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Document 32014R0515

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE

GU L 150 del 20.5.2014, p. 143–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/515/oj

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/143


REGOLAMENTO (UE) N. 515/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato convergente, che miri a consentire lo scambio di dati e la piena consapevolezza della situazione e sia inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione illegale.

(2)

È necessario che l’Unione adotti un approccio più coerente agli aspetti interni ed esterni della gestione della migrazione e della sicurezza interna e stabilisca una correlazione tra la lotta all’immigrazione illegale e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne dell’Unione, nonché una cooperazione e un dialogo migliori con i paesi terzi per affrontare l’immigrazione illegale e promuovere la migrazione legale.

(3)

È necessario adottare un approccio integrato rispetto alle questioni sollevate dalle pressioni migratorie e dalle domande di asilo nonché rispetto alla gestione delle frontiere esterne dell’Unione, prevedendo una dotazione di bilancio e risorse adeguate per gestire le situazioni di emergenza in uno spirito di rispetto dei diritti umani e di solidarietà fra tutti gli Stati membri, senza disconoscere le responsabilità nazionali e assicurando una divisione chiara dei compiti.

(4)

La strategia di sicurezza interna per l’Unione europea («strategia di sicurezza interna «), adottata dal Consiglio nel febbraio 2010, costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del novembre 2010, intitolata «La strategia di sicurezza interna dell’Unione in azione», ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere e aumentare la resilienza dell’Europa alle crisi e alle calamità.

(5)

In base alla strategia di sicurezza interna, libertà, sicurezza e giustizia sono obiettivi che andrebbero perseguiti parallelamente e, per assicurare libertà e giustizia, occorre sempre perseguire l’obiettivo della sicurezza nel rispetto dei principi dei trattati, dello Stato di diritto e degli obblighi dell’Unione in materia di diritti fondamentali.

(6)

I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all’attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto, una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto con la sicurezza esterna nonché la coerenza con gli obiettivi di politica estera dell’Unione definiti nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE).

(7)

Per promuovere l’attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall’Unione attraverso la costituzione di un fondo per la sicurezza interna (il «fondo»).

(8)

A motivo delle particolarità giuridiche proprie del titolo V TFUE non è possibile istituire il Fondo come un unico strumento finanziario. Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (lo «strumento») e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale quadro generale dovrebbe essere integrato dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al quale il presente regolamento deve fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla programmazione, la gestione finanziaria, la gestione e il controllo, la liquidazione dei conti, la chiusura dei programmi, la rendicontazione e la valutazione.

(9)

La nuova struttura a due pilastri del finanziamento nel settore degli affari interni dovrebbe contribuire alla semplificazione, alla razionalizzazione, al consolidamento e alla trasparenza dei finanziamenti in tale settore. È opportuno ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri fondi e programmi, anche in vista dell’attribuzione di finanziamenti a obiettivi comuni. È opportuno tuttavia evitare sovrapposizioni tra i diversi strumenti di finanziamento.

(10)

Il Fondo dovrebbe riflettere la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti nel presente regolamento.

(11)

L’efficacia delle misure e la qualità della spesa costituiscono principi guida nell’attuazione del Fondo. Il Fondo inoltre dovrebbe essere attuato nel modo più efficiente e semplice possibile.

(12)

È opportuno che il Fondo tenga conto in modo particolare degli Stati membri che, per via della loro posizione geografica, si trovano far fronte a oneri sproporzionati derivanti dai flussi migratori.

(13)

La solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l’Unione è una componente fondamentale della politica comune in materia di gestione delle frontiere esterne.

(14)

Il Fondo dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all’acquis di Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell’interesse della politica comune dell’Unione per la gestione delle frontiere esterne.

(15)

Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo generale del Fondo, occorre che gli Stati membri garantiscano che i loro programmi nazionali perseguano gli obiettivi specifici dello strumento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionale alle sfide e alle esigenze e garantisca il conseguimento degli obiettivi. Qualora un programma nazionale non persegua uno degli obiettivi specifici o la dotazione sia inferiore alle percentuali minime per quanto concerne alcuni obiettivi dei programmi nazionali stabiliti nel presente regolamento, è opportuno che lo Stato membro interessato fornisca una giustificazione nell’ambito del programma.

(16)

Per misurare i risultati del Fondo, è opportuno porre in essere indicatori comuni in rapporto a ciascun obiettivo specifico dello strumento. La misurazione del conseguimento degli obiettivi specifici attraverso gli indicatori comuni non rende obbligatoria la realizzazione di azioni relative a tali indicatori.

(17)

La partecipazione di uno Stato membro non dovrebbe coincidere con la partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell’Unione che contribuisce a finanziare, tra l’altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo di frontiera alle frontiere esterne.

(18)

Lo strumento dovrebbe poggiare sul processo di rafforzamento delle capacità, sviluppato con il contributo del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito dalla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dovrebbe estenderlo in funzione dei nuovi sviluppi.

(19)

Nell’eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell’interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell’area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l’Unione. Lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell’interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo strumento e dovrebbero costituire parte integrante dei programmi nazionali.

