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Document 52011PC0788

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce “ERASMUS PER TUTTI”il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

/* COM/2011/0788 definitivo - 2011/0371 (COD) */

52011PC0788

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce “ERASMUS PER TUTTI”il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport /* COM/2011/0788 definitivo - 2011/0371 (COD) */


MOTIVAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato Europa 2020, il programma di riforma che si propone di aiutare l’Europa a uscire dalla crisi e a rafforzarsi mediante una strategia globale e coordinata per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile.

L’istruzione e la formazione sono l’essenza della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali degli Stati membri[1]. Ovviamente nessuno degli obiettivi principali di Europa 2020 si potrà raggiungere senza considerevoli investimenti nel capitale umano. Cinque delle iniziative faro Europa 2020 dipendono dalla modernizzazione dell’istruzione e della formazione: Gioventù in movimento, Agenda per nuove competenze e per l’occupazione, Agenda digitale, Unione dell’innovazione e Piattaforma europea contro la povertà.

Nella sua comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020”[2], la Commissione mette in evidenza che c’è margine di manovra per aumentare il sostegno dell’Unione all’istruzione e alla formazione al fine di migliorare le competenze dei cittadini e di contribuire a ridurre l’elevato livello di disoccupazione giovanile in molti Stati membri. La Commissione sottolinea che la sua azione esterna si concentrerà sulla promozione e la difesa dei valori dell’Unione all’estero, l’assistenza ai processi democratici e di transizione e la pianificazione della dimensione esterna della politica degli affari interni.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

              Consultazioni

Dall’inizio del 2010 a metà del 2011 si sono tenute ampie consultazioni dell’opinione pubblica e delle parti interessate in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport.

Per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e la gioventù, si è osservata una forte convergenza di punti di vista tra i diversi gruppi delle parti interessate consultate e gli elementi comuni dei contributi si possono riassumere come segue:

· Una valutazione molto positiva dei risultati ottenuti dal Programma di apprendimento permanente, nonché dai programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus;

· La necessità di sviluppare un approccio più integrato, tra i vari settori dell’istruzione, con altri programmi connessi alla gioventù e tra gli attuali programmi d’istruzione superiore dell’Unione, indipendentemente dal fatto che si tratti di programmi intraeuropei (Erasmus), mondiali (Erasmus Mundus), regionali (Tempus, Alfa, Edulink) o bilaterali (per esempio con gli USA e il Canada);

· La necessità di stabilire connessioni più forti tra lo sviluppo delle politiche e le attività promosse dai programmi;

· L’importanza di continuare a concentrarsi sulla qualità, soprattutto nell’istruzione superiore dell’Unione e oltre;

· L’importanza di mantenere gli strumenti dell’Unione europea per sostenere l’apprendimento formale e non formale dei giovani, e la necessità di migliorare il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento;

· La necessità di semplificare l’amministrazione e di garantire azioni e priorità più flessibili;

· La necessità di aumentare la visibilità del Programma.

Per quanto riguarda lo sport, i punti principali sottolineati dalle parti interessate possono riassumersi come segue:

· Insufficiente attività fisica e sportiva a tutti i livelli di istruzione;

· Insufficiente riconoscimento dell’attività volontaria nello sport;

· Il doping come grave minaccia all’equità nelle competizioni sportive;

· Scarsa attenzione al valore sociale dello sport rispetto ai suoi aspetti commerciali;

· La minaccia delle pressioni commerciali allo spirito autentico dello sport basato sul “fair play”.

              Risultati delle valutazioni d’impatto

Quattro valutazioni d’impatto hanno esaminato il funzionamento di tre programmi nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione ed Erasmus Mundus) e, nel caso dello sport, delle azioni preparatorie votate dall’autorità di bilancio.

Data la somiglianza di obiettivi, base giuridica e competenze dell’Unione in questi settori, ogni valutazione d’impatto prende in considerazione opzioni simili: interruzione delle azioni o dei programmi in corso; continuazione di azioni e programmi nella forma attuale; sostanziale rafforzamento del loro approccio politico; riunione del Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus in un unico programma flessibile.

L’opzione individuata in ognuna delle quattro valutazioni d’impatto è la fusione in un unico programma, in conformità alla comunicazione della Commissione sul quadro finanziario pluriennale adottata il 29 giugno 2011. Tale opzione sarebbe la più coerente ed efficace in termini di costi, per i seguenti motivi:

– Risponde alla necessità di maggiori investimenti da parte dell’Unione in istruzione e formazione in questo periodo di crisi economica e finanziaria, poiché la crescita dell’economia dipende dalla disponibilità di lavoratori altamente qualificati e dalla mobilitazione delle competenze dei disoccupati;

– È incentrata sulle azioni individuate negli attuali programmi come azioni che hanno il più alto valore aggiunto europeo e il più forte effetto moltiplicatore, sviluppa tali azioni e genera un impatto tangibile sui sistemi di istruzione e formazione europei e quindi un maggiore rendimento degli investimenti;

– La concentrazione degli sforzi nell’ambito del nuovo e più flessibile assetto del programma consentirà maggiori sinergie tra i programmi esistenti e tra i diversi settori in campo educativo, stimolando un approccio all’istruzione improntato all’apprendimento permanente, aumentando la coerenza e favorendo l’accesso dei potenziali beneficiari tramite una serie di importanti e flessibili azioni trasversali;

– Oltre alla cooperazione tra gli istituti scolastici, accentua il ruolo cruciale dell’istruzione e del capitale umano per l’innovazione, favorendo il partenariato tra scuola e impresa, mirando all’eccellenza nell’apprendimento e nell’insegnamento nonché all’occupabilità e all’imprenditorialità;

– Infine, comporta la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di erogazione e gestione, offrendo un considerevole potenziale per ridurre i costi di attuazione, rispetto al totale dei costi di attuazione dei programmi in corso (ossia il Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione e i programmi di cooperazione nell’istruzione superiore con paesi terzi).

              Semplificazione

Nell’ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP), questo Programma privilegia la flessibilità, la semplificazione e l’assegnazione dei fondi basata sulle prestazioni. Questo approccio viene adottato nel Programma “Erasmus per tutti” nel rispetto delle norme del regolamento finanziario.

Il Programma prevede la riduzione del numero di attività sostenute. Si ricorrerà a sovvenzioni a tasso forfetario per aumentare l’efficienza; inoltre storie di successo come le sovvenzioni forfetarie per la mobilità degli studenti Erasmus verranno frequentemente prese ad esempio per le azioni di mobilità. Le Agenzie nazionali non saranno più responsabili della gestione della mobilità individuale e si ridurrà così il carico di lavoro amministrativo.

Le Agenzie nazionali diverranno il principale punto di accesso delle attività di Mobilità ai fini di apprendimento, aperte ai giovani, indipendentemente dal fatto che essi partecipino come studenti, tirocinanti o volontari. Migliorerà inoltre l’accessibilità degli istituti di istruzione superiore a livello internazionale, grazie all’integrazione di vari programmi di cooperazione internazionale.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

“Erasmus per tutti”, il programma unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si giustifica sulla base degli obiettivi sanciti dagli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dal principio di sussidiarietà.

L’articolo 165 del TFUE invita l’Unione europea a contribuire “allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche”.

L’articolo 166 stabilisce che “l’Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale”.

Entrambi gli articoli stabiliscono che l’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport (articolo 165, paragrafo 3) e di formazione professionale (articolo 166, paragrafo 3).

Come si afferma nelle valutazioni intermedie del Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus, il valore aggiunto europeo del programma deriva dal carattere innovativo e transnazionale delle attività intraprese e dei prodotti e partenariati che esso contribuisce a sviluppare in tutta Europa. Incoraggiando una fattiva cooperazione tra i sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri nonché nei settori dello sport e della gioventù, si contribuirebbe a individuare e attuare prassi e politiche efficaci che stimolino l’apprendimento reciproco.

Nell’adozione delle misure di esecuzione, in particolare di quella concernente l’assegnazione di fondi, il regolamento prevede l’applicazione della procedura d’esame in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Le decisioni di selezione verranno comunque inviate al Parlamento europeo e al comitato a titolo informativo.

Il regolamento inoltre introduce i poteri di delega basati sull’articolo 290 del TFUE. L’impiego di questo nuovo strumento giuridico si limita alla modifica delle disposizioni concernenti i criteri di prestazione e le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali.

L’esperienza acquisita con i programmi passati indica che le disposizioni contenute nell’articolo 13, paragrafo 7), e nell’articolo 22, paragrafo 2), riguardanti rispettivamente i criteri di rendimento e le disposizioni sulle azioni gestite dalle agenzie nazionali, potrebbero aver bisogno di una revisione per la durata del programma. La scarsa flessibilità del Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus, insieme alla carenza di strumenti per adattare il programma alle mutevoli esigenze della nostra società, è stata criticata dalle principali parti interessate dei settori in questione.

Grazie alla sistematica consultazione degli esperti, si tiene conto del parere degli Stati membri. La consultazione verrà estesa ad esperti nominati dal Parlamento europeo per garantire un’ampia rappresentatività. La Commissione inoltre consulterà, se del caso, le parti interessate nei campi in questione.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione di un quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 prevede 17,299,000,000 euro (prezzi correnti) per un programma unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport nonché un ulteriore importo proveniente dagli strumenti della rubrica 4, corrispondente a 1,812,100,000 euro (prezzi correnti).

Assegnazione minima dei fondi per ogni settore

Per garantire che i livelli di finanziamento assegnati alle principali categorie di parti interessate e di beneficiari non scendano al di sotto dei livelli garantiti dal Programma di apprendimento permanente e dai programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus per il periodo 2007-2013, l’attuazione del programma si traduce in un’assegnazione ai principali settori dell’istruzione non inferiore a:

– Istruzione superiore: 25%

– Istruzione e formazione professionale e apprendimento degli adulti: 17% , di cui 2% per l’apprendimento degli adulti

– Istruzione scolastica: 7%

– Gioventù: 7%

5.           SINTESI DEL REGOLAMENTO

Il regolamento illustra le disposizioni per un nuovo programma unico che abbraccia i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, denominato “Erasmus per tutti”. Sulla base di un ampio riconoscimento del programma settoriale Erasmus, il programma si propone di sostenere tutti i settori dell’istruzione (istruzione superiore, istruzione e formazione professionale, istruzione scolastica e gioventù), in una prospettiva di apprendimento permanente.

Il programma “Erasmus per tutti” è incentrato su tre tipi di azioni fondamentali: la mobilità degli studenti, dei giovani, degli insegnanti e del personale per l’apprendimento a livello transnazionale e internazionale; la cooperazione tra gli istituti d’istruzione per favorire l’innovazione e le buone pratiche; una fitta cooperazione con gli organismi operanti nel settore della gioventù e a sostegno dei programmi politici, in cui rientra il sostegno al rafforzamento delle capacità nei paesi terzi, compresi i paesi dell’allargamento, con particolare attenzione ai paesi limitrofi e al dialogo politico internazionale.

In applicazione della comunicazione “Un bilancio per la strategia Europa 2020”, anche “Erasmus per tutti” cercherà di integrare programmi internazionali in atto (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink e Alfa) e programmi di cooperazione con paesi industrializzati. A tale scopo, A tale scopo, il bilancio del programma sarà integrato da dotazioni finanziarie provenienti dai strumenti di cooperazione esterna di vario tipo. Saranno messi a disposizione dei fondi sulla base di 2 stanziamenti pluriennali, rispettivamente per 4 e 3 anni, al fine di garantire stabilità e prevedibilità. Tali stanziamenti devono riflettere le priorità delle azioni esterne della UE, compresi eventuali obiettivi di sviluppo. E possono essere adeguati in caso di circostanze impreviste di grande portata o di importanti cambiamenti politici, conseguenti a profondi notevoli cambiamenti nelle priorità politiche.

Uno specifico articolo del programma “Jean Monnet” è diretto a sostenere l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca nel campo degli studi europei. Un capitolo particolare riguarda lo sport e la lotta al doping, alla violenza e al razzismo, nonché la necessità di favorire le attività transnazionali per promuovere la buona governance delle organizzazioni sportive.

Viene introdotto un nuovo strumento finanziario - un meccanismo di garanzia sui prestiti - per consentire agli studenti di diplomarsi (Master) in un paese europeo diverso dal proprio. È attualmente difficile ottenere finanziamenti per tali studi perché borse di studio o prestiti nazionali spesso non sono trasferibili oltre frontiera o non sono disponibili per conseguire un diploma a livello di un Master e i prestiti delle banche private sono eccessivamente onerosi. Per risolvere questi problemi, l’UE fornirà una garanzia parziale agli istituti finanziari (banche o enti di prestito a studenti) disposti a offrire prestiti per diplomarsi in altri paesi partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti.

In termini gestionali, la gestione del programma sarà conforme al principio della gestione indiretta, e la responsabilità sarà condivisa tra gli Stati membri e la Commissione. Le Agenzie nazionali saranno responsabili della parte principale dei fondi, che verranno soprattutto assegnati ad azioni di mobilità e cooperazione. La Commissione delegherà a un’Agenzia esecutiva la gestione di progetti di cooperazione più estesi, il sostegno politico, la rete Eurydice, nonché le attività Jean Monnet e lo sport. La Commissione quindi può ricorrere, sulla base di un’analisi costi benefici, all’attuale Agenzia esecutiva per l’attuazione del programma “Erasmus per tutti” per il periodo 2014-2020, come previsto dal regolamento (CE) n. 58/2003[3] del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.

2011/0371 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce “ERASMUS PER TUTTI” il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare gli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione europea,

Previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

Visto il parere del Comitato delle regioni[5],

Deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

Considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 “Un bilancio per la strategia 2020”[6] invita a realizzare un unico programma relativo al settore istruzione, formazione, gioventù e sport, che comprenda gli aspetti internazionali dell’istruzione superiore, riunendo il Programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente istituito con Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15,novembre 2006[7], il programma Gioventù in azione istituito con decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006[8], il programma d’azione Erasmus Mundus istituito con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16,dicembre 2008[9], il programma ALFA III istituito con Regolamento (CE) n. 1905/2006, del 18 dicembre 2006[10], i programmi TEMPUS e EDULINK, al fine di ottenere una maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da sfruttare tra i vari aspetti del programma unico. Lo sport inoltre viene proposto come parte di questo programma unico.

(2) Le relazioni di valutazione intermedia del Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus, insieme alla consultazione dell’opinione pubblica sulla futura azione dell’Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù e di istruzione superiore, hanno rivelato la pressante, e per alcuni aspetti crescente necessità di portare avanti cooperazione e mobilità in questi settori a livello europeo. Le relazioni di valutazione hanno sottolineato l’importanza di tessere più stretti rapporti tra i programmi dell’Unione e gli sviluppi politici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù; hanno espresso l’auspicio che l’azione dell’Unione sia articolata in modo da meglio soddisfare il paradigma dell’apprendimento permanente; e hanno invitato ad adottare un approccio più semplice, privo di barriere e più flessibile all’attuazione di quest’azione, e a porre fine alla frammentazione dei programmi di cooperazione nel campo dell’istruzione superiore.

(3) Il diffuso riconoscimento tra i cittadini dell’Unione europea e dei paesi terzi partecipanti del marchio “Erasmus” quale sinonimo di Mobilità ai fini di apprendimento nell’Unione prelude a un impiego più ampio di tale marchio da parte dei principali settori dell’istruzione coperti dal programma.

