EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0097

Integrità del gioco d'azzardo Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sull’integrità del gioco d’azzardo online (2008/2215(INI))

GU C 87E del 1.4.2010, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 87/30


Martedì 10 marzo 2009
Integrità del gioco d'azzardo

P6_TA(2009)0097

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 sull’integrità del gioco d’azzardo online (2008/2215(INI))

2010/C 87 E/08

Il Parlamento europeo,

visto l’articolo 49 del trattato CE,

visto il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato CE,

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (1),

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (2) (direttiva sui servizi),

vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (3) (direttiva sui servizi di media audiovisivi),

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (4),

vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (5),

vista la sua risoluzione, dell’8 maggio 2008, sul Libro bianco sullo sport (6),

viste l’interrogazione orale presentata alla Commissione il 16 ottobre 2006 dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sul gioco d’azzardo e le scommesse sportive nel mercato interno (O-0118/2006), la successiva discussione del 14 novembre 2006 in seno alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la risposta dei membri della Commissione,

visto il documento informativo sul gioco d’azzardo online, incentrato sull’integrità e sul codice di condotta per il gioco d’azzardo, presentato al Parlamento europeo dalla Europe Economics Research Ltd,

visto lo studio del 14 giugno 2006 sui servizi del gioco d’azzardo nel mercato interno dell’Unione europea, elaborato per la Commissione dall’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0064/2009),

A.

considerando che, secondo quanto emerso dal precitato studio dell’ISDC, attualmente il gioco d’azzardo online, caratterizzato nel 2004 da un reddito lordo pari a 2-3 miliardi di euro, rappresenta circa il 5 % del mercato globale del gioco d’azzardo dell’Unione europea e che la sua rapida crescita sembra inevitabile,

B.

considerando che il reddito generato dalle attività di gioco d’azzardo gestite o autorizzate dal governo rappresenta di gran lunga la più importante fonte di reddito delle organizzazioni sportive in molti Stati membri,

C.

considerando che tradizionalmente le attività di gioco d'azzardo, compreso il gioco d'azzardo online, sono state rigidamente regolate in tutti gli Stati membri sulla base del principio di sussidiarietà, al fine di proteggere i consumatori dalla dipendenza e dalla frode, di prevenire il riciclaggio di denaro sporco e altri crimini finanziari, come anche le partite dal risultato concordato, e di preservare l'ordine pubblico; considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee accetta che la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi subiscano limitazioni alla luce di tali obiettivi di interesse generale, purché le limitazioni siano proporzionali e non discriminatorie,

D.

considerando che tutti gli Stati membri hanno differenziato le suddette restrizioni sulla base del tipo di servizio di gioco d’azzardo interessato come, per esempio, i giochi di casinò, le scommesse sportive, le lotterie o le scommesse sulle corse dei cavalli; considerando che la maggioranza degli Stati membri vieta lo svolgimento – compreso quello eseguito da operatori locali – dei giochi di casinò online e che un numero significativo di Stati vieta altresì le scommesse sportive e le lotterie online,

E.

considerando che le attività di gioco d’azzardo erano escluse dall'ambito di applicazione delle direttive 2006/123/CE, 2007/65/CE e 2000/31/CE e che, nella sua summenzionata risoluzione relativa al Libro bianco sullo sport, il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione in merito a un’eventuale deregolamentazione del gioco d’azzardo,

F.

considerando che gli Stati membri hanno regolamentato i loro mercati del gioco d’azzardo tradizionale al fine di proteggere i consumatori dalla dipendenza, dalla frode, dal riciclaggio di denaro e dalla prassi di concordare i risultati delle partite; considerando che è più difficile raggiungere simili obiettivi politici nel settore del gioco d’azzardo online,

G.

considerando che la Commissione ha avviato procedure d’infrazione contro dieci Stati membri al fine di verificare se le misure nazionali che limitano l’offerta transfrontaliera di servizi di gioco d’azzardo online siano compatibili con il diritto comunitario, considerando che, come sottolineato dalla Commissione, tali procedure esulano dall'esistenza di monopoli o di lotterie nazionali in quanto tali, né hanno in alcun modo a che vedere con la liberalizzazione dei mercati del gioco d'azzardo in generale,

H.

considerando che un numero crescente di questioni pregiudiziali legate a cause inerenti al gioco d’azzardo viene deferito alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il che dimostra palesemente la mancanza di chiarezza sull'interpretazione e l'applicazione della legislazione comunitaria in materia di gioco d’azzardo,

I.

