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Document 32017R1224

Regolamento (UE) 2017/1224 della Commissione, del 6 luglio 2017, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/4586

GU L 174 del 7.7.2017, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1224/oj

7.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/16


REGOLAMENTO (UE) 2017/1224 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2017

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza 2-metil-2H-isotiazol-3-one, denominata methylisothiazolinone (metilisotiazolinone) nella Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), numero CAS 2682-20-4, è attualmente autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, in concentrazione massima pari allo 0,01 % peso/peso (100 ppm), al numero d'ordine 57 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(2)

Il 15 dicembre 2015 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone (2). Il CSSC ha concluso che, per i prodotti cosmetici da sciacquare, una concentrazione massima pari allo 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone è ritenuta sicura per il consumatore dal punto di vista dell'induzione di allergie da contatto.

(3)

Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere soggetta ad ulteriori restrizioni nei prodotti da sciacquare.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(5)

All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 27 gennaio 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono immessi sul mercato dell'Unione.

A decorrere dal 27 aprile 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1557/15 (III)


ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il numero d'ordine 57 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«57

2-metil-2H-isotiazol-3-one

Methylisothiazolinone (*1)

2682-20-4

220-239-6

Prodotti da sciacquare

0,0015 %

 

 


(*1)  Il metilisotiazolinone è disciplinato anche all'allegato V, numero d'ordine 39, in una miscela con il metilcloroisotiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono a vicenda: l'impiego della miscela di metilcloroisotiazolinone (e) metilisotiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.»


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