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Document 52011IP0260

Dimensione esterna della politica sociale, promozione delle norme sociali e del lavoro e responsabilità sociale delle imprese Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8 giugno 2011 sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee (2010/2205(INI))

GU C 380E del 11.12.2012, p. 39–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 380/39


Mercoledì 8 giugno 2011
Dimensione esterna della politica sociale, promozione delle norme sociali e del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

P7_TA(2011)0260

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee (2010/2205(INI))

2012/C 380 E/07

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 7, 9, 145-161, 206-209 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 5, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e altri strumenti delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, in particolare i patti sui diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979), la convenzione sui diritti del fanciullo (1989), la convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglia (1990) e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006) (1),

visti il quadro in materia di imprese e diritti umani "Proteggere, rispettare e riparare" delle Nazioni Unite proposto dal professor John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale in materia di diritti umani, imprese transnazionali e altre imprese, approvato unanimemente dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2008 (risoluzione 8/7), i principi guida recentemente emanati per l'attuazione del quadro (2) e le conclusioni dell'8 dicembre 2009 del Consiglio Affari esteri che evidenziano l'importante ruolo delle imprese per il raggiungimento del pieno rispetto dei diritti umani e reiterano il pieno sostegno del Consiglio all'attività del rappresentante speciale delle Nazioni Unite (3),

vista l'ultima relazione predisposta da John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, imprese transnazionali e altre imprese (2),

vista la Carta sociale europea, in particolare gli articoli 5, 6 e 19 (4),

vista la convenzione europea sullo status giuridico dei lavoratori migranti (5),

viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare le otto convenzioni fondamentali sulla libertà sindacale e sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (convenzioni n. 87 e 98), sull'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio (convenzioni n. 29 e 105), sull'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e nelle professioni (convenzioni n. 100 e 111) e sull'abolizione del lavoro minorile (convenzioni n. 138 e 182) (6),

viste le convenzioni dell'OIL sulle clausole di lavoro (contratti pubblici) (convenzione n. 94) e sulla contrattazione collettiva (convenzione n. 154) (7),

visti l'agenda dell'ILO per il lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione, adottati per consenso mondiale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro (8),

vista la dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta adottata con il consenso dei 183 Stati membri dell'OIL il 10 giugno 2008 (9),

visti l’accordo di Marrakesh che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (10) e la dichiarazione adottata alla Quarta conferenza ministeriale di Doha, nel novembre 2001, in particolare il paragrafo 31 della stessa (11),

visto l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), il cosiddetto "MODE 4" (12),

visto il rapporto della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione dal titolo "A Fair Globalisation: Creating Opportunities For All" (Una globalizzazione equa: creare opportunità per tutti) (13),

vista la dichiarazione dei leader del G20 in occasione del vertice svoltosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009 (14),

vista la versione più aggiornata dei principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali (15),

visti il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (16) e il regolamento (CE) n. 546/2009 che lo modifica,

vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (17),

viste le sue risoluzioni del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi fra la Comunità e i paesi terzi (18) e del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (19),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale (20), nella quale si chiede il rispetto delle norme sociali fondamentali dell'ILO da parte dell'OMC e l'accettazione, da parte dell'Unione europea, delle decisioni dell'ILO, comprese eventuali richieste di sanzioni in relazione a gravi violazioni delle norme sociali fondamentali,

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (21), nella quale si chiede la promozione del lavoro dignitoso attraverso l'inclusione di norme sociali negli accordi commerciali dell'Unione europea, in particolare gli accordi bilaterali,

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione (22),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile (23),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo (24),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – aspetti esterni della competitività (25), in risposta alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Europa globale: competere nel mondo. Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE" (COM(2006)0567),

viste le sue risoluzioni del 30 maggio 2002 sul "Libro verde della Commissione: promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (26), e del 15 gennaio 1999 sui "Criteri europei applicabili alle imprese europee che operano nei paesi in via di sviluppo: verso un codice di condotta europeo" (27),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato (28),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (29),

viste le sue risoluzioni sugli accordi di partenariato economico con le regioni e Stati ACP e in particolare quelle del 26 settembre 2002 (30), del 23 maggio 2007 (31) e del 12 dicembre 2007 (32),

viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile (33),

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 16 settembre 2010 su "Un mondo che cambia: una sfida per l'UE" (34),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La dimensione sociale della globalizzazione – Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi" (COM(2004)0383),

vista la rinnovata Agenda sociale europea del 2 luglio 2008 (COM(2008)0412),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell’Unione alla realizzazione dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249),

vista la consultazione pubblica sulla divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle aziende avviata dalla DG Mercato interno e servizi, unità di informativa finanziaria (35),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio, crescita e affari mondiali: la politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612),

visto il sistema di preferenze generalizzate (SPG), in vigore dal 1o gennaio 2009, che assicura l’accesso a dazio zero o con una riduzione tariffaria per un numero crescente di prodotti e comprende inoltre un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze specifiche a livello commerciale, finanziario o di sviluppo (36),

visti tutti gli accordi tra l'Unione europea e i paesi terzi,

visti in particolare l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e l'Unione europea, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e le sue revisioni del 2005 e del 2010 (37),

vista in particolare la conclusione dei negoziati tra l'UE e la Colombia e il Perù sulla firma di un accordo commerciale multilaterale (38),

vista l'audizione sull'applicazione delle norme sociali e ambientali nei negoziati commerciali, organizzata il 14 gennaio 2010 dal Parlamento europeo,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A7-0172/2011),

A.

considerando che le norme avanzate di protezione sociale dell'UE e la protezione dei diritti umani costituiscono requisiti decisivi per l'Unione europea nella negoziazione delle relazioni commerciali con i paesi terzi,

B.

considerando che la protezione dei diritti economici e sociali è un obbligo, per tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi, derivante dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, che prevede il diritto per ogni cittadino di fondare e aderire ai sindacati per la difesa dei propri interessi,

C.

considerando che le convenzioni fondamentali dell'ILO sono riconosciute a livello internazionale come fondamento per un commercio internazionale equo e che purtroppo non tutti gli Stati membri le rispettano appieno,

D.

considerando che è nell'interesse dell'Unione concludere accordi commerciali bilaterali vantaggiosi per l'Unione e per i suoi partner commerciali a condizione che entrambe le parti rispettino i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

E.

considerando che l'atteggiamento di tutti gli Stati membri deve riflettere chiaramente i principi del modello sociale europeo quando sono in gioco questioni sociali e la cooperazione tra gli Stati membri sulla base del metodo aperto di coordinamento,

F.

considerando che lo Stato di diritto e la democrazia sono caratterizzati da sindacati forti e liberi, gruppi e movimenti sociali, e che essi possono sussistere solo all'interno di una comunità democratica in cui prevale la separazione dei poteri,

G.

considerando che alcuni paesi in via di sviluppo affermano che l'Unione, nel chiedere il rispetto delle norme internazionali del lavoro, esercita una pressione su di loro affinché rinuncino al loro vantaggio competitivo,

H.

considerando che la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, del 2008, adottata con il consenso dei 183 membri dell'OIL, afferma che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro non possono essere invocati o utilizzati per legittimare un vantaggio comparativo ed evidenzia che le norme internazionali del lavoro non devono essere utilizzate a fini di protezionismo commerciale,

I.

considerando che alcuni paesi terzi tentano di far applicare il MODE 4 (39) nella negoziazione degli accordi commerciali con l'Unione europea,

J.

considerando che numerose imprese si assumono la propria responsabilità sociale (RSI) e si adoperano affinché nella propria sfera di influenza sia garantito il rispetto di standard sociali e ambientali, ad esempio aderendo al Global Compact dell'ONU oppure partecipando a iniziative industriali volontarie,

K.

considerando che i principi alla base della RSI, pienamente riconosciuti a livello internazionale, nonché all'interno dell'OCSE, dell'OIL e delle Nazioni Unite, riguardano il comportamento responsabile che ci si attende dalle imprese e presuppongono in primo luogo il rispetto della legislazione in vigore, specialmente in materia di occupazione, rapporti di lavoro, diritti umani, ambiente, interessi dei consumatori e la corrispondente trasparenza e lotta contro la corruzione,

L.

