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Document 32002D0630

2002/630/GAI: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS)

GU L 203 del 1.8.2002, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/630/oj

32002D0630

2002/630/GAI: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS)

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 01/08/2002 pag. 0005 - 0008


Decisione del Consiglio

del 22 luglio 2002

che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS)

(2002/630/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione si prefigge l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 invitano ad intensificare la cooperazione nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ivi compresa la criminalità che si avvale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di realizzare un autentico spazio europeo di giustizia. L'importanza della cooperazione in questo settore è stata ribadita nel piano d'azione intitolato "Prevenzione e controllo della criminalità organizzata - Strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio"(3).

(3) L'articolo 12 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale(4) esorta alla cooperazione tra Stati membri in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi delle vittime in procedimenti penali.

(4) È opportuno ampliare la dimensione europea dei progetti, prevedendo la partecipazione di tre Stati membri o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione, al fine di promuovere la costituzione di partenariati e lo scambio di informazioni e di buone prassi nazionali.

(5) I programmi Grotius II - Penale(5), Stop II(6), Oisin II(7), Hippokrates(8) e Falcone(9), istituiti dal Consiglio, hanno contribuito al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e giudiziari degli Stati membri ed al miglioramento della reciproca comprensione dei rispettivi ordinamenti di polizia e giudiziari, giuridici ed amministrativi.

(6) A seguito dell'approvazione del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) da parte del Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, sono state inserite nel presente programma quadro anche azioni di lotta contro il traffico di droga.

(7) L'istituzione di un programma quadro unico, espressamente auspicata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in occasione dell'adozione dei programmi precedenti, consentirà di migliorare ulteriormente tale cooperazione grazie ad un'impostazione coordinata e multidisciplinare, che coinvolga i vari responsabili della prevenzione e della lotta contro la criminalità a livello dell'Unione europea. Nel contempo, è necessario mantenere un approccio equilibrato tra le varie attività volte alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(8) È opportuno garantire la continuità delle azioni sostenute dal programma quadro, prevedendone il coordinamento all'interno di un unico quadro di riferimento che consenta di razionalizzare le procedure, migliorare la gestione e le economie di scala. È inoltre necessario sfruttare pienamente i vantaggi operativi del programma, in particolare per le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, e incoraggiare la cooperazione tra queste ultime permettendo ad esse di meglio comprendere i metodi di lavoro delle loro controparti in altri Stati membri e i limiti cui possono essere tenute.

(9) La copertura finanziaria del programma quadro dovrebbe essere compatibile con l'attuale massimale previsto alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie.

(10) Gli stanziamenti annuali del programma quadro dovrebbero essere decisi dall'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio.

(11) Occorre rendere il programma quadro accessibile ai paesi candidati all'adesione, in qualità di partner e di partecipanti ai progetti sostenuti da tale programma. Se necessario si potrebbe altresì prevedere la partecipazione di altri Stati al programma.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in conformità delle procedure indicate nella decisione stessa, e con l'assistenza di un comitato.

(13) Al fine di incrementare il valore aggiunto dei progetti attuati nel quadro della presente decisione, occorre garantire la coerenza e la complementarità tra detti progetti e gli altri interventi comunitari.

(14) È necessario prevedere un controllo ed una valutazione periodici del programma quadro, per poter valutare l'efficacia dei progetti attuati rispetto agli obiettivi ed in modo da effettuare gli eventuali adeguamenti delle priorità.

(15) Nella presente decisione è inserito, per l'intera durata del programma, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(10), fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio definiti dal trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma quadro

1. La presente decisione istituisce un programma quadro relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in prosieguo denominato "programma".

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, e può essere prorogato oltre tale data.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini dell'Unione europea un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questo contesto, esso intende in particolare:

a) sviluppare, attuare e valutare le politiche europee in questo settore;

b) promuovere e rafforzare la costituzione di reti, le forme di cooperazione reciproca su temi generali di interesse comune agli Stati membri, lo scambio e la divulgazione di informazioni, di esperienze e di buone prassi, la cooperazione locale e regionale, nonché il miglioramento e l'adeguamento della formazione e della ricerca scientifica e tecnica;

c) incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi candidati all'adesione, altri paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali competenti.

2. Il programma sostiene progetti che rientrano nei seguenti settori relativi al titolo VI del trattato sull'Unione europea:

a) la cooperazione giudiziaria generale e in materia penale, compresa la formazione;

b) la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge;

c) la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge o altri organismi pubblici o privati negli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, organizzata o di altra natura;

d) la cooperazione tra Stati membri volta a garantire un'effettiva protezione degli interessi delle vittime nei procedimenti penali.

Articolo 3

Accesso al programma

1. Il programma cofinanzia i progetti, di una durata massima di due anni, presentati da istituzioni ed enti pubblici o privati, tra cui organizzazioni professionali, organizzazioni non governative, associazioni, organismi di rappresentanza dei settori economici, istituti di ricerca, istituti di formazione di base e superiore; i progetti si rivolgono alle categorie di destinatari di cui al paragrafo 3.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento i progetti ai quali partecipano partner di almeno tre Stati membri, o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione, e che perseguono gli obiettivi indicati nell'articolo 2. I paesi candidati all'adesione possono partecipare ai progetti per familiarizzarsi con l'acquis in questo settore e prepararsi all'adesione. Possono partecipare anche altri paesi terzi, se ciò è utile alle finalità dei progetti.

