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Document 32007D0200

2007/200/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2006 , relativa all’aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo cui il Belgio ha dato esecuzione in favore di Techspace Aero [notificata con il numero C(2006) 5799] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 90 del 30.3.2007, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/200/oj

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/79


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2006

relativa all’aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo cui il Belgio ha dato esecuzione in favore di Techspace Aero

[notificata con il numero C(2006) 5799]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 7,

vista la decisione del 22 giugno 2006 (2) con la quale la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all’aiuto C 28/2006 (ex NN 23/2004),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 13 febbraio 2004, protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2004, il Belgio ha notificato un aiuto alla ricerca e sviluppo («R&S») a favore della società Techspace Aero. Con lettere del 23 dicembre 2004, del 1o luglio 2005 e dell’8 marzo 2006, protocollate dalla Commissione rispettivamente il 3 gennaio 2005, il 5 luglio 2005 e il 13 marzo 2006, il Belgio ha comunicato informazioni complementari alla Commissione.

(2)

La suddetta notifica era allegata alla notifica di un regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore dell’aeronautica: la misura rappresentava un caso di applicazione di importo consistente di tale regime, importo per il quale era necessaria una notifica individuale in applicazione del punto 4.7 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (3) (di seguito «la disciplina R&S»). Detto regime ha formato oggetto di un procedimento di indagine formale distinto, recante il numero di aiuto C 27/2006 (ex NN 22/2004).

(3)

Con lettera del 22 giugno 2006 la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto individuale concesso a Techspace Aero.

(4)

Con lettera dell’11 settembre 2006, protocollata lo stesso giorno, il Belgio ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni.

(5)

Con lettera del 2 ottobre 2006 la Commissione ha chiesto al Belgio informazioni complementari che sono state comunicate con lettere del 23 e del 24 novembre 2006, protocollate lo stesso giorno.

(6)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto in questione.

(7)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Beneficiario dell’aiuto

(8)

Techspace Aero è una società belga specializzata nella produzione di sottogruppi per motori con applicazioni nell’industria aeronautica e spaziale. Sul suo sito Internet si legge che la società è detenuta al 51 % dal gruppo francese Safran, al 28,4 % dalla Regione Vallona, al 19 % dalla società statunitense Pratt&Whitney e all’1,6 % dalla Société Wallonne d’Investissement. Nel 2004 essa aveva un organico di 1 230 persone e realizzava un fatturato di 271 milioni di EUR.

(9)

Techspace Aero dispone di competenze particolari nel settore dei compressori di bassa pressione e ha spesso partecipato allo sviluppo di importanti motori per aeroplani civili in collaborazione con integratori quali General Electric e Pratt&Whitney, o con la società SNECMA.

2.2.   Progetto di R&S sovvenzionato dall’aiuto

(10)

Techspace Aero partecipa al progetto sul motore per aeroplani civili GP7000. Il GP7000 è un motore realizzato in collaborazione dalle due industrie statunitensi General Electric e Pratt&Whitney. Al progetto partecipano anche altre società europee come MTU (Germania) o SNECMA (Francia).

(11)

Techspace Aero è incaricata dello sviluppo del compressore di bassa pressione del GP7000. L’importo totale dei costi ammissibili delle attività di R&S della società per il progetto in questione è di […] (5), ripartiti nel periodo 2002-2006. Secondo le autorità belghe, i costi totali del progetto sono scomponibili come segue: […] per attività di ricerca industriale (RI) e […] per attività di sviluppo precompetitivo (SPC) ai sensi dell’allegato I della disciplina R&S.

(12)

Le attività classificate come RI corrispondono alle fasi del progetto precedenti ai primi collaudi del motore, mentre le attività di SPC corrispondono alle fasi di collaudo del motore. I costi di certificazione non sono coperti dagli aiuti.

2.3.   Modalità di concessione dell’aiuto

(13)

Techspace Aero ha chiesto un sostegno al governo belga per realizzare il progetto sopra descritto già nel corso del 2000. Le autorità belghe hanno concesso l’aiuto il 1o ottobre 2003.

(14)

L’aiuto è accordato sotto forma di un anticipo rimborsabile per un importo massimo di 41 274 000 EUR, pari al 65 % dei costi di RI più il 45 % dei costi di SPC.

