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Document 32013R1294

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE

GU L 347 del 20.12.2013, p. 209–220 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021R0444

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1294/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/209


REGOLAMENTO (UE) N. 1294/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 33,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma d’azione doganale pluriennale in vigore prima del 2014 ha apportato un notevole contributo, agevolando e potenziando la cooperazione tra le autorità doganali all'interno dell’Unione. Molte attività nel settore delle dogane hanno natura transfrontaliera, coinvolgendo e riguardando tutti gli Stati membri, e pertanto non possono essere realizzate in modo efficace ed efficiente dai singoli Stati membri. Un programma doganale a livello di Unione, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro unionale per sviluppare tali attività di cooperazione, che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuale che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento del precedente programma doganale pluriennale attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana 2020 ("Programma").

(2)

Le attività nell'ambito del Programma, ovvero i sistemi d’informazione europei, le azioni congiunte per i funzionari delle amministrazioni doganali e le iniziative comuni di formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, rafforzando il funzionamento del mercato interno. Nel definire un quadro per le attività mirate ad aumentare l'efficienza e la modernizzazione delle autorità doganali, a rafforzare la competitività delle imprese, a incentivare l'occupazione e a razionalizzare e coordinare le azioni degli Stati membri a tutela dei loro interessi finanziari ed economici e di quelli dell'Unione, il Programma consoliderà attivamente il funzionamento dell'unione doganale, affinché le imprese e i cittadini possano sfruttare appieno il potenziale del mercato interno e del commercio globale.

(3)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi, è opportuno che il Programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Inoltre, in considerazione della crescente interconnettività dell’economia globale, il Programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere anche esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici in alcune attività. La partecipazione di esperti esterni è considerata essenziale ogni volta che gli obiettivi di un programma non possano essere conseguiti senza il contributo di tali esperti. L’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna sotto l'egida dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza facilita il coordinamento politico e la coerenza in un settore che rappresenta un elemento importante delle strategie e azioni esterne dell’Unione, sia su base bilaterale che multilaterale.

(4)

Gli obiettivi del Programma dovrebbero tener conto dei problemi e delle sfide individuati per le dogane nel prossimo decennio. È opportuno che il Programma continui a dare un contributo in settori fondamentali quali l’attuazione uniforme del diritto dell’Unione in materia doganale e questioni connesse. Il Programma dovrebbe inoltre vertere sulla protezione degli interessi economici e finanziari dell’Unione e sulla salvaguardia della sicurezza. Ciò dovrebbe comprendere, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato, nazionali e dell'Unione e le autorità doganali. Il Programma dovrebbe inoltre concentrarsi sulla facilitazione degli scambi, tra l’altro, mediante sforzi collaborativi intesi a contrastare la frode, e sul potenziamento della capacità amministrativa delle autorità doganali. In tale prospettiva dovrebbe essere effettuata un'analisi costi-benefici di apparecchiature di rilevazione e della relativa tecnologia al fine di facilitare l'acquisizione di moderni strumenti di controllo doganale da parte delle autorità doganali dopo il 2020. Si dovrebbero inoltre esaminare metodi che facilitino l'acquisizione di moderni strumenti di controllo doganale, inclusi appalti pubblici congiunti.

(5)

Gli strumenti del programma utilizzati prima del 2014 si sono rivelati adeguati e dovrebbero pertanto essere mantenuti. In considerazione della necessità di una cooperazione più strutturata a livello operativo, è opportuno aggiungere strumenti supplementari, ovvero squadre di esperti composti da esperti unionali e nazionali, incaricati di svolgere congiuntamente mansioni in ambiti specifici, e iniziative di sviluppo della capacità delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbero fornire assistenza specializzata ai paesi partecipanti che necessitano di uno sviluppo della capacità amministrativa.

(6)

I sistemi d’informazione europei rivestono un ruolo cruciale nel rafforzare i sistemi doganali in seno all’Unione e dovrebbero pertanto continuare a essere finanziati nell’ambito del Programma. Dovrebbe inoltre essere possibile includere nel Programma nuovi sistemi d’informazione in materia doganale istituiti a norma del diritto dell’Unione. I sistemi d'informazione europei dovrebbero basarsi, ove opportuno, su modelli di sviluppo e su un'architettura informatica condivisi, al fine di rafforzare la flessibilità e l'efficienza dell'amministrazione doganale.