(20)

È necessario che lo strumento integri e rafforzi le attività intraprese per sviluppare la cooperazione operativa sotto l’egida dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (l’«agenzia Frontex»), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (7), comprese le nuove attività risultanti dalle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), con il risultato di rafforzare ulteriormente la solidarietà fra gli Stati membri che esercitano il controllo di frontiera alle frontiere esterne nell’interesse e per conto dell’intero spazio Schengen. Ciò comporta tra l’altro che gli Stati membri, nell’elaborare i loro programmi nazionali, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall’agenzia Frontex nonché dei programmi di formazione messi a punto, segnatamente la base comune per la formazione delle guardie di frontiera comprendente le componenti relative ai diritti fondamentali e all’accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra la sua missione e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, è opportuno che l’agenzia Frontex sia consultata dalla Commissione in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del supporto operativo.

(21)

Lo strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall’Unione e fatte salve l’applicazione delle disposizioni speciali concernenti il diritto di asilo e la protezione internazionale.

(22)

Sono essenziali controlli uniformi e di elevata qualità alle frontiere esterne per rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In conformità delle norme comuni dell’Unione, lo strumento dovrebbe sostenere misure relative alla gestione delle frontiere esterne, da realizzare secondo il modello di controllo dell’accesso a quattro livelli che comprende misure nei paesi terzi, la cooperazione con i paesi limitrofi, misure di controllo alle frontiere e misure di controllo nel settore della libera circolazione, al fine di prevenire l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera all’interno del territorio degli Stati Schengen.

(23)

In conformità dell’articolo 3 TUE, lo strumento dovrebbe sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori che rischiano di subire pregiudizio alle frontiere esterne. In particolare, laddove possibile, nell’attuazione delle misure relative all’identificazione, all’assistenza immediata e alla consegna ai servizi di protezione, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili, in particolare i bambini e i minori non accompagnati.

(24)

Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell’ambito della strategia di sicurezza interna, lo strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con l’agenzia Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti, in particolare Europol e l’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala, e applicando, fra l’altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l’analisi integrata dei rischi dell’Unione.

(25)

A norma del protocollo n. 5 dell’atto di adesione del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è opportuno che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche dell’acquis che disciplinano detto transito, e segnatamente il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio (9) e il regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio (10). Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi dovrebbe essere subordinata al regime dei visti dell’Unione in vigore con la Federazione russa.

(26)

Lo strumento dovrebbe altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli di frontiera alle frontiere esterne, e dovrebbe fare pieno uso del Sistema d’informazione sui visti (VIS). Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione illegale verso l’Unione ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

(27)

È inoltre opportuno che lo strumento sostenga misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

(28)

Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell’Unione, di sistemi informatici, basati su sistemi informatici attuali e/o nuovi, che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e un migliore controllo dei viaggiatori, facilitando in tal modo i viaggi e migliorando la sicurezza delle frontiere. È necessario, a tal fine, in linea con la strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell’Unione, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, interoperabilità con altri sistemi informatici dell’Unione, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri. È opportuno che tali sistemi informatici rispettino i diritti fondamentali, tra cui la protezione dei dati personali.

(29)

È opportuno che gli Stati membri destinino al sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), istituito dal regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) i finanziamenti necessari a garantire il buon funzionamento di tale sistema.

(30)

Per reagire prontamente nel caso di un’imprevista pressione migratoria e di rischi per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014.

(31)

Inoltre, nell’interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuati carenze o possibili rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato dovrebbe dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

(32)

Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, è opportuno incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare una parte delle risorse destinate ai loro programmi nazionali per conseguire specifiche priorità stabilite dall’Unione, quali l’acquisto di attrezzature tecniche necessarie all’agenzia Frontex e l’instaurazione di una collaborazione consolare per l’Unione. È necessario ottimizzare l’impatto dei finanziamenti dell’Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, rendicontazione e controllo democratico per i meccanismi e gli strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell’Unione.

(33)

Per garantire l’applicazione dell’acquis di Schengen nell’intero spazio Schengen, è opportuno che anche l’attuazione del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (12) sia sostenuta nell’ambito dello strumento, quale strumento essenziale per facilitare l’attuazione delle politiche dell’Unione nello spazio di libertà, giustizia e sicurezza garantendo un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e l’assenza di controlli alle frontiere all’interno dello spazio Schengen.

(34)

Alla luce dell’esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS II e VIS, è ritenuto opportuno consentire un certo livello di flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell’ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall’inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi, il sostegno operativo per gli Stati membri e fatto salvo il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio.

(35)

Analogamente, è opportuno aumentare l’ambito di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell’Unione («azioni dell’Unione») al fine di potenziare la capacità dell’Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell’interesse dell’Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell’Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica relativa alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti e la relativa applicazione, la formazione delle guardie di frontiera in materia di protezione dei diritti umani, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, nell’interesse di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l’Unione e di un’organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

(36)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti geografici e tematici dell’Unione per l’assistenza esterna. In particolare, l’attuazione di tali misure dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali misure non dovrebbero mirare al sostegno di azioni direttamente orientate allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l’aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. Dovrà essere mantenuta anche la coerenza con la politica umanitaria dell’Unione, in particolare nell’attuare le misure di emergenza.

(37)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Poiché l’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell’Unione nei controlli di frontiera, nella politica in materia di visti e nella gestione dei flussi migratori, e fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi informatici comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento contribuirà in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione in questi settori.

