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Document 51998PC0076

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque

/* COM/98/0076 def. - SYN 97/0067 */

GU C 108 del 7.4.1998, p. 94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0076

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque /* COM/98/0076 def. - SYN 97/0067 */

Gazzetta ufficiale n. C 108 del 07/04/1998 pag. 0094


Proposta modificata di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque [COM(97) 49 def.] (1) (98/C 108/17) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1998) 76 def. - 97/0067 (SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, il 17 febbraio 1998)

L'allegato V della direttiva quadro sulle acque è sostituito dal seguente:

«Sommario

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1. STATO ECOLOGICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.1.1. Parametri per la classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali

1.1.1.1. Fiumi

1.1.1.2. Laghi

1.1.1.3. Estuari

1.1.1.4. Acque costiere

1.1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

1.1.2.1. Fiumi

1.1.2.2. Laghi

1.1.2.3. Estuari

1.1.2.4. Acque costiere

1.1.2.5. Procedura per la fissazione delle norme di qualità chimica

1.1.3. Individuazione delle condizioni di riferimento

1.1.3.1. Classificazione del tipo di ecotipo del corpo idrico

1.1.3.1.1. Fiumi

1.1.3.1.2. Laghi

1.1.3.1.3. Estuari

1.1.3.1.4. Acque costiere

1.1.3.2. Fissazione delle condizioni di riferimento: metodologia

1.1.4. Controllo dello stato delle acque superficiali

1.1.4.1. Selezione dei siti di controllo

1.1.4.2. Selezione dei parametri tipo per il controllo

1.1.4.3. Selezione della frequenza

1.1.4.4. Disposizioni supplementari per le sostanze dell'elenco prioritario

1.1.4.5. Controllo delle aree protette

1.1.4.6. Controllo in caso di inquinamento accidentale

1.1.4.7. Norme per il controllo dei parametri di tipo

1.1.5. Controllo e valutazione delle altre acque marine

1.1.6. Presentazione dei risultati del controllo e classificazione armonizzata della qualità ecologica

1.1.6.1. Presentazione dei risultati del controllo e classificazione dello stato ecologico

1.1.6.2. Comparabilità dei risultati del controllo biologico

1.1.7. Criteri per la designazione delle caratteristiche fisiche fortemente modificate

1.2. STATO CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.2.1. Selezione dei siti di controllo, nonché metodo e frequenza del campionamento e delle analisi

1.2.2. Presentazione dello stato chimico

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

2.2. STATO QUANTITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

2.2.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.2.2. Definizione di stato quantitativo buono

2.2.3. Controllo dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.2.3.1. Siti di controllo del livello delle acque sotterranee

2.2.3.2. Selezione della frequenza

2.2.3.3. Rappresentazione dello stato quantitativo

2.3. STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

2.3.1. Parametri per la classificazione dello stato chimico

2.3.2. Definizione di stato chimico buono

2.3.3. Controllo dello stato chimico delle acque sotterranee

2.3.3.1. Individuazione dei punti di controllo

2.3.3.2. Selezione di parametri

2.3.3.3. Selezione della frequenza

2.3.3.4. Rappresentazione dello stato chimico della acque sotterranee

1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1. STATO ECOLOGICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.1.1. Parametri per la classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali

1.1.1.1. Fiumi

Parametri biologici

- Composizione e abbondanza della flora acquatica

- Composizione e abbondanza della fauna invertebrata bentonica

- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Parametri idromorfologici a sostegno dei parametri biologici

- Regime idrologico (massa e dinamica del flusso idrico, inclusa la connessione con il corpo idrico sotterraneo)

- Continuità fluviale

- Elementi morfologici (variazione della profondità e della larghezza di un fiume, struttura e substrato dell'alveo, struttura della zona ripariale)

Parametri chimici e fisico-chimici a sostegno dei parametri biologici

Parametri generali

- Temperatura dell'acqua

- Bilancio dell'ossigeno

- Salinità

- pH

- Stato di acidificazione

- Concentrazione di nutrienti

Altre sostanze di cui all'allegato VIII

- Tutte le sostanze prioritarie scaricate

- Altre sostanze il cui scarico nel corpo idrico in quantità significative è stato accertato tramite l'inventario delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse

1.1.1.2. Laghi

Parametri biologici

- Composizione e abbondanza della flora acquatica (diversa dal fitoplancton)

- Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

- Composizione e abbondanza della fauna invertebrata bentonica

- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Parametri idromorfologici a sostegno dei parametri biologici

