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Document 32008R1292
Commission Regulation (EC) No 1292/2008 of 18 December 2008 concerning the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol and Ecobiol plus) as a feed additive (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008 , relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008 , relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 340 del 19.12.2008, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/10/2020; abrog. impl. da 32020R1395
19.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2008
relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato è stata presentata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Dal parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») del 16 luglio 2008 (2) risulta che, sulla base dei dati forniti da produttore, il Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente ed è efficace come stabilizzatore della flora intestinale. L’Autorità ritiene inoltre che il Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) non presenti altri rischi che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, potrebbero escluderne l’autorizzazione. Secondo il suddetto parere l’utilizzo del preparato non ha effetti dannosi per i polli da ingrasso. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio per il periodo successivo alla commercializzazione. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego del preparato specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi, emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza e all’efficacia dell’Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens) come additivo per mangimi per i polli da ingrasso. The EFSA Journal (2008) 773, pagg. 1-13.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (Denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categorie di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
|||||||||||||||
«4b1822 |
NOREL SA |
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) |
Composizione dell’additivo: Ecobiol: Preparato di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 con concentrazione minima di 1 × 109 CFU/g Ecobiol plus: Preparato di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 con concentrazione minima di 1 × 1010 CFU/g Caratterizzazione della sostanza attiva: Spore di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940. Metodo analitico (1) Conteggio: tecnica dello spread plate utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo. Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). |
Polli da ingrasso |
— |
1 × 109 |
1 × 109 |
|
8.1.2019 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»