EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2253

Regolamento (CE) n. 2253/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole

GU L 385 del 29.12.2004, p. 7–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32008R0868

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2253/oj

29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/7


REGOLAMENTO (CE) N. 2253/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione (2) stabilisce il contenuto della scheda aziendale da utilizzare.

(2)

Occorre che i dati raccolti per la scheda aziendale tengano conto dell’evoluzione della politica agricola comune. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (3), modifica profondamente le modalità di erogazione dei sussidi agli agricoltori all’interno della Comunità. Per poter monitorare correttamente l’evoluzione dei redditi agricoli e fornire una base sufficiente per le analisi aziendali, è necessario che la scheda aziendale rifletta tali modifiche.

(3)

Occorre procedere a un adeguamento della scheda aziendale per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(4)

È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2237/77.

(5)

Considerato che alcune delle modifiche si applicano a decorrere dal 2004, è opportuno che le modifiche apportate alla scheda aziendale si applichino a partire dall’esercizio contabile 2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2237/77 sono modificati rispettivamente in conformità degli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2004 che inizia nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1837/2001 (GU L 255 del 24.9.2001, pag. 1).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2237/77 è modificato come segue:

1)

Nella tabella A (INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA), le righe riguardanti le rubriche 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«Numero e denominazione delle rubriche

Numero d'ordine

1.   

Numero dell'azienda

Circoscrizione

1

Sottocircoscrizione

2

Numero d'ordine dell'azienda

3

“Libero”

4–5

2.   

Indicazioni sulle registrazioni informatiche e ufficio contabile

Numero di gruppi di dieci dati

6

“Libero”

7–16

Numero dell’ufficio contabile (facoltativo)

17»

2)

La tabella M è sostituita dalla seguente:

«M.   PAGAMENTI DIRETTI BASATI SULLA SUPERFICIE O SULLA PRODUZIONE ANIMALE – ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 (1), (CE) n. 1254/1999 (2) e (CE) n. 1782/2003 (3) (rubriche da 601 a 680 e da 700 a 772)

Prodotto o combinazione di prodotti (rubrica)

 

 

Numero di unità di base per i pagamenti

Aiuto totale

Importo di riferimento

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

Libero

Libero

 

 

 

Libero»


(1)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 1.

(2)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2237/77 è modificato come segue:

1)

Il testo del punto 107 è sostituito dal seguente:

«107.   Regime dell'IVA

Il regime dell'IVA (n. d'ordine 400) cui è sottoposta l'azienda è indicato, per ciascuna azienda, dal numero di codice corrispondente del seguente elenco:

 

Numero d'ordine 400

Codice

BELGIO

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

REPUBBLICA CECA

Registrato

1

DANIMARCA

Moms (= normale)

1

GERMANIA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTONIA

Normale

1

Speciale

2

GRECIA

Regime normale

1

Regime agricolo

2

SPAGNA

Regime normale

1

Regime semplificato

2

Regime agricolo

3

FRANCIA

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

IRLANDA

Agricultural

1

Registered (= normal)

2

ITALIA

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normal

3

CIPRO

Normale

1

Agricolo

2

Esente da IVA

3

LETTONIA

Normale

1

Agricolo

2

LITUANIA

Normale

1

Esente da IVA

2

LUSSEMBURGO

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

UNGHERIA

Normale

1

Agricolo

2

MALTA

Normal

1

PAESI BASSI

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

AUSTRIA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLONIA

Normale

1

Agricolo

2

PORTOGALLO

Regime agricolo

1

Regime normale

2

SLOVENIA

Normale

1

Agricolo

2

SLOVACCHIA

Registrato

1

Esente

2

FINLANDIA

Regime normale

1

SVEZIA

Regime normale

1

REGNO UNITO

Exempt

1

Registered

2

Suddivisione del regime dell'IVA (solamente Spagna, Francia e Italia, Ungheria e Polonia)

 

Numero d'ordine 401

SPAGNA

 

Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario

FRANCIA

Sans TVA obligatoire sur activités connexes

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexes

1

ITALIA

Regime dell’IVA per l'agriturismo come attività secondaria

 

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

UNGHERIA

 

Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario

POLONIA

 

Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario»

2)

Il testo del ponto 113 è sostituito dal seguente:

‘113.   Di cui: dettagli dell'importo della rubrica 112

1.