considerando che l'adozione di una raccomandazione che disciplini la responsabilità sociale delle imprese e ne imponga il rispetto dovrebbe diventare una realtà a livello di UE,

M.

considerando che la globalizzazione facilita la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri e i paesi terzi,

N.

considerando che il ruolo dell'OIL nel definire nuove norme non è rispettato, nonostante il recente coinvolgimento dell'OIL nel G20, il riconoscimento globale dell'Agenda del lavoro dignitoso e l'inclusione del tema dell'occupazione e del lavoro dignitoso nell'obiettivo di sviluppo del Millennio n. 1,

O.

considerando che occorre ricordare il rispetto incondizionato del diritto di associazione e di un'effettiva negoziazione collettiva,

P.

considerando che occorre promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso,

Q.

considerando che è estremamente importante prevenire ogni tipo di discriminazione salariale in accordo al principio del diritto alla parità di retribuzione per un lavoro equivalente, dichiarato nell'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

R.

considerando che la valutazione di medio termine del sistema di preferenze generalizzate (SPG+) dell'UE (40) mostra che l'SPG+, in base al quale tutti i paesi beneficiari devono ratificare e applicare effettivamente le convenzioni internazionali specifiche in tema di diritti umani, norme fondamentali del lavoro, sviluppo sostenibile e buona governance, ha un effetto significativamente positivo sulla parità di genere in questi paesi,

S.

considerando che occorre promuovere la protezione sociale dei lavoratori,

T.

considerando che occorre promuovere la ratifica e l'applicazione delle convenzioni dell'OIL, classificate dall'Organizzazione come aggiornate, con l'obiettivo di raggiungere una tutela sempre maggiore dei quattro pilastri del lavoro dignitoso che sono occupazione, protezione sociale, dialogo sociale e diritti al lavoro, in particolare le convenzioni sulla governance sociale n. 81 e 129 sugli ispettorati del lavoro, n. 122 sulle politiche a favore dell'occupazione e n. 144 sulle consultazioni a tre,

U.

considerando che l'Agenda sociale europea del 2 luglio 2008 (COM(2008) 0412) auspica un rinnovato sforzo degli Stati membri dell'UE affinché diano il buon esempio ai partner nel mondo ratificando e applicando le convenzioni OIL considerate aggiornate dall'OIL,

V.

considerando che l'effettiva applicazione delle norme internazionali sul lavoro è influenzata negativamente in molti Stati dall'inefficace amministrazione del lavoro e dalla scarsa capacità delle parti sociali,

W.

considerando che secondo il rapporto dell'OIL "Tendenze globali dell'occupazione 2011", nel 2009 il 50,1 % di tutti i lavoratori a livello globale, ossia 1,53 miliardi di persone, era impiegato in occupazioni vulnerabili (41) e che la crisi finanziaria ed economica ha interrotto e invertito la tendenza alla diminuzione delle occupazioni vulnerabili registrata prima del 2008,

X.

considerando che secondo il rapporto dell'OIL 2010 sulla sicurezza sociale nel mondo si afferma che oltre il 50 % di tutti i lavoratori non gode di protezione sociale e che esiste un rinnovato interesse nell'estendere la protezione sociale anche tramite la promozione di sistemi di sicurezza sociale,

Principi generali

1.

ricorda che l'Unione europea aspira a svolgere un ruolo guida a livello mondiale in materia di politica sociale attraverso la promozione di obiettivi sociali su scala globale; sottolinea l'importanza del ruolo riconosciuto al Parlamento europeo in virtù del trattato di Lisbona, che rafforza notevolmente la sua influenza;

2.

ricorda inoltre che nel perseguimento delle politiche e degli obiettivi dell'Unione occorre tenere conto della clausola orizzontale dell'articolo 9 TFUE; che ad esempio, per quanto concerne gli articoli 46 e 49 TFUE o la politica commerciale dell'UE, l'Unione non può ignorare le esigenze di interesse generale (42);

3.

ricorda inoltre che l'articolo 7 TFUE richiede che le varie politiche dell'UE siano coerenti e che il legislatore tenga conto dell'insieme degli obiettivi dell'Unione e agisca conformandosi al principio di attribuzione delle competenze, preservando cioè il corretto equilibrio tra i vari obiettivi e/o interessi quando adotta un atto avente una determinata base giuridica (43);