(4) Le consultazioni pubbliche sulle scelte strategiche dell’Unione per l’attuazione delle nuove competenze in materia di sport, insieme alla relazione di valutazione sulle azioni preparatorie nel settore dello sport, hanno fornito utili indicazioni sulle aree di priorità per l’azione dell’Unione; hanno infatti dato prova del valore aggiunto che l’Unione può offrire alle attività tese a produrre, condividere e diffondere esperienze e conoscenza su diverse tematiche che riguardano lo sport a livello europeo.

(5) La Strategia europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europa 2020) definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l’Unione a sostegno di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e fissa cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell’istruzione: ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%, e fare in modo che almeno il 40% delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni di età abbia portato a termine l’istruzione superiore[11]. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare “Gioventù in movimento”[12] e l’Agenda per nuove competenze e per l’occupazione[13].

(6) Il 12 maggio 2009 il Consiglio dell’Unione europea ha auspicato la realizzazione di un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), definendo quattro obiettivi strategici per realizzare le ambizioni ancora irrealizzate di creare un’Europa basata sulla conoscenza e fare dell’apprendimento permanente una realtà per tutti.

(7) Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, il Programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

(8) Il Programma deve assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione superiore, non solo per migliorare la qualità dell’istruzione superiore europea, raggiungere i più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l’attrattività dell’Unione come sede di studio, ma anche per favorire la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell’istruzione superiore nei paesi terzi.

(9) Il quadro rinnovato di cooperazione in materia di gioventù (2010-2018)[14] deve considerare i giovani una risorsa della società, e sostenere il loro diritto a partecipare allo sviluppo di politiche che li coinvolgono, mediante un continuo dialogo strutturato tra centri decisionali e giovani e organizzazioni giovanili a tutti i livelli.

(10) Per sostenere la mobilità, l’equità e l’eccellenza nello studio, l’Unione dovrà istituire a livello europeo uno strumento di garanzia sui prestiti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro origine sociale, di diplomarsi (Master) in un altro Paese partecipante. Tale strumento dovrà essere messo a disposizione degli istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi partecipanti e a condizioni favorevoli per gli studenti.

(11) Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma. Ciò implica anche che i visti per i partecipanti devono essere rilasciati tempestivamente, per garantire che nessun partecipante perda, in tutto o in parte, il corso di studi, il programma di formazione o lo scambio a cui è iscritto, e per evitare cancellazioni dei progetti e delle azioni di mobilità. Ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[15], gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure accelerate di ammissione.

(12) La comunicazione dal titolo “Sostenere la crescita e l’occupazione - un progetto per la modernizzazione dei sistemi d’istruzione superiore in Europa” stabilisce un quadro entro il quale l’Unione europea, gli Stati membri e gli istituti di istruzione superiore possono cooperare per aumentare il numero dei laureati, migliorare la qualità dell’istruzione e massimizzare il contributo che l’istruzione superiore e la ricerca possono offrire per aiutare le nostre economie e società a uscire rafforzate dalla crisi.

(13) La dichiarazione di Bologna, firmata dai ministri dell’Istruzione di 29 paesi europei il 19 giugno 1999, ha istituito un processo intergovernativo teso alla creazione di uno “spazio europeo dell'insegnamento superiore” che deve essere sostenuto a livello di Unione.

(14) Il processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020) ha tracciato una visione ambiziosa e globale per la politica di istruzione e formazione professionale in Europa, e ha chiesto il sostegno dei programmi di istruzione dell’Unione alle priorità concordate, tra cui la mobilità internazionale e le riforme attuate dagli Stati membri.

(15) È necessario aumentare l’intensità e il volume della cooperazione europea tra le scuole e della mobilità del personale e dei discenti, per soddisfare le priorità fissate dall’Ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21° secolo[16], al fine di migliorare la qualità dell’istruzione scolastica nell’Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l’equità e l’inclusione nell’ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare la professione dell’insegnante e la dirigenza scolastica[17]. In tale contesto, è opportuno attribuire particolare importanza agli obiettivi strategici volti a ridurre l’abbandono prematuro di istruzione e formazione, garantire un livello adeguato nelle competenze di base, migliorare la qualità dell’istruzione e della cura della prima infanzia e aumentare la partecipazione alle relative strutture[18], nonché al rafforzamento delle competenze professionali degli insegnanti e dei capi d’istituto[19], e al miglioramento delle opportunità educative dei bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico [20].

(16) La rinnovata Agenda europea per l’apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del [….][21] si propone di consentire a tutti gli adulti di sviluppare e potenziare le proprie competenze per tutto l’arco della vita, con particolare attenzione alla necessità di più adeguati provvedimenti per l’alto numero di europei scarsamente qualificati, oggetto di Europa 2020.

(17) L’azione del Forum europeo della gioventù, dei Centri nazionali d’informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché dei servizi nazionali di supporto dell’azione eTwinning, degli uffici d’informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei centri nazionali Europass è essenziale per realizzare gli obiettivi del Programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di attività e diffondendo i risultati del Programma nell’Unione e nei paesi terzi partecipanti.

(18) È necessario consolidare la cooperazione tra il Programma e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d’Europa, nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

(19) Il Programma dovrà contribuire a sviluppare l’eccellenza negli studi sull’integrazione europea a livello mondiale e a sostenere in particolare istituzioni universitarie che siano inserite nella struttura gestionale europea, che coprano l’intera gamma delle materie politiche che interessano l’Unione, che siano enti senza scopo di lucro e forniscano titoli accademici riconosciuti.

(20) La comunicazione della Commissione “Sviluppare la dimensione europea dello sport”[22] del 18 gennaio 2011 espone le idee della Commissione per un’azione a livello di Unione nel settore dello sport dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona e propone una serie di azioni concrete per la Commissione e gli Stati membri in tre ampi capitoli tematici: il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica dello sport e l’organizzazione dello sport.

(21) La maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa accettazione degli strumenti dell’Unione favoriscono la mobilità in tutta Europa ai fini dell’apprendimento permanente, contribuendo così a rafforzare la qualità dell’insegnamento e della formazione, e promuovendo la mobilità a fini occupazionali, tra paesi e settori diversi. Permettere l’accesso di giovani studenti (attivi anche nel campo dell’istruzione e della formazione professionale) a metodi, pratiche e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorarne l’impiegabilità nell’economia globale e a rendere più attraenti posti di lavoro caratterizzati da un profilo internazionale.

(22) A tal fine, si raccomanda di estendere l’uso del quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) ai sensi della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004[23], del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008[24], del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009[25] e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

(23) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni con l’opinione pubblica e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese per iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell’ambito di questo regolamento contribuiranno anche a coprire la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell’Unione europea a condizione che siano correlate agli obiettivi generali di questo regolamento.

(24) È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nel quadro del Programma, nonché la complementarità con le attività degli Stati membri ai sensi dell’articolo 167, paragrafo 4), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con altre attività, in particolare per quanto attiene alla cultura, alla ricerca, alla politica industriale e di coesione, alla politica di allargamento e alle relazioni esterne.

(25) Per migliorare la gestione dei risultati, valutazione e monitoraggio compresi, è necessario sviluppare specifici indicatori di prestazione che si possano misurare nel corso del tempo; siano realistici e riflettano la logica dell’intervento, e pertinenti alla specifica gerarchia di obiettivi e attività.

(26) Il presente regolamento stabilisce, per l’intera durata del Programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, a norma del punto (17) dell’Accordo interistituzionale del XX/YY/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e su una sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio annuale.

(27) È necessario istituire criteri di efficienza in base ai quali poter suddividere le assegnazioni di bilancio tra Stati membri per le azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

(28) I paesi candidati all’adesione all’Unione europea e i paesi EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione in conformità agli accordi quadro, delle decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi.

(29) La Confederazione elvetica può partecipare ai programmi dell’Unione in conformità all’accordo da firmare tra l’Unione e quel paese.

(30) La Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella comunicazione congiunta su “Una risposta nuova a un vicinato in mutamento”[26] hanno illustrato, tra l’altro, l’obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato ad azioni dell’Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la mobilità nell’ambito dell’istruzione superiore nonché l’apertura del futuro programma d’istruzione ai paesi limitrofi.

(31) Gli interessi finanziari dell’Unione europea devono essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Se da un lato l’assistenza esterna dell’Unione ha crescenti bisogni in termini di finanziamento, la situazione economica e di bilancio dell’Unione limita le risorse disponibili per tale assistenza. La Commissione quindi deve mirare a ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, soprattutto mediante l’uso di strumenti finanziari con effetto leva.

(32) Nella comunicazione “Un bilancio per la strategia 2020” del 29 giugno 2011 la Commissione ribadisce il proprio impegno a semplificare i finanziamenti dell’Unione europea. La creazione di un programma unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport consente di realizzare considerevoli semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie nella gestione del programma. L’attuazione verrà ulteriormente semplificata grazie all’elargizione di importi forfetari, a costi unitari e a finanziamenti anch’essi a tassi forfetari, nonché dallo snellimento dei requisiti formali per i beneficiari e gli Stati membri.

(33) Per garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l’intera durata del Programma, ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il potere di adottare atti dev’essere delegato alla Commissione in relazione alle disposizioni concernenti i criteri di prestazione e le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione corretta, tempestiva e simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(34) Per garantire condizioni uniformi nell’attuazione del presente regolamento, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione.

(35) Le competenze di esecuzione relative al programma di lavoro devono essere esercitate ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione[27] attribuite alla Commissione.

(36) È opportuno garantire una corretta chiusura del Programma, soprattutto per quanto riguarda la continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell’assistenza tecnica e amministrativa. A partire dall’1 gennaio 2014, l’assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, deve garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell’ambito dei precedenti programmi entro la fine del 2013.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo d’applicazione del Programma

1. Il presente regolamento istituisce un programma di azione, a livello di Unione, in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, denominato “Erasmus per tutti” (di seguito indicato come “il Programma”).

2. Il Programma sarà attuato dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

3. Il Programma riguarda l’istruzione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, e in particolare l’istruzione superiore, l’istruzione e la formazione professionale e l’istruzione degli adulti, l’istruzione scolastica e la gioventù.

4. Esso prevede una dimensione internazionale ai sensi dell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea e sostiene le attività nel settore dello sport.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.           “apprendimento permanente”: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento;

2.           “contesto non formale”: un contesto di apprendimento che è spesso pianificato e organizzato ma non rientra nel sistema di istruzione e formazione formale;

3.           “mobilità ai fini di apprendimento”: lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un’attività di formazione o un’altra attività di apprendimento, tra cui il tirocinio e l’apprendimento non formale, o attività didattica, oppure la partecipazione ad attività transnazionali di sviluppo professionale. Può includere il supporto di una preparazione nella lingua del paese di accoglienza. La mobilità ai fini di apprendimento abbraccia altresì gli scambi di giovani e le attività transnazionali di sviluppo professionale cui partecipano gli animatori giovanili;

4            “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche”: progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono organizzazioni attive in materia di istruzione, formazione e/o gioventù e possono comprendere anche altre organizzazioni;

5.           “Sostegno alla riforma delle politiche”: qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l’ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare i metodi aperti di coordinamento;

6.           “mobilità virtuale”: una serie di attività sostenute nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze internazionali collaborative in un contesto di insegnamento e/o apprendimento;

7.           “personale”: le persone che partecipano, su base professionale o volontaristica, all’istruzione, alla formazione o all’apprendimento non formale dei giovani. Può comprendere insegnanti, formatori, capi d’istituto, animatori giovanili e personale non docente;

8.           “animatore giovanile”: un operatore professionale o volontario che partecipa all’apprendimento non formale;

9.           “giovani”: individui di età compresa tra i tredici e i trent’anni;

10.         “istituti di istruzione superiore”:

(a) qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla rispettiva denominazione;

(b) qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;

11.         “istituto scolastico” o “scuola”: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (istruzione prescolastica, primaria o secondaria), professionale e tecnica;

12.         “istituto accademico”: qualsiasi istituto scolastico impegnato in attività di istruzione e ricerca;

13.         “formazione professionale”: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi l’insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell’arco della sua vita lavorativa;

14.         “apprendimento degli adulti”: ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale;

15.         “diploma comune”: un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato da tutti gli istituti partecipanti congiuntamente e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

16.         “diploma doppio/diploma multiplo”: un programma di studi offerto da due (doppio) o più (multiplo) istituti di istruzione superiore, alla conclusione del quale lo studente riceve un diploma distinto da ognuno degli istituti partecipanti;

17.         “attività per la gioventù”: attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato) svolta da giovani, individualmente o in gruppo, e caratterizzate da un approccio non formale all’apprendimento;

18.         “partenariato”: un accordo tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte in materia di istruzione, formazione e gioventù o l’istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente. Per quanto riguarda lo sport, si tratta di un accordo con uno o più terzi, come organizzazioni sportive professionistiche o sponsor in diversi Stati membri al fine di attrarre ulteriori fonti di sostegno per ottenere i risultati auspicati dal Programma.

19.         “impresa”: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l’economia sociale;

20.         “abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

21.         “competenze”: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini, con responsabilità e autonomia, in situazioni di studio e in contesti sociali e professionali.

22.         “competenze fondamentali”: gruppo fondamentale di conoscenze, abilità e attitudini nuove e tradizionali di cui tutti gli individui hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione;

23.         “risultati”: qualsiasi tipo di dato, conoscenza o informazione, di ogni forma o natura, indipendentemente dal fatto che possa essere protetto o no, generato nel corso dell’azione nonché i diritti che ne conseguono, compresi i diritti di proprietà intellettuale.

24.         “diffusione dei risultati”: pubblicazione in forma opportuna dei risultati del Programma e dei programmi che lo hanno preceduto, al fine di garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l’applicazione dei risultati su vasta scala;

25.         “Metodo aperto di coordinamento”: metodo intergovernativo che istituisce un quadro di cooperazione tra gli Stati membri, le cui politiche nazionali possono essere dirette ad alcuni obiettivi comuni. Nell’ambito del presente programma, il metodo aperto di coordinamento (MAC) si applica all’istruzione, alla formazione e alla gioventù;

26.         “Strumenti per la trasparenza dell’Unione europea”: strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e riconoscere, a seconda dei casi, i risultati dell’apprendimento e le qualifiche in tutta l’Unione;

27.         “Paesi interessati dalla politica europea di vicinato”: i paesi e i territori elencati nell’Allegato al regolamento XX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del X YY 2012[28] che istituisce uno strumento europeo di vicinato – Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina. Inoltre, per quanto riguarda le attività sostenute in materia di gioventù, anche la Russia è considerata un paese interessato dalla politica di vicinato;

28.         “duplice carriera”: la formazione sportiva di alto livello associata all’istruzione generale o al lavoro.

Articolo 3

Valore aggiunto europeo

1.           Il Programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo generale di cui all’articolo 4.

2.           Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del Programma viene assicurato soprattutto grazie ai seguenti elementi:

(a) Il loro carattere transnazionale, in particolare la cooperazione e la mobilità transnazionale tese a garantire un impatto sistemico di lungo periodo;

(a) La loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche nazionali, internazionali e dell’Unione, che consentano economie di scala e massa critica;

(b) Il loro contributo a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per favorire il riconoscimento delle qualifiche e la trasparenza.

Articolo 4

Obiettivo generale del Programma

1.           Il Programma intende contribuire agli obiettivi della strategia Europa 2020 e del quadro strategico per l'istruzione e la formazione 2020 (ET2020), compresi i corrispondenti parametri di riferimento istituiti in tali strumenti, al quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018), allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel settore dell’istruzione superiore e allo sviluppo della dimensione europea dello sport.

