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Document 32019R0026

Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che integra la legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

PE/67/2018/REV/1

GU L 8I del 10.1.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/26/oj

10.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 8/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/26 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 gennaio 2019

che integra la legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo tale notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo all'unanimità, in accordo con il Regno Unito, non decida di prorogare tale termine.

(2)

L'accordo di recesso, quale convenuto tra i negoziatori, contiene misure che consentono l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al e nel Regno Unito. Nel caso in cui tale accordo entri in vigore, la legislazione dell'Unione in materia di omologazione si applicherà al e nel Regno Unito durante il periodo transitorio in conformità di tale accordo e cesserà di applicarsi al termine di tale periodo.

(3)

Un quadro legislativo organico dell'Unione in materia di omologazione è stato istituito dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), dal regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dal regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(4)

Tali atti lasciano ai costruttori la scelta dell'autorità di omologazione da cui ottenere un'omologazione che consenta loro di immettere sul mercato dell'Unione veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.

(5)

In assenza di disposizioni speciali, il recesso del Regno Unito dall'Unione fa sì che le omologazioni CE e le omologazioni UE rilasciate in precedenza dall'autorità di omologazione del Regno Unito, in conformità degli atti normativi dell'Unione, non potrebbero più garantire l'accesso al mercato dell'Unione. Tali omologazioni sono state ottenute anche da costruttori stabiliti in Stati membri diversi dal Regno Unito. I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati dal Regno Unito, in conformità degli atti normativi dell'Unione, possono essere immessi sul mercato dell'Unione fino alla data in cui la legislazione dell'Unione in materia di omologazione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito ed è allora necessario stabilire disposizioni speciali al fine di agevolare l'immissione di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti sul mercato dell'Unione dopo tale data.

(6)

Attualmente la legislazione dell'Unione in materia di omologazione non prevede la possibilità di omologare nuovamente tipi già omologati altrove nell'Unione. Tuttavia, i costruttori dovrebbero poter continuare la produzione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti intrapresa sulla base di omologazioni rilasciate in precedenza dall'autorità di omologazione del Regno Unito e poter continuare a immettere tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti sul mercato dell'Unione. È pertanto necessario consentire ai costruttori di ottenere nuove omologazioni dalle autorità di omologazione degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre far sì che i costruttori continuino ad avere la massima libertà possibile di scegliere la nuova autorità di omologazione dell'Unione. In particolare, tale scelta del costruttore non dovrebbe essere subordinata all'assenso dell'autorità di omologazione del Regno Unito o all'esistenza di eventuali accordi tra l'autorità di omologazione del Regno Unito e la nuova autorità di omologazione dell'Unione.

(8)

Al fine di garantire la necessaria certezza giuridica per tutte le parti interessate e assicurare condizioni di parità tra i costruttori, è necessario stabilire, in modo trasparente, condizioni uguali applicabili in tutti gli Stati membri.

(9)

Al fine di consentire la continuità della produzione e dell'immissione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, i requisiti ai quali i relativi tipi devono essere conformi per essere omologati dall'autorità di omologazione di uno Stato membro diverso dal Regno Unito dovrebbero essere quelli applicabili all'immissione sul mercato di nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e non quelli applicabili ai nuovi tipi.

(10)

Analogamente, i requisiti per i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti sono applicabili ai costruttori che hanno ottenuto omologazioni rilasciate da Stati membri diversi dal Regno Unito. La previsione degli stessi requisiti per l'omologazione di tipi ai sensi del presente regolamento e per l'immissione sul mercato di nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti mira pertanto a garantire la parità di trattamento tra i costruttori interessati dal recesso del Regno Unito e quelli che hanno ottenuto omologazioni rilasciate da Stati membri diversi dal Regno Unito.

(11)

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire al costruttore di un veicolo di richiedere su base volontaria un'omologazione dell'Unione per un tipo di veicolo già omologato nel Regno Unito sulla base di taluni requisiti applicabili a nuovi tipi di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti quando il tipo di veicolo rimane per il resto identico a quello omologato nel Regno Unito.

