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Document 52000PC0577

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2000/0577 def. - CNS 2000/0030 */

GU C 376E del 29.12.2000, p. 1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0577

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0577 def. - CNS 2000/0030 */

Gazzetta ufficiale n. 376 E del 29/12/2000 pag. 0001


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. Introduzione

Con la presente proposta modificata di regolamento la Commissione intende dare seguito alla risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo il 5 luglio 2000 sulla sua proposta del 26 gennaio 2000 tenendo anche conto dei lavori svoltisi sinora in seno al Consiglio su questo tema.

La relazione Lehne, adottata il 21 giugno 2000 dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, ha dato fermo sostegno alla proposta della Commissione suggerendo peraltro otto emendamenti. Nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 3 luglio 2000 la Commissione si è pronunciata su tali emendamenti assumendo una serie di impegni che sono confluiti nella presente proposta.

Anche dai lavori del Consiglio è venuto un utile contributo, che ha permesso di approfondire vari aspetti della proposta iniziale. La Commissione ne ha tratto spunto per arricchire o migliorare il testo della proposta senza però rinunciare ad alcuno degli obiettivi originari. La presente proposta modificata rispecchia ora, in più punti, i risultati del dialogo con il Consiglio.

Il commento agli articoli e agli allegati che segue illustra le modifiche proposte e ne precisa l'origine, che per alcune va ricondotta alla risoluzione del Parlamento europeo, per altre ai lavori del Consiglio.

2. Osservazioni sulle modifiche proposte

2.1. Motivazione del provvedimento

a) Considerando n. 2 (nuovo): il considerando è conseguenza della posizione assunta dalla Commissione dinanzi il Parlamento in seduta plenaria su due emendamenti e prende atto altresì dei lavori del Consiglio. In entrambe le sedi è stato chiesto di chiarire, nell'articolato stesso, le connessioni che intercorrono fra il regolamento e le altre disposizioni o strumenti vigenti. La Commissione ha spiegato, in seduta plenaria, di non poter accettare che tali chiarimenti - che in parte figurano nella relazione esplicativa - assumano la forma di articolo ma di non avere obiezioni quanto alla loro integrazione nella motivazione. Di ciò tratta, per l'appunto, il considerando n. 2 qui proposto.

b) Considerando n. 3 (ex considerando n. 2): è stato completato per tener conto dell'aggiunta, all'articolo 1, paragrafo 2, di un nuovo comma relativo alla reciprocità (cfr. commento all'articolo 1).

c) Ex considerando n. 3: la proposta di sopprimere questo considerando discende dalla proposta di sopprimere l'articolo 3 (cfr. commento all'art. 3).

d) Considerando n. 4 (nuovo): l'aggiunta di questo considerando è giustificata dal fatto che sono state cassate le voci Islanda, Liechtenstein e Norvegia dall'allegato II del regolamento (cfr. commento all'allegato II).

e) Considerando n. 10 (nuovo): l'aggiunta di questo considerando risponde all'auspicio, espresso in sede di Consiglio, di precisare la situazione dell'Islanda e della Norvegia rispetto al regolamento.

2.2. Articolato

a) Articolo 1

- Paragrafo 2: si propone di aggiungere, in fine del primo comma, l'espressione «la cui durata globale non sia superiore a tre mesi». In effetti, la versione iniziale del regolamento precisa la durata massima del soggiorno coperto da visto (cfr. la definizione di visto all'art. 2), ma tace sulla durata del soggiorno in esenzione dall'obbligo del visto. Poiché risulta dal trattato che i due tipi di soggiorno hanno durata equivalente, è sembrato utile colmare la lacuna della proposta iniziale aggiungendo la suddetta espressione.

