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Document 32009R1167

Regolamento (CE) n. 1167/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 314 del 1.12.2009, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1167/oj

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’autorità nazionale competente inoltra le domande valide all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l’Autorità».

(3)

Al ricevimento della domanda l’Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’Autorità.

(5)

Il 13 febbraio 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità quattro pareri riguardanti domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. Il 16 marzo 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto dall’Autorità un parere riguardante una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute.

(6)

Due pareri riguardavano domande di autorizzazione di indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, e tre pareri riguardavano domande di autorizzazione di indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Una domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute sarà oggetto di un’ulteriore decisione.

(7)

In seguito alla domanda di UNICER Bebidas de Portugal SGPS, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti dell’acqua minerale Melgaço® sulla riduzione della glicemia (domanda n. EFSA-Q-2008-219) (2). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il consumo regolare di acqua minerale Melgaço® riduce i livelli corporei iperglicemici».

(8)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo dell’acqua minerale Melgaço® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(9)

In seguito alla domanda di Ocean Spray International Services (UK) Ltd, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti degli Ocean Spray Cranberry Products® sulle infezioni del tratto urinario nelle donne (domanda n. EFSA-Q-2008-117) (3). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Il consumo regolare di 2 porzioni al giorno di un prodotto Ocean Spray, contenente ciascuna, di norma, 80 mg di proantocianidine di mirtillo rosso, contribuisce a ridurre il rischio di infezioni urinarie nelle donne inibendo l’adesione di alcuni batteri nel tratto urinario».

(10)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Ocean Spray Cranberry Products® e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(11)

In seguito alla domanda di Soremartec Italia SRL, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti di Kinder® Cioccolato sulla crescita (domanda n. EFSA-Q-2008-283) (4). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Kinder® Cioccolato, il cioccolato che aiuta a crescere».

(12)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Kinder® Cioccolato e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(13)

In seguito alla domanda di Plada Industriale SRL, presentata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all’Autorità di esprimere un parere in merito all’indicazione sulla salute riguardante gli effetti degli alimenti di proseguimento contenenti componenti bioattivi sui disturbi intestinali (domanda n. EFSA-Q-2008-270) (5). L’indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Riduce i disturbi intestinali lievi (come coliche, stipsi e sintomi digestivi)».

(14)

In base ai dati presentati l’Autorità ha concluso che non è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di alimenti di proseguimento contenenti una combinazione fissa di galatto-oligosaccaridi a catena corta, latte acidificato, nucleotidi e beta-palmitato e l’effetto indicato. Di conseguenza l’indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

(15)

Le osservazioni dei richiedenti e dei cittadini ricevute dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono state prese in considerazione nel fissare le disposizioni di cui al presente regolamento.

(16)

Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento che non sono autorizzate mediante una decisione conforme all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a partire dall’adozione del presente regolamento. Tuttavia, poiché le domande in questione non sono state presentate entro il 19 gennaio 2008, la condizione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, lettera b), non è soddisfatta e il periodo transitorio di cui al medesimo articolo non è applicabile. Di conseguenza va concesso un periodo transitorio di sei mesi per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all’allegato al presente regolamento non vanno inserite nell’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Tuttavia, le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006 figuranti nell’allegato del presente regolamento possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 944, pag. 1.

(3)  The EFSA Journal (2009) 943, pag. 1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 940, pag. 1.

(5)  The EFSA Journal (2009) 939, pag. 1.


ALLEGATO

INDICAZIONI SULLA SALUTE RESPINTE

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Riferimento del parere EFSA

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia

Acqua minerale Melgaço®

Il consumo regolare di acqua minerale Melgaço riduce i livelli corporei iperglicemici

Q-2008-219

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che si riferisce alla riduzione dei rischi di malattia

Ocean Spray Cranberry Products®

Il consumo regolare di 2 porzioni al giorno di un prodotto Ocean Spray, contenente ciascuna, di norma, 80 mg di proantocianidine di mirtillo rosso, contribuisce a ridurre il rischio di infezioni urinarie nelle donne inibendo l’adesione di alcuni batteri nel tratto urinario

Q-2008-117

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Kinder® Cioccolato

Kinder® Cioccolato, il cioccolato che aiuta a crescere

Q-2008-283

Indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Alimenti di proseguimento contenenti una combinazione fissa di galatto-oligosaccaridi a catena corta, latte acidificato, nucleotidi e beta-palmitato

Riduce i disturbi intestinali lievi (come coliche, stipsi e sintomi digestivi)

Q-2008-270


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