4.

invita gli Stati membri a rispettare le convenzioni fondamentali dell'OIL, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva, creati mediante l'incoraggiamento del lavoro autonomo fittizio o costringendo le persone a rinunciare ad accordi collettivi;

5.

invita le parti degli accordi di libero scambio a impegnarsi – in conformità con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'OIL e con la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e il suo follow-up, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 86a sessione, nel 1998 – a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e nelle loro prassi, i principi concernenti i diritti fondamentali, ossia:

a)

la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva;

b)

l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato;

c)

l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e infine

d)

l'eliminazione delle discriminazioni in relazione al lavoro e all'occupazione;

Cooperazione internazionale – alleanza sociale

6.

rammenta che, a livello mondiale, l'Unione europea è considerata un polo d'attrazione e un partner interessante grazie alla sua combinazione unica di dinamismo economico e modello sociale;

7.

sottolinea che il modello sociale europeo offre pari opportunità sul piano dell'istruzione, della formazione e del mercato del lavoro e un pari accesso ai servizi sociali come principali pilastri del successo economico;

8.

ritiene che il mancato rispetto degli standard sociali internazionali di base costituisca una forma di dumping sociale e ambientale che danneggia le imprese e i lavoratori europei;

9.

chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di cooperare con le organizzazioni internazionali per migliorare la dimensione sociale della globalizzazione, tenendo come riferimento il modello sociale europeo;

10.

sottolinea l'importanza di un'azione coerente in materia di protezione sociale all'interno e all'esterno dell'Unione;

11.

suggerisce di sviluppare il dialogo con tutte le parti interessate, sottolineando l'importanza delle questioni sociali e concentrandosi sull'attuazione e l'effettiva applicazione di soluzioni pragmatiche e sostenibili; sottolinea a tale riguardo l'importanza di sensibilizzare le parti sociali in merito ai loro diritti e obblighi;

12.

giudica necessario rafforzare non solo il ruolo delle istituzioni internazionali competenti (segnatamente OIL, OMC, OCSE e Nazioni Unite) ma anche la loro cooperazione a livello di elaborazione, attuazione e promozione degli standard sociali internazionali di base e delle corrispondenti sanzioni;

13.

si dichiara favorevole a che l'Unione si astenga dal concludere accordi commerciali con paesi che non rispettino i diritti umani e le norme fondamentali del lavoro;

14.

sostiene la creazione di strumenti per un dialogo sostenibile con i paesi partner che si basi sul rispetto reciproco, miri allo sviluppo delle risorse proprie dei paesi partner, in particolare i paesi in via di sviluppo, e li metta in grado di sviluppare i settori economici con diligenza;

15.

invita altresì la Commissione ad adattare, in sede negoziale, il livello dei requisiti imposti in base al grado di sviluppo dei singoli paesi partner; propone quindi alla Commissione di stilare un elenco di standard aggiuntivi da applicare in maniera graduale e flessibile tenendo conto della situazione economica, sociale e ambientale del partner interessato;

16.

ritiene che l'applicazione dei citati standard di base, tanto negli Stati membri quanto nel territorio dei paesi partner, dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo da parte di organismi indipendenti, e che l'inosservanza o la violazione degli standard stessi, appurate sulla base di criteri prestabiliti, dovrebbero essere punite con sanzioni comminate mediante procedure efficaci e trasparenti;

17.

è del parere che gli standard in questione dovrebbero essere applicati integralmente e che non si possano introdurre deroghe avvalendosi di zone franche o "accordi con i paesi ospitanti" (host country agreements);

18.

chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di cooperare con i paesi partner per combattere la discriminazione di genere e tutte le forme di violenza contro le donne e per rendere l'uguaglianza di genere una realtà all'interno e all'esterno dell'Unione, in accordo con i principi degli obiettivi di sviluppo del Millennio e la piattaforma d'azione di Pechino; invita la Commissione europea e gli Stati membri ad attuare misure che consolidino in modo significativo lo status giuridico e la posizione sociale delle donne per sfruttare il loro potenziale contributo allo sviluppo economico e sociale;

19.

