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Document 32005L0092
Council Directive 2005/92/EC of 12 December 2005 amending Directive 77/388/EEC with regard to the length of time during which the minimum standard rate of VAT is to be applied
Direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA
Direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA
GU L 345 del 28.12.2005, p. 19–20
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 175M del 29.6.2006, p. 305–306
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112
28.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/19 |
DIRETTIVA 2005/92/CE DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2005
che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), secondo comma della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2005. |
(2) |
L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto attualmente vigente negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime. È opportuno tuttavia evitare che divergenze sempre più accentuate tra le aliquote normali dell’IVA applicate dagli Stati membri provochino squilibri strutturali all’interno della Comunità e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell’economia. |
(3) |
Appare pertanto opportuno che l’aliquota normale minima del 15 % sia mantenuta per un altro periodo sufficientemente lungo al fine di consentire il proseguimento dell’attuazione della strategia di semplificazione e di ammodernamento della normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 77/388/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il primo e secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:
«L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dal 1o gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.
A norma dell’articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.»
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).