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Document 32007R1292

Regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

GU L 288 del 6.11.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 13/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1292/oj

6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2007 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1676/2001 (2) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1424/2006 (3), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra gli altri, dell’India. Le misure sottoposte ai riesami attuali consistono in un dazio antidumping ad valorem compreso tra lo 0 % e il 18 % istituito sulle importazioni degli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 17,3 % per le importazioni di tutte le altre società. L’inchiesta che ha portato al regolamento (CE) n. 1676/2001 modificato sarà definita in seguito «l’inchiesta iniziale».

(2)

Le misure istituite sulle importazioni dall’India nell’inchiesta iniziale sono state estese dal regolamento (CE) n. 1975/2004 del Consiglio (4) alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele.

(3)

Con decisione 2001/645/CE (5), la Commissione ha accettato gli impegni offerti da cinque produttori indiani in relazione all’inchiesta iniziale. Detti impegni sono stati revocati dalla decisione 2006/173/CE (6).

(4)

Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 367/2006 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1124/2007 (7), ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 7 % e il 19,1 % per gli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 19,1 % per le importazioni di tutte le altre società. L’inchiesta che ha portato al regolamento (CE) n. 367/2006 modificato sarà definita in seguito «la precedente inchiesta antisovvenzioni».

2.   Domanda di riesame

(5)

Il 23 maggio 2006 e il 3 luglio 2006 rispettivamente, una richiesta di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ed una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitatamente all’analisi del dumping praticato da Jindal Poly Films Limited («Jindal»), sono state presentate dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA («i richiedenti»). I richiedenti rappresentano una quota consistente della produzione comunitaria di fogli di PET.

(6)

I richiedenti hanno sostenuto, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che: a) esiste la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria comunitaria; e b) le circostanze relative al dumping che sono state all’origine dell’introduzione delle misure nei confronti di Jindal sono cambiate, e tali cambiamenti hanno carattere durevole.

3.   Inchiesta

(7)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha annunciato l’avvio di tali riesami rispettivamente il 22 agosto 2006 (8) e il 25 agosto 2006 (9) mediante avvisi di apertura pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

La portata del riesame intermedio parziale è stata limitata all’analisi del dumping praticato da Jindal. Il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR») stabilito per entrambi i procedimenti va dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. L’esame delle tendenze rilevanti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 2003 fino alla fine del PIR («periodo considerato»).

4.   Parti interessate

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, i rappresentanti del paese esportatore, i produttori comunitari, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati. Per entrambi i riesami, le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(10)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(11)

Per quanto concerne il riesame in previsione della scadenza, considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori di fogli di PET in India elencati nella richiesta, nell’avviso di apertura si è presa in considerazione la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in caso affermativo, per selezionare un campione, si è chiesto a tutti i produttori esportatori di manifestarsi fornendo, come precisato nell’avviso di apertura, le informazioni fondamentali sulle loro attività relative ai fogli di PET durante il PIR. Sei produttori esportatori dell’India hanno espresso disponibilità a collaborare. Di questi, tre società (Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited e Jindal) sono state scelte per il campionamento e hanno ricevuto un questionario. Si è constatato che queste società corrispondevano al volume più rappresentativo delle esportazioni di fogli di PET nella Comunità che poteva ragionevolmente essere esaminato nell’arco di tempo a disposizione, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(12)

Inoltre, la Commissione ha inviato un questionario a tutte le altre parti notoriamente interessate o che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte complete da quattro produttori comunitari, dai tre produttori esportatori soggetti a campionamento, da un importatore/utilizzatore e da quattro utilizzatori.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ad accertare l’esistenza del dumping e del pregiudizio, la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e se il mantenimento delle misure sia nell’interesse della Comunità, ed ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a)

produttori comunitari

Dupont Teijin Films (Lussemburgo),

Mitsubishi Polyester Film GmbH (Germania),

Nuroll SpA (Italia),

Toray Plastics Europe (Francia);

b)

produttori esportatori indiani

Ester Industries Limited, Nuova Delhi,

Garware Polyester Limited, Aurangabad,

Jindal Poly Films Limited, Nuova Delhi;

c)

importatore/utilizzatore collegato nella Comunità

Rexor SAS (Francia);

d)

importatore/utilizzatore

Coverne SpA (Italia);

e)

utilizzatori

Safta SpA (Italia),

Metalvuoto SpA (Italia).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

I prodotti in esame sono gli stessi di cui all’inchiesta iniziale, vale a dire i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex39206219 ed ex39206290.

2.   Prodotto simile

(15)

Come in occasione dell’inchiesta iniziale, è risultato che i fogli di PET prodotti e venduti sul mercato interno dell’India, quelli esportati nella Comunità dall’India, nonché quelli prodotti e venduti dai produttori comunitari hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali e sono destinati agli stessi usi. Sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RIESAME INTERMEDIO PARZIALE: DUMPING

1.   Valore normale

(16)

Per stabilire il valore normale, è stato innanzitutto verificato se il volume complessivo delle vendite interne di Jindal fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in esame esportato nella Comunità.

(17)

È stato poi accertato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità.

