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Document 32004R2237

Regolamento (CE) N. 2237/2004 della commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo IAS 32 e l’IFRIC 1Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 393 del 31.12.2004, p. 1–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 38–41 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2008; abrog. impl. da 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2237/oj

31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 393/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2237/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo IAS 32 e l’IFRIC 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 1o settembre 2002.

(2)

Il 17 dicembre 2003 l'International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato il principio contabile internazionale (IAS) 32 rivisto Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative, come parte dell’iniziativa dello IASB di apportare miglioramenti a quindici principi in tempo sufficiente affinché possano essere utilizzati dalle società che adottano gli IAS per la prima volta nel 2005. Nel rivedere lo IAS 32, lo IASB non ne ha modificato le premesse di fondo. Lo IAS 32 stabilisce i principi fondamentali per classificare gli strumenti come passività o titoli di capitale. Nel determinare se gli strumenti vadano classificati come passività o titoli di capitale, l’entità deve esaminare tutti i termini e le condizioni del contratto rispettivo.

(3)

In seguito a discussioni bilaterali con i rappresentanti del settore delle cooperative e a causa di una richiesta da parte della Commissione, lo IASB ha invitato il suo International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) a elaborare un’interpretazione, al fine di facilitare l’applicazione dello IAS 32 rivisto. Un’interpretazione definitiva, l’IFRIC 2 Quote sociali di cooperative e analoghi strumenti, è stata pubblicata in forma definitiva il 25 novembre 2004. La data di applicazione effettiva di tale interpretazione è la stessa di quella dello IAS 32. L’IFRIC 2 sarà esaminata dalla Commissione europea per adozione non appena possibile nel 2005.

(4)

Il 27 maggio 2004, lo IASB ha emesso l’interpretazione IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari. L’interpretazione esamina in che modo render conto di cambiamenti in smantellamenti, ripristini e passività similari, che rientrano nell’ambito dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e sono riconosciuti come un accantonamento ai sensi dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

(5)

La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che lo IAS 32 rivisto Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative e l’interpretazione IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari soddisfano i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare quello di contribuire all'interesse pubblico europeo.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

1)

è inserito il testo dell’International Accounting Standard (IAS) 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative, che figura all’allegato del presente regolamento;

2)

è inserito il testo dell’interpretazione IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari, che figura all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2236/2004 (GU L 392 del 31.12.2004, pag. 1).


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IAS 32

Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative

IFRIC 1

Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS N. 32

Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Esposizione in bilancio

Passività e capitale

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria (paragrafo 16 (a))

Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio (paragrafo 16b))

Clausole di potenziale adempimento

Opzioni sulle modalità di estinzione

Strumenti finanziari composti

Azioni proprie

Interessi, dividendi, perdite ed utili

Compensazione di attività e passività finanziarie

Informazioni integrative

Struttura, Collocazione e Classi di Strumenti finanziari

Procedure di gestione del rischio e operazioni di copertura

Clausole contrattuali, condizioni generali e principi contabili

Rischio di tasso di interesse

Rischio di credito

Fair value (valore equo)

Altre informazioni integrative

Eliminazione contabile

Garanzie

Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli

Attività e passività finanziarie a fair value (valore equo) rilevato a conto economico

Riclassificazione

Conto economico e patrimonio netto

Riduzione durevole di valore

Inadempienze e violazioni

Data di entrata in vigore

Ritiro di altri pronunciamenti

Il presente Principio rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 32 (rivisto nella sostanza nel 2000) Strumenti finanziari: Esposizione nel Bilancio e Informazioni integrative e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è quella di migliorare la comprensibilità per gli utilizzatori del bilancio della rilevanza degli strumenti finanziari, con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria, al risultato economico e ai flussi finanziari dell’entità.

2.

Il presente Principio contiene la disciplina per la presentazione di strumenti finanziari e identifica la relativa informativa da indicare. La disciplina della presentazione si applica alla classificazione degli strumenti finanziari, dal punto di vista dell’emittente, tra le attività e passività finanziarie e tra gli strumenti rappresentativi di capitale; alla classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite ed utili; e alle circostanze nelle quali le attività e le passività finanziarie dovrebbero essere compensate. Il presente Principio dispone l’illustrazione delle informazioni sui fattori che influiscono sull’ammontare, i tempi e la certezza dei flussi finanziari futuri di un’entità derivanti da strumenti finanziari e i principi contabili applicati a tali strumenti. Il presente Principio prevede inoltre l’indicazione dell’informativa su tali strumenti, le finalità a cui sono associati i rischi relativi e le modalità adottate dalla direzione aziendale per controllare tali rischi.

3.

I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie nello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4.

Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

(a)

quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, IAS 28 Partecipazioni in società collegate o IAS 31 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, le entità devono applicare il presente Principio a una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture che in conformità a quanto previsto dallo IAS 27, IAS 28 o IAS 31 è contabilizzata in base a quanto disposto dallo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. In questi casi, le entità devono applicare le informazioni integrative previste dagli IAS 27, IAS 28 e IAS 31 in aggiunta a quelle richieste dal presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati su partecipazioni in controllate, collegate o joint venture.

(b)

i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei programmi relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19, Benefici per i dipendenti;

(c)

i diritti e le obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione. Tuttavia, le entità devono applicare il presente Principio a uno strumento finanziario che prenda la forma di un contratto di assicurazione (o di riassicurazione) come illustrato nel paragrafo 6, ma che comporta il trasferimento di rischi finanziari descritti nel paragrafo 52. Inoltre, le entità devono applicare il presente Principio a derivati che siano incorporati nei contratti di assicurazione (vedere paragrafi 10-13 dello IAS 39).

(d)

i contratti per corrispettivi potenziali in una aggregazione di imprese (vedere paragrafi 65-67 dello IAS 22 Aggregazioni di imprese). Questa esenzione si applica soltanto all’acquirente.

(e)

i contratti che comportano un pagamento sulla base di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche (vedere paragrafi AG1 dello IAS 39). Tuttavia, il presente Principio deve essere applicato ad altri tipi di derivati che sono incorporati in tali contratti (per esempio, se un Interest rate swap è subordinato ad una variabile climatica come le temperature giornaliere, l’elemento Interest rate swap è un derivato incorporato che rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio – vedere paragrafi 10-13 dello IAS 39).

5.

Il presente Principio si applica a strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati includono gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da un entità e le attività e le passività finanziarie che rientrano nell’ambito dello IAS 39. Gli strumenti finanziari non rilevati includono alcuni strumenti finanziari che, sebbene al di fuori dell’ambito dello IAS 39, rientrano nell’ambito del presente Principio (come alcuni impegni all’erogazione di prestiti).

6.

Per le finalità del presente Principio, un contratto di assicurazione è un contratto che espone l’assicuratore a rischi di perdita identificati che derivano da fatti o circostanze emergenti o scoperti in un periodo specifico, inclusa la morte (ovvero nel caso di una rendita, la sopravvivenza del beneficiario), la malattia, l’invalidità, danni materiali patrimoniali, danni causati a terzi e interruzione dell’attività. Le disposizioni del presente Principio si applicano quando uno strumento finanziario assume la forma di un contratto di assicurazione, ma principalmente comporta il trasferimento di rischi finanziari (vedere paragrafo 52), quali alcuni tipi di riassicurazione finanziaria e contratti di investimento garantiti emessi da imprese assicuratrici e da altre entità. Si raccomanda alle entità che abbiano obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione di considerare la correttezza di applicare le disposizioni del presente Principio nell’esposizione e nell’illustrazione in bilancio delle informazioni riguardanti tali obbligazioni.

7.

Altri Principi, specifici per tipi particolari di strumenti finanziari, contengono ulteriori disposizioni per l’esposizione in bilancio e le informazioni integrative. Per esempio, lo IAS 17, Leasing, e lo IAS 26, Fondi di previdenza, contengono, rispettivamente, specifiche disposizioni sulle informazioni relative alle locazioni finanziarie (leasing) e agli investimenti finanziari dei programmi previdenziali. Agli strumenti finanziari si applicano inoltre alcune disposizioni di altri Principi, particolarmente dello IAS 30, Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari.

8.

Il presente Principio deve essere applicato a quei contratti per l’acquisto o la vendita di un bene non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o un altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, ad eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano ad essere posseduti per ricevere o consegnare un bene non finanziario in funzione delle previste esigenze di acquisto, vendita, o utilizzo.

9.

Vi sono diversi modi in cui un contratto di acquisto o di vendita di un bene non finanziario può essere estinto tramite disponibilità liquide o un altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:

(a)

quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di estinguerlo tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando altri strumenti finanziari;

(b)

quando il diritto di estinguere tramite disponibilità liquide o un altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicito nelle clausole del contratto, ma l’entità ha la consuetudine di estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide o un altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, attivando contratti che si compensano o vendendo il contratto prima dell’esercizio o decadenza del diritto);

(c)

quando, per simili contratti, l’entità ha la consuetudine di ottenere la consegna del bene sottostante e di venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore;

e

(d)

quando un bene non finanziario che è l’oggetto del contratto è prontamente convertibile in liquidità.

Un contratto a cui (b) o (c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o consegnare un bene non finanziario in funzione delle previste esigenze di acquisto, vendita o utilizzo, e conseguentemente, rientra nell’ambito di applicazione del Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 8 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuano ad essere posseduti per ricevere o consegnare un bene non finanziario in funzione delle previste esigenze di acquisto, vendita, o utilizzo.

10.

Un’opzione ad acquistare o a vendere un bene non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 9 (a) o (d) rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto per ricevere o consegnare un bene non finanziario in funzione delle previste esigenze di acquisto, vendita, o utilizzo.

DEFINIZIONI (vedere anche paragrafi AG3-AG24)

11.

I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità. Una attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

(a)

disponibilità liquide;

(b)

uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;

(c)

un diritto contrattuale:

(i)

a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità;

o

(ii)

a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all’entità;

o

(d)

un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

(i)

un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità;

o

(ii)

un derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

(a)

un’obbligazione contrattuale:

(i)

a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità;

o

(ii)

a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità;

o

(b)

un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

(i)

un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità;

o

(ii)

un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività dell’entità dopo aver estinto tutte le sue passività. Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

12.

I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 39.

costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria

attività finanziarie disponibili per la vendita

eliminazione contabile

derivato

metodo dell’interesse effettivo

attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

un impegno vincolante

operazione prevista

efficacia della copertura

elemento coperto

strumento di copertura

investimenti posseduti sino a scadenza

finanziamenti e crediti

acquisto o vendita secondo le convenzioni ordinarie

costi dell’operazione.

13.

Nel presente Principio «contratto» e «contrattuale» si riferiscono a un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle, solitamente perché l’accordo è reso esecutivo da una norma di legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme diverse e non necessitano della forma scritta.

14.

Nel presente Principio il termine «entità» include persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, amministrazioni fiduciarie ed enti pubblici.

ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Passività e capitale (vedere inoltre paragrafi AG25-AG29)

15.

L’emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale come una passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di una passività finanziaria, di un’attività finanziaria, e di uno strumento rappresentativo di capitale.

16.

Quando un emittente applica le definizioni nel paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni (a) e (b) di seguito sono soddisfatte:

(a)

Lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:

(i)

a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità;

o

(ii)

a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’emittente.

(b)

Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, è:

(i)

un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l’emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti di capitale;

o

(ii)

un derivato che sarà estinto soltanto dall’emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria per un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale. Per questa finalità gli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente non includono strumenti che sono loro stessi contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente.

Un’obbligazione contrattuale, inclusa una obbligazione derivante da uno strumento finanziario derivato, che sarà o potrà risultare in un futuro ricevimento o consegna degli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, ma che non soddisfa le condizioni (a) e (b) sopra, non è uno strumento rappresentativo di capitale.

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria (paragrafo 16 (a))

17.

Una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l’esistenza di una obbligazione contrattuale di un contraente dello strumento finanziario (l’emittente) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria all’altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’emittente. Sebbene il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale possa avere titolo a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre distribuzioni di capitale, l’emittente non ha un’obbligazione contrattuale a eseguire tali distribuzioni perché non può essere obbligato a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un altro contraente.

18.

La classificazione di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale dell’entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono di solito coerenti, tuttavia ciò non sempre avviene. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie. Per esempio:

(a)

un’azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell’emittente di un ammontare fisso o determinabile a una data futura fissa o determinabile o che dia al possessore il diritto di richiedere all’emittente il rimborso dello strumento ad una o dopo una certa data per un ammontare fisso o determinabile, è una passività finanziaria.

(b)

uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria (una «opzione a vendere») è una passività finanziaria. Questo si verifica persino quando l’importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o ad un altro valore che ha il potenziale di aumentare o diminuire, o quando la forma giuridica dell’opzione a vendere dà al possessore un diritto a una partecipazione residua nelle attività di un emittente. L’esistenza di un’opzione per il possessore di rivendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che l’opzione a vendere corrisponde alla definizione di una passività finanziaria. Per esempio, i fondi comuni aperti, i fondi di investimento, le società di persone e alcune aziende cooperative possono fornire ai loro possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento per un importo di disponibilità liquide equivalente alla loro quota proporzionale del valore dell’attività dell’emittente. Tuttavia, la classificazione come passività finanziaria non preclude l’utilizzo del termine quale «valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione» e «variazione nel valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione» nel prospetto del bilancio di un’entità che non dispone di capitale (come alcuni fondi comuni e fondi di investimento, vedere Esempio illustrativo 7) o l’utilizzo di informazioni aggiuntive per mostrare che le partecipazioni totali dei soci includono voci quali le riserve che soddisfano la definizione di capitale e opzioni a vendere che invece non la soddisfano (vedere Esempio illustrativo 8).

19.

Qualora un’entità non gode di un diritto incondizionato per esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie per estinguere un’obbligazione contrattuale, l’obbligazione soddisfa la definizione di passività finanziaria. Per esempio:

(a)

una restrizione alla capacità di far fronte a un’obbligazione contrattuale di un’entità, quale un’insufficiente possibilità nella provvista di valuta estera o la necessità di ottenere l’autorizzazione al pagamento da parte di un’autorità di regolamentazione, non annulla l’obbligazione contrattuale dell’entità o il diritto contrattuale del possessore derivante dallo strumento.

