e della sintesi delle decisioni arbitrali pronunciate, fatto salvo il rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali sancite dalla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE.

4.6   Articolo 9

Pur riconoscendo come pertinente il principio di equità, il CESE deplora che il principio di legalità, così come enunciato nella raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998, non figuri nella proposta all'esame (9). L'assenza di questo principio dalle disposizioni della direttiva potrebbe rivelarsi dannosa per i consumatori nell'ambito delle loro relazioni commerciali transfrontaliere, soprattutto quando la normativa dello Stato in cui il consumatore risiede garantisca un livello di protezione superiore a quello della normativa del paese in cui è stato istituito il meccanismo ADR. Il CESE ribadisce la necessità di includere il principio di legalità nella proposta di direttiva all'esame, assicurando che le decisioni degli organismi ADR non privino i consumatori del livello di protezione garantito dalla normativa applicabile.

4.7   Articolo 10

Il CESE teme che a causa di una certa ambiguità nella formulazione di questo articolo il consumatore possa convincersi della possibilità di risolvere la controversia con l'intervento di un organismo ADR, mentre in realtà, il professionista si limita ad informare il consumatore circa l'esistenza di tali meccanismi, nonostante egli non vi aderisca.

Il CESE invita la Commissione a prevedere nella sua proposta l'obbligo per gli Stati membri di esigere, da parte dei professionisti, la fornitura di tali informazioni immediatamente prima della stipula di un contratto in quanto ciò consentirebbe ai consumatori di prendere una decisione in tutta consapevolezza e disponendo delle necessarie informazioni, sapendo in anticipo se i professionisti aderiscono o no agli organismi ADR.

Il CESE ritiene inoltre che l'inosservanza o la scarsa osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 2 debba essere considerata una pratica commerciale sleale e, in quanto tale, inserita nell'elenco allegato alla direttiva 2005/29/CE, indipendentemente dalle sanzioni previste all'articolo 18 della proposta.

4.8   Dall'articolo 15 all'articolo 17

Il CESE teme che tali disposizioni potrebbero rivelarsi insufficienti per il totale rispetto dei requisiti fissati da parte degli organismi ADR, basandosi esse sempre su criteri derivanti dalla loro autovalutazione. In tale contesto, è essenziale che la Commissione promuova la partecipazione diretta della società civile al monitoraggio di tali meccanismi, attraverso i rispettivi organi rappresentativi dei settori in questione (10).

Bruxelles, 28 marzo 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

(2)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.

(3)  Direttiva 2011/83/UE (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64); parere CESE: GU C 317 del 23.12.2009, pag. 54.

(4)  Nell'ambito soprattutto del regolamento 2006/2004 relativo alla cooperazione tra autorità nazionali, cfr. il parere CESE, GU C 218 del 23.7.2011, pag. 69.

(5)  Nella proposta di regolamento ODR si dice testualmente: Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sono diritti fondamentali garantiti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le procedure di risoluzione delle controversie online non devono né sostituire le procedure giudiziali né privare i consumatori o i professionisti del loro diritto di rivolgersi ai tribunali. Il presente regolamento non deve contenere alcun elemento che possa impedire alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

(6)  Cfr. il parere CESE in fase di elaborazione (INT/608).

(7)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3; parere CESE: GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.

(8)  Relazione sul recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva concernente la mediazione A7-0275/2011, relatore: A. MCCARTHY.

(9)  La Commissione fa espressamente riferimento a tale principio a proposito delle controversie transfrontaliere, affermando che la decisione dell'organo non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, nei casi previsti dall'articolo 5 della Convenzione di Roma.

(10)  È quanto succede in Italia nel settore energetico. Anche se si tratta di un meccanismo ADR di natura pubblica, tale sistema è gestito da rappresentanti dei consumatori e dalle imprese energetiche. I rappresentanti dei consumatori partecipano attivamente alla formazione dei tecnici di tale meccanismo.


ALLEGATO

al Parere del Comitato economico e sociale europeo

I seguenti punti del parere della sezione specializzata sono stati modificati in seguito agli emendamenti adottati dalla sessione plenaria, nonostante un quarto dei membri si sia espresso a favore del loro mantenimento nella forma iniziale (articolo 54, paragrafo 4 del Regolamento interno):

a)   Punto 1.8:

Il CESE è contrario a che tali meccanismi possano occuparsi anche delle denunce presentate dai professionisti nei confronti dei consumatori

b)   Punto 3.9:

Il CESE è contrario a che tali meccanismi possano occuparsi anche delle denunce presentate dai professionisti nei confronti dei consumatori, non solo perché questo va in senso contrario a quello dei sistemi tradizionali esistenti in tutti gli Stati membri e contraddice gli orientamenti che emergono dalle diverse posizioni espresse dalla Commissione e dal Parlamento europeo in materia nel corso degli anni, ma soprattutto perché significherebbe trasformare i meccanismi ADR in sedi di risoluzione di controversie legate al mancato pagamento. In tal modo verrebbe scavalcato il sistema istituto dall'UE per le cosiddette controversie di modesta entità (small claims) e i sistemi ADR verrebbero travolti da una valanga di casi che li paralizzerebbe, non disponendo essi di un'adeguata capacità di risposta.

Conformemente al disposto dell'articolo 51, paragrafo 4 del Regolamento interno, i due emendamenti sono stati esaminati insieme.

Esito della votazione:

Voti favorevoli

:

80

Voti contrari

:

52

Astensioni

:

19


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