Categorie di animali (rubriche da 22 a 50), escluse le sovvenzioni per bovini dei codici 700 e 770.

2.

Prodotti (rubriche da 120 a 313 e relative sottorubriche), esclusi i pagamenti per superficie del codice 600 e i pagamenti dei codici 670 e 680.

3.

Codici specifici indicati nel seguente elenco:

codice 600: totale dei pagamenti alla superficie, concessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003, compresi i pagamenti per superficie relativi alla messa a riposo dei seminativi e alle colture energetiche; questo importo totale e la relativa ripartizione devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 670: aiuti concessi nell’ambito del regime di pagamento unico, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale e la relativa ripartizione devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 680: aiuti concessi nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale deve essere registrato anche nella tabella M,

codice 700: totale dei pagamenti diretti concessi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003; questo importo totale e la relativa ripartizione devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 770: premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale e la relativa ripartizione devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 800: aiuti diretti a favore di metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente, alla cura dello spazio naturale e al miglioramento del benessere degli animali,

codice 810: pagamenti versati agli agricoltori che devono rispettare limitazioni sull'uso agricolo delle zone sottoposte a vincoli ambientali,

codice 820: indennità compensative nelle zone svantaggiate,

codice 830: aiuti concessi agli agricoltori per permettere loro di conformarsi a norme rigorose previste dalla legislazione comunitaria,

codice 835: aiuti per far fronte ai costi dei servizi di consulenza agricola,

codice 840: aiuti a favore di metodi di produzione agricola destinati a migliorare la qualità dei prodotti agricoli,

codice 900: aiuti a favore dell’imboschimento di superfici agricole,

codice 910: altri aiuti alla silvicoltura,

codice 951: sovvenzioni e aiuti alla produzione animale non compresi nei codici di cui sopra,

codice 952: sovvenzioni e aiuti per colture non compresi nei codici di cui sopra,

codice 953: sovvenzioni e aiuti per attività di sviluppo rurale non compresi nei codici di cui sopra,

codice 955: aiuto supplementare, concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003,

codice 998: pagamenti per calamità, compensazioni da parte delle autorità pubbliche per perdite di produzione o di mezzi di produzione (per le compensazioni a carico di assicurazioni private si utilizzano la tabella F e la rubrica 181 della tabella K),

codice 999: premi e sovvenzioni di carattere eccezionale (ad esempio compensazioni agromonetarie) che, in quanto tali, sono registrati sulla base del loro valore in contanti,

codici 1052 e 2052: compensazioni per la cessazione della produzione di latte; i pagamenti annuali devono essere registrati sotto il codice 1052, i pagamenti “una tantum” sotto il codice 2052,

codice 950: aiuti di carattere generale che non possono essere imputati ad alcuna attività (cioè a nessuno dei codici di cui sopra).»

3)

Nella sezione K, il testo del titolo e dei primi tre capoversi è sostituito dal seguente:

«K.   PRODUZIONE (esclusi gli animali)

Alcune rubriche relative a prodotti sono suddivise in sottorubriche. In tal caso, i dati delle colonne da 4 a 10 devono figurare sia nella sottorubrica, sia nella rubrica corrispondente e l'insieme delle sottorubriche è inserito nella rubrica corrispondente.

Occorre prevedere voci distinte per i seminativi coltivati su terreni a ripos, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003. Occorre inoltre prevedere voci distinte se lo stesso prodotto è coltivato su terreni irrigui e su terreni non irrigui.

I dati relativi ai raccolti in pieno campo devono essere registrati nella rubrica corrispondente, ad eccezione delle superfici, che non vanno registrate. Lo stesso vale per le coltivazioni su terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore a un anno.»

4)

Il testo del punto 146 è sostituito dal seguente:

«146.

Terreni a riposo: terreni che non forniscono alcun raccolto per tutta la durata dell'esercizio. Sono registrate anche le superfici messe a riposo ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003 e non coltivate, compresi i terreni messi a riposo con copertura verde. Le superfici messe a riposo con colture non alimentari autorizzate, in conformità dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003, sono registrate nelle rubriche corrispondenti ai relativi prodotti, con codice 8 o 9 per il “tipo di coltura”.»

