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Document 32000R2516

Regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio

GU L 290 del 17.11.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2516/oj

32000R2516

Regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 290 del 17/11/2000 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 7 novembre 2000

che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(4) (SEC 95), costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, nomenclature e regole contabili comuni per poter ottenere risultati confrontabili tra i vari Stati membri.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 definisce le condizioni in presenza delle quali la Commissione può apportare modifiche alla metodologia del SEC 95 al fine di chiarirne e migliorarne il contenuto.

(3) Occorre pertanto demandare al Parlamento europeo e al Consiglio i chiarimenti relativi alla registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95, dato che detti chiarimenti modificano concetti di base.

(4) L'articolo 2 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, legato all'articolo 104 del trattato, dispone che per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati (SEC).

(5) Il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(5), il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio(6), ed il comitato per il prodotto nazionale lordo (comitato PNL) possono esprimersi sul trattamento contabile specifico nazionale delle imposte e dei contributi sociali ogniqualvolta lo ritengano opportuno.

(6) Sono stati consultati il CPS e il CMFB.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Scopo del presente regolamento è modificare i principi comuni del SEC 95 per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, in modo da garantire la confrontabilità e la trasparenza tra gli Stati membri.

Articolo 2

Principi generali

L'impatto delle imposte e dei contributi sociali registrati nel sistema sull'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non include gli importi il cui incasso è improbabile.

Di conseguenza, le imposte e i contributi sociali registrati nel sistema sulla base del fatto generatore hanno un impatto sull'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche equivalente, in un arco di tempo ragionevole, ai corrispondenti importi effettivamente riscossi.

Articolo 3

Modalità di contabilizzazione delle imposte e dei contributi sociali

Gli importi delle imposte e dei contributi sociali registrati nei conti possono essere determinati in base a due fonti: gli importi risultanti da accertamenti e dichiarazioni o gli incassi.

a) Se come fonte si utilizzano gli accertamenti e le dichiarazioni, gli importi vengono rettificati mediante l'applicazione di un coefficiente che consenta di tener conto degli importi accertati e dichiarati mai riscossi. A titolo di metodo alternativo potrà essere registrato un trasferimento di capitale ai settori coinvolti pari al valore della rettifica suddetta. I coefficienti vengono stimati sulla base dell'esperienza passata e delle aspettative attuali in materia di importi accertati e dichiarati mai riscossi. Essi sono specifici per i diversi tipi di imposta e contributo sociale. Per ciascun paese tali coefficienti sono calcolati in modo specifico, secondo un metodo precedentemente convenuto con la Commissione (Eurostat).

b) Se come fonte si utilizzano gli incassi, questi sono rettificati degli slittamenti temporali in modo da garantire che gli incassi siano attribuiti al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha generato il debito fiscale (oppure, nel caso di alcune imposte sul reddito, al periodo in cui è stato determinato l'ammontare dell'imposta). Tale aggiustamento può essere basato sullo scarto temporale medio esistente tra l'attività (o la determinazione dell'ammontare dell'imposta) e l'incasso dell'imposta.

Articolo 4

Verifica

1. La Commissione (Eurostat) verifica l'applicazione, da parte degli Stati membri, dei principi stabiliti nel presente regolamento.

2. A partire dall'anno 2000 gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione (Eurostat), entro la fine di ogni anno, una descrizione dettagliata dei metodi che intendono applicare per le diverse categorie di imposte e contributi sociali al fine di conformarsi al presente regolamento.

3. I metodi applicati e le eventuali revisioni sono oggetto di un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione (Eurostat).

4. La Commissione (Eurostat) comunica al CPS, al CMFB e al comitato PNL la metodologia e il calcolo dei coefficienti precitati.

Articolo 5

Attuazione

Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione introduce nel testo dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, secondo la procedura di cui all'articolo 4 del medesimo, le modifiche necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Procedura di comitato

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2223/96 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (in seguito denominato 'il comitato').

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione un periodo transitorio non superiore a due anni nel quale conformare i loro sistemi contabili al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Fabius

(1) GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 68.

(2) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 19.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 giugno 2000 (GU C 245 del 25.8.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(6) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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