(7)

Lo sviluppo delle competenze umane dovrebbe essere perseguito anche sotto forma di iniziative formative comuni e realizzato attraverso il Programma. È necessario che i funzionari delle amministrazioni doganali sviluppino e aggiornino le proprie conoscenze e competenze per rispondere alle necessità dell’Unione. Il Programma dovrebbe risultare fondamentale per rafforzare le capacità umane attraverso un sostegno formativo potenziato destinato ai funzionari delle amministrazioni doganali e agli operatori economici. A tal fine, l’attuale approccio formativo comune dell’Unione, basato principalmente sullo sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, dovrebbe evolvere in un programma variegato di sostegno formativo per l’Unione.

(8)

Il Programma dovrebbe attribuire la dovuta importanza, e assegnare una parte adeguata del suo bilancio, al funzionamento dei sistemi d’informazione europei in materia doganale esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi d’informazione europei necessari per l’attuazione del codice doganale dell’Unione. Allo stesso tempo, si dovrebbero fornire mezzi adeguati ad attività alle quali partecipino i funzionari delle amministrazioni doganali e allo sviluppo delle competenze umane. Inoltre, il Programma dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità finanziaria per rispondere alle mutate priorità programmatiche.

(9)

Il Programma dovrebbe coprire un periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2).

(10)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Programma che deve costituire l'importo di riferimento primario, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

(11)

In linea con l’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010, dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea", di mirare alla coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività nell'ambito del Programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell’Unione. Le azioni nell’ambito del Programma dovrebbero garantire la coerenza nell’impiego delle risorse dell’Unione che sostengono il funzionamento dell’unione doganale.

(12)

Le misure necessarie all’attuazione finanziaria del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5).

(13)

È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell’Unione con misure adeguate lungo tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l’individuazione e l’indagine relative a irregolarità, il recupero di fondi persi, indebitamente versati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni.

(14)

La cooperazione in materia di valutazione intelligente del rischio è fondamentale per consentire alle imprese conformi e affidabili di trarre il massimo beneficio dalle semplificazioni legate all'amministrazione informatizzata delle dogane e permettere di individuare le irregolarità.

(15)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'istituzione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(16)

Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco degli indicatori al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici e alla rettifica degli importi indicativi stanziati per ciascuna tipologia di azione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(17)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un programma pluriennale finalizzato a migliorare il funzionamento dell’unione doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto non sono in grado di porre in essere in modo efficace la cooperazione e il coordinamento necessari per l’attuazione del Programma, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato del programma Dogana 2020 per l’attuazione del Programma.

(19)

Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti dal Programma. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Programma, la sua efficienza e il suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe, inoltre, valutare l’impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Si dovrebbe assicurare la piena trasparenza mediante la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di relazioni periodiche sul monitoraggio e la valutazione. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti del Programma a fronte di valori di riferimento predefiniti. Gli indicatori dovrebbero, tra l'altro, misurare il tempo durante il quale la rete comune di comunicazione è disponibile senza avarie di sistema, poiché questa è la condizione per il buon funzionamento di tutti i sistemi d'informazione europei affinché le autorità doganali cooperino efficacemente all'interno dell'unione doganale.

(20)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell’ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

(21)

Il presente regolamento sostituisce la decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). È opportuno pertanto abrogare tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   È istituito un programma di azione pluriennale “Dogana 2020” (“Programma”), destinato a sostenere il funzionamento dell’unione doganale.

2.   Il Programma riguarda il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

"autorità doganali", le autorità responsabili dell’applicazione delle norme in materia di dogane;

2)

"esperti esterni",

a)

i rappresentanti di autorità governative, inclusi quelli di paesi che non partecipano al Programma a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;

b)

gli operatori economici e le organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici;

c)

i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate.

Articolo 3

Partecipazione al Programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale paragrafo.

2.   Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del consiglio di associazione o accordi analoghi;

b)

paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione.

I paesi partner di cui al primo comma, lettera b), partecipano al Programma conformemente alle disposizioni da stabilire con essi a seguito dell'istituzione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione.

Articolo 4

Contributo alle attività nell'ambito del Programma

Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del Programma, laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6. Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze rilevanti per le specifiche attività.

Articolo 5

Obiettivo generale e obiettivi specifici

1.   L'obiettivo generale del Programma consiste nel sostenere il funzionamento e l'ammodernamento dell’unione doganale al fine di rafforzare il mercato interno attraverso la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali e i loro funzionari. L’obiettivo generale è perseguito mediante il conseguimento di obiettivi specifici.

2.   Gli obiettivi specifici consistono nel sostenere le autorità doganali nella tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri, comprese la lotta contro le frodi e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nell'aumento della sicurezza, nella tutela dei cittadini e dell'ambiente, nel miglioramento della capacità amministrativa delle autorità doganali e nel rafforzamento della competitività delle imprese europee.

