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Document 52011PC0788
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing "ERASMUS FOR ALL"The Union Programme for Education, Training, Youth and Sport
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce “ERASMUS PER TUTTI”il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce “ERASMUS PER TUTTI”il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
/* COM/2011/0788 definitivo - 2011/0371 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce “ERASMUS PER TUTTI”il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport /* COM/2011/0788 definitivo - 2011/0371 (COD) */
MOTIVAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato
Europa 2020, il programma di riforma che si propone di aiutare l’Europa a
uscire dalla crisi e a rafforzarsi mediante una strategia globale e coordinata
per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. L’istruzione e la formazione sono l’essenza della
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e
degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali degli
Stati membri[1].
Ovviamente nessuno degli obiettivi principali di Europa 2020 si potrà
raggiungere senza considerevoli investimenti nel capitale umano. Cinque delle
iniziative faro Europa 2020 dipendono dalla modernizzazione dell’istruzione e
della formazione: Gioventù in movimento, Agenda per nuove competenze e per
l’occupazione, Agenda digitale, Unione dell’innovazione e Piattaforma europea
contro la povertà. Nella sua comunicazione “Un bilancio per la
strategia 2020”[2],
la Commissione mette in evidenza che c’è margine di manovra per aumentare il
sostegno dell’Unione all’istruzione e alla formazione al fine di migliorare le
competenze dei cittadini e di contribuire a ridurre l’elevato livello di
disoccupazione giovanile in molti Stati membri. La Commissione sottolinea che
la sua azione esterna si concentrerà sulla promozione e la
difesa dei valori dell’Unione all’estero, l’assistenza ai processi democratici e di transizione e la pianificazione della dimensione esterna della politica degli
affari interni. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazioni Dall’inizio del 2010 a metà del 2011 si sono
tenute ampie consultazioni dell’opinione pubblica e delle parti interessate in
materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Per quanto riguarda l’istruzione, la formazione
e la gioventù, si è osservata una forte convergenza di punti di vista tra i
diversi gruppi delle parti interessate consultate e gli elementi comuni dei
contributi si possono riassumere come segue: ·
Una valutazione molto positiva dei risultati
ottenuti dal Programma di apprendimento permanente, nonché dai programmi
Gioventù in azione ed Erasmus Mundus; ·
La necessità di sviluppare un approccio più
integrato, tra i vari settori dell’istruzione, con altri programmi connessi
alla gioventù e tra gli attuali programmi d’istruzione superiore dell’Unione,
indipendentemente dal fatto che si tratti di programmi intraeuropei (Erasmus),
mondiali (Erasmus Mundus), regionali (Tempus, Alfa, Edulink) o bilaterali (per
esempio con gli USA e il Canada); ·
La necessità di stabilire connessioni più forti tra
lo sviluppo delle politiche e le attività promosse dai programmi; ·
L’importanza di continuare a concentrarsi sulla
qualità, soprattutto nell’istruzione superiore dell’Unione e oltre; ·
L’importanza di mantenere gli strumenti dell’Unione
europea per sostenere l’apprendimento formale e non formale dei giovani, e la
necessità di migliorare il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento; ·
La necessità di semplificare l’amministrazione e di
garantire azioni e priorità più flessibili; ·
La necessità di aumentare la visibilità del
Programma. Per quanto riguarda lo sport, i punti
principali sottolineati dalle parti interessate possono riassumersi come segue: ·
Insufficiente attività fisica e sportiva a tutti i
livelli di istruzione; ·
Insufficiente riconoscimento dell’attività
volontaria nello sport; ·
Il doping come grave minaccia all’equità nelle
competizioni sportive; ·
Scarsa attenzione al valore sociale dello sport
rispetto ai suoi aspetti commerciali; ·
La minaccia delle pressioni commerciali allo
spirito autentico dello sport basato sul “fair play”. Risultati delle valutazioni
d’impatto Quattro valutazioni d’impatto hanno esaminato il
funzionamento di tre programmi nei settori dell’istruzione, della formazione e
della gioventù (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione ed
Erasmus Mundus) e, nel caso dello sport, delle azioni preparatorie votate
dall’autorità di bilancio. Data la somiglianza di obiettivi, base giuridica e
competenze dell’Unione in questi settori, ogni valutazione d’impatto prende in
considerazione opzioni simili: interruzione delle azioni o dei programmi in
corso; continuazione di azioni e programmi nella forma attuale; sostanziale
rafforzamento del loro approccio politico; riunione del Programma di
apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus
in un unico programma flessibile. L’opzione individuata in ognuna delle quattro
valutazioni d’impatto è la fusione in un unico programma, in conformità alla
comunicazione della Commissione sul quadro finanziario pluriennale adottata il
29 giugno 2011. Tale opzione sarebbe la più coerente ed efficace in termini di
costi, per i seguenti motivi: –
Risponde alla necessità di maggiori investimenti da
parte dell’Unione in istruzione e formazione in questo periodo di crisi
economica e finanziaria, poiché la crescita dell’economia dipende dalla
disponibilità di lavoratori altamente qualificati e dalla mobilitazione delle
competenze dei disoccupati; –
È incentrata sulle azioni individuate negli attuali
programmi come azioni che hanno il più alto valore aggiunto europeo e il più
forte effetto moltiplicatore, sviluppa tali azioni e genera un impatto
tangibile sui sistemi di istruzione e formazione europei e quindi un maggiore
rendimento degli investimenti; –
La concentrazione degli sforzi nell’ambito del
nuovo e più flessibile assetto del programma consentirà maggiori sinergie tra i
programmi esistenti e tra i diversi settori in campo educativo, stimolando un
approccio all’istruzione improntato all’apprendimento permanente, aumentando la
coerenza e favorendo l’accesso dei potenziali beneficiari tramite una serie di
importanti e flessibili azioni trasversali; –
Oltre alla cooperazione tra gli istituti scolastici,
accentua il ruolo cruciale dell’istruzione e del capitale umano per
l’innovazione, favorendo il partenariato tra scuola e impresa, mirando
all’eccellenza nell’apprendimento e nell’insegnamento nonché all’occupabilità e
all’imprenditorialità; –
Infine, comporta la razionalizzazione e la
semplificazione delle procedure di erogazione e gestione, offrendo un
considerevole potenziale per ridurre i costi di attuazione, rispetto al totale
dei costi di attuazione dei programmi in corso (ossia il Programma di apprendimento
permanente, Gioventù in azione e i programmi di cooperazione nell’istruzione
superiore con paesi terzi). Semplificazione Nell’ambito del Quadro finanziario pluriennale
(QFP), questo Programma privilegia la flessibilità, la semplificazione e
l’assegnazione dei fondi basata sulle prestazioni. Questo approccio viene
adottato nel Programma “Erasmus per tutti” nel rispetto delle norme del
regolamento finanziario. Il Programma prevede la riduzione del numero di
attività sostenute. Si ricorrerà a sovvenzioni a tasso forfetario per aumentare
l’efficienza; inoltre storie di successo come le sovvenzioni forfetarie per la
mobilità degli studenti Erasmus verranno frequentemente prese ad esempio per le
azioni di mobilità. Le Agenzie nazionali non saranno più responsabili della
gestione della mobilità individuale e si ridurrà così il carico di lavoro
amministrativo. Le Agenzie nazionali diverranno il principale
punto di accesso delle attività di Mobilità ai fini di apprendimento, aperte ai
giovani, indipendentemente dal fatto che essi partecipino come studenti,
tirocinanti o volontari. Migliorerà inoltre l’accessibilità degli istituti di
istruzione superiore a livello internazionale, grazie all’integrazione di vari
programmi di cooperazione internazionale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA “Erasmus per tutti”, il programma
unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport si giustifica sulla base degli obiettivi sanciti dagli articoli 165 e 166
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dal principio di
sussidiarietà. L’articolo 165 del TFUE invita l’Unione europea a
contribuire “allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la
cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la
loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per
quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema
di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche”. L’articolo 166 stabilisce che “l’Unione attua una
politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli
Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per
quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione
professionale”. Entrambi gli articoli stabiliscono che l’Unione e
gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport
(articolo 165, paragrafo 3) e di formazione professionale (articolo 166,
paragrafo 3). Come si afferma nelle valutazioni intermedie del
Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed
Erasmus Mundus, il valore aggiunto europeo del programma deriva dal carattere
innovativo e transnazionale delle attività intraprese e dei prodotti e
partenariati che esso contribuisce a sviluppare in tutta Europa. Incoraggiando
una fattiva cooperazione tra i sistemi di istruzione e formazione degli Stati
membri nonché nei settori dello sport e della gioventù, si contribuirebbe a individuare
e attuare prassi e politiche efficaci che stimolino l’apprendimento reciproco. Nell’adozione delle misure di esecuzione, in
particolare di quella concernente l’assegnazione di fondi, il regolamento
prevede l’applicazione della procedura d’esame in conformità alle disposizioni
previste dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Le decisioni di
selezione verranno comunque inviate al Parlamento europeo e al comitato a
titolo informativo. Il regolamento inoltre introduce i poteri di
delega basati sull’articolo 290 del TFUE. L’impiego di questo nuovo strumento
giuridico si limita alla modifica delle disposizioni concernenti i criteri di
prestazione e le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie
nazionali. L’esperienza acquisita con i programmi passati
indica che le disposizioni contenute nell’articolo 13, paragrafo 7), e
nell’articolo 22, paragrafo 2), riguardanti rispettivamente i criteri di
rendimento e le disposizioni sulle azioni gestite dalle agenzie nazionali,
potrebbero aver bisogno di una revisione per la durata del programma. La scarsa
flessibilità del Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù
in azione ed Erasmus Mundus, insieme alla carenza di strumenti per adattare il
programma alle mutevoli esigenze della nostra società, è stata criticata dalle
principali parti interessate dei settori in questione. Grazie alla sistematica consultazione degli
esperti, si tiene conto del parere degli Stati membri. La consultazione verrà
estesa ad esperti nominati dal Parlamento europeo per garantire un’ampia
rappresentatività. La Commissione inoltre consulterà, se del caso, le parti
interessate nei campi in questione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della Commissione di un quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 prevede 17,299,000,000 euro
(prezzi correnti) per un programma unico per l’istruzione,
la formazione, la gioventù e lo sport nonché un ulteriore
importo proveniente dagli strumenti della rubrica 4, corrispondente a
1,812,100,000 euro (prezzi correnti). Assegnazione minima dei fondi per ogni settore Per garantire che i livelli di finanziamento
assegnati alle principali categorie di parti interessate e di beneficiari non
scendano al di sotto dei livelli garantiti dal Programma di apprendimento
permanente e dai programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus per il periodo
2007-2013, l’attuazione del programma si traduce in un’assegnazione ai
principali settori dell’istruzione non inferiore a: –
Istruzione superiore: 25% –
Istruzione e formazione professionale e
apprendimento degli adulti: 17% , di cui 2% per l’apprendimento degli adulti –
Istruzione scolastica: 7% –
Gioventù: 7% 5. SINTESI DEL REGOLAMENTO Il regolamento illustra le disposizioni per un
nuovo programma unico che abbraccia i settori dell’istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport, denominato “Erasmus per tutti”. Sulla
base di un ampio riconoscimento del programma settoriale Erasmus, il programma
si propone di sostenere tutti i settori dell’istruzione (istruzione superiore, istruzione
e formazione professionale, istruzione scolastica e gioventù), in una
prospettiva di apprendimento permanente. Il programma “Erasmus per tutti” è incentrato su
tre tipi di azioni fondamentali: la mobilità degli studenti, dei giovani, degli
insegnanti e del personale per l’apprendimento a livello transnazionale e
internazionale; la cooperazione tra gli istituti d’istruzione per favorire
l’innovazione e le buone pratiche; una fitta cooperazione con gli organismi
operanti nel settore della gioventù e a sostegno dei programmi politici, in cui
rientra il sostegno al rafforzamento delle capacità nei paesi terzi, compresi i
paesi dell’allargamento, con particolare attenzione ai paesi limitrofi e al
dialogo politico internazionale. In applicazione della comunicazione “Un bilancio
per la strategia Europa 2020”, anche “Erasmus per tutti” cercherà di integrare
programmi internazionali in atto (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink e Alfa) e
programmi di cooperazione con paesi industrializzati. A tale scopo, A tale scopo,
il bilancio del programma sarà integrato da dotazioni finanziarie provenienti
dai strumenti di cooperazione esterna di vario tipo. Saranno messi a
disposizione dei fondi sulla base di 2 stanziamenti pluriennali,
rispettivamente per 4 e 3 anni, al fine di garantire stabilità e prevedibilità.
Tali stanziamenti devono riflettere le priorità delle azioni esterne della UE,
compresi eventuali obiettivi di sviluppo. E possono essere adeguati in caso di
circostanze impreviste di grande portata o di importanti cambiamenti politici,
conseguenti a profondi notevoli cambiamenti nelle priorità politiche. Uno specifico articolo del programma “Jean Monnet”
è diretto a sostenere l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca nel campo
degli studi europei. Un capitolo particolare riguarda lo sport e la lotta al
doping, alla violenza e al razzismo, nonché la necessità di favorire le
attività transnazionali per promuovere la buona governance delle organizzazioni
sportive. Viene introdotto un nuovo strumento finanziario -
un meccanismo di garanzia sui prestiti - per consentire agli studenti di
diplomarsi (Master) in un paese europeo diverso dal proprio. È attualmente
difficile ottenere finanziamenti per tali studi perché borse di studio o
prestiti nazionali spesso non sono trasferibili oltre frontiera o non sono
disponibili per conseguire un diploma a livello di un Master e i prestiti delle
banche private sono eccessivamente onerosi. Per risolvere questi problemi, l’UE
fornirà una garanzia parziale agli istituti finanziari (banche o enti di
prestito a studenti) disposti a offrire prestiti per diplomarsi in altri paesi
partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti. In termini gestionali, la gestione del programma
sarà conforme al principio della gestione indiretta, e la responsabilità sarà
condivisa tra gli Stati membri e la Commissione. Le Agenzie nazionali saranno
responsabili della parte principale dei fondi, che verranno soprattutto
assegnati ad azioni di mobilità e cooperazione. La Commissione delegherà a un’Agenzia
esecutiva la gestione di progetti di cooperazione più estesi, il sostegno
politico, la rete Eurydice, nonché le attività Jean Monnet e lo sport. La
Commissione quindi può ricorrere, sulla base di un’analisi costi benefici,
all’attuale Agenzia esecutiva per l’attuazione del programma “Erasmus per
tutti” per il periodo 2014-2020, come previsto dal regolamento (CE) n. 58/2003[3] del Consiglio, del 19 dicembre
2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello
svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari. 2011/0371 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce “ERASMUS PER TUTTI”
il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, Visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, e in particolare gli articoli 165, paragrafo 4, e 166,
paragrafo 4, Vista la proposta della Commissione europea, Previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, Visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[4], Visto il parere del Comitato delle regioni[5], Deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, Considerando quanto segue: (1)
La comunicazione della Commissione del 29 giugno
2011 “Un bilancio per la strategia 2020”[6] invita a realizzare un unico programma relativo al settore istruzione, formazione, gioventù e sport, che
comprenda gli aspetti internazionali dell’istruzione superiore, riunendo il Programma d’azione nel campo
dell’apprendimento permanente istituito con Decisione n. 1720/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15,novembre 2006[7], il
programma Gioventù in azione istituito con decisione n.
1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006[8], il programma d’azione Erasmus
Mundus istituito con decisione n. 1298/2008/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16,dicembre 2008[9], il
programma ALFA III istituito con Regolamento
(CE) n. 1905/2006, del 18 dicembre 2006[10], i
programmi TEMPUS e EDULINK, al fine di ottenere una
maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da
sfruttare tra i vari aspetti del programma unico. Lo sport inoltre viene
proposto come parte di questo programma unico. (2)
Le relazioni di valutazione intermedia del
Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed
Erasmus Mundus, insieme alla consultazione dell’opinione pubblica sulla futura
azione dell’Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù e di
istruzione superiore, hanno rivelato la pressante, e per alcuni aspetti
crescente necessità di portare avanti cooperazione e mobilità in questi settori
a livello europeo. Le relazioni di valutazione hanno sottolineato l’importanza
di tessere più stretti rapporti tra i programmi dell’Unione e gli sviluppi
politici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; hanno
espresso l’auspicio che l’azione dell’Unione sia articolata in modo da meglio
soddisfare il paradigma dell’apprendimento permanente; e hanno invitato ad
adottare un approccio più semplice, privo di barriere e più flessibile
all’attuazione di quest’azione, e a porre fine alla frammentazione dei
programmi di cooperazione nel campo dell’istruzione superiore. (3)
Il diffuso riconoscimento tra i cittadini
dell’Unione europea e dei paesi terzi partecipanti del marchio “Erasmus” quale
sinonimo di Mobilità ai fini di apprendimento nell’Unione prelude a un impiego
più ampio di tale marchio da parte dei principali settori dell’istruzione
coperti dal programma. (4)
Le consultazioni pubbliche sulle scelte strategiche
dell’Unione per l’attuazione delle nuove competenze in materia di sport,
insieme alla relazione di valutazione sulle azioni preparatorie nel settore
dello sport, hanno fornito utili indicazioni sulle aree di priorità per
l’azione dell’Unione; hanno infatti dato prova del valore aggiunto che l’Unione
può offrire alle attività tese a produrre, condividere e diffondere esperienze
e conoscenza su diverse tematiche che riguardano lo sport a livello europeo. (5)
La Strategia europea per una crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile (Europa 2020) definisce la strategia di crescita del
prossimo decennio per l’Unione a sostegno di una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, e fissa cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere
entro il 2020, soprattutto nel settore dell’istruzione: ridurre il tasso di
abbandono scolastico al di sotto del 10%, e fare in modo che almeno il 40%
delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni di età abbia portato a
termine l’istruzione superiore[11].
