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Document 32001L0063

Direttiva 2001/63/CE della Commissione, del 17 agosto 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

GU L 227 del 23.8.2001, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; abrog. impl. da 32016R1628

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/63/oj

32001L0063

Direttiva 2001/63/CE della Commissione, del 17 agosto 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 23/08/2001 pag. 0041 - 0043


Direttiva 2001/63/CE della Commissione

del 17 agosto 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali(1), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'ambito di applicazione del regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa (ECE) sulle emissioni dei motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali è esteso anche ad altri tipi di macchine mobili non stradali.

(2) La Comunità europea è parte contraente di tale regolamento ECE.

(3) È necessario allineare le prescrizioni tecniche di tale regolamento con le prescrizioni corrispondenti della direttiva 97/68/CE.

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 92/53/CEE del Consiglio(2).

(5) È necessario modificare di conseguenza la direttiva 97/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva lascia impregiudicate le omologazioni rilasciate prima della data di cui all'articolo 3 ai sensi della direttiva 97/68/CE, e non preclude l'estensione delle medesime omologazioni in conformità della direttiva a norma della quale sono state rilasciate inizialmente.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(2) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Modifiche agli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE

1. L'allegato III è modificato come segue:

1) al paragrafo 2.2.2, la formula viene sostituita dalla seguente: 0,96 <= fa <= 1,06

2) all'appendice 2, paragrafo 1.2.1, terzo trattino, "CO" viene sostituito da "CO2";

3) all'appendice 2, il paragrafo 1.9.2.2 viene sostituito dal seguente testo: "1.9.2.2. Controllo dell'attenuazione causata dall'acqua

Questo controllo si applica solo alle misure della concentrazione nei gas umidi. Il calcolo dell'attenuazione provocata dall'acqua deve considerare la diluizione dei gas di calibrazione per l'NO con vapore acqueo e scalare la concentrazione di vapore acqueo nella miscela in proporzione a quella prevista durante l'esecuzione delle prove. Far passare un gas di calibrazione per l'NO avente una concentrazione dall'80 al 100 % del fondo scala del normale intervallo operativo attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO. Fare gorgogliare poi il gas di calibrazione per l'NO attraverso acqua a temperatura ambiente e farlo passare attraverso l'analizzatore (H)CLD registrando come C il valore di NO. La temperatura dell'acqua deve essere determinata e registrata come F. Determinare e registrare come G la pressione di vapore di saturazione della miscela che corrisponde alla temperatura (F) dell'acqua nel gorgogliatore. Calcolare la concentrazione di vapore acqueo (in %) della miscela come segue:

>PIC FILE= "L_2001227IT.004202.TIF">

e registrarla come H. Calcolare la concentrazione attesa del gas di calibrazione per l'NO diluito (in vapore acqueo) come segue:

>PIC FILE= "L_2001227IT.004203.TIF">

e registrarla come De. Per lo scarico di motori diesel, stimare la concentrazione massima del vapore acqueo nello scarico (in %) attesa durante le prove, assumendo un rapporto degli atomi H/C del combustibile 1,8 a 1, dalla concentrazione massima di CO2 nei gas di scarico, o dalla concentrazione del gas di calibrazione per la CO2 non diluito (A, misurata al punto 1.9.2.1) come segue:

Hm = 0,9 x A

e registrarla come Hm.

L'attenuazione provocata dall'acqua deve essere calcolata come segue:

>PIC FILE= "L_2001227IT.004204.TIF">

e non deve essere superiore al 3 % del fondo scala.

De: concentrazione attesa NO diluito (ppm)

C: concentrazione NO diluito (ppm)

Hm: concentrazione massima vapore acqueo (%)

H: concentrazione effettiva vapore acqueo (%)

NB:

per questa prova è importante che il gas di calibrazione per l'NO contenga una concentrazione minima di NO2, perché nei calcoli dell'attenuazione non si è tenuto conto dell'assorbimento di NO2 in acqua."

4) Nell'appendice 3, paragrafo 1.4.4, viene eliminata la seconda formula relativa alla correzione di fondo della portata massica del particolato a filtro singolo e la prima formula viene modificata come segue:

>PIC FILE= "L_2001227IT.004205.TIF">

2. L'allegato IV viene modificato come segue:

1) La tabella, seconda colonna, riga 17, voce "Indice di neutralizzazione (acido forte)", viene sostituita da: >SPAZIO PER TABELLA>

2) La nota 9, seconda frase, viene modificata come segue: "Per l'omologazione iniziale di un motore senza dispositivo di post trattamento dei gas di scarico, su istanza del richiedente è ammesso un livello nominale del tenore di zolfo pari a 0,05 % della massa (minimo 0,03 % massa). In tal caso il livello misurato del particolato deve essere corretto adattandolo al valore medio nominale specifico del tenore di zolfo del carburante (0,15 % massa):".

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