considerando che, nell’ambito della presente risoluzione sul gioco d'azzardo online, per integrità si intende un impegno volto a prevenire non soltanto la frode e il crimine, ma anche il gioco d’azzardo problematico e dei minorenni rispettando la legislazione in materia di tutela dei consumatori e il diritto penale e tutelando le competizioni sportive da qualsiasi influenza indebita legata alle scommesse sportive,

J.

considerando che il gioco d’azzardo online comporta diversi fattori di rischio legati al gioco problematico quali, ad esempio, la facilità di accesso al gioco d'azzardo, la disponibilità di una varietà di giochi e minori costrizioni sociali (7),

K.

considerando che le scommesse sportive e gli altri giochi online si sono sviluppati rapidamente e in modo incontrollato (soprattutto per via transfrontaliera tramite Internet) e che la sempre presente minaccia rappresentata dal fenomeno di concordare i risultati delle partite e delle cosiddette «lay bets» (scommesse amatoriali) su eventi specifici nelle gare sportive rende lo sport particolarmente vulnerabile alle scommesse illegali,

Trasparenza del settore a tutela degli interessi pubblici e dei consumatori

1.

sottolinea che, in conformità con il principio di sussidiarietà e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli Stati membri hanno l'interesse e il diritto di regolamentare e controllare i propri mercati del gioco d’azzardo conformemente alle proprie tradizioni e culture al fine di proteggere i consumatori dalla dipendenza, dalla frode, dal riciclaggio di denaro sporco e dal fenomeno di concordare il risultato delle partite nello sport, nonché di tutelare le strutture di finanziamento tradizionali che finanziano le attività sportive e alcune altre cause sociali negli Stati membri; sottolinea che anche tutte le altre parti interessate possono trarre beneficio da un mercato del gioco d'azzardo adeguatamente controllato e regolamentato; sottolinea che gli operatori del gioco d’azzardo devono osservare la legislazione dello Stato membro in cui forniscono i propri servizi e in cui risiedono i consumatori;

2.

sottolinea che i servizi di gioco d’azzardo devono essere considerati un’attività economica di natura molto speciale, per via degli aspetti di ordine pubblico e sociale e di assistenza sanitaria ad essi correlati, per la quale la concorrenza non porterà ad una migliore ripartizione delle risorse, ragione per cui il gioco d’azzardo richiede un approccio multipilastro; sottolinea che un approccio basato esclusivamente sul mercato interno non è appropriato in questo settore così delicato ed esorta la Commissione a prestare particolare attenzione ai pareri della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia;

3.

sostiene il lavoro avviato in seno al Consiglio sotto la presidenza francese, che affronta questioni relative al gioco d’azzardo online e tradizionale e alle scommesse; invita il Consiglio a continuare a tenere discussioni ufficiali vertenti su una potenziale soluzione politica in merito al metodo da adottare per definire e affrontare i problemi derivanti dal gioco d'azzardo online ed esorta la Commissione a sostenere detto processo, a svolgere studi e a presentare adeguate proposte auspicate dal Consiglio per il conseguimento di obiettivi comuni nel settore del gioco d'azzardo online;

4.

esorta gli Stati membri a cooperare strettamente al fine di risolvere i problemi di ordine pubblico e sociale derivanti dal gioco d’azzardo online transfrontaliero, quali ad esempio la dipendenza dal gioco e l’uso illecito di dati personali o di carte di credito; esorta le istituzioni dell'Unione europea a cooperare strettamente con gli Stati membri nella lotta contro ogni offerta di servizi di gioco d’azzardo non autorizzata o illegale, a proteggere i consumatori e a prevenire le frodi; sottolinea l'esigenza di una posizione comune relativa al metodo per conseguire detto obiettivo;

5.

sottolinea che i legislatori e gli operatori dovrebbero cooperare strettamente con gli altri attori che operano nel settore del gioco d’azzardo online, quali ad esempio gli operatori del settore, i legislatori, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni sportive, le associazioni del settore e i media, che condividono la responsabilità di garantire l’integrità del gioco d’azzardo online e di informare i consumatori circa le possibili conseguenze negative;

Lotta contro la frode e altre forme di comportamento criminale

6.

sottolinea che le attività criminali quali il riciclaggio di denaro sporco e l’economia sommersa possono essere associate alle attività di gioco d’azzardo e avere un impatto sull’integrità dello sport e degli eventi sportivi; ritiene che la minaccia all'integrità dello sport e delle gare sportive abbia massicce ripercussioni sulla partecipazione della cittadinanza, uno dei principali fattori che contribuisce alla salute pubblica e all'integrazione sociale; è del parere che, qualora lo sport fosse percepito quale oggetto di manipolazioni per il guadagno economico dei giocatori, dei funzionari o di terzi anziché essere praticato conformemente ai suoi valori e alle sue regole e per il piacere dei suoi sostenitori, ne potrebbe derivare una perdita di fiducia pubblica;

7.

