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Document 32024D0867

Decisione (UE) 2024/867 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica

PE/91/2023/REV/1

GU L, 2024/867, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/867/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/867/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/867

18.3.2024

DECISIONE (UE) 2024/867 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2024

che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato tra la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»), ha istituito una commissione intergovernativa incaricata di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica («commissione intergovernativa»).

(2)

Dalla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3), il gestore dell’infrastruttura del collegamento fisso sotto la Manica e le imprese ferroviarie che operano nel collegamento fisso sotto la Manica sono stati soggetti a due quadri giuridici distinti per quanto riguarda la sicurezza e l’interoperabilità ferroviaria.

(3)

Con lettera del 16 luglio 2020 la Repubblica francese ha chiesto l’autorizzazione dell’Unione a negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica. Conformemente a tale richiesta, la Repubblica francese è stata autorizzata con la decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) a negoziare un accordo finalizzato a garantire l’applicazione unificata e dinamica del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e delle direttive (UE) 2016/797 (6) e (UE) 2016/798 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio, all’intero collegamento fisso sotto la Manica. La decisione (UE) 2020/1531 ha inoltre stabilito le condizioni alle quali la commissione intergovernativa potrebbe continuare a svolgere il ruolo di autorità nazionale preposta alla sicurezza per la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Repubblica francese.

(4)

Dai negoziati tra la Repubblica francese e il Regno Unito è emerso chiaramente che un accordo alle condizioni stabilite in tale decisione non avrebbe condotto a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Pertanto, con lettera del 23 marzo 2023 la Repubblica francese ha manifestato la propria intenzione di negoziare e concludere un accordo diverso. Si propone quindi un conferimento di poteri alternativo.

(5)

Un accordo internazionale con un paese terzo in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento (UE) 2016/796 e dalle direttive (UE) 2016/798 e (UE) 2016/797. Un accordo di tal tipo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere un tale accordo solo se autorizzati dall’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Poiché tale accordo riguarda settori disciplinati dal diritto dell’Unione vigente nel settore dei trasporti, è altresì necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell’Unione, secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.

(6)

Considerata la particolare posizione del collegamento ferroviario fisso sotto la Manica, ovvero una struttura ingegneristica unica e complessa situata in parte nel territorio della Repubblica francese e in parte in un paese terzo, è opportuno autorizzare la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito riguardante l’applicazione di norme coerenti in materia di sicurezza e interoperabilità al collegamento fisso sotto la Manica («accordo»), che garantisca inoltre la cooperazione tra l’autorità nazionale francese preposta alla sicurezza, vale a dire l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire («EPSF»), e l’autorità nazionale del Regno Unito preposta alla sicurezza, ossia l’Office of Rail and Road («ORR»).

(7)

La parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Repubblica francese dovrebbe rimanere soggetta al diritto dell’Unione. Dovrebbero essere salvaguardati i principi del primato e, se del caso, dell’efficacia diretta del diritto dell’Unione e le rispettive competenze delle istituzioni e degli organi dell’Unione.

(8)

Le controversie tra la Repubblica francese e il Regno Unito in merito all’applicazione dell’accordo non dovrebbero essere sottoposte al collegio arbitrale istituito a norma dell’articolo 19 del trattato di Canterbury o ad altra modalità di risoluzione delle controversie giuridicamente vincolante.

(9)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/796, la responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie dovrebbe continuare a ricadere esclusivamente sull’Agenzia, mentre l’EPSF dovrebbe restare indipendente sul piano decisionale conformemente all’articolo 16 della direttiva (UE) 2016/798. Di conseguenza, per quanto riguarda le questioni trattate nell’accordo, il ruolo della commissione intergovernativa e dell’autorità preposta alla sicurezza istituite dal trattato di Canterbury dovrebbe limitarsi al coordinamento delle attività dell’EPSF e dell’ORR. Gli atti normativi della commissione intergovernativa e dell’autorità preposta alla sicurezza o i relativi effetti non dovrebbero pregiudicare l’autonomia decisionale dell’EPSF, conformemente al diritto dell’Unione.

(10)

Per fare sì che il diritto dell’Unione sia costantemente applicato in modo corretto alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Repubblica francese e che la Commissione possa sorvegliarne l’applicazione sotto il controllo della Corte di giustizia, anche in circostanze di urgenza, è opportuno che la Repubblica francese mantenga il diritto di sospendere o denunciare unilateralmente l’accordo.

(11)

Per tenere conto di eventuali future modifiche del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, l’accordo dovrebbe inoltre prevedere norme che ne consentano la modifica. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare la Repubblica francese a modificare l’accordo secondo la procedura di modifica stabilita in tale accordo, a condizione che tali modifiche si limitino ad adeguamenti per tenere conto delle modifiche del diritto dell’Unione.