2.           In particolare, esso si propone di contribuire a raggiungere i seguenti obiettivi principali di Europa 2020:

(a) Riduzione dei tassi di abbandono scolastico;

(b) Aumento del numero di studenti di età compresa fra i 30 e i 34 anni che abbiano completato il    livello terziario di istruzione.

CAPO II

Istruzione, formazione e gioventù

Articolo 5

Obiettivi specifici

Il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù:

(a) migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, nonché la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, soprattutto mediante maggiori opportunità di mobilità per l’apprendimento per i giovani, i discenti, il personale e gli animatori giovanili, e grazie a una consolidata cooperazione tra istruzione gioventù e mondo del mercato del lavoro;

– Indicatori correlati:

– % di partecipanti che hanno migliorato le competenze e/o abilità fondamentali importanti per la propria occupabilità;

– % di giovani partecipanti che dichiarano di essere più preparati a partecipare alla vita politica e sociale

(b) favorire i miglioramenti della qualità, l’eccellenza nell’innovazione e l’internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e l’animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione/le organizzazioni giovanili e altre parti interessate;

– Indicatore correlato: % delle organizzazioni che hanno partecipato al Programma e hanno sviluppato/adottato metodi innovativi

(c) promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l’ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, anche per quanto riguarda l’apprendimento non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù, mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche;

– Indicatore correlato: numero degli Stati membri che fanno uso dei risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo delle politiche nazionali

(d) favorire la dimensione internazionale dell’istruzione, della formazione e della gioventù, soprattutto nel settore dell’istruzione superiore, aumentando l’attrattività degli istituti di istruzione superiore dell’Unione e sostenendo le azioni esterne dell’Unione, come i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell’UE e di paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi;

– Indicatore correlato: numero degli istituti di istruzione superiore esterni all’Unione europea che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione

(e) migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica;

– Indicatore correlato: % dei partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche

(f) promuovere l’eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell’ambito dell’integrazione europea mediante le attività Jean Monnet a livello mondiale di cui all’articolo 10.

– Indicatore correlato: numero degli studenti impegnati in attività formative grazie al programma Jean Monnet

Articolo 6

Azioni del Programma

1.           Il Programma persegue i suoi obiettivi mediante i tre tipi seguenti di azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù:

(a) Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo,

(b) Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche,

(c) Sostegno alle riforme politiche.

2.           Le specifiche attività Jean Monnet vengono descritte all’articolo 10.

Articolo 7

Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo

1.           L’azione di Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo contribuisce a:

(a)     La mobilità transnazionale degli studenti degli istituti superiori e delle scuole di formazione professionale nonché dei giovani che svolgono le attività non formali, tra i paesi partecipanti, di cui all’articolo 18. La mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner, in un tirocinio all’estero o nella partecipazione ad attività giovanili, in particolare volontariato. Alla mobilità che consenta di preparare un master contribuisce lo strumento di garanzie per i prestiti destinati agli studenti, contemplato all’articolo 14, paragrafo 3.

(b)     La mobilità transnazionale del personale, nell’ambito dei paesi partecipanti, di cui all’articolo 18. Tale mobilità può esplicarsi nell’insegnamento o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all’estero;

2.           L’azione sostiene altresì la mobilità transnazionale degli studenti, dei giovani e del personale da e verso i paesi terzi per quanto riguarda l’istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di Titoli di studio comuni, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte, anche per quanto riguarda l’apprendimento non formale.

Articolo 8

Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche

1.           L’azione in materia di cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche contribuisce a:

(a) Forme di partenariato strategico transnazionale tra organizzazioni che svolgono attività di istruzione, formazione e/o attività giovanili o in altri settori rilevanti, per sviluppare e realizzare iniziative congiunte e promuovere scambi di esperienze e know-how;

(b) Partenariati transnazionali tra imprese e istituti di istruzione sotto forma di:

– Alleanze della conoscenza tra istituti di istruzione superiore e imprese, che promuovono la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula.

– Alleanze delle abilità settoriali tra le autorità scolastiche e di formazione e le imprese che promuovono l’occupabilità, creando nuovi programmi specifici per i vari settori, sviluppando modalità innovative di istruzione e formazione professionale e impiegando gli strumenti di riconoscimento a livello di Unione.

(c) Piattaforme di supporto informatico, compreso l’e-Twinning, operanti nell’ambito dei settori dell’istruzione e della gioventù, che consentano l’apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone pratiche, nonché l’accesso per partecipanti provenienti da paesi vicini.

2.           Quest’azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l’integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato tra istituti di istruzione superiore dell’Unione e di paesi terzi nonché nel settore della gioventù, in particolare per quanto riguarda l’apprendimento tra pari e i progetti d’istruzione congiunti, promuovendo la cooperazione regionale, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Articolo 9

Sostegno alle riforme politiche

1.           Il sostegno all’azione di riforma politica comprende le attività avviate a livello di Unione e connesse a:

(a) le attività connesse all’attuazione del programma politico dell’Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù (Metodi aperti di coordinamento), nonché ai processi di Bologna e di Copenaghen e a un dialogo articolato con i giovani;

(b) l’attuazione, nei paesi partecipanti, degli strumenti dell’Unione per la trasparenza, in particolare Europass, il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il sostegno alle reti dell’Unione europea;

(c) il dialogo politico con le parti interessate europee in materia di istruzione, formazione e gioventù;

(d) il Forum europeo della gioventù, i Centri nazionali d’informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), le reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, nonché i servizi nazionali di supporto dell’azione eTwinning, i centri nazionali Europass e gli uffici di informazione nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che non partecipano appieno al programma.

2.           Quest’azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

Articolo 10

Attività Jean Monnet

Le attività Jean Monnet si propongono di:

(a) promuovere l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione europea in tutto il mondo tra specialisti del mondo accademico, discenti e cittadini, in particolare con l’istituzione di cattedre Jean Monnet e altre attività accademiche, promuovendo altre attività di acquisizione delle conoscenze negli istituti di istruzione superiore;

(b) sostenere le attività degli istituti accademici o delle associazioni che svolgono studi in materia di integrazione europea e favorire l’istituzione del label per l’eccellenza Jean Monnet.

(c) sostenere le seguenti istituzioni accademiche europee che perseguono l’interesse europeo;

i)        l’Istituto universitario europeo di Firenze;

ii)       il Collegio d’Europa (sedi di Bruges e Natolin);

(d) promuovere il dibattito politico e gli scambi tra i membri del mondo accademico e i rappresentanti del mondo politico in relazione alle priorità politiche dell’Unione.

CAPO III

Sport

Articolo 11

Obiettivi specifici

In conformità dell’obiettivo generale, il Programma persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore dello sport:

(a) contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport come il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l’intolleranza;

– Indicatore correlato: % dei partecipanti che sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per contrastare le minacce che incombono sullo sport.

(b) sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti;

– Indicatore correlato: % dei partecipanti che sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per migliorare la buona governance e le duplici carriere.

(c) promuovere l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

– Indicatore correlato: % dei partecipanti che sfruttano i risultati dei progetti transfrontalieri per favorire l’inclusione sociale, le pari opportunità e i tassi di partecipazione.

Articolo 12

Attività

1.           Gli obiettivi di cooperazione nello sport vengono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali:

(a) sostegno ai progetti di collaborazione transnazionali;

(b) sostegno agli eventi sportivi europei non commerciali che coinvolgono diversi paesi europei;

(c) sostegno allo sviluppo di una base di conoscenze comprovate per la definizione delle politiche;

(d) sostegno al rafforzamento della capacità delle organizzazioni sportive;

(e) dialogo con le parti interessate europee.

2.           Le attività sportive sostenute, se del caso, raccolgono finanziamenti supplementari mediante accordi di partenariato stipulati con soggetti terzi, come per esempio imprese private.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Articolo 13

Bilancio

1.           La dotazione finanziaria per attuare il presente programma a decorrere dall’1,gennaio 2014 è pari a 17,299,000 000 euro.

I seguenti importi vengono assegnati alle azioni del Programma

a)       16 741 738 000 euro per azioni in materia di istruzione, formazione e gioventù, di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

b)       318 435 000 euro per le attività Jean Monnet, di cui all’articolo 10;

c)       238 827 000 euro per azioni concernenti lo sport, di cui al Capo III.

2.           Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell’istruzione superiore, viene assegnato un importo indicativo di 1,812,000,000 euro[29], proveniente da strumenti esterni di vario tipo (Strumento di sviluppo della cooperazione, Strumento europeo di vicinato, Strumento di assistenza preadesione, Strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo), ad azioni sulla mobilità a fini di apprendimento, mobilità da e verso paesi diversi da quelli indicati nell’articolo 18, paragrafo 1, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni od organizzazioni di tali paesi. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno all’utilizzo di tali fondi.

              Il finanziamento sarà reso disponibile attraverso 2 attribuzioni annuali che si limiteranno a coprire rispettivamente i primi 4 anni e i 3 anni restanti. Tale finanziamento si rifletterà nella programmazione poliennale indicativa dei relativi strumenti, riconoscendo le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. Le attribuzioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici di cui le priorità esterne dell’UE debbano tener conto. La cooperazione con i paesi non partecipanti può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di paesi partner da rendere disponibili conformemente alle procedure che dovranno essere concordate con tali paesi.

3.           In conformità del previsto valore aggiunto dei tre tipi di azioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e dei principi di massa critica, concentrazione, efficienza e prestazione, l’importo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a, verrà assegnato indicativamente come segue:

– il [65%] di questo importo viene assegnato alla Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo;

– il [26%] di questo importo viene assegnato alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche;

– il [4%] di questo importo viene assegnato al sostegno alle riforme politiche.

– il [3%] di questo importo copre le sovvenzioni di funzionamento alle Agenzie nazionali.

– il [2%] di questo importo copre le spese amministrative.

4.           L’assegnazione finanziaria del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e attività di valutazione necessarie alla gestione del Programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni d’informazione e di comunicazione, compresa la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell’Unione europea nella misura in cui queste sono collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle TI attinenti al trattamento e allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d’assistenza amministrativa e tecnica sostenuta dalla Commissione nel quadro della gestione del programma.

5.           L’assegnazione finanziaria può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la transizione dal Programma alle misure adottate ai sensi della decisione n. 1720/2006/CE che istituisce il Programma di apprendimento permanente, della decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma Gioventù in azione e della decisione n. 1298/2008/CE che istituisce il programma Erasmus Mundus. Se necessario, per coprire spese analoghe si potrebbero inserire nel bilancio stanziamenti per il periodo successivo al 2020, così da consentire la gestione di azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

6.           I fondi a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che devono essere gestiti da un’Agenzia nazionale, vengono assegnati in base all’entità della popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla prestazione. Il parametro della prestazione rappresenta il 25% dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.

7.           L’assegnazione dei fondi basata sulla prestazione si applica per promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per valutare la prestazione si basano sui più recenti dati disponibili. I criteri sono:

(a) il livello dei risultati annuali realizzati rispetto al livello dei risultati stabilito;

(b) il livello dei pagamenti annuali effettuati.

Tali criteri possono andare soggetti a revisione nel corso del Programma secondo la procedura di cui all’articolo 28, concernente gli atti delegati.

8            L’assegnazione dei fondi per l’anno 2014 si basa sui dati disponibili più recenti, relativi ai risultati, e sull’utilizzo del bilancio del Programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus, attuati fino al 1° gennaio 2014.

9.           Il Programma può offrire un sostegno mediante specifiche e innovative modalità di finanziamento, in particolare quelle previste all’articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 14

Modalità di finanziamento specifiche

1.           La Commissione attua il sostegno finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento XX/2012 [il regolamento finanziario].

2.           La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi o alle loro organizzazioni e agenzie per finanziare congiuntamente progetti. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento XX/2012[30] [regolamento finanziario].

3.           La Commissione finanzia le cauzioni per i prestiti destinati agli studenti di master, residenti in un paese partecipante ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, che portano a termine un corso di studi completo in un altro paese partecipante; tale finanziamento viene erogato tramite un amministratore cui sia stato conferito il mandato di applicarlo sulla base di atti fiduciari, nei quali si illustrano le norme e i requisiti dettagliati che regolamentano l’attuazione dello strumento finanziario nonché i rispettivi obblighi delle parti. Lo strumento finanziario soddisfa le disposizioni concernenti gli strumenti finanziari contenute nel regolamento finanziario e negli atti delegati che sostituiscono le norme di esecuzione. In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, entrate e rimborsi generati dalle garanzie dovranno essere assegnati allo strumento finanziario. Quest’ultimo, insieme alle necessità e all’accettazione espresse dal mercato, sarà soggetto al monitoraggio e alla valutazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2).

4.           Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50% delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal Programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

5.           Le sovvenzioni erogate a favore della Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo sono esenti dalle imposte e dagli oneri sociali. La stessa esenzione si applica agli organismi intermedi che erogano tale sostegno finanziario alle persone interessate.

6.           L’importo di cui all’articolo [127, paragrafo 1)], del regolamento finanziario non si applica al sostegno finanziario a favore della Mobilità ai fini di apprendimento erogato a singole persone.

CAPO V

Risultati in termini di prestazioni e diffusione

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei risultati

1.           La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, svolge regolare monitoraggio delle prestazioni e dei risultati del Programma rispetto ai suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda:

(a) Il valore aggiunto europeo di cui all’articolo 3;

(b) La distribuzione dei fondi ai principali settori dell’istruzione, al fine di assicurare, entro la fine del Programma, un’assegnazione di fondi che garantisca un considerevole impatto sistemico.

2.           Oltre al continuo monitoraggio, la Commissione organizza, non più tardi della fine del 2017, una relazione di valutazione per valutare l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, l’efficienza del Programma e il suo valore aggiunto europeo, allo scopo di elaborare una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione del Programma. Tale valutazione riguarda la portata della semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull’impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).

3.           Fatti salvi i requisiti fissati nel Capo VII e gli obblighi delle Agenzie nazionali di cui all’articolo 22, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 marzo 2017 e il 30 giugno 2019 rispettivamente, relazioni sull’attuazione e sull’impatto del Programma.

Articolo 16

Comunicazione e diffusione

1.           La Commissione in cooperazione con gli Stati membri assicura la diffusione di informazioni, pubblicità e seguito alle azioni sostenute nell’ambito del Programma, nonché la diffusione dei risultati dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus).

2.           I beneficiari dei progetti sostenuti mediante azioni e attività di cui agli articoli 6, 10 e 12 devono garantire un’adeguata comunicazione e diffusione dei risultati e dell’impatto ottenuti.

3.           Le Agenzie nazionali di cui all’articolo 22 sviluppano una politica coerente che garantisca diffusione e impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute grazie alle azioni gestite nell’ambito del programma e assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul Programma e sui relativi risultati.

4.           Gli organismi pubblici e privati dei principali settori dell’istruzione coperti dal Programma devono usare il marchio “Erasmus” ai fini della comunicazione e diffusione di informazioni relative al Programma; il marchio è associato ai principali settori dell’istruzione come segue:

– “Erasmus – Istruzione superiore”, associato a tutti i tipi di istruzione superiore, in Europa e a livello internazionale

– “Erasmus – Formazione”, associato all’istruzione e alla formazione professionale e all’apprendimento degli adulti

– “Erasmus – Scuola”, associato all’istruzione scolastica

– “Erasmus – Partecipazione dei giovani” associato all’apprendimento non formale dei giovani.