5)

Nella sezione COLONNE DELLA TABELLA K, il testo della colonna 2 (Tipo di coltura) e della colonna 3 (Dati mancanti) è sostituito dal seguente:

«Tipo di coltura (colonna 2)

Si distinguono i seguenti tipi di coltura e i codici corrispondenti:

Codice 0

:

Prodotti di origine animale, prodotti trasformati, scorte e sottoprodotti.

A.   Colture in pieno campo [compresi ortaggi freschi, meloni e fragole in avvicendamento con colture di seminativi; escluse le colture su terreni messi a riposo ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 o (CE) n. 1782/2003].

Codice 1

:

Colture principali non irrigue

Le colture principali comprendono:

le colture uniche, ossia le colture che vengono praticate da sole su una data superficie durante l'esercizio considerato,

le colture miste: colture seminate, coltivate e raccolte contemporaneamente, il cui prodotto finale si presenta sotto forma di miscuglio,

tra le colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie, quella che occupa il terreno per il periodo più lungo.

Codice 2

:

Colture consociate non irrigue

Colture che per un certo periodo si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e forniscono normalmente un raccolto distinto durante l'esercizio. La superficie globale in questione viene suddivisa per ciascuna delle colture interessate in proporzione alla superficie effettivamente occupata da ciascuna.

Codice 3

:

Colture successive secondarie non irrigue

Colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie e che non sono considerate colture principali.

Codice 6

:

Colture principali o consociate irrigue

Codice 7

:

Colture successive secondarie irrigue

Per coltura irrigua s'intende una coltura in cui la somministrazione dell’acqua è generalmente artificiale.

Questi ultimi due tipi di coltura devono essere indicati se i dati corrispondenti figurano nelle contabilità.

B.   Orti industriali e floricoltura in piena aria

Codice 4

:

Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in piena aria (cfr. rubrica 137) nonché fiori e piante ornamentali in piena aria (cfr. rubrica 140).

C.   Colture protette

Codice 5

:

Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (cfr. rubrica 138), fiori e piante ornamentali (annuali o perenni) in coltura protetta (cfr. rubrica 141), coltivazioni permanenti protette (cfr. rubrica 156). Eventualmente anche le rubriche 143, 285 e 157.

D.   Colture su terreni messi a riposo ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 o (CE) n. 1782/2003

Codice 8

:

Colture non irrigue su terreni messi a riposo

Codice 9

:

Colture irrigue su terreni messi a riposo

E.   Colture energetiche

Codice 10

:

Colture energetiche (articoli da 88 a 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003).

Dati mancanti (colonna 3)

Codice 0

:

Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato.

Codice 1

:

Si utilizza il codice 1 quando la superficie di una coltura non è indicata (cfr. colonna 4), ad esempio nel caso di vendite di prodotti commercializzabili comprati sul campo o provenienti da terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore a un anno e nel caso di una produzione ottenuta dalla trasformazione di prodotti vegetali o animali acquistati.

Codice 2

:

Si utilizza il codice 2 per le coltivazioni su contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione effettiva (cfr. colonna 5).

Codice 3

:

Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione effettiva e non si tratta di coltivazioni sotto contratto.

Codice 4

:

Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla superficie e alla produzione effettiva.

Codice 8

:

Si utilizza il codice 8 per la rubrica 146, quando la superficie è messa a riposo ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 oppure (CE) n. 1782/2003 e non è coltivata (compreso il caso di copertura verde).».

6)

Il testo della sezione L è sostituito dal seguente:

«L.   QUOTE E ALTRI DIRITTI

Nella colonna 9 vanno sempre inseriti i quantitativi delle quote detenute.

Devono essere inoltre indicate, agli attuali valori di mercato, le quote che in origine sono state acquisite gratuitamente, se possono essere trasferite indipendentemente dai terreni a cui sono riferite. Le quote che non possono essere trasferite indipendentemente dai relativi terreni sono registrate soltanto nella tabella G.