(18)

Per i tipi di prodotto le cui vendite interne corrispondevano almeno al 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità, è stato successivamente esaminato se nel corso di normali operazioni commerciali fosse stato effettuato un volume di vendite sufficiente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Per ogni tipo di prodotto il cui volume delle vendite interne effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione rappresentava più dell’80 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Per i tipi di prodotto il cui volume delle transazioni remunerative era pari o inferiore all’80 %, ma non inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati soltanto per le vendite interne remunerative. Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume è stato venduto sul mercato interno ad un prezzo non inferiore al costo unitario, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse venduto nel corso di normali operazioni commerciali e, perciò, il valore normale è stato valutato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(19)

Per i tipi di prodotto i cui prezzi praticati sul mercato interno dal produttore esportatore non erano utilizzabili per il calcolo del valore normale a causa dell’insufficienza o della mancanza di vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale del prodotto è stato valutato in base al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore interessato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (qui di seguito denominate «spese SGAV») e per i profitti, conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(20)

Il calcolo delle spese SGAV si è basato sui costi sostenuti dal produttore esportatore per le sue vendite interne del prodotto in esame che sono state giudicate rappresentative. Il margine di profitto è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di profitto realizzati dalla società sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.

2.   Prezzo all’esportazione

(21)

L’ampia maggioranza delle vendite all’esportazione del prodotto in esame verso la Comunità durante il PIR era destinata a clienti indipendenti. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(22)

Alcune delle vendite all’esportazione sono state effettuate ad una società collegata nella Comunità. La società collegata non ha rivenduto i prodotti direttamente ma li ha trasformati in modo sostanziale, al punto che non è stato ritenuto praticabile stabilire il prezzo all’esportazione del prodotto esportato sulla base del prezzo di rivendita del prodotto trasformato in base all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. I prezzi richiesti da Jindal a questa società collegata sono stati confrontati ai prezzi praticati da Jindal nei confronti dei suoi clienti comunitari non collegati per gli stessi tipi di prodotto durante il PIR. Poiché si è rilevato che queste due serie di prezzi erano allineate per ogni tipo di prodotto, se ne è concluso che i prezzi richiesti da Jindal alla sua parte comunitaria collegata erano affidabili e potevano essere utilizzati per calcolare il prezzo all’esportazione.

3.   Confronto

(23)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati su una base franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi effettuati, ove applicabili e se giustificati da validi elementi di prova, adeguamenti per le differenze inerenti a sconti e riduzioni, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, imballaggio, credito e commissioni.

(24)

Jindal ha chiesto un adeguamento del valore normale per il dazio all’importazione non riscosso nell’ambito del sistema di licenze preliminari (ALS) sulle importazioni di materie prime utilizzate nella fabbricazione di merci destinate all’esportazione. Questo sistema consente l’importazione di materie prime in franchigia doganale, purché la società esporti una quantità ed un valore corrispondenti di prodotto finito determinati in base a norme standard input-output fissate ufficialmente. Le importazioni effettuate nel quadro di questo sistema possono essere utilizzate sia per produrre beni destinati all’esportazione, sia per ricostituire fattori produttivi di origine nazionale utilizzati per produrre tali beni. La società ha precisato che le esportazioni del prodotto in esame destinato alla Comunità erano utilizzate per rispettare gli obblighi imposti dal sistema per quanto riguarda le materie prime importate. Non si sono tratte conclusioni quanto alla possibilità che sia stato concesso un adeguamento in seguito a tale richiesta, dal momento che la società, in ogni caso, non risulta avere praticato dumping durante il PIR e dunque la questione non è rilevante per il risultato finale dell’inchiesta di riesame.

4.   Margine di dumping

(25)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(26)

Il confronto ha fatto emergere un margine di dumping negativo.

5.   Carattere duraturo della nuova situazione

(27)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è cercato di appurare se gli elementi risultanti dall’inchiesta possano ragionevolmente essere considerati duraturi.

(28)

Al riguardo, si ricorda che Jindal non risulta avere praticato dumping in due inchieste consecutive concluse dai regolamenti (CE) n. 1676/2001 e (CE) n. 390/2005 del Consiglio (10). La suddetta assenza di dumping è stata confermata dall’inchiesta attuale, e non vi sono elementi indicanti che la situazione non sia duratura.

(29)

Si ritiene pertanto che le misure attuali nei confronti di Jindal stiano ottenendo i risultati prefissi e dovrebbero rimanere invariate.

D.   RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

D.1.   PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(30)

Secondo Eurostat, il volume del prodotto in esame importato nella Comunità dall’India era pari a 23 472 tonnellate nel corso del PIR. I tre produttori esportatori soggetti a campionamento rappresentavano circa il 97 % di questa quantità durante il PIR, e Jindal da sola corrispondeva a circa il 90 % del volume totale delle esportazioni dall’India nella Comunità durante lo stesso periodo.

(31)

Durante il periodo di inchiesta («PI») dell’inchiesta iniziale (1o aprile 1999-31 marzo 2000), il volume delle importazioni dall’India era di 50 590 tonnellate. Durante il PI della precedente inchiesta antisovvenzioni (1o ottobre 2003-30 settembre 2004), il volume delle importazioni dall’India era di 12 679 tonnellate.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Osservazione preliminare

(32)

Come indicato al precedente considerando 11, sono stati sottoposti a campionamento tre produttori esportatori. Per Jindal si applicano le conclusioni di cui ai considerando da 16 a 26.