(38)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire l’assegnazione degli importi di base destinati agli Stati membri. L’importo di base per ogni Stato membro dovrebbe essere calcolato sulla base degli importi assegnati negli anni dal 2010 al 2012 per ciascuno Stato membro a valere sul Fondo per le frontiere esterne e dividendo l’importo ottenuto per il totale degli stanziamenti disponibili per la gestione concorrente per i tre anni citati. I calcoli sono stati eseguiti in conformità con i criteri di ripartizione di cui alla decisione n. 574/2007/CE.

(39)

La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione dello strumento, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, con l’ausilio di indicatori chiave per valutare i risultati e gli impatti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.

(40)

Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti la definizione delle azioni specifiche nell’ambito dei programmi nazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(41)

In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, è opportuno che la Commissione consulti esperti di tutti gli Stati membri.

(42)

Al fine di garantire un’attuazione uniforme, efficiente e tempestiva delle disposizioni sul sostegno operativo previste dal presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(43)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire offrire solidarietà e disporre la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l’Unione europea nella gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

È opportuno abrogare la decisione n. 574/2007/CE, nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento.

(45)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’ccordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (15).

(46)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (17).

(47)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (18) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (19).

(48)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepire il presente regolamento nel proprio diritto interno.

(49)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (20). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(50)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (21). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(51)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (22). Pertanto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune dei visti (lo «strumento») nell’ambito del Fondo sicurezza interna (il «Fondo»).

Unitamente al regolamento (UE) n. 513/2014, il presente regolamento istituisce il Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

2.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;

b)

il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;

c)

le risorse disponibili a valere sul presente strumento, nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione;

d)

l’ambito di applicazione e l’obiettivo dei diversi mezzi specifici attraverso i quali è finanziata la spesa per la gestione delle frontiere esterne e la politica comune in materia di visti.

3.   Il presente regolamento prevede l’applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «frontiere esterne»: le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell’Unione relativo all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno;

b)   «norme comuni dell’Unione»: l’applicazione comune e non frammentaria di misure operative al fine di ottenere un livello di sicurezza elevato e uniforme in materia di controllo alle frontiere e di visti in conformità del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), del regolamento (CE) n. 2007/2004, del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), del catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, del manuale pratico per le guardie di frontiera, del manuale sui visti, del manuale EUROSUR e di tutti gli altri regolamenti e linee guida da adottare a livello dell’Unione per quanto riguarda il controllo alle frontiere e i visti;

c)   «frontiere esterne temporanee»:

i)

il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

ii)

il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

d)   «valico di frontiera»: qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l’attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006;

e)   «meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen»: la verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen, come stabilita dal regolamento (UE) n. 1053/2013;

f)   «situazione di emergenza»: situazione risultante da un’urgente ed eccezionale pressione migratoria in cui si verifica – o si potrebbe verificare – un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o qualsiasi altra situazione d’emergenza debitamente circostanziata che richieda un intervento urgente alle frontiere esterne;

g)   «sezione frontiere esterne»: la totalità o una parte della frontiera terrestre o marittima esterna di uno Stato membro quale definita dal diritto nazionale o determinata dal centro di coordinamento nazionale o qualsiasi altra autorità nazionale competente ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) n 1052/2013.

Articolo 3

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione facilitando i viaggi legittimi, attraverso un livello uniforme ed elevato di controllo delle frontiere esterne e il trattamento efficace dei visti Schengen, conformemente all’impegno dell’Unione nei confronti delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

2.   Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in conformità delle priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l’immigrazione illegale;

b)

sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un’ulteriore armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell’Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche contrastando l’immigrazione illegale, e, dall’altro, l’attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen, garantendo nel contempo l’accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici dello strumento è valutato a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso indicatori comuni di cui all’allegato IV del presente regolamento e indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.

3.   Per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:

a)

promuovere l’elaborazione, l’attuazione e l’applicazione di politiche volte a garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne e a effettuare il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne;

b)

istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, basato sulla solidarietà e la responsabilità, in particolare mediante:

i)

il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e dei sistemi di sorveglianza e della cooperazione interforze tra le guardie di frontiera, le dogane, le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne, incluse quelle marittime.

ii)

misure da attuare sul territorio in relazione alla gestione delle frontiere esterne e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza dei documenti, gestione delle identità e interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite;

iii)

eventuali misure che contribuiscano anche alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne correlata alla circolazione delle persone, compresi la tratta e il traffico di esseri umani;

c)

promuovere lo sviluppo e l’attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, e di forme diverse di cooperazione consolare al fine di assicurare una migliore copertura consolare e prassi armonizzate in materia di emissione di visti;

d)

costituire e operare sistemi informatici, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature che sostengano la politica comune dei visti, i controlli alle frontiere e la sorveglianza di frontiera alle frontiere esterne e rispettino pienamente il diritto in materia di protezione dei dati personali;

e)

rafforzare la consapevolezza situazionale alle frontiere esterne e le capacità di reazione degli Stati membri;

f)

assicurare l’efficiente ed uniforme applicazione dell’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti, compreso il corretto funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

g)

rafforzare le azioni degli Stati membri che contribuiscono a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, anche nella prevenzione e nel contrasto dell’immigrazione illegale, e la cooperazione con i paesi terzi a tal riguardo in piena coerenza con gli obiettivi e i principi dell’azione esterna e della politica umanitaria dell’Unione.

