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Document 32007R0506
Commission Regulation (EC) No 506/2007 of 8 May 2007 imposing testing and information requirements on the importers or manufacturers of certain priority substances in accordance with Council Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the risks of existing substances (Text with EEA relevance )
Regolamento (CE) n. 506/2007 della Commissione, dell’ 8 maggio 2007 , che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (CE) n. 506/2007 della Commissione, dell’ 8 maggio 2007 , che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 119 del 9.5.2007, p. 24–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
9.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 506/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2007
che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari. |
(2) |
Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi. |
(3) |
Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione. |
(4) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell’allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.
Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.
I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
Numero Einecs |
Numero CAS |
Denominazione della sostanza |
Relatore |
Prove ed informazioni richieste |
Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
||
1. |
237-158-7 |
13674-84-5 |
Fosfato di tris(2-cloro-1-metiletil) (TCPP) |
IE/UK |
|
24 mesi |
||
|
12 mesi |
|||||||
|
12 mesi |
|||||||
2. |
237-159-2 |
13674-87-8 |
Fosfato di tris(2-cloro-1-(clorometil)-etil)(TDCP) |
IE/UK |
|
6 mesi |
||
3. |
253-760-2 |
38051-10-4 |
Bis(bis(2-cloroetil)fosfato) di 2,2-bis(clorometil)trimetilene (V6) |
IE/UK |
|
24 mesi |
||
|
12 mesi |
|||||||
4. |
202-679-0 |
98-54-4 |
4-terz-butilfenolo |
NO |
|
18 mesi |
||
5. |
202-411-2 |
95-33-0 |
N-cicloesilbenzotiazol-2-solfenammide |
DE |
|
4 anni |
||
|
4 anni |
|||||||
|
4 anni |
|||||||
6. |
233-118-8 |
10039-54-0 |
Solfato di bis(idrossilammonio) |
DE |
|
3 mesi |
||
|
3 mesi |
|||||||
|
3 mesi |
|||||||
7. |
201-245-8 |
80-05-7 |
4,4′-isopropilidendifenolo |
UK |
|
6 mesi |
||
|
6 mesi |
|||||||
|
6 mesi |
|||||||
8. |
266-028-2 |
65996-93-2 |
Pece, catrame di carbone, alta temperatura. |
NL |
|
3 mesi |