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Document 32001R0848

Regolamento (CE) n. 848/2001 della Commissione, del 30 aprile 2001, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2000/2001

GU L 121 del 1.5.2001, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/848/oj

32001R0848

Regolamento (CE) n. 848/2001 della Commissione, del 30 aprile 2001, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2000/2001

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/05/2001 pag. 0015 - 0015


Regolamento (CE) n. 848/2001 della Commissione

del 30 aprile 2001

che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è concesso un aiuto all'ammasso a favore degli organismi ammassatori per le quantità di uve sultanine, uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistate e per l'effettiva durata dell'ammasso.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999(4), fissa le date delle campagne di commercializzazione.

(3) È opportuno fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2000/2001 e, a tal fine, occorre tener conto delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati(5), nonché del fatto che l'aiuto all'ammasso è calcolato tenendo conto dei costi tecnici dello stesso e del finanziamento del prezzo di acquisto pagato per i prodotti.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2000/2001, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

a) 0,1446 EUR/t netta al giorno fino al 28 febbraio 2002 e a 0,1185 EUR/t netta al giorno a partire dal 1o marzo 2002 per le uve secche;

b) 0,1328 EUR/t netta al giorno per i fichi secchi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

(3) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

(4) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.

(5) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

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