4.   Le azioni finanziate nell’ambito dello strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni rispettano le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), il principio di equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, il diritto di asilo e di protezione internazionale, il principio di non respingimento e gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari, quale la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

In particolare, laddove possibile, nell’attuazione delle misure gli Stati membri prestano particolare attenzione all’identificazione, all’assistenza immediata e alla consegna ai servizi di protezione delle persone vulnerabili, in particolare i minori e i minori non accompagnati.

5.   Nell’attuare le misure finanziate nell’ambito dello strumento che sono legate alla sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi ai sensi del diritto marittimo internazionale volti a fornire assistenza alle persone in difficoltà. A questo proposito, le apparecchiature e i sistemi supportati nell’ambito dello strumento possono essere utilizzati per affrontare situazioni di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare, contribuendo in tal modo a garantire la protezione e a salvare la vita dei migranti.

6.   Lo strumento contribuisce anche al finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 4

Azioni ammissibili

1.   Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento, e alla luce dell’esito del dialogo politico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento, lo strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri e in particolare quelle elencate di seguito:

a)

infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera per prevenire e affrontare attraversamenti di frontiera non autorizzati, l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché per garantire flussi di viaggio agevoli;

b)

attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone;

c)

sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficace dei flussi migratori transfrontalieri, inclusi gli investimenti in sistemi esistenti e futuri;

d)

infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare e per altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

e)

formazione in merito all’utilizzo delle attrezzature e dei sistemi di cui alle lettere b), c) e d) e promozione di standard di gestione della qualità, nonché formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche in paesi terzi, riguardo all’esecuzione dei loro compiti di sorveglianza, consulenza e controllo in conformità con le norme internazionali sui diritti umani, compresa l’identificazione delle vittime della tratta e del traffico di esseri umani;

f)

distaccamento di ufficiali di collegamento competenti nel settore dell’immigrazione e consulenti in materia di documenti nei paesi terzi nonché scambio e distaccamento di guardie di frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;

g)

studi, formazione, progetti pilota e altre azioni che istituiscono progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, comprese le azioni volte a promuovere la cooperazione tra le agenzie sia all’interno degli Stati membri che tra Stati membri e azioni in materia di interoperabilità e armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere;

h)

studi, progetti pilota e azioni volte ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori prassi derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione;

2.   Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento, e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in linea con gli obiettivi del programma nazionale di cui all’articolo 9 del presente regolamento, lo strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

a)

sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;

b)

azioni relative alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte;

c)

progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con EUROSUR;

d)

studi, seminari, laboratori, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

e)

studi, seminari, laboratori, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori prassi derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione nei paesi terzi;

La Commissione e gli Stati membri, unitamente al Servizio europeo per l’azione esterna, assicurano il coordinamento per quanto concerne le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, come previsto all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014.

3.   Le azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono ammissibili alle frontiere esterne temporanee.

4.   Le azioni relative al ripristino temporaneo ed eccezionale del controllo di frontiera alle frontiere interne, ai sensi del codice frontiere Schengen, non sono ammissibili.

5.   Le azioni il cui scopo o effetto esclusivo è il controllo delle merci non sono ammissibili.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 5

Risorse globali e attuazione

1.   Le risorse globali per l’attuazione dello strumento ammontano a 2 760 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.   Le risorse globali sono attuate mediante:

a)

i programmi nazionali, di cui agli articoli 9 e 12;

b)

il sostegno operativo, nell’ambito dei programmi nazionali e alle condizioni stabilite nell’articolo 10;

c)

il regime di transito speciale, di cui all’articolo 11;

d)

le azioni dell’Unione, di cui all’articolo 13;

e)

l’assistenza emergenziale, di cui all’articolo 14;

f)

l’attuazione di un programma volto a introdurre sistemi informatici per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne alle condizioni stabilite nell’articolo 15;

g)

l’assistenza tecnica, di cui all’articolo 16.

4.   La dotazione di bilancio a titolo dello strumento assegnata alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 13 del presente regolamento, all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 14 del presente regolamento e all’assistenza tecnica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, è attuata in gestione diretta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e, se del caso, in gestione indiretta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all’articolo 9, al sostegno operativo di cui all’articolo 10 e al funzionamento del regime di transito speciale di cui all’articolo 11, è attuata in gestione congiunta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

La dotazione di bilancio assegnata ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen di cui al paragrafo 7 del presente articolo è attuata in gestione indiretta ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi attuali e/o nuovi sono stabilite nei pertinenti atti legislativi dell’Unione previa loro adozione.

5.   Le risorse globali sono così utilizzate:

a)

1 551 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;

b)

791 milioni di EUR per lo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi esistenti e/o nuovi a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell’Unione;

Qualora tale importo non sia assegnato o speso, la Commissione, mediante un atto delegato ai sensi dell’articolo 17, lo riassegna a una o più attività di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e al presente paragrafo. Tale atto delegato comprende una valutazione dell’evoluzione dei sistemi informatici pertinenti, comprendente l’esecuzione del bilancio e gli importi non spesi previsti. La riassegnazione può avvenire in seguito all’adozione dei pertinenti atti legislativi o in occasione della revisione intermedia di cui all’articolo 8.

c)

154 milioni di EUR per il regime di transito speciale;

d)

264 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell’Unione.