- Regime idrologico (massa e dinamica del flusso idrico, inclusi il tempo di residenza e la connessione con il corpo idrico sotterraneo)

- Elementi morfologici (variazione della profondità del lago, massa, struttura e substrato del letto, struttura della zona ripariale)

Parametri chimici e fisico-chimici a sostegno dei parametri biologici

Parametri generali

- Trasparenza

- Temperatura dell'acqua

- Bilancio dell'ossigeno

- Salinità

- pH

- Stato di acidificazione

- Concentrazione di nutrienti

Altre sostanze di cui all'allegato VIII

- Tutte le sostanze prioritarie scaricate

- Altre sostanze il cui scarico nel corpo idrico in quantità significative è stato accertato tramite l'inventario delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse

1.1.1.3. Estuari

Parametri biologici

- Composizione e abbondanza della flora acquatica (diversa dal fitoplancton)

- Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

- Composizione e abbondanza della fauna invertebrata bentonica

- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Parametri idromorfologici a sostegno dei parametri biologici

- Regime di marea

- Continuità

- Elementi morfologici (variazione della profondità, massa, struttura e substrato del letto, struttura della zona ripariale)

Parametri chimici e fisico-chimici a sostegno dei parametri biologici

Parametri generali

- Temperatura

- Bilancio dell'ossigeno

- Salinità

- pH

- Concentrazione di nutrienti

Altre sostanze di cui all'allegato VIII

- Tutte le sostanze prioritarie scaricate

- Altre sostanze il cui scarico nel corpo idrico in quantità significative è stato accertato tramite l'inventario delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse

1.1.1.4. Acque costiere

Parametri biologici

- Composizione e abbondanza della flora acquatica (diversa dal fitoplancton)

- Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

- Composizione e abbondanza della fauna invertebrata bentonica

- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Parametri idromorfologici a sostegno dei parametri biologici

- Elementi morfologici (flusso di acqua dolce, profondità, carico sedimentario, direzione delle correnti dominanti, struttura e substrato della costa, struttura della zona ripariale)

Parametri chimici e fisico-chimici a sostegno dei parametri biologici

Parametri generali

- Temperatura dell'acqua

- Bilancio dell'ossigeno

- Salinità

- pH

- Concentrazione di nutrienti

Altre sostanze di cui all'allegato VIII

- Tutte le sostanze prioritarie scaricate

- Altre sostanze il cui scarico nel corpo idrico in quantità significative è stato accertato tramite l'inventario delle fonti di inquinamento puntuali e diffuse

1.1.2. Definizioni normative per la classificazione dello stato ecologico

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

1.1.2.5. Procedura che gli Stati membri devono applicare per la fissazione delle norme di qualità chimica

1.1.2.5.1. Dati necessari

Ove possibile, dovrebbero essere ottenuti dati in fase acuta e in fase cronica per i seguenti taxa, denominati collettivamente «insieme di base»:

- alghe e/o macrofite,

- dafnia,

- pesci.

Possono essere eventualmente presi in considerazione altri taxa per cui sono disponibili dati.

1.1.2.5.2. Fissazione delle norme di qualità ambientale

La procedura seguente si applica per fissare la concentrazione massima annuale media:

i) individuare, mediante prove di laboratorio, la concentrazione affidabile e pertinente più bassa che produce effetto e applicare il fattore di sicurezza adeguato, in base alla seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

In determinati casi gli Stati membri possono adeguare i suddetti valori come indicato nella sezione 3.3.1 della parte II del documento tecnico di orientamento a integrazione della direttiva 93/67/CEE della Commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle nuove sostanze, e del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi delle sostanze esistenti;

ii) se sono disponibili dati sulla persistenza e sulla bioaccumulazione, tenerne conto nel derivare il valore finale della norma di qualità ambientale;

iii) confrontare la norma così derivata con i riscontri emersi dagli studi in campo; se si rilevano anomalie, rivedere la derivazione;

iv) sottoporre la norma derivata a una valutazione paritetica e ad una consultazione pubblica nello Stato membro.