3. Il programma si rivolge alle seguenti categorie di destinatari:

a) gli operatori della giustizia, vale a dire i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i pubblici ufficiali, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti giudiziari e coloro che esercitano altre professioni associate alla giustizia;

b) ufficiali ed agenti incaricati dell'applicazione della legge: gli organismi pubblici competenti negli Stati membri, in base alla legislazione nazionale, per la prevenzione, l'individuazione e la lotta contro la criminalità;

c) funzionari di altre autorità pubbliche e rappresentanti di associazioni, di organizzazioni professionali, della ricerca, dell'imprenditoria, che partecipano alla lotta e alla prevenzione della criminalità, organizzata o di altra natura;

d) rappresentanti dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime, compresi i servizi pubblici responsabili in materia d'immigrazione e di servizi sociali.

4. Nell'ambito degli obiettivi fissati all'articolo 2, il programma può altresì cofinanziare:

a) progetti specifici proposti conformemente al paragrafo 1 che presentino un interesse particolare in relazione alle priorità del programma o alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

b) misure complementari, quali seminari, riunioni di esperti o altre azioni volte alla divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma.

5. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2, il programma può inoltre accordare un sostegno finanziario diretto ad attività previste nei programmi annuali di attività delle organizzazioni non governative in possesso dei requisiti seguenti:

a) non devono perseguire fini di lucro;

b) devono essere costituite secondo la legislazione vigente in uno degli Stati membri;

c) devono svolgere attività di dimensione europea che comportino la partecipazione, di regola, di almeno la metà degli Stati membri;

d) devono avere tra gli obiettivi delle loro attività almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma comprende le seguenti categorie di azioni:

a) formazione;

b) elaborazione ed avvio di programmi di scambi e di tirocini;

c) studi e ricerche;

d) divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma;

e) incoraggiamento della cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e giudiziarie degli Stati membri o altri organismi pubblici o privati degli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ad esempio fornendo sostegno finalizzato alla costituzione di reti;

f) conferenze e seminari.

Articolo 5

Finanziamento del programma

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 2003-2007 è di 65 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del programma esclude qualsiasi altro finanziamento in base ad un altro programma finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e gli organizzatori. Tali decisioni e convenzioni sono sottoposte al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti.

4. L'intervento finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare il 70 % del costo complessivo del progetto.

5. Tuttavia, i progetti specifici e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafi 4, e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 5, possono essere finanziati al 100 %, fino ad un massimo del 10 % della dotazione finanziaria annuale assegnata al programma per progetti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), e del 5 % per le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b).

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

2. Il programma è gestito dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione:

a) elabora un programma di lavoro annuale che definisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche e, se necessario, un elenco di progetti specifici e di misure complementari; il programma stabilisce un equilibrio tra i settori indicati all'articolo 2, paragrafo 2, e almeno il 15 % del finanziamento annuale è destinato a ciascuno dei settori specificati alle lettere a), b) e c), di detto paragrafo;

b) valuta e seleziona i progetti presentati e ne assicura la gestione.

4. L'esame dei progetti presentati avviene in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8. Il programma di lavoro, i progetti specifici e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 5, sono esaminati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9.

5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, purché siano compatibili con le rispettive politiche, sulla base dei seguenti criteri:

a) la conformità con gli obiettivi del programma;

b) la dimensione europea del progetto e l'apertura ai paesi candidati;

c) la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria generale e in materia penale;

d) la complementarità con altri progetti di cooperazione già conclusi, in corso o previsti per il futuro;

e) la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto;

f) l'intrinseca qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti;

g) l'importo della sovvenzione chiesta a titolo del programma e la sua proporzionalità rispetto ai risultati previsti;

h) l'impatto dei risultati previsti sugli obiettivi del programma.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in prosieguo denominato "comitato".

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato.

Articolo 8

Procedura consultiva

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2. Il parere del comitato è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Procedura di gestione

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 10

Coerenza e complementarità

La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza e la complementarità dei progetti con le altre politiche comunitarie.

Articolo 11

Controllo e valutazione

La Commissione assicura il controllo periodico del presente programma. Essa informa il Parlamento europeo del programma di lavoro adottato nonché dell'elenco dei progetti cofinanziati e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) una relazione annuale sull'attuazione del programma. La prima relazione è presentata entro il 30 giugno 2004;

b) una relazione intermedia di valutazione sull'attuazione del programma entro il 30 giugno 2005;

c) una comunicazione sulla prosecuzione del presente programma, se necessario corredata di una proposta adeguata entro il 30 settembre 2006;

d) una relazione finale di valutazione sul programma nel suo complesso entro il 30 giugno 2008.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. Møller

(1) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 345.

(2) Parere reso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.

(4) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

(5) GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1 (Grotius II - Penale).

(6) GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7 (Stop II).

(7) GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4 (Oisin II).

(8) GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11.

(9) GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8.

(10) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

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