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Document 32002R1250

Regolamento (CE) n. 1250/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004

GU L 183 del 12.7.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1250/oj

32002R1250

Regolamento (CE) n. 1250/2002 della Commissione, dell'11 luglio 2002, recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 12/07/2002 pag. 0007 - 0008


Regolamento (CE) n. 1250/2002 della Commissione

dell'11 luglio 2002

recante deroga, per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai termini di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98(5), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001(7), stabilisce che gli olivicoltori presentano le domande di aiuto alla produzione di olio d'oliva anteriormente al 1o luglio di ogni campagna di commercializzazione. Inoltre, gli Stati membri produttori devono comunicare alla Commissione, anteriormente al 5 settembre di ogni campagna, il numero di domande di aiuto e le relative quantità di olio di oliva.

(2) L'articolo 20, paragrafo 2, del summenzionato regolamento stabilisce che le organizzazioni di produttori o eventualmente le loro unioni presentano all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna in corso anteriormente al 1o agosto di ogni campagna. Inoltre, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 14 agosto di ciascuna campagna.

(3) Al fine di rendere possibili controlli supplementari sulle domande di aiuto, in particolare utilizzando il sistema di informazione geografica (SIG), è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli olivicoltori al 15 luglio 2002, invece del 1o luglio 2002. Di conseguenza, è inoltre necessario prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni nonché prorogare il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il numero di domande di aiuto e le relative quantità di olio di oliva.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli olivicoltori sono autorizzati a presentare le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2001/2002, relative agli olivi in produzione e alla situazione degli oliveti da loro coltivati al 1o novembre 2001, fino al 15 luglio 2002.

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2366/98, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero di domande di aiuto e le quantità di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 2001/2002 anteriormente al 10 settembre 2002.

Articolo 3

In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2366/98, le organizzazioni di produttori e le loro unioni sono autorizzate a presentare all'organismo competente dello Stato membro interessato le domande di aiuto relative alla campagna di commercializzazione 2001/2002 fino al 15 agosto 2002.

Tuttavia, le domande di aiuto presentate in ritardo dagli olivicoltori possono essere trasmesse dall'organizzazione o dall'unione entro e non oltre il 30 agosto 2002.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

(4) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

(5) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

(6) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

(7) GU L 280 del 24.10.2001, pag. 3.

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