Ciò include anche le iniziative faro, in particolare “Gioventù in movimento”[12] e l’Agenda per nuove
competenze e per l’occupazione[13]. (6)
Il 12 maggio 2009 il Consiglio dell’Unione europea
ha auspicato la realizzazione di un quadro strategico per la cooperazione
europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), definendo
quattro obiettivi strategici per realizzare le ambizioni ancora irrealizzate di
creare un’Europa basata sulla conoscenza e fare dell’apprendimento permanente
una realtà per tutti. (7)
Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei
diritti fondamentali, il Programma mira a promuovere la parità tra uomini e
donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale. (8)
Il Programma deve assumere una forte dimensione
internazionale, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione superiore, non
solo per migliorare la qualità dell’istruzione superiore europea, raggiungere i
più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l’attrattività
dell’Unione come sede di studio, ma anche per favorire la comprensione tra i
popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’istruzione superiore nei
paesi terzi. (9)
Il quadro rinnovato di cooperazione in materia di
gioventù (2010-2018)[14]
deve considerare i giovani una risorsa della società, e sostenere il loro
diritto a partecipare allo sviluppo di politiche che li coinvolgono, mediante
un continuo dialogo strutturato tra centri decisionali e giovani e
organizzazioni giovanili a tutti i livelli. (10)
Per sostenere la mobilità, l’equità e l’eccellenza
nello studio, l’Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di
garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla
loro origine sociale, di diplomarsi (Master) in un altro Paese partecipante.
Tale strumento dovrà essere messo a disposizione degli istituti finanziari
disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi
partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti. (11)
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure
necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si
frappongono al corretto funzionamento del Programma. Ciò implica anche che i
visti per i partecipanti devono essere rilasciati tempestivamente, per
garantire che nessun partecipante perda, in tutto o in parte, il corso di
studi, il programma di formazione o lo scambio a cui è iscritto, e per evitare
cancellazioni dei progetti e delle azioni di mobilità. Ai sensi dell’articolo
19 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa
alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[15], gli Stati membri sono
incoraggiati a istituire procedure accelerate di ammissione. (12)
La comunicazione dal titolo “Sostenere la crescita
e l’occupazione - un progetto per la modernizzazione dei sistemi d’istruzione
superiore in Europa” stabilisce un quadro entro il quale l’Unione europea, gli
Stati membri e gli istituti di istruzione superiore possono cooperare per aumentare
il numero dei laureati, migliorare la qualità dell’istruzione e massimizzare il
contributo che l’istruzione superiore e la ricerca possono offrire per aiutare
le nostre economie e società a uscire rafforzate dalla crisi. (13)
La dichiarazione di Bologna, firmata dai ministri
dell’Istruzione di 29 paesi europei il 19 giugno 1999, ha istituito un processo
intergovernativo teso alla creazione di uno “spazio europeo dell'insegnamento
superiore” che deve essere sostenuto a livello di Unione. (14)
Il processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020) ha
tracciato una visione ambiziosa e globale per la politica di istruzione e
formazione professionale in Europa, e ha chiesto il sostegno dei programmi di
istruzione dell’Unione alle priorità concordate, tra cui la mobilità internazionale
e le riforme attuate dagli Stati membri. (15)
È necessario aumentare l’intensità e il volume
della cooperazione europea tra le scuole e della mobilità del personale e dei
discenti, per soddisfare le priorità fissate dall’Ordine del giorno per la cooperazione
europea in materia scolastica per il 21° secolo[16], al fine di migliorare la
qualità dell’istruzione scolastica nell’Unione in relazione allo sviluppo delle
competenze e per migliorare l’equità e l’inclusione nell’ambito delle
istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare la professione
dell’insegnante e la dirigenza scolastica[17].
In tale contesto, è opportuno attribuire particolare importanza agli obiettivi
strategici volti a ridurre l’abbandono prematuro di istruzione e formazione, garantire
un livello adeguato nelle competenze di base, migliorare la qualità
dell’istruzione e della cura della prima infanzia e aumentare la partecipazione
alle relative strutture[18],
nonché al rafforzamento delle competenze professionali degli insegnanti e dei
capi d’istituto[19],
e al miglioramento delle opportunità educative dei bambini provenienti da un
contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico [20]. (16)
La rinnovata Agenda europea per l’apprendimento
degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del [….][21] si propone di consentire a
tutti gli adulti di sviluppare e potenziare le proprie competenze per tutto
l’arco della vita, con particolare attenzione alla necessità di più adeguati
provvedimenti per l’alto numero di europei scarsamente qualificati, oggetto di
Europa 2020. (17)
L’azione del Forum europeo della gioventù, dei
Centri nazionali d’informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle
reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei
servizi nazionali di supporto dell’azione eTwinning, degli uffici
d’informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di
vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per
realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente
alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e
diffondendo i risultati del Programma nell’Unione e nei paesi terzi
partecipanti. (18)
È necessario consolidare la cooperazione tra il
Programma e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio
d’Europa, nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport. (19)
Il Programma dovrà contribuire a sviluppare
l’eccellenza negli studi sull’integrazione europea a livello mondiale e a
sostenere in particolare istituzioni universitarie che siano inserite nella
struttura gestionale europea, che coprano l’intera gamma delle materie
politiche che interessano l’Unione, che siano enti senza scopo di lucro e
forniscano titoli accademici riconosciuti. (20)
La comunicazione della Commissione “Sviluppare la
dimensione europea dello sport”[22]
del 18 gennaio 2011 espone le idee della Commissione per un’azione a livello di
Unione nel settore dello sport dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona
e propone una serie di azioni concrete per la Commissione e gli Stati membri in
tre ampi capitoli tematici: il ruolo sociale dello sport, la dimensione
economica dello sport e l’organizzazione dello sport. (21)
La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle
competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti dell’Unione
favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell’apprendimento permanente,
contribuendo così a rafforzare la qualità dell’insegnamento e della formazione,
e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi.
Permettere l’accesso di giovani studenti (attivi anche nel campo
dell’istruzione e della formazione professionale) a metodi, pratiche e
tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne l’impiegabilità
nell’economia globale e a rendere più attraenti posti di lavoro caratterizzati
da un profilo internazionale. (22)
A tal fine, si raccomanda di estendere l’uso del
quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)
ai sensi della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004[23],
del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai sensi della raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008[24], del sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) ai sensi della
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009[25] e del sistema europeo
di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). (23)
Per garantire una maggiore efficienza nelle
comunicazioni con l’opinione pubblica e più forti sinergie tra le attività di
comunicazione intraprese per iniziativa della Commissione, le risorse assegnate
alla comunicazione nell’ambito di questo regolamento contribuiranno anche a
coprire la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell’Unione
europea a condizione che siano correlate agli obiettivi generali di questo
regolamento. (24)
È necessario garantire il valore aggiunto europeo
di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché la complementarità
con le attività degli Stati membri ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 4),
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con altre attività, in
particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica
industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni
esterne. (25)
Per migliorare la gestione dei risultati,
valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare specifici
indicatori di prestazione che si possano misurare nel corso del tempo; siano
realistici e riflettano la logica dell’intervento, e pertinenti alla specifica
gerarchia di obiettivi e attività. (26)
Il presente regolamento stabilisce, per l’intera
durata del Programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento
privilegiato, a norma del punto (17) dell’Accordo interistituzionale del
XX/YY/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
cooperazione in materia di bilancio e su una sana gestione finanziaria, nel
corso della procedura di bilancio annuale. (27)
È necessario istituire criteri di efficienza in base
ai quali poter suddividere le assegnazioni di bilancio tra Stati membri per le
azioni gestite dalle Agenzie nazionali. (28)
I paesi candidati all’adesione all’Unione europea e
i paesi EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione in
conformità agli accordi quadro, delle decisioni dei consigli di associazione o
di accordi analoghi. (29)
La Confederazione elvetica può partecipare ai
programmi dell’Unione in conformità all’accordo da firmare tra l’Unione e quel
paese. (30)
La Commissione europea e l’Alto rappresentante
dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella
comunicazione congiunta su “Una risposta nuova a un vicinato in mutamento”[26] hanno illustrato, tra l’altro,
l’obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato ad azioni dell’Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la
mobilità nell’ambito dell’istruzione superiore nonché l’apertura del futuro
programma d’istruzione ai paesi limitrofi. (31)
Gli interessi finanziari dell’Unione europea devono
essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate,
comprendenti la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione delle
irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente
utilizzati e, se del caso, sanzioni. Se da un lato l’assistenza esterna
dell’Unione ha crescenti bisogni in termini di finanziamento, la situazione
economica e di bilancio dell’Unione limita le risorse disponibili per tale
assistenza. La Commissione quindi deve mirare a ottimizzare l’impiego delle
risorse disponibili, soprattutto mediante l’uso di strumenti finanziari con
effetto leva. (32)
Nella comunicazione “Un bilancio per la strategia
2020” del 29 giugno 2011 la Commissione ribadisce il proprio impegno a
semplificare i finanziamenti dell’Unione europea. La creazione di un programma
unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport consente di realizzare considerevoli semplificazioni,
razionalizzazioni e sinergie nella gestione del programma. L’attuazione verrà
ulteriormente semplificata grazie all’elargizione di importi forfetari, a costi
unitari e a finanziamenti anch’essi a tassi forfetari, nonché dallo snellimento
dei requisiti formali per i beneficiari e gli Stati membri. (33)
Per garantire una tempestiva reazione al mutare
delle esigenze per l’intera durata del Programma, ai sensi dell’articolo 290
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il potere di adottare atti
dev’essere delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti
i criteri di prestazione e le azioni della cui gestione sono responsabili le
Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga
consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di
esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati,
occorre che la Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e
simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (34)
Per garantire condizioni uniformi nell’attuazione
del presente regolamento, è necessario conferire competenze di esecuzione alla
Commissione. (35)
Le competenze di esecuzione relative al programma
di lavoro devono essere esercitate ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione[27] attribuite alla Commissione. (36)
È opportuno garantire una corretta chiusura del
Programma, soprattutto per quanto riguarda la continuazione degli accordi
pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell’assistenza tecnica
e amministrativa. A partire dall’1 gennaio 2014, l’assistenza tecnica e
amministrativa, se necessario, deve garantire la gestione delle azioni non
ancora portate a termine nell’ambito dei precedenti programmi entro la fine del
2013. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 Campo
d’applicazione del Programma 1.
Il presente regolamento istituisce un programma di
azione, a livello di Unione, in materia di istruzione, formazione, gioventù e
sport, denominato “Erasmus per tutti” (di seguito indicato come “il
Programma”). 2.
Il Programma sarà attuato dall’1 gennaio 2014 al 31
dicembre 2020. 3.
Il Programma riguarda l’istruzione a tutti i
livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, e in particolare
l’istruzione superiore, l’istruzione e la formazione professionale e
l’istruzione degli adulti, l’istruzione scolastica e la gioventù. 4.
Esso prevede una dimensione internazionale ai sensi
dell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea e sostiene le attività nel
settore dello sport. Articolo 2 Definizioni Ai fini del
presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. “apprendimento permanente”:
ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non
formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che
diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle
competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È
compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento; 2. “contesto non formale”: un
contesto di apprendimento che è spesso pianificato e organizzato ma non rientra
nel sistema di istruzione e formazione formale; 3. “mobilità ai fini di
apprendimento”: lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi,
intraprendere un’attività di formazione o un’altra attività di apprendimento,
tra cui il tirocinio e l’apprendimento non formale, o attività didattica,
oppure la partecipazione ad attività transnazionali di sviluppo professionale.
