EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1672

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

PE/49/2018/REV/1

GU L 284 del 12.11.2018, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1672/oj

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/6


REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La promozione di uno sviluppo armonioso, sostenibile e inclusivo del mercato interno quale area in cui i beni, le persone, i servizi e i capitali possano circolare liberamente e in sicurezza è una delle priorità dell'Unione.

(2)

La reimmissione di proventi illeciti nel sistema economico e lo sviamento di denaro per finanziare attività illecite creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge e rappresentano quindi una minaccia per il funzionamento del mercato interno. Tali pratiche, inoltre, favoriscono attività criminose e terroristiche che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini dell'Unione. L'Unione è pertanto intervenuta a scopi cautelativi.

(3)

Uno dei principali pilastri dell'intervento dell'Unione è stata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio (3), che ha stabilito una serie di misure e obblighi per gli enti finanziari, le persone giuridiche e talune professioni per quanto riguarda, tra l'altro, la trasparenza e la conservazione di registri, oltre che disposizioni sulla conoscenza dei propri clienti, e ha introdotto l'obbligo di riferire su transazioni sospette alle Unità di informazione finanziaria nazionali (UIF). Le UIF sono state istituite come unità centrali per valutare tali transazioni, interagire con le loro controparti in altri paesi e, se necessario, contattare le autorità giudiziarie. La direttiva 91/308/CEE è stata in seguito modificata e sostituita da successive misure. Le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio sono attualmente stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Dato il rischio che la sua applicazione potesse portare a un aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti che avrebbe potuto rappresentare una minaccia per il sistema finanziario e per il mercato interno, la direttiva 91/308/CEE è stata integrata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che mira a prevenire e individuare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo istituendo un sistema di controlli applicabili alle persone fisiche in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione che recano con sé denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore ai 10 000 EUR, ovvero il controvalore in altre valute. Il termine «in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione» dovrebbe essere definito in riferimento al territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di garantire che il presente regolamento abbia il più ampio ambito di applicazione possibile e che nessuna zona sia esente dalla sua applicazione od offra la possibilità di eludere i controlli applicabili.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1889/2005 ha applicato nella Comunità le norme internazionali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo elaborate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

(6)

Il GAFI, istituito dal vertice del G7 svoltosi a Parigi nel 1989, è un organismo intergovernativo che stabilisce norme e promuove l'attuazione effettiva di misure giuridiche, regolamentari e operative volte a contrastare il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e altre minacce connesse che mettono a repentaglio l'integrità del sistema finanziario internazionale. Molti Stati membri fanno parte del GAFI o vi sono rappresentati tramite organismi regionali. L'Unione, che vi è rappresentata dalla Commissione, si è impegnata a dare attuazione effettiva alle raccomandazioni del GAFI. La raccomandazione 32 del GAFI sui corrieri di valuta precisa che è opportuno che vi siano misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

(7)

La direttiva (UE) 2015/849 definisce e descrive una serie di attività criminose i cui proventi potrebbero essere oggetto di riciclaggio o potrebbero essere utilizzati per finanziare il terrorismo. I proventi di queste attività criminose passano spesso attraverso le frontiere esterne dell'Unione per essere riciclati o utilizzati per finanziare il terrorismo. Il presente regolamento dovrebbe tener conto di tale situazione e stabilire un sistema di norme che, oltre a contribuire alla prevenzione del riciclaggio, specialmente dei reati presupposto come i reati fiscali quali definiti dal diritto nazionale e del finanziamento del terrorismo in quanto tali, facilitino la prevenzione e l'individuazione delle attività criminose definite dalla direttiva (UE) 2015/849, e la conseguente conduzione di indagini.

