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Document 32004D0201

2004/201/GAI: Decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE

GU L 64 del 2.3.2004, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2013; abrogato da 32007D0533 vedi 32013D0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/201/oj

32004D0201

2004/201/GAI: Decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0045 - 0047


Decisione 2004/201/GAI del Consiglio

del 19 febbraio 2004

sulle procedure di modifica del manuale SIRENE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il Sistema d'informazione Schengen (in seguito denominato "SIS"), istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in seguito denominata "convenzione di Schengen")(3), rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.

(2) A norma dell'articolo 92 della convenzione di Schengen, le sezioni nazionali degli Stati membri non possono scambiarsi i dati SIS direttamente, ma soltanto per il tramite dell'unità di supporto tecnico di Strasburgo. È tuttavia opportuno che determinate informazioni complementari, necessarie a una corretta attuazione di talune disposizioni della convenzione di Schengen, possano essere scambiate a livello bilaterale o multilaterale. Tali informazioni complementari risultano necessarie, in particolare, per gli interventi richiesti a norma degli articoli 25, 39, 46 e da 95 a 100, dell'articolo 102, paragrafo 3, dell'articolo 104, paragrafo 3, e degli articoli 106, 107, 109 e 110 della convenzione di Schengen. Allo scambio di queste informazioni complementari provvede l'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro.

(3) Il manuale SIRENE costituisce una serie d'istruzioni destinate agli operatori dell'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, che illustra nei particolari le norme e le procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale di dette informazioni complementari.

(4) Dovrebbe essere garantita l'uniformità del manuale SIRENE. L'acquis tecnico di Schengen dovrebbe applicarsi in questo caso.

(5) Le modifiche della parte 1 del manuale SIRENE ai sensi della presente decisione dovrebbero limitarsi a rispecchiare la versione applicabile delle disposizioni della convenzione di Schengen.

(6) Occorre stabilire una procedura per modificare il manuale SIRENE ai sensi delle pertinenti disposizioni dei vari trattati.

(7) La base giuridica necessaria per consentire le modifiche future del manuale SIRENE consta di due strumenti distinti: la presente decisione, basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b), e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea, e il regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE(4), basato sull'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea. Ai sensi dell'articolo 92 della convenzione di Schengen, il SIS deve infatti consentire alle autorità designate dagli Stati membri, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale nonché ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione della legislazione sugli stranieri nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative alla circolazione delle persone. Lo scambio delle informazioni complementari necessarie all'attuazione delle disposizioni della convenzione di Schengen, di cui al considerando 2, effettuato dall'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, è finalizzato anche a tali scopi, oltre a contribuire alla cooperazione di polizia in genere.

(8) Il fatto che la base giuridica necessaria consti di due strumenti distinti non pregiudica il principio che il SIS costituisce, e dovrebbe continuare a costituire, un unico sistema d'informazione integrato e che gli uffici SIRENE dovranno continuare a operare in modo integrato.

(9) La presente decisione stabilisce procedure per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione che rispecchiano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 378/2004, in modo da assicurare che vi sia un unico processo di attuazione per la modifica del manuale SIRENE nel suo insieme.

(10) È opportuno definire le modalità per consentire ai rappresentanti di Islanda e Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Tali modalità sono state contemplate nello scambio di lettere tra la Comunità e l'Islanda e la Norvegia(5), allegato all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(6).

(11) La presente decisione e la partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alla sua adozione e alla sua applicazione non pregiudicano le disposizioni concernenti la parziale partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite dal Consiglio, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(7), e nella decisione 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(8).

(12) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione,

DECIDE:

Articolo 1

Il manuale SIRENE costituisce una serie d'istruzioni, destinate agli operatori dell'ufficio SIRENE di ciascuno Stato membro, che fissa le norme e le procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale delle informazioni complementari necessarie a una corretta attuazione di talune disposizioni della convenzione di Schengen, quale integrata nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 2

1. L'introduzione, la parte 1 e la parte 2, l'introduzione della parte 3 e i punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 e 3.2 della parte 3, l'introduzione della parte 4 e i punti 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 della parte 4, l'introduzione della parte 5 e i punti 5.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2 e 5.3 della parte 5, gli allegati 1, 2, 3 e 4, l'introduzione e i formulari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e P dell'allegato 5 e l'allegato 6 del manuale SIRENE sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3.

2. Istruzioni supplementari, compresi altri allegati, possono essere parimenti inserite nel manuale SIRENE secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 3. Relativamente all'allegato 5, dette modifiche possono includere, in particolare, la creazione dei nuovi formulari eventualmente necessari.

Articolo 3

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare e ne informa il Parlamento europeo.

6. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDowell

(1) GU C 82 del 5.4.2003, pag. 25.

(2) Parere espresso il 23 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(4) Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(8) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

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