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Document 32006D0659

2006/659/CE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006 , che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 5, paragrafo 6, e all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

GU L 272 del 3.10.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 1–2 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/659/oj

3.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 5, paragrafo 6, e all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2006/659/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 7 aprile 2005, il Regno Unito ha chiesto l’autorizzazione a derogare all’articolo 5, paragrafo 6, e all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE.

(2)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 26 ottobre 2005 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 27 ottobre 2005, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(3)

Il Regno Unito intende sostituire la deroga prevista dalla decisione 86/356/CEE del Consiglio, del 21 luglio 1986, che autorizza il Regno Unito ad applicare misure forfettarie relative all’imposta sul valore aggiunto non deducibile gravante sulle spese di carburante degli autoveicoli aziendali (2). La decisione autorizzava ad introdurre misure particolari di semplificazione destinate a determinare forfettariamente la quota parte dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese per il carburante utilizzato in parte per uso privato negli autoveicoli aziendali. Tale procedura esonera il contribuente dall’obbligo di annotare dettagliatamente i chilometri percorsi al fine di calcolare, per ciascun veicolo, l’esatto importo dell’IVA riguardante l’uso privato e per motivi aziendali. Come questo sistema, anche il nuovo sistema potrà essere applicato dal contribuente su base facoltativa.

(4)

L’attuale sistema si basa sul tipo di carburante utilizzato e sulla cilindrata dell’autoveicolo. Il Regno Unito intende modificare questo sistema e basarlo sul livello di emissioni di biossido di carbonio (CO2) prodotte dall’autoveicolo, poiché le emissioni sono proporzionalmente correlate al consumo di carburante e quindi alle spese per il carburante. Ciò significa che un sistema forfettario a scala basato sulle emissioni di CO2 potrebbe raggiungere lo stesso obiettivo della tassazione delle spese per il carburante sostenute da un’impresa per l’uso privato dei propri autoveicoli. Il Regno Unito spera nel contempo di ottenere una maggiore precisione in sede di determinazione dell’imposta sul consumo privato aumentando, e quindi affinando, il numero di bande della scala rispetto alle bande attuali.

(5)

Questo sistema ha effettivamente consentito al Regno Unito di semplificare la procedura di riscossione dell’imposta relativa alle spese per il carburante utilizzato per gli autoveicoli aziendali e il sistema proposto, basato sulle emissioni di CO2, avrà un effetto analogo. Il nuovo sistema dovrebbe riflettere in maniera più accurata il consumo per uso privato.

(6)

È opportuno limitare nel tempo l’autorizzazione, in modo da poter valutare se la deroga rimane giustificata in base ai dati raccolti nel frattempo.

(7)

È opportuno abrogare la decisione 86/356/CEE dopo un certo periodo e in ogni caso al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali che introducono la nuova misura particolare, al fine di evitare che vengano autorizzati simultaneamente entrambi i sistemi.

(8)

Il Regno Unito è tenuto ad informare la Commissione delle disposizioni nazionali che introducono la nuova misura particolare non appena sono state adottate e a garantire che tale misura non entri in vigore prima del 30 aprile 2007.

(9)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 5, paragrafo 6, e all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, a decorrere dal 1o maggio 2007 fino al 31 dicembre 2015, a fissare forfettariamente la quota parte dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese di carburante per l’uso privato di autoveicoli aziendali.

Articolo 2

La quota parte dell’imposta di cui all’articolo 1 viene espressa in importi fissi, stabiliti sulla base del livello di emissioni di CO2 del tipo di veicolo che riflettono il consumo di carburante. Il Regno Unito adegua annualmente tali importi fissi per tener conto delle variazioni del costo medio del carburante.

Articolo 3

Il sistema istituto sulla base della presente decisione è facoltativo per il contribuente.

Articolo 4

La decisione 86/356/CEE è abrogata con effetto dal 30 aprile 2007.

Il Regno Unito informa la Commissione delle disposizioni nazionali di cui all’articolo 1 non appena sono state adottate.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/69/CE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9).

(2)  GU L 212 del 2.8.1986, pag. 35.


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