(8)

Sono stati fatti progressi per quanto riguarda le conoscenze sui meccanismi utilizzati per trasferire attraverso le frontiere valore ottenuto illecitamente. Di conseguenza sono state aggiornate le raccomandazioni GAFI, la direttiva (UE) 2015/849 ha apportato dei cambiamenti al quadro giuridico dell'Unione e sono state sviluppate nuove migliori prassi. Alla luce di tali sviluppi e basandosi sulla valutazione della normativa vigente dell'Unione, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1889/2005. Tuttavia, vista l'ampia portata delle modifiche che si renderebbero necessarie in tal senso, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1889/2005 e sostituirlo con uno nuovo.

(9)

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prevedere, nell'ambito del diritto nazionale, controlli nazionali supplementari per i movimenti di denaro contante all'interno dell'Unione, purché siano compatibili con le libertà fondamentali dell'Unione, in particolare gli articoli 63 e 65 TFUE.

(10)

Un insieme di norme a livello di Unione che consenta controlli comparabili sul denaro contante all'interno dell'Unione faciliterebbe notevolmente gli sforzi intesi a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

(11)

Il presente regolamento non riguarda eventuali misure adottate dall'Unione o dagli Stati membri a norma dell'articolo 66 TFUE allo scopo di introdurre restrizioni ai movimenti di capitali che causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria ovvero a norma degli articoli 143 e 144 TFUE a seguito in caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti.

(12)

Considerando la loro presenza alle frontiere esterne dell'Unione, la loro competenza nell'effettuare controlli su passeggeri e merci che attraversano tali frontiere e la loro esperienza acquisita nell'applicare il regolamento (CE) n. 1889/2005, le autorità doganali dovrebbero continuare a operare in quanto autorità competenti ai fini del presente regolamento. Al tempo stesso gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di designare, quali autorità competenti, altre autorità nazionali presenti alle frontiere esterne. Gli Stati membri dovrebbero continuare a fornire una formazione adeguata al personale delle autorità doganali e di altre autorità nazionali per effettuare tali controlli, anche sul riciclaggio di denaro contante.

(13)

Uno dei concetti chiave utilizzati nel presente regolamento è la definizione di «denaro contante», che dovrebbe comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate. Per le loro stesse caratteristiche, alcuni tipi di strumenti negoziabili al portatore, di beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate che non sono collegate a conti correnti e che possono contenere un importo di denaro difficile da individuare si prestano a essere utilizzati al posto della valuta quali mezzi anonimi per trasferire valore attraverso le frontiere esterne, che non sono tracciabili con il sistema classico di controllo da parte delle autorità pubbliche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli elementi essenziali della definizione di «denaro contante», permettendo nel contempo alla Commissione di modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento in risposta ai tentativi dei soggetti criminali e dei loro complici di aggirare una misura di controllo relativa a un unico tipo di riserva altamente liquida di valore trasferendone un altro tipo attraverso le frontiere esterne. Qualora vi siano prove di simile condotta su scala diffusa è indispensabile adottare tempestivamente misure che possano porre rimedio a tale situazione. Nonostante l'elevato livello di rischio rappresentato dalle valute virtuali, quale evidenziato nella relazione della Commissione del 26 giugno 2017 sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, le autorità doganali non sono competenti a esercitare un controllo su tali valute.

(14)

Gli strumenti negoziabili al portatore permettono a colui che possiede materialmente il titolo di esigere il pagamento di una data somma di denaro senza essere registrato o citato per nome. Possono essere facilmente utilizzati per trasferire ingenti quantità di valore e presentano notevoli analogie con la valuta, in termini di liquidità, anonimità e rischio di abuso.

(15)

Per i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, che presentano un rapporto elevato tra valore e volume, esiste un mercato internazionale facilmente accessibile, che permette di convertirli agevolmente in valuta e a costi di transazione del tutto modesti. Tali beni si presentano per la maggior parte in una forma standardizzata che permette di verificarne rapidamente il valore.