(b)

un’obbligazione contrattuale che è subordinata all’esercizio della controparte del suo diritto al rimborso è una passività finanziaria perché l’entità non gode del diritto incondizionato per esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie.

20.

Uno strumento finanziario che non stabilisca esplicitamente un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie, può stabilirla indirettamente attraverso le proprie clausole e condizioni generali. Per esempio:

(a)

uno strumento finanziario può contenere un’obbligazione non finanziaria che deve essere estinta se, e soltanto se, l’entità non riesce a eseguire distribuzioni o a rimborsare lo strumento. Qualora l’entità può evitare un trasferimento di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria soltanto estinguendo l’obbligazione non finanziaria, lo strumento finanziario è una passività finanziaria.

(b)

uno strumento finanziario è una passività finanziaria se dispone che all’estinzione l’entità consegnerà alternativamente:

(i)

disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria;

o

(ii)

azioni proprie il cui valore è determinato per eccedere sostanzialmente il valore della disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria.

Per quanto l’entità non abbia un’obbligazione contrattuale esplicita a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, il valore dell’estinzione alternativa tramite azioni è tale che l’entità regolerà in disponibilità liquide. In qualsiasi caso, al possessore è stato in concreto garantito l’incasso di un importo che è almeno uguale all’opzione di estinzione tramite disponibilità liquide (vedere paragrafo 21).

Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio (paragrafo 16b))

21.

Un contratto non è un strumento rappresentativo di capitale soltanto perché può concretizzarsi nel ricevere o consegnare strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Un’entità può avere un diritto o un’obbligazione contrattuale per ricevere o consegnare una quantità di azioni proprie o di strumenti rappresentativi di capitale che varia in modo che il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che sono ricevuti o consegnati è pari all’importo del diritto o dell’obbligazione contrattuale. Tale diritto o obbligazione contrattuale può essere per un importo fisso o un importo che oscilla in parte o completamente in funzione alle variazioni di una variabile diversa da quella del prezzo del mercato degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità (per es. un tasso di interesse, un prezzo di una merce o di uno strumento finanziario). Due esempi sono (a) un contratto per la consegna di tanti strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che corrispondono ad un valore di CU100, (1) e (b) un contratto per la consegna di un quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale pari a un valore di 100 once d’oro. Tale contratto è una passività finanziaria dell’entità anche se l’entità deve o può estinguerla consegnando i propri strumenti rappresentativi di capitale. Non è uno strumento rappresentativo di capitale perché l’entità utilizza un quantitativo variabile di strumenti rappresentativi di capitale come mezzo per regolare il contratto. Conseguentemente, il contratto non prova l’esistenza di una partecipazione residua nelle attività dell’entità dopo avere dedotto tutte le sue passività.

22.

Un contratto che sarà regolato dall’entità (ricevendo o) consegnando un quantitativo fisso di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, un’opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso di azioni dell’entità ad un prezzo fisso o per un importo fisso di valore nominale di un’obbligazione è uno strumento rappresentativo di capitale. Cambiamenti nel fair value (valore equo) di un contratto derivanti da variazioni nei tassi di interesse di mercato che non influiscono sull’importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie da consegnare o ricevere, o il quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale da ricevere o consegnare, al regolamento del contratto non impediscono al contratto stesso di essere uno strumento rappresentativo di capitale. Qualsiasi corrispettivo ricevuto (quale il premio ricevuto per un’opzione emessa o warrant emesso su azioni dell’entità) viene rilevato direttamente ad incremento del patrimonio netto. Qualsiasi corrispettivo pagato (quale il premio pagato per un’opzione acquistata) è dedotto direttamente dal patrimonio netto. Le variazioni nel fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevati in bilancio.

23.

Un contratto che contiene un’obbligazione per un’entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso (per esempio per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell’opzione o altro ammontare di conversione. Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale. Un esempio è l’obbligazione di un’entità relativa a un contratto a termine ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide. Quando la passività finanziaria è rilevata inizialmente secondo lo IAS 39, il suo fair value (valore equo) (il valore attuale dell’importo di rimborso) è riclassificato dal patrimonio netto. Successivamente, la passività finanziaria è valutata in conformità allo IAS 39. Qualora il contratto scade senza che vi sia una consegna, l’importo contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. L’obbligazione contrattuale di un’entità per l’acquisizione di propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso anche se l’obbligazione all’acquisizione è subordinata all’esercizio della controparte del diritto di rimborso (per es. un’opzione di vendita emessa che dà alla controparte il diritto di vendere alla stessa entità gli strumenti rappresentativi di capitale proprio dell’emittente ad un prezzo fisso).

24.

Un contratto che sarà regolato dall’entità con la consegna o il ricevimento di un determinato quantitativo di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo variabile di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria è un’attività o una passività finanziaria. Un esempio è un contratto che impegna l’entità a consegnare 100 dei propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo di disponibilità liquide pari al valore di 100 once d’oro.

Clausole di potenziale adempimento

25.

Uno strumento finanziario può prevedere che l’entità consegni disponibilità liquide o altre attività finanziarie, o diversamente che lo estingua in modo che diventi una passività finanziaria, qualora si verifichino o non si verifichino certi eventi incerti (o subordinatamente all’esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di entrambe le parti, l’emittente e il possessore dello strumento, quali una variazione negli indici del mercato azionario, nell’indice dei prezzi al consumo, nel tasso di interesse o nella normativa tributaria o nel volume d’affari, nel risultato economico o nel rapporto tra indebitamento e patrimonio netto futuro dell’emittente). L’emittente di tale strumento non ha il diritto incondizionato ad esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie (o altrimenti di estinguere lo strumento in modo che diventi una passività finanziaria). Quindi, è una passività finanziaria dell’emittente eccetto il caso in cui:

(a)

non sia autentica la parte della disposizione concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere un regolamento con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività finanziaria);

o

(b)

l’emittente possa essere richiesto di estinguere l’obbligazione con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguere lo strumento in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione dell’emittente.

Opzioni sulle modalità di estinzione

26.

Quando uno strumento finanziario derivato offre a una parte una scelta sulle modalità di estinzione (per es. l’emittente o il possessore può scegliere di regolare con disponibilità liquide o scambiando azioni in cambio di disponibilità liquide) si tratta di un’attività o di una passività finanziaria a meno che tutte le alternative di regolamento non portino a qualificarlo come uno strumento rappresentativo di capitale.

27.

Un esempio di strumento finanziario derivato con un’opzione di liquidazione che corrisponde a una passività finanziaria è un diritto di opzione su azioni che l’emittente può decidere di estinguere con disponibilità liquide o scambiando le proprie azioni con disponibilità liquide. Allo stesso modo, alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di una attività non finanziaria in cambio di strumenti rappresentativi di capitale di un’entità rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio perché possono essere liquidati sia con la consegna di un bene non finanziario sia con disponibilità liquide o altro strumento finanziario (vedere paragrafi 8-10). Tali contratti sono attività o passività finanziarie e non strumenti rappresentativi di capitale.

Strumenti finanziari composti (vedere anche paragrafi AG30-AG35 e gli esempi illustrativi 9-12)

28.

L’emittente di uno strumento finanziario non derivato deve valutare le condizioni dello strumento finanziario per determinare se contiene entrambe le componenti di passività e di capitale. Tali componenti devono essere classificate separatamente come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dal paragrafo 15.

29.

Un’entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che (a) fa sorgere una passività finanziaria per l’entità e (b) attribuisce un’opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità. Per esempio un’obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell’entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un’opzione ad acquistare che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità). L’effetto economico dell’emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all’emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrants di acquisto di azioni ordinarie o all’emissione di un titolo di debito con cedole staccabili per l’acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l’entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo stato patrimoniale.

30.

La classificazione delle componenti di passività e di capitale di uno strumento convertibile non è riveduta a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino quando l’esercizio dell’opzione può sembrare che sia diventato economicamente vantaggioso per alcuni possessori. I possessori potrebbero agire come non ci si attenderebbe perché, per esempio, le conseguenze fiscali della conversione potrebbero essere differenti per i diversi possessori. Inoltre, la probabilità di conversione può variare di volta in volta. L’obbligazione dell’entità a effettuare pagamenti futuri permane fino a quando essa viene estinta attraverso la conversione, la scadenza dello strumento o qualche altra operazione.

31.

Lo IAS 39 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano una quota ideale residua nell’attività dell’entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value (valore equo) dello strumento nel suo complesso, l’importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di un qualsiasi elemento di derivato (come un’opzione ad acquistare) incorporato nello strumento finanziario composto diverso dalla componente di capitale (quale un’opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al fair value (valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello strumento non possono emergere utili o perdite.

32.

In conformità alla metodologia descritta nel paragrafo 31, l’emittente di un’obbligazione convertibile in azioni ordinarie determina prima il valore contabile della componente di passività misurando il fair value (valore equo) di una passività similare (incluso qualsiasi elemento implicito di derivato non di capitale) che non ha associato una componente di capitale. Il valore da iscrivere per lo strumento rappresentativo di capitale rappresentato dall’opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie è quindi determinato deducendo il fair value (valore equo) da iscrivere per la passività finanziaria dal fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto nel suo complesso.

Azioni proprie (vedere anche paragrafo AG36)

33.

Qualora un’entità riacquisti gli strumenti rappresentativi del capitale proprio, quegli strumenti («azioni proprie») devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all’acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Tali azioni proprie possono essere acquistate e detenute dall’entità o da altri membri del gruppo consolidato. Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.

34.

L’importo di azioni proprie possedute è indicato separatamente o nello stato patrimoniale o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Un’entità presenta le informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate se l’entità riacquista i propri strumenti rappresentativi di capitale da parti correlate.

Interessi, dividendi, perdite ed utili (vedere inoltre paragrafo AG37)

35.

Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati ad uno strumento finanziario o ad una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi o oneri nel conto economico. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere addebitate dall’entità direttamente al patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale correlato. I costi di transazione relativi ad un’operazione sul capitale, diversi dai costi di emissione di uno strumento rappresentativo di capitale che sono direttamente attribuibili all’acquisizione di un’impresa (che deve essere contabilizzata secondo quanto previsto nello IAS 22), devono essere contabilizzati come una deduzione del patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso.

36.

La classificazione di uno strumento finanziario come una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale determina se l’interesse, i dividendi, perdite ed utili connessi a tale strumento sono rilevati come utile o perdita nel conto economico. Quindi, i pagamenti di dividendi su azioni totalmente rilevate come passività sono rilevati come oneri così come l’interesse su un’obbligazione. Similmente, utili e perdite associati a rimborsi o rifinanziamenti di passività finanziarie sono rilevati a conto economico, mentre i rimborsi o rifinanziamenti di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevati come variazioni di patrimonio netto. Le variazioni nel fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.

37.

Un’entità tipicamente sostiene vari costi nell’emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti alla Autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale sono contabilizzati come una diminuzione di patrimonio netto (al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso) nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all’operazione di capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un’operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati a conto economico.

38.

I costi di transazione che sono connessi all’emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente. I costi di transazione che sono collegati congiuntamente a più di una operazione, (per esempio costi di un’offerta concomitante di alcune azioni e di altri titoli azionari quotandi in Borsa), sono imputati a queste operazioni utilizzando un criterio di ripartizione razionale e coerente con operazioni similari.

39.

L’importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell’esercizio è indicato distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Le relative imposte sul reddito rilevate direttamente a patrimonio netto sono incluse nell’ammontare aggregato delle imposte sul reddito correnti e differite portate in aumento o in diminuzione dal patrimonio netto stesso in base al trattamento previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.

40.

I dividendi classificati come costo possono essere esposti nel conto economico insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l’illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dello IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, ad esempio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare gli interessi e i dividendi nel conto economico distintamente. L’informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12.

41.

Utili o perdite connessi a variazioni nel valore contabile di una passività finanziaria sono rilevati come provento od onere nel conto economico anche quando si riferiscono a uno strumento che include un diritto alla quota ideale residua di partecipazione nelle attività di un’entità in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie (vedere paragrafo 18 (b)). Secondo quanto previsto dallo IAS 1 l’entità presenta qualsiasi utile o perdita derivante dalla rideterminazione del valore di tale strumento separatamente nel prospetto di conto economico quando è rilevante nella spiegazione dell’andamento dell’entità.

Compensazione di attività e passività finanziarie (vedere inoltre paragrafi AG38 e AG39)

42.

Una attività e una passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nello stato patrimoniale quando e soltanto quando un’entità:

(a)

ha correntemente un diritto esercitabile per la compensazione degli importi rilevati contabilmente;

e

(b)

intende regolare le partite al netto, o realizzare l’attività ed estinguere contemporaneamente la passività.

Nel contabilizzare un’operazione di trasferimento di un’attività finanziaria che non soddisfa le condizioni richieste per l’eliminazione, l’entità non deve compensare l’attività trasferita e la passività associata (vedere IAS 39, paragrafo 36).

43.

Il presente Principio richiede l’esposizione di attività e passività finanziarie per il loro saldo netto quando facendo ciò riflette i flussi finanziari futuri che l’entità si attende di ottenere dall’adempimento di due o più strumenti finanziari distinti. Quando un’entità ha il diritto nonché la volontà di ricevere o pagare un unico importo netto, essa possiede in effetti una singola attività o passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie sono presentate distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorsa o di obbligazione per l’entità.

44.

La compensazione di una attività finanziaria con una passività finanziaria rilevate, e la conseguente esposizione del loro saldo netto, differisce dalla eliminazione di un’attività finanziaria o passività finanziaria. Sebbene la compensazione non dia origine alla rilevazione di un utile o di una perdita, di contro l’eliminazione di uno strumento finanziario comporta non solo la cancellazione dallo stato patrimoniale della voce precedentemente rilevata, ma può anche richiedere la rilevazione di un utile o di una perdita.

