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Document 32004R2256

Regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell’Egitto, di Malta e di Cipro e i quantitativi di riferimento per alcuni prodotti originari di Malta e di Cipro

GU L 385 del 29.12.2004, p. 24–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 111–116 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2256/oj

29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/24


REGOLAMENTO (CE) N. 2256/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell’Egitto, di Malta e di Cipro e i quantitativi di riferimento per alcuni prodotti originari di Malta e di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/664/CE, del 24 settembre 2004 (3), il Consiglio ha autorizzato la firma e disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(2)

Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario e alcuni cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

(3)

Per applicare il nuovo contingente tariffario e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Per il 2004, i volumi del nuovo contingente tariffario e gli incrementi dei volumi di contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tendendo conto del periodo trascorso prima del 1o maggio 2004.

(5)

Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari in vigore previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tener conto dei quantitativi importati nell’ambito di tali contingenti da imputare sui contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, quale modificato dal presente regolamento.

(6)

A seguito dell’adesione di Malta e Cipro all’Unione europea, è opportuno lasciar scadere i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento per i prodotti originari di questi Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 747/2001. Occorre quindi sopprimere i riferimenti ai contingenti e ai quantitativi di riferimento suddetti.

(7)

Dato che il protocollo all’accordo euromediterraneo tra l’UE e l’Egitto si applica in via provvisoria a partire dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima possibile.

(8)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue.

1)

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.».

2)

All'articolo 3 è soppresso il paragrafo 2.

3)

L'allegato IV è modificato come previsto dall'allegato al presente regolamento.

4)

Gli allegati X e XI sono soppressi.

Articolo 2

I quantitativi che sono stati immessi in circolazione nella Comunità, a norma del regolamento (CE) n. 747/2001, dall’inizio dei periodi contingentali ancora aperti alla data del 1o maggio 2004 nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 e 09.1772, vengono presi in considerazione all’entrata in vigore del presente regolamento per l’imputazione sui rispettivi contingenti tariffari fissati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001, quale modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30).

(3)  GU L 303 del 30.9.2004, pag. 28.


ALLEGATO

La tabella dell'allegato IV è modificata come segue:

a)

è inserita la seguente nuova linea:

«09.1779

ex 0701 90 50

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall’1.5 al 30.6.2004

1 166,66

Esenzione»

dall’1.4 al 30.6.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.6

1 750

b)

le linee dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 e 09.1772 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

«09.1710

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

dall’1.2 al 15.6.2004

15 000 + 313,64 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 15.6.2004

Esenzione

dall'1.1.-15.6

16 150 (1)

09.1719

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

dall’1.1. al 31.12.2004

16 000 + 366,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.12.2004

Esenzione

per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

16 550 (2)

09.1707

0805 10

Arance, fresche o secche

dall’1.1 al 30.6.2004

25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 30.6.2004

Esenzione (2)

dall’1.7.2004 al 30.6.2005

63 020

dall’1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.7. al 30.6

68 020

 

 

di cui:

 

di cui:

 

09.1711

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Arance dolci, fresche

dall’1.1 al 31.5.2004

25 000 + 1 336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.5.2004 (5)

Esenzione (6)

dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5

34 000 (5)

09.1721

0807 19 00

Altri meloni, freschi

dall’1.1 al 31.5.2004

666,667 + 23,33 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.5.2004

Esenzione

per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5

1 175 (4)

09.1725

0810 10 00

Fragole fresche

dall’1.1 al 31.3.2004

250

Esenzione

dall’1.10.2004 al 31.3.2005

1 205

dall’1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.3

1 705

09.1772

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

dall’1.1 al 31.12.2004

1 000 + 33,33 di aumento in tonnellate peso netto dall’1.5 al 31.12.2004

Esenzione (2)

per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 050 (3)»


(1)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 150 tonnellate peso netto.

(2)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16 550 tonnellate peso netto.

(3)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 050 tonnellate peso netto.

(4)  A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % rispetto al volume dal periodo contingentale precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1 175 tonnellate peso netto.


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