5.           Anche le attività di comunicazione contribuiscono alla comunicazione collettiva delle priorità politiche dell’Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

CAPO VI

Accesso al Programma

Articolo 17

Accesso

1.           Qualsiasi organismo, pubblico e privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport di base può candidarsi nel quadro di questo Programma.

2.           Nell’esecuzione del presente Programma, la Commissione e gli Stati membri si impegnano attivamente per favorire la partecipazione delle persone che hanno maggiori difficoltà di ordine educativo, sociale, di genere, fisico, psicologico, geografico, economico o culturale.

Articolo 18

Partecipazione dei paesi

1.           Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi (di seguito denominati i “paesi partecipanti”):

(a) Gli Stati membri;

(b) I paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;

(c) Gli Stati EFTA che sono firmatari dell’accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

(d) La Confederazione elvetica, a condizione che venga concluso un accordo bilaterale con questo paese in previsione della sua partecipazione;

2.           I paesi partecipanti elencati nel paragrafo 1 sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti dal presente regolamento per gli Stati membri.

3.           Il Programma sostiene la cooperazione con partner di paesi terzi, in particolare partner di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli articoli 6 e 10.

CAPO VII

Sistema di gestione e di revisione contabile

Articolo 19

Complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce coerenza e complementarità con:

(a) Le politiche pertinenti dell’Unione, in particolare quelle nei settori della cultura e dei media, dell’occupazione, della sanità, della ricerca e dell’innovazione, dell’impresa, della giustizia, dei consumatori, dello sviluppo, nonché la politica di coesione ;

(b) Le altre fonti di finanziamento dell’Unione rilevanti per le politiche nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, in particolare il Fondo sociale europeo, e gli altri strumenti finanziari concernenti l’occupazione e l’inclusione sociale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari concernenti la giustizia e la cittadinanza, la sanità, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione.

Articolo 20

Organismi di esecuzione

Dell’esecuzione del Programma sono responsabili i seguenti organismi:

(a) La Commissione a livello di Unione;

(b) Le Agenzie nazionali a livello nazionale per l’esecuzione da attuarsi nei paesi partecipanti, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 21

Autorità nazionale

1.           Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria Rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di “Autorità nazionale” ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell’Autorità nazionale nel corso del Programma, lo Stato membro ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

2.           Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del Programma, anche per quanto riguarda il rilascio dei visti.

3.           Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Autorità nazionale designa un unico organismo di coordinamento, di seguito la “Agenzia nazionale”. L’Autorità nazionale fornisce alla Commissione un’opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l’Agenzia nazionale è conforme alle disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), comma vi), e dell’articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. XX/2012, e dell’articolo X del regolamento delegato n. XX/2012, nonché ai requisiti fissati dall’Unione per gli standard di controllo interno delle Agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle Agenzie nazionali con i fondi del Programma;

4.           L’Autorità nazionale designa l’organismo indipendente di revisione contabile di cui all’articolo 24.

5.           L’Autorità nazionale deve controllare e sorvegliare la gestione del programma a livello nazionale nonché informare e consultare la Commissione, a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulla gestione del Programma, in particolare per quanto riguarda l’Agenzia nazionale

6.           L’Autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e le revisioni contabili che ha effettuato, e/o sui controlli e le revisioni contabili effettuati dall’organismo di revisione indipendente di cui all’articolo 24.

7.           Qualora l’Agenzia nazionale designata per il Programma sia la stessa Agenzia nazionale designata per i programmi precedenti (Programma di apprendimento permanente o Gioventù in azione), la portata dei controlli e delle revisioni contabili per la valutazione di conformità ex ante può limitarsi ai requisiti nuovi e specifici del Programma.

8.           Qualora la Commissione respinga la designazione dell’Agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, l’Autorità nazionale garantisce l’adozione delle necessarie misure correttive affinché l’organismo designato quale Agenzia nazionale rispetti i requisiti minimi fissati dalla Commissione, oppure designa un altro organismo quale Agenzia nazionale.

9.           L’Autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell’Unione applicabili;

10.         Sulla base della dichiarazione annuale di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale, del relativo parere di un revisore contabile indipendente e dell’analisi della Commissione sulla conformità e le prestazioni dell’Agenzia nazionale, l’Autorità nazionale informa la Commissione entro il 30 ottobre di ogni anno in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione sul Programma.

11.         L’Autorità nazionale assume la responsabilità della sana gestione dei fondi dell’Unione trasferiti dalla Commissione all’Agenzia nazionale per le sovvenzioni erogate nell’ambito del Programma.

12.         L’Autorità nazionale è responsabile nei confronti della Commissione dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabili all’Agenzia nazionale, o in seguito a gravi carenze o risultati deludenti dell’Agenzia nazionale, la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall’Agenzia nazionale.

13.         Negli eventi e nei casi di cui al paragrafo 12, l’Autorità nazionale può revocare l’Agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l’Autorità nazionale desideri revocare l’Agenzia nazionale per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell’Agenzia nazionale. In tal caso, l’Autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure di transizione e il relativo calendario.

14.         In caso di revoca, l’Autorità nazionale attua i necessari controlli sui fondi dell’Unione affidati all’Agenzia nazionale di cui è stata revocata la designazione e assicura il trasferimento senza ostacoli di tali fondi nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari alla nuova Agenzia nazionale per la gestione del Programma. L’Autorità nazionale assicura all’Agenzia nazionale di cui sia stata revocata la designazione il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del Programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non vengano trasferiti a una nuova Agenzia nazionale.

Articolo 22

L’Agenzia nazionale

1.           L’Agenzia nazionale:

(a) È dotata di personalità giuridica o fa parte di un’entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale Agenzia nazionale;

(b) Dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti ad adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del Programma e una sana gestione finanziaria del fondi dell’Unione;

(c) Dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie sancite a livello di Unione;

(d) Offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un’autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell’Unione che sarà chiamata a gestire;

(e) Viene designata per l’intera durata del Programma.

2.           L’Agenzia nazionale sarà responsabile di determinate azioni del Programma, gestite a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b, comma vi, del regolamento n.,XXX/2012 [futuro regolamento finanziario] e dell’articolo X del suo regolamento delegato n.,XXX/2012 [future norme di esecuzione]. Tali azioni sono:

(a) tutte le azioni del Programma nell’ambito dell’azione fondamentale “Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo”, eccezion fatta per la mobilità organizzata sulla base di Titoli di studio comuni o doppi/multipli e per lo strumento di garanzie per i prestiti dell’Unione;

(b) l’azione del Programma “Partenariati strategici” nell’ambito dell’azione fondamentale “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche”;

(c) la gestione delle attività di base nell’ambito dell’azione fondamentale “Sostegno alle riforme politiche”.

3.           L’Agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del Programma, di cui al paragrafo 2, con la possibile eccezione della decisione relativa alla selezione e all’aggiudicazione per i Partenariati strategici di cui allo stesso paragrafo.

4.           L’Agenzia nazionale offre sostegno ai beneficiari mediante una convenzione di sovvenzione o una decisione di concessione della sovvenzione, come indicato dalla Commissione per la pertinente azione del Programma.

5.           L’Agenzia nazionale riferisce alla Commissione e alla propria Autorità nazionale a scadenza annuale, conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 57, paragrafo 5, del regolamento finanziario n. XX/2012. L’Agenzia nazionale è responsabile dell’attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale, nonché il parere del revisore contabile indipendente.

6.           L’Agenzia nazionale non può delegare a terzi alcun compito del Programma né l’esecuzione del bilancio conferitale senza previa autorizzazione dell’Autorità nazionale e della Commissione. L’Agenzia nazionale mantiene responsabilità esclusiva per i compiti delegati a terzi.

7.           In caso di sostituzione di un’Agenzia nazionale, l’Agenzia nazionale di cui sia stata revocata la designazione rimane giuridicamente responsabile dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del Programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non vengano trasferiti a una nuova Agenzia nazionale.

8.           L’Agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti i precedenti programmi: Gioventù in azione e il Programma di apprendimento permanente (2007-2013) ancora in corso all’inizio del Programma.

Articolo 23

Commissione europea

1.           Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante, di cui all’articolo 21, paragrafo 3, da parte dell’Autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell’Agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l’Agenzia nazionale fino all’accettazione della valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l’Agenzia nazionale.

2.           La Commissione formalizza le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi – Gioventù in azione e il Programma di apprendimento permanente (2007-2013) – ancora in corso all’inizio del Programma, al momento di accettare la valutazione di conformità ex-ante sull’Agenzia nazionale designata per il Programma.

3.           Il documento che regola il rapporto contrattuale tra la Commissione e l’Agenzia nazionale:

(a) sancisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle Agenzie nazionali, dei fondi dell’Unione destinati al sostegno;

(b) comprende il programma di lavoro dell’Agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell’Agenzia nazionale a cui viene erogato il sostegno dell’Unione europea.

(c) specifica gli obblighi di relazione a carico dell’Agenzia nazionale.

4.           La Commissione mette i seguenti fondi del Programma a disposizione dell’Agenzia nazionale con scadenza annuale:

(a) fondi per offrire sostegno, nello Stato membro, alle azioni del Programma la cui gestione è affidata all’Agenzia nazionale;

(b) un contributo finanziario a sostegno dei compiti di gestione del Programma svolti dall’Agenzia nazionale. Viene erogato sotto forma di un contributo forfetario ai costi operativi dell’Agenzia nazionale. Viene stabilito sulla base dell’importo dei fondi dell’Unione, destinati a sovvenzioni, conferiti all’Agenzia nazionale.

5.           La Commissione fissa i requisiti del programma di lavoro dell’Agenzia nazionale. La Commissione mette i fondi del Programma a disposizione dell’Agenzia nazionale soltanto dopo la formale approvazione del programma di lavoro dell’Agenzia nazionale competente da parte della Commissione stessa.

6.           Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le Agenzie nazionali, di cui all’articolo 21, paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione il sistema nazionale di gestione e controllo, in particolare analizzando la valutazione di conformità ex ante dell’Autorità nazionale, la dichiarazione annuale di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale, nonché il parere del revisore contabile indipendente, e tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall’Autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione del Programma.

7.           Una volta effettuata l’analisi della dichiarazione annuale di affidabilità di gestione e del parere del revisore contabile indipendente, la Commissione comunica il proprio parere e le proprie osservazioni in merito all’Agenzia nazionale e all’Autorità nazionale.

8.           Qualora la Commissione non sia in grado di accettare la dichiarazione di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale o il parere del revisore contabile indipendente, oppure in caso di attuazione insoddisfacente delle osservazioni della Commissione da parte dell’Agenzia nazionale, la Commissione può applicare qualsiasi misura precauzionale e correttiva ritenga necessaria per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, del regolamento finanziario n. XX/2012

9.           La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di Agenzie nazionali per garantire una coerente attuazione del Programma in tutti i paesi partecipanti.

10.         La Commissione può richiedere alle Autorità nazionali di designare gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare alle specifiche azioni del Programma nei rispettivi territori.

Articolo 24

Organismo di revisione contabile

1.           L’organismo indipendente di revisione contabile formula un parere di revisione contabile sulla dichiarazione annuale di affidabilità di gestione di cui all’articolo 57, paragrafo 5, lettere d) ed e) del regolamento finanziario n. XX/2012.

2.           L’organismo di revisione contabile:

(a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico;

(b) garantisce che l’attività di revisione contabile rispetti gli standard di revisione contabile accettati a livello internazionale;

(c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto all’entità giuridica di cui l’Agenzia nazionale fa parte. In particolare è funzionalmente indipendente rispetto all’entità giuridica di cui l’Agenzia nazionale fa parte e non effettua controlli o revisioni contabili di sorta su tale entità giuridica o per conto di essa.

3.           L’organismo indipendente di revisione contabile assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e le relazioni che corroborano il parere di revisione contabile sulla dichiarazione annuale di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale.

CAPO VIII

Sistema di controllo

Articolo 25

Principi del sistema di controllo

1.           La Commissione adotta le misure più adeguate per garantire che, al momento di attuare le azioni finanziate nell’ambito del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione europea siano tutelati con l’applicazione di misure preventive per combattere le frodi, la corruzione e altre attività illegali, mediante controlli efficaci e, qualora vengano individuate irregolarità, con il recupero degli importi pagati erroneamente e, se del caso, mediante sanzioni efficaci, proporzionali e deterrenti.

2.           La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del Programma gestite dalle Agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall’Agenzia nazionale e dall’organismo indipendente di revisione contabile.

3.           L’Agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni, per le azioni del Programma di cui all’articolo 22, paragrafo 2. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate vengano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell’Unione applicabili.

4.           Per quanto riguarda i fondi del Programma trasferiti alle Agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le Autorità nazionali e le Agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e secondo un’analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini OLAF.

Articolo 26

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea

1            La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, sulla base dei documenti e dei controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, aggiudicatari, subappaltatori e altri terzi che abbiano ricevuto fondi dell’Unione. Esse possono anche effettuare revisioni contabili e controlli sulle Agenzie nazionali.

2.           L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto su operatori economici direttamente o indirettamente interessati a tali finanziamenti in conformità alla procedura sancita dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 al fine di accertare l’esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di un’altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea in connessione a una convenzione o a una decisione di sovvenzione, oppure ancora a un contratto riguardanti i finanziamenti dell’Unione.

3.           Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall’attuazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni contabili, controlli e verifiche sul posto.

CAPO IX

Delega di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 27

Delega di poteri alla Commissione

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 28, in merito alla modifica dell’articolo 13, paragrafo 7 e dell’articolo 22, paragrafo 2, relativi rispettivamente ai criteri di prestazione e alle disposizioni sulle azioni gestite dalle Agenzie nazionali.

Articolo 28

Esercizio della delega

1.           Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.           La delega di potere di cui all’articolo 27 è conferita alla Commissione per un periodo di 7 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la durata del Programma.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 27 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 27 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell’atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29

Attuazione del Programma

Per attuare il Programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali, mediante atti d’attuazione, conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2). Tali programmi fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione dell’importo assegnato a ogni azione, nonché la distribuzione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni gestite tramite le Agenzie nazionali, e infine un calendario indicativo dell’attuazione. I programmi includono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento per le sovvenzioni.

Articolo 30

Procedura del comitato

1.           La Commissione è assistita da un comitato, secondo una tipologia di comitato di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO X

Disposizioni finali

Articolo 31

Abrogazione - Disposizioni transitorie

1.           La decisione n. 1720/2006/CE che istituisce il Programma di apprendimento permanente, la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma Gioventù in azione e la decisione n. 1298/2008/CE che istituisce il programma Erasmus Mundus vengono abrogate a partire dall’1 gennaio 2014.