(12)

Nell’interesse dell’Unione, la Repubblica francese dovrebbe inoltre essere autorizzata a negoziare ulteriori modifiche dell’accordo concluso sulla base dell’autorizzazione di cui alla presente decisione, tenendo conto delle condizioni stabilite nella decisione (UE) 2020/1531. L’autorizzazione concessa dall’Unione con la decisione (UE) 2020/1531 dovrebbe pertanto rimanere valida nella misura in cui l’accordo concluso sulla base della presente autorizzazione potrebbe essere modificato per tenere conto delle condizioni stabilite in tale decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le condizioni in base alle quali la Repubblica francese è autorizzata a negoziare, firmare, concludere e, in futuro, modificare un accordo internazionale con il Regno Unito sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica e sulla cooperazione tra l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) e l’Office of Rail and Road (ORR) («accordo»).

L’accordo deve soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Articolo 2

Per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Repubblica francese, l’accordo deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

l’accordo deve essere compatibile sotto ogni aspetto con il diritto dell’Unione. Deve essere garantita l’osservanza dei principi del primato e, se del caso, dell’efficacia diretta del diritto dell’Unione;

b)

eventuali controversie tra la Repubblica francese e il Regno Unito in merito all’applicazione dell’accordo non devono essere sottoposte al collegio arbitrale istituito a norma dell’articolo 19 del trattato di Canterbury o ad altra modalità di risoluzione delle controversie giuridicamente vincolante;

c)

la Repubblica francese mantiene il diritto di sospendere o denunciare unilateralmente l’accordo, al fine di garantire l’applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese;

d)

l’accordo deve prevedere un meccanismo per la sua modifica, in modo che possa essere adattato alle modifiche del diritto dell’Unione;

e)

devono essere garantiti l’indipendenza e i poteri rispettivi conferiti dal diritto dell’Unione all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e all’EPSF in quanto autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 e in particolare:

gli atti dell’ORR devono essere riconosciuti ai fini dell’accordo esclusivamente nelle materie in cui è stato precedentemente concluso un accordo a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

l’equivalenza degli atti dell’ORR deve essere riconosciuta solo se prevista dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF); e

per quanto riguarda le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo, i compiti e le competenze della commissione intergovernativa e dell’autorità preposta alla sicurezza istituite dal trattato di Canterbury non pregiudicano l’autonomia decisionale dell’EPSF, conformemente al diritto dell’Unione.

Articolo 3

La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito sull’accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore.

Al termine dei negoziati, la Repubblica francese presenta alla Commissione il progetto di accordo. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tale progetto di accordo.

Entro un mese dalla presentazione del progetto di accordo alla Commissione, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 2. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’adozione di tale decisione. Se la Commissione decide che tali condizioni sono rispettate, la Repubblica francese può firmare e concludere l’accordo corrispondente.

La Repubblica francese trasmette alla Commissione copia dell’accordo firmato entro un mese dalla sua entrata in vigore oppure, qualora l’accordo debba essere applicato in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Articolo 4

Per tutta la durata dell’accordo la Repubblica francese garantisce l’applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla propria giurisdizione. La Repubblica francese adotta a tale fine misure appropriate fra le quali, se necessario, la sospensione o la denuncia dell’accordo.

Articolo 5

1.   La Repubblica francese è autorizzata a negoziare modifiche dell’accordo, secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, a condizione che tali modifiche siano richieste al fine di adeguare l’accordo alle future modifiche del diritto dell’Unione, in particolare alle modifiche del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 e a condizione anche che tali modifiche siano necessarie per garantire l’applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese.

2.   La Repubblica francese è inoltre autorizzata a negoziare ulteriori modifiche dell’accordo, secondo la procedura sdi cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, affinché l’accordo soddisfi le condizioni previste all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/1531.

3.   La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione di eventuali negoziati con il Regno Unito in merito a modifiche dell’accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore. La Repubblica francese presenta alla Commissione le modifiche previste corredate di una nota esplicativa. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. La Repubblica francese fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dalla Commissione in merito alle modifiche previste.

4.   Entro tre mesi dalla presentazione alla Commissione della modifica prevista e della nota esplicativa di accompagnamento, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 2. Se decide che le condizioni sono rispettate, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’adozione di tale decisione e la Repubblica francese può procedere alla modifica dell’accordo. Una copia dell’accordo modificato è fornita alla Commissione entro un mese dall’entrata in vigore della modifica oppure, qualora la modifica debba essere applicata in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Articolo 6

La decisione (UE) 2020/1531 rimane applicabile nella misura prevista all’articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 7

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, 13 marzo 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU C, C/2023/879, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/879/oj.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2024.

(3)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

(6)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(7)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(8)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/867/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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