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Document 32002R0334

Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

GU L 53 del 23.2.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. impl. da 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/334/oj

32002R0334

Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 23/02/2002 pag. 0007 - 0008


Regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio

del 18 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1683/95(3) ha istituito un modello uniforme per i visti.

(2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire - ove appropriato - un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.

(3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e di documenti contraffatti.

(4) L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.

(5) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.

(6) L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata.

(7) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati.

(8) La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4).

(9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.

(10) Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(11) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(5).

(13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(14) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2

1. Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

b) norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti.

2. I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2."

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE(6).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

3) All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma: "L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2."

4) Nell'allegato è aggiunto il seguente punto: "2 bis. Inserimento di una fotografia, rispondente a elevati requisiti di sicurezza."

Articolo 2

La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999(7), sono sostituiti dal testo seguente: "Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti(8), quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002(9), o adottate sulla base dello stesso."

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué i Camps

(1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 310.

(2) Parere reso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

(3) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317.

(8) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(9) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.

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