plaude alla promozione dell'uguaglianza di genere nei paesi e nei territori in via di sviluppo grazie agli attuali e futuri accordi commerciali previsti dal SPG; chiede che la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali in materia di uguaglianza di genere diventino prerequisiti di tutti gli accordi di commercio internazionale e di partenariato economico;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare reciprocamente e con i paesi partner per proteggere le categorie di lavoratori vulnerabili e combattere la discriminazione, non solo basata sul genere, ma anche sull'origine razziale o etnica, sulla religione o le convinzioni personali, sulla disabilità, l'età e l'orientamento sessuale; richiama in particolare l'attenzione sui soggetti che affrontano molteplici discriminazioni e svantaggi, al fine di affrontare le cause profonde della povertà;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a rendere prioritari, negli accordi commerciali, nel dialogo con altri paesi e nella cooperazione allo sviluppo, l'eliminazione del lavoro minorile e il rispetto dei diritti dei bambini e osserva che il settore privato svolge un ruolo fondamentale nel rispetto dei diritti dei bambini; ritiene che le misure volte a contrastare il lavoro minorile debbano prevedere la creazione di posti di lavoro dignitosi per gli adulti, consentendo così ai bambini di ricevere un'istruzione adeguata; chiede inoltre l'istituzione di un numero verde UE per il lavoro minorile, al quale i cittadini possono segnalare tutte le imprese che si avvalgono del lavoro minorile ovunque nel mondo; ritiene che questo numero verde debba disporre di una piccola ma sufficiente capacità che consenta di pubblicare una relazione annuale relativa ai suoi risultati;

22.

sottolinea che la spesa dell'Unione nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, degli accordi di associazione o di stabilità e degli accordi commerciali offre opportunità uniche per aiutare i paesi partner nella realizzazione di istituti di istruzione, formazione professionale e del mercato del lavoro e di una protezione sociale di base sostenibili nell'ottica di una maggiore sicurezza sociale ed economica e, pertanto, di un maggiore benessere;

23.

ribadisce che la Commissione europea e gli Stati membri, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'assistenza esterna, sostengano l'attuazione di programmi per il lavoro dignitoso che riflettano il fabbisogno e le priorità nazionali riguardanti l'occupazione e la politica sociale e si basino su un accordo tripartito (datori di lavoro, lavoratori, governi); chiede inoltre alla Commissione europea e agli Stati membri di integrare meglio gli obiettivi di ordine sociale e occupazionale nei settori economici e commerciali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'assistenza esterna;

24.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di cooperare con i paesi partner al fine di migliorare la qualità delle capacità dei cittadini che sono determinanti per i nuovi posti di lavoro e l'occupazione, in quanto ciò rappresenta un catalizzatore per la stabilità, la prosperità, le società inclusive e la buona governance, specie nei paesi vicini all'UE;

25.

chiede che il nuovo Servizio per l'azione esterna preveda addetti agli affari sociali, al fine di accrescere la sua efficienza nel campo della politica sociale e, in particolare, di far sì che garantire un lavoro dignitoso per tutti sia un obiettivo centrale della sua politica;

26.

riconosce che, sebbene la tendenza internazionale in materia di accordi commerciali bilaterali vada gradualmente verso una maggiore accettazione dell'inserimento di norme sociali e del lavoro collegate alle agende commerciali, gli accordi di libero scambio in generale contengono ancora pochi riferimenti alle norme sociali; si rammarica che l'UE non disponga di una formula omogenea per una "clausola sociale" da inserire in tutti gli accordi commerciali bilaterali; esorta l'UE a includere una clausola sociale in linea con altre norme concordate e riconosciute a livello internazionale (ad esempio le norme fondamentali del lavoro dell'OIL) in tutti gli accordi commerciali esterni dell'UE, compresi quelli nell'ambito dell'OMC;

27.

ricorda che le attuali pratiche dell'OMC devono essere rese ugualmente vantaggiose per i paesi in via di sviluppo e per i paesi sviluppati;

28.

rammenta che le politiche sociali e in materia di concorrenza devono essere combinate e sottolinea che il modello sociale europeo non deve in alcun caso essere indebolito a favore della competitività e di presunti vantaggi economici; ribadisce che il modello sociale europeo deve essere un esempio di tutela dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo;

