EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1345

Regolamento (CE) n. 1345/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

GU L 181 del 4.7.2001, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1345/oj

32001R1345

Regolamento (CE) n. 1345/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/2001 pag. 0018 - 0018


Regolamento (CE) n. 1345/2001 della Commissione

del 3 luglio 2001

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2001 - 30 giugno 2002)(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/2001 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002. I quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. Stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1095/2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentata negli Stati membri salvo l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1095/2001 è soddisfatta entro il limite dello 2,532 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.

Top