45.

Il diritto alla compensazione è un diritto legale del debitore, contrattuale o altrimenti stabilito, ad adempiere o comunque eliminare in tutto o in parte un importo dovuto a un creditore compensandolo con un importo dovuto dallo stesso creditore. In casi particolari, un debitore può avere il diritto legale di compensare un importo dovutogli da una terza parte con l’ammontare dovuto a un creditore, a condizione che fra le tre parti ci sia un accordo che stabilisca chiaramente il diritto alla compensazione del debitore. Poiché il diritto alla compensazione è di carattere legale, i suoi presupposti possono differire da un ambito giurisdizionale a un altro e la normativa applicabile ai rapporti tra le parti necessita di valutazione.

46.

L’esistenza di un diritto legale a compensare una attività con una passività finanziaria influisce sui diritti e sulle obbligazioni relativi a una attività e passività finanziaria e può influire sull’esposizione di un’entità ai rischi di credito e di liquidità. Tuttavia, la sola esistenza del diritto, di per sé, non è sufficiente per effettuare la compensazione. In assenza dell’intenzione di esercitare tale diritto o di adempiere contemporaneamente, l’ammontare e i tempi dei futuri flussi finanziari di un’entità non vengono influenzati. Quando l’entità intende esercitare tale diritto o regolare contemporaneamente, l’esposizione dell’attività e della passività per il loro saldo netto riflette più correttamente gli importi e i tempi dei flussi finanziari futuri, così come i rischi ai quali tali flussi finanziari sono esposti. L’intenzione di una o di entrambe le parti di regolare per il saldo netto senza il diritto legale a farlo non è sufficiente a giustificare la compensazione, perché i diritti e le obbligazioni derivanti dalle singole attività e passività finanziarie rimangono inalterati.

47.

L’intenzione dell’entità di regolare particolari attività e passività può essere influenzata dalle sue normali politiche aziendali, dalle condizioni dei mercati finanziari e da altre situazioni che possono limitare la capacità di regolare per il loro saldo netto o contemporaneamente. Quando un’entità ha il diritto di compensare ma non intende regolare per il saldo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività, l’effetto di tale diritto sull’esposizione dell’entità ai rischi di credito è oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 76 del presente Principio.

48.

La liquidazione simultanea di due strumenti finanziari può avvenire, per esempio, tramite l’intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato o in uno scambio diretto. In tali casi i flussi finanziari sono, in effetti, equivalenti a un singolo ammontare netto e non esiste un rischio di credito o di liquidità. In altri casi, l’entità può regolare due strumenti ricevendo e pagando ammontari distinti, esponendosi così al rischio di credito per l’intero ammontare dell’attività o al rischio di liquidità per l’intero ammontare della passività. Tali esposizioni ai rischi possono essere significative anche se relativamente di breve periodo. Di conseguenza la realizzazione di un’attività finanziaria e l’estinzione di una passività finanziaria sono considerate come simultanee solo quando le liquidazioni avvengono nello stesso momento.

49.

Le condizioni richieste nel paragrafo 42 non sono generalmente soddisfatte e la compensazione non è, di norma, corretta quando:

(a)

diversi strumenti finanziari sono utilizzati per riprodurre le caratteristiche di un singolo strumento finanziario (uno «strumento sintetico»);

(b)

attività e passività finanziarie derivano da strumenti finanziari aventi il medesimo rischio primario (per esempio, attività e passività in un portafoglio di contratti a termine o altri strumenti derivati) ma interessano controparti differenti;

(c)

attività finanziarie o altre attività sono vincolate a garanzia collaterale di passività finanziarie senza rivalsa;

(d)

attività finanziarie sono affidate a una gestione fiduciaria (trust) da un debitore allo scopo di estinguere un’obbligazione senza che quelle attività siano state accettate dal creditore come adempimento dell’obbligazione (quale un accordo di accumulazione finanziaria);

o

(e)

obbligazioni contratte a seguito di eventi che hanno dato origine a perdite si prevede che saranno rimborsate da un terzo in virtù di una richiesta di indennizzo nell’ambito di una copertura assicurativa.

50.

L’entità che sottoscriva numerosi strumenti finanziari con una singola controparte può stipulare con essa un «accordo quadro di compensazione». Tale accordo prevede che vi sia una singola liquidazione netta per tutti gli strumenti finanziari rientranti nell’accordo al verificarsi di inadempimento o interruzione di un qualsiasi contratto. Questi accordi sono usati abitualmente dalle istituzioni finanziarie per proteggersi da perdite in caso di fallimento o di altre circostanze che comportano che una controparte sia incapace di far fronte ai suoi impegni. Un accordo quadro di compensazione dà origine, di norma, a un diritto di compensazione che può essere fatto valere legalmente e che influisce sul realizzo o sull’estinzione di singole attività e passività finanziarie solo in seguito a specifici casi di inadempimento o ad altre circostanze che non ci si attende sorgano nel corso normale dell’attività. Un accordo quadro di compensazione non costituisce presupposto per la compensazione a meno che non siano soddisfatti entrambi i criteri del paragrafo 42. Quando le attività e passività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione non sono compensate, l’effetto dell’accordo sull’esposizione al rischio di credito di un’entità è indicato secondo quanto previsto nel paragrafo 76.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

51.

Lo scopo delle informazioni integrative richieste dal presente Principio è quello di fornire una informativa che migliori la comprensibilità dell’impatto degli strumenti finanziari sulla situazione patrimoniale finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità e aiutino nella valutazione degli ammontari, dei tempi e dell’attendibilità dei futuri flussi finanziari derivanti da quegli strumenti.

52.

Le operazioni in strumenti finanziari possono comportare, da parte dell’entità, l’assunzione o il trasferimento a un’altra parte di uno o più dei rischi finanziari fra quelli di seguito descritti. Le informazioni integrative richieste danno indicazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio nella valutazione della dimensione del rischio correlato agli strumenti finanziari.

(a)

Rischio di mercato comprende tre tipi di rischio:

(i)

rischio di valuta — il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei cambi.

(ii)

rischio di tasso di interesse sul fair value (valore equo) — il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.

(iii)

rischio di prezzo — il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, sia che le variazioni derivino da fattori specifici del singolo strumento o del suo emittente, sia da fattori che influenzino tutti gli strumenti trattati sul mercato.

Il «rischio di mercato» comprende l’eventualità di realizzare non solo perdite, ma anche utili.

(b)

Rischio di credito — il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario non adempia a una obbligazione e causi una perdita finanziaria all’altra parte

(c)

Rischio di liquidità (anche chiamato rischio di finanziamento) — il rischio che un’entità abbia difficoltà nel reperire fondi per far fronte agli impegni derivanti dagli strumenti finanziari. Il rischio di liquidità può derivare da una incapacità di vendere un’attività finanziaria rapidamente a un valore prossimo al suo fair value (valore equo).

(d)

Rischio di tasso di interesse sui flussi finanziari — il rischio che i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato. Nel caso di uno strumento di debito a tasso variabile, per esempio, tali fluttuazioni comportano una variazione del tasso di interesse effettivo dello strumento finanziario, di solito senza una variazione corrispondente del suo fair value (valore equo).

Struttura, Collocazione e Classi di Strumenti finanziari

53.

Il presente Principio non prescrive né la struttura di presentazione dell’informativa richiesta né la sua collocazione in bilancio. Nella misura in cui le informazioni richieste sono presentate nei prospetti di bilancio, non è necessario che siano ripetute nelle note al bilancio. Le informazioni integrative possono comprendere un insieme di descrizioni qualitative e di dati numerici, tenuto conto della natura degli strumenti e della loro importanza per l’entità.

54.

La determinazione del livello di dettaglio da fornire per particolari strumenti finanziari richiede un procedimento di valutazione in considerazione dell’importanza relativa di tali strumenti. È necessario trovare un equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio con dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per esempio, quando un’entità è parte di un un gran numero di strumenti finanziari con caratteristiche similari, e nessun contratto è singolarmente rilevante, è corretto raggruppare gli strumenti per classe. D’altro canto, informazioni su un singolo strumento possono essere importanti quando lo strumento rappresenta, per esempio, un elemento rilevante nella struttura finanziaria di un’entità.

55.

La direzione aziendale raggruppa gli strumenti finanziari per classi che sono pertinenti alla natura delle informazioni fornite, tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti e il criterio di valutazione applicato. In generale le classi distinguono elementi valutati al costo o costo ammortizzato da elementi valutati al fair value (valore equo). Vengono fornite informazioni sufficienti per permettere una riconciliazione con le voci principali dello stato patrimoniale. Quando un’entità è parte di strumenti finanziari che esulano dall’ambito di applicazione del presente Principio, tali strumenti costituiscono una classe o classi di attività o passività finanziarie distinte da quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio. Le informazioni su tali strumenti finanziari sono trattate da altri IFRS.

Procedure di gestione del rischio e operazioni di copertura

56.

Un’entità deve indicare i propri obiettivi e le procedure di gestione dei rischi finanziari, incluse le procedure di copertura di ciascuna principale tipologia di operazione prevista per la quale è utilizzato il metodo contabile della copertura (hedge accounting).

57.

Oltre a fornire informazioni su specifici saldi e operazioni relativi a strumenti finanziari, l’entità illustra in che misura gli strumenti finanziari vengono utilizzati, i rischi loro associati e gli obiettivi perseguiti. Una illustrazione delle politiche del controllo dei rischi associati agli strumenti finanziari include politiche su aspetti quali la copertura dell’esposizione ai rischi, la necessità di evitare inopportune concentrazioni di rischio e l’ottenimento di garanzie per ridurre il rischio di credito. Tale disamina fornisce una valida rappresentazione aggiuntiva che non dipende dagli specifici strumenti posseduti o in essere in un particolare momento.

58.

L’entità deve indicare le seguenti informazioni separatamente per le operazioni qualificate come di copertura di fair value (valore equo), di copertura di flussi finanziari e di copertura di un investimento netto in una gestione estera (come definito nello IAS 39):

(a)

una descrizione della copertura;

(b)

una descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio;

(c)

la natura dei rischi coperti;

e

(d)

per le coperture di flussi finanziari, i periodi in cui si prevede che gli stessi si debbano verificare, quando si presume che le stesse incideranno sul conto economico e una descrizione di qualsiasi operazione prevista per la quale la contabilizzazione della operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, ma che si presume non si verificherà più in futuro.

59.

Quando l’utile o la perdita su uno strumento di copertura su un flusso finanziario è stato rilevato direttamente nel patrimonio netto, attraverso il Prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto, un’entità deve indicare:

(a)

l’importo che è stato rilevato nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio;

(b)

l’importo che è stato girato dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico dell’esercizio;

e

(c)

l’importo che è stato girato dal patrimonio netto nel corso dell’esercizio e incluso nella misurazione iniziale del costo di acquisizione o altro valore contabile di un’attività o passività non finanziaria in una prevista operazione di copertura ritenuta altamente probabile.

Clausole contrattuali, condizioni generali e principi contabili

60.

Per ogni classe di attività finanziaria, passività finanziaria, e strumento rappresentativo di capitale, un’entità deve indicare:

(a)

le informazioni sull’ammontare e sulla natura degli strumenti finanziari, ivi incluse le principali clausole e condizioni generali che possano influire sull’ammontare, i tempi e l’attendibilità dei flussi finanziari futuri;

e

(b)

i principi contabili e i metodi adottati, compresi i criteri per la rilevazione e i criteri di valutazione applicati.

61.

Come parte dell’informativa sui principi contabili di un’entità, per ogni categoria di attività finanziarie, un’entità deve illustrare se gli acquisti e vendite ordinari di attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di liquidazione (vedere IAS 39, paragrafo 38).

62.

Le clausole contrattuali e le condizioni generali di uno strumento finanziario influenzano l’ammontare, i tempi e l’attendibilità dei corrispettivi e dei pagamenti futuri eseguiti dai partecipanti allo strumento. Quando gli strumenti finanziari individualmente o come classe, sono significativi per la situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità o per i suoi risultati economici futuri, le relative clausole contrattuali e condizioni generali sono indicate. Qualora nessun singolo strumento è individualmente significativo per i flussi finanziari futuri dell’entità, le caratteristiche peculiari degli strumenti sono descritte con riferimento a opportuni raggruppamenti di strumenti simili.

63.

Quando gli strumenti finanziari posseduti o emessi dall’entità, singolarmente o come classe, comportano un’esposizione potenzialmente significativa ai rischi descritti nel paragrafo 52, le clausole contrattuali e le condizioni generali che richiedono informativa includono:

(a)

il capitale nominale, facciale o altro importo analogo che, per alcuni strumenti derivati quali gli interest rate swaps, può essere l’importo (riportato come importo nozionale) sul quale sono basati i pagamenti futuri;

(b)

la data di maturazione, scadenza o liquidazione;

(c)

le opzioni ad adempiere anticipatamente detenute da qualunque partecipante allo strumento, compreso il periodo o la data in cui le opzioni possono essere esercitate, nonché il prezzo o la gamma di prezzi ai quali le opzioni possono essere esercitate;

(d)

le opzioni possedute da qualsiasi parte allo strumento a convertirlo o scambiarlo con un altro strumento finanziario o con altre attività o passività, compreso il periodo o la data in cui le opzioni possono essere esercitate, nonché i rapporti di conversione o di scambio;

(e)

l’ammontare e i tempi delle riscossioni o dei pagamenti futuri programmati per l’importo capitale dello strumento, compresi i rimborsi rateali e qualsiasi piano di ammortamento finanziario o disposizioni similari;

(f)

il tasso fissato o l’importo degli interessi, dei dividendi o di altro rendimento periodico sul capitale e i tempi dei pagamenti;

(g)

le garanzie ricevute, nel caso di attività finanziaria, o concesse, nel caso di passività finanziaria;

(h)

la valuta estera nella quale sono effettuate le riscossioni o I pagamenti, nel caso di uno strumento i cui flussi finanziari sono espressi in una valuta differente dalla valuta funzionale;

(i)

le informazioni descritte ai punti da (a) ad (h) per lo strumento d’acquisirsi in permuta, nel caso di uno strumento che preveda uno scambio;

(j)

qualsiasi condizione generale dello strumento o patto a esso correlato che, se contravvenuto, potrebbe alterare significativamente eventuali altre clausole (quale, per esempio, una clausola in un titolo obbligazionario che preveda un determinato rapporto tra debiti e patrimonio netto che, qualora non rispettato, renda l’intero importo capitale del titolo dovuto e pagabile immediatamente).