1.1.3. Individuazione delle condizioni di riferimento

1.1.3.1. Classificazione del tipo di ecotipo del corpo idrico

Metodologia

i) Classificare i corpi idrici superficiali nell'ambito del bacino idrografico per ecotipi.

ii) A tal fine, gli Stati membri possono seguire il sistema A o il sistema B sottodescritti. Se si segue il sistema A, classificare il bacino idrografico per ecoregioni secondo la mappa riportata nell'allegato X. Classificare poi i corpi idrici di ciascuna ecoregione in ecotipi secondo i criteri contenuti nelle tabelle relative al sistema A.

iii) Se lo Stato membro segue il sistema B, conseguire almeno lo stesso grado di classificazione realizzabile con il sistema A.

iv) Completare la procedura entro il 30 giugno 2001.

v) Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, un elenco degli ecotipi così distinti, corredato di mappe (GIS) delle rispettive ubicazioni geografiche.

vi) Se del caso, gli Stati membri adeguano la classificazione per tipo di corpo idrico, tra l'altro in base ai risultati del controllo previsto all'articolo 13.

1.1.3.1.1. Classificazione dei fiumi per ecotipi

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

1.1.3.1.2. Classificazione dei laghi per ecotipi

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

1.1.3.1.3. Classificazione degli estuari per ecotipi

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

1.1.3.1.4. Classificazione delle acque costiere per ecotipi

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

1.1.3.2. Fissazione delle condizioni di riferimento: metodologia

i) Per ciascun ecotipo definito nel punto 1.1.3.1 è fissata una serie di condizioni di riferimento, che rappresentano i valori dei parametri biologici riscontrati per tale ecotipo in stato elevato.

ii) Le condizioni di riferimento possono basarsi su criteri spaziali e/o temporali.

iii) Per le condizioni di riferimento basate su criteri spaziali, gli Stati membri devono istituire una rete di riferimento composta di almeno 5 siti di stato elevato all'interno di ciascun ecotipo. Tramite tale rete si individuano i valori dei parametri biologici elencati al punto 1.1 e corrispondenti allo stato ecologico elevato, utilizzando direttamente i dati di riferimento oppure ricavando da essi modelli prospettici.

iv) Le condizioni di riferimento basate sui criteri temporali sono individuate ricorrendo a dati storici rilevati al sito per individuare i valori dei parametri biologici, di cui al punto 1.1, corrispondenti a uno stato ecologico elevato. Le condizioni di riferimento possono anche essere determinate combinando le condizioni di riferimento basate su criteri spaziali con quelle basate su criteri temporali, ad esempio mediante dati storici di un sito di riferimento. I valori storici sono fissati utilizzando dati raccolti nel passato oppure dati raccolti nel presente con metodi paleologici.

v) Le condizioni di riferimento sono fissate entro il 31 dicembre 2001.

1.1.4. Controllo dello stato delle acque superficiali

I programmi di controllo dello stato delle acque superficiali, come previsto dall'articolo 10, sono istituiti secondo i requisiti elencati in appresso per fornire una panoramica complessiva dello stato delle acque superficiali di ciascun bacino idrografico. Tali programmi sono riesaminati ogni tre anni.

1.1.4.1. Selezione dei siti di controllo

Gli Stati membri identificano separatamente tutti i corpi idrici di ciascun distretto idrografico.

Gli Stati membri designano i siti di controllo da includere nel programma di controllo in base ai requisiti seguenti:

1) individuare i corpi soggetti a impatto da fonte puntuale, ai sensi dell'allegato III, punto 2;

2) individuare i corpi soggetti a impatto da fonte diffusa, ai sensi dell'allegato III, punto 3;

3) individuare i corpi non soggetti a impatto antropogenico;

4) individuare tutti i corpi idrici significativi (1) che attraversano i confini di uno Stato membro;

5) individuare tutti i corpi significativi che scaricano in acque territoriali.

I corpi di cui al punto 1 sono designati come siti di controllo.

I corpi di cui al punto 2 sono valutati nel seguente modo:

- designare come sito di controllo ogni corpo soggetto all'impatto oppure

- designare come sito di controllo una selezione di corpi idrici che siano al contempo:

- rappresentativi degli ecotipi (2) soggetti all'impatto e

- rappresentativi della variabilità spaziale dell'impatto.

I corpi di cui al punto 3 sono valutati nel seguente modo:

- designare come sito di controllo ogni corpo idrico oppure

- designare come sito di controllo una selezione di corpi idrici rappresentativi degli ecotipi presenti nel bacino.

I corpi di cui ai punti 4 e 5 sono controllati nel punto di scarico nelle acque territoriali o nel territorio di un altro Stato.

Gli Stati membri designano gli ulteriori siti di controllo necessari per fornire una panoramica complessiva dello stato delle acque superficiali per ciascun bacino idrografico.