2.           Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2013, in virtù della decisione n. 1720/2006/CE, della decisione n. 1719/2006/CE e della decisione n. 1298/2008/CE sono gestite, se pertinenti, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3.           Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto dei precedenti programmi nei settori dell’apprendimento permanente, della gioventù e della cooperazione internazionale per l’istruzione superiore a quelle da attuarsi nell’ambito del presente Programma.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’1 gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

ALLEGATO SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

[che accompagna ogni proposta o iniziativa presentata all’autorità legislativa

(articolo 28 del regolamento finanziario e articolo 22 delle modalità di esecuzione)]

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l’azione Erasmus per tutti, il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[31]

Titolo 15 Istruzione e cultura

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

x La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria [32]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Strategia Europa 2020

Priorità: Crescita intelligente e inclusiva, Programma unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

Obiettivi: Istruzione/Competenze

Iniziative faro: Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione, Gioventù in movimento

1.4.2.     Obiettivo//obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

OBIETTIVO SPECIFICO n. 1:

Migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali, soprattutto per quanto riguarda la loro rilevanza per il mercato del lavoro e la società, nonché la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa, soprattutto mediante maggiori opportunità di Mobilità ai fini di apprendimento per i giovani, i discenti, il personale e gli animatori giovanili, e grazie a una consolidata cooperazione tra istruzione gioventù e mondo del mercato del lavoro

OBIETTIVO SPECIFICO n. 2:

Favorire i miglioramenti della qualità, l’eccellenza nell’innovazione e l’internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e l’animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione/le organizzazioni giovanili e altre parti interessate.

OBIETTIVO SPECIFICO n. 3:

Promuovere la realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, favorire riforme politiche a livello nazionale, sostenere l’ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione anche per quanto riguarda l’apprendimento non formale, e sostenere la cooperazione europea nel settore della gioventù mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e riconoscimento e la diffusione delle buone pratiche.

OBIETTIVO SPECIFICO n. 4:

Favorire la dimensione internazionale dell’istruzione, della formazione e della gioventù, soprattutto nel settore dell’istruzione superiore, aumentando l’attrattiva degli istituti di istruzione superiore dell’Unione e sostenendo gli obiettivi di sviluppo dell’Unione mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell’UE e dei paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi terzi.

OBIETTIVO SPECIFICO n. 5:

Migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica.

OBIETTIVO SPECIFICO n. 6:

Promuovere l’eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell’ambito dell’integrazione europea mediante le attività Jean Monnet a livello mondiale.

OBIETTIVO SPECIFICO n. 7:

Contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport come il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l’intolleranza.

OBIETTIVO SPECIFICO n. 8:

Sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti.

OBIETTIVO SPECIFICO n. 9:

Promuovere l’inclusione sociale, le pari opportunità e l’attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

Attività ABM/ABB interessate

Nuova attività ABM/ABB proposta:

15.02 Istruzione, formazione, gioventù e sport

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Promuovendo la cooperazione e la Mobilità ai fini di apprendimento formale e non formale a livello transnazionale, sia all’interno dell’Unione che in ambito internazionale, Erasmus per tutti aiuta gli Stati membri ad esercitare un’incidenza sistemica significativa sui sistemi di istruzione, formazione e gioventù. I benefici previsti si spingono ben oltre gli individui interessati; essi infatti consentiranno ai giovani di acquisire nuove competenze e accrescere la propria occupabilità; renderanno gli istituti scolastici più efficienti, aperti e internazionali, e forniranno strumenti di qualità, analisi e ricerca.

In materia di apprendimento non formale e animazione socioeducativa, si prevede di ottenere la maggiore incidenza sullo sviluppo educativo e professionale degli individui, tra cui la promozione della partecipazione giovanile all’interno della società e dello sport. Il programma inoltre si propone di elaborare iniziative politiche come il Servizio volontario europeo, che stimola la cooperazione nel settore delle attività di volontariato per i giovani.

La proposta accrescerà il potenziale dei paesi candidati e dei paesi terzi in relazione ai partenariati, puntando a una più stretta cooperazione soprattutto per quanto riguarda le attività di mobilità. Una più solida cooperazione sosterrà il rafforzamento delle capacità e l’ammodernamento dell’istruzione superiore nei paesi partner, contribuendo inoltre ad accrescere il potere di attrazione dell’Europa.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Indicatori || Fonti dei dati || Obiettivo

– Diplomati dell’istruzione superiore – Tasso di abbandono scolastico || Europa 2020 Relazioni ET2020 Eurostat || Entro il 2020, almeno il 40% delle persone di età compresa fra i 30 e i 34 anni dovrà annoverarsi tra i diplomati dell’istruzione superiore. Entro il 2020, non più del 10% delle persone di età compresa fra i 18 e i 24 anni sarà in possesso soltanto di istruzione secondaria inferiore e non parteciperà ad alcuna attività di istruzione o formazione.

% di partecipanti che hanno migliorato le proprie competenze fondamentali e/o le proprie abilità in termini di occupabilità || Eurostat Relazione finale del beneficiario Sondaggi/Eurobarometro || Entro il 2020, il 95% delle persone che dichiarano di aver acquisito o migliorato le proprie competenze fondamentali mediante la partecipazione a un progetto del programma

% di giovani partecipanti che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita politica e sociale || Relazione finale del beneficiario Sondaggi/Eurobarometro || Entro il 2020, il 70% dei giovani che dichiarano di essere meglio preparati a partecipare alla vita politica e sociale grazie alla partecipazione a un progetto del programma

% di organizzazioni che hanno partecipato al Programma e che hanno sviluppato/adottato metodi innovativi || Sondaggi/Eurobarometro Relazione finale || Incremento annuale

Numero degli Stati membri che utilizzano i risultati del Metodo aperto di coordinamento nello sviluppo della propria politica nazionale || ET 2020 || Entro il 2020 tutti gli Stati membri prendono sistematicamente in considerazione le informazioni/i risultati pertinenti, prodotti dal Metodo aperto di coordinamento

Numero degli istituti di istruzione superiore esterni all’Unione che partecipano alle azioni di mobilità e cooperazione || Relazione finale Strumento di monitoraggio TI Sondaggi/Eurobarometro || Incremento annuale

% di partecipanti che hanno migliorato le proprie abilità linguistiche || || Entro il 2020, almeno l’80% della popolazione scolastica dell’istruzione secondaria inferiore studierà due o più lingue straniere

% di incremento del numero di progetti Jean Monnet a livello mondiale || Relazione finale Strumento di monitoraggio TI Sondaggi/Eurobarometro || Incremento annuale

– % dei partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per combattere le minacce allo sport. – % dei partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per migliorare la buona governance e le duplici carriere – % dei partecipanti che utilizzano i risultati dei progetti transfrontalieri per favorire l’inclusione sociale, le pari opportunità e i tassi di partecipazione ||  Relazione finale Strumento di monitoraggio TI Sondaggi/Eurobarometro || Incremento annuale

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

- Offrire un maggior numero di opportunità in termini di Mobilità ai fini di apprendimento a studenti, giovani, insegnanti, formatori e animatori giovanili.

- Stimolare la cooperazione transnazionale tra le organizzazioni che operano nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, per promuovere metodi innovativi di insegnamento e di scambio di buone pratiche.

- Rafforzare la dimensione internazionale dell’istruzione mediante la cooperazione rafforzata con alcune regioni del mondo, in particolare i paesi limitrofi dell’Unione europea.

- Sostenere le riforme politiche negli Stati membri

- Sostenere le attività sportive in particolare per quanto riguarda la lotta al doping, alla violenza e al razzismo, e la necessità di favorire le attività transnazionali.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Come si è messo in evidenza nella revisione del bilancio dell’Unione, “il bilancio dell’Unione dovrebbe essere impiegato per finanziare i “beni pubblici” dell’Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l’intervento dell’Unione può garantire risultati migliori”. Le relazioni di valutazione intermedia dei programmi vigenti in materia di istruzione, formazione e gioventù (soprattutto il Programma di apprendimento permanente e Gioventù in azione), hanno dimostrato che il principale valore aggiunto europeo del programma deriva dal carattere transnazionale e innovativo delle attività intraprese e dei prodotti e partenariati che contribuisce a sviluppare. Lo stimolo di una positiva cooperazione tra i sistemi di istruzione, formazione e gioventù dei vari Stati membri contribuirebbe a individuare e attuare politiche e pratiche efficienti, e favorirebbe l’apprendimento reciproco.

La proposta giuridica rispetta il principio di sussidiarietà giacché i compiti per l’adozione di incentivi nel settore in questione sono esposti nel trattato (articoli 165 e 166 del TUE). Le politiche vengono attuate nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione dei sistemi di istruzione nazionali nonché la diversità culturale e linguistica, e in conformità al principio della gestione centralizzata indiretta.

Lo strumento dell’Unione europea sarà incentrato sulla mobilità di studenti e insegnanti, sullo sviluppo di scambi di informazioni e migliori pratiche, sull’adeguamento ai cambiamenti industriali mediante processi di formazione e riqualificazione e favorendo l’accesso a questi ultimi.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

In materia di istruzione e cultura, l’attuale Programma di apprendimento permanente è il risultato dell’integrazione di tre programmi precedenti[33] in uno solo. Come si afferma nella valutazione intermedia del LLP, tale integrazione ha avuto successo soprattutto in relazione alla gestione complessiva, grazie a una notevole semplificazione amministrativa e alla diffusione di informazioni ai gruppi destinatari.

Adesso si prevede un’ulteriore semplificazione grazie all’integrazione del LLP con Gioventù in azione e vari programmi di cooperazione internazionale. In effetti, essi condividono già strutture gestionali simili (Agenzie nazionali, Agenzia esecutiva) e riguardano tipi di azioni molto simili (soprattutto progetti di cooperazione e mobilità).

Per quanto riguarda il contenuto politico, le valutazioni mostrano che gli attuali programmi comunitari tesi a promuovere la cooperazione e la mobilità transnazionale per l’apprendimento formale e non formale, sia all’interno dell’Unione europea che in ambito internazionale, hanno già esercitato un considerevole impatto sistemico, ben oltre i benefici di cui godono gli individui interessati.

Le valutazioni mostrano coerentemente che la complessità intrinseca della rimanente frammentazione dell’attuale Programma di apprendimento permanente (LLP) in 6 sottoprogrammi, più di 50 obiettivi e più di 60 azioni, è troppo complessa; comporta il rischio di sovrapposizioni, ostacola lo sviluppo di un approccio coerente all’apprendimento permanente e limita la possibilità di aumentare l’efficienza e l’efficacia in termini di costi. Alcune delle azioni in corso mancano della massa critica necessaria per garantire un impatto durevole. Inoltre, sarà necessario utilizzare al meglio i punti in comune tra gli obiettivi generali e i meccanismi dei sottoprogrammi di Gioventù in azione e del Programma di apprendimento permanente, entrambi incentrati sulla mobilità, sulla cooperazione e sul capitale umano, soprattutto per quanto riguarda la gestione e l’attuazione del Programma.

Secondo la valutazione di medio termine del LLP un Programma unico potrebbe aumentare la coerenza tra le varie possibilità di finanziamento offerte ai beneficiari e rafforzare l’approccio basato sull’apprendimento permanente, unendo tutti i Programmi che si occupano di apprendimento formale e non formale in tutte le fasi dell’istruzione e in tutti gli aspetti della formazione. Esso amplierà il campo d’azione dei partenariati strutturati, sia tra i diversi settori dell’istruzione che con il mondo del lavoro e altri attori rilevanti. Per quanto riguarda la gestione, si potranno realizzare considerevoli economie di scala se azioni simili per tipologia avranno procedure e norme di esecuzione simili, semplificando così l’attività dei beneficiari e degli organismi gestionali sia a livello nazionale che di Unione europea. Il Programma inoltre offrirà flessibilità e incentivi, e quindi prestazioni e impatto potenziali avranno un maggiore effetto sulle assegnazioni di bilancio tra azioni, beneficiari e paesi.

Lo stesso vale per la cooperazione internazionale nell’istruzione superiore, ugualmente caratterizzata dalla frammentazione che si riscontra negli strumenti dell’Unione europea; tale frammentazione ostacola la visibilità internazionale dell’Unione, nonché l’accesso di studenti e istituzioni alle varie opportunità che si presentano. Programmi simili hanno obiettivi, campo d’azione, modalità operative e calendari diversi, e non interagiscono facilmente tra loro; a causa della scarsa prevedibilità e delle frequenti interruzioni nel ciclo annuale di finanziamento di alcune azioni, diventa difficile per gli istituti di istruzione superiore partecipare a una cooperazione di lungo periodo.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Erasmus per tutti non è l’unico programma dell’Unione europea che riguarda i settori dell’istruzione e della gioventù. Anche i Fondi strutturali e il futuro programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 sono notevolmente impegnati a favore della strategia Unione 2020 e dei relativi obiettivi prioritari in materia di istruzione superiore, e in particolare di abbandono scolastico. La sinergia tra gli strumenti sarà garantita mediante una chiara distinzione tra i tipi di investimenti/gruppi destinatari sostenuti: il FESR sosterrà le infrastrutture scolastiche, il FSE sosterrà i soggetti che partecipano ad attività formative nel mercato del lavoro e la Mobilità ai fini di apprendimento degli adulti, mentre Orizzonte 2020 sosterrà la mobilità dei ricercatori. Inoltre, Erasmus per tutti sostiene soltanto i progetti transnazionali, mentre i fondi strutturali hanno una dimensione soprattutto nazionale o regionale.

L’intenzione è di consentire agli Stati membri di provare e sperimentare strumenti e metodi derivanti dalla cooperazione transnazionale attraverso Erasmus per tutti e applicarli sul proprio territorio mediante i fondi strutturali.

La complementarità con Orizzonte 2020 sarà essenziale per l’istruzione superiore, anche in considerazione della sua dimensione internazionale, nel cui ambito si rafforzeranno l’eccellenza e la ricerca in ambito universitario.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di durata limitata

– x Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 01/01/2014 al 31/12/2020

– x Incidenza finanziaria dal 2014 al 2025

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– Seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione prevista[34]

x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

x Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– x agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[35]

– x organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

x Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (come in appresso)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Per quanto riguarda l’iniziativa di mobilità nel quadro del master Erasmus di cui all’articolo 14, paragrafo 3, la Commissione prevede di applicare il sistema della gestione congiunta con le organizzazioni internazionali. Previ negoziati dettagliati sulle condizioni contrattuali, è probabile che il gruppo della Banca europea per gli investimenti venga scelto come amministratore per l’esecuzione della garanzia

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni verranno fissate in considerazione dell’efficienza e dell’efficacia in termini di costi, sulla base dell’esperienza acquisita con i programmi in corso.

Per raggiungere tale obiettivo, verranno attuate alcune semplificazioni nel processo di gestione delle sovvenzioni i cui principali obiettivi saranno la riduzione degli oneri amministrativi e dei relativi costi per i partecipanti al programma, la riduzione dei costi di monitoraggio e controllo per gli organismi gestionali, il miglioramento qualitativo dei dati raccolti e la riduzione del tasso di errore.

Per realizzare tale semplificazione, si attueranno le seguenti misure:

-        Razionalizzazione delle azioni e della struttura del programma: drastica riduzione del numero di azioni diverse con diverse norme di gestione; il back office dev’essere unificato e reso più flessibili per tutte le azioni;

-        L’impiego di sovvenzioni forfetarie e a tasso forfetario/sovvenzioni basate su costi unitari sarà generalizzato per quanto possibile. Tutte le sovvenzioni erogate a favore delle azioni di Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo, senza eccezione, avranno la forma di sovvenzioni forfetarie. Relazioni e controllo saranno incentrati sulla realizzazione dell’attività sostenuta e sui risultati ottenuti piuttosto che sull’ammissibilità dei costi sostenuti, riducendo il carico di lavoro e l’eventualità di errore sia per i partecipanti al programma che per gli organismi gestionali.