Può includere il supporto di una preparazione nella lingua del paese di
accoglienza. La mobilità ai fini di apprendimento abbraccia altresì gli scambi
di giovani e le attività transnazionali di sviluppo professionale cui
partecipano gli animatori giovanili; 4 “Cooperazione per
l’innovazione e le buone pratiche”: progetti di cooperazione transnazionale che
coinvolgono organizzazioni attive in materia di istruzione, formazione e/o
gioventù e possono comprendere anche altre organizzazioni; 5. “Sostegno alla riforma delle
politiche”: qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire
l’ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione attraverso il processo
di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare i metodi aperti
di coordinamento; 6. “mobilità virtuale”: una
serie di attività sostenute nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o
favoriscono esperienze internazionali collaborative in un contesto di
insegnamento e/o apprendimento; 7. “personale”: le persone che
partecipano, su base professionale o volontaristica, all’istruzione, alla
formazione o all’apprendimento non formale dei giovani. Può comprendere
insegnanti, formatori, capi d’istituto, animatori giovanili e personale non
docente; 8. “animatore giovanile”: un
operatore professionale o volontario che partecipa all’apprendimento non
formale; 9. “giovani”: individui di età
compresa tra i tredici e i trent’anni; 10. “istituti di istruzione
superiore”: (a)
qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore,
secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute
o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla
rispettiva denominazione; (b)
qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la
prassi nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello
terziario; 11. “istituto
scolastico” o “scuola”: tutti i tipi di istituti di istruzione generale
(istruzione prescolastica, primaria o secondaria), professionale e tecnica; 12. “istituto accademico”:
qualsiasi istituto scolastico impegnato in attività di istruzione e ricerca; 13. “formazione professionale”:
qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi
l’insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che
contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle
autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita,
nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una
persona nell’arco della sua vita lavorativa; 14. “apprendimento degli adulti”:
ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale, di tipo
formale, non formale o informale; 15. “diploma comune”: un programma
di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che
si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato da tutti gli istituti
partecipanti congiuntamente e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli
istituti partecipanti sono ubicati; 16. “diploma doppio/diploma
multiplo”: un programma di studi offerto da due (doppio) o più (multiplo)
istituti di istruzione superiore, alla conclusione del quale lo studente riceve
un diploma distinto da ognuno degli istituti partecipanti; 17. “attività per la gioventù”:
attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato) svolta da giovani,
individualmente o in gruppo, e caratterizzate da un approccio non formale
all’apprendimento; 18. “partenariato”: un accordo tra
un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo
svolgimento di attività europee congiunte in materia di istruzione, formazione
e gioventù o l’istituzione di una rete formale o informale in un settore
pertinente. Per quanto riguarda lo sport, si tratta di un accordo con uno o più
terzi, come organizzazioni sportive professionistiche o sponsor in diversi
Stati membri al fine di attrarre ulteriori fonti di sostegno per ottenere i
risultati auspicati dal Programma. 19. “impresa”: qualsiasi azienda
del settore pubblico o privato che eserciti un’attività economica,
indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore
economico di attività, compresa l’economia sociale; 20. “abilità”: indicano le
capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; 21. “competenze”: comprovata
capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini, con responsabilità e
autonomia, in situazioni di studio e in contesti sociali e professionali. 22. “competenze fondamentali”:
gruppo fondamentale di conoscenze, abilità e attitudini nuove e tradizionali di
cui tutti gli individui hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, per la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; 23. “risultati”: qualsiasi tipo di
dato, conoscenza o informazione, di ogni forma o natura, indipendentemente dal
fatto che possa essere protetto o no, generato nel corso dell’azione nonché i
diritti che ne conseguono, compresi i diritti di proprietà intellettuale. 24. “diffusione dei risultati”:
pubblicazione in forma opportuna dei risultati del Programma e dei programmi
che lo hanno preceduto, al fine di garantire il riconoscimento, la
dimostrazione e l’applicazione dei risultati su vasta scala; 25. “Metodo aperto di
coordinamento”: metodo intergovernativo che istituisce un quadro di
cooperazione tra gli Stati membri, le cui politiche nazionali possono essere
dirette ad alcuni obiettivi comuni. Nell’ambito del presente programma, il
metodo aperto di coordinamento (MAC) si applica all’istruzione, alla formazione
e alla gioventù; 26. “Strumenti per la trasparenza
dell’Unione europea”: strumenti che consentono alle parti interessate di
comprendere, valutare e riconoscere, a seconda dei casi, i risultati
dell’apprendimento e le qualifiche in tutta l’Unione; 27. “Paesi interessati dalla
politica europea di vicinato”: i paesi e i territori elencati nell’Allegato al
regolamento XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del X YY 2012[28] che istituisce uno strumento
europeo di vicinato – Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto,
Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Territori
palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina. Inoltre, per quanto riguarda le
attività sostenute in materia di gioventù, anche la Russia è considerata un
paese interessato dalla politica di vicinato; 28. “duplice carriera”: la
formazione sportiva di alto livello associata all’istruzione generale o al
lavoro. Articolo 3 Valore
aggiunto europeo 1. Il Programma sostiene
soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto
europeo e contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo generale di cui
all’articolo 4. 2. Il valore aggiunto europeo
delle azioni e delle attività del Programma viene assicurato soprattutto grazie
ai seguenti elementi: (a)
Il loro carattere transnazionale, in particolare la
cooperazione e la mobilità transnazionale tese a garantire un impatto sistemico
di lungo periodo; (a)
La loro complementarità e sinergia con altri
programmi e politiche nazionali, internazionali e dell’Unione, che consentano
economie di scala e massa critica; (b)
Il loro contributo a un uso efficace degli
strumenti dell’Unione per favorire il riconoscimento delle qualifiche e la
trasparenza. Articolo 4 Obiettivo
generale del Programma 1. Il Programma intende
contribuire agli obiettivi della strategia Europa 2020 e del quadro strategico
per l'istruzione e la formazione 2020 (ET2020), compresi i corrispondenti
parametri di riferimento istituiti in tali strumenti, al quadro rinnovato di
cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), allo sviluppo
sostenibile dei paesi terzi nel settore dell’istruzione superiore e allo
sviluppo della dimensione europea dello sport. 2. In particolare, esso si
propone di contribuire a raggiungere i seguenti obiettivi principali di Europa
2020: (a)
Riduzione dei tassi di abbandono scolastico; (b)
Aumento del numero di studenti di età compresa fra
i 30 e i 34 anni che abbiano completato il livello terziario di istruzione. CAPO II Istruzione, formazione e gioventù Articolo 5 Obiettivi
specifici Il Programma persegue i seguenti obiettivi
specifici nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù: (a)
migliorare il livello delle competenze e abilità
fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato
del lavoro e la società, nonché la partecipazione dei giovani alla vita
democratica in Europa, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità
per l’apprendimento per i giovani, i discenti, il personale e gli animatori
giovanili, e grazie a una consolidata cooperazione tra istruzione gioventù e
mondo del mercato del lavoro; –
Indicatori correlati: –
% di partecipanti che hanno migliorato le
competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità; –
% di giovani partecipanti che dichiarano di essere
più preparati a partecipare alla vita politica e sociale (b)
favorire i miglioramenti della qualità,
l’eccellenza nell’innovazione e l’internazionalizzazione per quanto riguarda
gli istituti di istruzione e l’animazione socioeducativa, in particolare
mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e
di formazione/le organizzazioni giovanili e altre parti interessate; –
Indicatore correlato: % delle organizzazioni che
hanno partecipato al Programma e hanno sviluppato/adottato metodi innovativi (c)
promuovere la realizzazione di uno spazio europeo
dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale,
sostenere l’ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per
quanto riguarda l’apprendimento non formale, e sostenere la cooperazione
europea nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione
politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e
la diffusione delle buone pratiche; –
Indicatore correlato: numero degli Stati membri che
fanno uso dei risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo delle
politiche nazionali (d)
favorire la dimensione internazionale
dell’istruzione, della formazione e della gioventù, soprattutto nel settore
dell’istruzione superiore, aumentando l’attrattività degli istituti di
istruzione superiore dell’Unione e sostenendo le azioni esterne dell’Unione,
come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e
della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell’UE e di paesi
terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità
nei paesi terzi; –
Indicatore correlato: numero degli istituti di
istruzione superiore esterni all’Unione europea che partecipano ad azioni di
mobilità e cooperazione (e)
migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle
lingue e promuovere la diversità linguistica; –
Indicatore correlato: % dei partecipanti che hanno
migliorato le proprie abilità linguistiche (f)
promuovere l’eccellenza in attività di insegnamento
e di ricerca nell’ambito dell’integrazione europea mediante le attività Jean
Monnet a livello mondiale di cui all’articolo 10. –
Indicatore correlato: numero degli studenti
impegnati in attività formative grazie al programma Jean Monnet Articolo 6 Azioni del
Programma 1. Il Programma persegue i suoi
obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia di istruzione,
formazione e gioventù: (a)
Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo, (b)
Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche,
(c)
Sostegno alle riforme politiche. 2. Le specifiche attività Jean
Monnet vengono descritte all’articolo 10. Articolo 7 Mobilità ai
fini di apprendimento dell’individuo 1. L’azione di Mobilità ai fini
di apprendimento dell’individuo contribuisce a: (a) La mobilità transnazionale degli studenti degli
istituti superiori e delle scuole di formazione professionale nonché dei
giovani che svolgono le attività non formali, tra i paesi partecipanti, di cui
all’articolo 18. La mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto
partner, in un tirocinio all’estero o nella partecipazione ad attività
giovanili, in particolare volontariato. Alla mobilità che consenta di preparare
un master contribuisce lo strumento di garanzie per i prestiti destinati agli
studenti, contemplato all’articolo 14, paragrafo 3. (b) La mobilità transnazionale del personale,
nell’ambito dei paesi partecipanti, di cui all’articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi nell’insegnamento o nella partecipazione
ad attività di sviluppo professionale all’estero; 2. L’azione sostiene altresì la
mobilità transnazionale degli studenti, dei giovani e del personale da e verso
i paesi terzi per quanto riguarda l’istruzione superiore, nonché la mobilità
organizzata sulla base di Titoli di studio comuni, doppi o multipli di alta
qualità o inviti congiunti a presentare proposte, anche per quanto riguarda
l’apprendimento non formale. Articolo 8 Cooperazione
per l’innovazione e le buone pratiche 1. L’azione in materia di
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche contribuisce a: (a)
Forme di partenariato strategico transnazionale tra
organizzazioni che svolgono attività di istruzione, formazione e/o attività
giovanili o in altri settori rilevanti, per sviluppare e realizzare iniziative
congiunte e promuovere scambi di esperienze e know-how; (b)
Partenariati transnazionali tra imprese e istituti
di istruzione sotto forma di: –
Alleanze della conoscenza tra istituti di
istruzione superiore e imprese, che promuovono la creatività, l’innovazione e
l’imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e
sviluppando nuovi curricula. –
Alleanze delle abilità settoriali tra le autorità
scolastiche e di formazione e le imprese che promuovono l’occupabilità, creando
nuovi programmi specifici per i vari settori, sviluppando modalità innovative
di istruzione e formazione professionale e impiegando gli strumenti di
riconoscimento a livello di Unione. (c)
Piattaforme di supporto informatico, compreso
l’e-Twinning, operanti nell’ambito dei settori dell’istruzione e della
gioventù, che consentano l’apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli
scambi di buone pratiche, nonché l’accesso per partecipanti provenienti da paesi vicini. 2. Quest’azione sostiene altresì
lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l’integrazione regionale, gli
scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di
partenariato tra istituti di istruzione superiore dell’Unione e di paesi terzi
nonché nel settore della gioventù, in particolare per quanto riguarda
l’apprendimento tra pari e i progetti d’istruzione congiunti, promuovendo la
cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica
europea di vicinato. Articolo 9 Sostegno alle
riforme politiche 1. Il sostegno all’azione di
riforma politica comprende le attività avviate a livello di Unione e connesse
a: (a)
le attività connesse all’attuazione del programma
politico dell’Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù (Metodi
aperti di coordinamento), nonché ai processi di Bologna e di Copenaghen e a un
dialogo articolato con i giovani; (b)
l’attuazione, nei paesi partecipanti, degli
strumenti dell’Unione per la trasparenza, in particolare Europass, il Quadro
europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di
accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il Sistema europeo di crediti
per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il sostegno alle reti
dell’Unione europea; (c)
il dialogo politico con le parti interessate
europee in materia di istruzione, formazione e gioventù; (d)
il Forum europeo della gioventù, i Centri nazionali
d’informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), le reti Eurydice, Euroguidance
ed Eurodesk, nonché i servizi nazionali di supporto
dell’azione eTwinning, i centri nazionali Europass e gli uffici di informazione
nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei paesi
aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che non partecipano
appieno al programma. 2. Quest’azione sostiene inoltre
il dialogo politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Articolo 10 Attività Jean
Monnet Le attività Jean Monnet si
propongono di: (a)
promuovere l’insegnamento e la ricerca
sull’integrazione europea in tutto il mondo tra specialisti del mondo
accademico, discenti e cittadini, in particolare con l’istituzione di cattedre
Jean Monnet e altre attività accademiche, promuovendo altre attività di acquisizione delle conoscenze negli istituti di istruzione
superiore; (b)
sostenere le attività degli istituti accademici o
delle associazioni che svolgono studi in materia di integrazione europea e
favorire l’istituzione del label per l’eccellenza Jean Monnet. (c)
sostenere le seguenti istituzioni accademiche
europee che perseguono l’interesse europeo; i) l’Istituto universitario europeo di
Firenze; ii) il Collegio d’Europa (sedi di Bruges e
Natolin); (d)
promuovere il dibattito politico e gli scambi tra i
membri del mondo accademico e i rappresentanti del mondo politico in relazione
alle priorità politiche dell’Unione. CAPO III Sport Articolo 11 Obiettivi
specifici In conformità dell’obiettivo generale, il
Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore dello sport: (a)
contrastare le minacce transnazionali che incombono
sullo sport come il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e
l’intolleranza; –
Indicatore correlato: % dei partecipanti che
sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per contrastare le minacce
che incombono sullo sport. (b)
sostenere la buona governance nello sport e la
duplice carriera degli atleti; –
Indicatore correlato: % dei partecipanti che
sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per migliorare la buona
governance e le duplici carriere. (c)
promuovere l’inclusione sociale, le pari
opportunità e l’attività fisica a vantaggio della salute aumentando la
partecipazione alle attività sportive. –
Indicatore correlato: % dei partecipanti che
sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per favorire l’inclusione
sociale, le pari opportunità e i tassi di partecipazione. Articolo 12 Attività 1. Gli obiettivi di cooperazione
nello sport vengono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali: (a)
sostegno ai progetti di collaborazione
transnazionali; (b)
sostegno agli eventi sportivi europei non
commerciali che coinvolgono diversi paesi europei; (c)
sostegno allo sviluppo di una base di conoscenze
comprovate per la definizione delle politiche; (d)
sostegno al rafforzamento della capacità delle
organizzazioni sportive; (e)
dialogo con le parti interessate europee. 2. Le attività sportive sostenute, se del caso, raccolgono
finanziamenti supplementari mediante accordi di partenariato stipulati con
soggetti terzi, come per esempio imprese private. CAPO IV Disposizioni finanziarie Articolo 13 Bilancio 1. La dotazione finanziaria per
attuare il presente programma a decorrere dall’1,gennaio 2014 è pari a
17,299,000 000 euro. I seguenti importi vengono assegnati alle azioni
del Programma a) 16 741 738 000 euro per azioni in materia
di istruzione, formazione e gioventù, di cui all’articolo 6, paragrafo 1; b) 318 435 000 euro per le attività Jean
Monnet, di cui all’articolo 10; c) 238 827 000 euro per azioni concernenti
lo sport, di cui al Capo III. 2. Oltre alla dotazione
finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione
internazionale dell’istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo
di 1,812,000,000 euro[29],
proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della
cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza
preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni
sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da
quelli indicati nell’articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al
dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le
disposizioni del presente regolamento si applicheranno all’utilizzo di tali
fondi. Il finanziamento sarà reso
disponibile attraverso 2 attribuzioni annuali che si limiteranno a coprire
rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si
rifletterà nella programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti,
riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le
attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di
profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell’UE debbano tener
conto. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso,
su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili
conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi. 3. In conformità del previsto
valore aggiunto dei tre tipi di azioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e
dei principi di massa critica, concentrazione, efficienza e prestazione,
l’importo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a, verrà assegnato
indicativamente come segue: –
il [65%] di questo importo viene assegnato alla
Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo; –
il [26%] di questo importo viene assegnato alla
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche; –
il [4%] di questo importo viene assegnato al
sostegno alle riforme politiche. –
il [3%] di questo importo copre le sovvenzioni di
funzionamento alle Agenzie nazionali. –
il [2%] di questo importo copre le spese
amministrative. 4. L’assegnazione finanziaria
del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione,
monitoraggio, controllo, revisione contabile e attività di valutazione
necessarie alla gestione del Programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi;
in particolare studi, riunioni di esperti, azioni d’informazione e di
comunicazione, compresa la comunicazione collettiva delle priorità politiche
dell’Unione europea nella misura in cui queste sono collegate agli obiettivi
generali del presente regolamento, spese legate alle TI attinenti al
trattamento e allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa
d’assistenza amministrativa e tecnica sostenuta dalla Commissione nel quadro
della gestione del programma. 5. L’assegnazione finanziaria
può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie
per garantire la transizione dal Programma alle misure adottate ai sensi della
decisione n. 1720/2006/CE che istituisce il Programma di apprendimento
permanente, della decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma
Gioventù in azione e della decisione n. 1298/2008/CE che istituisce il
programma Erasmus Mundus. Se necessario, per coprire spese analoghe si
potrebbero inserire nel bilancio stanziamenti per il periodo successivo al
2020, così da consentire la gestione di azioni non ancora completate entro il
31 dicembre 2020. 6. I fondi a favore della
Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo, di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), che devono essere gestiti da un’Agenzia nazionale,
vengono assegnati in base all’entità della popolazione e al costo della vita
nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla
prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali
secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8. 7. L’assegnazione dei fondi
basata sulla prestazione si applica per promuovere un impiego efficiente ed
efficace delle risorse. I criteri utilizzati per valutare la prestazione si
basano sui più recenti dati disponibili. I criteri sono: (a)
il livello dei risultati annuali realizzati
rispetto al livello dei risultati stabilito; (b)
il livello dei pagamenti annuali effettuati. Tali criteri possono andare soggetti a revisione
nel corso del Programma secondo la procedura di cui all’articolo 28,
concernente gli atti delegati. 8 L’assegnazione dei fondi per
l’anno 2014 si basa sui dati disponibili più recenti, relativi ai risultati, e
sull’utilizzo del bilancio del Programma di apprendimento permanente e dei
programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus, attuati fino al 1° gennaio
2014. 9. Il Programma può offrire un
sostegno mediante specifiche e innovative modalità di finanziamento, in
particolare quelle previste all’articolo 14, paragrafo 3. Articolo 14 Modalità di
finanziamento specifiche 1. La Commissione attua il
sostegno finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento XX/2012 [il
regolamento finanziario]. 2. La Commissione può pubblicare
inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi o alle loro
organizzazioni e agenzie per finanziare congiuntamente progetti. È possibile
valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e
selezione che devono essere concordate dalle agenzie di finanziamento
competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento XX/2012[30] [regolamento finanziario]. 3. La Commissione finanzia le
cauzioni per i prestiti destinati agli studenti di master,
residenti in un paese partecipante ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, che
portano a termine un corso di studi completo in un altro paese partecipante;
tale finanziamento viene erogato tramite un amministratore cui sia stato
conferito il mandato di applicarlo sulla base di atti
fiduciari, nei quali si illustrano le norme e i requisiti dettagliati che
regolamentano l’attuazione dello strumento finanziario nonché i rispettivi
obblighi delle parti. Lo strumento finanziario soddisfa le disposizioni
concernenti gli strumenti finanziari contenute nel regolamento finanziario e
negli atti delegati che sostituiscono le norme di esecuzione. In conformità
dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,
entrate e rimborsi generati dalle garanzie dovranno essere assegnati allo
strumento finanziario. Quest’ultimo, insieme alle necessità e all’accettazione
espresse dal mercato, sarà soggetto al monitoraggio e alla valutazione di cui
all’articolo 15, paragrafo 2). 4. Si ritiene che gli enti
pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le
organizzazioni attive nei settori dell’istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate
annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la
necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le
attività previste dal Programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di
presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità. 5. Le sovvenzioni erogate a
favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo sono esenti dalle
imposte e dagli oneri sociali. La stessa esenzione si applica agli organismi
intermedi che erogano tale sostegno finanziario alle persone interessate. 6. L’importo di cui all’articolo
[127, paragrafo 1)], del regolamento finanziario non si applica al sostegno
finanziario a favore della Mobilità ai fini di apprendimento erogato a singole
persone. CAPO V Risultati in termini di prestazioni e
diffusione Articolo 15 Monitoraggio e
valutazione delle prestazioni e dei risultati 1. La Commissione, in
cooperazione con gli Stati membri, svolge regolare monitoraggio delle
prestazioni e dei risultati del Programma rispetto ai suoi obiettivi, in
particolare per quanto riguarda: (a)
Il valore aggiunto europeo di cui all’articolo 3; (b)
La distribuzione dei fondi ai principali settori
dell’istruzione, al fine di assicurare, entro la fine del Programma,
un’assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico. 2. Oltre al continuo
monitoraggio, la Commissione organizza, non più tardi della fine del 2017, una
relazione di valutazione per valutare l’efficacia nel raggiungimento degli
obiettivi, l’efficienza del Programma e il suo valore aggiunto europeo, allo
scopo di elaborare una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione del
Programma. Tale valutazione riguarda la portata della semplificazione, la
coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi,
nonché il contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto inoltre dei
risultati delle valutazioni sull’impatto di lungo periodo dei precedenti
programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus
Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore). 3. Fatti salvi i requisiti
fissati nel Capo VII e gli obblighi delle Agenzie nazionali di cui all’articolo
22, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 marzo 2017 e il
30 giugno 2019 rispettivamente, relazioni sull’attuazione e sull’impatto del
Programma. Articolo 16 Comunicazione
e diffusione 1. La Commissione in
cooperazione con gli Stati membri assicura la diffusione di informazioni,
pubblicità e seguito alle azioni sostenute nell’ambito del Programma, nonché la
diffusione dei risultati dei precedenti programmi (Programma di apprendimento
permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus). 2. I beneficiari dei progetti
sostenuti mediante azioni e attività di cui agli articoli 6, 10 e 12 devono
garantire un’adeguata comunicazione e diffusione dei risultati e dell’impatto
ottenuti. 3. Le Agenzie nazionali di cui
all’articolo 22 sviluppano una politica coerente che garantisca diffusione e
impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute grazie alle azioni
gestite nell’ambito del programma e assistono la Commissione nel compito più
generale di diffondere informazioni sul Programma e sui relativi risultati. 4. Gli organismi pubblici e
privati dei principali settori dell’istruzione coperti dal Programma devono
usare il marchio “Erasmus” ai fini della comunicazione e diffusione di
informazioni relative al Programma; il marchio è associato ai principali
settori dell’istruzione come segue: –
“Erasmus – Istruzione superiore”, associato a tutti
i tipi di istruzione superiore, in Europa e a livello internazionale –
“Erasmus – Formazione”, associato all’istruzione e
alla formazione professionale e all’apprendimento degli adulti –
“Erasmus – Scuola”, associato all’istruzione
scolastica –
“Erasmus – Partecipazione dei giovani” associato
all’apprendimento non formale dei giovani. 5. Anche le attività di
comunicazione contribuiscono alla comunicazione collettiva delle priorità
politiche dell’Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali
del presente regolamento. CAPO VI Accesso al Programma Articolo 17 Accesso 1. Qualsiasi organismo, pubblico
e privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù
e dello sport di base può candidarsi nel quadro di questo Programma. 2. Nell’esecuzione del presente
Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per
favorire la partecipazione delle persone che hanno maggiori difficoltà di
ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico,
economico o culturale. Articolo 18 Partecipazione
dei paesi 1. Il Programma è aperto alla
partecipazione dei seguenti paesi (di seguito denominati i “paesi
partecipanti”): (a)
Gli Stati membri; (b)
I paesi in via di adesione, i paesi candidati e i
potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di
preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per
la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei
rispettivi accordi quadro, nelle rispettive decisioni dei consigli di
associazione o in accordi analoghi; (c)
Gli Stati EFTA che sono firmatari dell’accordo SEE,
conformemente alle disposizioni di tale accordo; (d)
La Confederazione elvetica, a condizione che venga
concluso un accordo bilaterale con questo paese in previsione della sua
partecipazione; 2. I paesi partecipanti elencati
nel paragrafo 1 sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti
previsti dal presente regolamento per gli Stati membri. 3. Il Programma sostiene la
cooperazione con partner di paesi terzi, in particolare partner di paesi
interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di
cui agli articoli 6 e 10. CAPO VII Sistema di gestione e di revisione
contabile Articolo 19 Complementarità La Commissione, in
cooperazione con gli Stati membri, garantisce coerenza e complementarità con: (a)
Le politiche pertinenti dell’Unione, in particolare
quelle nei settori della cultura e dei media, dell’occupazione, della sanità,
della ricerca e dell’innovazione, dell’impresa, della giustizia, dei
consumatori, dello sviluppo, nonché la politica di coesione ; (b)
Le altre fonti di finanziamento dell’Unione
rilevanti per le politiche nei settori dell’istruzione, della formazione e
della gioventù, in particolare il Fondo sociale europeo, e gli altri strumenti
finanziari concernenti l’occupazione e l’inclusione sociale, il Fondo europeo
di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli
strumenti finanziari concernenti la giustizia e la cittadinanza, la sanità, i
programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione. Articolo 20 Organismi di
esecuzione Dell’esecuzione del Programma sono
responsabili i seguenti organismi: (a)
La Commissione a livello di Unione; (b)
Le Agenzie nazionali a livello nazionale per
l’esecuzione da attuarsi nei paesi partecipanti, ai sensi dell’articolo 18,
paragrafo 1. Articolo 21 Autorità
nazionale 1. Entro un mese dall’entrata in
vigore del presente regolamento, gli Stati membri indicano alla Commissione, a
mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria Rappresentanza
permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro
conto in qualità di “Autorità nazionale” ai fini del presente regolamento. In
caso di sostituzione dell’Autorità nazionale nel corso del Programma, lo Stato
membro ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima
procedura. 2. Gli Stati membri devono
adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e
amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma,
anche per quanto riguarda il rilascio dei visti. 3. Entro tre mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento, l’Autorità nazionale designa un unico
organismo di coordinamento, di seguito la “Agenzia nazionale”. L’Autorità
nazionale fornisce alla Commissione un’opportuna
valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l’Agenzia nazionale è
conforme alle disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), comma
vi), e dell’articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. XX/2012, e
dell’articolo X del regolamento delegato n. XX/2012, nonché ai requisiti
fissati dall’Unione per gli standard di controllo interno delle Agenzie
nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle Agenzie
nazionali con i fondi del Programma; 4. L’Autorità nazionale designa
l’organismo indipendente di revisione contabile di cui all’articolo 24. 5. L’Autorità nazionale deve
controllare e sorvegliare la gestione del programma a livello nazionale nonché
informare e consultare la Commissione, a tempo debito,
prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulla gestione del
Programma, in particolare per quanto riguarda l’Agenzia nazionale 6. L’Autorità nazionale basa la
propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e le revisioni
contabili che ha effettuato, e/o sui controlli e le revisioni contabili
effettuati dall’organismo di revisione indipendente di cui all’articolo 24. 7. Qualora l’Agenzia nazionale
designata per il Programma sia la stessa Agenzia nazionale designata per i
programmi precedenti (Programma di apprendimento permanente o Gioventù in
azione), la portata dei controlli e delle revisioni contabili per la
valutazione di conformità ex ante può limitarsi ai requisiti nuovi e specifici
del Programma. 8. Qualora la Commissione
respinga la designazione dell’Agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio
sulla valutazione di conformità ex ante, l’Autorità nazionale garantisce
l’adozione delle necessarie misure correttive affinché l’organismo designato
quale Agenzia nazionale rispetti i requisiti minimi fissati dalla Commissione,
oppure designa un altro organismo quale Agenzia nazionale. 9. L’Autorità nazionale fornisce
adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia nazionale
al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell’Unione
applicabili; 10. Sulla base della dichiarazione
annuale di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale, del relativo parere
di un revisore contabile indipendente e dell’analisi della Commissione sulla
conformità e le prestazioni dell’Agenzia nazionale, l’Autorità nazionale
informa la Commissione entro il 30 ottobre di ogni anno in merito alle proprie
attività di monitoraggio e supervisione sul Programma. 11. L’Autorità nazionale assume la
responsabilità della sana gestione dei fondi dell’Unione trasferiti dalla
Commissione all’Agenzia nazionale per le sovvenzioni erogate nell’ambito del
Programma. 12. L’Autorità nazionale è
responsabile nei confronti della Commissione dei fondi non recuperati laddove,
in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabili all’Agenzia nazionale, o
in seguito a gravi carenze o risultati deludenti dell’Agenzia nazionale, la
Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute
dall’Agenzia nazionale. 13. Negli eventi e nei casi di cui
al paragrafo 12, l’Autorità nazionale può revocare l’Agenzia nazionale, di
propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l’Autorità
nazionale desideri revocare l’Agenzia nazionale per altri motivi giustificati,
essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data
prevista per la revoca del mandato dell’Agenzia nazionale. In tal caso,
l’Autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche
misure di transizione e il relativo calendario. 14. In caso di revoca, l’Autorità
nazionale attua i necessari controlli sui fondi dell’Unione affidati
all’Agenzia nazionale di cui è stata revocata la designazione e assicura il
trasferimento senza ostacoli di tali fondi nonché di tutti i documenti e gli
strumenti di gestione necessari alla nuova Agenzia nazionale per la gestione
del Programma. L’Autorità nazionale assicura all’Agenzia nazionale di cui sia
stata revocata la designazione il sostegno finanziario necessario per
continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei
beneficiari del Programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non
vengano trasferiti a una nuova Agenzia nazionale. Articolo 22 L’Agenzia
nazionale 1. L’Agenzia
nazionale: (a)
È dotata di personalità giuridica o fa parte di
un’entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello
Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale Agenzia
nazionale; (b)
Dispone di capacità di gestione, personale e
infrastrutture sufficienti ad adempiere con successo i propri compiti,
assicurando una gestione efficiente ed efficace del Programma e una sana
gestione finanziaria del fondi dell’Unione; (c)
Dispone dei mezzi operativi e giuridici per
applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie
sancite a livello di Unione; (d)
Offre adeguate garanzie finanziarie, emesse
preferibilmente da un’autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi
dell’Unione che sarà chiamata a gestire; (e)
Viene designata per l’intera durata del Programma. 2. L’Agenzia
nazionale sarà responsabile di determinate azioni del Programma, gestite a
livello nazionale, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b, comma vi,
del regolamento n.,XXX/2012 [futuro regolamento finanziario] e dell’articolo X
del suo regolamento delegato n.,XXX/2012 [future norme di esecuzione]. Tali
azioni sono: (a)
tutte le azioni del Programma nell’ambito
dell’azione fondamentale “Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo”,
eccezion fatta per la mobilità organizzata sulla base di Titoli di studio
comuni o doppi/multipli e per lo strumento di garanzie per i prestiti
dell’Unione; (b)
l’azione del Programma “Partenariati strategici”
nell’ambito dell’azione fondamentale “Cooperazione per l’innovazione e le buone
pratiche”; (c)
la gestione delle attività di base nell’ambito
dell’azione fondamentale “Sostegno alle riforme politiche”. 3. L’Agenzia
nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del
progetto delle azioni del Programma, di cui al paragrafo 2, con la possibile
eccezione della decisione relativa alla selezione e all’aggiudicazione per i
Partenariati strategici di cui allo stesso paragrafo. 4. L’Agenzia
nazionale offre sostegno ai beneficiari mediante una convenzione
di sovvenzione o una decisione di concessione della
sovvenzione, come indicato dalla Commissione per la pertinente azione del
Programma. 5. L’Agenzia
nazionale riferisce alla Commissione e alla propria Autorità nazionale a
scadenza annuale, conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 57,
paragrafo 5, del regolamento finanziario n. XX/2012. L’Agenzia nazionale è
responsabile dell’attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo
aver analizzato la dichiarazione di affidabilità di gestione dell’Agenzia
nazionale, nonché il parere del revisore contabile indipendente. 6. L’Agenzia
nazionale non può delegare a terzi alcun compito del Programma né l’esecuzione
del bilancio conferitale senza previa autorizzazione dell’Autorità nazionale e
della Commissione. L’Agenzia nazionale mantiene responsabilità esclusiva per i
compiti delegati a terzi. 7. In
caso di sostituzione di un’Agenzia nazionale, l’Agenzia nazionale di cui sia
stata revocata la designazione rimane giuridicamente responsabile
dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari
del Programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non vengano
trasferiti a una nuova Agenzia nazionale. 8. L’Agenzia
nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi
finanziari concernenti i precedenti programmi: Gioventù in azione e il
Programma di apprendimento permanente (2007-2013) ancora in corso all’inizio
del Programma. Articolo 23 Commissione
europea 1. Entro due mesi dal
ricevimento della valutazione di conformità ex ante, di cui all’articolo 21,
paragrafo 3, da parte dell’Autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta
subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell’Agenzia
nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l’Agenzia
nazionale fino all’accettazione della valutazione di conformità ex ante. Nel
caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure
precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l’Agenzia
nazionale. 2. La Commissione formalizza le
responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai
precedenti programmi – Gioventù in azione e il Programma di apprendimento
permanente (2007-2013) – ancora in corso all’inizio del Programma, al momento
di accettare la valutazione di conformità ex-ante sull’Agenzia nazionale
designata per il Programma. 3. Il documento che regola il
rapporto contrattuale tra la Commissione e l’Agenzia nazionale: (a)
sancisce i criteri di controllo interno e le norme
per la gestione, da parte delle Agenzie nazionali, dei fondi dell’Unione
destinati al sostegno; (b)
comprende il programma di lavoro dell’Agenzia
nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell’Agenzia nazionale a cui viene
erogato il sostegno dell’Unione europea. (c)
specifica gli obblighi di relazione a carico
dell’Agenzia nazionale. 4. La Commissione mette i
seguenti fondi del Programma a disposizione dell’Agenzia nazionale con scadenza
annuale: (a)
fondi per offrire sostegno, nello Stato membro,
alle azioni del Programma la cui gestione è affidata all’Agenzia nazionale; (b)
un contributo finanziario a sostegno dei compiti di
gestione del Programma svolti dall’Agenzia nazionale. Viene erogato sotto forma
di un contributo forfetario ai costi operativi dell’Agenzia nazionale. Viene
stabilito sulla base dell’importo dei fondi dell’Unione, destinati a
sovvenzioni, conferiti all’Agenzia nazionale. 5. La Commissione fissa i
requisiti del programma di lavoro dell’Agenzia nazionale. La Commissione mette
i fondi del Programma a disposizione dell’Agenzia nazionale soltanto dopo la
formale approvazione del programma di lavoro dell’Agenzia nazionale competente
da parte della Commissione stessa. 6. Sulla
base dei requisiti di conformità previsti per le Agenzie nazionali, di cui
all’articolo 21, paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione il sistema
nazionale di gestione e controllo, in particolare analizzando
la valutazione di conformità ex ante dell’Autorità
nazionale, la dichiarazione annuale di affidabilità di gestione dell’Agenzia
nazionale, nonché il parere del revisore contabile indipendente, e tenendo
conto delle informazioni fornite annualmente dall’Autorità nazionale in merito
alle proprie attività di monitoraggio e supervisione del Programma. 7. Una
volta effettuata l’analisi della dichiarazione annuale di affidabilità di
gestione e del parere del revisore contabile indipendente, la Commissione
comunica il proprio parere e le proprie osservazioni in merito all’Agenzia
nazionale e all’Autorità nazionale. 8. Qualora
la Commissione non sia in grado di accettare la dichiarazione di affidabilità
di gestione dell’Agenzia nazionale o il parere del revisore contabile
indipendente, oppure in caso di attuazione insoddisfacente delle osservazioni
della Commissione da parte dell’Agenzia nazionale, la Commissione può applicare
qualsiasi misura precauzionale e correttiva ritenga necessaria per
salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento finanziario n. XX/2012 9. La
Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di Agenzie nazionali per
garantire una coerente attuazione del Programma in tutti i paesi partecipanti. 10. La
Commissione può richiedere alle Autorità nazionali di designare gli istituti o
le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare
ammissibili a partecipare alle specifiche azioni del Programma nei rispettivi
territori. Articolo 24 Organismo di
revisione contabile 1. L’organismo indipendente di
revisione contabile formula un parere di revisione contabile sulla
dichiarazione annuale di affidabilità di gestione di cui all’articolo 57,
paragrafo 5, lettere d) ed e) del regolamento finanziario n. XX/2012. 2. L’organismo di revisione
contabile: (a)
dispone delle competenze professionali necessarie
per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico; (b)
garantisce che l’attività di revisione contabile
rispetti gli standard di revisione contabile accettati a livello
internazionale; (c)
non si trova in posizione di conflitto di interessi
rispetto all’entità giuridica di cui l’Agenzia nazionale fa parte. In
particolare è funzionalmente indipendente rispetto all’entità giuridica di cui
l’Agenzia nazionale fa parte e non effettua controlli o revisioni contabili di
sorta su tale entità giuridica o per conto di essa. 3. L’organismo indipendente di
revisione contabile assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché
alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e le relazioni che
corroborano il parere di revisione contabile sulla dichiarazione annuale di
affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale. CAPO VIII Sistema di controllo Articolo 25 Principi del
sistema di controllo 1. La Commissione adotta le
misure più adeguate per garantire che, al momento di attuare le azioni
finanziate nell’ambito del presente regolamento, gli interessi finanziari
dell’Unione europea siano tutelati con l’applicazione di misure preventive per
combattere le frodi, la corruzione e altre attività illegali, mediante controlli
efficaci e, qualora vengano individuate irregolarità, con il recupero degli
importi pagati erroneamente e, se del caso, mediante sanzioni efficaci,
proporzionali e deterrenti. 2. La Commissione è responsabile
dei controlli di supervisione per le azioni del Programma gestite dalle Agenzie
nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati
dall’Agenzia nazionale e dall’organismo indipendente di revisione contabile. 3. L’Agenzia nazionale è
responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni, per le
azioni del Programma di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Tali controlli
offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate vengano
usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell’Unione applicabili. 4. Per quanto riguarda i fondi
del Programma trasferiti alle Agenzie nazionali, la Commissione garantisce un
adeguato coordinamento dei propri controlli con le Autorità nazionali e le
Agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e
secondo un’analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle
indagini OLAF. Articolo 26 Tutela degli
interessi finanziari dell’Unione europea 1 La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile,
sulla base dei documenti e dei controlli sul posto, su tutti i beneficiari di
sovvenzioni, aggiudicatari, subappaltatori e altri terzi che abbiano ricevuto
fondi dell’Unione. Esse possono anche effettuare revisioni contabili e
controlli sulle Agenzie nazionali. 2. L’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto su
operatori economici direttamente o indirettamente interessati a tali
finanziamenti in conformità alla procedura sancita dal regolamento (Euratom,
CE) n. 2185/96 al fine di accertare l’esistenza di una frode, di un atto di
corruzione o di un’altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari dell’Unione europea in connessione a una convenzione o a
una decisione di sovvenzione, oppure ancora a un contratto riguardanti i
finanziamenti dell’Unione. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e
2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali,
le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti
dall’attuazione del presente regolamento autorizzano espressamente la
Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni contabili,
controlli e verifiche sul posto. CAPO IX Delega di potere e disposizioni di
esecuzione Articolo 27 Delega di
poteri alla Commissione La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell’articolo 28, in merito alla modifica dell’articolo 13,
paragrafo 7 e dell’articolo 22, paragrafo 2, relativi rispettivamente ai
criteri di prestazione e alle disposizioni sulle azioni gestite dalle Agenzie
nazionali. Articolo 28 Esercizio
della delega 1. Il
potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle
condizioni stabilite dal presente articolo. 2. La delega di potere di cui
all’articolo 27 è conferita alla Commissione per un periodo di 7 anni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento e per la durata del
Programma. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 27 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri
specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La
decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già
in vigore. 4. Non appena adottato un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 27 entra in vigore solo se non sono state
sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un
termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell’atto stesso al
Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine,
il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione
che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due
mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 29 Attuazione del
Programma Per attuare il Programma, la Commissione
adotta programmi di lavoro annuali, mediante atti d’attuazione, conformemente
alla procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2). Tali programmi
fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di
attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una
descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione dell’importo assegnato a
ogni azione, nonché la distribuzione dei fondi tra gli Stati membri per le
azioni gestite tramite le Agenzie nazionali, e infine un calendario indicativo
dell’attuazione. I programmi includono le priorità, i criteri essenziali di
valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni. Articolo 30 Procedura del
comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato, secondo una tipologia di comitato di cui al regolamento (UE) n.
