EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0005

Direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994 che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE ¯ Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

GU L 60 del 3.3.1994, p. 16–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/5/oj

31994L0005

Direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994 che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE ¯ Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 03/03/1994 pag. 0016 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0153


DIRETTIVA 94/5/CE DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1994 che completa il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 32 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3), il Consiglio è tenuto ad adottare il regime comune d'imposizione applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione;

considerando che la situazione attuale, in mancanza di una normativa comunitaria, continua ad essere caratterizzata da regimi molto diversi che determinano distorsioni di concorrenza e sviamenti di traffico tanto all'interno di ogni Stato membro che nei rapporti tra Stati membri; che tali divergenze comportano inoltre disuguaglianze nella riscossione delle risorse proprie delle Comunità; che, di conseguenza, è necessario por fine al più presto a tale situazione;

considerando che la Corte di giustizia, con un certo numero di sentenze, ha segnalato la necessità di una armonizzazione che eviti la doppia imposizione nel commercio intracomunitario;

considerando che è indispensabile prevedere, in determinati settori, misure transitorie che consentano un adeguamento progressivo delle legislazioni;

considerando che, nel quadro del mercato interno, l'esigenza del corretto funzionamento dei meccanismi di assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto impone che si adotti una normativa comunitaria che eviti per quanto possibile le doppie imposizioni e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi;

considerando che occorre di conseguenza modificare la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

1) All'articolo 11:

a) parte A è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993, non si avvalevano della facoltà di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma possono, nell'avvalersi della facoltà di cui alla parte B, paragrafo 6, prevedere che, per le operazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Tale frazione è determinata in modo che l'imposta sul valore aggiunto dovuta sia in ogni caso almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.»;

b) parte B è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993, non si avvalevano della facoltà di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma possono, prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato secondo la definizione di cui all'articolo 26 bis, parte A, lettere a), b) e c) la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4.

Tale frazione è determinata in modo che l'imposta sul valore aggiunto così dovuta all'importazione sia in ogni caso almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4.»

2) All'articolo 12:

a) paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), terzo comma, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione di cui all'articolo 26 bis, parte A, lettere a), b) e c).

Allorché si avvalgono di questa facoltà, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, ai sensi dell'articolo 26 bis, parte A, lettera a):

- effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;

- effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando tali oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto a deduzione totale dell'imposta sul valore aggiunto.»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera c), l'aliquota applicabile all'importazione di un bene è quella applicata alla cessione di uno stesso bene effettuata all'interno del paese.»

3) È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

A. Definizioni

Ai fini del presente articolo, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati:

a) oggetti d'arte, i beni indicati alla lettera a) dell'allegato I.

Tuttavia gli Stati membri hanno facoltà di non considerare "oggetti d'arte" gli oggetti di cui agli ultimi tre trattini della lettera a) dell'allegato I;

b) oggetti da collezione, i beni indicati alla lettera b) dell'allegato I;

c) oggetti d'antiquariato, i beni indicati alla lettera c) dell'allegato I;

d) beni d'occasione, i beni mobili suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;

e) soggetto passivo-rivenditore, il soggetto passivo che, nel quadro della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione e/o oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita;

f) organizzatore di vendite all'asta, il soggetto passivo che, nel quadro della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente;

g) committente di un organizzatore di vendite all'asta, chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita che preveda le seguenti disposizioni:

- l'organizzatore della vendita all'asta mette all'asta il bene a nome proprio ma per conto del committente;

- l'organizzatore della vendita all'asta consegna il bene, a nome proprio ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.

B. Regime particolare dei rivenditori

1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori, un regime particolare di imposizione sull'utile realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle seguenti disposizioni.

2. Le cessioni di beni di cui al paragrafo 1 sono le cessioni, da parte di un soggetto passivo-rivenditore, di beni d'occasione, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, che gli sono stati ceduti all'interno della Comunità:

- da una persona che non sia soggetto passivo,

oppure

- da un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 13, parte B, lettera c),

oppure

- da un altro soggetto passivo, purché la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia prevista all'articolo 24 e riguardi un bene d'investimento,

oppure

- da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta sul valore aggiunto conformemente al presente regime particolare.

