EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1753

Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

PE/74/2019/REV/1

GU L 271 del 24.10.2019, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj

24.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1753 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2019

relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per poter esercitare pienamente la sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, e nel pieno rispetto degli impegni da essa assunti nel quadro dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’Unione diventerà parte contraente dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra») a norma della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (3), autorizzando nel contempo anche gli Stati membri a ratificare l’Atto di Ginevra o ad aderirvi nell’interesse dell’Unione. Le parti contraenti dell’Atto di Ginevra sono membri di un’Unione speciale creata dall’Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e per la loro registrazione internazionale («Unione speciale»). Conformemente alla decisione (UE) 2019/1754, l’Unione e gli Stati membri che hanno ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo devono essere rappresentati dalla Commissione nell’Unione speciale per quanto attiene all’Atto di Ginevra.

(2)

È opportuno stabilire norme che consentano all’Unione di esercitare i diritti conferiti e adempiere agli obblighi stabiliti nell’Atto di Ginevra a nome proprio e a nome degli Stati membri che ratificano o aderiscono a tale Atto.

(3)

L’Atto di Ginevra protegge le denominazioni di origine, incluse le denominazioni d’origine, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 (4) e (UE) n. 1308/2013 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 (6) e (UE) 2019/787 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio, congiuntamente denominate «indicazioni geografiche» nel presente regolamento.

(4)

In seguito all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione dovrebbe presentare all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («l’Ufficio internazionale») domande per la registrazione internazionale nel registro dell’Ufficio internazionale («registro internazionale») di indicazioni geografiche originarie del territorio dell’Unione e ivi protette. Tali domande dovrebbero essere basate su notifiche effettuate dagli Stati membri di propria iniziativa o su richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, oppure di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto. In sede di predisposizione delle notifiche, gli Stati membri dovrebbero considerare l’interesse economico della protezione internazionale delle indicazioni geografiche interessate e tener conto, in particolare, del valore di produzione e del valore di esportazione, della protezione nell’ambito di altri accordi, nonché degli usi impropri effettivi o potenziali nei paesi terzi.

(5)

La registrazione di indicazioni geografiche nel registro internazionale dovrebbe perseguire l’obiettivo di garantire prodotti di qualità, una concorrenza leale e la protezione dei consumatori. Dato il loro significativo valore culturale ed economico, la registrazione di indicazioni geografiche dovrebbe essere valutata rispetto al valore creato per le comunità locali, nell’ottica di sostenere lo sviluppo rurale e promuovere nuove opportunità di lavoro nella produzione, nella trasformazione e in altri servizi correlati.

(6)

Al fine di instaurare un dialogo permanente con i pertinenti portatori di interessi, la Commissione dovrebbe avvalersi periodicamente dei meccanismi esistenti di consultazione degli Stati membri, delle associazioni di categoria e dei produttori dell’Unione.

(7)

È opportuno fissare procedure adeguate per consentire alla Commissione di valutare le indicazioni geografiche originarie delle parti contraenti dell’Atto di Ginevra che non sono Stati membri («parti terze contraenti»), e iscritte nel registro internazionale, al fine di decidere in merito alla protezione nell’Unione e, se del caso, per invalidare tale protezione.

(8)

L’applicazione, da parte dell’Unione, della protezione delle indicazioni geografiche originarie delle parti terze contraenti e che sono iscritte nel registro internazionale dovrebbe avvenire in conformità del capo III dell’Atto di Ginevra, e in particolare del suo articolo 14, che impone a ciascuna parte contraente di mettere a disposizione mezzi di ricorso effettivi per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e di provvedere a che un’autorità pubblica o qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, conformemente al proprio ordinamento giuridico e alle proprie prassi giuridiche, possa avviare procedimenti giudiziari per garantire tale protezione.

(9)

Al fine di garantire che parallelamente alle indicazioni geografiche siano protetti anche i marchi commerciali dell’Unione, regionali e nazionali, tenuto conto della salvaguardia dei diritti dei marchi commerciali preesistenti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, è opportuno tutelare la coesistenza di marchi commerciali preesistenti e indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale che godono di protezione o che sono utilizzati nell’Unione.

