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Document 32017R1224
Commission Regulation (EU) 2017/1224 of 6 July 2017 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2017/1224 della Commissione, del 6 luglio 2017, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2017/1224 della Commissione, del 6 luglio 2017, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4586
GU L 174 del 7.7.2017, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1224 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2017
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La sostanza 2-metil-2H-isotiazol-3-one, denominata methylisothiazolinone (metilisotiazolinone) nella Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), numero CAS 2682-20-4, è attualmente autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, in concentrazione massima pari allo 0,01 % peso/peso (100 ppm), al numero d'ordine 57 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(2) |
Il 15 dicembre 2015 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone (2). Il CSSC ha concluso che, per i prodotti cosmetici da sciacquare, una concentrazione massima pari allo 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone è ritenuta sicura per il consumatore dal punto di vista dell'induzione di allergie da contatto. |
(3) |
Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere soggetta ad ulteriori restrizioni nei prodotti da sciacquare. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(5) |
All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 27 gennaio 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono immessi sul mercato dell'Unione.
A decorrere dal 27 aprile 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) SCCS/1557/15 (III)
ALLEGATO
Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il numero d'ordine 57 è sostituito dal seguente:
Numero d'ordine |
Identificazione della sostanza |
Condizioni |
Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze |
|||||
Denominazione chimica/INN |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso |
Altre |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
«57 |
2-metil-2H-isotiazol-3-one |
Methylisothiazolinone (*1) |
2682-20-4 |
220-239-6 |
Prodotti da sciacquare |
0,0015 % |
|
|
(*1) Il metilisotiazolinone è disciplinato anche all'allegato V, numero d'ordine 39, in una miscela con il metilcloroisotiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono a vicenda: l'impiego della miscela di metilcloroisotiazolinone (e) metilisotiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.»