(15)

L’anticipo viene rimborsato in base al principio che prevede il pagamento di un contributo per ogni componente finito venduto, con un aumento progressivo a seconda della rilevanza del componente, nonché il pagamento di contributi sul fatturato generato dalle vendite dei pezzi di ricambio e dalle riparazioni. La convenzione firmata tra lo Stato belga e Techspace Aero prevede che la società non sarà tenuta in nessun caso a rimborsare gli interessi sulla somma anticipata. I rimborsi cessano al momento del rimborso del capitale.

(16)

Secondo lo scenario descritto dalle autorità belghe nella corrispondenza con la Commissione, basato tra l’altro su una previsione di vendite di […] «shipset» da qui al 2018, Techspace Aero dovrebbe rimborsare completamente l’anticipo entro il 2019.

2.4.   Effetto di incentivazione dell’aiuto

(17)

Secondo le autorità belghe, le spese di R&S di Techspace Aero sono aumentate, da […] l’anno prima del lancio del programma a […] l’anno per l’esercizio di bilancio 2005. La percentuale delle spese di R&S rispetto al fatturato della società è, del pari, aumentata, passando dal […] al […].

2.5.   Motivi che hanno condotto all’avvio del procedimento

(18)

Nella decisione del 22 giugno 2006 la Commissione ha esaminato la misura alla luce della disciplina R&S e ha espresso dei dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con quest’ultima.

(19)

La Commissione ha osservato che l’aiuto era attribuito sotto forma di un anticipo le cui modalità di rimborso sono legate alle vendite del prodotto che costituisce il risultato dell’attività di ricerca. Questo tipo di anticipi rimborsabili in caso di successo dell’attività di ricerca è molto diffuso nel settore aeronautico.

(20)

Si tratta per l’appunto di una possibilità prevista al punto 5.6 della disciplina R&S, dove viene precisato che per simili strumenti può essere accettata un’intensità dell’aiuto superiore ai tassi abituali (25 % per l’SPC e 50 % per la RI), in base a una valutazione caso per caso delle condizioni di rimborso previste.

(21)

Dall’entrata in vigore della disciplina R&S sono stati notificati alla Commissione numerosi casi di aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili in caso di successo dell’attività di ricerca; la Commissione ha quindi potuto elaborare una prassi interpretativa del punto 5.6 di detta disciplina (6).

(22)

Nei casi esaminati dalla Commissione fino ad oggi le modalità di rimborso degli anticipi prevedevano, in caso di risultati positivi del programma, il rimborso non soltanto del capitale ma anche degli interessi, calcolati applicando il tasso di riferimento e di attualizzazione previsto dalla Commissione per lo Stato membro interessato al momento della concessione dell’aiuto. Il rimborso era persino superiore nel caso in cui il programma avesse registrato risultati particolarmente significativi.

(23)

In tale contesto, la prassi adottata dalla Commissione è consistita nel limitare la percentuale «importo dell’anticipo rispetto ai costi ammissibili» a un massimo del 40 % per le attività di SPC e del 60 % per le attività di RI; tuttavia, questi tassi di base possono eventualmente formare oggetto delle maggiorazioni in punti percentuali previste al punto 5.10 della disciplina R&S.

(24)

Nel caso in esame, tuttavia, la Commissione osserva che le autorità belghe hanno applicato i suddetti massimali del 40 % e del 60 % (più una maggiorazione del 5 % in conformità del punto 5.10.2, secondo comma, della disciplina R&S), mentre le modalità di rimborso dell’anticipo versato non prevedono il pagamento di interessi, neppure in caso di risultati positivi del programma.

(25)

Pertanto, come indicato nella decisione della Commissione del 22 giugno 2006, le modalità di rimborso dell’aiuto sono notevolmente più favorevoli a Techspace Aero rispetto alle modalità di rimborso «tradizionali» previste per i beneficiari degli aiuti che la Commissione ha esaminato fino ad oggi. Infatti, l’assenza del rimborso degli interessi garantisce in ogni caso il beneficio di un elemento di aiuto, mentre con le modalità di rimborso «tradizionali» l’elemento di aiuto può venire del tutto a mancare in caso di risultati positivi (e può persino diventare negativo in caso di risultati particolarmente significativi poiché l’azienda permette allo Stato di guadagnare denaro, anche in termini reali).