64.

Quando l’esposizione di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale differisce dalla forma legale dello strumento, è opportuno che l’entità illustri la natura dello strumento stesso nelle note al bilancio.

65.

L’utilità delle informazioni sull’ammontare e la natura dello strumento finanziario è maggiore quando esse evidenziano i rapporti tra singoli strumenti che possano influire significativamente sull’ammontare, sui tempi e sull’attendibilità dei flussi finanziari futuri dell’entità. Per esempio, può essere significativo indicare i rapporti di copertura come quello che si può avere quando l’entità possiede un investimento in azioni per il quale essa ha acquistato una opzione a vendere. Le informazioni del tipo descritto nel paragrafo 63 possono rendere evidente agli utilizzatori del bilancio la misura in cui l’esposizione al rischio è alterata da correlazioni tra attività e passività, in alcuni casi, tuttavia, sono necessarie indicazioni ulteriori.

66.

Secondo quanto previsto dallo IAS 1, un’entità presenta l’informativa su tutti i principi contabili significativi, inclusi i principi generali adottati e il metodo per applicare tali principi alle operazioni, altri eventi e situazioni derivanti dall’attività dell’entità. Nel caso degli strumenti finanziari, tale informativa comprende:

(a)

i criteri applicati nel determinare quando contabilizzare un’attività o una passività finanziaria e quando eliminarla contabilmente;

(b)

il criterio di valutazione applicato alle attività e passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale e successivamente;

e

(c)

il criterio con il quale i proventi e gli oneri derivanti da attività e passività finanziarie sono rilevati e quantificati.

Rischio di tasso di interesse

67.

Per ciascuna classe di attività e passività finanziarie l’entità deve indicare le informazioni concernenti la sua esposizione al rischio di tasso di interesse, compresi:

(a)

la più prossima tra la data contrattuale di revisione del tasso e quella di scadenza;

e

(b)

i tassi di interesse effettivi, ove applicabile.

68.

L’entità fornisce informazioni concernenti la sua esposizione agli effetti di future variazioni del livello prevalente dei tassi di interesse. Le variazioni dei tassi di interesse di mercato hanno un effetto diretto sui flussi finanziari determinati contrattualmente relativi a certe attività e passività finanziarie (rischio di tasso di interesse su flussi finanziari) e sul fair value (valore equo) di altri (rischio di tasso di interesse sul fair value).

69.

Le informazioni sulle date di scadenza (o sulle date di revisione dei tassi, se precedenti), indicano il periodo per il quale i tassi sono fissi e le informazioni sui tassi d’interesse effettivi indicano i livelli ai quali essi sono fissati. L’indicazione di queste informazioni fornisce agli utilizzatori del bilancio un criterio per la valutazione del rischio di tasso di interesse sul fair value (valore equo) al quale l’entità è esposta e, di conseguenza, gli utili o le perdite potenziali. Per gli strumenti il cui tasso è stato riallineato a un tasso d’interesse di mercato prima della scadenza, l’indicazione del periodo mancante fino alla successiva revisione è, a questo scopo, più significativa dell’indicazione del periodo di tempo che manca alla scadenza.

70.

Ad integrazione dell’informativa sulla data contrattuale di revisione del tasso e quella di scadenza, l’entità può decidere di fornire indicazioni circa le previste date di revisione del tasso e di scadenza se tali date differiscono significativamente da quelle contrattuali. Per esempio, tali informazioni possono essere particolarmente rilevanti quando, l’entità è in grado di prevedere con ragionevole attendibilità l’ammontare dei mutui ipotecari a tasso fisso che saranno rimborsati prima della scadenza e utilizza queste informazioni come criterio per gestire la sua esposizione al rischio di tasso di interesse. Le informazioni aggiuntive indicano che ci si è basati sull’aspettativa della direzione aziendale riguardo agli eventi futuri e una spiegazione delle ipotesi formulate circa le date di revisione del tasso o quelle di scadenza e quanto queste differiscono dalle date contrattuali.

71.

L’entità indica quali tra le sue attività e passività finanziarie sono:

(a)

esposte al rischio di tasso di interesse sul fair value (valore equo), quali le attività e le passività finanziarie con tasso di interesse fisso;

(b)

esposte al rischio di tasso di interesse su flussi finanziari, quali le attività e passività finanziarie con un tasso di interesse variabile collegato alle variazioni dei tassi di mercato;

e

(c)

non direttamente esposte al rischio di tasso di interesse, quali alcuni investimenti finanziari in strumenti rappresentativi di capitale.

72.

Le disposizioni del paragrafo 67 (b) si applicano ai prestiti obbligazionari, titoli di credito, finanziamenti, e strumenti finanziari similari che comportano pagamenti futuri che generano proventi per il possessore e oneri per l’emittente che riflette il valore temporale del denaro. La disposizione non si applica agli strumenti finanziari quali investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e derivati che non hanno un tasso di interesse effettivo determinabile. Per esempio, anche se strumenti quali quelli su tassi di interesse, (compresi swaps, contratti a termine su tassi d’interesse e opzioni), sono esposti al rischio di fair value (valore equo)o di flussi finanziari in seguito alle variazioni dei tassi di interesse di mercato, l’indicazione di un tasso di interesse effettivo non è richiesta. Tuttavia, nel fornire informazioni sui tassi di interesse effettivi l’entità indica l’effetto di coperture o di operazioni, quali gli interest rate swaps, sulla sua esposizione al rischio di tasso di interesse.

73.

Un’entità può diventare esposta al rischio di tasso di interesse come conseguenza di una operazione nella quale nessuna attività o passività finanziaria è rilevata nello stato patrimoniale. In tali casi, l’entità indica le informazioni che consentono agli utilizzatori del proprio bilancio di capire la natura e l’ammontare della sua esposizione. Per esempio, quando un’entità ha un impegno a concedere finanziamenti, l’informativa normalmente comprende il valore nominale, il tasso di interesse e la data di scadenza del finanziamento e le relative clausole contrattuali significative che comportano l’esposizione al rischio di tasso di interesse.

74.

La natura dell’attività dell’entità e l’ampiezza della sua attività in strumenti finanziari determinano se le informazioni del rischio su tassi di interesse sono presentate in forma discorsiva, in tabelle o con una combinazione delle due forme. Quando l’entità ha vari strumenti finanziari esposti ai rischi di fair value (valore equo) o di flussi finanziari da tassi di interesse, essa può utilizzare una o più delle seguenti modalità di presentazione delle informazioni.

(a)

I valori contabili degli strumenti finanziari esposti al rischio di tasso di interesse possono essere presentati in forma tabellare, suddivisi tra quelli per i quali è contrattualmente previsto che giungano a scadenza e quelli che saranno sottoposti a revisione del tasso nei seguenti periodi dopo la data di riferimento del bilancio:

(i)

in un anno o meno;

(ii)

oltre un anno ma non più di due;

(iii)

oltre due anni, ma non più di tre;

(iv)

oltre tre anni, ma non più di quattro;

(v)

oltre quattro anni, ma non più di cinque;

e

(vi)

oltre cinque anni.

(b)

Quando il risultato economico dell’entità è influenzato significativamente dal livello della sua esposizione al rischio di tasso di interesse, o da variazioni in tale esposizione, informazioni più dettagliate sono desiderabili. Un’entità quale una banca può indicare, per esempio, il valore contabile di strumenti finanziari suddivisi tra quelli che è contrattualmente previsto giungano a scadenza e quelli che saranno sottoposti a revisione del tasso:

(i)

in un mese o meno dopo la data di riferimento del bilancio;

(ii)

oltre un mese ma non più di tre mesi dopo la data di riferimento del bilancio;

e

(iii)

oltre tre mesi ma non più di dodici dopo la data di riferimento del bilancio.

(c)

Analogamente, l’entità può indicare la sua esposizione al rischio di tasso di interesse su flussi finanziari per mezzo di una tabella che riporti il valore contabile complessivo di gruppi di attività e di passività finanziarie a tasso variabile che giungeranno a scadenza in periodi futuri diversi.

(d)

Le informazioni su tassi di interesse possono essere indicate per singoli strumenti finanziari. Alternativamente, è possibile presentare i tassi di interesse medi ponderati o per scaglioni di tasso per ogni classe di strumento finanziario. L’entità può raggruppare gli strumenti espressi in valute differenti o con rischi di credito sostanzialmente differenti in classi distinte quando tali fattori si traducono in strumenti che hanno tassi di interessi effettivi sostanzialmente differenti.

75.

In alcuni casi, l’entità può essere in grado di fornire informazioni utili sulla sua esposizione al rischio di tasso di interesse indicando l’effetto di una ipotetica variazione del tasso di interesse di mercato sul fair value (valore equo) dei suoi strumenti finanziari e sui futuri risultati economici, e flussi finanziari. Tale informazione può basarsi, per esempio, su un’ipotetica variazione di un punto percentuale (100 punti base) nel tasso di interesse di mercato che si verifichi alla data di riferimento del bilancio. Gli effetti di una variazione dei tassi di interesse includono variazioni degli interessi attivi e passivi relativi agli strumenti finanziari a tasso variabile e proventi e oneri derivanti dalle variazioni nel fair value (valore equo) degli strumenti a tasso fisso. L’analisi di sensitività sui tassi di interesse da indicare può limitarsi agli effetti diretti di una variazione del tasso sugli strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati alla data di riferimento del bilancio, perché gli effetti indiretti di una variazione del tasso sui mercati finanziari e sulle singole entità non possono, di norma, essere previsti con attendibilità. Nella informativa riguardante la sensitività ai tassi di interesse l’entità indica il criterio con il quale ha predisposto l’informativa, incluse le ipotesi significative.

Rischio di credito

76.

Per ciascuna categoria di attività finanziaria e altre esposizioni di credito l’entità deve indicare le informazioni concernenti la sua esposizione al rischio di credito, compresi:

(a)

l’ammontare che, alla data di riferimento del bilancio, meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare il fair value (valore equo) di eventuali garanzie collaterali nel caso in cui le altre parti non adempiano le obbligazioni loro derivanti dagli strumenti finanziari;

e

(b)

le concentrazioni significative di rischio di credito.

77.

Un’entità fornisce informazioni connesse al rischio di credito per permettere agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la misura in cui inadempimenti delle controparti riguardo alle loro obbligazioni potrebbero ridurre l’ammontare dei futuri flussi di cassa derivanti da attività finanziarie in essere alla data di riferimento del bilancio o richiedere flussi di cassa in uscita da altre esposizioni di credito (quali un derivato di credito o una garanzia emessa su obbligazioni di terzi). Tali inadempimenti danno origine a una perdita rilevata nel conto economico dell’entità. Il paragrafo 76 non richiede che l’entità indichi una valutazione della probabilità di perdite future.

78.

L’indicazione degli importi esposti al rischio di credito senza considerare i potenziali recuperi ottenibili dal realizzo delle garanzie collaterali («massima esposizione dell’entità al rischio di credito») ha lo scopo di:

(a)

fornire agli utilizzatori del bilancio una determinazione uniforme dell’importo esposto al rischio di credito per le attività finanziarie e altre esposizioni di credito;

e

(b)

per considerare la possibilità che la massima esposizione a perdite può essere diversa dal valore contabile delle attività finanziarie rilevate alla data di riferimento del bilancio.

79.

Nel caso di attività finanziarie esposte al rischio di credito, il valore delle attività iscritto nello stato patrimoniale, al netto di eventuali accantonamenti per perdite, rappresenta di solito il valore esposto al rischio di credito. Per esempio, nel caso di un interest rate swap iscritto al fair value (valore equo), la massima esposizione alla perdita alla data di riferimento del bilancio è, di solito, il valore contabile perché esso rappresenta il costo di sostituzione dello swap ai tassi correnti di mercato per rimpiazzare lo swap stesso in caso di inadempimento. In tali casi, non è necessaria alcuna informazione ulteriore oltre a quella fornita nello stato patrimoniale. D’altra parte, per l’entità la perdita massima potenziale derivante da alcuni strumenti finanziari può essere significativamente diversa dal loro valore contabile e da altri valori esposti quali il loro fair value (valore equo) o l’importo del capitale. In tali casi per soddisfare le disposizioni del paragrafo 76 (a) sono necessarie informazioni aggiuntive.

80.

Un’attività finanziaria con diritto legale di compensazione con una passività finanziaria non è esposta nello stato patrimoniale al netto della passività a meno che sia inteso che l’adempimento avvenga per il saldo netto o simultaneamente. Ciò non di meno l’entità indica l’esistenza del diritto legale di compensazione quando fornisce le informazioni secondo quanto previsto dal paragrafo 76. Ad esempio, quando l’entità deve ricevere il corrispettivo del realizzo di un’attività finanziaria prima dell’adempimento di una passività finanziaria di ammontare uguale o superiore per la quale l’entità ha un diritto legale di compensazione, l’entità ha la possibilità di esercitare quel diritto di compensazione per evitare di sostenere una perdita nell’ipotesi di inadempimento della controparte. Tuttavia, se l’entità reagisce, o è probabile che reagisca, all’inadempimento prorogando la durata dell’attività finanziaria, esisterebbe un’esposizione al rischio di credito se le nuove condizioni sono tali che la riscossione del corrispettivo è attesa successivamente alla data alla quale la passività sarà estinta. Per informare gli utilizzatori del bilancio dell’ammontare al quale l’esposizione al rischio di credito a un dato momento si è ridotta, l’entità indica l’esistenza e l’effetto del diritto alla compensazione quando ci si attende che l’attività finanziaria sarà realizzata secondo quanto previsto dalle sue clausole contrattuali. Quando la passività finanziaria a fronte della quale esiste un diritto di compensazione sarà estinta prima dell’attività finanziaria, l’entità è esposta al rischio di credito per l’intero valore contabile dell’attività se la controparte non adempie alla sua obbligazione una volta che la passività è stata estinta.