182/2011. 2. Nei casi in cui si faccia
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5
del regolamento (UE) n. 182/2011. CAPO X Disposizioni finali Articolo 31 Abrogazione -
Disposizioni transitorie 1. La decisione n. 1720/2006/CE
che istituisce il Programma di apprendimento permanente, la decisione n.
1719/2006/CE che istituisce il programma Gioventù in azione e la decisione n.
1298/2008/CE che istituisce il programma Erasmus Mundus vengono abrogate a
partire dall’1 gennaio 2014. 2. Le azioni avviate entro il 31
dicembre 2013, in virtù della decisione n. 1720/2006/CE, della decisione n.
1719/2006/CE e della decisione n. 1298/2008/CE sono gestite, se pertinenti,
conformemente alle disposizioni del presente regolamento. 3. Gli Stati membri
garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni
svolte nel contesto dei precedenti programmi nei settori dell’apprendimento
permanente, della gioventù e della cooperazione internazionale per l’istruzione
superiore a quelle da attuarsi nell’ambito del presente Programma. Articolo 32 Entrata in
vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dall’1 gennaio
2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente ALLEGATO
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA [che
accompagna ogni proposta o iniziativa presentata all’autorità legislativa (articolo
28 del regolamento finanziario e articolo 22 delle modalità di esecuzione)] 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce l’azione Erasmus per tutti, il Programma dell’Unione per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[31] Titolo
15 Istruzione e cultura 1.3. Natura della
proposta/iniziativa x La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria [32] ¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Strategia
Europa 2020 Priorità:
Crescita intelligente e inclusiva, Programma unico per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport Obiettivi:
Istruzione/Competenze Iniziative
faro: Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione, Gioventù in
movimento 1.4.2. Obiettivo//obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate OBIETTIVO
SPECIFICO n. 1: Migliorare
il livello delle competenze e abilità fondamentali, soprattutto per quanto
riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, nonché la
partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, soprattutto
mediante maggiori opportunità di Mobilità ai fini di apprendimento per i
giovani, i discenti, il personale e gli animatori giovanili, e grazie a una
consolidata cooperazione tra istruzione gioventù e mondo del mercato del lavoro OBIETTIVO
SPECIFICO n. 2: Favorire
i miglioramenti della qualità, l’eccellenza nell’innovazione e
l’internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e
l’animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione
transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione/le organizzazioni
giovanili e altre parti interessate. OBIETTIVO
SPECIFICO n. 3: Promuovere
la realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, favorire
riforme politiche a livello nazionale, sostenere l’ammodernamento dei sistemi
di istruzione e formazione anche per quanto riguarda l’apprendimento non
formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù
mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli
strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche. OBIETTIVO
SPECIFICO n. 4: Favorire
la dimensione internazionale dell’istruzione, della formazione e della
gioventù, soprattutto nel settore dell’istruzione superiore, aumentando
l’attrattiva degli istituti di istruzione superiore dell’Unione e sostenendo
gli obiettivi di sviluppo dell’Unione mediante la promozione della mobilità e
della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell’UE e dei paesi
terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità
nei paesi terzi. OBIETTIVO
SPECIFICO n. 5: Migliorare
l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue e promuovere la diversità
linguistica. OBIETTIVO
SPECIFICO n. 6: Promuovere
l’eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell’ambito
dell’integrazione europea mediante le attività Jean Monnet a livello mondiale. OBIETTIVO
SPECIFICO n. 7: Contrastare
le minacce transnazionali che incombono sullo sport come il doping, le partite
truccate, la violenza, il razzismo e l’intolleranza. OBIETTIVO
SPECIFICO n. 8: Sostenere
la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti. OBIETTIVO
SPECIFICO n. 9: Promuovere
l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’attività fisica a vantaggio della
salute aumentando la partecipazione alle attività sportive. Attività ABM/ABB interessate Nuova
attività ABM/ABB proposta: 15.02
Istruzione, formazione, gioventù e sport 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Promuovendo
la cooperazione e la Mobilità ai fini di apprendimento formale e non formale a
livello transnazionale, sia all’interno dell’Unione che in ambito
internazionale, Erasmus per tutti aiuta gli Stati membri ad esercitare
un’incidenza sistemica significativa sui sistemi di istruzione, formazione e
gioventù. I benefici previsti si spingono ben oltre gli individui interessati;
essi infatti consentiranno ai giovani di acquisire nuove competenze e
accrescere la propria occupabilità; renderanno gli istituti scolastici più
efficienti, aperti e internazionali, e forniranno strumenti di qualità, analisi
e ricerca. In
materia di apprendimento non formale e animazione socioeducativa, si prevede di
ottenere la maggiore incidenza sullo sviluppo educativo e professionale degli individui,
tra cui la promozione della partecipazione giovanile all’interno della società
e dello sport. Il programma inoltre si propone di elaborare iniziative
politiche come il Servizio volontario europeo, che stimola la cooperazione nel
settore delle attività di volontariato per i giovani. La
proposta accrescerà il potenziale dei paesi candidati e dei paesi terzi in
relazione ai partenariati, puntando a una più stretta cooperazione soprattutto
per quanto riguarda le attività di mobilità. Una più solida cooperazione
sosterrà il rafforzamento delle capacità e l’ammodernamento dell’istruzione
superiore nei paesi partner, contribuendo inoltre ad accrescere il potere di
attrazione dell’Europa. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli indicatori
che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Indicatori || Fonti dei dati || Obiettivo – Diplomati dell’istruzione superiore – Tasso di abbandono scolastico || Europa 2020 Relazioni ET2020 Eurostat || Entro il 2020, almeno il 40% delle persone di età compresa fra i 30 e i 34 anni dovrà annoverarsi tra i diplomati dell’istruzione superiore. Entro il 2020, non più del 10% delle persone di età compresa fra i 18 e i 24 anni sarà in possesso soltanto di istruzione secondaria inferiore e non parteciperà ad alcuna attività di istruzione o formazione. % di partecipanti che hanno migliorato le proprie competenze fondamentali e/o le proprie abilità in termini di occupabilità || Eurostat Relazione finale del beneficiario Sondaggi/Eurobarometro || Entro il 2020, il 95% delle persone che dichiarano di aver acquisito o migliorato le proprie competenze fondamentali mediante la partecipazione a un progetto del programma % di giovani partecipanti che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita politica e sociale || Relazione finale del beneficiario Sondaggi/Eurobarometro || Entro il 2020, il 70% dei giovani che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita politica e sociale grazie alla partecipazione a un progetto del programma % di organizzazioni che hanno partecipato al Programma e che hanno sviluppato/adottato metodi innovativi || Sondaggi/Eurobarometro Relazione finale || Incremento annuale Numero degli Stati membri che utilizzano i risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo della propria politica nazionale || ET 2020 || Entro il 2020 tutti gli Stati membri prendono sistematicamente in considerazione le informazioni/i risultati pertinenti, prodotti dal Metodo aperto di coordinamento Numero degli istituti di istruzione superiore esterni all’Unione che partecipano alle azioni di mobilità e cooperazione || Relazione finale Strumento di monitoraggio TI Sondaggi/Eurobarometro || Incremento annuale % di partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche || || Entro il 2020, almeno l’80% della popolazione scolastica dell’istruzione secondaria inferiore studierà due o più lingue straniere % di incremento del numero di progetti Jean Monnet a livello mondiale || Relazione finale Strumento di monitoraggio TI Sondaggi/Eurobarometro || Incremento annuale – % dei partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per combattere le minacce allo sport. – % dei partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per migliorare la buona governance e le duplici carriere – % dei partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per favorire l’inclusione sociale, le pari opportunità e i tassi di partecipazione || Relazione finale Strumento di monitoraggio TI Sondaggi/Eurobarometro || Incremento annuale 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine -
Offrire un maggior numero di opportunità in termini di Mobilità ai fini di
apprendimento a studenti, giovani, insegnanti, formatori e animatori giovanili. -
Stimolare la cooperazione transnazionale tra le organizzazioni che operano nei
settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, per promuovere
metodi innovativi di insegnamento e di scambio di buone pratiche. -
Rafforzare la dimensione internazionale dell’istruzione mediante la
cooperazione rafforzata con alcune regioni del mondo, in particolare i paesi
limitrofi dell’Unione europea. -
Sostenere le riforme politiche negli Stati membri -
Sostenere le attività sportive in particolare per quanto riguarda la lotta al
doping, alla violenza e al razzismo, e la necessità di favorire le attività
transnazionali. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Come
si è messo in evidenza nella revisione del bilancio dell’Unione, “il bilancio
dell’Unione dovrebbe essere impiegato per finanziare i “beni pubblici”
dell’Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a
finanziare in autonomia e nei casi in cui l’intervento dell’Unione può garantire
risultati migliori”. Le relazioni di valutazione intermedia dei programmi
vigenti in materia di istruzione, formazione e gioventù (soprattutto il
Programma di apprendimento permanente e Gioventù in azione), hanno dimostrato
che il principale valore aggiunto europeo del programma deriva dal carattere
transnazionale e innovativo delle attività intraprese e dei prodotti e
partenariati che contribuisce a sviluppare. Lo stimolo di una positiva
cooperazione tra i sistemi di istruzione, formazione e gioventù dei vari Stati
membri contribuirebbe a individuare e attuare politiche e pratiche efficienti,
e favorirebbe l’apprendimento reciproco. La
proposta giuridica rispetta il principio di sussidiarietà giacché i compiti per
l’adozione di incentivi nel settore in questione sono esposti nel trattato
(articoli 165 e 166 del TUE). Le politiche vengono attuate nel pieno rispetto
della responsabilità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il
contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione dei sistemi di istruzione
nazionali nonché la diversità culturale e linguistica, e in conformità al
principio della gestione centralizzata indiretta. Lo
strumento dell’Unione europea sarà incentrato sulla mobilità di studenti e
insegnanti, sullo sviluppo di scambi di informazioni e migliori pratiche,
sull’adeguamento ai cambiamenti industriali mediante processi di formazione e
riqualificazione e favorendo l’accesso a questi ultimi. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe In
materia di istruzione e cultura, l’attuale Programma di apprendimento
permanente è il risultato dell’integrazione di tre programmi precedenti[33] in uno solo. Come si afferma
nella valutazione intermedia del LLP, tale integrazione ha avuto successo
soprattutto in relazione alla gestione complessiva, grazie a una notevole
semplificazione amministrativa e alla diffusione di informazioni ai gruppi
destinatari. Adesso
si prevede un’ulteriore semplificazione grazie all’integrazione del LLP con
Gioventù in azione e vari programmi di cooperazione internazionale. In effetti,
essi condividono già strutture gestionali simili (Agenzie nazionali, Agenzia
esecutiva) e riguardano tipi di azioni molto simili (soprattutto progetti di
cooperazione e mobilità). Per
quanto riguarda il contenuto politico, le valutazioni mostrano che gli attuali
programmi comunitari tesi a promuovere la cooperazione e la mobilità
transnazionale per l’apprendimento formale e non formale, sia all’interno
dell’Unione europea che in ambito internazionale, hanno già esercitato un
considerevole impatto sistemico, ben oltre i benefici di cui godono gli
individui interessati. Le
valutazioni mostrano coerentemente che la complessità intrinseca della
rimanente frammentazione dell’attuale Programma di apprendimento permanente
(LLP) in 6 sottoprogrammi, più di 50 obiettivi e più di 60 azioni, è troppo
complessa; comporta il rischio di sovrapposizioni, ostacola lo sviluppo di un
approccio coerente all’apprendimento permanente e limita la possibilità di
aumentare l’efficienza e l’efficacia in termini di costi. Alcune delle azioni
in corso mancano della massa critica necessaria per garantire un impatto
durevole. Inoltre, sarà necessario utilizzare al meglio i punti in comune tra
gli obiettivi generali e i meccanismi dei sottoprogrammi di Gioventù in azione
e del Programma di apprendimento permanente, entrambi incentrati sulla
mobilità, sulla cooperazione e sul capitale umano, soprattutto per quanto
riguarda la gestione e l’attuazione del Programma. Secondo
la valutazione di medio termine del LLP un Programma unico potrebbe aumentare
la coerenza tra le varie possibilità di finanziamento offerte ai beneficiari e
rafforzare l’approccio basato sull’apprendimento permanente, unendo tutti i
Programmi che si occupano di apprendimento formale e non formale in tutte le
fasi dell’istruzione e in tutti gli aspetti della formazione. Esso amplierà il
campo d’azione dei partenariati strutturati, sia tra i diversi settori
dell’istruzione che con il mondo del lavoro e altri attori rilevanti. Per
quanto riguarda la gestione, si potranno realizzare considerevoli economie di
scala se azioni simili per tipologia avranno procedure e norme di esecuzione
simili, semplificando così l’attività dei beneficiari e degli organismi
gestionali sia a livello nazionale che di Unione europea. Il Programma inoltre
offrirà flessibilità e incentivi, e quindi prestazioni e impatto potenziali
avranno un maggiore effetto sulle assegnazioni di bilancio tra azioni,
beneficiari e paesi. Lo
stesso vale per la cooperazione internazionale nell’istruzione superiore,
ugualmente caratterizzata dalla frammentazione che si riscontra negli strumenti
dell’Unione europea; tale frammentazione ostacola la visibilità internazionale
dell’Unione, nonché l’accesso di studenti e istituzioni alle varie opportunità
che si presentano. Programmi simili hanno obiettivi, campo d’azione, modalità
operative e calendari diversi, e non interagiscono facilmente tra loro; a causa
della scarsa prevedibilità e delle frequenti interruzioni nel ciclo annuale di
finanziamento di alcune azioni, diventa difficile per gli istituti di
istruzione superiore partecipare a una cooperazione di lungo periodo. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Erasmus
per tutti non è l’unico programma dell’Unione europea che riguarda i settori
dell’istruzione e della gioventù. Anche i Fondi strutturali e il futuro
programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 sono notevolmente impegnati a
favore della strategia Unione 2020 e dei relativi obiettivi prioritari in
materia di istruzione superiore, e in particolare di abbandono scolastico. La
sinergia tra gli strumenti sarà garantita mediante una chiara distinzione tra i
tipi di investimenti/gruppi destinatari sostenuti: il FESR sosterrà le