-        Per i progetti di cooperazione e il sostegno alla riforma politica, si rivolgerà maggiore attenzione ai risultati, e si consentirà un aumento delle sovvenzioni forfetarie. Se le sovvenzioni saranno basate su costi reali, il contributo della sovvenzione sarà rivolto essenzialmente a coprire i costi diretti.

-        I beneficiari del Programma forniranno le necessarie informazioni gestionali nella rispettiva domanda di sovvenzione e nelle relative relazioni. Gli obblighi di relazione saranno proporzionali all’entità della sovvenzione, alla durata e alla complessità dell’azione sostenuta. Gli indicatori sono fissati nella base giuridica per fornire una base stabile per la raccolta e l’impiego dei dati in vista del monitoraggio e della relazione.

-        Il ridotto numero di azioni verrà sostenuto mediante moduli elettronici per la domanda e le relazioni dei beneficiari. In tal modo si favorirà la raccolta e l’utilizzo dei dati per il monitoraggio e le relazioni, sia a livello nazionale che nell’ambito dell’Unione europea.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

I rischi individuati nell’attuazione dei programmi in corso rientrano essenzialmente nelle seguenti categorie:

-        Errori derivanti dalla complessità delle norme: i programmi in corso mostrano che i tassi di errore e gli adeguamenti finanziari sono maggiori nel caso di azioni con norme di gestione finanziaria più complesse, in particolare se la sovvenzione si basa sui costi reali;

-        Affidabilità della catena di controllo e applicazione di una pista di controllo: i programmi in corso vengono gestiti da un gran numero di intermediari, Agenzie nazionali, organismi di revisione contabile e Stati membri;

-        Uso inefficiente delle risorse amministrative: uno studio sul costo dei controlli per le azioni gestite dalle Agenzie nazionali nei programmi in corso dimostra che in molti paesi le Agenzie nazionali attualmente applicano controlli sostanzialmente più onerosi, anche dal punto di vista quantitativo, rispetto a quelli richiesti dalla Commissione. Inoltre, il gran numero di sovvenzioni di entità assai ridotta per la mobilità dell’individuo rappresentano un onere pesantissimo sia per i partecipanti che per le Agenzie nazionali. Ancora, le Agenzie nazionali che gestiscono importi relativamente ridotti di fondi dell’Unione sostengono costi molto più alti delle Agenzie che gestiscono quantità maggiori di fondi;

-        Gruppi destinatari specifici: in particolare nel settore della gioventù ma anche, in una certa misura, nella sfera dell’apprendimento degli adulti, i partecipanti potrebbero non avere la necessaria solidità finanziaria né strutture di gestione sufficientemente sofisticate: per esempio gruppi di giovani creati esclusivamente allo scopo di gestire un progetto per gli scambi di giovani. Questa carenza di strutture formali può avere un impatto sulla capacità finanziaria e operativa nella gestione dei fondi dell’Unione;

-        Potenziale sovrapposizione di finanziamenti tra le varie azioni, a causa dell’ampiezza del campo di applicazione: le azioni dei programmi in corso vengono gestite da una rete di Agenzie nazionali, da un’Agenzia esecutiva e dalla Commissione. Questi attori utilizzano diversi sistemi di gestione TI. Al contempo, l’attuale definizione delle azioni dei programmi è piuttosto ampia, e in linea di principio consente alcune sovrapposizioni tra i finanziamenti.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Il sistema di controllo per il nuovo programma sarà congegnato in maniera tale da garantire efficienza ed efficacia in termini di costi per quanto riguarda i controlli.

1. Ridurre gli errori derivanti da norme complesse

Come si è detto al precedente paragrafo 2.1, la principale semplificazione per ridurre i tassi di errore derivanti dalla complessità delle norme finanziarie consisterà nell’ampio uso di sovvenzioni forfetarie e a tasso forfetario nonché di sovvenzioni basate su costi unitari.

Tale soluzione è conforme allo studio sui costi connessi ai controlli di 4 tipi diversi di azioni LLP gestite dalle Agenzie nazionali:

- Mobilità Erasmus: grandi sovvenzioni erogate a singole università (sovvenzioni forfetarie e a tasso forfetario) a beneficiari ricorrenti; le sovvenzioni sono pari al 50% del bilancio del programma

- Mobilità Leonardo e trasferimento di progetti di innovazione: sovvenzioni medie e grandi erogate a partenariati multilaterali basate rispettivamente su tassi forfetari e su costi reali.

- Partenariati: piccole sovvenzioni alle scuole, VET e organizzazioni per l’apprendimento degli adulti (sovvenzioni forfetarie);

- Mobilità individuale: sovvenzioni di entità assai ridotta a singoli membri del personale docente delle scuole e di organismi attivi nell’istruzione per adulti.

Lo studio ha fornito i seguenti risultati per il Programma di apprendimento permanente:

Tipo di misura || Controllo di routine || Istruttoria a tavolino || Ex-post

Mobilità Erasmus || 0,16 % || 0,32 % || 0,17 %

Progetti Leonardo || 2,55 % || 1,67 % || 1,77 %

Partenariati || 0,25 % || 0,36 % || n/d

Mobilità individuale || 0,66 % || 0,93 % || n/d

Media LLP || 0,81 % || 1,05 % || 0,40 %

Mentre la media degli adeguamenti finanziari che seguono i controlli di routine delle relazioni finali (100% delle convenzioni di sovvenzione controllate) è pari allo 0,81%, questo tasso varia dallo 0,16% per la mobilità Erasmus al 2,55% per i progetti Leonardo. Ugualmente, nel caso di istruttorie a tavolino effettuate sulla base di documenti giustificativi di un campione di convenzioni di sovvenzione (tra il 10 e il 25% della popolazione dev’essere sottoposta a controlli), il tasso medio è pari all’1,05%, con un’oscillazione dallo 0,32% per la mobilità Erasmus all’1,67% per i progetti Leonardo. Lo stesso andamento si conferma nell’ex-post per i controlli sul posto.

Come si è dimostrato in precedenza, il margine d’errore reale è pari allo 0,50% circa. Questo basso tasso di errore è confermato anche dalle revisioni finanziarie indipendenti sulle convenzioni Commissione-AN (0,07% nel 2010).

Per il programma Gioventù in azione è più difficile stabilire i tassi di errore. Sulla base delle revisioni finanziarie effettuate sulle convenzioni Commissione-AN nel 2010, il tasso di errore è stato pari all’1,71%, ma questo dato è fortemente influenzato dagli errori sistematici che si verificano in un singolo paese importante per le convenzioni COM-AN del 2005 e 2007.

Il tasso di errore medio per i due programmi associati è stato pari allo 0,3%.

Considerando che nel nuovo programma l’80% circa del bilancio verrà assegnato alle azioni in materia di Mobilità ai fini di apprendimento e che per tali azioni le convenzioni assumeranno la forma di sovvenzioni forfetarie e sovvenzioni basate su costi unitari, si può prevedere che ciò consentirà di mantenere o perfino ridurre ulteriormente il tasso di errore già basso per l’intero programma.

Inoltre, la trasformazione delle convenzioni di sovvenzione per la mobilità individuale in convenzioni gestite dalle organizzazioni dovrebbe migliorare il tasso di errore e avvicinarlo a quello rilevato per la mobilità di tipo Erasmus.

Per le azioni che fanno parte della Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche e del Sostegno alle riforme politiche, la Commissione fisserà sovvenzioni e somme forfetarie nonché tabelle standard di costi unitari in relazione ai risultati e ai prodotti attesi ogniqualvolta sia possibile, in particolare per i partenariati strategici (cfr. il meccanismo di finanziamento comparabile a quello dei partenariati della precedente tabella).

Per una minoranza di azioni per le quali le sovvenzioni possono continuare a basarsi (in parte) sui costi reali, la semplificazione della gestione delle sovvenzioni dovrebbe derivare soprattutto dalla ridefinizione dei costi ammissibili e dalla limitazione del contributo dell’Unione a tipi specifici di costi diretti, conformemente alle raccomandazioni di una revisione contabile interna della DG EAC sul tasso di errore nella gestione diretta. Per le sovvenzioni, sono previsti i seguenti modelli di finanziamento e misure di semplificazione:

-        Rimborso semplificato dei costi diretti reali;

-        Chiara definizione dei costi diretti del personale per offrire certezza giuridica ai beneficiari e ridurre gli errori;

-        Certezza giuridica per quanto riguarda la registrazione temporale mediante una serie chiara e semplice di condizioni minime nelle norme di partecipazione;

-        Abolizione degli obblighi di registrazione temporale per il personale che lavora al 100% sul progetto dell’Unione;

-        Possibilità di impiegare costi unitari per il personale (costi medi del personale) per beneficiari per i quali questo sia il metodo consueto di contabilità;

-        Un unico tasso forfetario che copre i costi indiretti, applicato esclusivamente ai costi diretti del personale.

-        Per le azioni gestite dall’Agenzia esecutiva, impiego dei certificati di revisione contabile per sovvenzioni superiori a una certa soglia, mediante i quali i revisori certificheranno la legittimità e la conformità delle relazioni finanziarie;

Tali misure devono garantire tassi di errore inferiori per tipi di progetti che attualmente registrano tassi di errore relativamente alti, per esempio il trasferimento di innovazione Leonardo e in particolare le azioni gestite direttamente dalla Commissione e dall’Agenzia esecutiva.

Risultati attesi/obiettivo di controllo interno

Già nell’ambito degli programmi in corso, vengono fissati requisiti di controllo molto dettagliati per ogni tipo di azione basata su un’analisi dei rischi considerando il livello di sovvenzione, la complessità dell’azione, il numero di partner e la ricorrenza del beneficiario. Un approccio simile verrà adottato per il nuovo programma; tuttavia si terrà conto anche della riduzione del rischio derivante dalla semplificazione prevista. Tale riduzione è ulteriormente giustificata dai tassi di errore costantemente bassi che si registrano in gran parte dei programmi in corso. Una buona conoscenza dei sistemi di controllo e dei loro risultati consentirà di fissare obiettivi di controllo sulla base del rischio sostenuto.

Sulla base di quanto sopra, si prevedono i seguenti obiettivi di controllo indicativi per le azioni della cui gestione sono responsabili le Agenzie nazionali:

|| Mobilità ai fini di apprendimento || Progetti di cooperazione

Controlli sul posto dei sistemi dei beneficiari ricorrenti e dei beneficiari di sovvenzioni multiple (compresi i controlli finanziari sul posto dell’ultima convenzione conclusa se applicabile) || Per i nuovi beneficiari: 1 controllo durante il periodo del programma/beneficiario ricorrente che riceve una sovvenzione annuale >250.000 euro || 1 controllo durante il periodo del programma/beneficiario multiplo che riceve una sovvenzione annuale >1.000.000 euro

Per i beneficiari che sono stati controllati per azioni analoghe nell’ambito dei programmi precedenti, i controlli dei sistemi dipendono dai risultati dei controlli precedenti.

Controlli sul posto durante l’azione di beneficiari non ricorrenti || 1% a seconda del livello di sovvenzione e del tipo di beneficiario

Controlli di routine sulle relazioni finali || 100%

Istruttoria a tavolino dei documenti giustificativi || 2-5% a seconda del livello di sovvenzione e del tipo di beneficiario || 2-10% a seconda del livello di sovvenzione, del tipo di sovvenzione e del tipo di beneficiario

Controlli finanziari ex post sul posto || 0,25-1% a seconda del livello di sovvenzione, del tipo di sovvenzione, del tipo di beneficiario e dei risultati di controlli precedenti

E’ possibile adottare specifici obiettivi di controllo per paesi particolarmente piccoli con un numero assai limitato di partecipanti nell’ambito di un’azione specifica, per evitare che gli stessi beneficiari debbano sottoporsi a controlli approfonditi su base annuale a causa dei requisiti quantitativi minimi.

I controlli sul posto durante l’azione verranno attentamente selezionati poiché normalmente non danno luogo ad adeguamenti finanziari ma rappresentano un costo molto alto per le Agenzie nazionali. Essi possono essere limitati ad aree specifiche, per esempio con un’alta partecipazione delle imprese, di organismi con più limitata capacità finanziaria o gruppi informali (in particolare nel settore della gioventù), e basarsi sui rischi individuati in seguito all’estrazione dei dati.

Qualora si riscontrino gravi problemi presso un determinato beneficiario, è possibile intensificare la frequenza dei controlli sul posto dei sistemi dei beneficiari ricorrenti nell’arco del periodo del programma.

2. Affidabilità della catena di controllo e della pista di controllo

Per i programmi LLP e Gioventù in azione in corso, è stato attuato un solido sistema di controllo sull’impiego dei fondi dell’Unione nelle azioni gestite dalle Agenzie nazionali – che rappresentano ¾ del bilancio del programma – negli Stati membri. Il sistema è stato fondato nel 2007 e negli ultimi anni è considerevolmente maturato, in un processo che ha portato al riconoscimento della sua solidità da parte della Corte dei conti (DAS 2008, 2009 e 2010) e del Servizio di audit interno (revisione contabile 2009-10 della gestione del LLP da parte dell’AN e del sistema di controllo).

Il nuovo regolamento finanziario proposto dalla Commissione introduce un nuovo elemento che sarà necessario considerare per la catena di controllo. In effetti l’articolo 57, paragrafo 5, lettera d), impone a organismi quali le Agenzie nazionali di trasmettere ogni anno “una dichiarazione di affidabilità di gestione riguardante la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria”. L’articolo 57, paragrafo 5, lettera e), chiede inoltre “il parere di un organismo indipendente di revisione contabile su tutti gli elementi della dichiarazione di gestione di cui alla lettera d) del presente paragrafo”. Il nuovo regolamento finanziario prevede che la dichiarazione di gestione venga trasmessa dalle Agenzie nazionali alla Commissione entro il 1° febbraio dell’esercizio successivo; il parere indipendente di revisione contabile viene invece trasmesso entro il 15 marzo dell’esercizio successivo.

In seguito a tale modifica del regolamento finanziario, si adotterà la catena di controllo per le azioni del Programma gestite dalle Agenzie nazionali, mentre si continuerà a usare come base la buona pratica esistente per garantire il corretto impiego dei fondi dell’Unione.

Per le azioni attuate dalle Agenzie nazionali si prevede la seguente articolazione:

-        I controlli saranno articolati su tre livelli: quelli effettuati dalle Agenzie nazionali, quelli effettuati da organismi indipendenti di revisione contabile designati dagli Stati membri e dalla Commissione, mentre la Commissione terrà conto dei controlli effettuati da altri organismi per garantire efficienza in termini di costi. A tale scopo, la Commissione organizzerà un regolare scambio di piani di revisione contabile e controlli fra gli attori interessati in una prospettiva di revisione contabile pluriennale.

-        Mentre le Agenzie nazionali saranno responsabili dei controlli primari dei beneficiari, il loro sistema di controllo interno e conformità verrà sottoposto al monitoraggio e alla supervisione degli Stati membri, nonché alla revisione contabile di un organismo indipendente. La Commissione fisserà i requisiti per i controlli a livello nazionale per garantire coerenza e affidabilità e supervisionare l’attuazione dei controlli a livello di Stati membri. Tale pratica è già consolidata dalla Commissione che ogni anno pubblica la cosiddetta guida per le agenzie nazionali, in cui fissa requisiti minimi, obiettivi di controllo e orientamenti tecnici per le Agenzie nazionali, per quanto riguarda i controlli primari dei beneficiari del programma. Lo stesso criterio vale per gli orientamenti per le Autorità nazionali, che determinano il campo di applicazione minimo per i controlli secondari e offrono una guida metodologica, per fornire una garanzia accettabile e garantire coerenza e comparabilità dei controlli. Tuttavia, poiché il regolamento finanziario introduce nuovi requisiti per le Agenzie nazionali (cfr. articolo 57, paragrafo 5, lettere d) ed e) in particolare) gli orientamenti per le Autorità nazionali verranno sostituiti nel nuovo programma da “procedure concordate” per gli organismi indipendenti di revisione contabile.