1.1.4.2. Selezione dei parametri di tipo per il controllo

Gli Stati membri controllano ciascun sito designato in base ai punti da 1 a 5 rispetto ai parametri elencati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nella tabella precedente, per «inventario» si intende il controllo dei parametri di sostegno che indicano il livello di impatto, individuati nell'inventario delle fonti di inquinamento di cui all'allegato III, cui è soggetto il corpo idrico e quindi la comunità biologica.

Nella tabella precedente, per «indagine» si intende il controllo dei parametri di sostegno quando la qualità biologica non raggiunge lo stato buono.

Nella tabella precedente, per «riferimento» si intende il controllo di tutti i parametri di sostegno che indicano la condizione dei siti di riferimento (3) per accertare che non siano soggetti a un impatto antropogenico significativo.

1.1.4.3. Selezione della frequenza

Gli Stati membri effettuano il controllo con la frequenza ritenuta necessaria per assicurare che una qualsiasi modifica della classificazione sia individuata con un grado di attendibilità pari al 90 % negli intervalli tra i periodi triennali, ma in ogni caso gli Stati membri controllano, ove previsto dalla tabella 1.1.4.2, gli elementi di qualità pertinenti con la frequenza minima sottoindicata.

>SPAZIO PER TABELLA>

Il livello di attendibilità e precisione conseguito dal sistema di controllo impiegato è definito nel piano di gestione del bacino idrografico.

1.1.4.4. Disposizioni supplementari per le sostanze dell'elenco prioritario

i) I corpi idrici di tipo 1 in cui sono state immesse sostanze dell'elenco prioritario continuano ad essere controllati fino al momento in cui non si otterranno 12 campioni consecutivi inferiori alle pertinenti «nqa» per le sostanze in questione.

ii) I punti di controllo vanno scelti in modo da assicurare il raggiungimento costante degli obiettivi di qualità pertinenti in punti sufficientemente vicini al punto di immissione, affinché siano rappresentativi della qualità delle acque riceventi nell'area soggetta all'immissione, tenuto conto di una zona di mescolamento accettabile.

iii) Il controllo supplementare necessario in caso di superamento di una «nqa» per una sostanza dell'elenco prioritario include un controllo entro un dato raggio dal punto di immissione per identificare l'estensione dell'area di superamento.

1.1.4.5. Controllo delle aree protette

Il controllo previsto ai punti da 1.1.4.1 a 1.1.4.4 è potenziato in base ai seguenti requisiti:

i) Punti di produzione di acqua potabile

Le aree individuate ai sensi dell'articolo 8 (produzione di acqua potabile) sono designati come siti di controllo e sono controllate per tutti i parametri per i quali siano state fissate norme di qualità ambientale ai sensi dell'articolo 8. I controlli vanno effettuati con la seguente frequenza:

Frequenza annua minima di campionamento e analisi per ciascun parametro per il quale sia stata stabilita una «nqa» ai sensi dell'articolo 8.

>SPAZIO PER TABELLA>

ii) Acque di balneazione

Per le aree in questione i controlli sono effettuati secondo i requisiti stabiliti nella direttiva 76/160/CEE.

iii) Aree rispetto ai sensibili nutrienti

Per le aree in questione i controlli sono effettuati secondo i requisiti stabiliti nelle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE.

iv) Aree di protezione dell'habitat e delle specie

Per le aree in questione i controlli sono effettuati come per i corpi di tipo 1 e ogniqualvolta si consideri necessario per accertare che le condizioni di tali aree soddisfano i requisiti del provvedimento in base a cui sono state designate.

1.1.4.6. Controllo in caso di inquinamento accidentale

In caso di inquinamento accidentale, come previsto dall'articolo 19, i controlli sono effettuati come per i corpi di tipo 1 al fine di valutare l'impatto dell'inquinamento accidentale sul corpo idrico ricevente.

1.1.4.7. Norme per il controllo dei parametri di tipo

Campionamento di macroinvertebrati

>SPAZIO PER TABELLA>

Campionamento di macrofite

Norme CEN/ISO in elaborazione.

Campionamento di pesci

Norme CEN/ISO in elaborazione.

Campionamento di diatomee

Norme CEN/ISO in elaborazione presso il CEN.