è del parere che la crescita del gioco d’azzardo online dia adito a maggiori opportunità di pratiche scorrette quali la frode, le partite dal risultato concordato, i sistemi di scommesse illegali e il riciclaggio di denaro sporco, sia perché i giochi online possono essere creati e smantellati molto rapidamente, sia a causa della proliferazione di operatori offshore; esorta la Commissione, Europol e le altre istituzioni nazionali e internazionali a monitorare da vicino e a riferire i risultati dei controlli in tale ambito;

8.

ritiene che la difesa dell’integrità delle gare e degli eventi sportivi necessiti della collaborazione tra titolari di diritti sportivi, operatori di scommesse online e autorità pubbliche a livello nazionale, europeo e internazionale;

9.

invita gli Stati membri a garantire che gli organizzatori di gare sportive, gli operatori di scommesse e le autorità di regolamentazione cooperino sulle misure da intraprendere per far fronte ai rischi connessi alle attività di scommesse illegali e alla prassi di concordare il risultato delle partite nello sport e definiscano un quadro normativo realizzabile, equo e sostenibile finalizzato a tutelare l’integrità dello sport;

10.

sottolinea che le scommesse sportive costituiscono una forma di sfruttamento commerciale delle gare sportive ed esorta gli Stati membri ad adoperarsi affinché dette gare non siano soggette ad alcun uso commerciale non autorizzato, segnatamente attraverso il riconoscimento di un diritto per gli organizzatori di eventi sportivi, e a creare strumenti volti a garantire eque retribuzioni finanziarie a vantaggio dello sport professionale e amatoriale a tutti i livelli; invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di riconoscere agli organizzatori di gare sportive un diritto di proprietà intellettuale (una sorta di diritto all'immagine (8)) su dette gare;

Prevenzione del pregiudizio arrecato al consumatore

11.

ritiene che Internet, fornendo potenzialmente l'opportunità di giocare d'azzardo online in privato in qualsiasi momento, con risultati immediati e con la possibilità di giocare con ingenti somme di denaro, crei nuove circostanze che possono favorire la dipendenza dal gioco d'azzardo; osserva, tuttavia, che ancora non si conoscono pienamente gli effetti sui consumatori delle specifiche forme di servizi di gioco d'azzardo offerte online e che la questione dovrebbe essere oggetto di indagini dettagliate;

12.

richiama l’attenzione sulla crescente preoccupazione nei confronti della capacità dei giovani di accedere, legalmente o illegalmente, alla possibilità di giocare d’azzardo online e sottolinea la necessità di effettuare controlli di età più efficaci e di fare in modo che i minori non possano avere accesso alle dimostrazioni gratuite dei giochi d'azzardo sui siti web;

13.

sottolinea che i giovani in particolare possono avere difficoltà a distinguere tra i concetti di fortuna, destino, caso e probabilità; esorta gli Stati membri ad analizzare i fattori chiave di rischio che possono incrementare la probabilità che una persona (giovane) sviluppi un problema di gioco d’azzardo nonché a trovare gli strumenti idonei per far fronte a questi fattori;

14.

è preoccupato per la crescente interconnessione tra la televisione interattiva, i telefoni cellulari e i siti Internet nell’offrire giochi d’azzardo a distanza od online rivolti soprattutto ai minori; ritiene che detta evoluzione porrà nuove sfide in ambito di regolamentazione e di protezione sociale;

15.

è del parere che il gioco d’azzardo online sia in tutta probabilità fonte di rischi per i consumatori e che gli Stati membri potrebbero quindi legittimamente limitare la libera fornitura di servizi di giochi d’azzardo online al fine di tutelare i consumatori;

16.

sottolinea che i genitori hanno responsabilità nella prevenzione del gioco d’azzardo e della dipendenza da gioco dei minorenni;

17.

esorta, al contempo, gli Stati membri a stanziare fondi adeguati a favore della ricerca, della prevenzione e del trattamento dei problemi legati al gioco d’azzardo online;

18.

ritiene che gli utili derivanti dal gioco d’azzardo dovrebbero essere usati a vantaggio della società, incluso il finanziamento rinnovabile a favore dell’istruzione, della salute, dello sport professionale e amatoriale e della cultura;

