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Document 51997PC0257

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature di telecomunicazione collegate ed il reciproco riconoscimento della lora conformità

/* COM/97/0257 def. - COD 97/0149 */

GU C 248 del 14.8.1997, p. 4–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0257

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature di telecomunicazione collegate ed il reciproco riconoscimento della lora conformità /* COM/97/0257 def. - COD 97/0149 */

Gazzetta ufficiale n. C 248 del 14/08/1997 pag. 0004


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature di telecomunicazione collegate ed il reciproco riconoscimento della loro conformità (97/C 248/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 257 def. - 97/0149(COD)

(Presentata dalla Commissione il 6 giugno 1997)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2),

(2) considerando che la direttiva 93/97/CEE del Consiglio (3) ha integrato la direttiva 91/263/CEE per includere le apparecchiature delle stazioni terrestri di telecomunicazione via satellite;

(3) considerando che un quadro normativo idoneo a promuovere il mercato unico delle apparecchiature terminali e delle apparecchiature radio deve consentire uno sviluppo degli investimenti, della fabbricazione e della vendita al passo con l'evoluzione tecnologica e del mercato; che, a seguito della liberalizzazione delle infrastrutture, è necessario riformulare le definizioni di «punto terminale di rete» e di «apparecchiatura terminale»; che in genere, i punti terminali di rete da prendere in considerazione sono quelli delle reti pubbliche di telecomunicazione; considerando che, in alcuni casi di pubblico interesse, debbono essere oggetto di regolamentazione le apparecchiature terminali destinate al collegamento ad altri tipi di punti terminali di rete;

(4) considerando che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sull'applicazione del regime ONP (fornitura di una rete aperta) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale prevede che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano la pubblicazione dettagliata delle specifiche relative alle interfacce tecniche di accesso alla rete, ai fini di garantire un mercato concorrenziale della fornitura di apparecchiature terminali;

(5) considerando che i requisiti essenziali prescritti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (5), modificata dalla direttiva 93/68/CEE, sono sufficienti per le apparecchiature di telecomunicazione collegate;

(6) considerando che le disposizioni della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione (6), modificata dalla direttiva 93/68/CEE, sono sufficienti per le apparecchiature di telecomunicazione collegate, indipendentemente dai limiti di tensione che le caratterizzano,

(7) considerando che taluni requisiti essenziali specifici alle apparecchiature terminali e alle apparecchiature radio sono necessari per tutelare l'interesse generale;

(8) che è necessario impedire il verificarsi di un inaccettabile deterioramento del servizio per le persone diverse dall'utente dell'apparecchiatura di telecomunicazione collegata;

(9) considerando che le interfacce armonizzate tra le apparecchiature terminali e le reti di telecomunicazione garantiscono la coesistenza di mercati concorrenziali sia per le apparecchiature terminali, sia per i servizi di rete;

(10) considerando che le apparecchiature di telecomunicazione collegate possono impegnare una quota eccessiva di risorse limitate, quali ad esempio lo spettro delle radiofrequenze;

(11) considerando che la Commissione deve poter tener conto di taluni requisiti su scala comunitaria, nei casi giustificati a fini di pubblico interesse;

(12) considerando che i requisiti essenziali per una data categoria di apparecchiature di telecomunicazione collegate devono dipendere dalla natura e dalle esigenze della categoria stessa; che tali requisiti debbono essere applicati con discernimento, per non frenare l'innovazione tecnologica o la soddisfazione delle esigenze di un'economia di mercato;

(13) considerando che si deve vegliare attentamente a che le apparecchiature di telecomunicazione collegate non costituiscano un rischio per la salute;

(14) considerando che le telecomunicazioni sono importanti per il benessere e l'occupazione delle persone con disabilità, che rappresentano una quota rilevante e crescente della popolazione in Europa;

(15) considerando che le apparecchiature di telecomunicazione collegate debbono garantire talune funzioni necessarie per i servizi di emergenza e di sicurezza;

(16) considerando che le apparecchiature di telecomunicazione collegate non debbono dar luogo a violazioni della vita privata;

(17) considerando che per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il mercato, è opportuno che gli Stati membri forniscano le informazioni pertinenti sui punti terminali di rete, sulle norme armonizzate inadeguate o scorrettamente applicate, sugli organismi notificati e sulle autorità di sorveglianza;

(18) considerando che per tutelare l'interesse pubblico nella progettazione e fabbricazione di apparecchiature terminali collegate è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo; che tali norme armonizzate possono essere fatte valere per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali;