(10)

Data la competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica commerciale comune, gli Stati membri che non sono già parte dell’Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 1958, quale riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 («Accordo di Lisbona»), non dovrebbero ratificare il suddetto Accordo o aderire al medesimo.

(11)

Agli Stati membri che sono già parte dell’Accordo di Lisbona dovrebbe essere permesso di restare tali, in particolare per garantire la continuità dei diritti concessi e il rispetto degli obblighi stabiliti da detto Accordo. Tuttavia, essi dovrebbero agire esclusivamente nell’interesse dell’Unione e nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell’Unione. Tali Stati membri dovrebbero pertanto esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi derivanti dall’Accordo di Lisbona in piena conformità dell’autorizzazione concessa dall’Unione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento. Al fine di rispettare il sistema di protezione uniforme delle indicazioni geografiche istituito nell’Unione per quanto riguarda i prodotti agricoli e per rafforzare ulteriormente l’armonizzazione nel mercato interno, è opportuno che tali Stati membri non registrino, nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, alcuna nuova denominazione di origine di prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 o (UE) 2019/787.

(12)

Gli Stati membri che sono già parte dell’Accordo di Lisbona hanno registrato denominazioni di origine nell’ambito dell’Accordo di Lisbona. È opportuno prevedere regimi transitori per garantire la continuità della protezione di tali denominazioni di origine, fatte salve le prescrizioni previste da detto Accordo, dall’Atto di Ginevra e dal diritto dell’Unione.

(13)

Gli Stati membri che sono già parte dell’Accordo di Lisbona proteggono le denominazioni di origine delle parti terze a tale Accordo. Per consentire loro di adempiere agli obblighi internazionali da essi assunti precedentemente all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, è opportuno prevedere un regime transitorio che produca effetti solo a livello nazionale e non incida sugli scambi intraunionali o internazionali.

(14)

É opportuno che le tasse da versare nell’ambito dell’Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune dell’Accordo di Lisbona e dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona («regolamento di esecuzione comune») per la presentazione all’Ufficio internazionale di una domanda di registrazione internazionale di un’indicazione geografica, nonché le tasse da versare per altre iscrizioni nel registro internazionale e per la fornitura di estratti, attestati o altre informazioni relative al contenuto di tale registrazione internazionale, siano a carico dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria, di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di obbligare tale persona fisica o giuridica o beneficiario a farsi carico, in tutto o in parte, delle tasse.

(15)

Al fine di coprire eventuali carenze in relazione al bilancio di funzionamento dell’Unione speciale, l’Unione dovrebbe essere in grado di fornire, entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell’Unione, un contributo speciale deciso dall’Assemblea dell’Unione speciale conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra, dato il valore economico e culturale della protezione delle indicazioni geografiche.

(16)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione dell’appartenenza dell’Unione all’Unione speciale, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un elenco di indicazioni geografiche da includere nella domanda di registrazione internazionale da presentare presso l’Ufficio internazionale al momento dell’adesione all’Atto di Ginevra, e per ogni presentazione successiva, per respingere un’opposizione, per decidere circa la concessione o meno della protezione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale, per la revoca del rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale, per chiedere l’annullamento di una registrazione internazionale, per notificare l’invalidazione della protezione nell’Unione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale nonché per autorizzare gli Stati membri ad apportare le eventuali modifiche necessarie circa la denominazione di origine di un prodotto protetto ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 o (UE) 2019/787 e per informarne l’Ufficio internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(17)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale di consentire all’Unione di partecipare all’Unione speciale in modo tale da garantire la protezione efficiente delle indicazioni geografiche della UE a livello internazionale, è necessario e opportuno disciplinare norme e procedure relative alle azioni dell’Unione in seguito alla sua adesione all’Atto di Ginevra. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(18)

