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Document 32007R0506

Regolamento (CE) n. 506/2007 della Commissione, dell’ 8 maggio 2007 , che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 119 del 9.5.2007, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/506/oj

9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/24


REGOLAMENTO (CE) N. 506/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2007

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.

(2)

Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

(3)

Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

(4)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell’allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

N.

Numero Einecs

Numero CAS

Denominazione della sostanza

Relatore

Prove ed informazioni richieste

Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

1.

237-158-7

13674-84-5

Fosfato di tris(2-cloro-1-metiletil) (TCPP)

IE/UK

Studio di due generazioni — effetti sulla fertilità (OCSE 416-B35)

24 mesi

Saggio Comet in vivo su fegato di ratto

12 mesi

Assorbimento percutaneo in vitro di TCPP marcato con radioisotopi nell'essere umano (OCSE 428)

12 mesi

2.

237-159-2

13674-87-8

Fosfato di tris(2-cloro-1-(clorometil)-etil)(TDCP)

IE/UK

Studio di sorbimento/desorbimento (prova OCSE 106 modificata)

6 mesi

3.

253-760-2

38051-10-4

Bis(bis(2-cloroetil)fosfato) di 2,2-bis(clorometil)trimetilene (V6)

IE/UK

Studio di due generazioni — effetti sulla fertilità (OCSE 416-B35)

24 mesi

Assorbimento percutaneo in vitro di TCPP marcato con radioisotopi nell'essere umano (OCSE 428)

12 mesi

4.

202-679-0

98-54-4

4-terz-butilfenolo

NO

Studio degli effetti endocrini nei pesci (progetto OCSE di prova approfondita nei primi stadi di vita)

18 mesi

5.

202-411-2

95-33-0

N-cicloesilbenzotiazol-2-solfenammide

DE

Dati misurati nel suolo lungo le strade e nelle acque superficiali che ricevono le acque di scorrimento delle strade. I prodotti di degradazione da misurare sono il 2-mercaptobenzotiazolo, il benzotiazolo, il 2-benzotiazolone, il 2-metiltiobenzotiazolo e il 2-metilbenzotiazolo

4 anni

Dati misurati nel percolato di discarica. I prodotti di degradazione da misurare sono il il 2-mercaptobenzotiazolo, il benzotiazolo, il 2-benzotiazolone, il 2-metiltiobenzotiazolo e il 2-metilbenzotiazolo

4 anni

Informazioni sull'uso e l'esposizione associati al riciclaggio dei pneumatici, in particolare negli impianti di triturazione dei pneumatici, sui campi sportivi che usano materiali a base di pneumatici riciclati e altre utilizzazioni esterne analoghe di pneumatici riciclati

4 anni

6.

233-118-8

10039-54-0

Solfato di bis(idrossilammonio)

DE

Prova di riproduzione su Daphnia magna (OCSE 211)

3 mesi

Informazioni sull'esposizione in fase di produzione e trattamento

3 mesi

Prova di inibizione della respirazione, fango attivo (OCSE 209) o dati di letteratura relativi a questo tipo di prova

3 mesi

7.

201-245-8

80-05-7

4,4′-isopropilidendifenolo

UK

Prova di crescita delle piante terrestri (OCSE 208)

6 mesi

Prova di riproduzione su enchitreidi (OCSE 220)

6 mesi

Prova di riproduzione con una specie adeguata di Collembola

6 mesi

8.

266-028-2

65996-93-2

Pece, catrame di carbone, alta temperatura.

NL

Prova di inibizione, fanghi di depurazione (OCSE 209 — C11)

3 mesi


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