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Document 32008R0472

Regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 140 del 30.5.2008, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogato da 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/472/oj

30.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/5


REGOLAMENTO (CE) N. 472/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2008

recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l'articolo 17, lettere k) e l),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico. Il campo di applicazione di tali statistiche è definito con riferimento al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1) (2).

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici, a partire dal 1o gennaio 2009 le statistiche congiunturali elaborate a norma del regolamento (CE) n. 1165/98 sono prodotte in base alla NACE Rev. 2.

(3)

Ai sensi dell'articolo 17, lettere k) e l), del regolamento (CE) n. 1165/98 è necessario determinare il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il primo anno base da utilizzare per le statistiche congiunturali disciplinate dal regolamento (CE) n. 1165/98 e prodotte secondo la NACE Rev. 2 è il 2005 (2006 per D-310).

Articolo 2

1.   Le prescrizioni specifiche in merito al livello di dettaglio, alla forma, al primo periodo di riferimento e al periodo di riferimento per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2 sono illustrate nell'allegato.

2.   Le serie temporali compilate conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) come segue:

a)

nel caso di variabili mensili, non più tardi dei corrispondenti dati relativi al gennaio 2009;

b)

nel caso di dati trimestrali, non più tardi dei corrispondenti dati relativi al primo trimestre del 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 29 maggio 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.


ALLEGATO

Prescrizioni specifiche per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2

Il livello di dettaglio richiesto per le singole variabili da trasmettere è identico a quello specificato alle lettere f) degli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 (di seguito «regolamento relativo alle statistiche congiunturali»).

La forma richiesta per le singole variabili da trasmettere è identica a quella specificata alle lettere d) degli allegati A, B, C e D del regolamento relativo alle statistiche congiunturali.

Nella tabella che segue è indicato il primo periodo di riferimento per le singole variabili da trasmettere secondo la NACE Rev. 2. Tutte le date sono espresse in formato mm/aaaa per i dati mensili e in formato tt/aaaa per i dati trimestrali.

In particolare con riguardo all'allegato D (Altri servizi) del regolamento relativo alle statistiche congiunturali, l'introduzione della NACE Rev. 2 richiede la disponibilità di dati più dettagliati rispetto alla precedente versione della NACE o di dati su singole attività non considerate dal regolamento relativo alle statistiche congiunturali prima dell'introduzione della NACE Rev. 2. In questi casi, quando non è inoltre possibile produrre stime di buona qualità, gli Stati membri in questione possono, previa autorizzazione da parte della Commissione (Eurostat), scegliere un primo periodo di riferimento successivo al 2000.

Variabile

Designazione

Primo periodo di riferimento

INDUSTRIA

A-110

Produzione

01/2000

A-120

Fatturato

01/2000

A-121

Fatturato realizzato sul mercato interno

01/2000

A-122

Fatturato realizzato sul mercato non interno

01/2000

01/2005 per la distinzione tra zona euro e zona extra euro

A-130

Nuovi ordinativi pervenuti

01/2000

A-131

Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno

01/2000

A-132

Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno

01/2000

01/2005 per la distinzione tra zona euro e zona extra euro

A-210

Numero di persone occupate

T1/2000

A-220

Ore di lavoro

T1/2000

A-230

Retribuzioni lorde

T1/2000

A-310

Prezzi alla produzione

01/2000

A-311

Prezzi alla produzione sul mercato interno

01/2000

A-312

Prezzi alla produzione sul mercato non interno

01/2000

01/2005 per la distinzione tra zona euro e zona extra euro

A-340

Prezzi all'importazione

01/2006

COSTRUZIONE

B-110

Produzione

01/2005 per i dati mensili

T1/2000 per i dati trimestrali

B-115

Produzione di opere edilizie

01/2005 per i dati mensili

T1/2000 per i dati trimestrali

B-116

Produzione di opere civili

01/2005 per i dati mensili

T1/2000 per i dati trimestrali

B-210

Numero di persone occupate

T1/2000

B-220

Ore di lavoro

T1/2000

B-230

Retribuzioni lorde

T1/2000

B-320

Costi della costruzione

T1/2000

B-321

Costi dei materiali

T1/2000

B-322

Costi della manodopera

T1/2000

B-411

Licenze di costruzione: numero di abitazioni

T1/2000

B-412

Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata

T1/2000

COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONI

C-120

Fatturato

01/2000

C-210

Numero di persone occupate

T1/2000

C-330

Deflatore delle vendite

01/2000

C-123

Volume delle vendite

01/2000

ALTRI SERVIZI

D-120

Fatturato

T1/2000

D-210

Numero di persone occupate

T1/2000

D-310

Prezzi alla produzione

T1/2006

Il periodo di riferimento da utilizzare per le singole variabili è identico a quello specificato alle lettere e) degli allegati A, B, C e D del regolamento relativo alle statistiche congiunturali.


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