2.2.   Valore normale

(33)

Per stabilire il valore normale nel caso di Garware e di Ester, è stato innanzitutto verificato se il volume indicato per le vendite interne di ciascun produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite indicate per il prodotto in esame esportato nella Comunità.

(34)

È stato poi accertato se le vendite interne complessive di ciascun tipo di prodotto corrispondessero ad almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità.

(35)

Per i tipi di prodotto le cui vendite interne corrispondevano almeno al 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo esportate nella Comunità, è stato successivamente esaminato se nel corso di normali operazioni commerciali fosse stato effettuato un volume di vendite sufficiente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Per ogni tipo di prodotto il cui volume delle vendite interne effettuate ad un prezzo superiore al costo di produzione rappresentava più dell’80 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Per i tipi di prodotto il cui volume delle transazioni remunerative era pari o inferiore all’80 %, ma non inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati soltanto per le vendite interne remunerative. Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume è stato venduto sul mercato interno ad un prezzo non inferiore al costo unitario, si è ritenuto che il tipo di prodotto in esame non fosse venduto nel corso di normali operazioni commerciali e, perciò, il valore normale è stato valutato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(36)

Per i tipi di prodotto i cui prezzi praticati dal produttore esportatore sul mercato interno non erano utilizzabili per il calcolo del valore normale a causa dell’insufficienza o della mancanza di vendite nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale del prodotto è stato valutato in base al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore interessato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (qui di seguito denominate «spese SGAV») e per i profitti, conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(37)

Il calcolo delle spese SGAV si è basato sui costi sostenuti dal produttore esportatore per le sue vendite interne del prodotto in esame, che sono state giudicate rappresentative. Il margine di profitto è stato calcolato in base alla media ponderata dei margini di profitto realizzati dalla società sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno in quantitativi sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(38)

Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi all’esportazione, va ricordato che l’inchiesta attuale cerca di stabilire se, nel caso in cui fossero abrogate le misure di protezione, il dumping continuerebbe o riprenderebbe. In tale contesto, la determinazione dei prezzi all’esportazione utilizzati nel calcolo del dumping non può limitarsi ad un esame del comportamento passato degli esportatori, ma deve esaminare anche l’evoluzione probabile di tali prezzi in futuro. In altri termini, si deve determinare se i prezzi all’esportazione applicati in passato costituiscano un’indicazione affidabile dell’evoluzione probabile dei prezzi all’esportazione in futuro.

(39)

Vista la presenza di impegni relativi ai prezzi durante parte del PIR, si è esaminato in particolare se l’esistenza di tali impegni abbia inciso sui prezzi all’esportazione in passato, in maniera tale da renderli inattendibili per la determinazione del futuro andamento delle esportazioni. Si osserva inoltre che gli impegni relativi ai prezzi di Garware e di Ester sono stati revocati il 9 marzo 2006, mentre il PIR riguarda l’intervallo di tempo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. Sia per Garware che per Ester si è rilevato che le operazioni di esportazione avvenute durante il PIR, quando l’impegno relativo ai prezzi era in vigore, sono state effettuate a livelli talmente vicini al prezzo minimo all’importazione (MIP) da far sorgere il dubbio se questi prezzi possano essere considerati duraturi e fissati indipendentemente dal MIP stesso. Un ragionamento analogo è stato formulato al considerando 28 del regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio (11).

(40)

Per quanto riguarda Garware, le transazioni effettuate durante il PIR dopo la revoca degli impegni riguardano circa il 20 % del volume totale delle esportazioni e sono continuate normalmente dopo la revoca degli impegni stessi. Dati i volumi esportati dopo la scadenza degli impegni l’8 marzo 2006, i prezzi praticati per tali transazioni sono considerati significativi di quella che sarebbe stata la politica dei prezzi adottata da Garware in assenza degli impegni medesimi. Di conseguenza, i prezzi praticati per queste transazioni sono stati utilizzati per calcolare il prezzo all’esportazione di tutte le quantità esportate da Garware durante l’intero PIR.

(41)

Per quanto riguarda Ester, le transazioni effettuate durante il periodo successivo alla revoca degli impegni riguardano soltanto il 5 % dei volumi totali e sono state limitate ad un periodo molto breve immediatamente successivo alla suddetta revoca. Pertanto, i prezzi di queste transazioni non possono considerarsi rappresentativi dei prezzi all’esportazione che la società avrebbe praticato in assenza degli impegni. Come indicato al precedente considerando 39, i prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati da Ester prima della revoca degli impegni erano molto vicini ai MIP. Si è inoltre riscontrato che i prezzi all’esportazione verso altri paesi terzi praticati da Ester, sia se considerati in base ad una media ponderata sia tipo per tipo, erano considerevolmente inferiori a quelli praticati per le esportazioni verso la Comunità, cosicché, in mancanza di impegni, è probabile che questi ultimi prezzi verrebbero allineati, per gli stessi tipi di prodotti, a quelli praticati ad altri paesi terzi. Si è concluso pertanto che i prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati da Ester nel periodo in cui erano in vigore gli impegni non potevano essere utilizzati per determinare prezzi all’esportazione attendibili nel senso inteso dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza. Poiché Ester ha venduto il prodotto in esame in quantità considerevoli sul mercato mondiale durante il PIR, si è deciso di stabilire il prezzo all’esportazione dei modelli venduti alla Comunità sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili verso tutti i paesi terzi durante la parte del PIR in cui erano in vigore gli impegni. Per la parte del PIR successiva alla revoca degli impegni, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili verso la Comunità.