(19) considerando che il diritto comunitario prevede che gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, derivanti da divergenze delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione di prodotti, possono giustificarsi solo nella misura in cui i requisiti stabiliti a livello nazionale siano necessari e proporzionati; che pertanto, l'armonizzazione delle legislazioni deve limitarsi alle disposizioni necessarie a determinare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature di telecomunicazione collegate; che tali requisiti debbono sostituire i corrispondenti requisiti nazionali;

(20) considerando che le apparecchiature di telecomunicazione collegate conformi ai requisiti essenziali debbono poter circolare liberamente ed essere messe liberamente in servizio in tutti gli Stati membri; che le apparecchiature di telecomunicazione collegate non conformi ai requisiti essenziali debbono essere considerate come prodotti difettosi ai sensi della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (7);

(21) considerando che il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, incaricato dell'immissione sul mercato di prodotti che non siano conformi ai requisiti essenziali applicabili, deve esserne ritenuto responsabile in base a disposizioni equivalenti a quelle della direttiva 85/374/CEE, adeguate, qualora necessario, alle esigenze delle apparecchiature di telecomunicazione;

(22) considerando che il 22 luglio 1993 il Consiglio ha adottato la decisione 93/465/CEE del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione del marchio CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (8); che le procedure di valutazione di conformità applicabili debbono essere scelte tra quelle riportate nei moduli già definiti dalla precitata decisione del Consiglio;

(23) considerando che è opportuno istituire un comitato che riunisca le parti direttamente interessate all'applicazione della regolamentazione delle apparecchiature terminali e delle apparecchiature radio, in particolare gli organismi nazionali designati ai fini della certificazione di conformità e gli organismi nazionali responsabili della sorveglianza del mercato, per coadiuvare la Commissione nell'applicazione armonizzata e proporzionata di disposizioni che soddisfino le esigenze del mercato e dei cittadini; che, nei casi appropriati, è necessario consultare i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi;

(24) considerando che è necessario garantire che, a seguito delle modifiche della regolamentazione, la transizione dal regime precedente a quello attuale sia graduale, per evitare una destabilizzazione del mercato e l'incertezza del diritto;

(25) considerando che il settore delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni costituisce una componente fondamentale del mercato delle telecomunicazioni, che è a sua volta un elemento chiave dell'economia comunitaria; che le direttive applicabili al settore delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni non sono in grado di adeguarsi ai cambiamenti previsti nel settore a seguito dell'avvento di nuove tecnologie, degli sviluppi del mercato e della legislazione in materia di reti;

(26) considerando che la Commissione deve riesaminare periodicamente quali categorie di apparecchiature terminali non richiedono più norme comunitarie relative alle interfacce tra reti pubbliche e apparecchiature terminali, tenendo in debito conto dei progressi effettuati nell'instaurazione della concorrenza sul mercato della fornitura di reti pubbliche,

(27) considerando che la presente direttiva sostituisce le direttive 91/263/CEE, 93/97/CEE e l'articolo 11 della direttiva 93/98/CEE, che debbono pertanto essere abrogati;

(28) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità previsti all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo della creazione di un mercato unico, aperto e concorrenziale, delle apparecchiature di telecomunicazione non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello comunitario; che le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo indispensabile per conseguire tale obiettivo e non vanno al di là di quanto è necessario a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione e scopo

La presente direttiva istituisce un quadro normativo comunitario per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature di telecomunicazione collegate (ATC) conformi ai requisiti essenziali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

a) Apparecchiature di telecomunicazione collegate (ATC):

le apparecchiature che sono in grado di comunicare per mezzo della radiotrasmissione impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali, eccettuate le apparecchiature destinate esclusivamente ad impieghi di pubblica sicurezza

oppure

le componenti delle apparecchiature destinate ad essere collegate ad un punto terminale di una rete aperta, e che consentono a tale apparecchiatura l'interfunzionamento con la rete interessata.

b) Punto terminale di una rete aperta (PTRA):

il punto terminale di una rete cui gli utenti possono collegare qualsiasi ATC conforme che appartenga ad un tipo supportato dal PTRA stesso. Il collegamento può avvenire tramite fili, mezzi radioelettrici, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. Il PTRA può supportare uno o più tipi di ATC. In casi eccezionali di pubblico interesse, determinati tipi di PTRA possono costituire punti terminali di reti diverse dalle reti pubbliche.

c) Tipo di apparecchiatura di telecomunicazione collegata (ATC):

il tipo di ATC indica il tipo di punto terminale di rete aperta cui l'apparecchiatura è destinata ad essere collegata tramite fili, mezzi radioelettrici, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

d) Specifica tecnica:

qualsiasi specifica contenuta in un documento, la quale definisca le caratteristiche del prodotto corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili.

e) Norma armonizzata:

qualsiasi specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione e secondo le procedure definite dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (9) allo scopo di stabilire un «requisito europeo»; la conformità alla norma armonizzata non è obbligatoria.

