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Document 31997R1428

Regolamento (CE) n. 1428/97 della Commissione del 23 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

GU L 196 del 24.7.1997, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/12/2006; abrog. impl. da 32006R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1428/oj

31997R1428

Regolamento (CE) n. 1428/97 della Commissione del 23 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 24/07/1997 pag. 0039 - 0040


REGOLAMENTO (CE) N. 1428/97 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3), ha previsto all'articolo 5 la possibilità di adottare misure in materia di informazione necessarie per far conoscere al pubblico il significativo delle menzioni «DOP», «IGP», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» nelle lingue comunitarie; che l'adozione e l'applicazione di tali misure, in particolare il lancio di una campagna di informazione a livello comunitario presso i produttori, gli addetti alla distribuzione e i consumatori dell'Unione, ha mostrato l'utilità e l'efficacia soprattutto di un simbolo comunitario per comunicare il messaggio auspicato;

considerando che questo simbolo comunitario rappresenterebbe quindi il miglior metodo per informare i consumatori dell'esistenza delle DOP e IGP e incoraggiare i produttori a utilizzare il sistema comunitario e gli addetti alla distribuzione e commercializzare i prodotti in questione; che tutto ciò sarebbe in linea con gli obiettivi previsti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 e risponderebbe alle aspettative degli Stati membri e degli operatori economici;

considerando che è dunque opportuno creare un simbolo comunitario a beneficio delle denominazioni registrate a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92; che tale simbolo potrà figurare esclusivamente sui prodotti agricoli e alimentari conformi a detto regolamento, i soli autorizzati a recare le sigle e menzioni «DOP», «IGP», «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» o le menzioni nazionali tradizionali equivalenti; che tali menzioni possono essere utilizzate senza simbolo;

considerando che, stante l'impatto positivo e l'utilità delle misure di informazione attuate per divulgare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e le sigle e menzioni in esso previste, occorre prevedere una proroga di quattro anni del termine stabilito dal regolamento (CEE) n. 2037/93, per poter prolungare e intensificare gli effetti di tali misure;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2037/93 è modificato nel seguente modo:

1) All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Il termine di cinque anni previsto al comma precedente è prorogato di quattro anni. Viene effettuata una valutazione delle misure d'informazione realizzate.»

2) È inserito il seguente:

«Articolo 5 bis

1. Le denominazioni registrate come denominazioni di origine protette (DOP) o come indicazioni geografiche protette (IGC) possono essere accompagnate da un simbolo comunitario, da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. Il simbolo comunitario può figurare esclusivamente sui prodotti conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92.

3. Le menzioni "DOP", "IGP", "denominazione di origine protetta", "indicazione geografica protetta" possono essere utilizzate senza il simbolo comunitario.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

(3) GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 5.

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