6.   Congiuntamente alle risorse globali previste per il regolamento (UE) n. 513/2014, le risorse globali assegnate allo strumento, stabilite al paragrafo 1, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo e fungono da riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il consiglio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (28).

7.   I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del presente regolamento.

Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse globali stanziate dal bilancio dell’Unione di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

1.   A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo pari a 1 551 milioni di EUR, così ripartito:

a)

1 276 milioni di EUR come indicato all’allegato I;

b)

147 milioni di EUR, sulla base dei risultati del meccanismo di cui all’articolo 7;

c)

nell’ambito della revisione intermedia di cui all’articolo 8 e per il periodo a decorrere dall’esercizio 2018, 128 milioni di EUR, il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell’analisi dei rischi e della revisione intermedia.

2.   Ogni Stato membro assegna gli importi di base per i programmi nazionali indicati nell’allegato I come segue:

a)

almeno il 10 % alle azioni relative all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a);

b)

almeno il 25 % alle azioni relative all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b);

c)

almeno il 5 % alle azioni relative all’articolo 9, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f).

Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime purché motivino la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l’assegnazione di risorse inferiori a tali minimi non pregiudica il conseguimento del pertinente obiettivo. La Commissione valuterà tale motivazione nel quadro della sua approvazione dei programmi nazionali di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri destinano a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantirne il buon funzionamento.

4.   Per onorare degnamente gli obiettivi dello strumento in caso di circostanze impreviste o dell’emergere di nuove circostanze e/o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti disponibili ai sensi dello strumento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 per adattare l’importo indicativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

5.   Gli Stati membri che aderiranno all’Unione nel periodo 2012-2020 non beneficiano degli stanziamenti per i programmi nazionali nell’ambito dello strumento nella misura in cui beneficiano di uno strumento temporaneo dell’Unione che sostiene il finanziamento negli Stati membri beneficiari di azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere, visti e controllo delle frontiere esterne.

Articolo 7

Risorse per le azioni specifiche

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma nazionale e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell’allegato II.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 per rivedere, se giudicato opportuno, l’elenco delle azioni specifiche riportato nell’allegato II, anche nel quadro della revisione intermedia. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.   L’importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 8

Risorse nell’ambito della revisione intermedia

1.   Per assegnare l’importo indicato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1o giugno 2017 la Commissione tiene conto dell’onere sostenuto dagli Stati membri nella gestione delle frontiere, anche nell’ambito di attività di ricerca e soccorso che possono presentarsi durante un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare o nell’ambito di relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, nonché dei livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020 e dei fattori che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne nel periodo 2014-2016. Il suddetto importo è distribuito tra gli Stati membri sulla base della ponderazione delle seguenti categorie di frontiere, tenendo in considerazione il paragrafo 6 del presente articolo:

a)

il 45 % per le frontiere marittime esterne;

b)

il 38 % per le frontiere terrestri esterne;

c)

il 17 % per gli aeroporti.

2.   Per le frontiere marittime e terrestri esterne il calcolo dell’importo è basato sulla lunghezza delle sezioni di frontiera esterna moltiplicata per un livello di minaccia (minimo, normale, medio, elevato) per ogni sezione di frontiera, come segue:

a)

coefficiente 0,5: minaccia minima;

b)

coefficiente 1: minaccia normale;

c)

coefficiente 3: minaccia media;

d)

coefficiente 5: minaccia elevata.

3.   Per gli aeroporti, l’assegnazione è calcolata per ciascuno Stato membro come segue:

a)

il 50 % in base al numero di persone che attraversano le frontiere esterne;

b)

il 50 % in base al numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne.

4.   In conformità della relazione di analisi dei rischi dell’agenzia Frontex e in consultazione con la stessa e, se del caso, con altre agenzie dell’Unione, la Commissione determina livelli di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna degli Stati membri per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia si basano sui fattori seguenti:

a)

oneri nella gestione delle frontiere alle frontiere esterne;

b)

fattori che hanno inciso sulla sicurezza alle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016;

c)

cambiamenti nelle politiche dell’Unione, ad esempio nelle politiche in materia di visti;

d)

possibili tendenze future dei flussi migratori e dei rischi di attività illecite connesse all’attraversamento irregolare da parte di persone delle frontiere esterne; nonché

e)

probabili sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi, e in particolare nei paesi limitrofi.

Prima di pubblicare la relazione in cui si determinano i livelli di minaccia, la Commissione procede a uno scambio di opinioni con gli Stati membri.

5.   Ai fini della distribuzione delle risorse di cui al paragrafo 1:

a)

si tiene conto della linea che separa le zone di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (29), anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applica l’articolo 1 del protocollo n. 10 su Cipro all’atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea;

b)

con l’espressione «frontiere marittime esterne» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire attraversamenti di frontiera non autorizzati, per detta espressione si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata. Tali limiti esterni sono determinati tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

6.   Inoltre, su invito della Commissione entro il 1o giugno 2017, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma nazionale e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche da definire alla luce delle priorità dell’Unione a quella data.

