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Document 32008D0385

2008/385/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2008 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio [notificata con il numero C(2008) 268] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 136 del 24.5.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/385/oj

24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2008

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio

[notificata con il numero C(2008) 268]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

(2)

Per taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio deve essere contemplata un'esenzione a tale divieto, in quanto l'uso di queste sostanze pericolose nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile. Non è ancora possibile sostituire le leghe di cadmio nei trasduttori. Non sono ancora disponibili lampade piatte prive di mercurio e di piombo e non esistono sostituti praticabili per l'ossido di piombo contenuto nei tubi laser ad argon e kripton.

(3)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

(4)

Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/692/CE della Commissione (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 50).

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti 30, 31 e 32:

«30.

Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione del suono uguali o superiori a 100 dB (A).

31.

Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell'illuminazione per interni o industriale).

32.

Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton.»


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