2.4.   Confronto

(42)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati su una base franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati, se del caso e in base a prove verificate, adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, commissioni, imballaggio e credito.

(43)

Per un numero limitato di esportazioni, i produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, basato sull’ammontare dei vantaggi ottenuti dalle esportazioni nel quadro del sistema di credito di dazi d’importazione (DEPBS) su base post-esportazione. Nell’ambito di questo sistema, i crediti ottenuti al momento dell’esportazione del prodotto in esame possono essere utilizzati per compensare i dazi doganali dovuti sulle importazioni di qualsiasi tipo di merce o possono essere venduti liberamente ad altre società. In aggiunta, non esiste alcuna disposizione che vincoli l’utilizzo delle merci importate unicamente alla produzione del prodotto esportato. I produttori non hanno provato che i vantaggi ottenuti a titolo del DEPBS su base post-esportazione incidevano sulla comparabilità dei prezzi, e in particolare che gli acquirenti pagavano prezzi differenti sul mercato interno a motivo dell’applicazione di questo sistema. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.5.   Margine di dumping

(44)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. Nei casi in cui i prezzi all’esportazione erano basati sui prezzi praticati a paesi terzi, sono stati calcolati valori cif adeguati aumentando i prezzi franco fabbrica ai paesi terzi della media ponderata della differenza, per tipo di prodotto, fra i livelli di prezzo franco fabbrica e cif alla Comunità.

(45)

Il confronto ha evidenziato un margine di dumping compreso fra il 15 % e il 25 %. Si ricorda che nel caso di Jindal si è rilevato un margine di dumping negativo (cfr. precedente considerando 26).

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità inutilizzate

(46)

Per la durata del PIR, le capacità inutilizzate di tutti gli esportatori indiani noti sono valutate a 32 000 tonnellate. Va però osservato che, di questa cifra complessiva, circa 25 000 tonnellate sono attribuite ad esportatori indiani con un dazio antidumping dello 0 %. L’eventuale abrogazione delle misure antidumping non dovrebbe avere un effetto particolare sulla politica di tali società in materia di esportazioni. Pertanto, agli esportatori indiani con un dazio antidumping diverso dallo 0 % sono attribuite soltanto 7 000 tonnellate circa. Dette capacità inutilizzate, che nel corso del PIR rappresentavano circa il 30 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame dall’India nella Comunità e il 3 % del consumo comunitario, potrebbero essere dirette verso la Comunità se le misure fossero abrogate.

3.2.   Incentivi a ridirigere i volumi di vendita verso la Comunità

(47)

Da un confronto modello per modello risulta che i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi, praticati dagli esportatori indiani soggetti a campionamento con un margine di dumping diverso da 0 %, durante il PIR erano più bassi del 20-30 % rispetto ai prezzi all’esportazione verso la Comunità praticati da quegli stessi produttori esportatori. Le vendite di questi due esportatori ai paesi terzi sono state effettuate in quantità significative, corrispondenti all’80-90 % di tutte le loro vendite all’esportazione. Pertanto, la Commissione ha concluso che il livello dei prezzi all’esportazione negli altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all’esportazione nella Comunità, nel caso di abrogazione delle misure.

(48)

Alcuni dei più ampi mercati d’esportazione di fogli di PET nel mondo sono protetti da tariffe elevate. In particolare, le importazioni di fogli di PET dall’India negli USA sono soggette a dazi antidumping compresi fra il 2,32 % e il 24,11 % e a dazi compensativi compresi fra il 9 % e il 25,27 %, a seconda dell’esportatore indiano in questione.

3.3.   Conclusione

(49)

Si conclude pertanto che, dati i livelli relativi dei prezzi, le capacità inutilizzate e gli incentivi di cui sopra, è probabile che: i) vi sia persistenza del dumping; ii) vi sarebbe un aumento delle quantità esportate verso la Comunità qualora le misure antidumping vigenti fossero abrogate.

D.2.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(50)

Quattro produttori comunitari (Dupont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA e Toray Plastics Europe) hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Durante il PIR, essi rappresentavano circa il 95 % della produzione comunitaria. Essi costituiscono quindi l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(51)

Va osservato che la situazione riguardante la produzione comunitaria di fogli di PET è cambiata rispetto all’inchiesta iniziale. Infatti, Kodak Industrie (Francia) non produce più fogli di PET nella Comunità, e 3M ha trasferito la propria attività a I.T.P. SpA (Italia), che sta riconvertendo i propri impianti verso produzioni nuove e diverse. Si consideri anche che, poiché la Repubblica ceca dal 1o maggio 2004 è membro dell’Unione europea, la società Fatra a.s. (stabilita in tale paese) rientra ora nella produzione comunitaria.

D.3.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Consumo nel mercato comunitario

(52)

La determinazione del consumo comunitario complessivo si basa sulle statistiche di Eurostat relative alle importazioni, sulle vendite nella Comunità dell’industria comunitaria e sulle vendite di altri produttori comunitari.

Tabella 1

Consumo nella Comunità

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnellate)

253 890

250 231

251 612

257 177

Indice (2003 = 100)

100

99

99

101

(53)

Rispetto al 2003 il consumo durante il PIR è aumentato dell’1 % (più di 3 000 tonnellate).

