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Document 32005R0037

Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umanaTesto rilevante ai fini del SEE

GU L 10 del 13.1.2005, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 275M del 6.10.2006, p. 17–18 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/37/oj

13.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/18


REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2005

sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (2), contiene prescrizioni per garantire il rispetto integrale delle temperature imposte dalla direttiva 89/108/CEE.

(2)

Al momento dell'adozione della direttiva 92/1/CEE, non era stata stabilita alcuna norma europea sugli strumenti di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati.

(3)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha stabilito, nel 1999 e nel 2001, alcune norme sugli strumenti di registrazione delle temperature dell’aria e sui termometri. L’impiego di tali norme uniformi garantirebbe che le apparecchiature utilizzate per controllare le temperature degli alimenti surgelati siano conformi ad una serie armonizzata di prescrizioni tecniche.

(4)

Per favorire l'applicazione graduale di suddette disposizioni da parte degli operatori, si dovrebbe autorizzare in via transitoria l’impiego degli strumenti di misurazione installati a norma della legislazione vigente prima dell'adozione del presente regolamento.

(5)

La direttiva 92/1/CEE prevede una deroga per i trasporti ferroviari degli alimenti surgelati. Tale deroga non è più giustificata e dovrebbe essere revocata dopo il periodo transitorio.

(6)

Dal momento che sarebbe eccessivo imporre prescrizioni relative alla registrazione della temperatura alle apparecchiature di piccole dimensioni utilizzate nel commercio al dettaglio, si dovrebbero mantenere le deroghe vigenti per i banchi espositori destinati alla vendita al dettaglio e per le celle frigorifere di piccole dimensioni utilizzate nei punti di vendita al dettaglio per conservare le scorte.

(7)

È opportuno garantire l'applicabilità diretta delle nuove norme per le apparecchiature di misurazione e delle norme tecniche già contenute nella direttiva 92/1/CEE. Ai fini della coerenza e dell'uniformità della legislazione comunitaria, occorre abrogare la direttiva 92/1/CEE e sostituirla con il presente regolamento.

(8)

Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

Il presente regolamento concerne il controllo della temperatura nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati.

Articolo 2

Controllo e registrazione della temperatura

1.   I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati.

2.   A partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la temperatura, come indicato nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.

Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31 dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell’adozione del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.

3.   Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate dall’operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo.

Articolo 3

Deroghe all’articolo 2

1.   In deroga all’articolo 2, la temperatura dell’aria durante la conservazione nei banchi espositori per la vendita al dettaglio e durante la distribuzione locale è unicamente misurata da almeno un termometro facilmente visibile.

Nel caso di banchi espositori aperti:

a)

la linea di carico massimo del banco espositore è indicata chiaramente;

b)

il termometro è collocato a livello di suddetta linea.

2.   L’autorità competente può accordare deroghe alle prescrizioni di cui all’articolo 2 per gli impianti di refrigerazione di dimensioni inferiori a 10 m3 destinati alla conservazione delle scorte nei punti di vendita al dettaglio, per consentire che la temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente visibile.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 92/1/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, per i trasporti ferroviari, si applica dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 34. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 34 dell’11.2.1992, pag. 30.


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