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Document 32004R2255

Regolamento (CE) n. 2255/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

GU L 385 del 29.12.2004, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2255/oj

29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/22


REGOLAMENTO (CE) N. 2255/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, secondo trattino, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione all'esportazione dei prodotti del settore dello zucchero può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), prevede tale differenziazione mediante esclusione di talune destinazioni. Analogamente, la fissazione mensile o bimensile, secondo i casi, della restituzione all’esportazione di zucchero bianco, di zucchero greggio come tale, di sciroppi e di alcuni altri prodotti del settore dello zucchero, prevista agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esclude talune destinazioni.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che la restituzione sia pagata su presentazione della prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità e, nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione.

(4)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), indica i vari documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo tale disposizione, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione, di cui all'articolo summenzionato, si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

(5)

Nel settore dello zucchero, le operazioni di esportazione formano generalmente oggetto di contratti fob stipulati sul mercato a termine di Londra. Pertanto, gli acquirenti assumono allo stadio fob tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali, senza essere direttamente i beneficiari della restituzione alla quale dà diritto tale prova. Il reperimento di detta prova per la totalità dei quantitativi esportati può implicare considerevoli difficoltà amministrative in taluni paesi, ritardando o ostacolando notevolmente il pagamento della restituzione per l'insieme dei quantitativi effettivamente esportati.

(6)

Per limitarne le conseguenze sull’equilibrio del mercato saccarifero, il regolamento (CE) n. 40/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (4), ha stabilito le prove alternative che offrono le garanzie che consentono di considerare il prodotto come importato nel paese terzo.

(7)

Poiché all’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2004, data di fine applicazione del regolamento (CE) n. 40/2004, si constata una persistenza delle difficoltà amministrative e delle loro conseguenze sul mercato, è opportuno stabilire nuovamente le prove di destinazione alternative per le esportazioni effettuate dal 1o gennaio 2005.

(8)

Trattandosi di una misura derogatoria, occorre limitarne la durata di applicazione.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le esportazioni effettuate a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, in deroga al medesimo articolo 16, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione dei seguenti tre documenti:

a)

copia del documento di trasporto;

b)

attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta conformemente agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c)

documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi, ovvero la prova del pagamento.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri tengono conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(4)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 778/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 62).


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