2.   Importazioni da India, Brasile e Israele: volume, quota di mercato e prezzi all’importazione

(54)

Il volume delle importazioni nella Comunità dall’India è aumentato dell’86 % tra il 2003 e il PIR, e la quota di mercato è salita dal 5 % al 9 %, mentre i prezzi sono scesi del 12 %. I dati si basano su statistiche di Eurostat.

Tabella 2

Importazioni dall’India

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnellate)

12 597

15 972

23 912

23 472

Indice (2003 = 100)

100

127

190

186

Quota di mercato

5 %

6 %

10 %

9 %

Prezzi EUR/t

2 005

1 890

1 866

1 755

Indice (2003 = 100)

100

94

93

88

(55)

Le importazioni dal Brasile e da Israele responsabili di elusione, come indicato al precedente considerando 2, sono nettamente calate in seguito all’estensione a tali importazioni delle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni dall’India. I prezzi dei fogli di PET originari di questi paesi sono aumentati del 219 % dopo l’istituzione delle misure antielusione.

Tabella 3

Importazioni da Brasile e Israele

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnellate)

6 855

5 527

271

419

Indice (2003 = 100)

100

91

5

6

Quota di mercato

2 %

2 %

0 %

0 %

Prezzi EUR/t (dati Eurostat)

1 581

1 741

4 170

3 461

Indice (2003 = 100)

100

110

264

219

(56)

Va però tenuto conto del fatto che Jindal non risulta responsabile di dumping nel quadro dell’inchiesta attuale, e che altre società (in particolare Flex Industries Limited e Polyplex Corporation Limited) non sono risultate responsabili di dumping nel corso delle inchieste precedenti. Pertanto, nell’inchiesta attuale sono considerate soltanto le importazioni oggetto di dumping dall’India e le importazioni che risultano elusive. Le importazioni oggetto di dumping dall’India e le importazioni soggette a dazi antielusione sono calate del 70 % fra il 2003 e il PIR — cfr. tabella 4 qui sotto. Il netto declino di queste importazioni è dovuto in larga misura all’istituzione delle misure antielusione sulle importazioni dal Brasile e da Israele.

Tabella 4

Importazioni da India + Brasile + Israele

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnellate)

10 383

8 881

3 618

2 766

Indice (2003 = 100)

100

86

35

27

Quota di mercato

4 %

4 %

1 %

1 %

Prezzi EUR/t

1 855

1 852

1 891

1 785

Fonte: dati Eurostat e delle società.

3.   Importazioni da altri paesi terzi

(57)

Le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate del 24 % durante il periodo considerato (da 62 000 tonnellate circa nel 2003 a 77 000 tonnellate circa durante il PIR) e la quota di mercato nella Comunità corrispondente a tali importazioni è salita di 5 punti percentuali (dal 25 % al 30 %). Le importazioni principali provengono dalla Corea del Sud, dagli USA, dalla Thailandia e dagli Emirati arabi uniti. Il prezzo medio per tonnellata è sceso dell’11 % fra il 2003 e il PIR. Le cifre si basano su dati di Eurostat.

Tabella 5

Paese

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006

Corea del Sud

Volume delle importazioni

(tonnellate)

25 895

23 983

22 225

23 878

Indice (2003 = 100)

100

93

86

92

Quota di mercato

10 %

10 %

9 %

9 %

Prezzi EUR/t

2 137

2 146

2 239

2 098

USA

Volume delle importazioni

14 611

18 636

20 544

13 432

Indice (2003 = 100)

100

128

141

92

Quota di mercato

6 %

7 %

8 %

5 %

Prezzi EUR/t

7 575

6 067

4 974

6 690

Thailandia

Volume delle importazioni

2 858

6 511

8 647

8 647

Indice (2003 = 100)

100

228

303

303

Quota di mercato

1 %

3 %

3 %

3 %

Prezzi EUR/t

1 742

1 764

1 811

1 758

Emirati arabi uniti

Volume delle importazioni

(tonnellate)

1

26

2 478

5 898

Indice (2004 = 100)

 

100

9 422

22 427

Quota di mercato

 

0 %

1 %

2 %

Prezzi EUR/t

 

2 872

1 854

1 790

Totale Corea del Sud, USA, Thailandia ed Emirati arabi uniti

Volume delle importazioni

(tonnellate)

43 366

49 157

53 894

51 855

Indice (2003 = 100)

100

80

100

110

Quota di mercato

17 %

20 %

21 %

20 %

Totale dei paesi diversi da India, Brasile e Israele

Volume delle importazioni

(tonnellate)

62 300

65 683

74 191

77 054

Indice (2003 = 100)

100

105

119

124

Quota di mercato

25 %

26 %

30 %

30 %

Prezzo

Media ponderata del prezzo (EUR/t)

3 848

3 756

3 431

3 428

Indice

100

98

90

89

4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

(58)

In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell’industria comunitaria.

4.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(59)

Nel periodo considerato, la capacità è rimasta stabile (circa 190 000 tonnellate), mentre la produzione e l’utilizzo degli impianti sono scesi del 4 %.