Gli obiettivi specifici sono conseguiti, in particolare:

a)

mediante l'informatizzazione;

b)

assicurando approcci moderni e armonizzati alle procedure e ai controlli doganali;

c)

agevolando gli scambi commerciali legittimi;

d)

riducendo i costi di adeguamento alle normative e gli oneri amministrativi; e

e)

migliorando il funzionamento delle autorità doganali.

3.   Il conseguimento degli obiettivi specifici è valutato sulla base degli indicatori elencati nell'allegato I. Ove necessario, tali indicatori possono essere rivisti nel corso del Programma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 15, per modificare l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I.

Articolo 6

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del Programma sono i seguenti:

a)

sostenere l'elaborazione, l'applicazione coerente e l'attuazione effettiva del diritto e della politica dell'Unione nel settore delle dogane;

b)

sviluppare, migliorare, far funzionare e sostenere i sistemi d'informazione europei nel settore delle dogane;

c)

individuare, sviluppare, condividere e applicare le migliori prassi di lavoro e procedure amministrative, facendo seguito, in particolare, alle attività di analisi comparativa (benchmarking);

d)

potenziare le capacità e le competenze dei funzionari doganali;

e)

migliorare la cooperazione tra autorità doganali e organizzazioni internazionali, paesi terzi, altre autorità governative, comprese autorità di vigilanza del mercato, nazionali e dell'Unione, nonché operatori economici e organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici.

CAPO II

AZIONI AMMISSIBILI

Articolo 7

Azioni ammissibili

Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all’articolo 14, il Programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:

a)

azioni congiunte:

i)

seminari e workshop;

ii)

gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l'analisi comparativa (benchmarking);

iii)

visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un altro paese per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle questioni doganali; per quanto concerne le visite di lavoro organizzate da paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (alloggio e indennità giornaliera) sono ammissibili nell’ambito del Programma;

iv)

attività di monitoraggio condotte da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari dei paesi partecipanti per analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell’attuazione delle norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l’adeguamento delle norme e dei metodi di lavoro dell'Unione;

v)

squadre di esperti, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

vi)

sviluppo di capacità dell’amministrazione doganale e azioni di supporto;

vii)

studi;

viii)

azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

ix)

ogni altra attività a sostegno degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui agli articoli 5 e 6;

b)

sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti dell'Unione dei sistemi d’informazione europei di cui all’allegato II, sezione A, e dei nuovi sistemi d’informazione europei istituiti a norma del diritto dell’Unione;

c)

sviluppo di competenze umane: azioni di formazione comuni per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia di dogane.

Articolo 8

Disposizioni specifiche di attuazione delle azioni congiunte

1.   La partecipazione alle azioni congiunte di cui all'articolo 7, lettera a), avviene su base volontaria.

2.   I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle azioni congiunte funzionari con profilo e qualifiche adeguati.

3.   I paesi partecipanti adottano, se del caso, le misure necessarie per l’attuazione di azioni congiunte, in particolare sensibilizzando su tali azioni e garantendo che sia fatto un utilizzo ottimale dei risultati prodotti.

Articolo 9

Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di capacità informatiche

1.   La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d’informazione europei di cui all’allegato II, sezione A, siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti.

2.   La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti della costituzione e del funzionamento delle componenti unionali elencate all'allegato II, sezione B, e delle componenti non unionali descritte all'allegato II, sezione C, dei sistemi d'informazione europei di cui all'allegato II, sezione A, che sono necessari a garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento.

3.   L'Unione sostiene i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti unionali. I costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali sono sostenuti dai paesi partecipanti.

Articolo 10

Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di competenze umane

1.   La partecipazione alle azioni di formazione comuni di cui all'articolo 7, lettera c), avviene su base volontaria.

2.   Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online, programmi di formazione e norme in materia di formazione convenute di comune accordo.

3.   I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua necessaria ad acquisire competenze e conoscenze professionali comuni conformemente ai programmi di formazione.

4.   I paesi partecipanti provvedono alla formazione linguistica necessaria ai funzionari per garantire un livello di competenza linguistica sufficiente per partecipare al Programma.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 11

Quadro finanziario

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo 2014-2020 è fissata a 522 943 000 EUR ai prezzi attuali.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   Nell'ambito della dotazione finanziaria per il Programma sono stanziati importi indicativi per le azioni ammissibili elencate nell'articolo 7, entro le percentuali stabilite nell'allegato III per ciascuna tipologia di azione. La Commissione può discostarsi dallo stanziamento indicativo di fondi stabilito in tale allegato, ma non può aumentare di più del 10 % la quota della dotazione finanziaria stanziata per ciascuna tipologia di azione.