Norme per i parametri fisico-chimici

Norme per i parametri idromorfologici

1.1.5. Controllo e valutazione delle altre acque marine

>SPAZIO PER TABELLA>

Metodologia

1. Ogni Stato membro individua, conformemente alla metodologia di cui all'allegato III:

a) le sostanze o i contaminanti di cui alle sezioni 1 o 2 della tabella 1.1.5 introdotti in quantità significative nell'ambiente marino, dall'atmosfera, dai fiumi e dagli estuari, da scarichi diretti, in prossimità delle rotte di navigazione e di impianti offshore. Sono incluse in particolare le immissioni di sostanze per le quali sia comprovato il significativo contributo all'inquinamento delle acque marine di qualsiasi altro Stato membro;

b) la presenza significativa di rifiuti sulla superficie del mare, sul fondale e lungo le coste;

c) la presenza significativa di attività di pesca e di maricoltura.

2. Per ciascuna sostanza e ciascun contaminante di cui alla sezione 1 della tabella 1.1.5, individuati ai sensi del punto 1, lettera a), gli Stati membri:

a) controllano le concentrazioni marine nei sedimenti e nel biota;

b) stabiliscono le concentrazioni di riferimento;

c) raffrontano le concentrazioni con i criteri di valutazione ecotossicologica.

Per i gruppi importanti di inquinanti così individuati gli Stati membri stabiliscono regimi di controllo degli effetti biologici.

3. Per le immissioni significative di nutrienti di cui al punto 1, lettera a), gli Stati membri:

a) stabiliscono un programma di controllo volto a individuare se elevate concentrazioni di nutrienti o flussi di origine antropogenica causino un aumento della frequenza, dell'ampiezza o della durata della fioritura del fitoplancton, o un cambiamento nella composizione delle specie, e

b) effettuano un controllo per individuare e valutare in quale misura un aumento dell'abbondanza di fitoplancton, un cambiamento nella composizione delle specie di fitoplancton e la presenza di specie tossiche di fitoplancton provochino alterazioni ecologiche.

4. Per i rifiuti di cui al punto 1, lettera b), gli Stati membri:

a) stabiliscono e valutano l'origine, la composizione, la presenza e la quantità di rifiuti, e

b) valutano le informazioni, attinenti alla salute, relative al contenuto gastrico di uccelli e di organismi marini.

5. Per le attività di pesca e la maricoltura di cui al punto 1, lettera c), gli Stati membri:

a) per le attività di pesca:

- controllano i rigetti in mare di pesci e di scarti,

- controllano le catture accessorie e stabiliscono il controllo degli effetti biologici al fine di quantificare gli effetti sugli stock di specie non bersaglio e sulle comunità bentoniche;

b) per la maricoltura:

- stabiliscono e controllano la composizione genetica degli stock selvatici per individuare eventuali ripercussioni,

- controllano malattie e parassiti degli stock selvatici e valutano il rischio di un'eventuale propagazione dalla maricoltura,

- sorvegliano le concentrazioni/gli effetti biologici di antiparassitari e antibiotici.

6. Al fine di giungere a una valutazione globale della salute ecologica, per quantificare l'impatto delle attività umane, gli Stati membri elaborano obiettivi di qualità ecologica, individuano opportuni indicatori delle specie e definiscono un sistema di controllo biologico in funzione dei loro obiettivi di qualità ecologica.

7. Entro il 31 dicembre 2001 la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, adotta le specifiche tecniche e le disposizioni per la garanzia della qualità necessarie a garantire l'affidabilità e la comparabilità dei dati nonché a registrare chiaramente le procedure utilizzate per il controllo, la valutazione e l'analisi delle attività di cui ai punti da 2 a 6. La Commissione assicura la massima coerenza tra gli obblighi stabiliti e quelli risultanti dalle convenzioni internazionali relative alle acque territoriali e alle altre acque marine.

1.1.6. Presentazione dei risultati del controllo e classificazione armonizzata della qualità ecologica

1.1.6.1. Presentazione dei risultati del controllo e classificazione dello stato ecologico

i) Per il controllo biologico gli Stati membri presentano i risultati del controllo per ogni sito in termini di scostamento dalle condizioni di riferimento per detto sito. Il grado di scostamento è espresso numericamente da un'unica cifra. Un registro dei siti, compresa la rete di intercalibrazione, è compilato e messo a disposizione - per osservazioni - 9 mesi prima della data indicata nell'articolo 5, paragrafo 1.

ii) Per ogni parametro chimico il risultato del controllo è espresso come valore numerico assoluto e trasformato poi in una classificazione qualitativa come previsto al punto 1.2.

iii) Per i parametri idromorfologici il risultato del controllo è espresso come classificazione qualitativa secondo quanto previsto al punto 1.2.

iv) Gli Stati membri classificano la qualità ecologica per ogni corpo idrico secondo il seguente schema:

>SPAZIO PER TABELLA>

È fornita una mappa della qualità biologica conforme allo schema dei colori indicato.

