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Document 32009R0221

Regolamento (CE) n. 221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 87 del 31.3.2009, p. 157–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/221/oj

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/157


REGOLAMENTO (CE) N. 221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 (2), prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (4), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di definire opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, di attuare i risultati degli studi pilota e di adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2150/2002 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2150/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione redige una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE (6). Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2)

l'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente al secondo comma, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

indagini,

fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,

procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o

una combinazione di questi metodi.

I requisiti di qualità e di precisione sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.»;

3)

l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi pilota, essa adotta le necessarie misure di esecuzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento.»;

4)

l'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

In particolare, tali misure includono:

a)

le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri. Tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;

b)

le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, le misure intese a modificare o a completare elementi non essenziali del presente regolamento che riguardano in particolare:

a)

l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;

b)

l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;

c)

la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;

d)

l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1.»;

6)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (8), il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico.

7)

l’articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1. Se necessario essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

8)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

nella sezione 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 3). La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

b)

nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

9)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

b)

nella sezione 8, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 2006/12/CE. La Commissione finanzierà le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

(2)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.»;

(7)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(8)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;


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