81.

L’entità può aver concluso uno o più accordi quadro di compensazione che hanno lo scopo di mitigare la sua esposizione a perdite su crediti ma che non hanno i requisiti per la compensazione. Quando un accordo quadro di compensazione riduce significativamente il rischio di credito relativo alle attività finanziarie non compensate con passività finanziarie in essere con la stessa controparte, l’entità fornisce informazioni aggiuntive riguardanti gli effetti dell’accordo. Tali informazioni indicano che:

(a)

il rischio di credito relativo alle attività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione è eliminato solo nella misura in cui le passività finanziarie dovute alla stessa controparte saranno estinte dopo il realizzo delle attività;

e

(b)

l’ammontare per il quale l’esposizione complessiva dell’entità al rischio di credito si riduce per mezzo di un accordo quadro di compensazione può variare sostanzialmente in breve tempo dopo la data di riferimento del bilancio, poiché l’esposizione è influenzata da ciascuna operazione rientrante nell’accordo.

È auspicabile che l’entità indichi anche le clausole dei suoi accordi quadro generali di compensazione che determinano la misura della riduzione del suo rischio di credito.

82.

Un’entità può essere esposta al rischio di credito come conseguenza di un’operazione nella quale, per una garanzia finanziaria o un contratto derivato di credito, nel suo bilancio non è stata iscritta alcuna attività finanziaria. La garanzia ad un’obbligazione di terzi crea una passività ed espone il garante al rischio di credito che è considerato nella informativa richiesta dal paragrafo 76.

83.

Le concentrazioni dei rischi di credito sono indicate quando esse non risultano evidenti da altre informazioni riguardanti la natura dell’attività e la situazione-patrimoniale finanziaria dell’entità e si traducono in una rilevante esposizione a perdite nel caso di inadempimento delle controparti. L’identificazione di tali concentrazioni richiede il giudizio della direzione aziendale che considera le circostanze dell’entità e dei suoi debitori. Lo IAS 14 Informativa di settore, fornisce indicazioni utili per identificare i settori di attività e le aree geografiche nelle quali si possono presentare le concentrazioni dei rischi di credito.

84.

Le concentrazioni dei rischi di credito possono derivare dalle esposizioni verso un singolo debitore o verso un gruppo di debitori con caratteristiche similari tali che la loro capacità di adempiere alle loro obbligazioni si ritiene venga influenzata in modo simile dai cambiamenti nelle condizioni economiche o in altre condizioni. Tra le variabili che possono dare origine a una concentrazione di rischi rientrano la natura delle attività intraprese dai debitori, quali il settore operativo, l’area geografica nella quale operano e il livello di solvibilità di gruppi di debitori. Per esempio, un’industria produttrice di impianti per il settore del petrolio e del gas avrà normalmente crediti commerciali derivanti dalle vendite dei suoi prodotti per i quali il rischio di non essere pagata è influenzato dai cambiamenti economici nel settore del petrolio e del gas. Una banca che normalmente concede finanziamenti in ambito internazionale può avere nel proprio portafoglio molti prestiti a nazioni in via di sviluppo e la sua capacità di realizzarli può essere influenzata negativamente dalle condizioni economiche locali.

85.

L’informativa sulle concentrazioni dei rischi di credito comprende una descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione e l’importo della massima esposizione al rischio di credito relativo a tutte le attività finanziarie, che condividono quella caratteristica.

Fair value (valore equo)

86.

Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 90, per ogni categoria di attività e passività finanziarie, l’entità deve indicare il fair value (valore equo) di quella categoria di attività e passività in modo che le permetta di confrontarlo con il valore contabile corrispondente nel bilancio. (Lo IAS 39 fornisce indicazioni per determinare il fair value (valore equo).

87.

Le informazioni sul fair value (valore equo) sono largamente utilizzate nel mondo degli affari per determinare la situazione patrimoniale complessiva dell’entità e per prendere decisioni riguardanti singoli strumenti finanziari. Esse sono anche rilevanti per molte decisioni prese dagli utilizzatori del bilancio perché, in molti casi, riflettono la valutazione dei mercati finanziari sul valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi relativi a uno strumento. Le informazioni sul fair value (valore equo) consentono la comparazione di strumenti finanziari aventi, di fatto, le stesse caratteristiche economiche, indipendentemente dal perché siano posseduti, e da quando e da chi essi siano stati emessi o acquistati. I fair value (valori equi) forniscono un criterio neutro per la valutazione della conduzione gestionale della direzione aziendale, indicando gli effetti delle sue decisioni di acquistare, vendere o possedere attività finanziarie e di sostenere, mantenere o estinguere passività finanziarie. Quando l’entità non valuta nel suo stato patrimoniale un’attività o una passività finanziaria al fair value(valore equo) essa fornisce informazioni supplementari sul fair value (valore equo).

88.

Per strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine, non è necessaria alcuna indicazione sul fair value (valore equo) quando il valore contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo).

89.

Nell’indicare i fair value (valori equi), un’entità raggruppa le attività e le passività finanziarie in classi e le compensa soltanto nella misura in cui i loro valori contabili connessi sono compensati nel bilancio.

90.

Qualora gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale non quotati o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro fair value (valore equo) non può essere determinato attendibilmente, tale fatto deve essere illustrato unitamente alla descrizione degli strumenti finanziari, al loro valore contabile, a una spiegazione del motivo per cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente e, se possibile, l’ intervallo di valori entro il quale è altamente probabile che la stima di fair value (valore equo) sia compresa. Inoltre, nel caso in cui siano vendute attività finanziarie il cui fair value (valore equo) precedentemente non poteva essere attendibilmente valutato, deve essere data informazione del fatto, con indicazione del loro valore contabile al momento della vendita e dell’importo dell’utile o perdita rilevato.

91.

Qualora gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale non quotati o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 perché i loro fair value (valori equi) non possono essere determinati attendibilmente, non è necessario indicare le informazioni relative al fair value (valore equo) come stabilito nei paragrafi 86 e 92. Invece, vengono fornite informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di tali attività e passività finanziarie e il loro fair value (valore equo). Oltre alla spiegazione delle principali caratteristiche degli strumenti finanziari connesse alla determinazione del loro valore e la ragione per non indicare i fair value (valori equi) sono fornite informazioni sufficienti sul mercato di tali strumenti. In alcuni casi le clausole contrattuali e le condizioni generali degli strumenti illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 60 possono fornire informazioni sufficienti. Quando la direzione aziendale ha una base ragionevole per farlo, essa può riportare la sua opinione sul rapporto tra il fair value (valore equo) e il valore contabile delle attività e delle passività finanziarie per le quali non è possibile determinare attendibilmente il fair value (valore equo).

92.

Un’entità deve indicare:

(a)

i metodi e le principali assunzioni applicati nella determinazione dei fair value (valore equo) di attività e passività finanziarie distintamente per classi principali di attività e passività finanziarie. (Il paragrafo 55 fornisce indicazioni per la determinazione di classi di attività finanziarie).

(b)

se i fair value (valori equi) di attività e passività finanziarie sono determinati direttamente, totalmente o parzialmente, con riferimento alle quotazioni del prezzo pubblicate in un mercato attivo o sono stimati utilizzando una tecnica di valutazione (vedere IAS 39 paragrafi AG71-AG79).

(c)

se il proprio bilancio include strumenti finanziari valutati ai fair value (valori equi) determinati, totalmente o in parte, utilizzando una tecnica di valutazione basata su presupposti che non sono supportati da prezzi o tassi di mercato osservabili. Qualora la modifica di uno qualsiasi di tali presupposti in un’alternativa ragionevolmente possibile risultasse in un fair value (valore equo) molto diverso, l’entità deve dichiarare questo fatto e indicare l’effetto sul fair value (valore equo) di una gamma di presupposti alternativi ragionevolmente possibili. A questo scopo, la significatività deve essere valutata con riferimento al risultato economico e alle attività e passività totali.

(d)

l’importo totale della variazione in fair value (valore equo) stimata utilizzando una tecnica di valutazione che è stata rilevata nel conto economico nel corso dell’esercizio.

93.

L’informativa riguardante il fair value (valore equo) include l’indicazione del metodo utilizzato nella determinazione del fair value (valore equo) e le principali ipotesi assunte per la sua applicazione. Per esempio, un’entità fornisce informazioni sulle ipotesi fatte relativamente ai rimborsi anticipati, ai tassi di perdita su crediti e ai tassi di interesse e di sconto, se significativi.

Altre informazioni integrative

Eliminazione contabile

94.

(a)

Un’entità può avere trasferito un’attività finanziaria (vedere paragrafo 18 dello IAS 39) o stipulato il tipo di accordo descritto nel paragrafo 19 dello IAS 39 in modo tale che l’accordo non possa essere qualificato come trasferimento di un’attività finanziaria. Qualora l’entità continua a rilevare l’intera attività ovvero continua a rilevare l’attività nella misura del suo coinvolgimento residuo (vedere IAS 39, paragrafi 29 e 30) essa deve indicare per ogni classe di attività finanziaria:

(i)

la natura delle attività;

(ii)

la natura dei rischi e benefici della proprietà ai quali l’entità rimane esposta;

(iii)

quando l’entità continua a rilevare l’intera attività, i valori contabili dell’ attività e della passività associata;

e

(iv)

quando l’entità continua a rilevare l’attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, l’ammontare totale dell’attività, l’ammontare dell’attività che l’entità continua a rilevare e il valore contabile della passività associata.

Garanzie

94.

(b)

L’entità deve indicare il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività, il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia per passività potenziali, e (secondo quanto previsto dai paragrafi 60(a) e 63(g)) qualsiasi clausola e condizione generale rilevante connessa alle attività date in garanzia.

(c)

Quando l’entità ha accettato una garanzia che le è consentito di vendere o ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del possessore della garanzia, essa deve indicare:

(i)

il fair value (valore equo) della garanzia accettata (attività finanziarie e non finanziarie);

(ii)

il fair value (valore equo) di una tale garanzia venduta o ridata in garanzia e se l’entità è obbligata a restituirla;

e

(iii)

qualsiasi clausola e condizione generale rilevanti associate all’utilizzo di questa garanzia (secondo quanto previsto dai paragrafi 60(a) e 63(g)).

Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli

94.

(d)

Qualora l’entità ha emesso uno strumento che contiene una componente sia di passività sia rappresentativa di capitale (vedere paragrafo 28) e lo strumento ha caratteristiche di derivato incorporato multiplo i cui valori sono interdipendenti (quali uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l’esistenza di tali caratteristiche e il tasso di interesse effettivo sulla componente di passività (escluso qualsiasi derivato incorporato che sia contabilizzato separatamente).

Attività e passività finanziarie a fair value (valore equo) rilevato a conto economico (vedere inoltre paragrafo AG40)

94.

(e)

L’entità deve indicare i valori contabili di attività e passività finanziarie che:

(i)

sono classificate come possedute per essere negoziate;

e

(ii)

erano, fino al momento della rilevazione iniziale, designate dall’entità come attività e passività finanziarie a fair value (valore equo) rilevato a conto economico (per es. quelli che non sono strumenti finanziari classificati come posseduti per essere negoziati).

(f)

Qualora l’entità ha designato una passività finanziaria a fair value (valore equo) rilevato a conto economico, essa deve indicare:

(i)

l’ammontare della variazione nel suo fair value (valore equo) che non è attribuibile a variazione nel tasso di interesse di riferimento (per esempio LIBOR);

e

(ii)

la differenza tra il suo valore contabile e l’importo che l’entità dovrebbe pagare alla scadenza, al possessore dell’obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.

Riclassificazione

94.

(g)

Qualora l’entità ha riclassificato un’attività finanziaria come un’attività valutata al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value (vedere IAS 39, paragrafo 54), essa deve indicare la ragione per tale riclassificazione.

Conto economico e patrimonio netto

94.

(h)

Un’entità deve indicare gli importi significativi di proventi, oneri e utili e perdite originati da attività e passività finanziarie, sia se rilevati a conto economico sia come componente separata del patrimonio netto. A questo scopo, l’informativa deve includere almeno i seguenti elementi:

(i)

gli interessi attivi e passivi complessivi (calcolati utilizzando il metodo dell’interesse effettivo) per le attività e passività finanziarie che non sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

(ii)

per le attività finanziarie disponibili alla vendita, l’ammontare delle plusvalenze/minusvalenze rilevate direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio e l’ammontare girato dal patrimonio netto al conto economico dell’esercizio;

e

(iii)

l’ammontare dell’importo degli interessi maturati su attività finanziarie che hanno subito una perdita per riduzione durevole del valore, secondo quanto previsto dallo IAS 39, paragrafo AG93.

Riduzione durevole di valore

94.

(i)

Un’entità deve indicare la natura e l’importo di ogni perdita per riduzione durevole di valore rilevata nel conto economico per un’attività finanziaria, separatamente per ciascuna significativa classe di attività finanziaria (il paragrafo 55 fornisce una guida per la determinazione delle classi di attività finanziarie).

Inadempienze e violazioni

94.

(j)

In riferimento a qualsiasi inadempienza nel corso dell’esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, interessi, piano d’ammortamento o rimborsi relativi a debiti finanziari rilevati alla data di riferimento del bilancio e qualsiasi altra violazione nel corso d’esercizio di contratti di finanziamento quando tali violazioni possono permettere al finanziatore di richiedere il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate, alla, o prima della data di riferimento del bilancio), un’entità deve indicare:

(i)

i dettagli di tali violazioni;

(ii)

gli importi rilevati alla data di riferimento del bilancio relativi ai finanziamenti passivi sui quali si sono verificate violazioni;

e

(iii)

in riferimento a importi indicati sotto (ii), se l’inadempienza è stata sanata o le condizioni dei finanziamenti passivi sono state rinegoziate prima della data in cui il bilancio sia stato autorizzato per la pubblicazione.