È importante fare in modo che la Commissione monitori e valuti nel tempo la partecipazione dell’Unione all’Atto di Ginevra. Al fine di condurre tale valutazione, la Commissione dovrebbe, tra l’altro, prendere in considerazione il numero di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione per le quali sono state presentate domande di registrazione internazionale, i casi in cui la protezione è stata rifiutata da parti terze contraenti, l’evoluzione del numero di paesi terzi partecipanti all’Atto di Ginevra, le azioni intraprese dalla Commissione per aumentare tale numero, nonché l’impatto dello stato attuale del diritto dell’Unione in materia di indicazioni geografiche sulla capacità dell’Atto di Ginevra di attirare paesi terzi, e il numero e il tipo di indicazioni geografiche originarie delle parti contraenti terze e che sono state respinte dall’Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme e procedure relative alle azioni dell’Unione in seguito alla sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra»).

2.   Ai fini del presente regolamento, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine ai sensi dell’Atto di Ginevra, incluse le denominazioni di origine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, così come le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2019/787.

Articolo 2

Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

1.   All’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione, nella sua capacità di autorità competente ai sensi dell’articolo 3 dell’Atto di Ginevra, presenta all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale («Ufficio internazionale») le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione e relative a prodotti originari dell’Unione a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di Ginevra.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione. Tali richieste sono formulate:

a)

sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure

b)

di propria iniziativa.

3.   Sulla base di tali richieste, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l’elenco delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 3

Cancellazione di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro e iscritta nel registro internazionale

1.   La Commissione adotta un Atto di esecuzione per richiedere all’ufficio internazionale di cancellare una registrazione nel registro internazionale di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro in una delle seguenti circostanze:

a)

l’indicazione geografica in questione non è più protetta nell’Unione;

b)

dietro una richiesta dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria formulata:

i)

sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure

ii)

di propria iniziativa.

2.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

3.   La Commissione notifica senza indugio la richiesta di annullamento all’Ufficio internazionale.

Articolo 4

Pubblicazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1.   La Commissione pubblica le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra che:

a)

sono relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro; e

b)

si riferiscono a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione.

2.   La registrazione internazionale di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La pubblicazione include un riferimento al tipo di prodotto e al paese di origine.

Articolo 5

Valutazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1.   La Commissione valuta le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se contengono gli elementi obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune e nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra («regolamento di esecuzione comune») le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, nonché verificare se la pubblicazione di cui all’articolo 4 si riferisce a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere eseguita entro quattro mesi dalla data di registrazione dell’indicazione geografica nel registro internazionale e non deve includere una valutazione di altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione dei prodotti sul mercato e, in particolare, alle norme sanitarie e fitosanitarie, alle norme di commercializzazione o all’etichettatura dei prodotti alimentari.

Articolo 6

Procedura di opposizione per le indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1.   Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell’articolo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine quale definita ai sensi dell’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell’Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare un’opposizione alla Commissione.

L’opposizione è in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

2.   L’opposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ricevibile solo se presentata entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo e se fondata su uno o più dei seguenti motivi:

a)

l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è interamente o parzialmente omonima di un’indicazione geografica già protetta nell’Unione e non esiste sufficiente distinzione nella pratica tra le condizioni di uso e di presentazione locali e tradizionali dell’indicazione geografica proposta per la protezione e dell’indicazione geografica già protetta nell’Unione, tenuto conto dell’esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori;

c)

la protezione nell’Unione dell’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale violerebbe il diritto di un marchio commerciale preesistente a livello dell’Unione, regionale o nazionale;

d)

la protezione nell’Unione dell’indicazione geografica del paese terzo pregiudicherebbe l’uso di una denominazione totalmente o parzialmente identica o la natura esclusiva di un marchio commerciale a livello dell’Unione, regionale o nazionale, o l’esistenza di prodotti immessi legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della registrazione internazionale a norma dell’articolo 4;

e)

l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale si riferisce a un prodotto per il quale la protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione non è prevista;

f)

la denominazione di cui è chiesta la registrazione è un termine generico nel territorio dell’Unione;

g)

le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti i) e ii), dell’Atto di Ginevra non sono soddisfatte;

h)

l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è una denominazione omonima che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, anche se è esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

3.   I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione in relazione al territorio dell’Unione o a una parte di esso.

