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Document 32014R0539

Regolamento (UE) n. 539/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh e che abroga il regolamento (CEE) n. 3491/90

GU L 158 del 27.5.2014, p. 125–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/539/oj

27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/125


REGOLAMENTO (UE) N. 539/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh e che abroga il regolamento (CEE) n. 3491/90

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito dell'Uruguay Round, l'Unione si è impegnata a offrire regimi preferenziali di importazione per il riso originario dei paesi meno progrediti. Tra i paesi cui è stata rivolta tale offerta, il Bangladesh ha dichiarato il proprio interesse a sviluppare gli scambi commerciali nel settore del riso. A tal fine è stato adottato il regolamento (CEE) n. 3491/90 (2).

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3491/90 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle sue disposizioni. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, dette competenze dovrebbero essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3491/90 e sostituirlo con il presente regolamento.

(3)

Il regime preferenziale di importazione comporta una riduzione del dazio all'importazione limitatamente a un determinato quantitativo di riso semigreggio. Il calcolo dei quantitativi equivalenti in fasi di lavorazione del riso diversi da quella del riso semigreggio dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione (3).

(4)

Al fine di stabilire i dazi all'importazione applicabili al riso originario del Bangladesh importato nell'ambito del presente regolamento, è opportuno tenere conto delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano limitati al riso originario del Bangladesh, è opportuno prevedere il rilascio di un certificato di origine.

(6)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di norme che subordinino la partecipazione al regime al deposito di una cauzione, a norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze, salvo espressa disposizione contraria, dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare tale regolamento.

(8)

Il presente regolamento rientra nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione, che deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo fissati all'articolo 208 TFUE, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile e della buona governance nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe altresì essere conforme alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare alla decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nel 1979, in base alla quale i membri dell'OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.

(9)

Il presente regolamento si basa altresì sul riconoscimento del diritto dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli a un reddito dignitoso e a un ambiente di lavoro sano e sicuro quale obiettivo fondamentale delle preferenze commerciali concesse ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai paesi meno sviluppati. L'Unione mira a definire e a intraprendere politiche e azioni comuni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con il principale obiettivo di eliminare la povertà. In tale contesto, la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela dell'ambiente e sulla buona governance, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono essenziali al fine di sostenere il progresso verso lo sviluppo sostenibile, come indicato dal regime speciale di incentivazione che prevede preferenze tariffarie supplementari a norma di detto regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un regime preferenziale per le importazioni di riso originario del Bangladesh di cui ai codici NC 1006 10 (escluso il codice NC 1006 10 10), 1006 20 e 1006 30.

2.   Tale regime preferenziale di importazione è limitato a un quantitativo equivalente a 4 000 tonnellate di riso semigreggio per anno civile.

Ai quantitativi in fasi di lavorazione diverse da quella del riso semigreggio, si applicano i tassi di conversione definiti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008.

3.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende l'applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il quantitativo indicato al paragrafo 2 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 2

Dazio all'importazione

1.   Entro il limite del quantitativo previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, il dazio all'importazione per il riso equivale ai seguenti:

a)

per il risone di cui al codice NC 1006 10, escluso il codice NC 1006 10 10, dazi stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR;

b)

per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR;

c)

per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30, dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un ulteriore importo fisso di 6,52 EUR.

2.   L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata al rilascio, da parte dell'autorità competente del Bangladesh, di un certificato di origine.

Articolo 3

Poteri delegati

Al fine di garantire l'affidabilità e l'efficienza del regime preferenziale di importazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 riguardo alla definizione di norme che subordinano la partecipazione al regime preferenziale di importazione stabilito all'articolo 1 al deposito di una cauzione.

Articolo 4

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 5

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano le misure necessarie riguardo:

a)

al metodo amministrativo da utilizzare per la gestione del regime preferenziale di importazione;

b)

ai mezzi per determinare l'origine del prodotto oggetto del regime preferenziale di importazione;

c)

alla forma e al periodo di validità del certificato di origine di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

d)

eventualmente, al periodo di validità dei titoli di importazione;

e)

all'importo della cauzione da depositare a norma dell'articolo 3;

f)

alle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui il parere del comitato di cui al paragrafo 1 debba essere ottenuto con procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3491/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 3491/90 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(2)  Regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56).

(4)  Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3491/90

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3

Articoli da 3 a 6


DICHIARAZIONE SUGLI ATTI DELEGATI

Nel contesto del regolamento (UE) n. 539/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh e che abroga il regolamento (CEE) n. 3491/90 (1), la Commissione ricorda l'impegno assunto sulla base del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea di fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


(1)  Cfr. pag. 125 della presente Gazzetta Ufficiale.


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