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Document 32011D1219

Decisione n. 1219/2011/ES del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , relativa alla sottoscrizione, da parte dell’Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all’aumento di capitale

GU L 313 del 26.11.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/1219/oj

26.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


DECISIONE N. 1219/2011/ES DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

relativa alla sottoscrizione, da parte dell’Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all’aumento di capitale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (2) (BERS), i governatori della Banca, nel corso dell’assemblea annuale svoltasi a Zagabria il 14 e 15 maggio 2010, hanno deciso con le risoluzioni n. 126 (3) e 128 (4) un aumento pari a 10 miliardi di EUR dello stock di capitale autorizzato della BERS per mantenere un livello di capitale adeguato a sostenere nel medio termine un ragionevole livello di attività nei suoi paesi di operazioni entro i limiti previsti dallo statuto.

(2)

Precedentemente alle suddette risoluzioni il capitale della BERS era stabilito a 20 miliardi di EUR, dei quali l’Unione aveva sottoscritto 60 000 azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna.

(3)

Ai sensi della risoluzione n. 126, lo stock di capitale autorizzato della BERS è aumentato di 100 000 azioni versate e per ogni membro è emesso un numero di azioni intere, arrotondato per difetto, proporzionale alla sua attuale partecipazione. Il versamento della quota dell’aumento di capitale avviene attraverso l’inclusione nel capitale di parte delle riserve generali non vincolate della BERS. La presente decisione pertanto non ha alcuna incidenza diretta sul bilancio dell’Unione. Tutti gli azionisti della BERS hanno ricevuto automaticamente azioni versate in proporzione alle rispettive partecipazioni, senza la necessità di dover prendere ulteriori iniziative procedurali. Di conseguenza, all’Unione sono state conferite 3 031 nuove azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna, che portano il numero di azioni versate dell’Unione a 63 031.

(4)

In base alla risoluzione n. 128, lo stock di capitale autorizzato della BERS dovrebbe essere aumentato di 900 000 azioni a chiamata, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna, che potranno essere rimborsate. Ogni membro dovrebbe avere diritto a sottoscrivere, alla pari, un numero di azioni interamente a chiamata fino a, ma non oltre, il 42,857 % del numero di azioni possedute da tale membro immediatamente prima della data di entrata in vigore dell’aumento di capitale. L’Unione ha quindi diritto di sottoscrivere fino a 27 013 azioni a chiamata entro il 31 dicembre 2011.

(5)

Ai sensi della risoluzione n. 128, l’uso del capitale della BERS dovrebbe essere monitorato conformemente alla quarta revisione delle risorse di capitale (CRR4) per il periodo 2011-2015 (il periodo CRR4). Il Consiglio dei governatori della BERS potrebbe decidere nel 2015, nel quadro della CRR4, che parte del capitale a chiamata non utilizzato potrebbe essere rimborsato a condizioni specifiche da stabilire nel 2015. Ai sensi della risoluzione n. 128, il Consiglio dei governatori della BERS ha stabilito che tale rimborso di azioni a chiamata sarà automatico e applicabile a tutti i membri della BERS che avranno sottoscritto tali azioni autorizzate da detta risoluzione. In tale situazione, la Commissione prenderebbe atto della risoluzione del Consiglio dei governatori e l’applicherebbe.

(6)

La presente decisione dovrebbe potenziare la capacità della BERS di aumentare le sue attività nei paesi di operazione, fornendo così una valida assistenza alle economie di tali paesi in periodi di difficoltà economica. È opportuno che l’Unione sottoscriva tali ulteriori azioni per conseguire i propri obiettivi nel settore delle relazioni economiche esterne e mantenere il proprio diritto di voto all’interno della BERS.

(7)

L’aumento del capitale a chiamata previsto dalla presente decisione contribuisce a preservare l’accesso della BERS ai mercati finanziari.

(8)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del periodo CRR4, una relazione di valutazione dell’efficacia dell’attuale sistema di istituzioni pubbliche europee di finanziamento che promuovono gli investimenti nell’Unione e nei paesi vicini. La relazione dovrebbe includere raccomandazioni sulla cooperazione tra le rispettive banche nonché l’ottimizzazione e il coordinamento delle loro attività, come auspicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 25 marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (5).