Se il mancato raggiungimento di uno stato ecologico buono è dovuto esclusivamente alle caratteristiche fisiche fortemente modificate, si sovrapporrà una serie di trattini verdi sul colore appropriato.

v) La classificazione della qualità ecologica per il corpo idrico è rappresentata da una sequenza di tre lettere: la prima rappresenta la classificazione per i parametri biologici; la seconda la classificazione per i parametri idromorfologici; la terza la classificazione per i parametri chimici. Lo stato ecologico globale del corpo idrico è dato dalla classificazione più bassa tra le tre indicate.

1.1.6.2. Comparabilità dei risultati del controllo biologico

i) La Commissione provvede a uno scambio di informazioni tra Stati membri che consenta di individuare in tutta la Comunità una serie di corpi idrici, da una selezione rappresentativa di ecotipi, di qualità corrispondenti alle definizioni normative delle classi qualitative di cui al punto 1.2. Il complesso di questo gruppo di siti è denominato «rete di intercalibrazione». Un registro dei siti che facenti parte della rete di intercalibrazione deve essere preparato e reso disponibile per osservazioni entro il 31 marzo 2001.

ii) L'istituzione della rete di intercalibrazione per lo stato ecologico buono deve essere completata entro il 31 dicembre 2001.

iii) La Commissione coordina l'operazione di intercalibrazione. Ogni sistema di controllo biologico impiegato da uno Stato membro ai fini dell'articolo 10 è testato sulla rete di intercalibrazione, nel seguente modo:

- ogni sistema di controllo biologico è applicato a ogni sito della rete di intercalibrazione dell'ecotipo per il quale sarà utilizzato nella pratica. La rete di intercalibrazione comprende almeno cinque siti per ognuno dei cinque livelli qualitativi di ciascun ecotipo;

- i rapporti di qualità ambientale per ciascun sistema di controllo nazionale sono stabiliti per ciascuna delle cinque classi qualitative. Gli Stati membri classificano lo stato ecologico del corpo idrico ai fini della presente direttiva con riferimento ai rapporti così stabiliti.

iv) L'operazione di intercalibrazione di cui al paragrafo 4 deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2002. La Commissione pubblica entro il 30 giugno 2003 una tabella dei valori così fissati.

1.1.7. Criteri per la designazione delle caratteristiche fisiche fortemente modificate

Lo Stato membro può designare le caratteristiche fisiche di un corpo come fortemente modificate in base alle considerazioni seguenti:

i) possibilità tecnica e fattibilità dal punto di vista economico di apportare modifiche,

ii) effetti di tali modifiche sull'ambiente in senso più ampio,

iii) effetti sulla navigazione,

iv) effetti sulle attività ai cui fini l'acqua è accumulata (generazione di energia, fornitura di acqua potabile, ecc.),

v) effetti sulla regolazione delle acque e sulla protezione dalle inondazioni.

Se le caratteristiche di un corpo idrico sono così designate, la designazione e le relative motivazioni sono enunciate nel piano di gestione dal bacino idrografico.

1.2. STATO CHIMICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

1.2.1. Selezione dei siti di controllo nonché metodo e frequenza del campionamento e delle analisi

La selezione avviene come precisato nella legislazione che stabilisce la norma di qualità ambientale. In assenza di orientamenti specifici, adottare lo schema relativo alla sostanza dell'elenco prioritario di cui al punto 1.1.4.3.

1.2.2. Presentazione dello stato chimico

I corpi che soddisfano tutte le norme di qualità ambientale la cui osservanza è imposta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) o lettera h), sono classificati «in stato chimico buono». In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto lo stato chimico buono.

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO

Individuazione, mappaggio e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

Gli Stati membri provvedono all'individuazione, al mappaggio e alla caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei a livello nazionale, regionale e locale.