- Si propone inoltre di completare il paragrafo 2 aggiungendo un nuovo comma, che è frutto delle discussioni in sede di Consiglio e apporta un prezioso contributo alla proposta. Tali discussioni hanno in effetti evidenziato che il regolamento non contempla alcuna possibilità di risposta a situazioni che sono invece oggetto di clausole precise negli accordi bilaterali di esenzione dall'obbligo del visto conclusi dagli Stati membri con vari paesi terzi. Questi accordi si informano al principio della reciprocità, per cui il ripristino unilaterale dell'obbligo del visto da una delle parti in linea di massima determina, nell'altra parte, una reazione analoga. Tale meccanismo di risposta è messo in moto dal ricorso alle clausole di sospensione o di recesso previste dagli accordi bilaterali. Il nuovo comma, che recepisce quanto è emerso dai lavori del Consiglio, intende istituire un dispositivo di reciprocità che consente di reagire nei confronti dei paesi terzi elencati nell'allegato II che ripristinino l'obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro. Questa reazione rientra tuttavia nel nuovo contesto dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del trattato. Essendo infatti competenza comunitaria esclusiva la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo del visto, è opportuno che, nell'attesa di futuri accordi di esenzione fra la Comunità e i paesi terzi, la sospensione di tale esenzione avvenga sin d'ora in forza di regole comunitarie. È questo il senso del nuovo comma.

- Paragrafo 3: si propone di aggiungere il termine «nuovi» onde rendere più esplicito il riferimento alla successione di Stati; si tratta di un intervento puramente redazionale.

b) Articolo 2

- Le modifiche redazionali proposte recepiscono nel contempo due emendamenti del Parlamento e le preoccupazioni espresse dal Consiglio.

- Scopo di tali modifiche è evitare formulazioni che rischiano di contravvenire alle vigenti disposizioni del sistema Schengen. Se è vero come sottolineava la relazione della proposta iniziale e tuttora sottolinea il nuovo considerando della proposta attuale che il regolamento lascia impregiudicate le disposizioni vigenti in materia di visti purché non riguardino gli elenchi di paesi, sussiste tuttavia la necessità di evitare, per ragioni di certezza normativa, eventuali conflitti con altre disposizioni in vigore.

- L'aver cassato l'espressione «per l'ingresso nel suo territorio» rende la formulazione compatibile con la regola Schengen in base alla quale un visto uniforme Schengen rilasciato da uno Stato Schengen «A» permette al suo titolare l'ingresso nel territorio di uno Stato Schengen «B».

- Il secondo trattino è stato anch'esso riformulato per evitare conflitti con le disposizioni del sistema Schengen, riprendendo i termini «transito aeroportuale» utilizzati al punto 2.1.1. dell'Istruzione consolare comune.

c) Ex articolo 3

- Nella risoluzione legislativa, il Parlamento europeo ha votato un emendamento volto a cancellare l'articolo 3. La Commissione si è dichiarata disposta ad accettare l'emendamento. Va detto, a onor del vero, che anche durante i lavori del Consiglio erano stati espressi dubbi sulla fondatezza dell'articolo.

- L'attuale proposta non comprende dunque più l'articolo 3 della proposta iniziale. In effetti, l'equipollenza fra il permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro e il visto per l'attraversamento delle frontiere esterne avrebbe piuttosto ragion d'essere in uno strumento futuro nel quadro della normativa sul visto uniforme. D'altro canto, l'eliminazione dell'art. 3 non rischia di creare un vuoto normativo dato che gli Stati Schengen già applicano il principio dell'equipollenza fra permesso di soggiorno e visto, e dato che gli Stati non Schengen (Irlanda e Regno Unito) non partecipano all'adozione del regolamento proposto non essendosi avvalsi della facoltà di parteciparvi di cui pure dispongono a norma del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sulla posizione di questi due Stati membri.

d) Articolo 3 (ex articolo 4)

- Le aggiunte proposte intendono apportare al testo dell'articolo le precisazioni che già esistevano nella relazione alla proposta iniziale.

e) Articolo 4 (ex articolo 5)

- Paragrafo 1: L'inizio del paragrafo è presentato in modo da far risaltare più chiaramente, fra due trattini, che le eccezioni possono applicarsi nei due sensi, sia all'obbligo del visto, sia all'esenzione da tale obbligo. Per questa seconda fattispecie, viene ora precisato che la materia sarà oggetto, in futuro, di accordi da concludersi fra la Comunità e i paesi terzi.