3. La base imponibile delle cessioni di beni di cui al paragrafo 2 è costituita dall'utile realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, previa detrazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'utile stesso. Tale utile è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore e il prezzo di acquisto.

Ai sensi del presente paragrafo si intende per:

- prezzo di vendita tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spesi di imballaggio, di trasporti e di assicurazione chieste dal soggetto passivo-rivenditore all'acquirente ma ad esclusione degli importi di cui all'articolo 11, parte A paragrafo 3;

- prezzo d'acquisto tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore, secondo la definizione di cui al primo trattino.

4. Gli Stati membri accordano ai rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime particolare relativo alle cessioni:

a) di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che hanno essi stessi importato;

b) di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;

c) di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un sogetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di tale altro soggetto passivo sia stata assoggettata all'aliquota ridotta in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera c).

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio di questa opzione che abbraccia comunque un periodo pari almeno a due anni civili.

In caso di esercizio dell'opzione la base imponibile è determinata conformemente al paragrafo 3. Per le cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che il soggetto passivo-rivenditore stesso ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine è pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente all'articolo 11, parte B, aumentata dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata all'importazione.

5. Quando sono effettuate alle condizioni di cui all'articolo 15, le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione soggette al regime particolare di imposizione sul margine sono esentate.

6. I soggetti passivi non sono autorizzati a dedurre dall'imposta che devono versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i beni che sono o saranno loro ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di quest'ultimo sia soggetta al regime particolare di imposizione sul margine.

7. Qualora i beni siano utilizzati per le esigenze delle sue cessioni soggette al regime particolare di imposizione sul margine, il soggetto passivorivenditore non è autorizzato a detrarre dall'imposta dovuta:

a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato;

b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte che gli sono o saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;

c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.

8. Qualora applichi sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime particolare d'imposizione sul margine, il soggetto passivo-rivenditore deve seguire separatamente nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

9. Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare in modo distinto sulla fattura che rilascia o su qualunque altro documento sostitutivo l'imposta relativa alle cessioni di beni che sottopone al regime particolare di imposizione sul margine.

10. Per semplificare la riscossione dell'imposta e fatta salva la consultazione prevista all'articolo 29, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni soggette al regime particolare di imposizione sul margine sia determinata per ciascun periodo fiscale a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

In questo caso la base imponibile, per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, è costituita dal margine globale realizzato dal soggetto passivo-rivenditore previa detrazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto relativa a tale margine.

Il margine globale è pari alla differenza tra:

- l'importo globale delle cessioni di beni soggette al regime particolare di imposizione sul margine, effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo; tale importo è pari al totale dei prezzi di vendita determinati conformemente al paragrafo 3,

e

- l'importo totale degli acquisti di beni di cui al paragrafo 2 effettuati, nel corso del periodo, dal soggetto passivo-rivenditore; tale importo è pari al totale dei prezzi d'acquisto determinati conformemente al paragrafo 3.

Gli Stati membri adottano le misure atte ad evitare che i soggetti passivi in questione possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati.

11. Il soggetto passivo-rivenditore può, per ciascuna cessione per cui è ammesso il regime particolare di imposizione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto.

Il soggetto passivo-rivenditore che applica il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto può, al momento della cessione:

a) di un oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione da egli stesso importato, dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata all'importazione del bene in questione;

b) di un oggetto d'arte cedutogli dall'autore o dagli aventi diritto, dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto;

c) di un oggetto d'arte cedutogli da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto.

Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione a titolo della quale il soggetto passivo-rivenditore sceglie il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto.

C. Regime particolare applicabile alle vendite all'asta

1. In deroga alla parte B, gli Stati membri possono determinare conformemente alle disposizioni seguenti la base imponibile per le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce a nome proprio, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, per conto:

- di una persona non soggetta all'imposta,

o

- di un altro soggetto passivo qualora la cessione del bene, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 13, parte B, lettera c),

o

- di un altro soggetto passivo qualora la cessione del bene, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo benefici della franchigia di cui all'articolo 24 e riguardi un bene d'investimento,

o

- di un soggetto passivo-rivenditore qualora la cessione del bene, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo sia soggetta ad imposta conformemente al regime particolare d'imposta sul margine di cui alla parte B.