(12)

Le omologazioni richieste per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti completamente nuovi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(13)

Dovrebbe essere possibile, per le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento, basarsi sulle relazioni di prova già presentate al fine di ottenere l'omologazione nel Regno Unito, nei casi in cui i requisiti su cui tali relazioni si basano non siano cambiati. Per permettere di continuare a utilizzare le relazioni di prova emesse dal servizio tecnico notificato dal Regno Unito, è opportuno che il presente regolamento disponga un'esenzione dal requisito che tale servizio tecnico sia stato designato dall'autorità che rilascia l'omologazione e che ciò sia stato notificato alla Commissione dallo Stato membro. Al fine di coprire anche il periodo in cui la legislazione dell'Unione in materia di omologazione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito, è anche opportuno che il presente regolamento disponga un'esenzione dai requisiti specifici relativi alla designazione e alla notifica dei servizi tecnici di paesi terzi.

(14)

Allo stesso tempo le autorità di omologazione dell'Unione, dovendo essere pienamente responsabili delle nuove omologazioni dell'Unione che rilasciano, dovrebbero avere la facoltà di richiedere l'esecuzione di nuove prove riguardo a qualsiasi elemento per il quale le ritengano opportune ai fini dell'omologazione.

(15)

Se non diversamente disposto dal presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicarsi le norme generali in materia di omologazione CE e omologazione UE.

(16)

Si dovrebbe tener conto del fatto che il ruolo attribuito alle autorità di omologazione non si esaurisce con la produzione o con l'immissione sul mercato di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, ma si estende per diversi anni dopo l'immissione sul mercato di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Ciò vale in particolare per quanto riguarda gli obblighi di conformità in servizio per i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE e per quanto riguarda gli obblighi in materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione e i possibili richiami di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628. È quindi necessario che l'autorità che rilascia l'omologazione dell'Unione rilevi tali obblighi anche in relazione a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti basati sullo stesso tipo e già immessi sul mercato dell'Unione sulla base di un'omologazione del Regno Unito, onde garantire che vi sia un'autorità di omologazione competente.

(17)

Quando i costruttori ricorrono alle procedure di cui al presente regolamento, è possibile che la loro omologazione del Regno Unito cessi di avere validità prima che la legislazione dell'Unione in materia di omologazione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito in seguito al rilascio di un'omologazione dell'Unione dello stesso tipo. Poiché i costruttori non dovrebbero essere posti in una posizione di svantaggio per aver fatto ricorso al presente regolamento, lo stock di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti conformi, prodotti sulla base di una valida omologazione del Regno Unito, dovrebbe poter essere immesso sul mercato, registrato e fatto entrare in circolazione, una volta che i costruttori abbiano ottenuto una nuova omologazione dell'Unione, finché la legislazione dell'Unione in materia di omologazione continui ad applicarsi al e nel Regno Unito, sempre che tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti continuino a rispettare i requisiti generali degli atti di cui all'articolo 1. Poiché l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione potrebbero non avvenire contemporaneamente, il momento in cui si esegue la prima di tali fasi dovrebbe essere utilizzato per stabilire i termini stabiliti dal presente regolamento.

(18)

È altresì necessario che l'autorità di omologazione dell'UE si assuma determinati obblighi per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono stati immessi sul mercato dell'Unione sulla base di omologazioni del Regno Unito che non sono più valide a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628 oppure per cui non è richiesta alcuna omologazione dell'Unione. Al fine di garantire che vi sia un'autorità di omologazione dell'Unione competente, i costruttori dovrebbero essere tenuti a chiedere all'autorità di omologazione dell'Unione che deve omologare tipi precedentemente omologati nel Regno Unito di rilevare gli obblighi in materia di richiami, informazioni sulla riparazione e la manutenzione e controlli della conformità in servizio in relazione ai loro veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti basati su altri tipi e già immessi sul mercato dell'Unione. Per limitare la portata degli obblighi rilevati dall'autorità di omologazione dell'Unione, tali obblighi dovrebbero riguardare soltanto veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti basati su omologazioni del Regno Unito rilasciate dopo il 1o gennaio 2008.

