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Document 32004R2028R(01)

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004 , che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ( GU L 352 del 27.11.2004 )

GU L 105 del 13.4.2006, p. 64–64 (CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 105 del 13.4.2006, p. 64–65 (ES, PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2028/corrigendum/2006-04-13/oj

13.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 105/64


Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 27 novembre 2004 )

1)

A pagina 4, punto 5, lettera f) [nuovo paragrafo 4 dell'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, seconda frase]:

anziché:

«Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale, determinata all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2000/597/CE, Euratom, del suo PNL di cui al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo.»,

leggi:

«Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale, determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom, del suo PNL di cui al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo.»

2)

A pagina 5, punto 7 [paragrafo 2 del nuovo articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, primo comma]:

anziché:

«2.   Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali.»

,

leggi:

«2.   Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali.»

3)

A pagina 7, punto 16 [articolo 21 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]:

anziché:

«Articolo 21 bis

Il tasso di cui all'articolo 11 del presente regolamento resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese in cui entra in vigore il regolamento (CE) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (1).

leggi:

«Articolo 21 bis

Il tasso di cui all'articolo 11 del presente regolamento, nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (2), resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese in cui entra in vigore il detto regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004.


(1)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1

(2)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1


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