2. La base imponibile delle cessioni di beni di cui al paragrafo 1 è costituita dall'importo totale fatturato all'acquirente, conformemente al paragrafo 4, dall'organizzatore della vendita all'asta, previa deduzione:

- dell'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente determinato conformemente al paragrafo 3,

e

- dell'importo dell'imposta dovuta dall'organizzatore della vendita all'asta per la cessione in questione.

3. L'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente è costituito dalla differenza fra:

- il prezzo di aggiudicazione in asta del bene

e

- l'importo della commissione che l'organizzatore della vendita all'asta ha ricevuto o riceverà dal committente in virtù del contratto di commissione per la vendita.

4. L'organizzatore della vendita all'asta deve rilasciare all'acquirente una fattura o un documento sostitutivo che indichi distintamente:

- il prezzo di aggiudicazione del bene,

- le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse,

- le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dall'organizzatore all'acquirente del bene.

Sulla fattura non deve figurare separatamente l'imposta sul valore aggiunto.

5. L'organizzatore della vendita all'asta cui è stato trasferito il bene in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta deve fornire un rendiconto al committente.

Nel rendiconto è distintamente indicato l'importo dell'operazione, vale a dire il prezzo d'aggiudicazione del bene diminuito dell'importo della commissione ricevuta o ricevibile dal committente.

Il rendiconto così redatto sostituisce la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto passivo, deve rilasciare all'organizzatore della vendita all'asta conformemente all'articolo 22, paragrafo 3.

6. Gli organizzatori di vendite all'asta che cedono beni alle condizioni stabilite al paragrafo 1 devono registrare nella loro contabilità, in conto di transito:

- gli importi ricevuti o ricevibili dall'acquirente del bene,

- gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene.

Tali importi debbono essere debitamente giustificati.

7. La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di vendite all'asta si considera avvenuta all'atto della vendita all'asta del bene di cui trattasi.

D. Regime transitorio di imposizione sugli scambi tra gli Stati membri

Nel corso del periodo di cui all'articolo 28 terdecies, gli Stati membri applicano le seguenti disposizioni:

a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate alle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte A, sono escluse dai regimi particolari di cui alle parti B e C;

b) in deroga all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto allorché il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'imposta, nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime particolare d'imposizione sul margine di cui alla parte B, o allorché il venditore è un organizzatore di vendite all'asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'imposta, nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime particolare di cui alla parte C;

c) l'articolo 28 ter, parte B e l'articolo 28 quater, parte A, lettere a), c) e d) non si applicano alle cessioni di beni soggette all'imposta sul valore aggiunto conformemente a uno dei regimi particolari di cui alle parti B e C.»

4) All'articoilo 28 viene aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. Fino al 30 giugno 1999 il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord può, per le importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che beneficiavano di un'esenzione al 1o gennaio 1993, applicare l'articolo 11, parte B, paragrafo 6 in modo tale che l'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione sia, in ogni caso, pari al 2,5 % dell'importo determinato conformemente all'articolo 11, parte B, paragrafi da 1 a 4.»

5) All'articolo 28, paragrafo 2, lettera e) è aggiunto il comma seguente:

«Questa disposizione non può applicarsi alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta sul valore aggiunto conformemente a uno dei regimi particolari di cui all'articolo 26 bis, parti B e C.»

6) All'articolo 28 bis, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non sono considerati "mezzi di trasporto nuovi" i mezzi di trasporto di cui alla lettera a) quando le due condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente:

- la cessione è effettuata oltre tre mesi dopo la data della prima immissione in servizio; tuttavia tale durata è aumentata a sei mesi per i veicoli terrestri a motore di cui alla lettera a);

- il mezzo di trasporto ha percorso oltre 6 000 km se si tratta di un veicolo terrestre, ha navigato per oltre 100 ore se si tratta di un'imbarcazione o ha volato per più di 40 ore se si tratta di un aeromobile.