Alcuni dati sono inseriti, singolarmente o come componenti di aggregati, anche in altre rubriche delle tabelle F, G e/o K.

Sono utilizzate le seguenti rubriche:

401.

Latte.

402.

Premio per vacche nutrici.

404.

Premio per pecora e per capra.

421.

Barbabietole da zucchero.

422.

Tabacco.

423.

Patate da fecola.

441.

Ammoniaca.

442.

Concime organico.

470.

Diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico (facoltativo).

499.

Altri.

COLONNE DELLA TABELLA L

Quota o diritto (rubrica) (colonna 1)

Rubrica della quota o diritto.

Tipi di dati (colonna 2)

Codice 1

:

Voci relative alle attività: acquisti e vendite.

Codice 2

:

Voci relative al reddito: locazione di quote.

(colonna 3) Libero

Pagamenti (colonna 4)

Per il codice 1 nella colonna 2:

 

Importo pagato per l'acquisto di quote o altri diritti.

Per il codice 2 nella colonna 2:

 

Importo degli oneri di locazione di quote o altri diritti. Compreso nella rubrica 85 (Canone d'affitto pagato) della tabella F.

Entrate (colonna 5)

Per il codice 1 nella colonna 2:

 

Importo ricavato dalla vendita di quote o altri diritti.

Per il codice 2 nella colonna 2:

 

Importo ricavato dalla locazione di quote o altri diritti. Compreso nella rubrica 181 (Altri prodotti ed entrate) della tabella K.

Valore alla data dell'inventario iniziale (colonna 6)

Per il codice 1 nella colonna 2:

 

Deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d'inventario iniziale dei quantitativi di cui dispone in proprio il conduttore in seguito all'acquisto o all'acquisizione gratuita, se le quote e diritti possono essere trasferiti separatamente dai terreni a cui sono riferiti.

Per il codice 2 nella colonna 2:

 

Non pertinente.

Ammortamento (colonna 7)

I dati sull'ammortamento delle quote e altri diritti possono essere indicati in questa colonna. In ogni caso, l'ammortamento delle quote e altri diritti non deve essere registrato nella tabella G (posizione 340).

Inventario finale (colonna 8)

Per il codice 1 nella colonna 2:

 

Deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d'inventario finale dei quantitativi di cui dispone in proprio il conduttore in seguito all'acquisto o all'acquisizione gratuita, se le quote e diritti possono essere trasferiti separatamente dai terreni a cui sono riferiti.

Per il codice 2 nella colonna 2:

 

Non pertinente.

Quantitativo (colonna 9)

Le unità da utilizzare sono:

rubriche 401 e da 421 a 422: quintali,

rubriche 402 e 404: numero di unità di base di premio,

rubrica 470: numero di diritti all’aiuto,

rubrica 499: non pertinente.

Tasse, incluso il prelievo supplementare (colonna 10)

Inserire soltanto una volta, con la colonna 2 = 2.

Per quanto riguarda la rubrica 401: prelievo supplementare sul latte, dovuto sulla produzione dell'esercizio in corso, oppure importo pagato. Se esiste una quota ma non un pagamento, inserire la cifra “0”.».

7)

Il testo della sezione M è sostituito dal seguente:

«M.   PAGAMENTI BASATI SULLA SUPERFICIE O SULLA PRODUZIONE ANIMALE – ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 (rubriche da 601 a 680 e da 700 a 772) (1)

600.

Pagamenti per superficie ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003

L'importo totale dei pagamenti per superficie deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 600. Esso comprende anche i pagamenti per superficie per i terreni messi a riposo e gli aiuti per le colture energetiche.

Dettagli della rubrica 600:

Le rubriche da 621 a 638 devono essere compilate per le colture irrigue solo se dette colture sono considerate a parte nel piano nazionale di regionalizzazione. In tal caso, le superfici e i relativi pagamenti devono essere esclusi dalle rubriche da 601 a 618. Se invece nel piano nazionale di regionalizzazione non è stata operata alcuna distinzione, le zone irrigue sono registrate nelle rubriche da 601 a 618.

601.

Pagamenti per superficie per terreni non irrigui

Somma delle rubriche da 602 a 618.