infrastrutture scolastiche, il FSE sosterrà i soggetti che partecipano ad
attività formative nel mercato del lavoro e la Mobilità ai fini di
apprendimento degli adulti, mentre Orizzonte 2020 sosterrà la mobilità dei
ricercatori. Inoltre, Erasmus per tutti sostiene soltanto i progetti
transnazionali, mentre i fondi strutturali hanno una dimensione soprattutto
nazionale o regionale. L’intenzione
è di consentire agli Stati membri di provare e sperimentare strumenti e metodi
derivanti dalla cooperazione transnazionale attraverso Erasmus per tutti e applicarli
sul proprio territorio mediante i fondi strutturali. La
complementarità con Orizzonte 2020 sarà essenziale per l’istruzione superiore,
anche in considerazione della sua dimensione internazionale, nel cui ambito si
rafforzeranno l’eccellenza e la ricerca in ambito universitario. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria x Proposta/iniziativa di durata limitata
–
x Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 01/01/2014 al 31/12/2020
–
x Incidenza finanziaria dal 2014 al 2025 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
Seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[34] x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione x Gestione centralizzata indiretta con delega
delle funzioni di esecuzione a: –
x agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[35]
–
x organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con
paesi terzi x Gestione congiunta con
organizzazioni internazionali (come in appresso) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Per
quanto riguarda l’iniziativa di mobilità nel quadro del master Erasmus di cui
all’articolo 14, paragrafo 3, la Commissione prevede di applicare il sistema
della gestione congiunta con le organizzazioni internazionali. Previ negoziati
dettagliati sulle condizioni contrattuali, è probabile che il gruppo della
Banca europea per gli investimenti venga scelto come amministratore per l’esecuzione
della garanzia 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Le
disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni verranno fissate in
considerazione dell’efficienza e dell’efficacia in termini di costi, sulla base
dell’esperienza acquisita con i programmi in corso. Per
raggiungere tale obiettivo, verranno attuate alcune semplificazioni nel
processo di gestione delle sovvenzioni i cui principali obiettivi saranno la
riduzione degli oneri amministrativi e dei relativi costi per i partecipanti al
programma, la riduzione dei costi di monitoraggio e controllo per gli organismi
gestionali, il miglioramento qualitativo dei dati raccolti e la riduzione del tasso
di errore. Per
realizzare tale semplificazione, si attueranno le seguenti misure: - Razionalizzazione
delle azioni e della struttura del programma: drastica riduzione del numero di
azioni diverse con diverse norme di gestione; il back office dev’essere
unificato e reso più flessibili per tutte le azioni; - L’impiego
di sovvenzioni forfetarie e a tasso forfetario/sovvenzioni basate su costi
unitari sarà generalizzato per quanto possibile. Tutte le sovvenzioni erogate a
favore delle azioni di Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo, senza
eccezione, avranno la forma di sovvenzioni forfetarie. Relazioni e controllo
saranno incentrati sulla realizzazione dell’attività sostenuta e sui risultati
ottenuti piuttosto che sull’ammissibilità dei costi sostenuti, riducendo il
carico di lavoro e l’eventualità di errore sia per i partecipanti al programma
che per gli organismi gestionali. - Per
i progetti di cooperazione e il sostegno alla riforma politica, si rivolgerà
maggiore attenzione ai risultati, e si consentirà un aumento delle sovvenzioni
forfetarie. Se le sovvenzioni saranno basate su costi reali, il contributo
della sovvenzione sarà rivolto essenzialmente a coprire i costi diretti. - I
beneficiari del Programma forniranno le necessarie informazioni gestionali
nella rispettiva domanda di sovvenzione e nelle relative relazioni. Gli
obblighi di relazione saranno proporzionali all’entità della sovvenzione, alla
durata e alla complessità dell’azione sostenuta. Gli indicatori sono fissati
nella base giuridica per fornire una base stabile per la raccolta e l’impiego
dei dati in vista del monitoraggio e della relazione. - Il
ridotto numero di azioni verrà sostenuto mediante moduli elettronici per la
domanda e le relazioni dei beneficiari. In tal modo si favorirà la raccolta e
l’utilizzo dei dati per il monitoraggio e le relazioni, sia a livello nazionale
che nell’ambito dell’Unione europea. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati I
rischi individuati nell’attuazione dei programmi in corso rientrano
essenzialmente nelle seguenti categorie: - Errori
derivanti dalla complessità delle norme: i programmi in corso mostrano che i
tassi di errore e gli adeguamenti finanziari sono maggiori nel caso di azioni
con norme di gestione finanziaria più complesse, in particolare se la
sovvenzione si basa sui costi reali; - Affidabilità
della catena di controllo e applicazione di una pista di controllo: i programmi
in corso vengono gestiti da un gran numero di intermediari, Agenzie nazionali,
organismi di revisione contabile e Stati membri; - Uso
inefficiente delle risorse amministrative: uno studio sul costo dei controlli
per le azioni gestite dalle Agenzie nazionali nei programmi in corso dimostra
che in molti paesi le Agenzie nazionali attualmente applicano controlli
sostanzialmente più onerosi, anche dal punto di vista quantitativo, rispetto a
quelli richiesti dalla Commissione. Inoltre, il gran numero di sovvenzioni di
entità assai ridotta per la mobilità dell’individuo rappresentano un onere pesantissimo
sia per i partecipanti che per le Agenzie nazionali. Ancora, le Agenzie
nazionali che gestiscono importi relativamente ridotti di fondi dell’Unione
sostengono costi molto più alti delle Agenzie che gestiscono quantità maggiori
di fondi; - Gruppi
destinatari specifici: in particolare nel settore della gioventù ma anche, in
una certa misura, nella sfera dell’apprendimento degli adulti, i partecipanti
potrebbero non avere la necessaria solidità finanziaria né strutture di
gestione sufficientemente sofisticate: per esempio gruppi di giovani creati
esclusivamente allo scopo di gestire un progetto per gli scambi di giovani.
Questa carenza di strutture formali può avere un impatto sulla capacità
finanziaria e operativa nella gestione dei fondi dell’Unione; - Potenziale
sovrapposizione di finanziamenti tra le varie azioni, a causa dell’ampiezza del
campo di applicazione: le azioni dei programmi in corso vengono gestite da una
rete di Agenzie nazionali, da un’Agenzia esecutiva e dalla Commissione. Questi
attori utilizzano diversi sistemi di gestione TI. Al contempo, l’attuale
definizione delle azioni dei programmi è piuttosto ampia, e in linea di
principio consente alcune sovrapposizioni tra i finanziamenti. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Il
sistema di controllo per il nuovo programma sarà congegnato in maniera tale da
garantire efficienza ed efficacia in termini di costi per quanto riguarda i
controlli. 1.
Ridurre gli errori derivanti da norme complesse Come
si è detto al precedente paragrafo 2.1, la principale semplificazione per
ridurre i tassi di errore derivanti dalla complessità delle norme finanziarie
consisterà nell’ampio uso di sovvenzioni forfetarie e a tasso forfetario nonché
di sovvenzioni basate su costi unitari. Tale
soluzione è conforme allo studio sui costi connessi ai controlli di 4 tipi
diversi di azioni LLP gestite dalle Agenzie nazionali: -
Mobilità Erasmus: grandi sovvenzioni erogate a singole università (sovvenzioni
forfetarie e a tasso forfetario) a beneficiari ricorrenti; le sovvenzioni sono
pari al 50% del bilancio del programma -
Mobilità Leonardo e trasferimento di progetti di innovazione: sovvenzioni medie
e grandi erogate a partenariati multilaterali basate rispettivamente su tassi
forfetari e su costi reali. -
Partenariati: piccole sovvenzioni alle scuole, VET e organizzazioni per
l’apprendimento degli adulti (sovvenzioni forfetarie); -
Mobilità individuale: sovvenzioni di entità assai ridotta a singoli membri del
personale docente delle scuole e di organismi attivi nell’istruzione per
adulti. Lo
studio ha fornito i seguenti risultati per il Programma di apprendimento
permanente: Tipo di misura || Controllo di routine || Istruttoria a tavolino || Ex-post Mobilità Erasmus || 0,16 % || 0,32 % || 0,17 % Progetti Leonardo || 2,55 % || 1,67 % || 1,77 % Partenariati || 0,25 % || 0,36 % || n/d Mobilità individuale || 0,66 % || 0,93 % || n/d Media LLP || 0,81 % || 1,05 % || 0,40 % Mentre
la media degli adeguamenti finanziari che seguono i controlli di routine delle
relazioni finali (100% delle convenzioni di sovvenzione controllate) è pari
allo 0,81%, questo tasso varia dallo 0,16% per la mobilità Erasmus al 2,55% per
i progetti Leonardo. Ugualmente, nel caso di istruttorie a tavolino effettuate
sulla base di documenti giustificativi di un campione di convenzioni di
sovvenzione (tra il 10 e il 25% della popolazione dev’essere sottoposta a
controlli), il tasso medio è pari all’1,05%, con un’oscillazione dallo 0,32%
per la mobilità Erasmus all’1,67% per i progetti Leonardo. Lo stesso andamento
si conferma nell’ex-post per i controlli sul posto. Come
si è dimostrato in precedenza, il margine d’errore reale è pari allo 0,50%
circa. Questo basso tasso di errore è confermato anche dalle revisioni
finanziarie indipendenti sulle convenzioni Commissione-AN (0,07% nel 2010). Per
il programma Gioventù in azione è più difficile stabilire i tassi di errore.
Sulla base delle revisioni finanziarie effettuate sulle convenzioni
Commissione-AN nel 2010, il tasso di errore è stato pari all’1,71%, ma questo
dato è fortemente influenzato dagli errori sistematici che si verificano in un
singolo paese importante per le convenzioni COM-AN del 2005 e 2007. Il
tasso di errore medio per i due programmi associati è stato pari allo 0,3%. Considerando
che nel nuovo programma l’80% circa del bilancio verrà assegnato alle azioni in
materia di Mobilità ai fini di apprendimento e che per tali azioni le
convenzioni assumeranno la forma di sovvenzioni forfetarie e sovvenzioni basate
su costi unitari, si può prevedere che ciò consentirà di mantenere o perfino
ridurre ulteriormente il tasso di errore già basso per l’intero programma. Inoltre,
la trasformazione delle convenzioni di sovvenzione per la mobilità individuale
in convenzioni gestite dalle organizzazioni dovrebbe migliorare il tasso di
errore e avvicinarlo a quello rilevato per la mobilità di tipo Erasmus. Per
le azioni che fanno parte della Cooperazione per l’innovazione e le buone
pratiche e del Sostegno alle riforme politiche, la Commissione fisserà
sovvenzioni e somme forfetarie nonché tabelle standard di costi unitari in
relazione ai risultati e ai prodotti attesi ogniqualvolta sia possibile, in
particolare per i partenariati strategici (cfr. il meccanismo di finanziamento
comparabile a quello dei partenariati della precedente tabella). Per
una minoranza di azioni per le quali le sovvenzioni possono continuare a
basarsi (in parte) sui costi reali, la semplificazione della gestione delle
sovvenzioni dovrebbe derivare soprattutto dalla ridefinizione dei costi
ammissibili e dalla limitazione del contributo dell’Unione a tipi specifici di
costi diretti, conformemente alle raccomandazioni di una revisione contabile
interna della DG EAC sul tasso di errore nella gestione diretta. Per le
sovvenzioni, sono previsti i seguenti modelli di finanziamento e misure di semplificazione: - Rimborso
semplificato dei costi diretti reali; - Chiara
definizione dei costi diretti del personale per offrire certezza giuridica ai
beneficiari e ridurre gli errori; - Certezza
giuridica per quanto riguarda la registrazione temporale mediante una serie
chiara e semplice di condizioni minime nelle norme di partecipazione; - Abolizione
degli obblighi di registrazione temporale per il personale che lavora al 100%
sul progetto dell’Unione; - Possibilità
di impiegare costi unitari per il personale (costi medi del personale) per
beneficiari per i quali questo sia il metodo consueto di contabilità; - Un
unico tasso forfetario che copre i costi indiretti, applicato esclusivamente ai
costi diretti del personale. - Per
le azioni gestite dall’Agenzia esecutiva, impiego dei certificati di revisione
contabile per sovvenzioni superiori a una certa soglia, mediante i quali i
revisori certificheranno la legittimità e la conformità delle relazioni
finanziarie; Tali
misure devono garantire tassi di errore inferiori per tipi di progetti che
attualmente registrano tassi di errore relativamente alti, per esempio il
trasferimento di innovazione Leonardo e in particolare le azioni gestite
direttamente dalla Commissione e dall’Agenzia esecutiva. Risultati attesi/obiettivo di controllo interno Già
nell’ambito degli programmi in corso, vengono fissati requisiti di controllo
molto dettagliati per ogni tipo di azione basata su un’analisi dei rischi
considerando il livello di sovvenzione, la complessità dell’azione, il numero
di partner e la ricorrenza del beneficiario. Un approccio simile verrà adottato
per il nuovo programma; tuttavia si terrà conto anche della riduzione del
rischio derivante dalla semplificazione prevista. Tale riduzione è
ulteriormente giustificata dai tassi di errore costantemente bassi che si
registrano in gran parte dei programmi in corso. Una buona conoscenza dei
sistemi di controllo e dei loro risultati consentirà di fissare obiettivi di
controllo sulla base del rischio sostenuto. Sulla
base di quanto sopra, si prevedono i seguenti obiettivi di controllo indicativi
per le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali: || Mobilità ai fini di apprendimento || Progetti di cooperazione Controlli sul posto dei sistemi dei beneficiari ricorrenti e dei beneficiari di sovvenzioni multiple (compresi i controlli finanziari sul posto dell’ultima convenzione conclusa se applicabile) || Per i nuovi beneficiari: 1 controllo durante il periodo del programma/beneficiario ricorrente che riceve una sovvenzione annuale >250.000 euro || 1 controllo durante il periodo del programma/beneficiario multiplo che riceve una sovvenzione annuale >1.000.000 euro Per i beneficiari che sono stati controllati per azioni analoghe nell’ambito dei programmi precedenti, i controlli dei sistemi dipendono dai risultati dei controlli precedenti. Controlli sul posto durante l’azione di beneficiari non ricorrenti || 1% a seconda del livello di sovvenzione e del tipo di beneficiario Controlli di routine sulle relazioni finali || 100% Istruttoria a tavolino dei documenti giustificativi || 2-5% a seconda del livello di sovvenzione e del tipo di beneficiario || 2-10% a seconda del livello di sovvenzione, del tipo di sovvenzione e del tipo di beneficiario Controlli finanziari ex post sul posto || 0,25-1% a seconda del livello di sovvenzione, del tipo di sovvenzione, del tipo di beneficiario e dei risultati di controlli precedenti E’
possibile adottare specifici obiettivi di controllo per paesi particolarmente
piccoli con un numero assai limitato di partecipanti nell’ambito di un’azione
specifica, per evitare che gli stessi beneficiari debbano sottoporsi a
controlli approfonditi su base annuale a causa dei requisiti quantitativi
minimi. I
controlli sul posto durante l’azione verranno attentamente selezionati poiché
normalmente non danno luogo ad adeguamenti finanziari ma rappresentano un costo
molto alto per le Agenzie nazionali. Essi possono essere limitati ad aree
specifiche, per esempio con un’alta partecipazione delle imprese, di organismi
con più limitata capacità finanziaria o gruppi informali (in particolare nel
settore della gioventù), e basarsi sui rischi individuati in seguito
all’estrazione dei dati. Qualora
si riscontrino gravi problemi presso un determinato beneficiario, è possibile
intensificare la frequenza dei controlli sul posto dei sistemi dei beneficiari
ricorrenti nell’arco del periodo del programma. 2.
