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Document 31991R3721

REGOLAMENTO (CEE) N. 3721/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all' articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1991/1992

GU L 351 del 20.12.1991, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3721/oj

31991R3721

REGOLAMENTO (CEE) N. 3721/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all' articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1991/1992 -

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 20/12/1991 pag. 0030 - 0031


REGOLAMENTO (CEE) N. 3721/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafi 7 e 10, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91 (4), ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2209/91 (5), ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili per la campagna 1991/1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione di cui all'articolo 39, deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3720/91 della Commissione (6) ha deciso l'attuazione per la campagna 1991/1992 della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno limitare l'applicazione della misura unicamente alle regioni dove è aperta la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché limitare a 6 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguada percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1991/1992;

considerando che le considerevoli differenze di resa per ettaro constatate nelle regioni di produzione, delimitate in funzione della distillazione obbligatoria dal regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/91 (8), rischiano di far concentrare l'azione di sostegno del mercato in un'unica regione, in considerazione del meccanismo di ripartizione del volume complessivo tra i produttori adottato; che, perché la misura possa avere un'efficacia ripartita in modo equilibrato, occorre stabilire i volumi massimi per regione che non possono essere superati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1991/1992 per tutti i vini da tavola ricavati da uve provenienti dalle regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 soggette alla distillazione obbligatoria per la campagna 1991/1992 nei limiti di 6 milioni di hl.

Questo quantitativo è ripartito fra le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 come segue:

- regione 3: 60 000 hl

- regione 4: 4 000 000 di hl

- regione 5: 75 000 hl

- regione 6: 1 865 000 hl

Articolo 2

Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare 20 hl per ettaro di superficie coltivata per la produzione di vino da tavola.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88. (4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16. (5) GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 31. (6) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (8) GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25.

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