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Document 32010D0122

2010/122/: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010 , che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un’applicazione del cadmio [notificata con il numero C(2010) 1034] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 49 del 26.2.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/122(1)/oj

26.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2010

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un’applicazione del cadmio

[notificata con il numero C(2010) 1034]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/122/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE impone alla Commissione di apportare le modifiche necessarie per adattare al progresso scientifico e tecnico l’elenco delle applicazioni esentate dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

(2)

Non è ancora tecnicamente possibile sostituire il cadmio nei LED II-VI con conversione di colore senza incidere pesantemente sulle loro prestazioni. Determinati materiali e componenti contenenti cadmio devono pertanto essere esentati dal divieto. Tuttavia, sono in corso ricerche su tecnologie prive di cadmio ed entro i prossimi quattro o cinque anni dovrebbero essere disponibili soluzioni sostitutive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

(4)

In conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato le parti interessate.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il punto 39 seguente:

«39.

Cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 μg Cd per mm2 di superficie emettitrice luminosa) per uso in sistemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido fino al 1o luglio 2014.»


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