Affidabilità della catena di controllo e della pista di controllo Per
i programmi LLP e Gioventù in azione in corso, è stato attuato un solido
sistema di controllo sull’impiego dei fondi dell’Unione nelle azioni gestite
dalle Agenzie nazionali – che rappresentano ¾ del bilancio del programma –
negli Stati membri. Il sistema è stato fondato nel 2007 e negli ultimi anni è considerevolmente
maturato, in un processo che ha portato al riconoscimento della sua solidità da
parte della Corte dei conti (DAS 2008, 2009 e 2010) e del Servizio di audit
interno (revisione contabile 2009-10 della gestione del LLP da parte dell’AN e
del sistema di controllo). Il
nuovo regolamento finanziario proposto dalla Commissione introduce un nuovo
elemento che sarà necessario considerare per la catena di controllo. In effetti
l’articolo 57, paragrafo 5, lettera d), impone a organismi quali le Agenzie
nazionali di trasmettere ogni anno “una dichiarazione di affidabilità di
gestione riguardante la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti, il
corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e
regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana
gestione finanziaria”. L’articolo 57, paragrafo 5, lettera e), chiede inoltre
“il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli
elementi della dichiarazione di gestione di cui alla lettera d) del presente
paragrafo”. Il nuovo regolamento finanziario prevede che la dichiarazione di
gestione venga trasmessa dalle Agenzie nazionali alla Commissione entro il 1°
febbraio dell’esercizio successivo; il parere indipendente di revisione contabile
viene invece trasmesso entro il 15 marzo dell’esercizio successivo. In
seguito a tale modifica del regolamento finanziario, si adotterà la catena di
controllo per le azioni del Programma gestite dalle Agenzie nazionali, mentre
si continuerà a usare come base la buona pratica esistente per garantire il
corretto impiego dei fondi dell’Unione. Per
le azioni attuate dalle Agenzie nazionali si prevede la seguente
articolazione: - I
controlli saranno articolati su tre livelli: quelli effettuati dalle Agenzie
nazionali, quelli effettuati da organismi indipendenti di revisione contabile
designati dagli Stati membri e dalla Commissione, mentre la Commissione terrà
conto dei controlli effettuati da altri organismi per garantire efficienza in
termini di costi. A tale scopo, la Commissione organizzerà un regolare scambio
di piani di revisione contabile e controlli fra gli attori interessati in una
prospettiva di revisione contabile pluriennale. - Mentre
le Agenzie nazionali saranno responsabili dei controlli primari dei
beneficiari, il loro sistema di controllo interno e conformità verrà sottoposto
al monitoraggio e alla supervisione degli Stati membri, nonché alla revisione
contabile di un organismo indipendente. La Commissione fisserà i requisiti per
i controlli a livello nazionale per garantire coerenza e affidabilità e
supervisionare l’attuazione dei controlli a livello di Stati membri. Tale
pratica è già consolidata dalla Commissione che ogni anno pubblica la
cosiddetta guida per le agenzie nazionali, in cui fissa
requisiti minimi, obiettivi di controllo e orientamenti tecnici per le Agenzie
nazionali, per quanto riguarda i controlli primari dei beneficiari del
programma. Lo stesso criterio vale per gli orientamenti per le Autorità
nazionali, che determinano il campo di applicazione minimo per i controlli
secondari e offrono una guida metodologica, per fornire una garanzia
accettabile e garantire coerenza e comparabilità dei controlli. Tuttavia,
poiché il regolamento finanziario introduce nuovi requisiti per le Agenzie
nazionali (cfr. articolo 57, paragrafo 5, lettere d) ed e) in particolare) gli
orientamenti per le Autorità nazionali verranno sostituiti nel nuovo programma
da “procedure concordate” per gli organismi indipendenti di revisione
contabile. - L’attuale
oneroso sistema di dichiarazioni annuali di affidabilità da parte degli Stati
membri verrà sostituito da un’articolazione più efficiente: ▪ Gli
Stati membri designeranno l’Agenzia nazionale e forniranno una valutazione di
conformità ex ante per garantire il rispetto, da parte dell’Agenzia nazionale,
dei requisiti minimi fissati dalla Commissione per quanto riguarda gli standard
di controllo interno e le norme dell’Unione per la gestione del ciclo di vita
del progetto delle azioni decentrate. ▪ Le
Agenzie nazionali presenteranno alla Commissione una dichiarazione annuale di
affidabilità di gestione che comprenderà rendiconti finanziari e informazioni
sui controlli dei beneficiari. ▪ La
dichiarazione di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale sarà soggetta
al parere di un organismo indipendente di revisione contabile, dotato della
competenza professionale necessaria per effettuare revisioni contabili di
organismi pubblici. Lo Stato membro designerà l’organismo indipendente di
revisione contabile e garantirà che esso soddisfi i requisiti minimi fissati
dalla Commissione. ▪ Mentre
l’organismo indipendente di revisione contabile avrà il compito di effettuare
controlli e revisioni contrabili dell’Agenzia nazionale conformemente alle
disposizioni del regolamento finanziario, gli Stati membri effettueranno il
monitoraggio e la supervisione dell’Agenzia nazionale per accertare che essa
rispetti le disposizioni fissate dalla Commissione, e informeranno la
Commissione, a scadenza annuale, in merito alle attività di monitoraggio e
supervisione. ▪ La
Commissione effettuerà la supervisione dell’intero sistema di controllo
mediante controlli e revisioni contabili (sia finanziarie che dei sistemi) a
livello nazionale, tenendo in debito conto i controlli e le revisioni contabili
effettuati da altri organismi. I controlli della Commissione saranno quindi
proporzionali alla forza dei sistemi di controllo nazionali. Per evitare lacune
e sovrapposizioni si terrà un periodico scambio di informazioni sulle revisioni
contabili e sui controlli nazionali ed europei. Contrariamente
a quanto avviene per i programmi in corso, agli Stati membri non sarebbe più
richiesto di fornire una dichiarazione di affidabilità annuale, per motivi di
efficienza e di efficacia in termini di costi, in considerazione dei requisiti
fissati dal nuovo regolamento finanziario per le Agenzie nazionali (cfr.
articolo 57, paragrafo 5). Essi
mantengono però l’incarico di effettuare monitoraggio e supervisione
dell’attuazione del programma a livello nazionale, informandone la Commissione
a scadenza annuale. Affinché
la dichiarazione annuale di affidabilità del Direttore generale possa fondarsi
su elementi di elevato livello qualitativo, si istituirà un sistema di
controllo permanente articolato nei seguenti elementi: ▪ la
dichiarazione di affidabilità di gestione, redatta dall’Agenzia nazionale, da
trasmettersi entro il 1° febbraio N+1, ▪ il
parere indipendente di revisione contabile da trasmettersi entro il 15 marzo
N+1, ▪ l’analisi,
da parte della Commissione, della dichiarazione di affidabilità di gestione e
del parere indipendente di revisione contabile nonché dei commenti indirizzati
all’Agenzia nazionale e allo Stato membro, comprese le raccomandazioni e
osservazioni formali nel caso di mancata conformità o risultati insoddisfacenti
da parte dell’Agenzia nazionale, ▪ le
informazioni fornite dagli Stati membri entro il 30 ottobre di ogni anno,
riguardanti l’attività di monitoraggio e supervisione effettuata dagli Stati
membri stessi sul programma a livello nazionale. Grazie
all’azione combinata con i controlli sui sistemi e le revisioni contabili
finanziarie effettuati della Commissione, si prevede che il costo dei controlli
diminuisca ulteriormente seguendo la tendenza dei costi dei controlli del LLP,
proporzionalmente meno costosi (tali costi rappresentano poco meno del 2% del
bilancio annuale dell’Unione delle azioni gestite dalle Agenzie nazionali,
ripartiti come segue: 0,23% per la CE, 0,16% per gli Stati membri e 1,59% per
le Agenzie nazionali; rispetto a un costo complessivo pari al 5,75% per
Gioventù in azione che comprende l’1,00% per la CE, lo 0,82% per gli Stati
membri e il 3,93% per le Agenzie nazionali). I
costi dei controlli dovrebbero diminuire in particolare a due livelli: a
livello di CE, perché lo stesso numero di funzionari gestirà un bilancio
sostanzialmente più ampio con un numero inferiore di Agenzie nazionali; a
livello di Stati membri, perché la loro supervisione richiederà controlli meno
diretti a causa del ruolo svolto dall’organismo indipendente di revisione
contabile. Anche il costo dei controlli a livello di Agenzie nazionali dovrebbe
ridursi, ma in misura inferiore: se da un lato le percentuali minime dei
beneficiari da controllare si ridurranno, dall’altro esse gestiranno bilanci
più ampi e quindi un numero maggiore di beneficiari. A
seconda dei risultati dei controlli e delle revisioni contabili effettuati
dalla Commissione, quest’ultima può imporre misure cautelative alle Agenzie
nazionali (per esempio la sospensione degli impegni o dei pagamenti) nonché
misure correttive (in particolare correzioni finanziarie). Entrambi i tipi di
misure sono già in uso e si sono dimostrati efficaci nell’affrontare gravi
problemi di mancata conformità o risultati insoddisfacenti. Azioni
gestite da un’agenzia esecutiva La
Commissione applicherà le misure di controllo previste per le agenzie esecutive
ai sensi dell’articolo 59 del regolamento finanziario [conformemente al
regolamento del Consiglio (CE) n. 58/2003 sulle agenzie esecutive]. Inoltre,
la Commissione monitora e controlla che l’Agenzia esecutiva realizzi adeguati
obiettivi di controllo per le azioni della cui gestione sarà responsabile. Tale
supervisione verrà integrata sulla base della cooperazione tra la DG di
appartenenza e l’Agenzia esecutiva e nell’attività di relazione semestrale
dell’agenzia. Nel
2010, l’Agenzia esecutiva ha posto una riserva sulla gestione del programma
Gioventù in azione in corso (2007-2013). Per questo programma, la rilevanza del
valore a rischio per il 2010 era pari al 7,38%, rappresentando comunque meno
dello 0,5% del bilancio complessivo degli stanziamenti di pagamento
dell’Agenzia esecutiva per il 2010. In considerazione di questa cifra così
bassa, è stata mantenuta l’affidabilità generale per la dichiarazione
dell’Agenzia. L’analisi degli errori ha dimostrato che essi riguardavano
soprattutto la difficoltà di alcuni beneficiari di produrre adeguati documenti
giustificativi e il mancato rispetto di alcune norme di ammissibilità. Nel
2011 è stato elaborato e messo in atto un piano di azione che, per tutti i
programmi gestiti dall’Agenzia, mira a migliorare le informazioni fornite ai
beneficiari in materia di obblighi finanziari, revisioni contabili e controlli
ex-post (redigendo un kit informativo o aumentando l’efficienza e l’efficacia
delle visite di monitoraggio), migliorando le strategie di istruttoria a
tavolino e consolidando la strategia di revisione contabile dell’Agenzia. Si
prevede che l’attuazione del piano d’azione da parte dell’Agenzia ridurrà i
tassi di errore entro la fine del QFP in corso. Per quanto
riguarda il 2011, si può già concludere che il tasso di errore stimato per il
programma Gioventù in azione dovrebbe aggirarsi intorno all’1%. Sulla base
della tendenza di medio termine, il livello di mancata conformità per le azioni
previste nel quadro del nuovo programma dovrebbe perciò risultare sensibilmente
inferiore alla soglia del 2%. Inoltre,
le misure di semplificazione previste nel programma proposto dovranno ridurre
ulteriormente i rischi di errore. Azioni
gestite direttamente dalla Commissione La
Commissione intende gestire direttamente soltanto un minimo di sovvenzioni e
contratti di servizio. Nel
2009 e nel 2010, la DG EAC ha sollevato una riserva sull’attuazione delle
azioni centralizzate dirette. Come per l’Agenzia esecutiva, l’analisi degli
errori osservati mostra che essi riguardano soprattutto l’incapacità dei
beneficiari di produrre documenti giustificativi o l’insufficiente qualità di
tali documenti. Le
azioni correttive adottate dovranno ridurre gli errori osservati prima della
fine dell’attuale QFP. Le azioni comprendono azioni di informazione con i
beneficiari per renderli consapevoli dei loro obblighi, tendendo a una chiusura
dei progetti basata sui risultati o a un approccio forfetario, l’introduzione
all’inizio del 2010 di “procedure concordate” per gli audit di certificazione
delle spese dichiarate, e controlli a campione dei documenti giustificativi.
Inoltre, è in corso di realizzazione un circuito finanziario più centralizzato
per mettere in comune le competenze finanziarie per il trattamento del ridotto
numero di transazioni. Anche
nel caso delle transazioni dirette centralizzate, le previste semplificazioni
contribuiranno a ridurre il rischio di errori. 3.
Uso inefficiente delle risorse amministrative Lo
studio sul costo dei controlli ha dimostrato che un gran numero di Agenzie
nazionali effettua controlli più numerosi e più onerosi di quelli richiesti
dalla CE, senza necessariamente generare un valore aggiunto convincente. La
Commissione ha stimato che i costi di questi controlli supplementari
rappresentano circa il 20% dei costi totali dei controlli effettuati dalle
Agenzie nazionali. In
considerazione dei tagli apportati alla spesa pubblica, i controlli
supplementari nel nuovo programma devono limitarsi ai rischi o ai casi
problematici individuati. La Commissione quindi specificherà ulteriormente i
requisiti in materia di controlli e fornirà alle Agenzie nazionali strumenti
come le liste di controllo per garantire che le stesse norme valgano in tutti i
paesi per le stesse azioni di controllo. Ci
sarà un ulteriore vantaggio nell’utilizzo delle risorse amministrative con
l’abolizione delle convenzioni di sovvenzione per la mobilità dell’individuo.
Ciò significa che tutte le sovvenzioni erogate agli individui a favore della
Mobilità ai fini di apprendimento verranno trasferite dall’Agenzia nazionale
all’organismo responsabile della mobilità (per esempio università, scuole,
autorità di formazione) piuttosto che ai singoli studenti e insegnanti. In tal
modo si dovrebbe ridurre sostanzialmente il numero delle convenzioni, riducendo
il relativo carico di lavoro in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto
sia per i partecipanti che per gli organismi gestionali. Lo
studio sul costo dei controlli ha dimostrato che tale costo dipende in parte
dall’entità della quota di bilancio gestita dalle Agenzie nazionali. Per il
LLP, tale costo varia dall’1,26% per i 6 paesi maggiori al 3,35% per i 6 paesi
più piccoli. Il divario è ancora più ampio per Gioventù in azione (che gestisce
circa 1/6 del bilancio per LLP): dal 3,66% al 12,62%. In considerazione di tali
discrepanze, la Commissione, nella sua proposta, sostiene che per ogni paese si
dovrebbe designare un’unica Agenzia nazionale per aumentare la massa critica e
ridurre i costi di gestione. 4.
Affrontare le carenze di specifici gruppi destinatari Grazie
alle semplificazioni proposte per la gestione delle sovvenzioni, e soprattutto
grazie alla diffusione delle sovvenzioni forfetarie e a tasso forfetario, il
tasso di errore si dovrebbe ridurre anche per i partecipanti che dispongono di
una struttura organizzativa meno solida e di una minore capacità finanziaria,
soprattutto nel settore della gioventù, ma anche nella comunità
dell’apprendimento per adulti. In
seguito a queste misure di semplificazione, la Commissione riconosce che vi
sarà un rischio residuo da accettare, che è inerente alla scelta politica di
offrire il sostegno dell’Unione a questi tipi di partecipanti in considerazione
degli obiettivi del programma. 5.