Nel caratterizzare i corpi idrici sotterranei sono raccolte le informazioni seguenti, se pertinenti per ciascun corpo idrico sotterraneo:

- perimetro e superficie del corpo idrico sotterraneo,

- caratteristiche geologiche del corpo idrico sotterraneo, compresi estensione e tipo delle unità geologiche,

- caratteristiche idrogeologiche della falda acquifera, compresi conduttività idraulica, porosità e confinamento,

- caratteristiche dei depositi superficiali e del suolo sovrastante la falda acquifera, compresi spessore, porosità, conduttibilità idraulica, proprietà assorbenti,

- caratteristiche di stratificazione delle acque sotterranee all'interno del corpo idrico sotterraneo,

- inventario dei sistemi superficiali connessi, compresi gli ecosistemi terrestri e i corpi idrici superficiali con cui il corpo idrico sotterraneo ha una connessione dinamica,

- stime delle direzioni e delle velocità di scambio dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo e i sistemi superficiali connessi,

- dati sufficienti per calcolare la velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine.

Nel caratterizzare l'impatto delle attività umane, sono raccolte e tenute aggiornate per ciascun corpo idrico sotterraneo le informazioni seguenti:

- ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo da cui viene estratta l'acqua,

- tassi annui medi di estrazione da tali punti,

- composizione chimica dell'acqua estratta dal corpo idrico sotterraneo,

- ubicazione dei punti del corpo idrico sotterraneo che ricevono scarichi diretti di acqua,

- tassi di scarico in tali punti,

- composizione chimica delle acque scaricate nel corpo idrico sotterraneo,

- destinazione dei terreni nel bacino imbrifero del corpo sotterraneo, comprese le alterazioni antropogeniche delle caratteristiche di ravvenamento del corpo sotterraneo, tra cui deviazione delle acque piovane e del deflusso mediante interramento, ravvenamento artificiale, costruzione di dighe, drenaggio,

- aree di sviluppo umano che possono risultare danneggiate da eventuali cambiamenti del livello delle acque sotterranee.

Sono fornite informazioni sufficienti a consentire un calcolo affidabile dell'equilibrio idrico di ciascun corpo sotterraneo, per individuare la variazione netta delle riserve idriche nel corpo risultante dal volume totale di acqua di flusso e deflusso dal medesimo.

2.2. STATO QUANTITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

2.2.1. Parametro per la classificazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee

Regime di livello delle acque sotterranee

2.2.2. Definizione di stato quantitativo buono

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.3. Controllo dello stato quantitativo delle acque sotterranee

2.2.3.1. Siti di controllo del livello delle acque sotterranee

Ciascuna autorità competente costituisce una rete di controllo delle acque sotterranee a norma dei requisiti dell'articolo 10. Essa è progettata in modo da fornire una stima affidabile dello stato quantitativo di tutti i corpi idrici sotterranei.

Gli Stati membri:

1) individuano i corpi idrici sotterranei da cui sono estratte acque e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare l'impatto dell'estrazione sul livello delle acque sotterranee all'interno del corpo sotterraneo;

2) individuano i corpi idrici sotterranei soggetti a scarichi diretti o indiretti e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare l'impatto dello scarico sul livello delle acque sotterranee all'interno del corpo sotterraneo;

3) individuano tutti i corpi idrici sotterranei significativi le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare la direzione e la velocità del flusso di acque sotterranee attraverso la frontiera dello Stato membro;

4) individuano i corpi idrici sotterranei non inclusi nei punti 1, 2 o 3 e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per stimare il livello delle acque sotterranee, compresi elementi dinamici quali le variazioni stagionali e le fluttuazioni naturali a lungo termine all'interno del corpo idrico sotterraneo.

2.2.3.2. Selezione della frequenza

I livelli delle acque sotterranee sono controllati in modo da individuarne le tendenze sia a breve che a lungo termine. Il controllo dev'essere idoneo a individuare tali tendenze, nonostante la presenza di variazioni di origine climatica risultanti da fattori quali precipitazioni atmosferiche e cambiamenti climatici a lungo termine.

Il livello delle acque sotterranee in ciascun corpo sotterraneo è rilevato a una frequenza che permette di valutarne le tendenze risultanti da influenze tanto antropogeniche quanto non antropogeniche sul corpo idrico.

La frequenza dei rilevamenti permette di calcolare le risorse idriche sotterranee disponibili.

2.2.3.3. Rappresentazione dello stato quantitativo

Per ciascun punto di controllo, i rilevamenti del livello delle acque sotterranee sono analizzati per valutare le tendenze di tale livello nel corpo sotterraneo. Rilevare o prevedere tendenze antropogeniche che potrebbero causare un deterioramento dello stato ecologico dei sistemi superficiali connessi determina il fatto che al corpo non sia riconosciuto lo stato quantitativo buono.