Articolo 7

Decisione relativa alla protezione nell’Unione di indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, emerge che le condizioni previste da tale articolo sono soddisfatte e se non sono pervenute opposizioni, od opposizioni ricevibili, la Commissione respinge, se del caso, mediante un atto di esecuzione, le opposizioni irricevibili e decide di concedere la protezione dell’indicazione geografica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

2.   Se dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 5 emerge che le condizioni previste da tale articolo non sono soddisfatte o se sia stata ricevuta un’opposizione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se concedere o meno la protezione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche relative a prodotti che non rientrano nell’ambito di competenza dei comitati di cui all’articolo 15, paragrafo 1, la decisione in merito alla concessione della protezione è adottata dalla Commissione.

3.   La decisione di concedere la protezione di un’indicazione geografica conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo definisce l’ambito di applicazione della protezione concessa e può includere condizioni che siano compatibili con l’Atto di Ginevra, in particolare la concessione di un periodo di transizione definito secondo quanto specificato dall’articolo 17 dell’Atto di Ginevra e dalla norma 14 del regolamento di esecuzione comune.

4.   Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, la Commissione notifica all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell’Unione entro un anno dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra, oppure nei casi di cui all’articolo 5, primo comma, della decisione (UE) 2019/1754 entro due anni dal ricevimento di tale notifica.

5.   La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo revocare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, un rifiuto precedentemente notificato all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

La Commissione notifica senza indugio tale revoca all’Ufficio internazionale.

Articolo 8

Uso delle indicazioni geografiche

1.   Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 7 si applicano fatte salve altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato e, in particolare, all’organizzazione comune dei mercati agricoli, alle norme sanitarie e fitosanitarie e all’etichettatura dei prodotti alimentari.

2.   Alle condizioni di cui al paragrafo 1, le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conformemente alla registrazione internazionale di tali indicazioni geografiche.

Articolo 9

Invalidazione degli effetti nell’Unione di un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale

1.   La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, invalidare, in tutto o in parte, mediante un atto di esecuzione, gli effetti della protezione nell’Unione di un’indicazione geografica, in una o più delle seguenti circostanze:

a)

l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine;

b)

l’indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale;

c)

la conformità con i contenuti obbligatori di cui alla norma 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune o con le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune non è più garantita.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e solo dopo aver concesso alle persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o ai beneficiari quali definiti all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, la possibilità di far valere i propri diritti.

3.   Se l’invalidazione non è più suscettibile di impugnazione, la Commissione notifica senza indugio all’Ufficio internazionale la declaratoria di inefficacia sul territorio dell’Unione della registrazione internazionale dell’indicazione geografica a norma del paragrafo 1, lettere a) o c).

Articolo 10

Relazione con i marchi commerciali

1.   La protezione di un’indicazione geografica non pregiudica la validità di un marchio commerciale preesistente a livello dell’Unione regionale o nazionale, depositato o registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede sul territorio di uno Stato membro, di un’unione regionale di Stati membri o dell’Unione.

2.   Un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale non è protetta sul territorio dell’Unione se, tenuto conto della reputazione di un marchio commerciale, della notorietà e della durata di utilizzazione del medesimo, la protezione di tale indicazione geografica sul territorio dell’Unione sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, un marchio commerciale che sia stato depositato o registrato in buona fede, o acquisito con l’uso, ove questa possibilità sia prevista dal diritto applicabile, sul territorio di uno Stato membro, di un’unione regionale di Stati membri o dell’Unione, anteriormente alla data in cui l’Ufficio internazionale ha notificato alla Commissione la pubblicazione della registrazione internazionale dell’indicazione geografica e il cui uso violerebbe la protezione dell’indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto in questione nonostante la protezione dell’indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In tali casi, sia l’uso dell’indicazione geografica sia quello del marchio in questione è consentito.