95.

Al fine di presentare informazioni sulle violazioni di contratti di finanziamento secondo quanto previsto dal paragrafo 94 (j), i finanziamenti passivi includono titoli di debito emessi e passività finanziarie diverse da debiti verso fornitori a breve termine in condizioni di credito normali. Quando tale violazione si verifica nel corso dell’esercizio, e la violazione non è stata sanata o le clausole del finanziamento passivo non sono state rinegoziate alla data di riferimento del bilancio, l’effetto della violazione sulla classificazione della passività come corrente o non corrente è determinato secondo le disposizioni dello IAS 1.

Data di entrata in vigore

96.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. L’entità non deve applicare il presente Principio per esercizi antecedenti al 1o gennaio 2005 a meno che l’entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003). Qualora l’entità applichi il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

97.

Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente.

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

98.

Il presente Principio sostituisce IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e Informazioni integrative rivisto nella sostanza nel 2000.

99.

Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:

(a)

SIC-5 Classificazione degli strumenti finanziari — Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell’emittente;

(b)

SIC-16 Capitale sociale — Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di capitale (Azioni proprie);

e

(c)

SIC-17 Capitale — Patrimonio netto-Costi di un’operazione di capitale.

100.

Il presente Principio ritira la bozza SIC Interpretazione D34 Strumenti finanziari-Strumenti o Diritti convertibili dal possessore.


(1)  Nel presente Principio, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).

APPENDICE

Guida Applicativa IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative

L’ appendice costituisce parte integrante del Principio.

AG1.

Questa guida applicativa illustra l’applicazione di particolari aspetti del Principio.

AG2.

Il presente Principio non tratta la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari. Le disposizioni concernenti la rilevazione e la valutazione delle attività e passività finanziarie sono contenute nello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Definizioni (paragrafi 11-14)

Attività e Passività finanziarie

AG3.

La moneta (disponibilità liquide) è un’attività finanziaria in quanto rappresenta il mezzo di scambio e per questo è la base sulla quale tutte le operazioni sono misurate e rilevate nel bilancio. Un deposito di disponibilità liquide in una banca o in un’analoga istituzione finanziaria è un’attività finanziaria perché rappresenta il diritto contrattuale per il depositante a ottenere disponibilità liquide dall’istituto o a emettere un assegno o uno strumento analogo in favore di un creditore attingendo al deposito per il pagamento di una passività finanziaria.

AG4.

Esempi comuni di attività finanziarie che rappresentano un diritto contrattuale a ricevere in futuro disponibilità liquide e di corrispondenti passività finanziarie che rappresentano un’obbligazione contrattuale a consegnare in futuro disponibilità liquide sono:

(a)

crediti verso clienti e debiti verso fornitori;

(b)

effetti attivi e passivi;

(c)

crediti e debiti per prestiti;

e

(d)

crediti e debiti per titoli obbligazionari.

In ciascun caso, il diritto contrattuale di una parte a ricevere (o l’obbligazione a pagare) disponibilità liquide corrisponde all’obbligazione a pagare (o al diritto a ricevere) dell’altra parte.

AG5.

Un altro tipo di strumento finanziario è quello per il quale il beneficio economico che deve essere ricevuto o consegnato è una attività finanziaria diversa dalle disponibilità liquide. Ad esempio, un effetto pagabile in titoli di Stato conferisce al possessore il diritto contrattuale a ricevere e all’emittente l’obbligazione contrattuale a consegnare titoli di Stato, non disponibilità liquide. I titoli obbligazionari sono attività finanziarie perché rappresentano obbligazioni dell’autorità emittente a pagare disponibilità liquide. L’effetto costituisce, perciò, un’attività finanziaria per il possessore e una passività finanziaria per l’emittente.

AG6.

Titoli di debito «irredimibili», (quali i titoli obbligazionari «irredimibili», obbligazioni e certificati di deposito), procurano, di norma, al possessore il diritto contrattuale a ricevere pagamenti in conto interessi a date fisse che si estendono nel futuro, senza diritto alla restituzione del capitale o con questo diritto soggetto a condizioni che lo rendono molto improbabile o molto lontano nel tempo. Per esempio, l’entità può emettere uno strumento finanziario in base al quale dovrà effettuare, in perpetuo pagamenti annuali equivalenti a un tasso d’interesse dichiarato dell’8 per cento applicato al valore nominale o capitale di CU1 000. (1) Assumendo che l’ 8 per cento sia il tasso d’ interesse di mercato per lo strumento nel momento in cui questo è emesso, l’emittente si assume un’obbligazione contrattuale a effettuare un flusso di pagamenti di interessi futuri aventi un fair value (valore equo) (valore attuale) di CU1 000 al momento della rilevazione iniziale. Il possessore e l’emittente dello strumento detengono rispettivamente un’attività e una passività finanziaria.

AG7.

Un diritto o obbligo contrattuale a ricevere, consegnare o scambiare strumenti finanziari è di per sé uno strumento finanziario. Una serie continua di diritti o obblighi contrattuali è qualificabile come uno strumento finanziario se in conclusione porterà all’incasso o al pagamento di disponibilità liquide o all’acquisizione o emissione di uno strumento rappresentativo di capitale.

AG8.

La capacità di esercitare un diritto contrattuale o l’obbligo di soddisfare un impegno contrattuale può essere assoluta o può essere subordinata all’accadimento di un fatto futuro. Per esempio, una garanzia finanziaria rappresenta un diritto contrattuale del finanziatore a ricevere disponibilità liquide dal garante e una corrispondente obbligazione contrattuale del garante stesso a pagare il finanziatore se il mutuatario non adempie. Il diritto e l’obbligo contrattuale esistono a causa di un’operazione o di un evento precedenti (assunzione della garanzia) anche se la capacità del finanziatore di esercitare il suo diritto e l’obbligo per il garante di adempiere il suo impegno sono entrambi subordinati a una futura inadempienza da parte del mutuatario. Un diritto e un’obbligazione potenziali soddisfano la definizione di attività e di passività finanziarie anche se tali attività e passività non sono sempre rilevate nel bilancio.

AG9.

Secondo quanto previsto dallo IAS 17 Leasing, un leasing finanziario è considerato prima di tutto un diritto del locatore a ricevere, e un’obbligazione del locatario a pagare, un flusso di pagamenti che sono sostanzialmente gli stessi dei pagamenti misti di capitale e interessi in un contratto di finanziamento. Il locatore contabilizza il suo investimento per l’ammontare riscuotibile in base al contratto di leasing piuttosto che il bene locato come tale. Un leasing operativo, invece, è considerato prima di tutto come un contratto incompleto che impegna il locatore a fornire l’utilizzo di un bene in esercizi futuri in cambio di un corrispettivo assimilabile a un compenso per un servizio. Il locatore continua a contabilizzare il bene locato come tale piuttosto che qualsiasi ammontare riscuotibile in futuro in dipendenza del contratto. Di conseguenza, un leasing finanziario è ritenuto uno strumento finanziario mentre un leasing operativo non è ritenuto uno strumento finanziario (a eccezione di quanto riguarda i pagamenti singoli dovuti e pagabili correntemente).

AG10.

Attività materiali (quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari), beni presi in locazione e attività immateriali (quali brevetti e marchi) non rappresentano attività finanziarie. Il controllo di tali attività materiali e immateriali crea un’opportunità di generare un flusso in entrata di disponibilità liquide o di un’attività finanziaria, ma non genera un diritto attuale a ricevere disponibilità liquide o un’attività finanziaria.

AG11.

Attività (quali costi anticipati) per le quali il beneficio economico futuro è rappresentato dal ricevimento di beni o servizi piuttosto che dal diritto a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie, non sono attività finanziarie. Analogamente, elementi quali i ricavi differiti e la maggior parte degli impegni per assistenza in garanzia non rappresentano passività finanziarie poiché il flusso in uscita di benefici economici loro associati consiste nella consegna di beni e nella prestazione di servizi piuttosto che in un’obbligazione contrattuale a pagare disponibilità liquide o altre attività finanziarie.

AG12.

Le passività o le attività che non hanno natura contrattuale, (quali le imposte sul reddito derivanti dall’applicazione di disposizioni normative imposte dai governi), non rappresentano attività o passività finanziarie. La contabilizzazione delle imposte sul reddito è trattata nello IAS 12 Imposte sul reddito. Analogamente, le obbligazioni implicite, come definite nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, non derivano da contratti e non rappresentano passività finanziarie.

Strumenti rappresentativi di capitale

AG13.

Esempi di strumenti rappresentativi di capitale includono azioni ordinarie non soggette ad opzione di vendita, alcuni tipi di azioni privilegiate (vedere paragrafi AG25 e AG26), e garanzie od opzioni d’acquisto emesse che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette ad opzione di vendita dell’entità emittente in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria. L’obbligazione di un’entità a emettere o ad acquistare un determinato numero di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità. Tuttavia, se un tale contratto contiene un’obbligazione per l’entità a corrispondere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, dà inoltre origine a una passività per il valore attuale dell’importo rimborsabile (vedere paragrafo AG27(a)). Un emittente di azioni ordinarie non soggette ad opzione di vendita si assume una passività quando agisce formalmente per effettuare una distribuzione e diventa legalmente obbligato nei confronti degli azionisti a farlo. Questo può succedere in seguito alla delibera di distribuzione di un dividendo o quando l’entità viene messa in liquidazione e le eventuali attività restanti dopo l’estinzione delle passività possono essere ripartite tra gli azionisti.

AG14.

Un’opzione di riacquisto o altro contratto simile acquistato da un’entità che dia il diritto a riacquistare un determinato numero di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare predeterminato di disponibilità liquide o altra attività finanziaria non rappresenta un’attività finanziaria dell’entità. Invece, eventuali corrispettivi pagati per tale contratto vengono dedotti dal patrimonio netto.

Strumenti finanziari derivati

AG15.

Gli strumenti finanziari comprendono sia strumenti primari (quali crediti, debiti e strumenti rappresentativi di capitale) sia strumenti finanziari derivati (quali opzioni finanziarie, contratti «future» e a termine, interest rate swap e currency swap). Gli strumenti finanziari derivati soddisfano la definizione di strumento finanziario e, di conseguenza, rientrano nell’ambito di applicazione di questo Principio.

AG16.

Gli strumenti finanziari derivati generano diritti e obbligazioni che hanno come effetto il trasferimento tra le parti contraenti di uno o più dei rischi finanziari inerenti a un sottostante strumento finanziario primario. All’inizio del contratto gli strumenti finanziari derivati procurano a una parte un diritto contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli, o un’obbligazione contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Tuttavia, generalmente (2) non comportano un trasferimento del sottostante strumento finanziario primario all’inizio del contratto e né tale trasferimento avviene necessariamente alla scadenza del contratto. Alcuni strumenti incorporano sia un diritto che un’obbligazione a effettuare uno scambio. Poiché le condizioni dello scambio sono stabilite all’emissione dello strumento derivato, al variare dei prezzi nei mercati finanziari quelle condizioni possono diventare sia favorevoli che sfavorevoli.

AG17.

Un’opzione di acquisto o di vendita a scambiare attività o passività finanziarie (per es. strumenti finanziari diversi dagli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente) conferisce al possessore il diritto a ottenere benefici economici futuri derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante il contratto. Viceversa, l’emittente di un’opzione assume un’obbligazione a privarsi di potenziali benefici economici futuri o a sopportare perdite potenziali di benefici economici derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante. Il diritto contrattuale del possessore e l’obbligazione dell’emittente soddisfano rispettivamente la definizione di attività e di passività finanziaria. Lo strumento finanziario sottostante a un contratto di opzione può essere qualsiasi attività finanziaria, comprese azioni di altre entità e gli strumenti fruttiferi di interessi. Un’opzione può richiedere all’emittente di emettere un titolo di debito piuttosto che di trasferire un’attività finanziaria ma, se l’opzione fosse esercitata, lo strumento sottostante all’opzione costituirebbe un’attività finanziaria del possessore. Il diritto di opzione del possessore a scambiare l’attività finanziaria a condizioni potenzialmente favorevoli e l’obbligazione dell’emittente a scambiare l’attività finanziaria a condizioni potenzialmente sfavorevoli sono distinti dall’attività finanziaria sottostante che deve essere scambiata a seguito dell’esercizio dell’opzione. La natura del diritto del possessore e dell’obbligazione dell’emittente non è influenzata dalla probabilità che l’opzione sia esercitata.

AG18.

Un altro esempio di strumento finanziario derivato è un contratto a termine da regolare tra sei mesi nel quale una parte (l’acquirente) promette di consegnare CU1 000 000 in contanti in cambio di CU1 000 000 di valore nominale di titoli di Stato a tasso fisso, e l’altra parte (il venditore) promette di consegnare titoli di Stato a tasso fisso di un valore nominale pari a CU1 000 000 in cambio di CU1 000 000 in contanti. Durante i sei mesi entrambe le parti hanno un diritto e un’obbligazione contrattuale a scambiare strumenti finanziari. Se il prezzo di mercato dei titoli di Stato supera il valore di CU1 000 000, le condizioni saranno favorevoli per l’acquirente e sfavorevoli per il venditore; se il prezzo di mercato scende al di sotto di CU1 000 000 vi sarà la situazione opposta. L’acquirente ha un diritto contrattuale (un’attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un’opzione di acquisto posseduta e un’obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all’obbligazione derivante da un’opzione di vendita emessa; il venditore ha un diritto contrattuale (un’attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un’opzione di vendita posseduta e un’obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all’obbligazione derivante da un’opzione di acquisto emessa. Come avviene con le opzioni, questi diritti e obbligazioni contrattuali costituiscono attività e passività finanziarie separate e distinte dagli strumenti finanziari sottostanti (i titoli obbligazionari e le disponibilità liquide che devono essere scambiati). Entrambe le parti di un contratto a termine hanno un’obbligazione ad adempiere alla scadenza convenuta mentre l'esecuzione in un contratto di opzione interviene solo se e quando il possessore dell'opzione sceglie di esercitarla.

AG19.