(9)

Nei paesi d’intervento comune al di fuori dell’Unione, la BERS dovrebbe essere incoraggiata ad approfondire la cooperazione con le altre istituzioni finanziarie pubbliche europee, tramite accordi quali il «protocollo d’intesa tripartito tra la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti assieme al Fondo europeo per gli investimenti, e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo nell’ambito della cooperazione al di fuori dell’Unione europea», che consente alle banche di agire in modo complementare facendo affidamento sui rispettivi vantaggi comparativi.

(10)

La sopravvenienza passiva connessa alla parte a chiamata del capitale sottoscritto si riflette nella linea p.m. 01 03 01 02 del bilancio dell’Unione: «Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota a chiamata del capitale sottoscritto».

(11)

I rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare quest’ultima a: continuare ad applicare le migliori prassi in materia di gestione bancaria prudenziale, in modo da: salvaguardare la sua solida posizione patrimoniale; intervenire in settori in linea con i principali obiettivi della strategia Europa 2020, al fine di rafforzare la coerenza politica complessiva dell’azione esterna dell’Unione; sviluppare ulteriormente gli strumenti finanziari, sulla base del cofinanziamento tra il bilancio dell’Unione e quello della BERS, così contribuendo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione e tenendo conto, nel contempo, del fatto che tale cooperazione dovrebbe essere accompagnata da un controllo efficace e dalla visibilità dei fondi pubblici dell’Unione; e fornire sul sito web della BERS informazioni appropriate riguardanti i beneficiari, l’impatto delle sue operazioni d’intermediazione finanziaria e le valutazioni dei progetti.

(12)

Il governatore della BERS per l’Unione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo in merito alla promozione degli obiettivi dell’Unione, prestando particolare attenzione all’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, alla strategia Europa 2020, e all’aumento considerevole del trasferimento di tecnologie per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica.

(13)

I rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero fare il possibile per evitare la partecipazione della BERS a qualsiasi operazione attuata nei paesi in cui essa opera, tramite una giurisdizione straniera non cooperativa, caratterizzata in particolare da una tassazione nulla o meramente nominale, dall’assenza di uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere e da una scarsa trasparenza nelle disposizioni legislative, giuridiche o amministrative, ovvero quale identificata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dal gruppo di azione finanziaria internazionale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Unione sottoscrive 27 013 ulteriori azioni a chiamata della BERS del valore di 10 000 EUR ciascuna ai sensi della risoluzione n. 128 del Consiglio dei governatori, il cui testo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il governatore della BERS per l’Unione deposita il necessario strumento di sottoscrizione a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il governatore della BERS per l’Unione riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito all’uso del capitale, alle misure atte a garantire la trasparenza delle operazioni della BERS condotte mediante intermediari finanziari, al modo in cui la BERS ha contribuito agli obiettivi dell’Unione, all’assunzione di rischi e all’efficacia nell’ottenimento di finanziamenti aggiuntivi dal settore privato, e in merito alla cooperazione tra la Banca europea per gli investimenti e la BERS al di fuori dell’Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(2)  GU L 372 del 31.12.1990, pag. 4.

(3)  Risoluzione n. 126 «Aumento dello stock di capitale autorizzato, emissione di azioni versate e pagamento attraverso la riallocazione delle entrate nette».

(4)  Risoluzione n. 128 «Aumento dello stock di capitale autorizzato, emissione e sottoscrizione di capitale richiamabile, e rimborso».

(5)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 147.


ALLEGATO

RISOLUZIONE N. 128

Aumento dello stock di capitale autorizzato, emissione e sottoscrizione di capitale richiamabile e rimborso