-        L’attuale oneroso sistema di dichiarazioni annuali di affidabilità da parte degli Stati membri verrà sostituito da un’articolazione più efficiente:

▪        Gli Stati membri designeranno l’Agenzia nazionale e forniranno una valutazione di conformità ex ante per garantire il rispetto, da parte dell’Agenzia nazionale, dei requisiti minimi fissati dalla Commissione per quanto riguarda gli standard di controllo interno e le norme dell’Unione per la gestione del ciclo di vita del progetto delle azioni decentrate.

▪        Le Agenzie nazionali presenteranno alla Commissione una dichiarazione annuale di affidabilità di gestione che comprenderà rendiconti finanziari e informazioni sui controlli dei beneficiari.

▪        La dichiarazione di affidabilità di gestione dell’Agenzia nazionale sarà soggetta al parere di un organismo indipendente di revisione contabile, dotato della competenza professionale necessaria per effettuare revisioni contabili di organismi pubblici. Lo Stato membro designerà l’organismo indipendente di revisione contabile e garantirà che esso soddisfi i requisiti minimi fissati dalla Commissione.

▪        Mentre l’organismo indipendente di revisione contabile avrà il compito di effettuare controlli e revisioni contrabili dell’Agenzia nazionale conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, gli Stati membri effettueranno il monitoraggio e la supervisione dell’Agenzia nazionale per accertare che essa rispetti le disposizioni fissate dalla Commissione, e informeranno la Commissione, a scadenza annuale, in merito alle attività di monitoraggio e supervisione.

▪        La Commissione effettuerà la supervisione dell’intero sistema di controllo mediante controlli e revisioni contabili (sia finanziarie che dei sistemi) a livello nazionale, tenendo in debito conto i controlli e le revisioni contabili effettuati da altri organismi. I controlli della Commissione saranno quindi proporzionali alla forza dei sistemi di controllo nazionali. Per evitare lacune e sovrapposizioni si terrà un periodico scambio di informazioni sulle revisioni contabili e sui controlli nazionali ed europei.

Contrariamente a quanto avviene per i programmi in corso, agli Stati membri non sarebbe più richiesto di fornire una dichiarazione di affidabilità annuale, per motivi di efficienza e di efficacia in termini di costi, in considerazione dei requisiti fissati dal nuovo regolamento finanziario per le Agenzie nazionali (cfr. articolo 57, paragrafo 5).

Essi mantengono però l’incarico di effettuare monitoraggio e supervisione dell’attuazione del programma a livello nazionale, informandone la Commissione a scadenza annuale.

Affinché la dichiarazione annuale di affidabilità del Direttore generale possa fondarsi su elementi di elevato livello qualitativo, si istituirà un sistema di controllo permanente articolato nei seguenti elementi:

▪        la dichiarazione di affidabilità di gestione, redatta dall’Agenzia nazionale, da trasmettersi entro il 1° febbraio N+1,

▪        il parere indipendente di revisione contabile da trasmettersi entro il 15 marzo N+1,

▪        l’analisi, da parte della Commissione, della dichiarazione di affidabilità di gestione e del parere indipendente di revisione contabile nonché dei commenti indirizzati all’Agenzia nazionale e allo Stato membro, comprese le raccomandazioni e osservazioni formali nel caso di mancata conformità o risultati insoddisfacenti da parte dell’Agenzia nazionale,

▪        le informazioni fornite dagli Stati membri entro il 30 ottobre di ogni anno, riguardanti l’attività di monitoraggio e supervisione effettuata dagli Stati membri stessi sul programma a livello nazionale.

Grazie all’azione combinata con i controlli sui sistemi e le revisioni contabili finanziarie effettuati della Commissione, si prevede che il costo dei controlli diminuisca ulteriormente seguendo la tendenza dei costi dei controlli del LLP, proporzionalmente meno costosi (tali costi rappresentano poco meno del 2% del bilancio annuale dell’Unione delle azioni gestite dalle Agenzie nazionali, ripartiti come segue: 0,23% per la CE, 0,16% per gli Stati membri e 1,59% per le Agenzie nazionali; rispetto a un costo complessivo pari al 5,75% per Gioventù in azione che comprende l’1,00% per la CE, lo 0,82% per gli Stati membri e il 3,93% per le Agenzie nazionali).

I costi dei controlli dovrebbero diminuire in particolare a due livelli: a livello di CE, perché lo stesso numero di funzionari gestirà un bilancio sostanzialmente più ampio con un numero inferiore di Agenzie nazionali; a livello di Stati membri, perché la loro supervisione richiederà controlli meno diretti a causa del ruolo svolto dall’organismo indipendente di revisione contabile. Anche il costo dei controlli a livello di Agenzie nazionali dovrebbe ridursi, ma in misura inferiore: se da un lato le percentuali minime dei beneficiari da controllare si ridurranno, dall’altro esse gestiranno bilanci più ampi e quindi un numero maggiore di beneficiari.

A seconda dei risultati dei controlli e delle revisioni contabili effettuati dalla Commissione, quest’ultima può imporre misure cautelative alle Agenzie nazionali (per esempio la sospensione degli impegni o dei pagamenti) nonché misure correttive (in particolare correzioni finanziarie). Entrambi i tipi di misure sono già in uso e si sono dimostrati efficaci nell’affrontare gravi problemi di mancata conformità o risultati insoddisfacenti.

Azioni gestite da un’agenzia esecutiva

La Commissione applicherà le misure di controllo previste per le agenzie esecutive ai sensi dell’articolo 59 del regolamento finanziario [conformemente al regolamento del Consiglio (CE) n. 58/2003 sulle agenzie esecutive].

Inoltre, la Commissione monitora e controlla che l’Agenzia esecutiva realizzi adeguati obiettivi di controllo per le azioni della cui gestione sarà responsabile. Tale supervisione verrà integrata sulla base della cooperazione tra la DG di appartenenza e l’Agenzia esecutiva e nell’attività di relazione semestrale dell’agenzia.

Nel 2010, l’Agenzia esecutiva ha posto una riserva sulla gestione del programma Gioventù in azione in corso (2007-2013). Per questo programma, la rilevanza del valore a rischio per il 2010 era pari al 7,38%, rappresentando comunque meno dello 0,5% del bilancio complessivo degli stanziamenti di pagamento dell’Agenzia esecutiva per il 2010. In considerazione di questa cifra così bassa, è stata mantenuta l’affidabilità generale per la dichiarazione dell’Agenzia. L’analisi degli errori ha dimostrato che essi riguardavano soprattutto la difficoltà di alcuni beneficiari di produrre adeguati documenti giustificativi e il mancato rispetto di alcune norme di ammissibilità.

Nel 2011 è stato elaborato e messo in atto un piano di azione che, per tutti i programmi gestiti dall’Agenzia, mira a migliorare le informazioni fornite ai beneficiari in materia di obblighi finanziari, revisioni contabili e controlli ex-post (redigendo un kit informativo o aumentando l’efficienza e l’efficacia delle visite di monitoraggio), migliorando le strategie di istruttoria a tavolino e consolidando la strategia di revisione contabile dell’Agenzia.

Si prevede che l’attuazione del piano d’azione da parte dell’Agenzia ridurrà i tassi di errore entro la fine del QFP in corso. Per quanto riguarda il 2011, si può già concludere che il tasso di errore stimato per il programma Gioventù in azione dovrebbe aggirarsi intorno all’1%. Sulla base della tendenza di medio termine, il livello di mancata conformità per le azioni previste nel quadro del nuovo programma dovrebbe perciò risultare sensibilmente inferiore alla soglia del 2%.

Inoltre, le misure di semplificazione previste nel programma proposto dovranno ridurre ulteriormente i rischi di errore.

Azioni gestite direttamente dalla Commissione

La Commissione intende gestire direttamente soltanto un minimo di sovvenzioni e contratti di servizio.

Nel 2009 e nel 2010, la DG EAC ha sollevato una riserva sull’attuazione delle azioni centralizzate dirette. Come per l’Agenzia esecutiva, l’analisi degli errori osservati mostra che essi riguardano soprattutto l’incapacità dei beneficiari di produrre documenti giustificativi o l’insufficiente qualità di tali documenti.

Le azioni correttive adottate dovranno ridurre gli errori osservati prima della fine dell’attuale QFP. Le azioni comprendono azioni di informazione con i beneficiari per renderli consapevoli dei loro obblighi, tendendo a una chiusura dei progetti basata sui risultati o a un approccio forfetario, l’introduzione all’inizio del 2010 di “procedure concordate” per gli audit di certificazione delle spese dichiarate, e controlli a campione dei documenti giustificativi. Inoltre, è in corso di realizzazione un circuito finanziario più centralizzato per mettere in comune le competenze finanziarie per il trattamento del ridotto numero di transazioni.

Anche nel caso delle transazioni dirette centralizzate, le previste semplificazioni contribuiranno a ridurre il rischio di errori.

3. Uso inefficiente delle risorse amministrative

Lo studio sul costo dei controlli ha dimostrato che un gran numero di Agenzie nazionali effettua controlli più numerosi e più onerosi di quelli richiesti dalla CE, senza necessariamente generare un valore aggiunto convincente. La Commissione ha stimato che i costi di questi controlli supplementari rappresentano circa il 20% dei costi totali dei controlli effettuati dalle Agenzie nazionali.

In considerazione dei tagli apportati alla spesa pubblica, i controlli supplementari nel nuovo programma devono limitarsi ai rischi o ai casi problematici individuati. La Commissione quindi specificherà ulteriormente i requisiti in materia di controlli e fornirà alle Agenzie nazionali strumenti come le liste di controllo per garantire che le stesse norme valgano in tutti i paesi per le stesse azioni di controllo.

Ci sarà un ulteriore vantaggio nell’utilizzo delle risorse amministrative con l’abolizione delle convenzioni di sovvenzione per la mobilità dell’individuo. Ciò significa che tutte le sovvenzioni erogate agli individui a favore della Mobilità ai fini di apprendimento verranno trasferite dall’Agenzia nazionale all’organismo responsabile della mobilità (per esempio università, scuole, autorità di formazione) piuttosto che ai singoli studenti e insegnanti. In tal modo si dovrebbe ridurre sostanzialmente il numero delle convenzioni, riducendo il relativo carico di lavoro in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto sia per i partecipanti che per gli organismi gestionali.

Lo studio sul costo dei controlli ha dimostrato che tale costo dipende in parte dall’entità della quota di bilancio gestita dalle Agenzie nazionali. Per il LLP, tale costo varia dall’1,26% per i 6 paesi maggiori al 3,35% per i 6 paesi più piccoli. Il divario è ancora più ampio per Gioventù in azione (che gestisce circa 1/6 del bilancio per LLP): dal 3,66% al 12,62%. In considerazione di tali discrepanze, la Commissione, nella sua proposta, sostiene che per ogni paese si dovrebbe designare un’unica Agenzia nazionale per aumentare la massa critica e ridurre i costi di gestione.

4. Affrontare le carenze di specifici gruppi destinatari

Grazie alle semplificazioni proposte per la gestione delle sovvenzioni, e soprattutto grazie alla diffusione delle sovvenzioni forfetarie e a tasso forfetario, il tasso di errore si dovrebbe ridurre anche per i partecipanti che dispongono di una struttura organizzativa meno solida e di una minore capacità finanziaria, soprattutto nel settore della gioventù, ma anche nella comunità dell’apprendimento per adulti.

In seguito a queste misure di semplificazione, la Commissione riconosce che vi sarà un rischio residuo da accettare, che è inerente alla scelta politica di offrire il sostegno dell’Unione a questi tipi di partecipanti in considerazione degli obiettivi del programma.

5. Prevenzione di potenziali doppi finanziamenti

Cfr. il seguente paragrafo 2.3.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

È importante osservare che nell’insieme, nei programmi in corso si è verificato soltanto un numero molto limitato di casi di frodi. Questo, insieme ai tassi di errore molto bassi, giustifica il fatto che nel nuovo programma le misure per scongiurare le frodi e le irregolarità dovranno essere proporzionali ed efficaci in termini di costi.

In seguito alla raccomandazione di una revisione contabile interna, la Commissione ha analizzato i potenziali settori di finanziamenti doppi/sovrapposti nei programmi LLP e Gioventù in azione. Benché teoricamente possibile, il doppio finanziamento è già scongiurato da controlli preventivi nella fase di selezione, sia dalle Agenzie nazionali che dall’Agenzia esecutiva.

Sulla base di quanto sopra, per mitigare ulteriormente le frodi e le irregolarità potenziali, per il nuovo programma si prevedono le seguenti misure:

-        La prevenzione delle frodi e delle irregolarità potenziali viene già presa in considerazione al momento di articolare il programma. Mentre nei programmi in corso l’ampia varietà di azioni consente una certa sovrapposizione delle attività e dei partecipanti, questo pericolo si dovrebbe scongiurare in futuro fissando chiare linee divisorie tra le azioni ed evitando che gli stessi partecipanti possano intraprendere attività simili nell’ambito di azioni diverse.

-        Si introdurrà la registrazione dei partecipanti in un unico registro centrale (eventualmente un portale CE dei partecipanti già esistente), per consentire controlli incrociati ex ante sulla partecipazione delle organizzazioni a diverse azioni dei programmi e sui paesi partecipanti. In tal modo non sarà più possibile richiedere sovvenzioni in diversi paesi partecipanti.

-        Per tutte le azioni del programma (centralizzate e decentrate) si istituirà un repertorio di dati nella misura in cui si continueranno a usare diversi strumenti di gestione TI.

-        Il controllo dei partecipanti alla Mobilità ai fini di apprendimento sarà possibile mediante la cosiddetta applicazione TI dello strumento di mobilità, che prevede già la registrazione di tutti i partecipanti alla mobilità dei progetti Leonardo da Vinci nell’ambito del Programma di apprendimento permanente.

-        Sia le Agenzie nazionali che l’Agenzia esecutiva dovranno riferire le eventuali frodi e irregolarità alla Commissione ad hoc e includerle nelle proprie relazioni periodiche. Inoltre dovranno avviare azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati dai beneficiari.