Articolo 11

Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona

1.   Per ciascuna denominazione di origine, originaria in uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto protetto ai sensi di uno dei regolamenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento, lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

a)

la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra, se lo Stato membro interessato ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, oppure

b)

la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma entro il 14 novembre 2022.

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato, in coordinamento con la Commissione, verifica presso l’Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità della norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra.

La Commissione autorizza mediante un atto di esecuzione lo Stato membro ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

2.   Per ciascuna denominazione di origine, originaria in uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto che rientra nell’ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento ma che non è protetto da alcuno di tali regolamenti, lo Stato membro interessato sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

a)

la registrazione di tale denominazione di origine ai sensi del pertinente regolamento, oppure

b)

l’annullamento della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma, e presenta la corrispondente richiesta, entro il 14 novembre 2022.

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra, se ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, entro un anno dalla data di registrazione dell’indicazione geografica a norma del pertinente regolamento. Si applicano il terzo e il quarto comma del paragrafo 1.

In caso di rifiuto della richiesta di registrazione ai sensi del regolamento applicabile e una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra non è stata presentata in conformità del terzo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.

3.   Per le denominazioni di origine di prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e per i quali non è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione, uno Stato membro che è già parte dell’Accordo di Lisbona può mantenere qualsiasi registrazione esistente nel registro internazionale.

Tale Stato membro può inoltre presentare ulteriori domande di registrazione nel registro internazionale, nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, di siffatte denominazioni di origine originarie del proprio territorio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione il progetto di domanda di registrazione di dette denominazioni di origine; tale notifica comprende elementi volti a dimostrare che la domanda rispetta le prescrizioni per la registrazione nell’ambito dell’Accordo di Lisbona; e

b)

la Commissione non ha emesso un parere negativo nei due mesi successivi a tale notifica; un parere negativo può essere emesso solo previa consultazione dello Stato membro interessato e nei casi eccezionali e debitamente giustificati in cui gli elementi richiesti alla lettera a) non sono sufficienti a dimostrare che la domanda rispetta i requisiti per la registrazione nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, oppure se la registrazione avrebbe un impatto negativo sulla politica commerciale dell’Unione.

Qualora chieda ulteriori informazioni in relazione alla notifica effettuata a norma della lettera a) del secondo comma, la Commissione dispone di un mese di tempo per agire dal ricevimento delle informazioni richieste.

La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri di qualsiasi notifica effettuata a norma della lettera a) del secondo comma.

Articolo 12

Protezione transitoria per le denominazioni di origine originarie di un paese terzo registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona

1.   Gli Stati membri che erano parte dell’Accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra possono continuare a proteggere le denominazioni di origine originarie di un paese terzo che è parte dell’Accordo di Lisbona per mezzo di un sistema di protezione nazionale, con effetto a decorrere dalla data in cui l’Unione diventa parte contraente dell’Atto di Ginevra, per quanto riguarda le denominazioni di origine registrate da tale data nell’ambito dell’Accordo di Lisbona.

2.   La protezione di cui al paragrafo 1:

a)

è sostituita dalla protezione nell’ambito del sistema di protezione dell’Unione per una data denominazione di origine eventualmente concessa da una decisione adottata a norma dell’articolo 7 del presente regolamento in seguito all’adesione del paese terzo interessato all’Atto di Ginevra, a condizione che la protezione concessa da una decisione adottata a norma dell’articolo 7 del presente regolamento garantisca la continuità della protezione della denominazione di origine in questione nello Stato membro interessato;

b)

cessa di applicarsi a una data denominazione di origine quando vengono meno gli effetti della registrazione internazionale.

3.   Qualora una denominazione di origine originaria di un paese terzo non sia registrata a norma del presente regolamento, o se la protezione nazionale non è sostituita conformemente al paragrafo 2, lettera a), le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

5.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione le notifiche effettuate dall’Ufficio internazionale nell’ambito dell’Accordo di Lisbona. La Commissione provvede a sua volta a inoltrare tali notifiche a tutti gli altri Stati membri.

