EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32004R2254
Commission Regulation (EC) No 2254/2004 of 27 December 2004 amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
GU L 385 del 29.12.2004, p. 20–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
29.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 385/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2254/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme che disciplinano la produzione animale biologica sono state armonizzate di recente e stante l’attuale evoluzione del settore il mercato non offre una varietà sufficiente di animali allevati con metodi biologici. Pertanto è ancora necessario favorire lo sviluppo della produzione animale biologica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2277/2003 (2), che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha prolungato sino al 31 dicembre 2004 il periodo di transizione per introdurre nel sistema di allevamento biologico animali allevati con metodi convenzionali. Tuttavia, questa proroga si è dimostrata insufficiente, in particolare nel caso della produzione di pollame, che comprende diverse fasi in cui sono coinvolti vari settori specializzati. |
(3) |
Di conseguenza è ancora necessario ricorrere ad animali allevati con metodi non biologici. Occorre pertanto adattare le disposizioni relative all’origine degli animali. |
(4) |
Sebbene sia già possibile rafforzare le disposizioni relative all’origine delle pollastrelle destinate alla produzione di uova, le norme di produzione per detti animali non sono state ancora armonizzate. Fino a quando non saranno definite tali norme, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, è opportuno consentire che siano introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, purché prima del loro inserimento nel sistema di allevamento biologico siano rispettate determinate condizioni. |
(5) |
È necessario modificare conseguentemente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(6) |
Poiché la misura ha carattere urgente in quanto alcune disposizioni relative all’origine degli animali scadono il 31 dicembre 2004, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione (GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11).
(2) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68.
ALLEGATO
L’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
a) |
al punto 3.4, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:
|
b) |
il testo del punto 3.5 è sostituito dal testo seguente:
|
c) |
il testo del punto 3.6 è sostituito dal testo seguente:
|
d) |
il testo del punto 3.7 è sostituito dal testo seguente:
|