Prevenzione di potenziali doppi finanziamenti Cfr.
il seguente paragrafo 2.3. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. È
importante osservare che nell’insieme, nei programmi in corso si è verificato
soltanto un numero molto limitato di casi di frodi. Questo, insieme ai tassi di
errore molto bassi, giustifica il fatto che nel nuovo programma le misure per
scongiurare le frodi e le irregolarità dovranno essere proporzionali ed
efficaci in termini di costi. In
seguito alla raccomandazione di una revisione contabile interna, la Commissione
ha analizzato i potenziali settori di finanziamenti doppi/sovrapposti nei
programmi LLP e Gioventù in azione. Benché teoricamente possibile, il doppio
finanziamento è già scongiurato da controlli preventivi nella fase di
selezione, sia dalle Agenzie nazionali che dall’Agenzia esecutiva. Sulla
base di quanto sopra, per mitigare ulteriormente le frodi e le irregolarità
potenziali, per il nuovo programma si prevedono le seguenti misure: - La
prevenzione delle frodi e delle irregolarità potenziali viene già presa in
considerazione al momento di articolare il programma. Mentre nei programmi in
corso l’ampia varietà di azioni consente una certa sovrapposizione delle
attività e dei partecipanti, questo pericolo si dovrebbe scongiurare in futuro
fissando chiare linee divisorie tra le azioni ed evitando che gli stessi
partecipanti possano intraprendere attività simili nell’ambito di azioni
diverse. - Si
introdurrà la registrazione dei partecipanti in un unico registro centrale
(eventualmente un portale CE dei partecipanti già esistente), per consentire
controlli incrociati ex ante sulla partecipazione delle organizzazioni a
diverse azioni dei programmi e sui paesi partecipanti. In tal modo non sarà più
possibile richiedere sovvenzioni in diversi paesi partecipanti. - Per
tutte le azioni del programma (centralizzate e decentrate) si istituirà un
repertorio di dati nella misura in cui si continueranno a usare diversi
strumenti di gestione TI. - Il
controllo dei partecipanti alla Mobilità ai fini di apprendimento sarà
possibile mediante la cosiddetta applicazione TI dello strumento di mobilità,
che prevede già la registrazione di tutti i partecipanti alla mobilità dei
progetti Leonardo da Vinci nell’ambito del Programma di apprendimento
permanente. - Sia
le Agenzie nazionali che l’Agenzia esecutiva dovranno riferire le eventuali
frodi e irregolarità alla Commissione ad hoc e includerle nelle proprie
relazioni periodiche. Inoltre dovranno avviare azioni giudiziarie per
recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente
utilizzati dai beneficiari. - Per
quanto riguarda i casi di frodi, irregolarità o negligenza imputabili a
un’Agenzia nazionale e risultanti nella perdita di fondi dell’Unione che non
possono essere recuperati, la base giuridica prevede che – allo stato attuale –
gli Stati membri siano responsabili di tali perdite nei confronti della
Commissione. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti [36] Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…………….……...……….] || Diss./non-diss. ([37]) || Di paesi EFTA[38] || Di paesi candidati[39] || Di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 5 || 15.01 Spesa amministrativa a titolo della politica del settore “Istruzione e cultura”, articoli 1-3 || Non diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale
e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…………….……...……….] || Diss./non-diss. || Di paesi EFTA || Di paesi candidati || Di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || 15.01.04.01 “Erasmus per tutti”– Spese di gestione amministrativa || Non diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO 4 || 15.01.04.02 “Erasmus per tutti” - internazionale – Spese di gestione amministrativa || Non diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO 1 || 15.02.01 “Erasmus per tutti” || Diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO 4 || 15.02.02 “Erasmus per tutti”– internazionale || Diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Milioni di euro (al terzo decimale) - prezzi correnti Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Programma unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport “Erasmus per tutti” DG: EAC || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Post-2020 || TOTALE || Stanziamenti operativi || || || || || || || || || || 15.02.01 “Erasmus per tutti” || Impegni || (1) || 1,467 || 1,763 || 2,072 || 2,390 || 2,722 || 3,065 || 3,421 || 0 || 16,899 || Pagamenti || (2) || 1,174 || 1,692 || 1,989 || 2,294 || 2,613 || 2,942 || 3,285 || 911 || 16,899 || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici [40] || || || || || || || || || || 15.01.04. “Erasmus per tutti”– Spese di gestione amministrativa[41] || || (3) || 43,118 || 48,218 || 51,247 || 56,904 || 61,481 || 67,313 || 71,595 || 0 || 400 || TOTALE degli stanziamenti per la DG EAC || Impegni || =1+1a +3 || 1,510 || 1,811 || 2,123 || 2,447 || 2,783 || 3,132 || 3,493 || 0 || 17,299 || Pagamenti || =2+2a +3 || 1,217 || 1,740 || 2,040 || 2,351 || 2,674 || 3,009 || 3,356 || 911 || 17,299 || DG: EAC || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Post - 2020 || TOTALE || TOTALE degli stanziamenti operativi H1 || Impegni || (4) || 1,467 || 1,763 || 2,072 || 2,390 || 2,722 || 3,065 || 3,421 || 0 || 16,899 || Pagamenti || (5) || 1,174 || 1,692 || 1,989 || 2,294 || 2,613 || 2,942 || 3,285 || 911 || 16,899 || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 43,118 || 48,218 || 51,247 || 56,904 || 61,481 || 67,313 || 71,595 || 0 || 400 || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || (7) =4+ 6 || 1,510 || 1,811 || 2,123 || 2,447 || 2,783 || 3,132 || 3,493 || 0 || 17,299 || Pagamenti || (8) =5+ 6 || 1,217 || 1,740 || 2,040 || 2,351 || 2,674 || 3,009 || 3,356 || 911 || 17,299 || Se la
proposta/iniziativa incide su più rubriche: Rubrica 4 || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Post - 2020 || TOTALE 15.02.02 “Erasmus per tutti”– internazionale TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (1) || 215 || 227 || 236 || 247 || 257 || 272 || 285 || 0 || 1 739 Pagamenti || (2) || 172 || 218 || 227 || 237 || 247 || 261 || 274 || 104 || 1 739 15.01.04.02 - TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (3) || 9 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || 12 || 0 || 73 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || (7) =4+ 6 || 224 || 237 || 246 || 257 || 268 || 283 || 297 || 0 || 1 812 Pagamenti || (8) =5+ 6 || 181 || 228 || 237 || 247 || 258 || 272 || 286 || 104 || 1 812 || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Post 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =7+9+11 || 1,734 || 2,048 || 2,369 || 2,704 || 3,051 || 3,415 || 3,790 || 0 || 19,111 Pagamenti || =8+10+11 || 1,398 || 1,969 || 2,277 || 2,599 || 2,932 || 3,281 || 3,642 || 1,015 || 19,111 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Milioni di euro (al terzo decimale) - prezzi 2011 || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: EAC || Risorse umane[42] || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 167,496 Altre spese amministrative || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 2,684 TOTALE DG EAC || Stanziamenti || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 170,180 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 170,180 Milioni di euro (al terzo decimale)
prezzi correnti || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Post-2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1,758 || 2,072 || 2,393 || 2,729 || 3,076 || 3,439 || 3,814 || 0 || 19,281 Pagamenti || 1,407 || 1,990 || 2,298 || 2,619 || 2,952 || 3,301 || 3,662 || 1,053 || 19,281 || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo
decimale) - prezzi correnti Specificare gli obiettivi e i risultati ò || Anno ð || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || RISULTATI || Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo || Tipo di risultato[43] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale Personale (IS-VET - Scuole -Adulti – Gioventù) || Mobilità individuale || 0,00157 || 80 000 || 117,073 || 103 847 || 155,029 || 125 229 || 190,665 || 146 498 || 227,510 || 170 723 || 270,426 || 194 152 || 313,734 || 221 851 || 365,617 || 1 042 300 || 1,640 Studenti (IS) || Mobilità individuale || 0,00238 || 230 000 || 512,530 || 250 767 || 570,048 || 269 387 || 624,549 || 287 908 || 680,843 || 309 004 || 745,321 || 329 407 || 810,541 || 353 527 || 887,181 || 2 030 000 || 4,831 Studenti (VET) || Mobilità individuale || 0,00216 || 70 000 || 141,131 || 82 114 || 168,886 || 92 976 || 195,026 || 103 780 || 222,044 || 116 086 || 253,333 || 127 987 || 284,934 || 142 058 || 322,543 || 735 000 || 1,588 Giovani discenti || Mobilità individuale || 0,00155 || 75 000 || 109,032 || 75 865 || 112,509 || 76 641 || 115,919 || 77 413 || 119,428 || 78 292 || 123,196 || 79 142 || 127,043 || 80 147 || 131,213 || 542 500 || 838 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Mobilità internazionale degli studenti e del personale H4[44] || Mobilità individuale || 0,00733 || 16 717 || 122,550 || 17 657 || 129,447 || 18.349 || 134 520 || 19 220 || 140,904 || 19 998 || 146,604 || 21 125 || 154,869 || 22 152 || 162,393 || 135 219 || 991,287 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Titoli di studio comuni[45] || Mobilità individuale || 0,03411 || 2 198 || 98,686 || 2 937 || 120,416 || 3 752 || 140,865 || 4,732 || 162,002 || 6,031 || 186,520 || 6,759 || 211,275 || 7,619 || 240,791 || 34,028 || 1,161 Master (garanzie per i prestiti) || Mobilità individuale || 0,00266 || 11 966 || 31,834 || 24 413 || 64,949 || 41 497 || 110,400 || 55,026 || 146,392 || 64,759 || 172,286 || 66,064 || 175,758 || 67,377 || 179,251 || 331,100 || 881 Totale parziale Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo || 490 339 || 1,166 || 562 105 || 1,354 || 632 556 || 1,547 || 699,166 || 1,733 || 769,645 || 1,933 || 829,329 || 2,113 || 899,521 || 2,324 || 4,882,660 || 12,168 Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale Partenariati strategici (piccoli) || Progetti transnazionali || 0,11389 || 1 550 || 164,476 || 1 838 || 198,958 || 2 141 || 236,369 || 2,442 || 275,043 || 2,786 || 319,970 || 3,228 || 378,213 || 3,510 || 419,447 || 17,495 || 1,992,476 Partenariati strategici (medi) || Progetti transnazionali || 0,30928 || 325 || 93,115 || 500 || 146,085 || 657 || 195,714 || 813 || 247,037 || 990 || 307,046 || 1,193 || 377,379 || 1,365 || 440,419 || 5,842 || 1,806,795 Alleanze della conoscenza/Alleanze delle abilità settoriali || Progetti transnazionali || 0,86238 || 14 || 11,142 || 29 || 23,632 || 43 || 35,319 || 56 || 47,407 || 71 || 61,575 || 86 || 75,861 || 104 || 93,097 || 404 || 348,033 Piattaforme web || Piattaforme web || 7,27300 || 3 || 22,284 || 3 || 22,732 || 3 || 23,184 || 3 || 23,648 || 3 || 24,120 || 3 || 24,606 || 3 || 26,604 || 3 || 167,179 Sviluppo della capacità dell’IS a livello internazionale || Progetti transnazionali || 0,733 || 126 || 92,450 || 133 || 97,653 || 138 || 101,480 || 145 || 106,296 || 151 || 110,596 || 159 || 116,831 || 167 || 122,507 || 1.020 || 747,813 || Totale parziale Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche || 2.015 || 383,467 || 2.500 || 489,061 || 2.978 || 592,067 || 3.456 || 699,431 || 3.998 || 823,307 || 4.666 || 972,889 || 5.146 || 1.102 || 24.760 || 5.062,295 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sostegno alle riforme politiche || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || - Sostegno alle riforme politiche || Multiplo || 102,332 || Ν/D || 74,014 || Ν/D || 78,537 || Ν/D || 84,405 || Ν/D || 104,727 || Ν/D || 110,818 || Ν/D || 123,212 || Ν/D || 140,610 || Ν/D || 716,323 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Attività Jean Monnet || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || - Attività Jean Monnet || Multiplo || 45,491 || Ν/D || 36,834 || Ν/D || 38,475 || Ν/D || 42,120 || Ν/D || 46,044 || Ν/D || 48,943 || Ν/D || 51,444 || Ν/D || 54,575 || Ν/D || 318,435 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Attività sportive || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || - Attività sportive || Progetti transnazionali || 34,118 || Ν/D || 16,978 || Ν/D || 23,815 || Ν/D || 32,016 || Ν/D || 36,035 || Ν/D || 39,052 || Ν/D || 44,525 || Ν/D || 46,406 || Ν/D || 238,827 || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sovvenzione di funzionamento || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || - Sovvenzione di funzionamento || Gestione del programma || 63,189 || N/D || 47,751 || N/D || 48,712 || N/D || 55,200 || N/D || 61,935 || N/D || 68,915 || N/D || 76,162 || N/D || 83,650 || N/D || 442,325 || COSTO TOTALE Rubrica 1 e Rubrica 4 || || 1.682 || || 1.990 || || 2.308 || || 2.637 || || 2.979 || || 3.336 || || 3.706. || || 18.638 || 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Milioni di euro (al
terzo decimale) – prezzi 2011 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || Risorse umane || 23,928 || 23,928 || 23,928 || 23,928 || 23,928 || 23,928 || 23,928 || 167,496 Altre spese amministrative || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 2,684 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 170,180 Esclusa la RUBRICA,5[46] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa[47] || 52,118 || 58,218 || 61,247 || 66,904 || 72,481 || 78,313 || 83,595 || 472,877 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 52,118 || 58,218 || 61,247 || 66,904 || 72,481 || 78,313 || 83,595 || 472,877 TOTALE || 76,430 || 82,530 || 85,559 || 91,216 || 96,792 || 102,625 || 107,906 || 643,057 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in equivalenti a tempo
pieno || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 15 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 170 || 170 || 170 || 170 || 170 || 170 || 170 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP )[48] || || 15 01 02 01 (AC, END e INT della “dotazione globale”) || 34 || 34 || 34 || 34 || 34 || 34 || 34 || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy [49] || - in sede[50] || || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 204 || 204 || 204 || 204 || 204 || 204 || 204 XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Gli importi e le
imputazioni verranno adeguati conformemente ai risultati del processo di
esternalizzazione previsto. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Gestione del Programma Personale esterno || Gestione del Programma 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 proposto dalla Commissione nella comunicazione
COM(2011)500. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] –
¨ La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale [51]. Illustrare le esigenze, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in milioni di euro (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || La proposta
prevede contributi di terzi da parte dei paesi EFTA, della Svizzera, della
Turchia, nonché dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei
potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione.
3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Milioni di euro (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa [52] 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. […] Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. […] [1] COM(2010)2020
definitivo, 3.3.2010 [2] COM(2011)500
definitivo, 29.6.2011 [3] GU
L 11, 16.1.2003, pag.1. [4] GU
C, pag. . [5] GU
C, pag. . [6] COM(2011)
500 definitivo, del 29.6.2011. [7] GU L 327, del 24.11.2006, pag. 45. [8] GU
L 327, del 24.11.2006, pag. 30. [9] GU
L 340, del 19.1.2008, pag. 83. [10] GU
L 378, del 27.12.2006, pag. 41. [11] COM(2010)2020, del 3.3.2010. [12] COM(2010)477
definitivo, del 15.9.2010. [13] COM(2010)682
definitivo, del 26.11.2010. [14] GU
C 311, del 19.12.2009, pag. 1. Risoluzione del Consiglio, del 27,novembre 2009,
su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù
(2010-2018) [15] GU
L 375, 23.12.2004, pag. 12. [16] COM(2008)425
definitivo, del 3.7.2008. [17] GU C 319, del 13.12.2008, pag. 20. Conclusioni del Consiglio sulla
scuola per il 21° secolo. [18] GU C 119, del 28.5.2009, pag. 2. Conclusioni del Consiglio su ET2020. [19] GU
C 300, del 12.12.2007, pag. 6. Conclusioni del Consiglio sul miglioramento
della qualità della formazione degli insegnanti,
GU C 302, del 12.12.2009, pag. 6. Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo
professionale degli insegnanti e dei capi istituto. [20] GU
C 301, dell’11.12.2009, pag. 5. Conclusioni del Consiglio sull’istruzione dei
bambini provenienti da un contesto migratorio, GU C 135, del 26.5.2010, pag. 2.
Conclusioni del Consiglio sulla dimensione sociale dell’istruzione e della
formazione. [21] GU
C, pag. . [22] COM(2011)12
definitivo, del 18.11.2011 [23] GU L 390, del 31.12.2004, pag. 6. [24] GU C 111, del 6.5.2008, pag. 1. [25] GU C 155, dell’8.7.2009, pag. 11 [26] COM(2001)303
definitivo, del 25.5.2011 [27] GU
L 55, del 28.2.2011, pag. 13 [28] GU
L, pag. [29] Questo
importo deriva dal livello di spesa registrato nel periodo 2007-2013 aumentato
di un fattore percentuale che riflette l’incremento percentuale degli strumenti
della rubrica 4. [30] GU
L, pag. [31] ABM: Activity Based Management (gestione per
attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [32] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [33] Socrates,
Leonardo da Vinci e eLearning [34] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [35] A
norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [36] Linea(e)
di bilancio per l’Agenzia esecutiva da definire una volta stabilizzate le cifre
di spesa [37] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. =
Stanziamenti non dissociati [38] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [39] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani
occidentali. [40] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione
di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta,
ricerca diretta. [41] La
Commissione può decidere di esternalizzare (parzialmente) e di affidare
l’attuazione del programma Erasmus per tutti a un’apposita agenzia
esecutiva. È possibile che gli importi e la ripartizione dei costi stimati
debba essere corretta in base al grado di esternalizzazione. Sono comprese le
spese amministrative dell’agenzia esecutiva che può essere incaricata di
attuare parte del programma, in base a forti rinvii. Le spese amministrative
resterebbero costanti nel tempo. [42] Il
totale di 204 ETP comprende: la gestione delle Agenzie nazionali, la gestione
diretta da parte della Commissione, la supervisione e il coordinamento con
l’Agenzia esecutiva nonché tutto il personale necessario per il sostegno e il
coordinamento relativi al Programma. [43] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti eccetera). [44] Comprese
le quote per l’organizzazione della mobilità [45] Diplomi
comuni di master e di dottorato per 5 edizioni (periodo 2009-2013) nell’ambito
dell’azione 1 del programma Erasmus Mundus continueranno a essere
finanziati nell’ambito di Erasmus per tutti per le restanti edizioni,
dopo una procedura di rinnovo annuale che tenga conto dei progressi effettuati
e se esistono disponibilità di bilancio. [46] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione
di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca
diretta. [47] Comprende
H1 e H4. La DG EAC prevede di esternalizzare (in parte) l’attuazione del programma
all’Agenzia esecutiva EACEA e alle Agenzie nazionali. I dati e le linee di
bilancio citati sopra verranno adeguati, se necessario, in conformità al
processo di esternalizzazione previsto. [48] AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END=
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED
= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); [49] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti
operativi (ex linee “BA”).). [50] Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [51] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [52] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali,
contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè
importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.