Responsabilità sociale delle imprese

29.

ricorda che l'UE si è posta non soltanto l'obiettivo di diventare un polo d'eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese, ma anche quello di promuovere la RSI nell'ambito delle politiche esterne che attua; riconosce gli sforzi della Commissione a livello di promozione delle migliori prassi in materia di responsabilità sociale tra le imprese europee che operano all'estero, ma sottolinea che la stessa Commissione dovrebbe tenere in maggiore considerazione l'importanza delle certificazioni e dei marchi che attestano il rispetto dei principi della responsabilità sociale da parte delle imprese;

30.

ritiene che la responsabilità sociale delle imprese rappresenti una forma di impegno utile e non vincolante per le aziende; raccomanda un ulteriore e mirato sviluppo della responsabilità sociale delle imprese attraverso, tra l'altro, la norma ISO 26000, il Global Compact dell'ONU e i principi guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, e collegando la responsabilità sociale delle imprese a iniziative più ampie che promuovano il lavoro dignitoso a livello settoriale, di comunità, nazionale e regionale, quali i programmi Better Work e SCORE dell'OIL che coinvolgono lavoratori, datori di lavoro, autorità e altre parti interessate;

31.

sottolinea che non occorre adottare a livello dell'UE direttive che disciplinino e impongano la responsabilità sociale delle imprese;

32.

ritiene che la Commissione, nella sua futura comunicazione sull'internazionalizzazione delle attività delle PMI, dovrebbe proporre misure volte a sostenere e promuovere le iniziative delle PMI in materia di RSI che rispettino il principio "pensare anzitutto in piccolo" (think small first) e siano calibrate sulle specificità delle citate imprese;

33.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a cercare di assicurare il rafforzamento dei principi direttivi dell'OCSE per le imprese multinazionali, nella versione attuale, mantenendo e consolidando la loro applicazione di "specifiche istanze", e introducendo le migliori pratiche per i "punti di contatto nazionale" (NCP), insieme a un'analisi di come l'Unione europea potrebbe meglio assumersi i propri obblighi nei confronti degli NPC attraverso le delegazioni del Servizio europeo per l'azione esterna;

34.

sottolinea che la RSI dovrebbe abbracciare nuovi ambiti quali l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità e l'inclusione sociale, misure di antidiscriminazione e lo sviluppo dell’istruzione e dell’apprendimento permanenti; sottolinea che la responsabilità sociale delle imprese deve riguardare, per esempio, la qualità del lavoro, il salario equo, le prospettive di carriera e la promozione di progetti innovativi in modo da sostenere il passaggio a un'economia sostenibile;

35.

chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di incoraggiare le imprese domiciliate nell'UE a rispettare i diritti umani, economici e sociali e l'ambiente in tutte le loro attività a livello globale, in particolare quelle condotte da proprie filiali o altre aziende collegate;

36.

sottolinea che all'osservanza di norme rigide in materia ambientale da parte delle aziende dell'UE nei paesi terzi deve essere conferita la stessa importanza garantita al rispetto dei diritti dei lavoratori, poiché i danni all'ambiente quasi sempre compromettono anche la salute dei lavoratori, distruggono le aree agricole, le zone di pesca e altre risorse economiche, privando quindi molte persone di elementi basilari per la loro sussistenza;

37.

sottolinea che, visto il loro peso negli scambi commerciali internazionali, le imprese europee, le loro controllate e i loro fornitori esterni svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e nella divulgazione degli standard sociali e del lavoro nel mondo, e che pertanto il loro comportamento dovrebbe essere conforme ai valori europei e alle norme riconosciute a livello internazionale; ritiene che, nel caso in cui le imprese europee delocalizzino la loro produzione in paesi caratterizzati da standard sociali inferiori, sarebbe assolutamente opportuno riconoscere, anche nelle sedi giurisdizionali in Europa, la responsabilità di dette imprese per gli eventuali danni e le esternalità negative riguardanti le popolazioni locali;

38.

esorta la Commissione a modificare la sua proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2010/0383(COD)) al fine di consentire la citazione in giudizio di una controllata con sede legale in un paese terzo, insieme alla controllante europea, nonché di aggiungere ulteriori criteri di competenza;

