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Document 32008R0472
Commission Regulation (EC) No 472/2008 of 29 May 2008 implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the first base year to be applied for time series in NACE Revision 2 and, for time series prior to 2009 to be transmitted according to NACE Revision 2, the level of detail, the form, the first reference period, and the reference period (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 140 del 30.5.2008, p. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogato da 32020R1197
30.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 472/2008 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2008
recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l'articolo 17, lettere k) e l),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1165/98 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico. Il campo di applicazione di tali statistiche è definito con riferimento al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1) (2). |
(2) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici, a partire dal 1o gennaio 2009 le statistiche congiunturali elaborate a norma del regolamento (CE) n. 1165/98 sono prodotte in base alla NACE Rev. 2. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 17, lettere k) e l), del regolamento (CE) n. 1165/98 è necessario determinare il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il primo anno base da utilizzare per le statistiche congiunturali disciplinate dal regolamento (CE) n. 1165/98 e prodotte secondo la NACE Rev. 2 è il 2005 (2006 per D-310).
Articolo 2
1. Le prescrizioni specifiche in merito al livello di dettaglio, alla forma, al primo periodo di riferimento e al periodo di riferimento per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2 sono illustrate nell'allegato.
2. Le serie temporali compilate conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) come segue:
a) |
nel caso di variabili mensili, non più tardi dei corrispondenti dati relativi al gennaio 2009; |
b) |
nel caso di dati trimestrali, non più tardi dei corrispondenti dati relativi al primo trimestre del 2009. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 29 maggio 2008.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
ALLEGATO
Prescrizioni specifiche per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2
Il livello di dettaglio richiesto per le singole variabili da trasmettere è identico a quello specificato alle lettere f) degli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 1165/98 (di seguito «regolamento relativo alle statistiche congiunturali»).
La forma richiesta per le singole variabili da trasmettere è identica a quella specificata alle lettere d) degli allegati A, B, C e D del regolamento relativo alle statistiche congiunturali.
Nella tabella che segue è indicato il primo periodo di riferimento per le singole variabili da trasmettere secondo la NACE Rev. 2. Tutte le date sono espresse in formato mm/aaaa per i dati mensili e in formato tt/aaaa per i dati trimestrali.
In particolare con riguardo all'allegato D (Altri servizi) del regolamento relativo alle statistiche congiunturali, l'introduzione della NACE Rev. 2 richiede la disponibilità di dati più dettagliati rispetto alla precedente versione della NACE o di dati su singole attività non considerate dal regolamento relativo alle statistiche congiunturali prima dell'introduzione della NACE Rev. 2. In questi casi, quando non è inoltre possibile produrre stime di buona qualità, gli Stati membri in questione possono, previa autorizzazione da parte della Commissione (Eurostat), scegliere un primo periodo di riferimento successivo al 2000.
Variabile |
Designazione |
Primo periodo di riferimento |
INDUSTRIA |
||
A-110 |
Produzione |
01/2000 |
A-120 |
Fatturato |
01/2000 |
A-121 |
Fatturato realizzato sul mercato interno |
01/2000 |
A-122 |
Fatturato realizzato sul mercato non interno |
01/2000 01/2005 per la distinzione tra zona euro e zona extra euro |
A-130 |
Nuovi ordinativi pervenuti |
01/2000 |
A-131 |
Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno |
01/2000 |
A-132 |
Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno |
01/2000 01/2005 per la distinzione tra zona euro e zona extra euro |
A-210 |
Numero di persone occupate |
T1/2000 |
A-220 |
Ore di lavoro |
T1/2000 |
A-230 |
Retribuzioni lorde |
T1/2000 |
A-310 |
Prezzi alla produzione |
01/2000 |
A-311 |
Prezzi alla produzione sul mercato interno |
01/2000 |
A-312 |
Prezzi alla produzione sul mercato non interno |
01/2000 01/2005 per la distinzione tra zona euro e zona extra euro |
A-340 |
Prezzi all'importazione |
01/2006 |
COSTRUZIONE |
||
B-110 |
Produzione |
01/2005 per i dati mensili T1/2000 per i dati trimestrali |
B-115 |
Produzione di opere edilizie |
01/2005 per i dati mensili T1/2000 per i dati trimestrali |
B-116 |
Produzione di opere civili |
01/2005 per i dati mensili T1/2000 per i dati trimestrali |
B-210 |
Numero di persone occupate |
T1/2000 |
B-220 |
Ore di lavoro |
T1/2000 |
B-230 |
Retribuzioni lorde |
T1/2000 |
B-320 |
Costi della costruzione |
T1/2000 |
B-321 |
Costi dei materiali |
T1/2000 |
B-322 |
Costi della manodopera |
T1/2000 |
B-411 |
Licenze di costruzione: numero di abitazioni |
T1/2000 |
B-412 |
Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata |
T1/2000 |
COMMERCIO AL DETTAGLIO E RIPARAZIONI |
||
C-120 |
Fatturato |
01/2000 |
C-210 |
Numero di persone occupate |
T1/2000 |
C-330 |
Deflatore delle vendite |
01/2000 |
C-123 |
Volume delle vendite |
01/2000 |
ALTRI SERVIZI |
||
D-120 |
Fatturato |
T1/2000 |
D-210 |
Numero di persone occupate |
T1/2000 |
D-310 |
Prezzi alla produzione |
T1/2006 |
Il periodo di riferimento da utilizzare per le singole variabili è identico a quello specificato alle lettere e) degli allegati A, B, C e D del regolamento relativo alle statistiche congiunturali.