(19)

È opportuno che rimangano applicabili le decisioni delle autorità nazionali adottate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013 o dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 168/2013 mentre la legislazione dell'Unione in materia di omologazione è ancora applicabile al e nel Regno Unito che consentono la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in circolazione di veicoli di fine serie conformi a un tipo la cui omologazione del Regno Unito ha cessato di avere validità prima del giorno in cui la legislazione dell'Unione in materia di omologazione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

(20)

È opportuno che continuino ad applicarsi le esenzioni e le disposizioni transitorie applicabili ai motori o ai veicoli e alle macchine mobili non stradali in cui tali motori sono installati di cui all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 97/68/CE, all'articolo 34, paragrafi 7 e 8, o all'articolo 58, paragrafi da 5 a 11, del regolamento (UE) 2016/1628, e di cui agli atti adottati in base all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 28, paragrafo 6, e all'articolo 53, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 167/2013, che consentono l'immissione sul mercato di tali motori, veicoli e macchine mobili non stradali senza l'obbligo di un'omologazione valida.

(21)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'integrazione della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 e del regolamento (UE) 2016/1628 con disposizioni speciali connesse con il recesso del Regno Unito dall'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Al fine di consentire ai costruttori di adottare le misure necessarie a prepararsi in tempo utile al recesso del Regno Unito per quanto concerne la legislazione in materia di omologazione dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento integra la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (UE) n. 167/2013, il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento (UE) 2016/1628 stabilendo disposizioni speciali per l'omologazione UE e l'immissione sul mercato dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti che siano stati omologati dall'autorità di omologazione del Regno Unito mentre la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, è ancora applicabile al e nel Regno Unito.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628 nonché ai relativi tipi che sono stati omologati dall'autorità di omologazione del Regno Unito sulla base di tali atti o di qualsiasi atto normativo dell'Unione di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE oppure di qualsiasi altro atto normativo abrogato da tali atti normativi dell'Unione.

2.   I riferimenti alle entità tecniche indipendenti ai sensi del presente regolamento si intendono comprensivi dei riferimenti ai motori ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «autorità di omologazione dell'Unione»: l'autorità di omologazione di uno Stato membro diverso dal Regno Unito;

2)   «omologazione del Regno Unito»: un'omologazione CE o un'omologazione UE rilasciata dall'autorità di omologazione del Regno Unito;

3)   «omologazione dell'Unione»: un'omologazione UE rilasciata da un'autorità di omologazione dell'Unione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 4

Domanda di omologazione dell'Unione

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE, all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013, all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628, un costruttore che abbia ottenuto un'omologazione del Regno Unito che non sia divenuta invalida a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628 può, finché la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento non cessi di applicarsi al e nel Regno Unito, presentare domanda a un'autorità di omologazione dell'Unione per un'omologazione dell'Unione dello stesso tipo.

2.   Per essere omologato, il tipo deve essere conforme ai requisiti per l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti applicabili al momento a partire dal quale ha effetto l'omologazione dell'Unione.

3.   Presentando domanda di omologazione conformemente al paragrafo 1, il costruttore è tenuto a pagare diritti adeguati, stabiliti dall'autorità di omologazione dell'Unione, per le eventuali spese derivanti dall'esercizio dei poteri e dall'adempimento degli obblighi dell'autorità di omologazione dell'Unione in relazione all'omologazione dell'Unione.

4.   All'atto della domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il costruttore, su richiesta dell'autorità di omologazione dell'Unione, presenta la documentazione e le informazioni che l'autorità ritenga necessarie per decidere se rilasciare un'omologazione dell'Unione conformemente all'articolo 5.