19.

sostiene l'elaborazione di standard sul gioco d’azzardo online per quanto concerne i limiti d'età, il divieto di regimi di credito e di bonus per proteggere i giocatori vulnerabili, le informazioni sulle possibili conseguenze del gioco d’azzardo, le informazioni su dove cercare aiuto in caso di dipendenza, la potenziale dipendenza creata da alcuni giochi, ecc.;

20.

esorta tutte le parti interessate ad affrontare il rischio di isolamento sociale causato dalla dipendenza dal gioco d’azzardo online;

21.

ritiene che l’autoregolamentazione in merito alla pubblicità, alla promozione e alla fornitura dei giochi online non sia sufficientemente efficace e sottolinea pertanto la necessità di una regolamentazione e di cooperazione tra gli operatori del settore e le autorità;

22.

esorta gli Stati membri a cooperare a livello europeo al fine di adottare misure contro qualsiasi forma di pubblicità o commercializzazione aggressiva del gioco d'azzardo online da parte di operatori pubblici o privati, comprese le dimostrazioni gratuite dei giochi, per proteggere in modo particolare i giocatori e i consumatori vulnerabili quali bambini e giovani;

23.

propone di esaminare la possibilità di introdurre una somma massima mensile che una persona può dedicare alle attività di gioco d’azzardo o di obbligare gli operatori del gioco d’azzardo online a utilizzare carte prepagate per il gioco d’azzardo online da vendersi nei negozi;

Codice di condotta

24.

osserva che un codice di condotta potrebbe ancora essere uno strumento aggiuntivo utile per raggiungere alcuni obiettivi pubblici (e privati) e per tener conto degli sviluppi tecnologici, dei cambiamenti delle preferenze dei consumatori o degli sviluppi delle strutture di mercato;

25.

sottolinea che il codice di condotta rimane in definitiva un approccio di autoregolamentazione dettato dagli operatori del settore e può quindi intervenire soltanto in aggiunta e non in sostituzione della legislazione;

26.

sottolinea altresì che l’efficacia del codice di condotta dipenderà in larga misura dal suo riconoscimento da parte dei legislatori nazionali e dei consumatori, nonché dalla sua applicazione;

Monitoraggio e ricerca

27.

esorta gli Stati membri a documentare la portata e la crescita dei loro mercati del gioco d’azzardo online, nonché le sfide da esso derivanti;

28.

esorta la Commissione ad avviare uno studio sul gioco d’azzardo online e sul relativo rischio di dipendenza, considerando ad esempio in che misura la pubblicità contribuisce a creare dipendenza, se è possibile dar vita a una categorizzazione comune europea dei giochi in base alle potenzialità di creare dipendenza e quali sono le possibili misure preventive e curative;

29.

esorta la Commissione a esaminare in particolare il ruolo della pubblicità e della commercializzazione (comprese le dimostrazioni online gratuite dei giochi) in quanto fattori che incentivano, direttamente o indirettamente, i minori a giocare d'azzardo;

30.

esorta la Commissione, Europol e le autorità nazionali a raccogliere e condividere informazioni circa la portata della frode e di altri comportamenti criminali nel settore del gioco d’azzardo online, ad esempio tra gli attori coinvolti;

31.

esorta la Commissione a svolgere uno studio, in stretta collaborazione con i governi nazionali, sugli effetti economici e non della fornitura di servizi di gioco d'azzardo online transfrontaliero in termini di integrità, responsabilità sociale, tutela dei consumatori e questioni inerenti all'imposizione fiscale;

32.

sottolinea quanto sia importante che lo Stato membro di residenza del consumatore sia in grado di controllare, limitare e supervisionare efficacemente i servizi di gioco d’azzardo forniti sul suo territorio;

33.

esorta la Commissione e gli Stati membri a specificare il luogo d'imposizione fiscale delle attività di gioco d’azzardo online;

*

* *

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Schindler 1994 (C-275/92), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Placanica 2007 (C-338/04), Unibet 2007 (C-432/05), UNIRE 2007 (C-260/04).

(2)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(3)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

(4)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(5)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0198.

(7)  Parere dell’avvocato generale Bot, del 14 ottobre 2008, nella causa C-42/07; il precitato studio dell’ISDC (pag. 1450); Professore Gill Valentine, Literature review of children and young people’s gambling (lavoro richiesto dalla commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito), settembre 2008.

(8)  Riconducibile alla nozione di «Portretrecht» nei Paesi Bassi.


Top