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,

dopo aver ricevuto dal consiglio di amministrazione una relazione sulla quarta revisione delle risorse di capitale (CRR4) per il periodo 2011-2015 (il periodo CRR4), la quale revisione è stata effettuata in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, dell’accordo che istituisce la Banca (l’accordo);

dopo aver esaminato la suddetta Relazione e condividendone pienamente le conclusioni e raccomandazioni, tra le quali gli obiettivi strategici, la dotazione proposta per un volume di attività annuale pari a 9 miliardi di EUR per il 2011 e 2012, destinata a scendere a 8,5 miliardi di EUR per il restante periodo CRR4, nonché l’analisi dei requisiti di capitale;

dopo aver concluso che sia auspicabile e opportuno aumentare lo stock di capitale autorizzato di 9 miliardi di EUR di azioni richiamabili ed emettere tali azioni, a condizioni che ne prevedono il rimborso e la cancellazione delle azioni rimborsate, destinate a tutti i membri che desiderano sottoscriverle al pro rata della loro attuale partecipazione;

condividendo l’osservazione contenuta nella Relazione secondo cui, vista la necessità della Banca di disporre di capitale sufficiente per sostenere l’attività operativa prevista nei prossimi cinque anni, è opportuno che in tale periodo tutte le entrate di ogni esercizio vengano destinate al saldo attivo, con l’eccezione di eventuali allocazioni dirette a reintegrare il Fondo speciale degli azionisti BERS; nonché

esercitando i propri poteri a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo, tra i quali, nella misura necessaria, il potere di esercitare la propria autorità su qualsiasi materia delegata o assegnata al consiglio di amministrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo,

DECIDE CHE:

lo stock di capitale autorizzato della Banca è aumentato e le azioni relative all’aumento dello stock di capitale sono a disposizione per essere sottoscritte ai seguenti termini e condizioni.

1.   Aumento dello stock di capitale autorizzato:

a)

Lo stock di capitale autorizzato della Banca, alla data di entrata in vigore definita al paragrafo 4 lettera a) della presente risoluzione, è aumentato di 900 000 azioni richiamabili, ogni azione avendo un valore nominale di 10 000 EUR, soggette a rimborso in conformità al paragrafo 3.

b)

Delle azioni autorizzate dalla presente risoluzione, il numero di azioni interamente richiamabili, arrotondato verso il basso, fino al, ma non superiore al 42,857 % (1) delle azioni sottoscritte da ogni membro immediatamente prima della data di entrata in vigore, viene messo a disposizione per essere sottoscritto dai suddetti membri in conformità al paragrafo 2 della presente risoluzione.

c)

Le azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione che non saranno state sottoscritte in conformità al paragrafo 2 della presente risoluzione verranno riservate alle sottoscrizioni iniziali di nuovi membri e ad aumenti speciali delle sottoscrizioni di singoli membri, come potrà essere stabilito dal Consiglio dei governatori ai sensi dei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 5 dell’accordo che istituisce la Banca.

2.   Sottoscrizioni

a)

Ogni membro avrà diritto a sottoscrivere, alla pari, un numero di azioni interamente richiamabili fino a, ma non superiore, al 42,857 % del numero di azioni possedute da tale membro immediatamente prima della data di entrata in vigore. Ogni sottoscrizione di questo tipo viene effettuata ai termini e alle condizioni stabilite nella presente risoluzione.

b)

Alla data del 30 aprile 2011 o a una data precedente o successiva a tale data ma non posteriore al 31 dicembre 2011 come può decidere il consiglio di amministrazione in data 30 aprile 2011 o prima di tale data, ogni membro che intende sottoscrivere ai sensi della presente risoluzione deposita presso la Banca i seguenti documenti in forma accettabile per la Banca:

i)

uno strumento di sottoscrizione con il quale il membro sottoscrive il numero di azioni richiamabili indicato in tale strumento;

ii)

una dichiarazione che attesta che il membro ha adottato tutte le iniziative legali e interne necessarie per consentirgli di procedere alla suddetta sottoscrizione; nonché

iii)

un impegno a fornire tali informazioni in merito alle iniziative prese quando la Banca lo richieda.

c)

Ogni strumento di sottoscrizione diventa effettivo e la sottoscrizione sottostante è considerata avvenuta all’ultima delle date seguenti: alla data di entrata in vigore, oppure alla data alla quale la Banca notifica al membro sottoscrivente che i documenti depositati dal suddetto membro ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della presente risoluzione sono soddisfacenti per la Banca.

d)

Se i documenti soddisfacenti per la Banca relativi a sottoscrizioni dell’importo aggregato di azioni specificate al paragrafo 4, lettera a) della presente risoluzione non siano stati depositati entro la data di entrata in vigore, il consiglio di amministrazione può, su sua scelta, dichiarare che gli strumenti di sottoscrizione già depositati dai membri e le sottoscrizioni sottostanti hanno effetto immediato nonostante eventuali altre disposizioni contenute nella presente risoluzione, a condizione che tale iniziativa sia considerata dal consiglio di amministrazione nel miglior interesse operativo della Banca e a condizione che l’aggregato degli strumenti di sottoscrizione già depositati e che si ritiene vengano depositati in un prevedibile futuro, sia, a giudizio del consiglio di amministrazione, sufficientemente vicino all’importo aggregato di azioni specificato nel suddetto paragrafo 4, lettera a).