La documentazione e le informazioni di cui al primo comma possono includere l'omologazione originaria del Regno Unito, comprese tutte le modifiche, la documentazione informativa e le relazioni di prova. Nel caso dei veicoli, detta richiesta può altresì includere qualsiasi omologazione CE, omologazione UE o omologazione UN e relativi allegati, quale parte dell'omologazione globale del veicolo.

Articolo 5

Condizioni per il rilascio ed effetti dell'omologazione dell'Unione

1.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/46/CE, all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 167/2013, agli articoli 7, paragrafo 2, e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 168/2013 e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628, l'autorità di omologazione dell'Unione che ha ricevuto una domanda conformemente all'articolo 4 del presente regolamento può rilasciare un'omologazione dell'Unione per un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente se tale tipo soddisfa, al momento a partire dal quale ha effetto l'omologazione dell'Unione, i requisiti applicabili all'immissione sul mercato, all'immatricolazione o all'entrata in circolazione di nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti.

2.   Nella misura in cui non sono applicabili nuovi requisiti e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'omologazione dell'Unione può essere rilasciata sulla base delle stesse relazioni di prova che erano state precedentemente utilizzate ai fini del rilascio dell'omologazione del Regno Unito conformemente alle disposizioni applicabili, indipendentemente dal fatto che il servizio tecnico che ha emesso la relazione di prova sia stato designato e notificato dallo Stato membro che rilascia l'omologazione dell'Unione a norma della direttiva 2007/46/CE, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628, e anche dopo che la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

3.   Prima di rilasciare un'omologazione dell'Unione, l'autorità di omologazione dell'Unione può chiedere la ripetizione di prove specifiche. In tal caso tali prove sono eseguite da un servizio tecnico che sia stato designato e notificato dallo Stato membro dell'autorità di omologazione dell'Unione conformemente alla direttiva 2007/46/CE, al regolamento (UE) n. 167/2013, al regolamento (UE) n. 168/2013 o al regolamento (UE) 2016/1628.

4.   Il tipo omologato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo ottiene un certificato di omologazione UE con un numero composto dal numero distintivo dello Stato membro la cui autorità di omologazione ha rilasciato l'omologazione dell'Unione e dal numero dell'atto applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Il certificato indica inoltre il numero dell'ultimo atto modificativo contenente requisiti per l'omologazione conformemente al quale la certificazione dell'Unione viene rilasciata. Per i veicoli, il certificato di omologazione e il certificato di conformità devono contenere, sotto la rubrica «Osservazioni», la dicitura «Precedentemente omologato come» e riportare il numero e la data del certificato di omologazione UE ottenuto in seguito all'omologazione del Regno Unito. Per i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti, il certificato di omologazione deve contenere la dicitura «Precedentemente omologati e contrassegnati come» e riportare il marchio di omologazione ottenuto in seguito all'omologazione del Regno Unito.

5.   L'omologazione dell'Unione ha effetto a partire dal giorno del suo rilascio oppure in una data successiva ivi indicata. L'omologazione del Regno Unito cessa di avere validità il giorno che precede quello in cui ha effetto l'omologazione dell'Unione. Ad ogni modo, essa cessa di avere validità al più tardi il giorno in cui la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.

6.   Un'omologazione dell'Unione è considerata un'omologazione CE o un'omologazione UE ai sensi della direttiva 2007/46/CE o di qualsiasi atto di cui all'allegato IV di tale direttiva, del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2016/1628. Tutte le disposizioni di tali atti non derogate dal presente regolamento continuano ad applicarsi. L'autorità di omologazione dell'Unione si assume la piena responsabilità per gli obblighi derivanti dall'omologazione dell'Unione.

Inoltre, a partire dal momento in cui ha effetto l'omologazione dell'Unione, l'autorità di omologazione dell'Unione esercita tutti i poteri e adempie tutti gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito riguardo a quanto segue:

a)

veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito già immessi sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione nell'Unione;

b)

veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito da immettere sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione nell'Unione conformemente al terzo comma.