(16)

Le carte prepagate sono carte non nominative, che contengono valore in moneta o liquidità o forniscono accesso a valore in moneta o liquidità che possono essere usati per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta. Esse non sono collegate a un conto corrente. Le carte prepagate includono le carte prepagate anonime di cui alla direttiva (UE) 2015/849. Sono ampiamente utilizzate per una serie di scopi legittimi e alcuni di questi strumenti presentano anche un chiaro interesse sociale. Tali carte prepagate sono facilmente trasferibili e possono essere utilizzate per trasferire ingenti quantità di valore attraverso le frontiere esterne. È pertanto necessario includere le carte prepagate nella definizione di denaro contante, in particolare se possono essere acquistate senza che siano espletate procedure di adeguata verifica della clientela. Ciò consentirà di estendere i controlli a taluni tipi di carte prepagate, tenendo conto della tecnologia disponibile, se giustificato dall'evidenza dei fatti, purché tali controlli siano estesi tenendo debitamente conto della proporzionalità e dell'applicabilità dal punto di vista pratico.

(17)

Per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è opportuno imporre alle persone fisiche in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione l'obbligo di presentare una dichiarazione del denaro contante. Per non limitare indebitamente la libertà di circolazione, né oberare i cittadini e le autorità con formalità burocratiche, l'obbligo dovrebbe essere subordinato a una soglia di 10 000 EUR. Dovrebbe applicarsi ai portatori che recano detto importo con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto con cui attraversano le frontiere esterne. Tali persone dovrebbero essere tenute a mettere il denaro contante a disposizione delle autorità competenti a fini di controllo e, se necessario, a presentarlo alle stesse. La definizione di «portatore» dovrebbe essere intesa in modo tale da escludere i trasportatori che effettuano il trasporto professionale di merci o persone.

(18)

Per quanto concerne i movimenti di denaro contante non accompagnato, ad esempio il denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione in pacchi postali, con spedizioni di merci, in bagagli non accompagnati o in container, le autorità competenti dovrebbero poter esigere dal mittente, dal destinatario o da un loro rappresentante una dichiarazione a scopo informativo, sistematicamente o caso per caso, in conformità delle procedure nazionali. Tale dichiarazione dovrebbe riguardare una serie di elementi che non sono contemplati dalla documentazione presentata generalmente alla dogana, quali i documenti di trasporto e le dichiarazioni doganali. Tali elementi sono l'origine, la destinazione, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante. L'obbligo di dichiarare denaro contante non accompagnato dovrebbe essere subordinato a una soglia identica a quella prevista per il denaro contante trasportato da portatori.

(19)

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento dovrebbe essere registrato un certo numero di dati standard riguardanti il movimento del denaro contante, quali i dati personali del dichiarante, del proprietario o del destinatario, la provenienza economica e l'utilizzo previsto della somma in questione. In particolare, è necessario che il dichiarante, il proprietario o il destinatario forniscano i dati personali contenuti nei loro documenti d'identità, al fine di ridurre al minimo il rischio di errori sulla loro identità e i ritardi causati dall'eventuale necessità di una successiva verifica.

(20)

Per quanto riguarda l'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato e l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di attuare tutti i controlli necessari sulle persone, sul loro bagaglio, sul mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera esterna, nonché su qualunque altra spedizione o contenitore non accompagnati che attraversano tale frontiera e che possono contenere denaro contante, ovvero sul mezzo che li sta trasportando. In caso di inosservanza di tali obblighi, le autorità competenti dovrebbero redigere una dichiarazione d'ufficio ai fini della successiva comunicazione delle informazioni pertinenti ad altre autorità.

(21)

Per garantire che le autorità competenti attuino i controlli in maniera uniforme, essi dovrebbero basarsi principalmente su un'analisi dei rischi volta a identificare e valutare i rischi e a mettere a punto le necessarie contromisure.

(22)

L'istituzione di un quadro comune in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire alle autorità competenti di effettuare controlli a campione o spontanei qualora lo ritengano necessario.

(23)

Qualora individuino importi di denaro contante inferiori alla soglia, ma vi siano indizi di una probabile correlazione tra il denaro e attività criminose contemplate dal presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero poter registrare, nel caso di denaro contante accompagnato, le informazioni sul portatore, sul proprietario e, se disponibili, sul destinatario previsto del denaro contante, inclusi il nome completo, le informazioni di contatto, i dati relativi alla natura e all'importo o valore del denaro contante, alla sua provenienza economica e all'uso previsto.