Articolo 3

Requisiti essenziali

1. Per tutte le ATC si applicano i seguenti requisiti essenziali generali:

a) i requisiti essenziali di cui alla direttiva 73/23/CEE relativi alla sicurezza, indipendentemente dai limiti di tensione dell'ATC;

b) i requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/336/CEE relativi alla compatibilità elettromagnetica.

2. I requisiti essenziali specifici per ciascun tipo di ATC sono scelti, a norma dell'articolo 4, dall'elenco seguente:

a) prevenzione degli abusi delle risorse di rete, che rechino un inaccettabile deterioramento del servizio per persone diverse dall'utente dell'ATC;

b) interfunzionamento tramite la rete o le reti, e portabilità su scala comunitaria tra i PTRA dello stesso tipo;

c) efficace impiego dello spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali.

Articolo 4

Determinazione dei requisiti essenziali specifici

1. La Commissione, con la procedura di cui all'articolo 12, determina i requisiti essenziali specifici per ciascun tipo di ATC. Nello scegliere i requisiti essenziali specifici, la Commissione considera debitamente, se del caso, i seguenti elementi:

a) protezione della salute;

b) funzioni speciali per utenti con disabilità;

c) funzioni speciali per i servizi d'emergenza e per i servizi di sicurezza;

d) tutela della vita privata.

I requisiti essenziali specifici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i tipi di PTRA esistenti o previsti non appena ne vengano a conoscenza. A sua volta, la Commissione comunica i tipi di PTRA esistenti o previsti al comitato istituito dall'articolo 12, nel prosieguo denominato «comitato».

3. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutte le reti pubblichino e aggiornino regolarmente le specifiche tecniche esatte ed adeguate dei PTRA e dei tipi di ATC supportati da questi ultimi. Le specifiche debbono essere sufficientemente dettagliate per consentire la progettazione di ATC compatibili.

Articolo 5

Norme armonizzate

1. Gli Stati membri presumono che le ATC conformi alle norme europee armonizzate, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono conformi ai requisiti essenziali elencati agli articoli 3 e 4 e riportati nelle stesse norme. A scelta del fabbricante, e in particolare in assenza di una norma armonizzata, la conformità ai requisiti essenziali può essere dimostrata sulla base della conformità ad una specifica tecnica corrispondente ai requisiti essenziali pertinenti.

2. Quando uno Stato membro o la Commissione reputano che una norma armonizzata di cui al paragrafo 1 non sia conforme ai requisiti essenziali specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al comitato e avviano il procedimento di cui all'articolo 12.

Articolo 6

Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Gli Stati membri provvedono affinché le ATC conformi ai requisiti essenziali previsti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 o all'articolo 4, paragrafo 1, possano liberamente circolare sul mercato e non siano soggette a regolamentazioni nazionali supplementari. Nel caso in cui i requisiti essenziali specifici per un determinato tipo di ATC non siano ancora stati determinati, il fabbricante non è soggetto alla regolamentazione nazionale e può immettere il prodotto sul mercato a patto che esso sia conforme ai requisiti essenziali generali indicati nell'articolo 3, paragrafo 1. Le ATC che sono conformi ai requisiti essenziali al momento della prima immissione sul mercato possono continuare ad essere immesse sul mercato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il collegamento delle ATC ai PTRA appropriati non sia negato per motivi di incompatibilità tecnica nei casi in cui l'ATC sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dell'immissione sul mercato, l'ATC sia corredata di una documentazione che comunichi al potenziale acquirente od utente che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali, e contenga tutte le condizioni d'uso derivanti dalla scelta dei requisiti essenziali. Le condizioni d'uso indicano in particolare il tipo o i tipi di PTRA cui l'ATC può essere collegata e ogni eventuale restrizione all'uso dell'ATC resa necessaria dalla mancata armonizzazione dello spettro delle radiofrequenze.