Le varie sottorubriche devono essere compilate almeno nel caso in cui lo Stato membro abbia previsto nel suo piano di regionalizzazione un regime di compensazione diverso (per quanto riguarda le rese di riferimento, l'importo unitario dell'aiuto, la superficie totale ammissibile) per ciascuna coltura ammissibile.

602.

Pagamenti per superficie per i cereali.

603.

Pagamenti per superficie per le oleaginose.

604.

Pagamenti per superficie per le colture proteiche.

605.

Pagamenti per superficie per i cereali insilati.

606.

Pagamenti per superficie per il granturco.

607.

Pagamenti per superficie per il granturco insilato.

608.

Supplemento ai pagamenti per superficie per il frumento duro nelle zone di produzione tradizionali o aiuto specifico per il frumento duro, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e al regolamento (CE) n. 1782/2003.

609.

Pagamenti per superficie per altri seminativi.

611.

Pagamenti per superficie per i foraggi insilati.

612.

Pagamenti per superficie per il lino tessile.

613.

Pagamenti per superficie per la canapa tessile.

614.

Premio per le colture proteiche (se non compreso nella rubrica 604).

618.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro (se non compreso nella rubrica 608).

621.

Pagamenti per superficie per i terreni irrigui

Somma delle rubriche da 622 a 638.

Le varie sottorubriche devono essere compilate almeno nel caso in cui lo Stato membro abbia previsto nel suo piano di regionalizzazione un regime di compensazione diverso (per quanto riguarda le rese di riferimento, l'importo unitario dell'aiuto, la superficie totale ammissibile) per ciascuna coltura ammissibile.

622.

Pagamenti per superficie per i cereali irrigui.

623.

Pagamenti per superficie per le oleaginose irrigue.

624.

Pagamenti per superficie per le colture proteiche irrigue.

625.

Pagamenti per superficie per i cereali insilati irrigui.

626.

Pagamenti per superficie per il granturco irriguo.

627.

Pagamenti per superficie per il granturco insilato irriguo.

628.

Supplemento ai pagamenti per superficie per il frumento duro irriguo nelle zone di produzione tradizionali o aiuto specifico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e al regolamento (CE) n. 1782/2003.

629.

Pagamenti per superficie per altri seminativi irrigui.

632.

Pagamenti per superficie per il lino tessile irriguo.

633.

Pagamenti per superficie per la canapa tessile irrigua.

634.

Premio per le colture proteiche irrigue (se non compreso nella rubrica 624).

638.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro irriguo (se non compreso nella rubrica 628).

650.

Pagamenti per superficie per i terreni messi a riposo.

655.

Aiuto per le colture energetiche.

670.

Regime di pagamento unico ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003

L'importo totale dell’aiuto concesso nell’ambito del regime di pagamento unico deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 670.

Dettagli della rubrica 670 (facoltativo):

671.

Aiuti nell’ambito del regime di pagamento unico (tranne quelli delle rubriche 672, 673 e 674); compresi anche gli aiuti alla praticoltura/pascolo permanente, se non differenziati.

672.

Aiuti nell’ambito del regime di pagamento unico per la praticoltura/pascolo permanente.

673.

Pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico per i terreni messi a riposo.

674.

Aiuti nell’ambito del regime di pagamento unico, basati su diritti speciali.

680.

Regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003

L'importo totale dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 680.

700.

Pagamenti diretti alla produzione di carni bovine ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003

L'importo dei pagamenti diretti alla produzione di carni bovine deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 700.

La seguente tabella indica le rubriche relative a tutti i tipi di pagamento diretto alla produzione di carni bovine ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003; tuttavia, l’indicazione di alcuni dati relativi al “numero di unità di base” e all’“aiuto totale” è facoltativa. Per quanto riguarda i pagamenti supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1254/1999, è importante evitare doppie registrazioni. A tal fine:

l’integrazione al premio per vacche nutrici deve essere registrata nella rubrica 764 solo se non è già stata inclusa nella rubrica 731,

l’integrazione al premio all'abbattimento deve essere registrata nella rubrica 762 solo se non è già stata inclusa nella rubrica 742,

i pagamenti supplementari ai bovini maschi devono essere registrati nella rubrica 763 solo se non sono già stati inclusi nelle rubriche da 710 a 715.