(24)

Nel caso di denaro contante non accompagnato, le autorità competenti dovrebbero poter registrare le informazioni sul dichiarante, sul proprietario, sul mittente e sul destinatario o sul destinatario previsto del denaro contante, inclusi il nome completo, le informazioni di contatto, i dati relativi alla natura e all'importo o valore del denaro contante, alla sua provenienza economica e all'uso previsto.

(25)

Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all'UIF dello Stato membro interessato, il quale dovrebbe garantire che l'UIF trasmetta ogni informazione pertinente, spontaneamente o su richiesta, alle UIF degli altri Stati membri. Si tratta di organismi che, fungendo da unità centrali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ricevono ed elaborano informazioni provenienti da varie fonti, ad esempio gli istituti finanziari, e le analizzano per stabilire se vi sono fondati motivi per un'ulteriore indagine, non evidenti agli occhi delle autorità competenti che raccolgono le dichiarazioni e attuano i controlli nell’ambito del presente regolamento. Al fine di garantire un flusso di informazioni efficace, le UIF dovrebbero essere collegate al Sistema informativo doganale («SID») istituito dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (6) e i dati prodotti o scambiati dalle autorità competenti e dalle UIF dovrebbero essere compatibili e comparabili.

(26)

Riconoscendo l'importanza, al fine di assicurare un seguito positivo del presente regolamento, di un efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti, incluse le UIF all'interno del quadro giuridico che disciplina tali entità, e la necessità di rafforzare la cooperazione tra le UIF all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare, entro il 1o giugno 2019, la possibilità di creare un meccanismo comune per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

(27)

L'individuazione di somme di denaro contante inferiori alla soglia in casi in cui vi siano indizi di attività criminose è molto importante in tale contesto. In tali casi specifici, pertanto, dovrebbe essere possibile anche uno scambio di informazioni relativo alle somme di denaro contante inferiori alla soglia con le autorità competenti di altri Stati membri.

(28)

Considerando che i movimenti di denaro contante soggetti ai controlli nell’ambito del presente regolamento avvengono alle frontiere esterne e tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti, le autorità competenti dovrebbero poter trattenere temporaneamente tale denaro in talune circostanze, ma con le opportune ponderazioni e tutele: in primo luogo, nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non sia stato assolto e, in secondo luogo, qualora vi siano indizi di attività criminosa, indipendentemente dall'importo o dal fatto che il denaro contante sia accompagnato o non accompagnato. Tenuto conto della natura di tale trattenimento temporaneo e dell'impatto che questo potrebbe avere sulla libertà di circolazione e sul diritto di proprietà, la durata del trattenimento dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile affinché altre autorità competenti possano stabilire se vi siano fondati motivi per un ulteriore intervento, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno che la decisione di trattenere temporaneamente il denaro contante ai sensi del presente regolamento sia accompagnata da motivazioni e descriva adeguatamente gli elementi specifici che hanno dato luogo all'intervento. Dovrebbe essere possibile prorogare il periodo di trattenimento temporaneo del denaro contante in casi specifici e debitamente valutati, ad esempio quando le autorità competenti incontrano difficoltà a ottenere informazioni su un'attività potenzialmente criminosa, in particolare quando è richiesta la comunicazione con un paese terzo, quando i documenti devono essere tradotti o quando è difficile identificare e contattare il mittente o il destinatario in caso di denaro contante non accompagnato. Se entro la scadenza del periodo di trattenimento non è assunta alcuna decisione in merito a un'ulteriore azione ovvero se l'autorità competente decide che non vi sono motivi per trattenere ulteriormente il denaro contante, questo dovrebbe essere rimesso immediatamente a disposizione, a seconda della situazione, della persona alla quale è stato temporaneamente trattenuto, del portatore o del proprietario.