Gli Stati membri fissano le condizioni in cui possono essere definiti i dati sopramenzionati.»

7) Sono inseriti il titolo e l'articolo seguenti:

«

TITOLO XVI ter

DISPOSIZIONI TRANSITORIE APPLICABILI AI BENI D'OCCASIONE E AGLI OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE

Articolo 28

sexdecies

1. Gli Stati membri che, al 31 dicembre 1992, applicavano un regime particolare d'imposizione, diverso da quello previsto all'articolo 26 bis, parte B, alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori, possono mantenere tale regime durante il periodo di cui all'articolo 28 terdecies purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le condizioni seguenti:

a) il regime particolare si applica solo alle cessioni di mezzi di trasporto di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera a), considerati come beni d'occasione ai sensi dell'articolo 26 bis, parte A, lettera d), effettuate da soggetti passivi-rivenditori ai sensi dell'articolo 26 bis, parte A, lettera e) e soggette al regime particolare di imposizione sul margine in applicazione dell'articolo 26 bis, parte B, paragrafi 1 e 2. Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, lettera b), effettuate alle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte A sono escluse dal presente regime particolare;

b) l'imposta dovuta per ciascuna delle cessioni di cui alla lettera a) è pari all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse soggetta al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto, diminuito dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto considerata incorporata nel prezzo d'acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore;

c) l'imposta considerata incorporata nel prezzo d'acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-riventitore è calcolata in base al metodo seguente:

- il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo d'acquisto ai sensi dell'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3;

- tale prezzo d'acquisto pagato dal soggetto passivo-rivenditore si considera comprensivo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se il fornitore del soggetto passivo-rivenditore avesse sottoposto la cessione al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto;

- l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, nello Stato membro all'interno del quale si ritiene situato il luogo della cessione al soggetto passivo-rivenditore, determinato conformemente all'articolo 8;

d) l'imposta dovuta per ciascuna delle cessioni di cui alla lettera a), determinata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b), non può essere inferiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse stata assoggettata al regime particolare di imposizione sul margine conformemente all'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3.

Ai fini dell'applicazione di questa disposizione gli Stati membri hanno facoltà di stabilire che, se la cessione fosse stata assoggettata al regime particolare di imposizione sul margine, tale margine non avrebbe dovuto essere inferiore al 10 % del prezzo di vendita ai sensi della parte B, paragrafo 3;

e) il soggetto passivo-rivenditore non è autorizzato a far figurare distintamente sulla fattura che rilascia o su qualsiasi altro documento sostitutivo l'imposta relativa alle cessioni che sottopone al regime particolare;

f) i soggetti passivi non autorizzati a dedurre dall'imposta da essi dovuta l'imposta dovuta o pagata per i mezzi di trasporto d'occasione ceduti loro da un soggetto passivo-rivenditore, nella misura in cui la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a);

g) in deroga all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto qualora il venditore sia un soggetto passivo-rivenditore che opera in quanto tale e il mezzo di trasporto d'occasione acquistato sia stato assoggettato all'imposta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto conformemente alla lettera a);

h) l'articolo 28 ter, parte B e l'articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d) non si applicano alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, prima frase, il Regno di Danimarca è autorizzato, durante il periodo di cui all'articolo 28 terdecies, ad applicare il regime particolare d'imposizione previsto al paragrafo 1, lettere da a) ad h).

3. Quando applicano il regime particolare delle vendite all'asta di cui all'articolo 26 bis, parte C, gli Stati membri applicano questo regime particolare anche alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce a nome proprio in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni per conto di un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del mezzo di trasporto d'occasione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo sia assoggettata all'imposta conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Per le cessioni, da parte di un soggetto passivo-rivenditore, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli sono stati ceduti alle condizioni previste dall'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2, la Repubblica federale di Germania è autorizzata, fino al 30 giugno 1999, ad applicare il regime particolare dei soggetti passivi-rivenditori oppure il regime normale IVA secondo le modalità seguenti:

a) per l'applicazione del regime particolare dei soggetti passivi-rivenditori a dette cessioni di beni, la base imponibile è determinata conformemente all'articolo 11, parte A, paragrafi 1, 2 e 3;

b) nella misura in cui i beni sono utilizzati per i bisogni delle sue operazioni assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a), il soggetto passivo-rivenditore è autorizzato a dedurre dall'imposta da lui dovuta:

- l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli sono o gli saranno ceduti da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a);

- l'imposta sul valore aggiunto considerata inclusa nel prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli sono o gli saranno ceduti da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta sul valore aggiunto conformemente al regime particolare di imposizione sul margine di cui all'articolo 26 bis, parte B all'interno dello Stato membro sul territorio del quale si considera situato il luogo di detta cessione, determinato conformemente all'articolo 8.

Il diritto a deduzione ha origine nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a);

c) ai fini dell'applicazione delle disposizioni della lettera b), secondo trattino, il prezzo d'acquisto degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato la cui cessione da parte di un soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente alla lettera a) è determinato conformemente all'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 3 e l'imposta che si considera inclusa in detto prezzo d'acquisto è calcolata secondo la modalità seguenti:

- si considera che il prezzo d'acquisto includa l'imposta sul valore aggiunto che sarebbe stata dovuta se il margine imponibile realizzato dal fornitore fosse stato pari al 20 % del prezzo d'acquisto;

- l'aliquota da prendere in considerazione è l'aliquota applicabile, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, all'interno dello Stato membro sul territorio del quale si considera situato il luogo della cessione assoggettata al regime particolare d'imposizione sull'utile, determinato conformemente all'articolo 8;

d) qualora applichi il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione di un oggetto d'arte, da collezione o d'antiquariato che gli è stato ceduto da un altro soggetto passivo-rivenditore e il bene in questione sia stato assoggettato all'imposta conformemente alla lettera a), il soggetto passivo-rivenditore è autorizzato e dedurre dall'imposta da lui dovuta l'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b);

e) la categoria delle aliquote applicabile a queste cessioni è quella che era applicabile al 1o gennaio 1993;

f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 bis, parte B, paragrafo 2, quarto trattino, parte C, paragrafo 1, quarto trattino e parte D, lettere b) e c), le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a) sono considerate dagli Stati membri cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto conformemente al regime particolare d'imposizione sull'utile di cui all'articolo 26 bis, parte B;

g) allorché le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta conformemente alla lettera a) sono effettuate nelle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, la fattura rilasciata conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 deve recare una dicitura che indichi che è stato applicato il regime particolare di imposizione sul margine previsto all'articolo 28 sexdecies, paragrafo 4.»

8) La deroga prevista all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e) per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c) è soppressa.

9) È soppresso l'articolo 32.

10) L'allegato della presente direttiva è aggiunto quale allegato I.

Articolo 2

Gli Stati membri possono adottare disposizioni relative al diritto di deduzione dell'imposta sul valore aggiunto al fine di evitare che i rivenditori in questione beneficino di vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.

Articolo 3

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre, al fine di lottare contro le frodi, misure particolari che prevedano che l'imposta dovuta in applicazione del regime d'imposizione sull'utile di cui all'articolo 26 bis, parte B non può essere inferiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se l'utile fosse pari a una determinata percentuale del prezzo di vendita. Tale percentuale è fissata tenendo conto dei margini commerciali normali realizzati dagli operatori economici nel settore in questione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adattano il loro regime vigente d'imposta sul valore aggiunto alle disposizioni della presente direttiva.

Essi mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie affinché il loro regime così adattato entri in vigore il 1o gennaio 1995 al più tardi.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU

(1) GU n. C 323 del 27. 12. 1989, pag. 120.(2) GU n. C 201 del 7. 8. 1989, pag. 6.(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/111/CEE (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47).

ALLEGATO

«ALLEGATO I OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE Ai fini della presente direttiva si intendono per

a) "oggetti d'arte" i beni seguenti:

- quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);

- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1o gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;

- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

- fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

b) "oggetti da collezione" i beni seguenti:

- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);

- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);

c) "oggetti di antiquariato" i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).»

Top