7.   L’importo aggiuntivo di cui al presente articolo è assegnato ai singoli Stati membri con una decisione individuale di finanziamento che ne approva o rivede il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 9

Programmi nazionali

1.   I programmi nazionali da redigere di cui allo strumento, tenendo conto dell’esito del dialogo politico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, congiuntamente con quello da elaborare in base al regolamento (UE) n. 513/2014 sono sottoposti alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell’articolo 14, del regolamento (UE) n. 514./2014.

2.   Nell’ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione della Commissione a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento e tenendo conto dell’esito del dialogo politico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, perseguono in particolare obiettivi figuranti nel seguente elenco:

a)

sviluppare Eurosur, in conformità del diritto e degli orientamenti dell’Unione;

b)

sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella politica dei visti e nella gestione delle frontiere esterne nonché delle misure all’interno dello spazio di libera circolazione relative alla gestione delle frontiere esterne, tenendo conto in particolare delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;

c)

sostenere l’ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, compresa l’istituzione di meccanismi di cooperazione consolare al fine di facilitare i viaggi legittimi conformemente al diritto dell’Unione o dello Stato membro interessato e di prevenire l’immigrazione illegale nell’Unione;

d)

rafforzare la gestione integrata delle frontiere e l’introduzione di nuovi strumenti, sistemi interoperabili e metodi di lavoro volti a potenziare lo scambio di informazioni nel territorio dello Stato membro o per migliorare la cooperazione interservizi;

e)

sviluppare progetti al fine di garantire un livello elevato e uniforme di controllo delle frontiere esterne conformemente alle norme comuni dell’Unione e accrescere l’interoperabilità dei sistemi di gestione delle frontiere tra gli Stati membri;

f)

sostenere azioni, previa consultazione con l’agenzia Frontex, volte a promuovere un’ulteriore armonizzazione della gestione delle frontiere e in particolare le capacità tecnologiche, in conformità delle norme comuni dell’Unione;

g)

garantire l’applicazione corretta e uniforme dell’acquis dell’Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello di Unione, come indicato nei risultati tratti nell’ambito del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen;

h)

creare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell’Unione tenendo conto, in particolare, delle analisi effettuate da agenzie dell’Unione competenti.

3.   Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono sostenere, nell’ambito dei loro programmi nazionali, azioni in paesi terzi e nei confronti dei medesimi, anche attraverso la condivisione di informazioni e la cooperazione operativa.

4.   La Commissione consulta l’agenzia Frontex in merito ai progetti di programmi nazionali presentati dagli Stati membri, in particolare per quanto concerne le attività finanziate a titolo del supporto operativo, al fine di sviluppare la complementarità fra la missione dell’agenzia Frontex e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne nonché al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi.

Articolo 10

Sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati membri

1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 40 % dell’importo stanziato nell’ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

2.   Il sostegno operativo è fornito se lo Stato membro interessato soddisfa le seguenti condizioni:

a)

conformità all’acquis dell’Unione in materia di frontiere e visti;

b)

conformità agli obiettivi del programma nazionale;

c)

rispetto delle norme comuni dell’Unione, al fine di rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri ed evitare duplicazioni, frammentazione e inefficienza dei costi nel settore del controllo delle frontiere.

3.   A tal fine, prima dell’approvazione del programma nazionale, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di chiedere un sostegno operativo tenendo conto, ove pertinente, delle relazioni di valutazione Schengen.

Le conclusioni della Commissione sono oggetto di uno scambio di opinioni con lo Stato membro interessato.

A seguito di tali discussioni, l’approvazione, da parte della Commissione, del sostegno di bilancio nell’ambito del programma nazionale di uno Stato membro può essere subordinata alla programmazione e al completamento di un certo numero di azioni volte a garantire che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono pienamente soddisfatte prima dell’erogazione del sostegno finanziario.

4.   Il sostegno operativo si concentra su specifici compiti e/o servizi e si orienta al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’allegato III. Il sostegno comprende il rimborso integrale dei costi sostenuti per svolgere i compiti e/o servizi definiti nel programma nazionale, entro i limiti finanziari stabiliti dal programma e il massimale di cui al paragrafo 1.

5.   Il sostegno operativo è oggetto di monitoraggio e scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro interessato relativamente alla situazione di partenza nello Stato membro, agli obiettivi generali e specifici da realizzare e agli indicatori per misurare i progressi compiuti.

6.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell’applicazione della presente disposizione e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 11

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

1.   Lo strumento prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.

2.   Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non sono superiori a 154 milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

3.   Ai fini del paragrafo 1, per «costi supplementari» si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime di transito speciale e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o per altre finalità.

Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:

a)

investimenti infrastrutturali;

b)

formazione del personale addetto all’attuazione del regime di transito speciale;

c)

costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime di transito speciale.

4.   I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono calcolati sulla base del livello dei diritti di rilascio dei visti e dell’esenzione dal pagamento di tali diritti stabilita dall’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa (30), nei limiti del quadro finanziario di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.   La Commissione e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull’esistenza e/o sul funzionamento del regime di transito speciale.