Qualora si rendesse necessario il superamento di detto limite, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 15, per modificare lo stanziamento indicativo di fondi stabilito in tale allegato.

Articolo 12

Tipi di intervento

1.   La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Il sostegno finanziario dell’Unione per le azioni ammissibili di cui all’articolo 7 assume la forma di:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico;

c)

rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all’articolo 4.

3.   La percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni è pari al massimo al 100 % dei costi ammissibili in caso di diarie, spese di viaggio e costi per l’alloggio e costi correlati all’organizzazione di eventi.

La percentuale di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilita nei programmi di lavoro annuali.

4.   L’allocazione finanziaria per il Programma può coprire anche:

a)

le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione che siano necessarie per la gestione del Programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi del presente Programma;

b)

le spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo scambio delle informazioni; e

c)

le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del Programma.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti adeguati volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione in relazione ad un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

CAPO IV

COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 14

Programma di lavoro

1.   Ai fini dell’attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del Programma stabilendo quanto segue:

a)

le azioni in conformità degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui agli articoli 5 e 6; il metodo di attuazione comprese, ove opportuno, le modalità di istituzione delle squadre di esperti di cui all'articolo 7, lettera a), punto v), e i risultati attesi;

b)

la ripartizione del bilancio per tipologia di azione;

c)

la percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2.   Nell’elaborare il programma di lavoro annuale la Commissione tiene conto dell’impostazione comune in materia di politica doganale. Tale impostazione è soggetta a riesame periodico ed è stabilita in partenariato dalla Commissione e dagli Stati membri nell’ambito del gruppo di politica doganale, composto dai dirigenti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, o dai loro rappresentanti, e dai rappresentanti della Commissione.

La Commissione informa regolarmente il gruppo di politica doganale delle misure relative all’attuazione del Programma.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo che inizia il 1o gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 17

Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma

1.   La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio dell'attuazione del Programma e delle azioni nell'ambito dello stesso sulla base degli indicatori di cui all’allegato I.

2.   La Commissione rende pubblici i risultati del monitoraggio.

3.   I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del Programma conformemente all'articolo 18.

Articolo 18

Valutazione

1.   La Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio una valutazione intermedia e una valutazione finale del Programma riguardo alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Dei risultati di tali valutazioni, compresa l'identificazione di gravi carenze, si tiene conto nelle decisioni relative all'eventuale rinnovo, modifica o sospensione del Programma per i periodi successivi. Tali valutazioni sono effettuate da un valutatore esterno indipendente.

2.   Entro il 30 giugno 2018, la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni nell'ambito del Programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto del Programma a livello europeo. Tale relazione verte, inoltre, sulla semplificazione e sulla costante rilevanza degli obiettivi nonché sul contributo del Programma alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

3.   Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale sulle questioni di cui al paragrafo 2 e sull’impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma.

4.   Su richiesta della Commissione, i paesi partecipanti le forniscono tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di contribuire all'elaborazione delle sue relazioni di valutazione intermedia e finale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Abrogazione

La decisione n. 624/2007/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi a iniziative perseguite nell’ambito di tale decisione continuano a essere disciplinati dalla stessa fino al loro completamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)

(8)  Regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

a)

l'indice delle reazioni dei partecipanti alle azioni nell'ambito del Programma e degli utenti del Programma, che misurerà la percezione dei soggetti interessati al Programma in merito all'impatto delle azioni nell'ambito del Programma in termini, tra l'altro, di:

i)

impatto a livello di creazione di reti delle azioni nell'ambito del Programma;

ii)

impatto a livello di cooperazione delle azioni nell'ambito del Programma;

b)

il numero di orientamenti e raccomandazioni formulati in seguito alle attività nell'ambito del Programma relative ad approcci moderni e armonizzati alle procedure doganali;

c)

l'indicatore della rete comune di comunicazione per i sistemi d’informazione europei, che misurerà la disponibilità della rete comune, indispensabile per il funzionamento dei sistemi d'informazione europei relativi alle dogane. La rete dovrebbe essere disponibile per il 98 % del tempo;

d)

l'indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell'Unione, che misurerà i progressi in termini di preparazione, applicazione e attuazione del diritto e della politica dell'Unione nel settore delle dogane, tra l'altro, sulla base:

i)

del numero di azioni nell'ambito del Programma organizzate in tale settore, in particolare in relazione alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, alle questioni relative alla sicurezza, alla lotta contro le frodi e alla sicurezza della catena di approvvigionamento;

ii)

del numero di raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni;