Molti altri tipi di strumenti derivati incorporano un diritto o un’obbligazione a effettuare uno scambio futuro, quali gli swap su tassi di interesse e su valute, interest rate caps collars e floors, impegni all’erogazione di finanziamenti, linee di appoggio per l’emissione di titoli e lettere di credito. Un interest rate swap può essere concepito come una variante di contratto a termine nel quale le parti stabiliscono di effettuare scambi futuri di ammontari di disponibilità liquide, con un ammontare calcolato in riferimento a un tasso di interesse variabile e l’altro in riferimento a un tasso di interesse fisso. I contratti future rappresentano un’altra variante dei contratti a termine dai quali differiscono essenzialmente perché sono standardizzati e negoziati su un mercato.

Contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari (paragrafi 8-10)

AG20.

I contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari non soddisfano la definizione di strumento finanziario perché il diritto contrattuale di una parte a ricevere un’attività o un servizio non finanziario e la corrispondente obbligazione dell’altra parte non stabiliscono un diritto o un’obbligazione attuale dell’una o dell’altra parte a ricevere, consegnare o scambiare un’attività finanziaria. Per esempio, i contratti che prevedono l’adempimento mediante ricevimento o consegna di un bene non finanziario (quale un’opzione, un future o un contratto a termine su argento) non sono strumenti finanziari. Molti contratti su materie prime sono di questo tipo. Alcuni sono standardizzati nella forma e negoziati in mercati organizzati nello stesso modo di alcuni strumenti finanziari derivati. Ad esempio, un contratto future su materie prime può essere prontamente acquistato e venduto per contanti perché è quotato in una borsa e può essere scambiato molte volte. Tuttavia, le parti che acquistano e vendono il contratto negoziano, di fatto, la materia prima sottostante. La capacità di acquistare o vendere in contanti un contratto su materie prime, la facilità con la quale esso può essere acquistato o venduto e la possibilità di negoziare il regolamento in contanti a fronte dell’obbligazione a ricevere o consegnare la materia prima non modificano la natura fondamentale del contratto in modo tale da originare uno strumento finanziario. Nonostante ciò, alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari che possono essere estinti tramite disponibilità liquide o scambiando strumenti finanziari, o in cui l’elemento non finanziario è prontamente convertibile in contanti, rientrano nell’ambito del presente Principio come se fossero strumenti finanziari (vedere paragrafo 8).

AG21.

Un contratto che comporta il ricevimento o la consegna di attività materiali non dà luogo a un’attività finanziaria per una parte e una passività finanziaria per l’altra, a meno che qualsiasi pagamento connesso sia differito oltre la data di consegna del bene. Questo è il caso dell’acquisto o della vendita di merci a credito.

AG22.

Alcuni contratti sono collegati a materie prime ma non comportano adempimenti tramite il ricevimento o la consegna di materie prime. Essi prevedono l’adempimento tramite pagamenti in contanti che sono determinati nel contratto secondo una formula piuttosto che tramite il pagamento di ammontari stabiliti. Ad esempio, il valore capitale di un titolo obbligazionario può essere determinato applicando il prezzo di mercato del petrolio prevalente alla scadenza del titolo a una quantità fissata di petrolio. Il capitale è indicizzato in riferimento al prezzo di una materia prima, ma è regolato solo in contanti. Un tale contratto costituisce uno strumento finanziario.

AG23.

La definizione di strumento finanziario comprende anche i contratti che originano un’attività o una passività non finanziaria in aggiunta a un’attività o a una passività finanziaria. Tali strumenti finanziari spesso danno a una parte l’opzione a scambiare un’attività finanziaria con un’attività non finanziaria. Ad esempio, un titolo obbligazionario collegato al petrolio può dare al possessore il diritto a ricevere un flusso di pagamenti di interessi fissi periodici e un ammontare fisso di disponibilità liquide alla scadenza, con l’opzione di scambiare il valore capitale con una quantità stabilita di petrolio. Il vantaggio nell’esercitare questa opzione varierà nel tempo in base al fair value (valore equo) del petrolio relativamente al rapporto di cambio tra le disponibilità liquide e il petrolio (il prezzo di scambio) previsto dal titolo obbligazionario. Le intenzioni del possessore del titolo obbligazionario in merito all’esercizio dell’opzione non influiscono sulla sostanza delle attività che lo compongono. L’attività finanziaria del possessore e la passività finanziaria dell’emittente rendono il titolo obbligazionario uno strumento finanziario indipendentemente dagli altri tipi di attività e di passività pure generate.

AG24.

Sebbene il presente Principio non sia stato elaborato per essere applicato alle materie prime o ad altri contratti che non soddisfano la definizione di strumento finanziario o rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 8, le entità possono ritenere appropriato applicare a tali contratti le informazioni integrative richieste dal presente Principio.

Esposizione in bilancio

Passività e patrimonio netto (paragrafi 15-27)

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria (paragrafi 17–20)

AG25.

Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un’azione privilegiata rappresenta una passività o uno strumento rappresentativo di capitale, l’emittente valuta i diritti specifici incorporati nell’azione per poter determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività finanziaria. Per esempio, un’azione privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del possessore contiene una passività finanziaria perché l’emittente ha un’obbligazione a trasferire attività finanziarie al possessore dell’azione. La potenziale incapacità di un emittente di soddisfare un’obbligazione a rimborsare un’azione privilegiata quando è contrattualmente obbligato a farlo, sia essa dovuta a una mancanza di fondi, a vincoli statutari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l’obbligazione. Un’opzione dell’emittente a rimborsare le azioni in cambio di disponibilità liquide non soddisfa la definizione di passività finanziaria perché l’emittente non ha un’obbligazione effettiva a trasferire attività finanziarie agli azionisti. In questo caso, il rimborso delle azioni avviene unicamente a discrezione dell’emittente. Un’obbligazione può sorgere, tuttavia, quando l’emittente delle azioni esercita la sua opzione, solitamente notificando formalmente agli azionisti l’intenzione di rimborsare le azioni.

AG26.

Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti a esse incorporate. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate, sia cumulative che non cumulative, avvengono a discrezione dell’emittente le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale. La classificazione di un’azione privilegiata come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è interessata da, per esempio:

(a)

una storia di riparto degli utili dell’entità;

(b)

l’intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;

(c)

il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell’emittente se le distribuzioni non sono effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie se i dividendi non vengono pagati sulle azioni privilegiate);

(d)

l’importo delle riserve dell’emittente;

(e)

le aspettative di un emittente relative ad un utile o una perdita nell’esercizio;

o

(f)

la capacità o incapacità dell’emittente di influenzare l’importo del suo utile o perdita d’esercizio.

Estinzione tramite propri strumenti rappresentativi di capitale (paragrafo 21-24)

AG27.

I seguenti esempi illustrano come classificare diversi tipi di contratti sui propri strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente:

(a)

Un contratto che sarà regolato dall’entità ricevendo o consegnando un quantitativo fisso di azioni proprie senza corrispettivo futuro, o scambiando un quantitativo fisso di azioni proprie contro un quantitativo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, è uno strumento rappresentativo di capitale. Di conseguenza, eventuali corrispettivi ricevuti o pagati per un tale contratto vengono aggiunti o dedotti direttamente dal patrimonio netto. Un esempio è un’opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso delle azioni dell’entità in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide. Tuttavia, se il contratto richiede che l’entità acquisti (riscatti) le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria a una data prestabilita o determinabile o su richiesta, l’entità rileva anche una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso. Un esempio è l’obbligo di un’entità in un contratto a termine di riacquistare un numero fisso di proprie azioni in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide.

(b)

L’obbligo di un’entità ad acquistare le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso anche se il numero di azioni che l’entità è obbligata a riacquistare non è fisso o se l’obbligazione è subordinata alla circostanza che la controparte eserciti il diritto al riscatto. Un esempio di un’obbligazione condizionale è un’opzione emessa che richiede che l’entità riacquisti le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide se la controparte esercita l’opzione.

(c)

Un contratto che sarà estinto tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria è un’attività finanziaria o una passività finanziaria anche se l’importo di denaro o di altra attività finanziaria che sarà ricevuta o consegnata si basa sulle oscillazioni del prezzo di mercato del capitale dell’entità. Un esempio è un’opzione di acquisto di azione estinta tramite disponibilità liquide nette.

(d)

Un contratto che verrà estinto dall’entità tramite un quantitativo variabile di azioni proprie il cui valore è pari a un importo predeterminato o a un importo basato sulle variazioni in una variabile sottostante (per es. prezzo di materie prime) è un’attività o una passività finanziaria. Un esempio è un’opzione emessa per l’acquisto di oro che, se esercitata, è estinta dall’entità con propri strumenti rappresentativi di capitale consegnando un quantitativo di strumenti equivalente al valore del contratto di opzione. Tale contratto è un’attività o un passività finanziaria anche se la variabile sottostante rappresenta il prezzo dell’azione dell’entità piuttosto che dell’oro. Analogamente, un contratto che sarà estinto tramite un quantitativo fisso di azioni proprie dell’entità, i cui relativi diritti saranno modificati in modo che il valore di regolamento sia uguale a un importo predeterminato o un importo basato sulle variazioni in una variabile sottostante, è un’attività o una passività finanziaria.

Clausole di potenziale adempimento (paragrafo 25)

AG28.

Il Paragrafo 25 richiede che se una parte di una clausola di potenziale adempimento potrebbe richiedere il regolamento tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o in un modo tale che lo strumento sia considerato una passività finanziaria) non è autentica, la clausola di estinzione non influisce sulla classificazione di uno strumento finanziario. Quindi, un contratto che richieda il regolamento tramite disponibilità liquide o un quantitativo variabile di azioni proprie dell’entità soltanto al verificarsi di un evento che sia estremamente raro, molto insolito e molto improbabile che accada è uno strumento rappresentativo di capitale. Analogamente il regolamento tramite un quantitativo fisso di azioni proprie può essere contrattualmente precluso in circostanze che sono al di fuori del controllo dell’entità, ma se queste circostanze non hanno una possibilità oggettiva di verificarsi, la classificazione come strumento rappresentativo di capitale è corretta.

Trattamento nel Bilancio consolidato

AG29.

Nel bilancio consolidato, un’entità presenta quote di pertinenza di terzi – ossia interessenze di terzi nel patrimonio netto e l’utile delle proprie controllate – secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio e IAS 27 Bilancio consolidato e separato. Quando si classifica uno strumento finanziario (o una componente di esso) nel bilancio consolidato, l’entità considera tutte le clausole e le condizioni generali concordate tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento nel determinare se il gruppo nel suo complesso ha l’obbligo di consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria in riferimento allo strumento o di estinguerlo in modo che rientri nella categoria delle passività. Quando una controllata in un gruppo emette uno strumento finanziario e una capogruppo o altra entità del gruppo accetta ulteriori condizioni direttamente con i possessori dello strumento (per es. una garanzia), il gruppo potrebbe non avere discrezionalità sulle distribuzioni o sul rimborso. Sebbene la controllata possa classificare correttamente lo strumento nel proprio bilancio senza considerare queste ulteriori condizioni, l’effetto di altri accordi tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento viene considerato per assicurare che il bilancio consolidato rifletta i contratti e le operazioni sottoscritte dal gruppo nel suo complesso. Nella misura in cui esiste una tale obbligazione o clausola di adempimento, lo strumento (o il suo componente soggetto all’obbligazione) è classificato come una passività finanziaria nel bilancio consolidato.

Strumenti finanziari composti (paragrafi 28-32)

AG30.

Il Paragrafo 28 si applica soltanto agli emittenti di strumenti finanziari composti non derivati. Il paragrafo 28 non tratta gli strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore. Lo IAS 39 tratta la separazione dei derivati incorporati dal punto di vista del possessore di strumenti finanziari composti che contengono caratteristiche di debito e di capitale.

AG31.

Una forma comune di strumento finanziario composto è un titolo di debito con opzione di conversione incorporata, quale un titolo obbligazionario convertibile in azioni ordinarie dell’emittente e senza altre eventuali caratteristiche di derivato incorporato. Il paragrafo 28 richiede che l’emittente di tale strumento finanziario presenti in bilancio le componenti di passività e di capitale distintamente, come segue:

(a)

L’obbligazione dell’emittente a effettuare pagamenti periodici di interessi e capitale rappresenta una passività finanziaria che esiste fino al momento della conversione dello strumento. Al momento della rilevazione iniziale, il fair value (valore equo) della componente di passività è il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti contrattualmente attualizzati al tasso di interesse prevalente sul mercato in quel momento per strumenti aventi un rischio di credito similare che forniscono sostanzialmente gli stessi flussi finanziari, alle stesse condizioni, ma senza l’opzione di conversione.

(b)

Lo strumento rappresentativo di capitale è l’opzione incorporata per convertire la passività in capitale dell’emittente. Il fair value (valore equo) dell’opzione comprende il suo valore temporale e il suo valore intrinseco, se esistente. Questa opzione ha valore al momento della rilevazione iniziale anche quando è «out of the money».

AG32.

Alla conversione di uno strumento convertibile giunto a scadenza, l’entità elimina la componente di passività e rileva tale componente come capitale. La componente originale di capitale rimane come capitale (anche se può essere trasferito da una voce ad un’altra all’interno del patrimonio netto). Non c’è utile o perdita della conversione a scadenza.

AG33.

Quando un’entità estingue uno strumento convertibile prima della scadenza attraverso un rimborso o riacquisto anticipato in cui i privilegi della conversione originale rimangono immutati, l’entità ripartisce i corrispettivi pagati ed eventuali costi dell’operazione per il riacquisto o il rimborso tra le componenti di passività e di capitale dello strumento alla data dell’operazione. Il metodo utilizzato nel ripartire il corrispettivo pagato e i costi dell’operazione tra le separate componenti è conforme a quello utilizzato nella ripartizione originaria tra le separate componenti dei corrispettivi ricevuti dall’entità quando lo strumento convertibile è stato emesso, secondo quanto previsto dai paragrafi 28-32.

AG34.