Tabella 6

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Produzione in tonnellate

176 682

175 465

165 348

168 875

Indice (2003 = 100)

100

99

94

96

Capacità in tonnellate

190 694

185 863

186 721

189 832

Indice (2003 = 100)

100

97

98

100

Utilizzo degli impianti

93 %

94 %

89 %

89 %

Indice (2003 = 100)

100

101

96

96

4.2.   Scorte

(60)

Le scorte del prodotto in esame sono scese, fra il 2003 e il 2004, da 23 929 a 22 241 tonnellate, sono salite leggermente nel 2005 e scese a 21 272 tonnellate durante il PIR. Il calo è dovuto in particolare ad una riduzione della produzione.

Tabella 7

Scorte

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Tonnellate

23 929

22 241

23 209

21 272

Indice (2003 = 100)

100

93

97

89

4.3.   Volume delle vendite a clienti non collegati nella Comunità e quota di mercato

(61)

Il volume delle vendite dell’industria comunitaria a clienti non collegati sul mercato della Comunità è sceso del 5 % fra il 2003 e il 2005, da 142 755 a 135 956 tonnellate; è poi aumentato leggermente fra il 2005 e il PIR, ma ha raggiunto soltanto il 98 % del livello delle vendite del 2003. Le vendite a società collegate sono state trascurabili (200-300 tonnellate per ogni anno del periodo considerato). Inoltre, tra il 2003 e il PIR la quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è scesa di 2 punti percentuali.

Tabella 8

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Volume delle vendite in tonnellate

142 755

144 282

135 956

139 212

Indice (2003 = 100)

100

101

95

98

Quota di mercato nel consumo complessivo

56 %

58 %

54 %

54 %

4.4.   Prezzi di vendita e costi

(62)

I prezzi di vendita unitari sono scesi del 2 % durante il periodo considerato (da 2 891 EUR/t del 2003 a 2 819 EUR/t durante il PIR), così come il costo medio per tonnellata, sceso da 3 216 EUR/t del 2003 a 3 137 EUR/t durante il PIR. Questo calo dei costi ha avuto luogo malgrado il fatto che il costo medio della maggior parte delle materie prime è aumentato sensibilmente a causa dell’impennata del prezzo del petrolio. Queste cifre mostrano come, per evitare di perdere una quota di mercato eccessiva, l’industria comunitaria non abbia potuto coprire appieno i propri costi di produzione con i prezzi di vendita.

Tabella 9

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Media ponderata del prezzo

(EUR/t)

2 891

2 865

2 929

2 819

Indice

100

99

101

98

Media ponderata del costo

(EUR/t)

3 216

3 112

3 152

3 137

Indice (2003 = 100)

100

97

98

98

4.5.   Crescita

(63)

Durante il periodo in esame l’industria comunitaria ha perso quota in un mercato in leggera crescita.

4.6.   Occupazione, produttività e salari

(64)

Tra il 2003 e il PIR, il livello di occupazione nell’industria comunitaria è diminuito del 13 %. Nonostante il salario medio pro capite fosse aumentato del 5 %, è stato compiuto uno sforzo di razionalizzazione, per cui la produttività pro capite è aumentata del 9 %. In questo modo, il costo del lavoro per tonnellata prodotta è sceso del 4 %.

Tabella 10

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Occupazione

2 263

2 112

2 027

1 978

Indice (2003 = 100)

100

93

90

87

Produttività Tonnellate per addetto

78

83

82

85

Indice (2003 = 100)

100

106

104

109

Salari in migliaia di EUR

138 876

132 916

129 098

127 375

Indice (2003 = 100)

100

96

93

92

Salario medio pro capite

61 362

62 922

63 669

64 407

Indice (2003 = 100)

100

103

104

105

Salari per tonnellata prodotta

786

758

781

754

Indice (2003 = 100)

100

96

99

96

4.7.   Redditività e utile sul capitale investito

(65)

La redditività delle vendite rappresenta il profitto generato dalle vendite del prodotto in esame nella Comunità. L’utile sul capitale investito è stato calcolato sulla base del rendimento delle attività totali.

(66)

Nonostante leggeri miglioramenti nel 2004 e nel 2005, la redditività e l’utile sul capitale investito per quanto riguarda le vendite del prodotto in esame ai clienti non collegati nella Comunità sono rimasti negativi durante l’intero periodo considerato. Durante il PIR, sia la redditività che l’utile sul capitale investito sono stati particolarmente bassi (redditività: – 11 %, utile sul capitale investito: – 3,1 %), essendo nuovamente scesi dopo il 2005.

Tabella 11

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Redditività

–11,2 %

–8,6 %

–7,6 %

–11,3 %

Indice (2003 = 100)

– 100

–77

–68

– 101

Utile sul capitale investito

–2,6 %

–2,1 %

–1,9 %

–3,1 %

Indice (2003 = 100)

– 100

–81

–75

– 118

4.8.   Flusso di cassa

(67)

L’andamento del flusso di cassa è peggiorato in modo particolare durante il PIR.

Tabella 12

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Flusso di cassa in migliaia di EUR

35 305

34 690

21 980

15 128

Indice (2003 = 100)

100

98

62

43

4.9.   Investimenti e capacità di ottenere capitali

Tabella 13

 

2003

2004

2005

PIR (1.7.2005-30.6.2006)

Investimenti in migliaia di EUR

21 745

18 131

16 772

17 724

Indice (2003 = 100)

100

83

77

82

(68)

Tra il 2003 e il PIR, gli investimenti destinati alla produzione di fogli di PET sono diminuiti del 18 %. Durante il PIR, il valore degli investimenti è aumentato del 6 % rispetto alla situazione del 2005 ma, in confronto al 2003, è rimasto ad un livello più basso. Nel corso dell’inchiesta si è constatato che gli investimenti erano destinati essenzialmente a migliorare la qualità del prodotto e a mantenere il livello di capacità produttiva.