- I termini aggiunti alla lettera d) non ne modificano affatto la sostanza ma rispondono solo a un'esigenza di chiarezza. Il testo della lettera e), che restringe il campo d'applicazione personale dell'esenzione, è stato modificato allo scopo di evitare conflitti con il sistema Schengen (allegato 2 dell'Istruzione consolare comune).

- Nuova lettera f): le discussioni in sede di Consiglio hanno permesso di individuare un fattore di cui non aveva tenuto conto la proposta iniziale della Commissione. Alcuni Stati membri escludono dal campo di applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto le persone che entrano nel loro territorio per esercitarvi un'attività retribuita. L'esistenza di tali esclusioni figura, a titolo informativo, nella comunicazione emanata dalla Commissione nel quadro dell'attuazione del regolamento (CE) n. 574/99. Per evitare che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento queste esclusioni risultino vietate, è parso necessario prevedere la possibilità di questa deroga all'esenzione dall'obbligo del visto.

- La formulazione della nuova lettera f) tiene conto delle implicazioni future del contesto istituzionale. In effetti, la suddetta deroga dovrebbe essere costituire oggetto, in futuro, di un accordo fra la Comunità e taluni paesi terzi.

f) Articolo 5 (ex articolo 6)

- La modificazione è indotta dall'eliminazione dell'articolo 3 della parte originaria.

g) Articolo 6 (ex articolo 7)

- Solo le parti I, II e III dell'allegato 5 del Manuale comune corrispondono all'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune. La parte IV dell'allegato 5 del Manuale comune resta quindi invariata, che è quanto si vuole indicare con la modificazione proposta.

2.3. Allegati

a) Allegato I

- Il contenuto dell'allegato I resta invariato rispetto alla proposta iniziale.

b) Allegato II

- Nella proposta iniziale, Islanda, Liechtenstein e Norvegia figuravano alla fine dell'allegato II e una nota in calce faceva riferimento allo Spazio economico europeo. È stato giudicato più opportuno non far figurare i tre paesi nell'allegato II e aggiungere un considerando esplicativo (vedi sopra) in cui far figurare il riferimento di cui sopra.

- Nel caso di Hong Kong e Macao, il titolo della seconda parte dell'allegato è sembrato inadeguato alle caratteristiche delle due entità e si è deciso di utilizzare la denominazione amministrativa applicabile. La proposta iniziale si riferiva inoltre a queste due entità, nell'allegato II, senza dare precisazioni, lasciando sussistere il dubbio circa l'esatta delimitazione del campo di applicazione personale dell'esenzione dall'obbligo del visto. Nella presente proposta modificata, una nota in calce specifica che l'esenzione si applica ai soli titolari del passaporto delle due regioni amministrative.

2000/0030 (CNS)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione [1],

[1] COM (2000) 27 def., GU C 177, E/66, del 27 giugno 2000.

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), il Consiglio adotta le norme in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi e, in questo ambito, stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, nonché l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [3]. L'articolo 61 annovera la compilazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente legate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

[3] In forza dell'articolo 1 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, la presente proposta va trattata nel quadro del comitato misto secondo le modalità di cui all'articolo 4 del suddetto accordo.