39.

chiede alla Commissione di promuovere la giusta rilevanza della RSI nelle politiche commerciali a livello multilaterale, all'interno dei forum internazionali che hanno sostenuto la RSI, in particolare OCSE e OIL, nonché all'interno dell'OMC in un'ottica post Doha;

40.

invita la Commissione a inserire sistematicamente negli accordi di libero scambio e di investimento che negozia con i paesi terzi un capitolo sullo sviluppo sostenibile contenente una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese giuridicamente vincolante;

41.

propone che la clausola sulla responsabilità sociale contempli non soltanto il rispetto delle otto convezioni fondamentali e delle quattro convenzioni prioritarie dell'OIL, ma anche appositi incentivi per incoraggiare le aziende ad assumere impegni in materia di RSI e un obbligo di diligenza in capo alle imprese e ai gruppi di imprese, ossia il dovere di adottare misure proattive atte a individuare e prevenire eventuali violazioni dei diritti umani o ambientali nonché i casi di corruzione ed evasione fiscale, anche a livello di controllate e indotto (ossia di sfera di influenza);

Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro

42.

invita tutti gli Stati membri a rispettare e promuovere le norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro, a rispettare le convenzioni finora emanate in materia sociale e ad applicarne concretamente i principi che si riferiscono ai diritti fondamentali dei lavoratori;

43.

sottolinea che in diversi paesi che godono del regime SPG-Plus sono state segnalate ripetute violazioni delle norme fondamentali del lavoro, senza che ciò abbia portato però a una sospensione delle preferenze; ritiene che la mancata applicazione della condizionalità mini l'ambizione dell'UE di promuovere la politica sociale e le norme fondamentali del lavoro a livello globale e sia contraria al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo;

44.

accoglie con favore il sistema di vigilanza delle norme internazionali del lavoro dell’OIL, che è unico a livello internazionale e contribuisce ad assicurare che i vari paesi attuino le convenzioni che ratificano; sottolinea che, in caso di difficoltà, l’OIL dovrebbe assistere i paesi attraverso il dialogo sociale e l’assistenza tecnica;

45.

esorta la Commissione a promuovere una maggiore cooperazione tra l'OMC e l'OIL, consentendo a quest'ultima di presentare relazioni di esperti all'OMC nelle controversie commerciali, al fine di integrare nelle attività dell'OMC le norme in materia di lavoro e lavoro dignitoso, evitando di mettere a repentaglio lo sviluppo sociale;

46.

ritiene che le politiche dell'Unione debbano essere incentrate sulle persone oltre che sulle istituzioni per quanto concerne lo sviluppo del capitale umano e le riforme del mercato del lavoro;

47.

esprime preoccupazione per il fatto che alcuni paesi terzi utilizzano la procedura MODE 4 per le loro attività commerciali; chiede invece alla Commissione e agli Stati membri di cercare di strutturare la migrazione internazionale in modo da evitare lo sfruttamento e la fuga dei cervelli;

48.

sostiene le iniziative volte a rafforzare lo sviluppo del dialogo e della cooperazione tra le parti sociali all'interno dei paesi partner e a livello transnazionale e chiede alla Commissione di continuare a sviluppare i programmi esistenti, concentrandosi su quelli che mirano a rafforzare il potere istituzionale delle parti sociali per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche;

49.

sostiene l'attuazione della libertà di associazione per i sindacati e il diritto di concordare accordi collettivi, senza esclusioni, per rinforzare, migliorare e tutelare condizioni di lavoro dignitose;

50.

ricorda gli orientamenti dell'Unione europea su diverse questioni in materia di diritti umani, che costituiscono un forte segnale politico del carattere prioritario attribuito dall'Unione a tali questioni; chiede pertanto al Consiglio di adottare orientamenti analoghi sulla base delle otto convenzioni fondamentali dell'OIL, da utilizzare come strumento pragmatico dell'Unione europea che contribuisca a un migliore avanzamento della politica sociale esterna dell'Unione; ricorda che il rispetto della legislazione internazionale in materia di diritti umani è un obbligo vincolante per tutte le imprese come previsto nella Dichiarazione universale;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un approccio costruttivo per affrontare le conseguenze sociali degli adeguamenti e delle ristrutturazioni collegati alla globalizzazione;