e)

l'indicatore della disponibilità dei sistemi d’informazione europei, che misurerà la disponibilità delle componenti dell'Unione delle applicazioni informatiche doganali. Esse dovrebbero essere disponibili per il 97 % del tempo, in orario d'ufficio, e per il 95 % del tempo, fuori dall'orario d'ufficio;

f)

l'indice delle migliori prassi e degli orientamenti, che misurerà l'evoluzione nell'individuazione, nello sviluppo, nella condivisione e nell'applicazione delle migliori prassi di lavoro e procedure amministrative, tra l'altro, sulla base:

i)

del numero di azioni nell'ambito del Programma organizzate in tale settore;

ii)

del numero di orientamenti e di migliori prassi condivisi;

g)

l'indice dell'apprendimento, che misurerà i progressi risultanti dalle azioni nell'ambito del Programma che mirano a potenziare le capacità e le competenze dei funzionari doganali, tra l'altro, sulla base:

i)

del numero di funzionari formati attraverso l'impiego di materiale di formazione comune dell'Unione;

ii)

del numero di volte in cui i moduli di apprendimento online del Programma saranno stati scaricati;

h)

l'indicatore della cooperazione con paesi terzi che stabilirà in che modo il Programma sostiene le autorità diverse dalle autorità doganali degli Stati membri misurando il numero di azioni nell'ambito del Programma che sostengono tale obiettivo.


ALLEGATO II

Sistemi d’informazione europei e relative componenti unionali e non unionali

A.

I sistemi d’informazione europei sono i seguenti:

1)

rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN;

2)

sistemi di supporto, in particolare lo strumento di configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD (TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione dei repertori e dell’accesso degli utenti;

3)

spazio di informazione e comunicazione dei programmi (PICS);

4)

sistemi di movimentazione doganale, in particolare il (nuovo) sistema di transito informatizzato ((N)CTS), l’NCTS TIR per la Russia, il sistema di controllo delle esportazioni (ECS) e il sistema di controllo delle importazioni (ICS). Le seguenti applicazioni/componenti fungono da supporto per questi sistemi: il sistema per scambiare dati con paesi terzi (SPEED bridge), SPEED Edifact Converter Node (SPEED-ECN), l’applicazione Standard SPEED Test (SSTA), l’applicazione Standard Transit Test (STTA), l’applicazione Transit Test (TTA), i servizi centrali/dati di riferimento (CSRD2) e il sistema di servizi centrali/ gestione dell’informazione (CS/MIS);

5)

il sistema comunitario di gestione dei rischi (CRMS), che prevede formulari di informazione sul rischio (RIF) e domini funzionali CPCA concernenti i profili comuni;

6)

il sistema degli operatori economici (EOS), che comprende il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), gli operatori economici autorizzati (AEO), i regolari servizi di spedizione (RSS) e il reciproco riconoscimento con i domini funzionali dei paesi partner. Il servizio web generico è un componente di supporto di questo sistema;

7)

il sistema tariffario (TARIC3), che è un sistema di dati di riferimento per altre applicazioni come il sistema di gestione delle quote (QUOTA2), il sistema di monitoraggio e di gestione della sorveglianza (SURV2), il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBITI3) e l’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS2). Le applicazioni relative alla nomenclatura combinata (NC) e alle sospensioni (Suspensions) gestiscono le informazioni legali con un link diretto al sistema tariffario;

8)

le applicazioni con finalità di controllo, in particolare il sistema di gestione dei modelli (SMS) e il sistema informatico per il trattamento delle procedure (ISPP);

9)

il sistema anticontraffazione e antipirateria (COPIS);

10)

il sistema di diffusione dei dati (DDS2), che gestisce tutte le informazioni accessibili al pubblico via internet;

11)

il sistema di informazioni antifrode (AFIS); e

12)

qualsiasi altro sistema incluso nel piano strategico pluriennale previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e nei piani successivi a tale piano.

B.

Costituiscono le componenti unionali dei sistemi d’informazione europei:

1)

le risorse informatiche come l’hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l’infrastruttura di dati correlata;

2)

i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; e

3)

ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, sia individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti.

C.

Costituiscono le componenti non unionali dei sistemi d’informazione europei tutte le componenti non identificate come componenti unionali alla sezione B.


(1)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).


ALLEGATO III

Ripartizione indicativa dei fondi

La ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate all'articolo 7 è la seguente:

Tipologia di azione

Quota della dotazione finanziaria

(in %)

Azioni comuni

massimo 20 %

Sviluppo di capacità informatiche

minimo 75 %

Sviluppo di competenze umane

massimo 5 %


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