(29)

Al fine di sensibilizzare sul presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero elaborare, di concerto con la Commissione, materiale adeguato sull'obbligo di dichiarazione o di informativa.

(30)

È essenziale che le autorità competenti che raccolgono informazioni a norma del presente regolamento le trasmettano tempestivamente all'UIF nazionale, per consentirle di analizzare ulteriormente e confrontare le informazioni con altri dati come previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.

(31)

Ai fini del presente regolamento, qualora registrino un'omessa dichiarazione o un'omessa informativa o vi siano indizi di attività criminose, le autorità competenti dovrebbero scambiare senza indugio tali informazioni, tramite canali appropriati, con le autorità competenti di altri Stati membri. Lo scambio di dati in tal caso sarebbe proporzionato, poiché è probabile che chi contravviene all'obbligo di dichiarazione o di informativa ed è arrestato in un dato Stato membro ne scelga un altro, per entrare o uscire dall'Unione, in cui le autorità competenti non siano a conoscenza delle sue precedenti violazioni. Lo scambio di questo tipo di informazioni dovrebbe essere obbligatorio, al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento in tutti gli Stati membri. Qualora vi siano indizi di attività criminose legate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, tali informazioni dovrebbero essere messe anche a disposizione della Commissione, della Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (7), dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma di tale regolamento e di Europol, istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Per poter conseguire gli obiettivi di prevenzione e dissuasione dall'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione e di informativa previsti dal presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere lo scambio obbligatorio di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi, unitamente ai risultati delle analisi di rischio, tra gli Stati membri e la Commissione, conformemente alle norme da stabilire negli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento.

(32)

Dovrebbe essere possibile uno scambio di informazioni tra l'autorità competente di uno Stato membro o la Commissione, da un lato, e le autorità di un paese terzo, dall'altro, purché vi siano opportune garanzie. Tale scambio dovrebbe essere consentito solo ove si rispettino le disposizioni, a livello nazionale e dell'Unione, applicabili in materia di diritti fondamentali e di trasferimento dei dati personali, previa autorizzazione da parte delle autorità che hanno ottenuto per prime l'informazione. La Commissione dovrebbe essere informata di qualunque scambio di informazioni avvenuto con i paesi terzi a norma del presente regolamento e dovrebbe riferire a tale riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)

Vista la natura delle informazioni raccolte e la legittima aspettativa dei portatori e dei dichiaranti che i loro dati personali e le informazioni sul valore del denaro contante introdotto o fatto uscire dall'Unione siano trattati con riservatezza, le autorità competenti dovrebbero offrire garanzie sufficienti al fine di assicurare il rispetto del segreto professionale da parte degli agenti che chiedono di accedere alle informazioni, proteggendole adeguatamente dall'accesso, dall'uso o dalla comunicazione non autorizzati. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o del diritto nazionale, in particolare nel contesto di procedimenti giudiziari, tali informazioni non dovrebbero essere divulgate senza il permesso dell'autorità che le ha ottenute.

Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento può riguardare anche dati personali e dovrebbe essere eseguito nel rispetto del diritto dell'Unione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali solo compatibilmente con le finalità del presente regolamento. La raccolta, la divulgazione, la trasmissione, la comunicazione e qualunque altro tipo di trattamento dei dati personali rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 45/2001 (9) e (UE) 2016/679 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe tener conto anche del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto all'articolo 8 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).

(34)

Ai fini dell'analisi condotta dalle UIF e per consentire alle autorità di altri Stati membri di controllare e far rispettare l'obbligo di dichiarazione del denaro contante, in particolare per quanto riguarda le persone che l'abbiano precedentemente violato, è necessario che i dati contenuti nelle dichiarazioni effettuate a norma del presente regolamento siano conservati per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Affinché le UIF svolgano in modo efficace la loro analisi e le autorità competenti controllino e facciano rispettare l'obbligo di dichiarazione o informativa in modo efficace, il periodo di conservazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni effettuate a norma del presente regolamento non dovrebbe superare i cinque anni con un'eventuale proroga, previa accurata valutazione della necessità e della proporzionalità di tale proroga, che non dovrebbe essere superiore a tre anni supplementari.