3.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO

(26)

Le autorità belghe hanno modificato le modalità di concessione dell’aiuto in favore di Techspace Aero mediante una clausola aggiuntiva al contratto, firmata dalle parti e trasmessa alla Commissione il 24 novembre 2006. La clausola prevede il recupero di una parte dell’aiuto accordato onde riportarne l’intensità al livello previsto dalla disciplina R&S per una sovvenzione: massimale del 50 % per le attività di RI e del 25 % per le attività di SPC, intensità maggiorate del 5 % in quanto il progetto è realizzato in una regione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Le autorità belghe recupereranno la parte eccedente dell’aiuto entro e non oltre il 31 marzo 2007, applicando un tasso di interesse pari al tasso di riferimento e di attualizzazione della Commissione in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Oltre a questo recupero iniziale, e come previsto dal contratto di attribuzione dell’aiuto, le autorità belghe chiederanno, in caso di risultati positivi del progetto, il rimborso senza interessi della parte dell’aiuto conservata dall’azienda.

Tabella

Anticipo riportato all’intensità di una sovvenzione

Beneficiario

Costi ammissibili

(in migliaia di EUR)

Intensità finale

Anticipo versato (in migliaia di EUR)

Recupero con gli interessi (in migliaia di EUR)

Tasso

RI

SPC

RI

SPC

Techspace Aero

[…]

[…]

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

L’anticipo attribuito, in definitiva, a Techspace Aero ammonta a 31 978 850 EUR, pari a un’intensità del […] che corrisponde alla media ponderata delle intensità rispettivamente applicabili ai costi relativi alle attività di RI e di SPC.

4.   VALUTAZIONE

4.1.   Sussistenza di un aiuto di Stato

(28)

L’anticipo è attribuito dai fondi dello Stato federale belga e riguarda una sola impresa. Esso è rimborsato esclusivamente in caso di successo commerciale del prodotto che forma oggetto dell’attività di ricerca, il che rappresenta un vantaggio rispetto a un prestito accordato a condizioni di mercato. Infine, la società Techspace Aero è attiva in un settore in cui si registrano scambi significativi tra Stati membri. La misura risponde pertanto ai criteri cumulativi che indicano la sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

4.2.   Illegalità dell’aiuto di Stato

(29)

L’aiuto è stato concesso il 1o ottobre 2003, prima ancora che la misura venisse notificata alla Commissione e, a maggior ragione, prima che venisse approvata dalla Commissione stessa. Non è prevista una clausola di sospensione che subordini l’erogazione dell’anticipo all’approvazione della Commissione ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Dal momento che alla misura di aiuto è già stata data esecuzione, essa deve essere considerata illegale ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

4.3.   Compatibilità dell’aiuto di Stato

(30)

La modifica descritta ai considerando 26 e 27 della presente decisione annulla il vantaggio inizialmente concesso al beneficiario, poiché riporta l’intensità dell’aiuto al livello previsto dalla disciplina R&S per le sovvenzioni: al 50 % per le attività di RI e al 25 % per le attività di SPC, intensità maggiorate del 5 % in quanto il progetto è realizzato in una regione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. In aggiunta al recupero con gli interessi della parte eccedente dell’aiuto, il rimborso della parte rimanente va persino al di là di quanto previsto dalla disciplina R&S. Adeguato in questo modo, l’aiuto diviene quindi compatibile con detta disciplina.

(31)

Le autorità belghe annullano pertanto il vantaggio supplementare che hanno temporaneamente concesso a Techspace Aero rispetto agli altri beneficiari di aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili che la Commissione ha esaminato fino ad oggi.

5.   CONCLUSIONE

(32)

La Commissione constata che il Belgio ha dato illegalmente esecuzione all’aiuto alla ricerca e sviluppo a favore della società Techspace Aero, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, il Belgio ha provveduto ad adattare l’aiuto di Stato accordato al fine di renderlo compatibile con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto alla ricerca e sviluppo cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della società Techspace Aero per un importo iniziale di 41 274 000 EUR e in seguito modificato secondo le modalità indicate ai considerando 26 e 27 della presente decisione è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 196 del 19.8.2006, pag. 16.

(3)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(4)  Cfr. la nota 2.

(5)  Segreto commerciale.

(6)  Si vedano i casi citati nella nota n. 4 di pagina 18 della decisione della Commissione del 22 giugno 2006 (GU C 196 del 19.8.2006, pag. 16).


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