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Document 52010AP0216

Autorizzazione di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione legale *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (09898/2/2010 – C7- 0145/2010 – 2010/0066(NLE))

GU C 236E del 12.8.2011, p. 179–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/179


Mercoledì 16 giugno 2010
Autorizzazione di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione legale ***

P7_TA(2010)0216

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (09898/2/2010 – C7- 0145/2010 – 2010/0066(NLE))

2011/C 236 E/42

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (09898/2/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0145/2010),

visti l'articolo 74 octies e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7–0194/2010),

A.

considerando che il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale («Roma III») (COM(2006)0399),

B.

considerando che tale proposta si basava sull'articolo 61, lettera c), e sull'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE, che richiedevano il voto unanime del Consiglio,

C.

considerando che il 21 ottobre 2008, nel quadro della procedura di consultazione, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione quale modificata (1),

D.

considerando che già a metà del 2008 appariva chiaro che alcuni Stati membri avevano problemi specifici che impedivano loro di accettare il regolamento proposto; che uno Stato membro in particolare non poteva accettare che le sue autorità giudiziarie dovessero applicare una legge straniera sul divorzio, che considerava più restrittiva della propria legge, e chiedeva di continuare ad applicare il proprio diritto sostanziale a tutte le domande di divorzio presentate dinanzi alle sue autorità giudiziarie; che la grande maggioranza degli Stati membri riteneva, per contro, che le norme sulla legge applicabile fossero un elemento essenziale del regolamento proposto e comportassero, in determinati casi, l'applicazione della legislazione straniera da parte delle autorità giudiziarie,

E.

considerando che, nella sua riunione del 5 e 6 giugno 2008, il Consiglio prendeva atto della mancanza di unanimità quanto al proseguimento dei lavori sul regolamento proposto e dell'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l'unanimità allora e in un prossimo futuro, e constatava che, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, gli obiettivi del regolamento proposto non potevano essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole,

F.

considerando che, conformemente all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea, un minimo di nove Stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione, facendo ricorso alle sue istituzioni ed esercitando tali competenze mediante l'applicazione delle disposizioni dei trattati, nei limiti e secondo le modalità previsti in detto articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

G.

considerando che, ad oggi, quattordici Stati membri (2) hanno manifestato l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale,

H.

considerando che il Parlamento ha verificato il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

I.

considerando, in particolare, che tale cooperazione rafforzata può essere vista come un'iniziativa volta a promuovere gli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione ai sensi dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea, alla luce dell'ampia consultazione dei soggetti interessati realizzata dalla Commissione nel quadro della valutazione d'impatto relativa al suo Libro verde (COM(2005)0082), dell'elevato numero di matrimoni «internazionali» e dei circa 140 000 divorzi con una componente internazionale registrati nell'Unione nel 2007, tenendo conto che due dei paesi che intendono partecipare alla cooperazione rafforzata (Germania e Francia) presentavano la percentuale più elevata di nuovi divorzi «internazionali» nell'anno in esame,

J.

considerando che l'armonizzazione delle norme di conflitto faciliterà il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e rafforzerà la fiducia reciproca; che attualmente esistono 26 diversi complessi di norme di conflitto in materia di divorzio negli Stati membri che partecipano alla cooperazione giudiziaria in materia civile, e che l'instaurazione della cooperazione rafforzata in tale settore ne ridurrà il numero a 13, contribuendo così ad armonizzare maggiormente le norme del diritto internazionale privato e rafforzando il processo di integrazione,

K.

considerando che dagli antefatti di tale iniziativa appare chiaro che la decisione proposta è presentata come extrema ratio e che gli obiettivi della cooperazione non possono essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole; che almeno nove Stati membri intendono parteciparvi e che pertanto i requisiti dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea sono soddisfatti,

L.

considerando che anche i requisiti degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono soddisfatti,

M.

considerando, in particolare, che la cooperazione rafforzata nel settore in questione è conforme ai trattati e al diritto dell'Unione nella misura in cui non pregiudica l'acquis, dal momento che le uniche norme dell'Unione esistenti in tale settore riguardano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'applicazione delle decisioni giudiziarie e non la legislazione applicabile; che essa non darà luogo ad alcuna discriminazione in base alla nazionalità, contraria all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto le norme di conflitto proposte si applicheranno a tutte le parti dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti, indipendentemente dalla loro cittadinanza o residenza,

N.

considerando che la cooperazione rafforzata non recherà pregiudizio al mercato interno né alla coesione sociale e territoriale e che non costituirà un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provocherà distorsioni della concorrenza; che essa faciliterà, al contrario, il corretto funzionamento del mercato interno, eliminando eventuali ostacoli alla libera circolazione delle persone, e semplificherà la situazione per i privati e per gli operatori del diritto negli Stati membri partecipanti, senza generare discriminazioni tra i cittadini,

O.

considerando che la cooperazione rafforzata rispetterà i diritti, le competenze e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti nella misura in cui permetterà a questi ultimi di mantenere le norme di diritto internazionale privato vigenti in materia; che nessun accordo internazionale concluso tra gli Stati membri partecipanti e non partecipanti sarebbe violato dalla cooperazione rafforzata; che questa non interferirà con le Convenzioni dell'Aia sulla responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento,

P.

considerando che l'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la cooperazione rafforzata sia aperta in ogni momento a tutti gli Stati membri che desiderino parteciparvi,

Q.

considerando che l'articolo 333, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea permette al Consiglio (o, più precisamente, ai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata) di adottare una decisione che disponga che esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria anziché in quello della procedura speciale contemplata dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato summenzionato, che prevede la semplice consultazione del Parlamento,

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad adottare una decisione conformemente all'articolo 333, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che disponga che esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria nel caso della proposta di regolamento del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 15E del 21.1.2010, pag. 128.

(2)  Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.


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