(2) La compilazione di tali elenchi di paesi terzi è uno degli aspetti della politica in materia di visti, per la cui attuazione occorrerà peraltro emanare una serie di disposizioni. Queste possono essere disposizioni di diritto nazionale, di diritto internazionale pubblico, di diritto dell'UE o della CE, oppure possono contenere elementi del sistema Schengen integrato nel quadro dell'UE, ma restano comunque estranee al campo di applicazione materiale del presente regolamento. Di conseguenza, il presente regolamento lascia impregiudicate queste disposizioni, che riguardano in particolare:

- le autorizzazioni, diverse dai visti, eventualmente richieste per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e imposte per un soggiorno di breve durata, come le autorizzazioni per accedere a un lavoro, a una professione o a agli studi;

- le procedure e le condizioni relative al rilascio dei visti e alla loro efficacia territoriale;

- i controlli cui sono soggetti i cittadini dei paesi terzi per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

- il riconoscimento degli Stati e delle entità territoriali, nonché dei passaporti, dei documenti di identità o di viaggio rilasciati dalle loro autorità.

Le decisioni che il Consiglio può prendere nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e che hanno implicazioni sulle decisioni degli Stati membri in materia di rilascio dei visti.

(3) Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, vari criteri, in particolare quelli attinenti l'immigrazione clandestina, l'ordine pubblico e la sicurezza, le relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi, nonché le implicazioni dei principi della coerenza regionale e della reciprocità. Il principio della reciprocità costituisce inoltre il criterio di riferimento in base al quale deve funzionare il regime d'esenzione dall'obbligo del visto. È opportuno che in futuro si proceda all'attuazione di questo principio, per quanto riguarda l'eventuale sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto nei confronti dei cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato II, mediante accordi da concludersi fra la Comunità e i paesi terzi, ma sin d'ora, nell'attesa di tali accordi, è opportuno che la sospensione avvenga in forza di un dispositivo comunitario previsto dal regolamento stesso.

(4) Per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, paesi che non figurano nell'allegato II, l'esenzione dal visto è garantita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(5) Per gli apolidi, che non hanno vincoli effettivi con nessuno Stato, e per i rifugiati riconosciuti, che non possono avvalersi della protezione dello Stato di cui hanno la nazionalità, la decisione di imporre o no l'obbligo del visto va presa con riferimento ad un semplice criterio, del fatto cioè che lo Stato in cui risiedono offre loro protezione e rilascia loro documenti di viaggio.

(6) In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.

(7) Perché sia garantita la trasparenza del sistema e le persone interessate siano informate, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure che adotta per l'applicazione del presente regolamento; per gli stessi motivi, dette informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(8) In ossequio al principio della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, è necessario e opportuno, per garantire il corretto funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(9) Il presente regolamento provvede a un'armonizzazione totale nei confronti dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. È opportuno pertanto sostituire la normativa comunitaria vigente in materia.

(10) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo del sistema Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due stati il 17 maggio 1999. Osservate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi posti in essere dal presente regolamento si applicheranno anche a questi due Stati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato I devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

2. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esenti dall'obbligo previsto al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata non sia superiore a tre mesi.

Nell'attesa di accordi di esenzione dall'obbligo del visto fra la Comunità e i paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II:

a) quando un paese terzo impone l'obbligo del visto ai cittadini di uno Stato membro:

- lo Stato membro interessato può notificare per iscritto alla Commissione e al Consiglio il provvedimento mediante il quale il paese terzo ha stabilito l'obbligo del visto;

- entro due mesi dalla notifica, la Commissione pubblica una comunicazione relativa a tale provvedimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L. L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione è sospesa cinque giorni dopo la pubblicazione;

b) quando un paese terzo abroga il provvedimento mediante il quale impone l'obbligo del visto ai cittadini di uno Stato membro:

- lo Stato membro interessato notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e al Consiglio l'avvenuta abrogazione e, appena ricevuta detta notifica, la Commissione pubblica una comunicazione relativa a tale provvedimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;

- l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione è ripristinata cinque giorni dopo la pubblicazione.

Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) specificano in particolare la data a partire dalla quale hanno effetto la sospensione o il ripristino dell'esenzione dall'obbligo del visto.

3. I cittadini di nuovi paesi terzi appartenenti in passato a paesi che figurano negli allegati I e II sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 finché il Consiglio non decida diversamente secondo le modalità previste dalla pertinente disposizione del trattato.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per

- l'ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri, per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi;

- l'ingresso per un transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale.