2.3. STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

2.3.1. Parametri per la classificazione dello stato chimico

Conduttività

Concentrazioni di sostanze dell'elenco prioritario

Concentrazioni di inquinanti dell'allegato VIII

2.3.2. Definizione di stato chimico buono

>SPAZIO PER TABELLA>

2.3.3. Controllo dello stato chimico delle acque sotterranee

2.3.3.1. Individuazione dei punti di controllo

Gli Stati membri valutano, ove pertinente, la vulnerabilità intrinseca di ciascun corpo idrico sotterraneo all'inquinamento mediante un rimando ai pertinenti dati di controllo disponibili o alle caratteristiche del corpo idrico sotterraneo determinate conformemente all'allegato II, in particolare:

- spessore, conduttività idraulica, proprietà assorbenti e reagenti dei materiali sovrastanti l'unità geologica in cui è ubicato il corpo idrico sotterraneo;

- spessore, conduttività idraulica, proprietà assorbenti e reagenti degli strati geologici solidi della zona insatura;

- profondità sotto il livello del suolo della porzione superiore della falda acquifera connessa con il corpo idrico sotterraneo.

Gli Stati membri:

1) individuano i corpi idrici sotterranei soggetti a fonti puntuali di inquinamento e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare l'impatto delle emissioni provenienti dalla fonte puntuale sul corpo idrico sotterraneo, in considerazione della sua vulnerabilità intrinseca;

2) individuano i corpi idrici sotterranei in cui gli inquinanti in entrata provengono da fonti diverse dalle fonti puntuali e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per valutare l'impatto di tali fonti sul corpo idrico sotterraneo, in considerazione della sua vulnerabilità intrinseca;

3) individuano i corpi in cui potrebbe verificarsi un'intrusione salina o di altro tipo in conseguenza dell'estrazione di acqua sotterranea e provvedono a designare sufficienti punti di controllo per rilevare il tasso di intrusione salina o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo;

4) individuano tutti i corpi idrici sotterranei significativi le cui acque sotterranee fluiscono attraverso la frontiera di uno Stato membro e provvedono a designare almeno un punto di controllo e tutti gli altri punti ritenuti necessari per fornire una rappresentazione della variabilità della composizione chimica attraverso la frontiera dello Stato membro;

5) designano i siti di controllo supplementari necessari per assicurare una visione esauriente dello Stato chimico delle acque sotterranee di ciascun corpo sotterraneo.

I corpi idrici sotterranei designati quali corpi da cui estrarre acqua destinata al consumo umano ai sensi dell'articolo 8 sono controllati al punto di estrazione, per assicurare che siano rispettate le norme di qualità ambientale stabilite dallo Stato membro a norma dell'articolo 8.

2.3.3.2. Selezione dei parametri

I parametri specificati nella tabella seguente sono controllati e analizzati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nella precedente tabella, con «inventario» si intende il controllo degli inquinanti individuati nell'inventario delle fonti da cui provengono inquinanti che possono immettersi nel corpo idrico sotterraneo, come definito nella rassegna degli impatti umani di cui al precedente punto 2.3.1.

Nella precedente tabella, con «selezione» si intende il controllo di una selezione di siti intatti per verificare la presenza di inquinanti di cui è possibile una diffusione, onde ottenere valori per la concentrazione di base di detti inquinanti.

Nella precedente tabella, con «facoltativo» si intende che il controllo è possibile a discrezione dello Stato membro.

2.3.3.3. Selezione della frequenza

Quando la precedente tabella 2.3.3.2 lo impone, gli Stati membri effettuano i controlli alla frequenza ritenuta necessaria per assicurare il rilevamento delle tendenze della concentrazione di tutti gli inquinanti. La frequenza minima dei controlli è comunque annuale.

Il livello di affidabilità e precisione raggiunto dal sistema di controllo usato è precisato nel piano di gestione del bacino idrografico.

2.3.3.4. Rappresentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Il mancato soddisfacimento delle norme di cui al punto 2.2.2 equivale al mancato conseguimento dello stato chimico buono delle acque sotterranee.

(1) Per corpi significativi si intendono quelli che, in media, contribuiscono per più del 20 % allo scarico annuo di un bacino idrografico. A tal fine, gli Stati membri designano tutte le stazioni di controllo elencate nell'allegato I della decisione 77/795/CEE del Consiglio.

(2) Ai fini del presente requisito, per ecotipo si intende uno dei tipi di corpo idrico di cui al punto 1.1.3.1.

(3) I siti di riferimento sono definiti al punto 1.1.3 del presente allegato.»

(1) GU L 184 del 17.6.1997, pag. 20.

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