(35)

Per incentivare l'osservanza di tale obbligo e scoraggiarne l'elusione è opportuno che gli Stati membri introducano sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione o di informativa. Tali sanzioni dovrebbero applicarsi unicamente all'omessa dichiarazione o all'omessa informativa ai sensi del presente regolamento, senza tener conto della potenziale attività criminosa correlata al denaro contante, che può essere oggetto di un'ulteriore indagine e di misure non rientranti nell'ambito del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, e limitarsi a quanto necessario per incoraggiare il rispetto dell'obbligo. Le sanzioni introdotte dagli Stati membri dovrebbero avere un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione contro le violazioni del presente regolamento.

(36)

Sebbene la maggior parte degli Stati membri utilizzino già, su base volontaria, un modulo di dichiarazione armonizzato, il modulo UE di dichiarazione del denaro contante (UE-CDF), per garantire uniformità nell'attuare i controlli ed efficacia nell'elaborare, trasmettere e analizzare le dichiarazioni da parte delle autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine dell’adozione dei modelli per il modulo di dichiarazione e per i moduli informativi, per determinare i criteri di un quadro comune di gestione dei rischi, per definire le norme tecniche per lo scambio di informazioni e il modello degli stampati da utilizzare per la comunicazione di informazioni, e per stabilire le norme e il formato per la trasmissione di dati statistici alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(37)

Al fine di migliorare la situazione attuale, in cui vi è un accesso limitato alle informazioni statistiche e in cui sono disponibili solamente alcune indicazioni sulla portata del contrabbando di denaro contante attraverso le frontiere esterne dell'Unione da parte di criminali, occorre introdurre una cooperazione più efficace attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con la Commissione. Onde garantire che questo scambio di informazioni sia efficace ed efficiente, la Commissione dovrebbe esaminare se il sistema istituito realizza il suo obiettivo o se esistono ostacoli a uno scambio di informazioni tempestivo e diretto. Inoltre, la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni statistiche sul suo sito web.

(38)

Al fine di tenere rapidamente conto di eventuali modifiche future alle norme internazionali quali le norme stabilite dal GAFI, ovvero per impedire che si eludano le disposizioni del presente regolamento contando su beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore o su carte prepagate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche dell'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(39)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata transnazionale del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, nonché delle specificità del mercato interno e delle sue libertà fondamentali, cui può essere data piena attuazione solo garantendo che i movimenti di denaro contante alle frontiere esterne dell'Unione non siano soggetti a un'eccessiva disparità di trattamento in funzione delle norme nazionali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti all'articolo 6 TUE e riprodotti nella Carta, in particolare nel titolo II.

(41)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)   «denaro contante»:

i)

valuta;

ii)

strumenti negoziabili al portatore;

iii)

beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;

iv)

carte prepagate;

b)   «in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione»: in provenienza da un territorio non contemplato dall'articolo 355 TFUE e a destinazione del territorio contemplato da tale articolo, ovvero in provenienza da quest'ultimo territorio;

c)   «valuta»: banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

d)   «strumenti negoziabili al portatore»: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono:

i)

assegni turistici (o «traveller's cheque»); e

ii)

assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;

e)   «beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore»: beni, elencati al punto 1 dell'allegato I, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti;

f)   «carta prepagata»: carta non nominativa, elencata al punto 2 dell'allegato I, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;

g)   «autorità competenti»: le autorità doganali degli Stati membri e qualunque altra autorità autorizzata dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento;

h)   «portatore»: qualunque persona fisica che, in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;

i)   «denaro contante non accompagnato»: denaro contante che rientra in una spedizione senza un portatore;

j)   «attività criminosa»: qualunque attività elencata all'articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849;

k)   «Unità di informazione finanziaria» (UIF): entità istituita in uno Stato membro ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento per tener conto delle nuove tendenze nel riciclaggio, quale definito all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849, o del finanziamento del terrorismo, quale definito all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva o per tener conto delle migliori prassi nel prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, ovvero allo scopo di impedire l'utilizzo criminoso di beni come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate per eludere gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 3

Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato

1.   Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:

a)

il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;

b)

il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

c)

ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, l'indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

d)

la natura e l'importo o il valore del denaro contante;

e)

la provenienza economica del denaro contante;

f)

l'uso previsto del denaro contante;

g)

l'itinerario seguito; e

h)

il mezzo di trasporto.