6.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiarano all’Ufficio internazionale di non poter garantire la protezione nazionale di una denominazione di origine di un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento che è registrata e notificata loro ai sensi dell’Accordo di Lisbona a decorrere dalla data in cui l’Unione diventa parte contraente dell’Atto di Ginevra.

Articolo 13

Tasse

Le tasse dovute a norma dell’articolo 7 dell’Atto di Ginevra, specificate nel regolamento di esecuzione comune, sono a carico dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria, o di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo Atto. Gli Stati membri possono obbligare la persona fisica o giuridica o il beneficiario a farsi carico, in tutto o in parte, delle tasse.

Articolo 14

Contributo finanziario speciale

Se le entrate provenienti dall’Unione speciale sono ricavate conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell’Atto di Ginevra, l’Unione può versare un contributo speciale entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell’Unione.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dai seguenti comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 con riguardo ai prodotti seguenti:

a)

per i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 di tale regolamento;

b)

per i prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014, dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati istituito dall’articolo 34 di tale regolamento;

c)

per le bevande spiritose quali definite all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dal comitato per le bevande spiritose di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2019/787;

d)

per i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli istituito dall’articolo 57 di tale regolamento.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Monitoraggio e valutazione

Entro il 14 novembre 2021, la Commissione valuta la partecipazione dell’Unione all’Atto di Ginevra e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. La valutazione si basa, tra l’altro, sugli aspetti seguenti:

a)

il numero di indicazioni geografiche che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell’Unione e per le quali sono state presentate domande di registrazione internazionale e i casi in cui la protezione è stata rifiutata da parti terze contraenti;

b)

l’evoluzione del numero di paesi terzi partecipanti all’Atto di Ginevra e le azioni intraprese dalla Commissione per aumentare tale numero, nonché l’impatto dello stato attuale del diritto dell’Unione in materia di indicazioni geografiche sulla capacità dell’Atto di Ginevra di attirare paesi terzi; e

c)

il numero e il tipo di indicazioni geografiche di paesi terzi che sono state respinte dall’Unione.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 55.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2019.

(3)  Decisione del Consiglio (UE) 2019/1754, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(6)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(7)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16), parzialmente in vigore fino al 24 maggio 2021.


Dichiarazione della Commissione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli

La Commissione prende atto della risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli.

Nel novembre 2018 la Commissione ha avviato uno studio volto a ottenere prove economiche e giuridiche supplementari sulla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti non agricoli nel mercato unico, a complemento di uno studio del 2013, e a raccogliere ulteriori dati su aspetti quali la competitività, la concorrenza sleale, la contraffazione, la percezione dei consumatori, il rapporto costi/benefici, nonché sull'efficacia dei modelli di protezione delle indicazioni geografiche non agricole alla luce del principio di proporzionalità.

Conformemente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione esaminerà lo studio nonché la relazione sulla partecipazione dell'Unione all'atto di Ginevra di cui all'articolo sul monitoraggio e la revisione del regolamento relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, e prenderà in considerazione eventuali azioni successive.


Dichiarazione della Commissione sulla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento

La Commissione osserva che, sebbene la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sia una necessità giuridica, data la competenza esclusiva dell'Unione, si può tuttavia affermare che, nel contesto dell'attuale acquis dell'UE, un tale intervento da parte della Commissione sarebbe eccezionale e debitamente giustificato. Nel corso delle consultazioni con uno Stato membro, la Commissione farà tutto il possibile per risolvere, di concerto con lo Stato membro, gli eventuali problemi al fine di evitare l'emissione di un parere negativo. La Commissione osserva che un eventuale parere negativo sarebbe notificato per iscritto allo Stato membro interessato e, a norma dell'articolo 296 del TFUE, sarebbe motivato. La Commissione desidera inoltre osservare che un parere negativo non precluderebbe la presentazione di una nuova domanda relativa alla stessa denominazione di origine, se i motivi all'origine del parere negativo sono stati debitamente trattati o non sono più applicabili.


Top