Governance economica globale

52.

plaude all'organizzazione di riunioni dei ministri degli Affari sociali del G20 ed esorta la Commissione ad assumere un ruolo attivo in tali contesti; si rammarica del fatto che, in generale, il monitoraggio a livello di UE, continui a essere insoddisfacente;

53.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di integrare le politiche occupazionali, sociali e ambientali, compresi gli aspetti relativi all'uguaglianza di genere, in tutti i negoziati concernenti le strutture della governance economica globale e i dialoghi macroeconomici;

54.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare il buon governo nel settore finanziario, fiscale e giudiziario, in maniera da rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione;

55.

chiede alla Commissione di formulare una raccomandazione agli Stati membri dell'UE a favore dell'attuazione e della ratifica delle convenzioni dell'OIL, classificate dall'OIL come aggiornate, per migliorare i diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro nell'Unione e nei paesi partner, con l'obiettivo di realizzare una globalizzazione equa e inclusiva attraverso una maggiore coerenza della dimensione esterna delle politiche economiche e sociali degli Stati membri; chiede alla Commissione, nella stessa ottica, di incoraggiare gli Stati membri a effettuare revisioni periodiche per esaminare le implicazioni delle politiche economiche, finanziarie e commerciali;

56.

ritiene che la proliferazione di organismi internazionali di regolamentazione sollevi problemi urgenti in ordine alla coerenza e all'efficacia dell'ordinamento giuridico internazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali e dei lavoratori;

57.

propone che la ridefinizione della governance globale sia orientata verso una maggiore integrazione degli organismi di regolamentazione nell'ordinamento giuridico delle Nazioni Unite e un maggior rispetto dei principi abbracciati dalle sue agenzie specializzate, in particolare l'OIL e l'OMS;

*

* *

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Sul sito: http://www2.ohchr.org/english/law/

(2)  http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework

(3)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf

(4)  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm

(5)  http://www.coe.int/t/dg3/migration/documentation/Default_conv_en.asp

(6)  http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm

(7)  Ibidem.

(8)  http://www.ilo.org/jobspact/about/lang–en/index.htm

(9)  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf

(10)  http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf

(11)  http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm

(12)  OMC: GATS, articolo 1, paragrafo 2, lettera d) = MODE 4.

(13)  Ginevra, ILO 2004; http://www.ilo.org/fairglobalization/report/lang–en/index.htm

(14)  http://www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm

(15)  http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_34889_44086753_1_1_1_1,00.html

(16)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

(17)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(18)  GU C 320 del 28.10.1996, pag. 261.

(19)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

(20)  GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.

(21)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(22)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 65.

(23)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.

(24)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 865.

(25)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

(26)  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.

(27)  GU C 104 del 14.4.1999, pag. 180.

(28)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.

(29)  Testi approvati, P7_TA(2010)0446.

(30)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 305.

(31)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

(32)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

(33)  Conclusioni del Consiglio del 14.6.2010 sul lavoro minorile, 10937/1/2010.

(34)  Conclusioni del Consiglio europeo del 16.9.2010, EUCO 00021/1/2010.

(35)  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/non-financial_reporting_en.htm

(36)  GU L 211 del 6.8.2008.

(37)  http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/second_revision_cotonou_agreement_20100311.pdf

(38)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691

(39)  OMC: GATS, articolo 1, paragrafo 2, lettera d) = MODE 4.

(40)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/may/tradoc_146196.pdf

(41)  Vulnerabilità professionale: la somma di lavoratori in proprio e dei coadiuvanti familiari non retribuiti. L'indicatore sulla vulnerabilità professionale è uno degli obiettivi di sviluppo del Millennio ufficiali riguardanti l'occupazione e ricadenti nell'obiettivo n. 1: eliminare la fame e la povertà estrema.

(42)  Parere del Servizio giuridico del PE sul campo di applicazione dell'articolo 9 TFUE (clausola sociale orizzontale), richiesto dal presidente della commissione EMPL (SJ-00004/10), paragrafo 15.

(43)  Ibidem, paragrafo 8.


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