6.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le procedure di rendicontazione dell’applicazione della presente disposizione e di eventuali provvedimenti finanziari o di altra natura pratica, da adottare tra la Lituania e la Commissione, al fine di conformarsi al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

7.   Per garantire il corretto funzionamento del regime di transito speciale la Commissione può adottare specifiche disposizioni relative al pagamento intermedio in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) n. 514./2014.

Articolo 12

Programmazione in linea con i risultati del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen

A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con l’agenzia Frontex, le modalità per trattare le risultanze, comprese le eventuali carenze, e per attuare le raccomandazioni nell’ambito del suo programma nazionale.

Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale a norma dell’articolo 14, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 514/2014 per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

Il finanziamento delle azioni correttive è prioritario. Previa discussione con la Commissione e con l’agenzia Frontex, lo Stato membro interessato riattribuisce le risorse nell’ambito del programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

Articolo 13

Azioni dell’Unione

1.   Su iniziativa della Commissione, lo strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione («azioni dell’Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all’articolo 3.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

a)

sostenere attività preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compreso il rafforzamento della governance dell’area Schengen mettendo a punto e applicando il meccanismo di valutazione introdotto dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione per le visite in loco di esperti della Commissione e degli Stati membri partecipanti;

b)

migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;

c)

sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, compresi strumenti statistici comuni, metodi e indicatori comuni;

d)

sostenere e seguire l’attuazione del diritto e degli obiettivi politici dell’Unione negli Stati membri e valutarne l’efficacia e l’impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella misura in cui ciò rientri nell’ambito di applicazione dello strumento;

e)

promuovere il lavoro di rete, l’apprendimento reciproco, l’individuazione e la diffusione delle migliori prassi e di approcci innovativi tra i diversi soggetti interessati a livello europeo;

f)

promuovere progetti miranti all’armonizzazione e all’interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell’Unione con l’obiettivo di sviluppare un sistema di gestione integrato delle frontiere europee;

g)

sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso gli organismi partecipanti e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;

h)

migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e i suoi obiettivi;

i)

sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti che mirano a verificare e convalidare progetti di ricerca;

j)

sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

3.   Le azioni dell’Unione sono attuate in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 14

Assistenza emergenziale

1.   Lo strumento presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di emergenza, come definita all’articolo 2, lettera f).

2.   L’assistenza emergenziale è attuata in conformità degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 15

Definizione di un programma per lo sviluppo di sistemi informatici

Il programma sullo sviluppo di sistemi informatici basati su sistemi informatici attuali e/o nuovi è attuato previa adozione di atti legislativi dell’Unione che definiscono tali sistemi informatici e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l’obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. Ove opportuno, si garantiscono sinergie con i sistemi informatici esistenti al fine di evitare doppioni di spesa.

La ripartizione della dotazione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), è definita nei pertinenti atti legislativi dell’Unione oppure, previa adozione di tali atti legislativi, mediante un atto delegato conformemente all’articolo 17.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi informatici almeno una volta all’anno e ogniqualvolta sia opportuno.

Articolo 16

Assistenza tecnica

1.   Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente, nel limite di 1,7 milioni di EUR, all’assistenza tecnica prevista dal Fondo Sicurezza interna, in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014.

2.   Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può finanziare attività di assistenza tecnica in conformità dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 514/2014. L’importo stanziato per l’assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 non supera il 5 % dell’importo totale assegnato agli Stati membri maggiorato di 500 000 EUR.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da .21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo settennale.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal «comitato Asilo, migrazione e integrazione e fondi sicurezza interna» istituito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014

Allo strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 20

Abrogazione

La decisione n. 574/2007/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 574/2007/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

2.   Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 574/2007/CE prima del 20 maggio 2014 aventi un’incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3.   Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

4.   Sono esclusi dal calcolo dell’importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

5.   Entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate ai sensi della decisione n. 574/2007/CE per il periodo 2011-2013.

6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, entro il 31 dicembre 2015, la relazione di valutazione ex post ai sensi della decisione 574/2007/CE relativamente al periodo 2011-2013.

Articolo 22

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(4)  Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (cfr. pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

(7)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

(10)  Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

(11)  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

(12)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(15)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(16)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(17)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(18)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(19)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(20)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(21)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(22)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(23)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(26)  Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(28)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(29)  Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 all’atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128).

(30)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 27.


ALLEGATO I

Importi di base per i programmi nazionali degli Stati membri (in EUR)

Stato membro/Stato associato

Importo minimo

Importo fisso ripartito sulla base della media 2010-2012

% 2010-2012 con la Croatia

TOTALE

AT

5 000 000

9 162 727

0,828  %

14 162 727

BE

5 000 000

12 519 321

1,131  %

17 519 321

BG

5 000 000

35 366 130

3,196  %

40 366 130

CH

5 000 000

13 920 284

1,258  %

18 920 284

CY

15 000 000

19 507 030

1,763  %

34 507 030

CZ

5 000 000

9 381 484

0,848  %

14 381 484

DE

5 000 000

46 753 437

4,225  %

51 753 437

DK

5 000 000

5 322 133

0,481  %

10 322 133

EE

5 000 000

16 781 752

1,516  %

21 781 752

ES

5 000 000

190 366 875

17,201  %

195 366 875

FI

5 000 000

31 934 528

2,886  %

36 934 528

FR

5 000 000

79 999 342

7,229  %

84 999 342

GR

5 000 000

161 814 388

14,621  %

166 814 388

HR

4 285 714

31 324 057

2,830  %

35 609 771

HU

5 000 000

35 829 197

3,237  %

40 829 197

IE

 