I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti prodotti sulla base di un'omologazione del Regno Unito che abbia cessato di avere validità a seguito del rilascio di un'omologazione dell'Unione possono essere immessi sul mercato, immatricolati e fatti entrare in circolazione nell'Unione fino alla data in cui la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento cessa di applicarsi al e nel Regno Unito o, se l'omologazione dell'Unione cessa di avere validità prima di quella data a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628, fino alla data in cui l'omologazione dell'Unione cessa di avere validità. Per i veicoli, i costruttori indicano il numero di omologazione dell'Unione in un'aggiunta al certificato di conformità, prima che tali veicoli siano immessi sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione nell'Unione.

L'autorità di omologazione dell'Unione non è responsabile di nessun atto od omissione dell'autorità di omologazione del Regno Unito.

Articolo 6

Autorità di omologazione dell'Unione responsabile per i veicoli, i sistemi, i componenti o le unità tecniche indipendenti di tipi non omologati ai sensi del presente regolamento

1.   Nel presentare domanda di omologazione dell'Unione a norma dell'articolo 4, un costruttore chiede inoltre all'autorità di omologazione dell'Unione di rilevare gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito per quanto riguarda gli altri veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti del costruttore che sono stati immessi sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione nell'Unione sulla base di omologazioni rilasciate dal Regno Unito che hanno cessato di avere validità a norma dell'articolo 17 della direttiva 2007/46/CE, dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 167/2013, dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 168/2013 o dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1628 oppure per cui non è richiesta alcuna omologazione dell'Unione ai sensi del presente regolamento.

Tale richiesta viene fatta per tutti i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti basati su omologazioni del Regno Unito rilasciate al costruttore dopo il 1o gennaio 2008, a meno che il costruttore non fornisca all'autorità di omologazione dell'Unione la prova che essa ha in essere un accordo con un'altra autorità di omologazione dell'Unione riguardo a tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.

2.   L'autorità di omologazione dell'Unione può rilasciare un'omologazione dell'Unione a norma dell'articolo 5 soltanto dopo aver accettato la richiesta effettuata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dopo che il costruttore abbia accettato di coprire i costi sostenuti dall'autorità di omologazione dell'Unione in conseguenza dell'esercizio dei suoi poteri e dell'adempimento dei suoi obblighi in relazione ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti interessati.

3.   Dopo avere accettato la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo e avere rilasciato l'omologazione dell'Unione conformemente all'articolo 5, l'autorità di omologazione dell'Unione esercita tutti i poteri e adempie tutti gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito riguardo a tutti i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti prodotti sulla base dell'omologazione del Regno Unito di cui al paragrafo 1 del presente articolo in materia di richiami, informazioni sulla riparazione e la manutenzione e controlli della conformità in servizio. L'autorità di omologazione dell'Unione non è responsabile per gli atti o le omissioni dell'autorità di omologazione del Regno Unito.

4.   L'autorità di omologazione dell'Unione informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione in merito ai tipi per i quali essa ha rilevato gli obblighi dell'autorità di omologazione del Regno Unito conformemente al paragrafo 1.

Articolo 7

Disposizioni specifiche

Il presente regolamento non preclude l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di motori o di veicoli e di macchine mobili non stradali equipaggiati di tali motori conformi a un tipo la cui omologazione del Regno Unito abbia cessato di avere validità mentre la legislazione dell'Unione in materia di omologazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è ancora applicabile al e nel Regno Unito, conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 97/68/CE, all'articolo 34, paragrafi 7 e 8, o all'articolo 58, paragrafi da 5 a 11, del regolamento (UE) 2016/1628 e agli atti adottati sulla base dell'articolo 19, paragrafo 6, dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 28, paragrafo 6, e dell'articolo 53, paragrafo 12, del regolamento n. 167/2013.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 95.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2018.

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).


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