Una volta effettuata la ripartizione del corrispettivo, l’eventuale utile o perdita risultante è trattata secondo i principi contabili applicabili alla relativa componente, come segue:

(a)

l’importo dell’utile o della perdita relativi alla componente di passività è rilevato nel conto economico;

e

(b)

l’importo del corrispettivo relativo alla componente di capitale è rilevato nel patrimonio netto.

AG35.

Un’entità può modificare le condizioni di uno strumento convertibile per incentivare una conversione anticipata, per esempio offrendo un tasso di conversione più favorevole o pagando un ulteriore corrispettivo nell’evento di una conversione precedente una data specificata. La differenza, alla data in cui le condizioni sono modificate, tra il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore riceve alla conversione dello strumento alle nuove condizioni rettificate e il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore avrebbe ricevuto secondo le originali condizioni è rilevata come una perdita nel conto economico.

Azioni proprie (paragrafi 33 e 34)

AG36.

I propri strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente non sono rilevati come un’attività finanziaria indipendentemente dal motivo per cui sono riacquistati. Il paragrafo 33 richiede che un’entità che riacquisti i propri strumenti rappresentativi di capitale deduca tali strumenti dal patrimonio netto. Tuttavia, quando un’entità possiede il proprio capitale per conto di altri, per es. un’istituzione finanziaria che possieda il proprio capitale per conto di un cliente, esiste un rapporto di agenzia e come risultato tali partecipazioni non vanno incluse nello stato patrimoniale dell’entità.

Interessi, dividendi, perdite ed utili (paragrafi 35-41)

AG37.

Il seguente esempio illustra l’applicazione del paragrafo 35 a uno strumento finanziario composto. Si supponga che un’azione privilegiata non cumulativa sia rimborsabile obbligatoriamente tramite disponibilità liquide in cinque anni, ma che i dividendi siano pagabili a discrezione dell’entità prima della data di rimborso. Tale strumento è uno strumento finanziario composto, con la componente di passività corrispondente al valore attuale del valore di rimborso. L’ammortamento dello sconto in questa componente è rilevato nel conto economico e classificato come interesse passivo. Eventuali dividendi pagati sono relativi alla componente di capitale e, di conseguenza, sono rilevati come una distribuzione del risultato economico. Un trattamento simile si applicherebbe se il rimborso non fosse obbligatorio, ma a scelta del possessore, o se l’azione fosse obbligatoriamente convertibile in un quantitativo variabile di azioni ordinarie calcolate per essere pari a un importo predeterminato ovvero basato sulle variazioni di una variabile sottostante (per esempio materie prime). Tuttavia, se eventuali dividendi non pagati sono sommati all’importo del rimborso, l’intero strumento costituisce una passività. In tale caso, eventuali dividendi sono classificati come interessi passivi.

Compensazione di attività e passività finanziarie (paragrafi 42-50)

AG38.

Per compensare un’attività e una passività finanziaria, un’entità deve avere un diritto legale correntemente esercitabile a compensare gli importi rilevati. Un’entità può avere un diritto condizionato a compensare gli importi rilevati, come in un accordo quadro di compensazione o in alcune forme di debito senza rivalsa, ma tali diritti sono esercitabili soltanto all’occorrenza di alcuni eventi futuri, di solito un inadempimento della controparte. Quindi, tale accordo non soddisfa le condizioni per la compensazione.

AG39.

Il presente Principio non prevede un trattamento contabile particolare per gli strumenti cosiddetti «sintetici», che sono classi di strumenti finanziari distinti acquistati e posseduti per replicare le caratteristiche di un altro strumento. Per esempio, un debito a lungo termine a tasso variabile combinato con un interest rate swap che comporta l’incasso di importi variabili e l’effettuazione di pagamenti fissi equivale a un debito a lungo termine a tasso fisso. Ciascuno degli strumenti finanziari distinti che insieme costituiscono uno «strumento sintetico» rappresenta un diritto o un’obbligazione contrattuale con proprie clausole e condizioni e ciascuna può essere trasferita o estinta separatamente. Ciascuno strumento finanziario è esposto a rischi che possono differire dai rischi ai quali sono esposti altri strumenti finanziari. Conseguentemente, quando uno strumento finanziario in uno «strumento sintetico» è un’attività e un altro rappresenta una passività, non sono compensati e presentati nel bilancio di un’entità su una base netta, a meno che questi soddisfino i criteri di compensazione del paragrafo 42. Vengono presentate informazioni integrative sulle clausole e condizioni generali significative di ogni strumento finanziario, anche se un’entità può indicare in aggiunta la natura del rapporto tra i singoli strumenti (vedere paragrafo 65).

Informazioni integrative

Attività e Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafo 94 (f))

AG40.

Se un’entità designa una passività finanziaria come al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è richiesta l’indicazione dell’importo della variazione del fair value (valore equo) della passività che non è attribuibile alle variazioni del tasso di interesse di riferimento (per es. LIBOR). Per una passività il cui fair value (valore equo) sia determinato sulla base di un prezzo pubblicato su un mercato, questo importo può essere stimato come segue:

(a)

L’entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all’inizio del periodo utilizzando il prezzo della passività osservato sul mercato e i flussi finanziari contrattuali della passività all’inizio dell’esercizio. Essa deduce da questo tasso di rendimento il tasso di interesse di riferimento all’inizio del periodo, per arrivare a una componente specifica dello strumento del tasso interno di rendimento.

(b)

In seguito, l’entità calcola il valore attuale della passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali della passività all’inizio dell’esercizio e un tasso di sconto pari alla somma del tasso di interesse di riferimento alla fine del periodo e la componente specifica dello strumento del tasso interno di rendimento all’inizio del periodo come determinato in (a).

(c)

L’importo determinato in (b) è allora ridotto per eventuali flussi finanziari relativi alla passività corrisposti nel corso dell’esercizio e aumentato per riflettere l’aumento nel fair value (valore equo) che si genera perché i flussi finanziari contrattuali sono più prossimi per un esercizio alla loro data di loro scadenza.

(d)

La differenza tra il prezzo pubblicato sul mercato della passività alla fine del periodo e l’importo determinato in (c) è la variazione nel fair value (valore equo) che non è attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse di riferimento. Questo è l’importo da indicare.


(1)  In questa guida applicativa, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).

(2)  Questo è vero per la maggioranza, ma non per tutti i derivati, per es. in alcuni interest rate swap multivaluta, il valore capitale viene scambiato all’inizio (e riscambiato a scadenza).

INTERPRETAZIONE DELL’IFRIC N. 1

Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari

RIFERIMENTI

IAS 1

Presentazione del Bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003)

IAS 8

Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 16

Immobili, Impianti e Macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)

IAS 23

Oneri finanziari

IAS 36

Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004)

IAS 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

PREMESSA

1.

Molte entità sono obbligate a smantellare, rimuovere e ripristinare elementi di immobili, impianti e macchinari. Nella presente Interpretazione tali obblighi sono definiti come «smantellamenti, ripristini e passività similari». In base allo IAS 16, il costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari include la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, l’obbligazione che si origina per l’entità quando l’elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo. Lo IAS 37 contiene disposizioni sulle modalità di misurazione di smantellamenti, ripristini e passività similari. La presente Interpretazione fornisce una guida su come contabilizzare gli effetti derivanti da cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

La presente Interpretazione si applica ai cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari che siano al contempo:

(a)

rilevate come parte del costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dallo IAS 16;

e

(b)

rilevate come passività secondo quanto previsto dallo IAS 37.

Per esempio, può esistere una passività per uno smantellamento, un ripristino o una passività similare relativa allo smantellamento di un impianto, al ripristino del danno ambientale causato dalle industrie estrattive o alla rimozione di un impianto.

PROBLEMA

3.

La presente Interpretazione prende in esame il modo in cui dovrebbero essere contabilizzati gli effetti degli eventi che modificano la misurazione di passività iscritte per smantellamenti, ripristini o passività similari, a seguito di:

(a)

una modifica nello stimato impiego di risorse che incorporano benefici economici (per esempio, flussi finanziari) necessari per estinguere l’obbligazione;

(b)

una modifica nel tasso di sconto di mercato corrente come definito nel paragrafo 47 dello IAS 37 (ivi incluse le modifiche al valore temporale del denaro e i rischi specifici della passività);

e

(c)

un incremento conseguente al passare del tempo (talvolta chiamato come ammortamento («unwinding») dell’attualizzazione).

INTERPRETAZIONE

4.

I cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per uno smantellamento, un ripristino o passività similari che risultino da cambiamenti nella stima dei tempi o degli impieghi di risorse economiche che incorporano i benefici economici necessari ad estinguere l'obbligazione, o una variazione del tasso di sconto, devono essere contabilizzate secondo quanto disposto dai paragrafi 5-7 di seguito riportati.

5.

Se la relativa attività è misurata utilizzando il modello del costo:

(a)

subordinatamente alle disposizioni di cui al paragrafo (b), le variazioni della passività devono essere rilevate ad incremento o a riduzione del costo della relativa attività nell’esercizio in corso.

(b)

l’importo dedotto dal costo dell’attività non deve eccedere il valore contabile della stessa. Se una riduzione della passività eccede il valore contabile dell’attività, l’eccedenza deve essere rilevata immediatamente a conto economico.

(c)

se la rettifica comporta un incremento del costo di un’attività, l’entità deve valutare se ciò sia indicativo del fatto che il nuovo valore contabile dell'attività possa non essere interamente recuperato. In tal caso, l’entità deve verificare la riduzione di valore dell’attività stimandone l’importo recuperabile, e deve contabilizzare qualsiasi perdita per riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36.

6.

Se l’attività connessa è misurata utilizzando il modello di rideterminazione del valore:

(a)

le variazioni della passività modificano l’eccedenza o il deficit della rideterminazione del valore precedentemente rilevato su quella attività, in modo tale che:

(i)

un decremento della passività deve (subordinatamente a quanto indicato in (b)) essere direttamente accreditato a patrimonio netto alla riserva di rivalutazione, salvo quando va rilevato a conto economico a storno di un disavanzo di rivalutazione della stessa attività precedentemente rilevato a conto economico;

(ii)

un incremento della passività deve essere rilevato a conto economico, salvo quando va addebitato direttamente a patrimonio netto alla riserva di rivalutazione fino a concorrenza dell’eventuale saldo residua della riserva di rivalutazione relativo a quell'attività.

(b)

nel caso in cui la riduzione della passività eccede il valore contabile che sarebbe stato rilevato nel caso in cui l’attività fosse stata contabilizzata con il modello del costo, l’eccedenza deve essere rilevata immediatamente a conto economico.

(c)

una modifica della passività è indicativa del fatto che il valore dell’attività possa dover essere rideterminata al fine di assicurare che il valore contabile non differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio. Ogni simile rideterminazione del valore deve essere considerata nella determinazione degli importi da rilevare a conto economico o a patrimonio netto secondo quanto indicato in (a). Se è necessaria una rideterminazione, devono essere rideterminate tutte le attività di quella classe.

(d)

lo IAS 1 prevede che il prospetto delle variazioni di patrimonio netto riporti ciascuna voce di provento o di onere rilevata direttamente nel patrimonio netto. Nel rispettare tale disposizione, la variazione della riserva di rivalutazione dovuta a una modifica della passività deve essere identificata separatamente e esposta come tale.

7.

Il valore da ammortizzare rideterminato dell’attività è ammortizzato nell’arco della sua vita utile. Pertanto, una volta che la relativa attività abbia raggiunto la fine della sua vita utile, tutte le variazioni successive della passività devono essere rilevate a conto economico al momento in cui si verificano. La presente disposizione si applica sia che si adotti il modello del costo, sia che si adotti il modello di rideterminazione del valore.

8.

L’ammortamento («unwinding») periodico dell’attualizzazione deve essere rilevato a conto economico come onere finanziario nel momento in cui si verifica. Il trattamento contabile alternativo di capitalizzazione, previsto dallo IAS 23, non è consentito.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

9.

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o settembre 2004 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o settembre 2004, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.

I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo le disposizioni di cui allo IAS 8, Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori  (1).


(1)  Se l’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, essa deve rispettare le disposizioni della precedente versione dello IAS 8, denominata Utile (perdita) dell'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, a meno che l’entità non stia già applicando la versione rivista nella sostanza di quel Principio per quel periodo precedente.

APPENDICE

Modifiche all’IFRS 1, Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o settembre 2004 o da data successiva. Qualora un’entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a quell’esercizio precedente.

A1

L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e i relativi documenti allegati sono rettificati come descritto di seguito.

Al paragrafo 12 dell’IFRS, il riferimento ai paragrafi 13-25D è modificato in 13-25E.

I sottoparagrafi 13(h) e (i) dell’IFRS sono modificati e viene inserito il sottoparagrafo (j) come di seguito indicato:

(h)

operazioni con pagamento in azioni (paragrafi 25B e 25C);

(i)

contratti assicurativi (paragrafo 25D);

e

(j)

passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafo 25E).

Nell’IFRS, si aggiungono un nuovo titolo e il paragrafo 25E, come indicato di seguito:

Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari

25E

L’IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari richiede che le modifiche di uno smantellamento, di un ripristino o di una passività similare siano rilevate ad incremento o a riduzione del costo dell’attività a cui si riferisce; il valore da ammortizzare rideterminato dell'attività è poi ammortizzato prospetticamente nell’arco della sua vita utile residua. Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare queste disposizioni per le modifiche di tali passività verificatesi precedentemente alla data di passaggio agli IFRS. Se si avvale di questa esenzione, si deve:

(a)

misurare la passività alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37;

(b)

stimare, nella misura in cui la passività rientra nell’ambito applicativo dell’IFRIC 1, l’importo che sarebbe stato incluso nel costo della relativa attività nel momento in cui la passività è sorta, attualizzando la passività a quella data utilizzando la propria migliore stima del tasso(i) di attualizzazione storico, corretto per il rischio, che sarebbe stato applicato a quella passività nel periodo specificato;

e

(c)

calcolare l’ammortamento accumulato su tale importo, alla data di passaggio agli IFRS, in base alla stima corrente della vita utile dell’attività, utilizzando il metodo di ammortamento adottato dall’entità in base agli IFRS.


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