 

 

 

IS

5 000 000

326 980

0,030  %

5 326 980

IT

5 000 000

151 306 897

13,672  %

156 306 897

LI

5 000 000

0

0,000  %

5 000 000

LT

5 000 000

19 704 873

1,780  %

24 704 873

LU

5 000 000

400 129

0,036  %

5 400 129

LV

5 000 000

10 521 704

0,951  %

15 521 704

MT

15 000 000

38 098 597

3,442  %

53 098 597

NL

5 000 000

25 609 543

2,314  %

30 609 543

NO

5 000 000

9 317 819

0,842  %

14 317 819

PL

5 000 000

44 113 133

3,986  %

49 113 133

PT

5 000 000

13 900 023

1,256  %

18 900 023

RO

5 000 000

56 151 568

5,074  %

61 151 568

SE

5 000 000

6 518 706

0,589  %

11 518 706

SI

5 000 000

25 669 103

2,319  %

30 669 103

SK

5 000 000

5 092 525

0,460  %

10 092 525

UK

 

 

 

 

TOTALE

169 285 714

1 106 714 286

100,00  %

1 276 000 000


ALLEGATO II

Elenco delle azioni specifiche

1.

Istituire meccanismi di cooperazione consolare tra almeno due Stati membri che generino economie di scala nel trattamento delle domande e nel rilascio dei visti presso i consolati in conformità con i principi di cooperazione stabiliti nel codice dei visti, compresi i centri comuni per le domande di visto.

2.

Acquistare mezzi di trasporto e attrezzatura operativa ritenuti necessari per lo spiegamento durante le operazioni congiunte da parte dell’agenzia Frontex e che sono messi a disposizione dell’agenzia Frontex in conformità dei criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 5, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 2007/2004.


ALLEGATO III

Obiettivi per il sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali

Obiettivo 1: promuovere l’elaborazione e l’attuazione di politiche volte a garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne.

operazioni,

spese di personale, ivi inclusa la formazione,

costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione,

miglioramento/sostituzione di attrezzature,

immobili (ammortamento, ristrutturazioni).

Obiettivo 2: promuovere lo sviluppo e l’attuazione della politica comune dei visti e di altri permessi di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare

operazioni,

spese di personale, ivi inclusa la formazione,

costi dei servizi, manutenzione e riparazione,

miglioramento/sostituzione di attrezzature,

immobili (ammortamento, ristrutturazioni).

Obiettivo 3: costituire e operare sistemi informatici sicuri, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori, compresa la sorveglianza, che attraversano le frontiere esterne dell’Unione

gestione operativa dei sistemi SIS, VIS e dei nuovi sistemi da istituire,

spese di personale, ivi inclusa la formazione,

costi dei servizi, quali manutenzione e riparazione,

infrastrutture di comunicazione e settori relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati,

miglioramento/sostituzione di attrezzature,

affitto di locali sicuri e/o ristrutturazioni.


ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori comuni per la misurazione degli obiettivi specifici

a)

Sostegno a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l’immigrazione illegale

i)

numero di attività di cooperazione consolare sviluppate con l’aiuto dello strumento

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

collocazioni,

centri comuni per la presentazione delle domande,

rappresentanze,

altro;

ii)

numero di unità di personale formato e numero di corsi di formazione in aspetti legati alla politica comune dei visti con l’aiuto dello strumento

iii)

numero di posti specializzati in paesi terzi sostenuti dello strumento

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

funzionari di collegamento sull’immigrazione,

altro;

iv)

percentuale e numero di consolati sviluppati o aggiornati con l’aiuto dello strumento rispetto al numero totale dei consolati

b)

Sostegno alla gestione delle frontiere, anche mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e l’agenzia Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo le frontiere esterne, anche contrastando l’immigrazione illegale e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen

i)

numero di unità di personale formato e numero di corsi di formazione in aspetti legati alla gestione delle frontiere con l’aiuto dello strumento

ii)

numero di controlli di frontiera (controlli e sorveglianza), infrastrutture e mezzi sviluppati o aggiornati con l’aiuto dello strumento

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

infrastrutture,

flotta (aria, terra, frontiere marittime),

attrezzatura,

altro;

iii)

numero dei valichi di frontiera lungo le frontiere esterne attraverso porte di controllo automatizzato con il sostegno dello strumento rispetto al numero totale di valichi di frontiera

iv)

numero di infrastrutture nazionali di sorveglianza delle frontiere istituite/perfezionate nel quadro di EUROSUR

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

centri nazionali di coordinamento,

centri regionali di coordinamento,

centri locali di coordinamento,

altri tipi di centri di coordinamento;

v)

numero di incidenti segnalati dagli Stati membri al quadro situazionale europeo

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

immigrazione illegale, compresi episodi connessi ad un rischio per la vita dei migranti,

criminalità transfrontaliera,

situazioni di crisi.


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