(69)

Il basso livello d’investimenti si spiega in larga misura con il fatto che le società madri dell’industria comunitaria non sembrano interessate a investire o fornire garanzie per investimenti in attività non redditizie come la produzione di fogli di PET in Europa.

4.10.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti negativi del dumping precedente

(70)

L’analisi relativa all’entità del margine di dumping tiene conto del fatto che sono in vigore misure per eliminare il dumping pregiudizievole. Come indicato sopra, le informazioni disponibili mostrano che uno dei produttori esportatori soggetti a campionamento continua a vendere alla Comunità a prezzi di dumping. Anche se il margine di dumping rilevato è significativo, il suo effetto sulla situazione dell’industria comunitaria durante il PIR non lo è stato altrettanto, dal momento che la quota di mercato delle importazioni dall’India che sono oggetto di dumping e delle importazioni che risultano elusive rappresentava l’1 % del consumo totale della Comunità. Jindal ha certamente contribuito all’aggravarsi della situazione dell’industria comunitaria. Va però considerato che, anche escludendo dall’analisi le importazioni da Jindal, l’industria comunitaria non sarebbe stata in grado di riprendersi dal dumping passato dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 2001 a causa dell’elusione (contro la quale sono state adottate misure soltanto alla fine del 2004) e dell’inadeguatezza degli impegni, revocati solo l’anno scorso. Non va dimenticato che, prima dell’istituzione dei dazi antielusione e della revoca degli impegni, il livello delle importazioni dalle società indiane responsabili di dumping rappresentava più del triplo del livello nel corso del PIR.

5.   Conclusioni sulla situazione del mercato comunitario

(71)

Il volume dei fogli di PET consumati dal mercato comunitario è cresciuto dell’1 %, mentre il volume delle vendite da parte dell’industria comunitaria è sceso del 2 %.

(72)

La situazione economica dell’industria comunitaria è peggiorata rispetto alla maggior parte dei fattori di pregiudizio: produzione, capacità produttiva e di utilizzo degli impianti (– 4 %), volume delle vendite (– 2 %) e relativo valore (– 5 %), quota di mercato (– 2 punti percentuali), flusso di cassa e redditività, attività di investimento e utile sul capitale investito.

(73)

Gli sforzi di ristrutturazione compiuti dall’industria comunitaria in termini di occupazione, taglio dei costi e aumento della produttività pro capite non sono riusciti a controbilanciare gli effetti dell’aumento di prezzo delle materie prime nel periodo considerato, e i costi produttivi sono risultati superiori ai prezzi di vendita. Ciò ha coinciso con il basso livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall’India e altri paesi risultati responsabili di elusione. Va però osservato che la pressione dei prezzi sull’industria comunitaria è stata causata in parte dalle importazioni di Jindal (che non risulta avere praticato dumping nel corso del PIR), pari a circa il 90 % delle importazioni totali di fogli di PET dall’India.

(74)

Visto quanto sopra esposto, la situazione dell’industria comunitaria è ancora precaria e l’aumento delle importazioni oggetto di dumping aggraverebbe molto probabilmente la situazione.

D.4.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(75)

Come indicato precedentemente, la situazione dell’industria comunitaria è ancora precaria. Se le misure antidumping saranno soppresse, ci sarà un incremento significativo delle importazioni oggetto di dumping. Come indicato al precedente considerando 46, gli esportatori indiani assoggettati ad un dazio antidumping possono aumentare i propri volumi d’esportazione in maniera significativa e, come menzionato al considerando 48, alcuni dei mercati più ampi per le esportazioni di fogli di PET nel mondo sono protetti da tariffe elevate, in particolare il mercato statunitense.

(76)

In assenza di dazi antidumping, le importazioni indiane oggetto di dumping potrebbero esercitare una pressione significativa sui prezzi sul mercato comunitario. La probabilità di persistenza o di reiterazione del pregiudizio è pertanto alta.

(77)

Per i motivi di cui sopra, se l’industria comunitaria fosse esposta a maggiori volumi di importazioni dall’India a prezzi di dumping, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe ulteriormente. Alla luce di quanto precede, si conclude che l’abrogazione delle misure contro l’India determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria.

D.5.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(78)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti fosse contrario all’interesse globale della Comunità.

(79)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se la determinazione dell’interesse della Comunità si sia basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell’industria comunitaria, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(80)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l’attuale inchiesta sia un riesame, e quindi l’analisi di una situazione nella quale sono già state adottate misure antidumping, permette di valutare qualsiasi indebito impatto negativo sulle parti coinvolte ad opera delle misure antidumping esistenti.

(81)

Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

(82)

Al fine di valutare la probabile incidenza dell’istituzione o della mancata istituzione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate: a quelle notoriamente interessate e a quelle che si erano manifestate. La Commissione ha quindi inviato questionari all’industria comunitaria, a nove importatori indipendenti e a 23 utilizzatori. Inoltre, essa ha contattato tutti gli altri produttori comunitari noti che non hanno fornito le informazioni richieste per la collaborazione all’inchiesta, al fine di ottenere informazioni di base sulla loro produzione e sulle loro vendite.