Rubriche

Numero di unità di base per i pagamenti

Aiuto totale

700

Totale dei pagamenti per le carni bovine

(somma delle rubriche 710, 720, 730, 740, 750, 760)

Obbligatorio

710

Premio speciale

(somma delle rubriche 711, 715)

Obbligatorio

Obbligatorio

711

Premio speciale per tori

Obbligatorio

Obbligatorio

715

Premio speciale per manzi

Obbligatorio

Obbligatorio

720

Premio di destagionalizzazione

Obbligatorio

Obbligatorio

730

Premio vacche nutrici

(somma delle rubriche 731, 735)

Obbligatorio

731

Premio vacche nutrici, per vacche e giovenche (totale)

(o somma delle rubriche 732, 733)

Obbligatorio

Obbligatorio

732

Premio vacche nutrici destinato alle vacche

Facoltativo

Facoltativo

733

Premio vacche nutrici destinato alle giovenche

Facoltativo

Facoltativo

735

Premio per vacche nutrici: premio nazionale aggiuntivo

Obbligatorio

Obbligatorio

740

Premio all'abbattimento

(somma delle rubriche 741, 742)

Obbligatorio

741

Premio alla macellazione: da 1 a 7 mesi

Facoltativo

Obbligatorio

742

Premio alla macellazione: 8 mesi e oltre

Obbligatorio

Obbligatorio

750

Totale pagamento all'estensivizzazione

(o somma delle rubriche 751 e 753)

Obbligatorio

Obbligatorio

751

Premio all'estensivizzazione per bovini maschi e vacche nutrici

Facoltativo

Facoltativo

753

Premio all'estensivizzazione per le vacche da latte

Facoltativo

Facoltativo

760

Pagamenti supplementari (importo nazionale)

(somma delle rubriche 761 e 769)

Obbligatorio

761

Totale pagamenti per capo

(o somma delle rubriche 762, 763, 764, 765, 766)

Obbligatorio

762

Integrazione al premio alla macellazione per bovini di età uguale o superiore a 8 mesi

Facoltativo

Facoltativo

763

Bovini maschi

Facoltativo

Facoltativo

764

Integrazione al premio per vacche nutrici

Facoltativo

Facoltativo

765

Vacche da latte

Facoltativo

Facoltativo

766

Giovenche

Facoltativo

Facoltativo

769

Pagamenti per superficie

Facoltativo

Obbligatorio

770.

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Numero

Numero di unità di base per i pagamenti

Aiuto totale

770.

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Obbligatorio

Obbligatorio

771.

Premio per i prodotti lattiero-caseari

Facoltativo

Facoltativo

772.

Pagamenti supplementari

Facoltativo

Facoltativo

COLONNE DELLA TABELLA M

Prodotto o combinazione di prodotti (colonna 1)

(colonne 2 e 3) Libero

Numero di unità di base per i pagamenti (colonna 4)

Per le rubriche da 600 a 655, 680 e 769, si indica la superficie in are per la quale sono concessi gli aiuti ai produttori. Per le rubriche da 710 a 766, si indica il numero dei pagamenti. Per le rubriche da 670 a 674, si indica il numero dei diritti attivati. Per le rubriche 770, 771 e 772, si indica l’importo del quantitativo di riferimento individuale (in quintali).

Aiuto totale (colonna 5)

Totale degli aiuti percepiti o per i quali si è costituito un diritto nel corso dell’esercizio contabile.

Importo di riferimento (colonna 6)

Per le rubriche da 602 a 613, da 622 a 633 e 650, si indica la resa di riferimento (in chilogrammi per ettaro) utilizzata per il calcolo dell’importo dei premi da percepire. Qualora tale dato non sia disponibile nella contabilità aziendale, potrà essere inserito dall’organo di collegamento sulla base dei dati regionali, tenuto conto dell’ubicazione dell’azienda.

(colonne da 7 a 10) Libero.»


(1)  Se del caso, questi codici possono essere utilizzati anche per i pagamenti diretti nazionali complementari nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia.


Top