Articolo 3

Gli apolidi ai sensi della convenzione di New York del 28 settembre 1954 e i rifugiati riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sono assoggettati all'obbligo del visto, o ne sono esentati, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato terzo in cui risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio.

Articolo 4

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o disporre deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, fatti salvi gli accordi di esenzione dall'obbligo del visto da concludersi fra la Comunità e i paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II, per le seguenti categorie di persone:

a) titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali;

b) equipaggi civili di aerei e navi;

c) equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;

d) equipaggi civili di navi che operano su corsi d'acqua internazionali;

e) titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergoverantive ai propri funzionari.

f) persone che entrano nel loro territorio per esercitarvi un'attività retribuita durante il soggiorno.

Gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto gli allievi di istituti scolastici che siano cittadini di un paese terzo dell'allegato I e residenti in un paese terzo dell'allegato II qualora partecipino in gruppo a una gita scolastica e siano accompagnati da un insegnante dell'istituto.

Articolo 5

Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure derogatorie adottate ai sensi dell'articolo 4. Ogni successiva modifica di dette misure deve essere notificata entro cinque giorni lavorativi.

La Commissione pubblica, a titolo informativo, le notifiche di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 574/99 [4] è sostituito dal presente regolamento.

[4] GU L 72 del 18 marzo 1999, pag. 2

L'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune e l'allegato 5 del Manuale comune, ad eccezione della parte IV, così come figurano nella decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 (SCH/Com-ex(99)13) relativa alle versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1. STATI

Afghanistan

Albania

Algeria

Angola

Antigua e Barbuda

Arabia Saudita

Armenia

Azerbaigian

Bahama

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belize

Benin

Bhutan

Bielorussia

Birmania/Myanmar

Bosnia-Erzegovina

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Ciad

Cina

Colombia

Comore

Congo

Corea del Nord

Costa d'Avorio

Cuba

Dominica

Egitto

Emirati arabi uniti

Eritrea

Etiopia

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Figi

Filippine

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Giamaica

Gibuti

Giordania

Grenada

Guinea

Guinea Bissau

Guinea Equatoriale

Guyana

Haiti

India

Indonesia

Iran

Iraq

Kazakstan

Kenya

Kirghizistan

Kiribati

Kuwait

Laos

Lesotho

Libano

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Marianne settentrionali

Marocco

Marshall (isole)

Mauritania

Mauritius

Micronesia

Moldova

Mongolia

Mozambico

Namibia

Nauru

Nepal

Niger

Nigeria

Oman

Pakistan

Palau

Papua Nuova Guinea

Perù

Qatar

Repubblica Centrafricana

Repubblica del Sud Africa

Repubblica democratica del Congo

Repubblica Dominicana

Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

Ruanda

Russia

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Salomone, Isole

Samoa

São Tomé e Príncipe

Seicelle

Senegal

Sierra Leone

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudan

Suriname

Swaziland

Tagikistan

Tanzania

Thailandia

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Tuvalu

Ucraina

Uganda

Uzbekistan

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Autorità palestinese

Taiwan

Timor orientale

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2

1. STATI

Andorra

Argentina

Australia

Bolivia

Brasile

Brunei

Bulgaria

Canada

Cile

Cipro

Corea del Sud

Costa Rica

Croazia

Ecuador

El Salvador

Estonia

Giappone

Guatemala

Honduras

Israele

Lettonia

Lituania

Malesia

Malta

Messico

Monaco

Nicaragua

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Polonia

Repubblica ceca

Romania

San Marino

Santa Sede

Singapore

Slovacchia

Slovenia

Stati Uniti

Svizzera

Ungheria

Uruguay

Venezuela

2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA CINA

RAS di Hong Kong* RAS di Macao*

* L'esenzione dall'obbligo del visto si applica unicamente ai titolari di passaporti rilasciati da queste regioni amministrative speciali.

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