3.   Rimborso

a)

Le azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione sono rimborsate, a costo zero, dalla Banca al termine del periodo CRR4, alle condizioni e secondo quanto ulteriormente disposto nelle seguenti disposizioni del presente paragrafo 3.

b)

Fatte salve le residue disposizioni del presente paragrafo 3, tutte o alcune delle azioni richiamabili verranno rimborsate il giorno immediatamente successivo all’assemblea annuale del 2016 e il numero delle azioni da rimborsare verrà calcolato applicando una formula convenuta (la formula convenuta) basata sul capitale richiamabile non utilizzato, eventualmente esistente, al termine del periodo CRR4 relativamente ad una soglia di utilizzo del capitale statutario dell’87 % alla fine del periodo CRR4. A fini di calcolo, tale capitale richiamabile non utilizzato, eventualmente esistente, è pari all’importo inferiore tra 9 000 000 000 di EUR e [(87 % di A) - B)], dove:

i)

A è l’importo aggregato di capitale sottoscritto non intaccato, riserve e saldi attivi al termine del periodo CRR4; nonché

ii)

B è l’importo aggregato delle attività operative della Banca al termine del periodo CRR4.

Il numero di azioni, eventualmente esistente, da rimborsare in base alla formula convenuta è uguale al suddetto importo diviso per il valore nominale delle azioni (10 000 EUR) (2).

c)

L’eventuale rimborso di azioni effettuato in conformità alla presente risoluzione sarà soggetto alla condizione che, successivamente ad un’eventuale rimborso, tutte le disposizioni rilevanti dell’accordo continuino ad essere ottemperate (ad esempio: siano rispettati i coefficienti prescritti all’articolo 12; non siano state richiamate azioni richiamabili per coprire le passività della Banca (articoli 6, paragrafi 4 e 17 dell’accordo); e non sia stata presa alcuna decisione di porre termine alle operazioni della Banca (articoli 41 e 42, paragrafo 2 dell’accordo).

d)

Nel periodo che porta immediatamente all'assemblea annuale del 2015:

i)

sulla base di dati noti in relazione al periodo 2011-2014 nonché a ragionevoli proiezioni per il 2015, la dirigenza della banca prepara una valutazione della posizione finanziaria della stessa e delle condizioni economiche che dovrebbero prevalere fino alla fine del periodo CRR4, tra cui gli sviluppi particolari nella produzione, negli investimenti, nei sistemi bancari domestici e sui mercati dei capitali internazionali, e successivamente tiene le opportune consultazioni con il consiglio di amministrazione;

ii)

il presidente presenta al consiglio di amministrazione un progetto di relazione assieme a due progetti di risoluzione descritti infra;

iii)

la prima risoluzione identifica il numero di azioni richiamabili da rimborsare ed è la seguente: (x) se, applicando la formula convenuta, non esiste capitale richiamabile non utilizzato, la risoluzione si limita a prendere atto che, applicando la formula convenuta, non saranno rimborsate azioni; (y) se, applicando la formula convenuta, esiste del capitale richiamabile non utilizzato e la valutazione della posizione finanziaria della Banca e le condizioni economiche prevalenti sono tali che la formula convenuta può essere applicata senza aggiustamenti, la risoluzione consiste nel prendere atto che verrà rimborsato un numero specifico di azioni, equivalente al numero massimo di azioni che possono essere rimborsate applicando la formula convenuta; oppure (z) se, applicando la formula convenuta, esiste del capitale richiamabile non utilizzato e la valutazione della posizione finanziaria della Banca e le condizioni economiche prevalenti sono tali che la formula convenuta non dovrebbe essere applicata, la risoluzione consiste nel decidere di rimborsare un certo numero di azioni, che sarà inferiore al numero massimo di azioni richiamabili che possono essere rimborsate applicando la formula convenuta e che può essere pari a zero;