1.   Impatto sull’industria comunitaria

(83)

Si ricorda che l’industria comunitaria è ancora in una situazione vulnerabile, come indicato ai considerando da 58 a 74.

(84)

Il mantenimento delle misure dovrebbe, secondo le previsioni, ridurre la distorsione del mercato e la contrazione dei prezzi. Le misure consentirebbero all’industria comunitaria di mantenere almeno le proprie vendite e di beneficiare di economie di scala.

(85)

Se invece le misure antidumping fossero revocate, è probabile che l’andamento negativo della situazione finanziaria dell’industria comunitaria prosegua o addirittura peggiori. L’industria comunitaria si trova in difficoltà soprattutto a causa della perdita di entrate dovuta alla depressione dei prezzi e alla diminuzione della quota di mercato.

(86)

Pertanto, il mantenimento delle misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

2.   Impatto sugli importatori e sugli utilizzatori

(87)

Solo un importatore/utilizzatore e quattro utilizzatori hanno collaborato all’inchiesta, fornendo risposte complete. Essi rappresentano il 16,3 % del consumo comunitario complessivo di fogli di PET e hanno dichiarato che il prolungamento dei dazi antidumping non avrebbe effetti rilevanti sulle rispettive società.

3.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

(88)

Tenuto conto di tutti i fattori analizzati sopra, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure non avrà ripercussioni negative rilevanti — ammesso che ne abbia — sulla situazione degli utilizzatori e degli importatori del prodotto in esame.

(89)

Alla luce di quanto sopra, si conclude che non vi sono validi e fondati motivi per non mantenere le misure antidumping sulla base dell’interesse comunitario.

E.   MISURE ANTIDUMPING

(90)

Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(91)

In base ai fatti e alle considerazioni di cui sopra si conclude che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale limitato a Jindal e mantenere il dazio antidumping dello 0 % istituito nel quadro dell’inchiesta iniziale sulle importazioni di fogli di PET prodotti ed esportati da Jindal nella Comunità europea.

(92)

Per quanto riguarda il riesame in previsione della scadenza di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ed in ragione delle conclusioni che precedono, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di PET dall’India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l’altro, dell’India, abitualmente dichiarati ai codici NC ex39206219 e ex39206290, e concernenti in particolare il produttore esportatore indiano Jindal Poly Films Limited.

Articolo 2

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili ai codici NC ex39206219 (codici TARIC 3920621903, 3920621906, 3920621909, 3920621913, 3920621916, 3920621919, 3920621923, 3920621926, 3920621929, 3920621933, 3920621936, 3920621939, 3920621943, 3920621946, 3920621949, 3920621953, 3920621956, 3920621959, 3920621963, 3920621969, 3920621976, 3920621978 e 3920621994) e ex39206290 (codici TARIC 3920629033 e 3920629094) originari dell’India.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio definitivo

(%)

TARIC addizionale codice

Ester Industries Limited

75-76, Amrit Nagar

Behind South Extension Part-1,

New Delhi 110 003,

India

17,3

A026

Flex Industries Limited

A-1, Sector 60

Noida 201 301, (U.P.)

India

0,0

A027

Garware Polyester Limited

Garware House

50-A, Swami Nityanand Marg,

Vile Parle (East)

Mumbai 400 057,

India

6,8

A028

Jindal Poly Films Limited

56 Hanuman Road

New Delhi 110 001

India

0,0

A030

MTZ Polyfilms Limited

New India Centre, 5th floor

17 Co-operage Road,

Mumbai 400 039

India

18,0

A031

Polyplex Corporation Limited

B-37, Sector-1

Noida 201 301

Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

India

0,0

A032

SRF Limited

Express Building 9-10 Bahadur Shah Zaraf Marg

New Delhi 110 002

India

3,5

A753

Tutte le altre società

17,3

A999

3.   Qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando elementi di prova sufficienti, di:

non avere esportato i prodotti di cui al paragrafo 1 durante i periodi compresi fra il 1o aprile 1999 e il 31 marzo 2000 e fra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006,

non essere collegata ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal regolamento (CE) n. 366/2006,

avere esportato i prodotti in esame dopo il periodo compreso fra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006, oppure di avere assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo tale parte all’elenco delle società soggette a misure antidumping che figura nella tabella di cui al paragrafo 2; il dazio definitivo corrisponde al dazio medio ponderato del 3,5 %.

4.   Il dazio antidumping residuo definitivo applicabile alle importazioni dall’India, precisato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e da Israele (indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari del Brasile o di Israele) (codici TARIC: 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621977, 3920621992, 3920629031, 3920629092) ad eccezione di quelli prodotti da:

 

Terphane Ltda BR 101, km 101, Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (codice addizionale TARIC A569),

 

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israele (codice addizionale TARIC A570),

 

Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd, Kibbutz Hanita, 22885, Israele (codice addizionale TARIC A691).

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(3)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

(4)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1.

(5)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

(6)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 37.

(7)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 1.

(8)  GU C 197 del 22.8.2006, pag. 2.

(9)  GU C 202 del 25.8.2006, pag. 16.

(10)  GU L 63 del 10.3.2005, pag. 1.

(11)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 6.


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