3.   Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 4

Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato

1.   Nel caso in cui denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore ai 10 000 EUR stia entrando nell'Unione o uscendo dall'Unione, le autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale ciò avviene possono imporre al mittente o al destinatario del denaro contante o a un rispettivo rappresentante, a seconda del caso, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni. Le autorità competenti possono trattenere il denaro contante finché il mittente, il destinatario o il suo rappresentante non presenti la dichiarazione a scopo informativo. L'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato non si ritiene assolto se la dichiarazione non è presentata prima dello scadere del termine, se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

2.   La dichiarazione a scopo informativo fornisce dettagli riguardanti:

a)

il dichiarante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;

b)

il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica, o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

c)

il mittente del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

d)

il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

e)

la natura e l'importo o il valore del denaro contante;

f)

la provenienza economica del denaro contante; e

g)

l'uso previsto del denaro contante.

3.   Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo informativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione a scopo informativo è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 5

Poteri delle autorità competenti

1.   Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e mezzi di trasporto, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

2.   Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante non accompagnato, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

3.   Se l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 2, a seconda del caso.

4.   I controlli si basano principalmente su un'analisi mirante a individuare e valutare i rischi e a predisporre le contromisure necessarie e sono attuati sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), che tiene anche conto delle valutazioni dei rischi eseguita dalla Commissione e dalle UIF ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

5.   Ai fini dell'articolo 6, le autorità competenti esercitano anche i poteri loro conferiti ai sensi del presente articolo.

Articolo 6

Importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose

1.   Qualora rilevino un portatore con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 3 e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all'articolo 3, paragrafo 2.

2.   Qualora rilevino che denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 4 sta entrando nell'Unione o uscendo dall'Unione e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti possono trattenere temporaneamente il denaro contante mediante decisione amministrativa conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale qualora:

a)

l'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non siano stati assolti; o

b)

vi siano indizi che denotano che tale denaro, a prescindere dall'importo, è correlato ad attività criminose.

2.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è impugnabile conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Le autorità competenti comunicano la motivazione:

a)

alla persona tenuta a fare la dichiarazione in conformità dell'articolo 3 o la dichiarazione a scopo informativo in conformità dell'articolo 4; oppure

b)

alla persona tenuta a fornire le informazioni in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 o 2.

3.   La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario previsto dal diritto nazionale affinché le autorità competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o meno una sua eventuale proroga. La durata del trattenimento temporaneo non eccede i 30 giorni. Dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata del trattenimento temporaneo fino a un massimo di 90 giorni.

Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione:

a)

della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 3 o 4; oppure

b)

della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o 2.

Articolo 8

Campagne d'informazione

Gli Stati membri provvedono affinché le persone in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento ed elaborano, di concerto con la Commissione, materiale adeguato destinato a tali persone.

Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d'informazione.

Articolo 9

Trasmissione di informazioni all'UIF

1.   Le autorità competenti registrano le informazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 o 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 6 e le trasmettono all'UIF dello Stato membro in cui sono state ottenute, conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'UIF dello Stato membro interessato scambi tali informazioni con le UIF competenti degli altri Stati membri in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.

3.   Le autorità competenti comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.

Articolo 10

Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione

1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica per via elettronica le seguenti informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri:

a)

le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3;

b)

le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 6;

c)

le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 o 4, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;

d)

le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.

2.   Qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche alla Commissione, alla Procura europea dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 e ove competente ad agire conformemente all'articolo 22 di tale regolamento, e a Europol ove competente ad agire conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.