iv)

la seconda risoluzione prevede una procedura per il rimborso delle azioni richiamabili che non sono state rimborsate a norma del paragrafo 3, lettera e) o f), al termine del periodo CRR4;

v)

nonostante eventuali disposizioni del regolamento interno del Consiglio dei governatori e fatti salvi i poteri del Consiglio dei governatori ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo, la questione relativa al rimborso delle azioni richiamabili verrà inclusa come punto all’ordine del giorno dell’assemblea annuale del 2015 del Consiglio dei governatori, la relazione verrà presentata per esame e le risoluzioni per approvazione da parte del Consiglio dei governatori.

e)

All'assemblea annuale del 2015, il Consiglio dei governatori decide sulla prima risoluzione a maggioranza dei membri votanti aventi diritto di voto a condizione che se tale prima risoluzione non viene approvata da tale maggioranza, il numero di azioni richiamabili da rimborsare, eventualmente esistenti, sarà il numero massimo di azioni che possono essere rimborsate applicando la formula convenuta, fatte salve in ogni caso le disposizioni del paragrafo 3, lettera f), che segue.

f)

Se la posizione finanziaria effettiva della Banca e le condizioni economiche prevalenti in quel momento al termine del periodo CRR4 sono materialmente diverse da quelle attese sulla base delle proiezioni precedentemente trasmesse al consiglio di amministrazione nel 2015 da parte della dirigenza della Banca, viene immediatamente presentata una nuova risoluzione al Consiglio dei governatori, seguendo una procedura analoga, per approvazione con la stessa maggioranza alla o prima dell'assemblea annuale del 2016.

g)

Quando la decisione di rimborsare un numero specifico di azioni richiamabili diviene operativa a norma del paragrafo 3, lettera e) o f) supra, tutti i membri che hanno sottoscritto azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione consegnano alla Banca una parte o la totalità delle loro azioni per il pro rata delle rispettive partecipazioni e tali azioni richiamabili rimborsate vengono automaticamente annullate a decorrere dalla data del rimborso, mentre il capitale autorizzato della Banca viene ridotto in misura corrispondente senza che si renda necessaria un’ulteriore risoluzione del Consiglio dei governatori.

h)

All'assemblea annuale del 2015, il Consiglio dei governatori decide in merito alla seconda risoluzione a maggioranza dei votanti aventi diritto di voto.

4.   Efficacia e altre disposizioni

a)

Ai fini della presente risoluzione, la data di entrata in vigore è quella del 30 aprile 2011 o una data precedente o successiva, ma non posteriore al 31 dicembre 2011, stabilita dal consiglio di amministrazione, alla quale sono stati depositati dei documenti soddisfacenti per la Banca, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della presente risoluzione, che prevedono sottoscrizioni di un importo aggregato di almeno 450 000 (3) azioni richiamabili.

b)

Fatte salve le disposizioni della presente risoluzione, le disposizioni dell’accordo si applicano mutatis mutandis alle azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione, e alle sottoscrizioni effettuate a norma di essa, come se tali azioni facessero parte dello stock di capitale iniziale della Banca e tali sottoscrizioni e pagamenti fossero sottoscrizioni iniziali e pagamenti per tale stock.

(Adottata il 14 maggio 2010)


(1)  Successivamente all’aumento del capitale versato, lo stock di capitale autorizzato della Banca sarà di 21 miliardi di EUR. L’aumento di 9 miliardi di EUR rappresenta un aumento del capitale autorizzato del 42,857 %; pertanto, ogni azionista ha diritto di sottoscrivere fino al 42,857 % della propria partecipazione al momento in cui l’aumento viene approvato per poter mantenere la stessa percentuale di partecipazione.

(2)  Secondo la formula convenuta, l’importo del capitale richiamabile non utilizzato sarebbe pari a zero qualora le attività operative della Banca siano uguali o superiori dell’87 % di capitale sottoscritto non intaccato, riserve e saldi attivi.

(3)  Pari al 50 % del numero di azioni richiamabili recentemente autorizzate.


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