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Document 32001R1345
Commission Regulation (EC) No 1345/2001 of 3 July 2001 specifying the extent to which applications lodged in June 2001 for import rights in respect of young male bovine animals for fattening may be accepted
Regolamento (CE) n. 1345/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
Regolamento (CE) n. 1345/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
GU L 181 del 4.7.2001, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1345/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/2001 pag. 0018 - 0018
Regolamento (CE) n. 1345/2001 della Commissione del 3 luglio 2001 che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1095/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2001 - 30 giugno 2002)(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue: L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/2001 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002. I quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. Stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1095/2001. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ogni domanda di diritto di importazione presentata negli Stati membri salvo l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1095/2001 è soddisfatta entro il limite dello 2,532 % del quantitativo richiesto. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.