-        Per quanto riguarda i casi di frodi, irregolarità o negligenza imputabili a un’Agenzia nazionale e risultanti nella perdita di fondi dell’Unione che non possono essere recuperati, la base giuridica prevede che – allo stato attuale – gli Stati membri siano responsabili di tali perdite nei confronti della Commissione.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti [36]

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…………….……...……….] || Diss./non-diss. ([37]) || Di paesi EFTA[38] || Di paesi candidati[39] || Di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

5 || 15.01 Spesa amministrativa a titolo della politica del settore “Istruzione e cultura”, articoli 1-3 || Non diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…………….……...……….] || Diss./non-diss. || Di paesi EFTA || Di paesi candidati || Di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1 || 15.01.04.01 “Erasmus per tutti”– Spese di gestione amministrativa || Non diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO

4 || 15.01.04.02 “Erasmus per tutti” - internazionale – Spese di gestione amministrativa || Non diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO

1 || 15.02.01 “Erasmus per tutti” || Diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO

4 || 15.02.02 “Erasmus per tutti”– internazionale || Diss. || SÌ || SÌ || SÌ /NO || NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Milioni di euro (al terzo decimale) - prezzi correnti

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Programma unico per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport “Erasmus per tutti”

DG: EAC || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Post-2020 || TOTALE ||

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || || ||

15.02.01 “Erasmus per tutti” || Impegni || (1) || 1,467 || 1,763 || 2,072 || 2,390 || 2,722 || 3,065 || 3,421 || 0 || 16,899 ||

Pagamenti || (2) || 1,174 || 1,692 || 1,989 || 2,294 || 2,613 || 2,942 || 3,285 || 911 || 16,899 ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati  dalla dotazione di programmi specifici [40] || || || || || || || || || ||

15.01.04. “Erasmus per tutti”– Spese di gestione amministrativa[41] || || (3) || 43,118 || 48,218 || 51,247 || 56,904 || 61,481 || 67,313 || 71,595 || 0 || 400 ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG EAC || Impegni || =1+1a +3 || 1,510 || 1,811 || 2,123 || 2,447 || 2,783 || 3,132 || 3,493 || 0 || 17,299 ||

Pagamenti || =2+2a +3 || 1,217 || 1,740 || 2,040 || 2,351 || 2,674 || 3,009 || 3,356 || 911 || 17,299 ||

DG: EAC || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Post - 2020 || TOTALE ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi H1 || Impegni || (4) || 1,467 || 1,763 || 2,072 || 2,390 || 2,722 || 3,065 || 3,421 || 0 || 16,899 ||

Pagamenti || (5) || 1,174 || 1,692 || 1,989 || 2,294 || 2,613 || 2,942 || 3,285 || 911 || 16,899 ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 43,118 || 48,218 || 51,247 || 56,904 || 61,481 || 67,313 || 71,595 || 0 || 400 ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || (7) =4+ 6 || 1,510 || 1,811 || 2,123 || 2,447 || 2,783 || 3,132 || 3,493 || 0 || 17,299 ||

Pagamenti || (8) =5+ 6 || 1,217 || 1,740 || 2,040 || 2,351 || 2,674 || 3,009 || 3,356 || 911 || 17,299 ||

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Rubrica 4 || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Post - 2020 || TOTALE

Ÿ 15.02.02 “Erasmus per tutti”– internazionale TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (1) || 215 || 227 || 236 || 247 || 257 || 272 || 285 || 0 || 1 739

Pagamenti || (2) || 172 || 218 || 227 || 237 || 247 || 261 || 274 || 104 || 1 739

Ÿ 15.01.04.02 - TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (3) || 9 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || 12 || 0 || 73

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || (7) =4+ 6 || 224 || 237 || 246 || 257 || 268 || 283 || 297 || 0 || 1 812

Pagamenti || (8) =5+ 6 || 181 || 228 || 237 || 247 || 258 || 272 || 286 || 104 || 1 812

                                                                                                                                                       

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Post 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =7+9+11 || 1,734 || 2,048 || 2,369 || 2,704 || 3,051 || 3,415 || 3,790 || 0 || 19,111

Pagamenti || =8+10+11 || 1,398 || 1,969 || 2,277 || 2,599 || 2,932 || 3,281 || 3,642 || 1,015 || 19,111

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Milioni di euro (al terzo decimale) - prezzi 2011

|| || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

DG: EAC ||

Ÿ Risorse umane[42] || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 || 170 * 0,127 +0,064 * 16 + 0,073 * 18 =23,928 ||  167,496

Ÿ Altre spese amministrative || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 2,684

TOTALE DG EAC || Stanziamenti || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 170,180

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 170,180

Milioni di euro (al terzo decimale) prezzi correnti

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Post-2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1,758 || 2,072 || 2,393 || 2,729 || 3,076 || 3,439 || 3,814 || 0 || 19,281

Pagamenti || 1,407 || 1,990 || 2,298 || 2,619 || 2,952 || 3,301 || 3,662 || 1,053 || 19,281 ||

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi

– x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale) - prezzi correnti

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || Anno ð || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

|| RISULTATI ||

Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo || Tipo di risultato[43] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

Personale (IS-VET - Scuole -Adulti – Gioventù) || Mobilità individuale || 0,00157 || 80 000 || 117,073 || 103 847 || 155,029 || 125 229 || 190,665 || 146 498 || 227,510 || 170 723 || 270,426 || 194 152 || 313,734 || 221 851 || 365,617 || 1 042 300 || 1,640

Studenti (IS) || Mobilità individuale || 0,00238 || 230 000 || 512,530 || 250 767 || 570,048 || 269 387 || 624,549 || 287 908 || 680,843 || 309 004 || 745,321 || 329 407 || 810,541 || 353 527 || 887,181 || 2 030 000 || 4,831

Studenti (VET) || Mobilità individuale || 0,00216 || 70 000 || 141,131 || 82 114 || 168,886 || 92 976 || 195,026 || 103 780 || 222,044 || 116 086 || 253,333 || 127 987 || 284,934 || 142 058 || 322,543 || 735 000 || 1,588

Giovani discenti || Mobilità individuale || 0,00155 || 75 000 || 109,032 || 75 865 || 112,509 || 76 641 || 115,919 || 77 413 || 119,428 || 78 292 || 123,196 || 79 142 || 127,043 || 80 147 || 131,213 || 542 500 || 838

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Mobilità internazionale degli studenti e del personale H4[44] || Mobilità individuale || 0,00733 || 16 717 || 122,550 || 17 657 || 129,447 || 18.349 || 134 520 || 19 220 || 140,904 || 19 998 || 146,604 || 21 125 || 154,869 || 22 152 || 162,393 || 135 219 || 991,287

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Titoli di studio comuni[45] || Mobilità individuale || 0,03411 || 2 198 || 98,686 || 2 937 || 120,416 || 3 752 || 140,865 || 4,732 || 162,002 || 6,031 || 186,520 || 6,759 || 211,275 || 7,619 || 240,791 || 34,028 || 1,161

Master (garanzie per i prestiti) || Mobilità individuale || 0,00266 || 11 966 || 31,834 || 24 413 || 64,949 || 41 497 || 110,400 || 55,026 || 146,392 || 64,759 || 172,286 || 66,064 || 175,758 || 67,377 || 179,251 || 331,100 || 881

Totale parziale Mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo || 490 339 || 1,166 || 562 105 || 1,354 || 632 556 || 1,547 || 699,166 || 1,733 || 769,645 || 1,933 || 829,329 || 2,113 || 899,521 || 2,324 || 4,882,660 || 12,168

Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

Partenariati strategici (piccoli) || Progetti transnazionali || 0,11389 || 1 550 || 164,476 || 1 838 || 198,958 || 2 141 || 236,369 || 2,442 || 275,043 || 2,786 || 319,970 || 3,228 || 378,213 || 3,510 || 419,447 || 17,495 || 1,992,476

Partenariati strategici (medi) || Progetti transnazionali || 0,30928 || 325 || 93,115 || 500 || 146,085 || 657 || 195,714 || 813 || 247,037 || 990 || 307,046 || 1,193 || 377,379 || 1,365 || 440,419 || 5,842 || 1,806,795

Alleanze della conoscenza/Alleanze delle abilità settoriali || Progetti transnazionali || 0,86238 || 14 || 11,142 || 29 || 23,632 || 43 || 35,319 || 56 || 47,407 || 71 || 61,575 || 86 || 75,861 || 104 || 93,097 || 404 || 348,033

Piattaforme web || Piattaforme web || 7,27300 || 3 || 22,284 || 3 || 22,732 || 3 || 23,184 || 3 || 23,648 || 3 || 24,120 || 3 || 24,606 || 3 || 26,604 || 3 || 167,179

Sviluppo della capacità dell’IS a livello internazionale || Progetti transnazionali || 0,733 || 126 || 92,450 || 133 || 97,653 || 138 || 101,480 || 145 || 106,296 || 151 || 110,596 || 159 || 116,831 || 167 || 122,507 || 1.020 || 747,813 ||

Totale parziale Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche || 2.015 || 383,467 || 2.500 || 489,061 || 2.978 || 592,067 || 3.456 || 699,431 || 3.998 || 823,307 || 4.666 || 972,889 || 5.146 || 1.102 || 24.760 || 5.062,295 ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sostegno alle riforme politiche || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

- Sostegno alle riforme politiche || Multiplo || 102,332 || Ν/D || 74,014 || Ν/D || 78,537 || Ν/D || 84,405 || Ν/D || 104,727 || Ν/D || 110,818 || Ν/D || 123,212 || Ν/D || 140,610 || Ν/D || 716,323 ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Attività Jean Monnet || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

- Attività Jean Monnet || Multiplo || 45,491 || Ν/D || 36,834 || Ν/D || 38,475 || Ν/D || 42,120 || Ν/D || 46,044 || Ν/D || 48,943 || Ν/D || 51,444 || Ν/D || 54,575 || Ν/D || 318,435 ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Attività sportive || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

- Attività sportive || Progetti transnazionali || 34,118 || Ν/D || 16,978 || Ν/D || 23,815 || Ν/D || 32,016 || Ν/D || 36,035 || Ν/D || 39,052 || Ν/D || 44,525 || Ν/D || 46,406 || Ν/D || 238,827 ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sovvenzione di funzionamento || Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

- Sovvenzione di funzionamento || Gestione del programma || 63,189 || N/D || 47,751 || N/D || 48,712 || N/D || 55,200 || N/D || 61,935 || N/D || 68,915 || N/D || 76,162 || N/D || 83,650 || N/D || 442,325 ||

COSTO TOTALE Rubrica 1 e Rubrica 4 || || 1.682 || || 1.990 || || 2.308 || || 2.637 || || 2.979 || || 3.336 || || 3.706. || || 18.638 ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Milioni di euro (al terzo decimale) – prezzi 2011

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || ||

Risorse umane ||  23,928 ||  23,928 ||  23,928 ||  23,928 ||  23,928 ||  23,928 ||  23,928 ||  167,496

Altre spese amministrative || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 0,3834 || 2,684

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 || 24,311 ||  170,180

Esclusa la RUBRICA,5[46] del quadro finanziario pluriennale || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa[47] || 52,118 || 58,218 || 61,247 || 66,904 || 72,481 || 78,313 || 83,595 || 472,877

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 52,118 || 58,218 || 61,247 || 66,904 || 72,481 || 78,313 || 83,595 || 472,877

TOTALE || 76,430 || 82,530 || 85,559 || 91,216 || 96,792 || 102,625 || 107,906 || 643,057

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

– x La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| 15 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 170 || 170 || 170 || 170 || 170 || 170 || 170

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP )[48] ||

|| 15 01 02 01 (AC, END e INT della “dotazione globale”) || 34 || 34 || 34 || 34 || 34 || 34 || 34

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy [49] || - in sede[50] || || || || || || ||

|| || - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 204 || 204 || 204 || 204 || 204 || 204 || 204

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Gli importi e le imputazioni verranno adeguati conformemente ai risultati del processo di esternalizzazione previsto.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Gestione del Programma

Personale esterno || Gestione del Programma

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 proposto dalla Commissione nella comunicazione COM(2011)500.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale [51].

Illustrare le esigenze, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di euro (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

La proposta prevede contributi di terzi da parte dei paesi EFTA, della Svizzera, della Turchia, nonché dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione.

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa [52]

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Articolo …………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[…]

[1]               COM(2010)2020 definitivo, 3.3.2010

[2]               COM(2011)500 definitivo, 29.6.2011

[3]               GU L 11, 16.1.2003, pag.1.

[4]               GU C, pag. .

[5]               GU C, pag. .

[6]               COM(2011) 500 definitivo, del 29.6.2011.

[7]               GU L 327, del 24.11.2006, pag. 45.

[8]               GU L 327, del 24.11.2006, pag. 30.

[9]               GU L 340, del 19.1.2008, pag. 83.

[10]             GU L 378, del 27.12.2006, pag. 41.

[11]             COM(2010)2020, del 3.3.2010.

[12]             COM(2010)477 definitivo, del 15.9.2010.

[13]             COM(2010)682 definitivo, del 26.11.2010.

[14]             GU C 311, del 19.12.2009, pag. 1. Risoluzione del Consiglio, del 27,novembre 2009, su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018)

[15]             GU L 375, 23.12.2004, pag. 12.

[16]             COM(2008)425 definitivo, del 3.7.2008.

[17]                    GU C 319, del 13.12.2008, pag. 20. Conclusioni del Consiglio sulla scuola per il 21° secolo.

[18]                    GU C 119, del 28.5.2009, pag. 2. Conclusioni del Consiglio su ET2020.

[19]             GU C 300, del 12.12.2007, pag. 6. Conclusioni del Consiglio sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti, GU C 302, del 12.12.2009, pag. 6. Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi istituto.

[20]             GU C 301, dell’11.12.2009, pag. 5. Conclusioni del Consiglio sull’istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio, GU C 135, del 26.5.2010, pag. 2. Conclusioni del Consiglio sulla dimensione sociale dell’istruzione e della formazione.

[21]             GU C, pag. .

[22]             COM(2011)12 definitivo, del 18.11.2011

[23]             GU L 390, del 31.12.2004, pag. 6.

[24]             GU C 111, del 6.5.2008, pag. 1.

[25]             GU C 155, dell’8.7.2009, pag. 11

[26]             COM(2001)303 definitivo, del 25.5.2011

[27]             GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13

[28]             GU L, pag.

[29]             Questo importo deriva dal livello di spesa registrato nel periodo 2007-2013 aumentato di un fattore percentuale che riflette l’incremento percentuale degli strumenti della rubrica 4.

[30]             GU L, pag.

[31]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[32]             A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[33]             Socrates, Leonardo da Vinci e eLearning

[34]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[35]             A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[36]             Linea(e) di bilancio per l’Agenzia esecutiva da definire una volta stabilizzate le cifre di spesa

[37]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati

[38]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[39]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[40]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[41]             La Commissione può decidere di esternalizzare (parzialmente) e di affidare l’attuazione del programma Erasmus per tutti a un’apposita agenzia esecutiva. È possibile che gli importi e la ripartizione dei costi stimati debba essere corretta in base al grado di esternalizzazione. Sono comprese le spese amministrative dell’agenzia esecutiva che può essere incaricata di attuare parte del programma, in base a forti rinvii. Le spese amministrative resterebbero costanti nel tempo.

[42]             Il totale di 204 ETP comprende: la gestione delle Agenzie nazionali, la gestione diretta da parte della Commissione, la supervisione e il coordinamento con l’Agenzia esecutiva nonché tutto il personale necessario per il sostegno e il coordinamento relativi al Programma.

[43]             I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti eccetera).

[44]             Comprese le quote per l’organizzazione della mobilità

[45]             Diplomi comuni di master e di dottorato per 5 edizioni (periodo 2009-2013) nell’ambito dell’azione 1 del programma Erasmus Mundus continueranno a essere finanziati nell’ambito di Erasmus per tutti per le restanti edizioni, dopo una procedura di rinnovo annuale che tenga conto dei progressi effettuati e se esistono disponibilità di bilancio.

[46]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[47]             Comprende H1 e H4. La DG EAC prevede di esternalizzare (in parte) l’attuazione del programma all’Agenzia esecutiva EACEA e alle Agenzie nazionali. I dati e le linee di bilancio citati sopra verranno adeguati, se necessario, in conformità al processo di esternalizzazione previsto.

[48]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation);

[49]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).).

[50]             Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[51]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

[52]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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