Articolo 7

Non conformità

1. Lo Stato membro il quale constati che un'ATC immessa sul mercato nel proprio territorio non sia conforme ai requisiti essenziali pertinenti al tipo cui essa appartiene, adotta tutti i provvedimenti necessari affinché il prodotto sia ritirato dal mercato e ne sia vietata la commercializzazione.

2. Lo Stato membro interessato notifica immediatamente alla Commissione tutte le decisioni adottate in merito alla non conformità, indicandone i motivi e precisando se la non conformità sia dovuta:

a) ad una scorretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 5;

b) a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 5;

c) all'impiego di una specifica tecnica inadeguata.

3. Qualora la non conformità di cui al paragrafo 2 sia dovuta a lacune delle norme armonizzate, la Commissione si rivolge al comitato entro i due mesi successivi alla notifica del provvedimento da parte dello Stato membro.

4. La Commissione informa lo Stato membro dello svolgimento e dei risultati di tutti i procedimenti avviati ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 8

Responsabilità in caso di non conformità

1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, che immetta sul mercato comunitario prodotti non conformi ai requisiti essenziali, è responsabile dei danni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/374/CEE, e di ogni eventuale perdita economica diretta subita a causa della non conformità dei prodotti. La perdita economica non comprende gli eventuali profitti previsti.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità non è responsabile dei danni definiti al paragrafo 1, se è in grado di dimostrare che il requisito o i requisiti essenziali cui non è conforme il prodotto, non erano stati determinati ai sensi dell'articolo 4 al momento dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura.

CAPO II VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 9

Procedure di valutazione della conformità

1. Le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente articolo devono essere applicate per dimostrare la conformità dell'ATC a tutti i requisiti essenziali pertinenti definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e articolo 4, paragrafo 1.

2. Le ATC che non impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali sono sottoposte ad un controllo di fabbricazione interno ai sensi dell'allegato I.

3. Le ATC che impiegano lo spettro assegnato alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali sono sottoposte ad un controllo di fabbricazione interno e a prove specifiche del prodotto, ai sensi dell'allegato II.

4. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di controllo di fabbricazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui viene applicata la procedura di cui trattasi, o in una lingua ammessa dall'organismo notificato.

Articolo 10

Organismi notificati e autorità di sorveglianza

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi, stabiliti nella Comunità, da essi designati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9. Nel determinare gli organismi da notificare, gli Stati membri applicano i criteri definiti all'allegato III.

2. La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati, accompagnato dai rispettivi numeri di identificazione e dai compiti loro assegnati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie ad aggiornare l'elenco in questione.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le autorità stabilite nel rispettivo territorio che svolgono i compiti di sorveglianza connessi all'applicazione della presente direttiva.

CAPO III MARCHIO CE DI CONFORMITÀ E ISCRIZIONI

Articolo 11

Marchio CE

1. L'ATC conforme ai requisiti essenziali applicabili è contraddistinta dal marchio CE di conformità previsto all'allegato IV. Tale marchio è apposto dal fabbricante o dal suo rappresentante nella Comunità. Se del caso, il marchio è accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato previsto all'articolo 10, paragrafo 2. È consentito apporre sull'apparecchiatura altri marchi, purché non riducano la visibilità e la leggibilità del marchio CE di conformità.

2. Nessuna ATC, sia essa o meno conforme ai requisiti essenziali applicabili, può recare marchi idonei a trarre in inganno i terzi quanto al significato e alla forma del marchio CE di cui all'allegato IV.

3. Lo Stato membro competente adotta le misure appropriate contro chiunque abbia apposto un marchio non conforme ai disposti dei paragrafi 1 e 2. Se non è possibile identificare la persona che ha apposto il marchio, la misura è adottata contro chi deteneva l'ATC al momento in cui è stata riscontrata la non conformità.

4. Le ATC sono contraddistinte dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante e/o del fornitore responsabile dell'immissione sul mercato.

CAPO IV COMITATO

Articolo 12

Istituzione e procedura

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, denominato «Comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni» (TCAM).

2. Il Comitato è consultato sulle questioni disciplinate dagli articoli 4, 5 e 7.

3. Il TCAM può essere consultato, se del caso, in merito all'efficacia dell'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva.

4. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere e decide entro un mese dalla ricezione del parere.

5. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il comitato dei risultati di tali consultazioni.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 13

Riesame e relazione

Per la prima volta entro il 31 dicembre 1999, e successivamente ogni tre anni, la Commissione analizza l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta in particolare se il campo d'applicazione della direttiva debba essere mantenuto invariato o se sia necessario ridurlo in conseguenza dei progressi tecnologici. La relazione indica, tra l'altro, i progressi compiuti nell'elaborazione delle norme pertinenti, nonché i problemi eventualmente insorti nel corso dell'applicazione; descrive le attività del comitato e valuta i progressi compiuti nella realizzazione, a livello comunitario, di un mercato aperto e concorrenziale delle apparecchiature di telecomunicazione collegate; in particolare, esamina se siano ancora necessari requisiti essenziali per tutte le categorie di apparecchiature terminali interessate.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Le norme armonizzate, o le parti di tali norme individuate nelle regolamentazioni tecniche comuni adottate in forza della direttiva 91/263/CEE e della direttiva 93/97/CEE possono costituire la base per la presunzione di conformità ai requisiti essenziali specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, fino a quando la Commissione non comunichi, tramite pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che le norme o le parti di norme non sono più applicabili.

2. Resta applicabile qualsiasi misura adottata dagli Stati membri conformemente alla direttiva 91/263/CEE o alla direttiva 93/97/CEE.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Abrogazione

La direttiva 91/263/CEE, la direttiva 93/97/CEE e l'articolo 11 della direttiva 93/68/CEE sono abrogati.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.

(4) Non ancora pubblicata.

(5) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

(6) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(7) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 29.

(8) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.

(9) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

ALLEGATO I

Procedura di valutazione della conformità prevista all'articolo 9, paragrafo 2 (1)

Modulo A (controllo di fabbricazione interno)

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

3. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

4. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto, e in particolare:

- la descrizione generale del prodotto;

- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;

- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in toto o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva qualora le norme di cui all'articolo 5 non siano state applicate o non esistano;

- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

- i rapporti sulle prove effettuate.

5. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

6. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

(1) L'allegato I e l'allegato II sono tratti dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23) qual è esplicitata nella «Guida all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di armonizzazione basate sul nuovo approccio e sull'approccio globale - Prima versione» (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1994, ISBN 92-826-8584-5). Il Consiglio dovrà tenere conto di ogni eventuale modifica apportata a questi documenti che sia suscettibile di modificare la formulazione dell'allegato I e dell'allegato II.

ALLEGATO II

Procedura di valutazione della conformità prevista all'articolo 9, paragrafo 3

Modulo A bis (controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche dei prodotti)

Il presente allegato corrisponde all'allegato I, completato dai seguenti requisiti supplementari:

Per ciascun prodotto vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Su responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante appone il numero di identificazione dell'organismo suddetto nel corso del processo di fabbricazione.

ALLEGATO III

Criteri minimi cui debbono attenersi gli Stati membri nella designazione degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1

1. L'organismo notificato, il suo direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti per i quali l'organismo è stato designato non devono essere progettisti, fabbricanti, fornitori o installatori di apparecchiature terminali o di apparecchiature radio, né gestori di reti o fornitori di servizi, né mandatari di una qualsiasi di tali parti. Essi debbono essere indipendenti e non devono partecipare direttamente alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla manutenzione delle apparecchiature terminali o delle apparecchiature radio, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.

2. L'organismo notificato ed il suo personale devono svolgere i compiti per i quali l'organismo è stato designato con la massima serietà professionale e competenza tecnica e non devono subire alcuna pressione, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sulla valutazione o sui risultati di ispezioni, soprattutto da parte di persone o gruppi di persone interessate a tali risultati.

3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture necessarie per poter svolgere adeguatamente le attività amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato.

4. Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere:

- competenza tecnica e formazione professionale adeguate;

- soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle ispezioni da svolgere ed adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;

- capacità di redigere certificati, note e rapporti per dimostrare l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni.

5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che effettua le ispezioni. La retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero di prove o ispezioni effettuate, né dai risultati delle stesse.

6. L'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, salvo nel caso in cui tale responsabilità sia assunta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale, oppure lo Stato membro stesso ne sia direttamente responsabile.

7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare il segreto professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge le proprie attività) su tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti ai sensi della presente direttiva o di tutte le disposizioni legislative nazionali di attuazione della medesima.

ALLEGATO IV

Marcatura da apporre sulle apparecchiature di telecomunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico che segue:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm.

3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua placca di identificazione. Tuttavia, quando ciò non è possibile o non autorizzato tenuto conto della natura del prodotto, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio, se del caso, e sulla documentazione che accompagna il prodotto.

4. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.

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