3.   L'autorità competente comunica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e utilizzando il modulo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d).

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.

5.   Le informazioni e i risultati di cui al paragrafo 1, lettera d), sono comunicati su base semestrale.

Articolo 11

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.   Ai fini del presente regolamento, nell’ambito dell'assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono comunicare le seguenti informazioni a un paese terzo, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, purché tale comunicazione sia conforme al diritto pertinente, nazionale e dell'Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi:

a)

le dichiarazioni d'ufficio redatte a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;

b)

le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 6;

c)

le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 o 4, qualora vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione qualunque comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 12

Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati

1.   Le autorità competenti garantiscono la sicurezza dei dati ottenuti ai sensi degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6.

2.   Tutte le informazioni ottenute dalle autorità competenti sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 13

Protezione dei dati personali e periodi di conservazione

1.   Le autorità competenti agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6.

2.   Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento è effettuato al solo scopo di prevenzione e di lotta alle attività criminose.

3.   I dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo se diversamente disposto dagli articoli 9, 10 e 11, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.

4.   Le autorità competenti e l'UIF conservano i dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine, tali dati personali sono cancellati.

5.   Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni se:

a)

dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'UIF stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione; o

b)

dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.

Articolo 14

Sanzioni

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato di cui all’articolo 3 o di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 dicembre 2018.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure volte a garantire l'applicazione uniforme dei controlli da parte delle autorità competenti:

a)

i modelli per il modulo di dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per i moduli informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

b)

i criteri del quadro comune di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e più specificamente i criteri di rischio, le norme, e i settori di controllo prioritari sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e delle politiche e migliori prassi a livello dell'Unione e internazionale;

c)

le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 10 del presente regolamento, attraverso il SID, quale istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 515/97;

d)

il modello per lo stampato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3; e

e)

le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione con dati statistici anonimi sulle dichiarazioni e sulle infrazioni ai sensi dell'articolo 18.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato di controllo sul denaro contante. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento

1.   Entro il 4 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

l'elenco delle autorità competenti;

b)

i dettagli delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 14;

c)

dati statistici anonimi riguardanti le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni, usando il formato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e).

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali successive modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un mese dalla data in cui esse prendono effetto.

Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fornite alla Commissione almeno ogni sei mesi.

3.   La Commissione mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2.

4.   La Commissione pubblica annualmente sul suo sito web le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2 e informa gli utenti in modo chiaro in merito ai controlli relativi al denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.

Articolo 19

Valutazione

1.   Entro il 3 dicembre 2021 e successivamente con cadenza quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni regolarmente ricevute dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione di cui al primo comma valuta in particolare:

a)

se sia opportuno includere altri beni nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

b)

se la procedura a scopo informativo riguardo al denaro contante non accompagnato sia efficace;

c)

se la soglia per il denaro contante non accompagnato debba essere rivista;

d)

se i flussi di informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e l'uso del SID, in particolare, siano efficaci o se vi siano ostacoli allo scambio tempestivo e diretto di informazioni compatibili e comparabili tra le autorità competenti e con le UIF; e

e)

se le sanzioni previste dagli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive e in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e se abbiano un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione sulle violazioni del presente regolamento.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende, se disponibili:

a)

una raccolta delle informazioni provenienti dagli Stati membri sul denaro contante connesso ad attività criminose che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; e

b)

i dati riguardanti lo scambio di informazioni con i paesi terzi.

Articolo 20

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005

Il regolamento (CE) n. 1889/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 2021. Tuttavia, l’articolo 16 si applica a decorrere dal 2 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 246 del 28.7.2017, pag. 22.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.

(3)  Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77).

(4)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(5)  Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

(6)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate considerati alla stregua di denaro contante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv)

1.

Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore:

a)

monete con un tenore in oro di almeno il 90 %; e

b)

lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.

2.

Carte prepagate: promemoria.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1889/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 10

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 21

Allegato I

Allegato II


Top