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Document 32001R1219

Regolamento (CE) n. 1219/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

GU L 165 del 21.6.2001, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1219/oj

32001R1219

Regolamento (CE) n. 1219/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 21/06/2001 pag. 0038 - 0039


Regolamento (CE) n. 1219/2001 della Commissione

del 20 giugno 2001

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1060/2001 della Commissione(3).

(2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1060/2001, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 2038/1999 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1060/2001, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

(3) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

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